Regolamento sulle sottoassociazioni
Transcript
Regolamento sulle sottoassociazioni
viscom – swiss print & communication association Regolamento sulle sottoassociazioni Visti gli articoli 12 e 22 degli statuti del 28 aprile 2016 di viscom swiss print & communication association (di seguito denominata l’«Associazione»), l’assemblea dei delegati emana il regolamento seguente. I. Sottoassociazioni Articolo 1 Nome L’Associazione si suddivide in quattro sottoassociazioni: la sottoassociazione viscom Svizzera centrale, la sottoassociazione viscom Svizzera orientale, la sottoassociazione viscom Ticino e la sottoassociazione viscom Svizzera occidentale (di seguito denominate le «sottoassociazioni»). Articolo 2 Regioni di riferimento Le singole sottoassociazioni comprendono i Cantoni/le regioni di riferimento seguenti: a. la sottoassociazione viscom Svizzera centrale, i Cantoni di Argovia, Basilea Campagna, Basilea Città, Berna, Lucerna, Obvaldo, Nidvaldo, Svitto, Soletta, Uri e Zugo; b. la sottoassociazione viscom Svizzera orientale, i Cantoni di Appenzello Interno, Appenzello Esterno, Glarona, Grigioni, Sciaffusa, San Gallo, Turgovia, Zurigo e il Principato del Liechtenstein; c. la sottoassociazione viscom Ticino, il Cantone Ticino; d. la sottoassociazione viscom Svizzera occidentale, i Cantoni di Friburgo, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Vaud e Vallese. Articolo 3 Organizzazione L’assemblea e il comitato delle sottoassociazioni sono organi dell’Associazione. Articolo 4 Compiti e competenze Le sottoassociazioni svolgono i compiti affidati loro dall’Associazione o che non rientrano nel suo ambito di competenza, ne sostengono e ne promuovono gli intenti. swiss print & communication association Speichergasse 35 Postfach CH-3001 Bern Tel. 058 225 55 00 Fax 058 225 55 10 [email protected] www.viscom.ch MwSt.-Nr. CHE-105.834.332 I compiti affidati loro dall’Associazione sono: a. lo svolgimento di votazioni ed elezioni conformemente all’articolo 15 numero 1 e all’articolo 28 degli statuti dell’Associazione; b. la formazione di opinioni all’attenzione degli organi dell’Associazione; c. la messa a disposizione di propri rappresentanti nelle commissioni tecniche e nei gruppi di lavoro dell’Associazione. I compiti che rientrano nel loro ambito di competenza sono: a. l’elezione del comitato e del presidente della sottoassociazione; b. il mantenimento di rapporti con organizzazioni locali; c. la tutela degli interessi del settore dinanzi al grande pubblico e alle autorità locali e cantonali; d. e. la promozione dello scambio di esperienze e della collegialità tra membri; il sostegno alla formazione di base e al perfezionamento professionale. II. Struttura Articolo 5 Membri Ogni membro dell’Associazione è assegnato a una sottoassociazione in base a dove ha la sua sede. L’Associazione comunica immediatamente alle sottoassociazioni i cambiamenti riguardanti le affiliazioni. Articolo 6 Perdita dello status di membro Con la perdita dello status di membro dell’Associazione, tutti i diritti e gli obblighi del membro interessato all’interno della sottoassociazione decadono con effetto immediato. Articolo 7 Finanziamento Le sottoassociazioni sono finanziate dall’Associazione (quota forfettaria per membro). III. Organizzazione Articolo 8 Regole generali Ogni sottoassociazione è composta da un’assemblea e da un comitato. a) Assemblea della sottoassociazione Articolo 9 Convocazione L’assemblea della sottoassociazione è l’assemblea di tutti i membri a essa assegnati. Ogni anno viene convocata almeno un’assemblea della sottoassociazione durante il primo semestre. Altre assemblee sono convocate dal comitato della sottoassociazione: a. su propria decisione; b. su ordine del comitato centrale dell’Associazione; c. su richiesta di un quinto dei membri dell’assemblea della sottoassociazione. L’invito all’assemblea della sottoassociazione deve essere inviato ai suoi membri in forma scritta almeno due settimane prima del suo svolgimento unitamente all’ordine del giorno. Eventuali proposte da parte dei membri devono essere inoltrate in forma scritta al comitato della sottoassociazione almeno otto giorni prima della data stabilita per l’assemblea. Non è consentito deliberare su argomenti non inseriti nell’ordine del giorno. Articolo 10 Compiti I compiti di competenza dell’assemblea della sottoassociazione sono: Pagina 2 di 4 a. b. c. d. e. elezione dei delegati e dei sostituti delegati dell’Associazione, il presidente della sottoassociazione è delegato d’ufficio; elezione dei membri del comitato e del presidente della sottoassociazione; approvazione delle proposte del comitato della sottoassociazione nel quadro dell’adempimento dei compiti; formazione di interessi e opinioni nonché presentazione di proposte al comitato della sottoassociazione; promozione dello scambio di esperienze e della collegialità tra i membri. Articolo 11 Votazioni ed elezioni In caso di votazioni ed elezioni, a ogni membro spetta un voto. Di norma, le votazioni si svolgono a scrutinio palese. Nelle votazioni e nelle elezioni a scrutinio segreto, il peso del voto di ogni membro è uguale a quello che detiene nell’Associazione. Ogni membro può rappresentarne altri due. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi dai membri presenti e rappresentati. In caso di parità decide il voto del presidente. b) Comitato della sottoassociazione Articolo 12 Regole generali Il comitato della sottoassociazione ne assume la direzione e la rappresenta in seno all’Associazione. Il comitato della sottoassociazione provvede all’adempimento dei compiti a essa affidati dall’Associazione. Articolo 13 I comitati il comitato di ogni sottoassociazione è composto da: a) sottoassociazione viscom Svizzera centrale: un rappresentante per ciascun Cantone della Svizzera nordoccidentale (Argovia, Basilea Campagna, Basilea Città, Soletta), tre rappresentanti della regione di riferimento della ex sezione Svizzera centrale (Lucerna, Obvaldo, Nidvaldo, Svitto, Uri e Zugo) e tre rappresentanti del Cantone di Berna; b) sottoassociazione viscom Svizzera orientale: da tre a cinque rappresentanti della regione di riferimento della ex sezione Sciaffusa–Zurigo–Glarona (Glarona, Sciaffusa, Zurigo) e della regione di riferimento dell’ex sezione Svizzera orientale–Principato del Liechtenstein (Appenzello Interno, Appenzello Esterno, Grigioni, San Gallo, Turgovia e Principato del Liechtenstein); c) sottoassociazione viscom Ticino: almeno cinque rappresentanti del Cantone Ticino; d) sottoassociazione viscom Svizzera occidentale: un rappresentante per ciascun Cantone (Friburgo, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Vaud e Vallese). Il comitato della sottoassociazione è composto dal presidente della sottoassociazione, dal vicepresidente e da altri membri. Fatta eccezione per il suo presidente, il comitato della sottoassociazione si organizza autonomamente. Pagina 3 di 4 Articolo 14 Quorum Il comitato della sottoassociazione è atto a deliberare se sono presenti tutti i suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti. In caso di parità, decide il voto del presidente della sottoassociazione Articolo 15 Compiti e competenze Al comitato della sottoassociazione competono i compiti seguenti: a. disbrigo di tutti gli affari che non competono all’assemblea della sottoassociazione; b. esecuzione delle decisioni prese dall’assemblea della sottoassociazione; c. disbrigo degli affari correnti; d. preparazione dell’assemblea della sottoassociazione; e. rappresentanza degli interessi della sottoassociazione e dei suoi membri nell’Associazione e verso l’esterno (terzi); f. mantenimento dei contatti con autorità e associazioni cantonali g. garanzia del flusso di informazioni tra sottoassociazione e Associazione; h. il comitato della sottoassociazione viscom Ticino decide l’esclusione di un membro. Articolo 16 Aventi diritto di firma Il presidente e un membro del comitato della sottoassociazione hanno diritto di firma collettiva a due. IV. Segretariato Articolo 17 Regole generali I compiti di segretariato delle sottoassociazioni sono svolti dal segretariato dell’Associazione. V. Disposizioni finali Articolo 18 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore con la sua approvazione da parte dell’assemblea dei delegati dell’Associazione del 28 aprile 2016. Berna, XX.XXXX.XXXX Il presidente: Il direttore: Peter Edelmann Dr. Thomas Gsponer Pagina 4 di 4