FAQ FONDO PENSIONE AZIMUT PREVIDENZA

Transcript

FAQ FONDO PENSIONE AZIMUT PREVIDENZA
FAQ FONDO PENSIONE
AZIMUT PREVIDENZA
MI MANCANO POCHI ANNI DI LAVORO AL PENSIONAMENTO. MI CONVIENE ISCRIVERMI
AD UNA FORMA PENSIONSITICA COMPLEMENTARE?
Non esistono reali controindicazioni all'adesione ad una forma pensionistica complementare anche
quando mancano pochi anni al momento del pensionamento. SI consideri che, se è vero che il
tempo mancante al pensionamento non consente di costruirsi una rendita apprezzabile, è anche
vero che è possibile riscattare tutto il capitale maturato senza alcuna penalizzazione usufruendo,
nel caso d'adesione al fondo negoziale, anche del contributo del datore di lavoro.
PUO’ UN PENSIONATO ADERIRE AD UN FONDO PENSIONE?
I titolari di “pensione di anzianità”, e dopo la riforma Monti Fornero di “pensione anticipata” che non
abbiano ancora raggiunto l’età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza per il
conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia (vedi allegato età pensionabili) possono
aderire a forme di previdenza complementare ed effettuare versamenti, a condizione che manchi
un anno intero al raggiungimento del requisito di accesso alla pensione.
SONO UN DIPENDENTE PUBBLICO. COSA DEVO FARE IN MERITO AL TFR?
La normativa introdotta con il decreto legislativo 252/05 relativo al conferimento del TFR alle forme
pensionistiche complementari non si applica nei confronti dei dipendenti pubblici fino a quando non
saranno emanate le specifiche norme di attuazione. Possono iscriversi ai fondi di categoria
esistenti, oppure individualmente a qualsiasi forma di previdenza complementare.
SE MI ISCRIVO AD UNA FORMA PENSIONISTICA INDIVIDUALE HO DIRITTO AL
CONTRIBUTO DEL DATORE DI LAVORO?
Si ha diritto al contributo del datore di lavoro solo in caso di adesione ad una forma negoziale e
collettiva di previdenza complementare e solo a condizione che si decida di versare il contributo
minimo stabilito a carico del lavoratore dal contratto o accordo collettivo di lavoro. Non si ha diritto
al contributo del datore di lavoro in caso di adesione ad una forma pensionistica individuale.
NON VOGLIO ADERIRE AD UNA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE. COSA DEVO
FARE PER MANTENERE IL TFR?
E’ necessario compilare l'apposito modulo TFR1 o TFR2 che le sarà consegnato dal suo datore di
lavoro scegliendo l'opzione di mantenere il TFR in azienda.
COSA SUCCEDE SE DECIDO DI MANTENERE IL TFR IN AZIENDA? AL MOMENTO DELLA
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO O AL MOMENTO DELLA PENSIONE MI VIENE
RESTITUITO TUTTO IL CAPITALE O SONO COSTRETTO A PERCEPIRE LA RENDITA?
In caso di mantenimento del TFR in azienda se questa ha fino a 49 dipendenti il TFR resta
effettivamente accantonato in azienda e nulla cambia rispetto alla gestione del TFR.
Se, invece, l'azienda ha almeno 50 dipendenti il TFR deve essere versato dal datore di lavoro al
fondo istituito presso l'INPS, FONDO DI TESORERIA. In questo caso il TFR che confluisce al
fondo resta a tutti gli effetti TFR. Ciò significa che, per quanto riguarda il lavoratore, nulla cambia
rispetto alle modalità con le quali il TFR è stato gestito ed amministrato fino al 31.12.06.
Anche la richiesta di liquidazione del TFR deve essere inoltrata al proprio datore di lavoro il quale
provvede direttamente al pagamento dell'intero TFR dovuto (anche delle quote versate al Fondo di
Tesoreria) per poi effettuare operazioni di conguaglio con l'INPS.
COSA SUCCEDE IN CASO DI MORTE PRIMA DEL PENSIONAMENTO?
In caso di morte prima del pensionamento la posizione pensionistica individuale è riscattata dagli
eredi del lavoratore deceduto ovvero dai diversi beneficiari da lui indicati. In mancanza di tali
soggetti la posizione viene devoluta a finalità sociali se il lavoratore deceduto era iscritto ad una
forma pensionistica individuale mentre, se era iscritto ad una forma pensionistica collettiva, resta
acquisita al fondo pensione.
COSA SUCCEDE IN CASO DI MORTE DOPO IL PENSIONAMENTO NELLA FONDO AZIMUT
PREVIDENZA?
In caso di decesso dopo il pensionamento:
- se l'aderente non aveva chiesto la reversibilità la rendita cessa di essere erogata;
- se l'aderente aveva chiesto la reversibilità, la rendita viene erogata al beneficiario indicato per la
reversibilità;
- se l’aderente aveva chiesto la rendita certa 5 o 10 anni, in caso di suo decesso durante tale
periodo la rendita sarà erogata alla persona da lui designata, dopo tale periodo se l’aderente è
sopravvivente all’aderente stesso finchè è in vita;
- se l’aderente aveva scelto una rendita vitalizia immediata con restituzione al beneficiario
designato del montante residuo in caso di decesso, verrà riconosciuto al beneficiario un importo
pari alla differenza fra il premio versato e le rate di rendita già corrisposte (al netto dei caricamenti
e dei costi previsti)
COSA SUCCEDE AL TFR MATURATO AL 31.12.06?
Il TFR maturato fino al 31.12.06 resta comunque in azienda e continua ad essere amministrato e
gestito secondo le disposizioni del codice civile art. 2120.
IL TFR VIENE TRASFERITO ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI AL NETTO
O AL LORDO DELLE TASSE DA PAGARE?
Il TFR è trasferito alle forme di previdenza complementare al lordo di ogni imposizione fiscale.
POSSO TRASFERIRE LA POSIZIONE DA UN FONDO PENSIONE NEGOZIALE AD UNA
FORMA PENSIONISTICA INDIVIDUALE?
E' possibile attuare il trasferimento della propria posizione di previdenza complementare quando
siano trascorsi almeno due anni di permanenza nella forma pensionistica dalla quale si vuole
uscire.
LA SCELTA DI CONFERIRE IL TFR AD UNA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE
PUÒ ESSERE MODIFICATA?
La scelta di conferire il TFR alle forme pensionistiche complementari è irrevocabile: una volta fatta
non è più possibile chiedere di tornare ad accantonare il TFR in azienda.
LA SCELTA DI MANTENERE IL TFR IN AZIENDA PUÒ ESSERE MODIFICATA?
La scelta di mantenere il TFR in azienda può essere rivista in un qualsiasi momento con effetto
ovviamente solo per il periodo successivo.
SE ADERISCO AD UNA FORMA PENSIONSITICA COMPLEMENTARE POSSO PERCEPIRE
AL MOMENTO DEL PENSIONAMENTO TUTTO IL TFR IN CAPITALE?
Le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari al momento del pensionamento
possono consistere o unicamente nella erogazione di una rendita oppure in una prestazione
costituita in parte (minimo 50%) dalla pensione complementare ed in parte dal capitale (al
massimo il 50%). Se però al momento del pensionamento trasformando in rendita almeno il 70%
del montante maturato si ottiene una rendita inferiore al 50% dell'assegno sociale si ha la facoltà di
chiedere l'intera prestazione sotto forma di capitale.
SE IL DIPENDENTE HA A DISPOSIZIONE IL FONDO DI CATEGORIA PUÒ DECIDERE DI
VERSARE IL SUO TFR AD UN FONDO APERTO?
Certamente sì, questa è una delle più importanti novità introdotta dalla riforma previdenziale.
UNA VOLTA ADERITO AD UN FONDO PENSIONE, IL LAVORATORE PUÒ CHIEDERE UN
ANTICIPO?
Sì, certamente è possibile per spese sanitarie in qualsiasi momento, per acquisto di prima
casa, ristrutturazione o ulteriori necessità, dopo 8 anni
HO DIRITTO AGLI SGRAVI FISCALI SUL VERSAMNTO DEL TFR?
La deduzione riguarda solo il contributo del lavoratore dipendente ed il contributo versato dal
datore di lavoro. Il TFR viene versato alle forme pensionistiche complementari in regime di
neutralità fiscale nel senso che né viene tassato né da diritto ad una deduzione.
CHE COS’È UN FONDO PENSIONE PREESISTENTE ?
I Fondi pensione preesistenti sono enti pensionistici istituiti prima del 15 novembre 1992. Il D. Lgs.
252/2005 li regolamenta all’art. 20 prevedendo, in taluni casi, obblighi di adeguamento ai modelli
previsti per i Fondi di nuova istituzione e, in altri, consentendo ai medesimi di operare in deroga
alle regole del decreto medesimo.
CHE COSA È IL FONDO TESORERIA ?
È il fondo gestito per conto dello Stato dall’Inps. Tale fondo raccoglierà il Tfr di coloro che
decideranno di lasciare il Tfr in azienda, limitatamente alle sole aziende dove lavorano almeno 50
dipendenti.
CHE COSA SIGNIFICA CAPITALIZZAZIONE INDIVIDUALE ?
In un Fondo a capitalizzazione, la contribuzione affluisce in “conti individuali”. Al termine del
periodo di accumulazione l’iscritto riceverà una prestazione la cui entità è funzione dei versamenti
effettuati e dei relativi rendimenti.
E' POSSIBILE DOPO L’ADESIONE AD UNA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE
RECEDERE RINUNCIANDO COMPLETAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DELLE FINALITÀ
PREVIDENZIALI ?
No. L’adesione ad una forma pensionistica complementare comporta tendenzialmente la
permanenza all’interno del sistema fino al momento del pensionamento ovvero fino al verificarsi di
un evento (inoccupazione, invalidità, mobilità, cassa integrazioni guadagni) che consente (alle
condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge) il riscatto della posizione prima della quiescenza. In caso
di adesione a una forma pensionistica collettiva (fondo pensione negoziale o fondo pensione
aperto ad adesione collettiva) è possibile riscattare in caso di perdita dei requisiti di partecipazione
purché lo statuto o il regolamento del fondo prevedano tale facoltà. In questo caso, però, il riscatto
è fiscalmente tassato in modo diverso.
E' POSSIBILE OTTENERE LE PRESTAZIONI DELLE FORME PENSIONISTICHE
COMPLEMENTARI ANCHE PRIMA DELLA MATURAZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO
ALLA PENSIONE PUBBLICA ?
Esistono casi in cui è possibile chiedere di anticipare il momento dell’accesso alle prestazioni della
forma pensionistica complementare rispetto al momento in cui maturano i requisiti di accesso alla
pensione pubblica:
- il 50% a seguito della cessazione dell’attività lavorativa, che comporti inoccupazione per un
periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da
parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o
straordinaria; il 100% per un periodo di tempo superiore a 48 mesi
- il 100% in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a
meno di un terzo
- il 100% in caso di adesioni collettive (fondi chiusi, fondi aperti, contratto plurisogettivo) è possibile
il riscatto in caso di perdita dei requisiti di partecipazione.
In tutti i casi sopra evidenziati, per ottenere il riscatto, il soggetto deve presentare richiesta scritta
corredata da idonea documentazione.
E' POSSIBILE OTTENERE PRIMA DEL PENSIONAMENTO UNA ANTICIPAZIONE?
Si. decorsi almeno 8 anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari, l’aderente può
chiedere una anticipazione per :
- Il 75% del montante maturato per l’acquisto e/o ristrutturazione della prima casa per sé o
per i figli. Sarà necessario inviare apposita documentazione attestante l’acquisto (atto
notorio, preliminare, rogito) , fatture relative alla ristrutturazione, e certificazione di
attestazione prima casa;
- Il 30 % del montante maturato fino al momento della richiesta per ulteriori esigenze non
meglio specificate dalla normativa.
Nel computo dell’anzianità di iscrizione sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle
forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia
esercitato il riscatto totale della posizione.
E’ POSSIBILE CHIEDERE ANTICIPAZIONI PER SPESE SANITARIE?
Si, è possibile da subito chiedere il 75% del montante maturato per gravi situazioni sanitarie
attinenti all’aderente al coniuge ed ai figli, ovvero per terapie o interventi che abbiano carattere di
rilievo per importanza e delicatezza dal punto di vista medico ed economico. La domanda di
rimborso dovrà essere corredata dalla relativa documentazione (fatture, cartelle cliniche, diagnosi
ecc) Azimut Previdenza comprende in tali spese anche il rimborso per cure e protesi dentarie
purchè pari o superiori a € 10.000,00 con relativa fattura.
IN CHE MODO È TASSATA LA PRESTAZIONE PENSIONISTICA E L’ANTICIPAZIONE PER
FAR FRONTE A SPESE SANITARIE ?
L’anticipazione richiesta per far fronte a spese sanitarie è assoggettata ad una ritenuta a titolo di
imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 15%. Tale aliquota si riduce di una quota pari a
0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari eccedente il
quindicesimo, sino al 9%.
IN CHE MODO SONO TASSATE L’ANTICIPAZIONE PER FAR FRONTE ALL’ACQUISTO O
ALLA RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA O PER ESIGENZE PERSONALI ?
L’anticipazione richiesta per far fronte all’acquisto o alla ristrutturazione della prima casa è
assoggettata ad una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 23%.
IN CHE MODO SONO TASSATE LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE MATURATE
ANTECEDENTEMENTE AL 2007?
Con la circolare 70/E del 18.12.2007 l’Agenzia delle Entrate ha reso noto il proprio orientamento
circa il regime fiscale applicabile alle prestazioni erogate sotto forma di rendita e/o capitale
Le prestazioni in capitale o rendita il cui diritto alla liquidazione sorge successivamente al
31/12/2006 vanno distinte in tre diversi importi:
- Importi maturati al 31/12/2000
- Importi maturati dal 1/1/2001 al 31/12/2006
- Importi maturati dal 1/1/2007
Ai montanti delle prestazioni accumulate fino al 1/1/07 viene abolita l’obbligo della riliquidazione
da parte degli uffici fiscali.
Il regime fiscale transitorio si applica anche alle anticipazioni ed ai riscatti
COME SI REALIZZA IL RISPARMIO FISCALE CON ADESIONI COLLETTIVE?
Il datore di lavoro incaricato di effettuare le trattenute sulla busta paga calcola la deduzione e
adegua le trattenute fiscali sull'aliquota che tiene conto della deduzione.
Quindi non c'è alcun adempimento a carico del lavoratore per usufruire della deducibilità fino al
limite previsto.
E SE SI VERSA PIÙ DEL LIMITE DEDUCIBILE?
Chi ne ha la possibilità può contribuire al fondo pensione con versamenti superiori al limite
deducibile pari ad € 5.164,57. Il vantaggio fiscale di tali contributi si realizzerà al momento della
prestazione in quanto sui contributi non dedotti non si applica l'imposta. E' importante che
l'aderente al fondo pensione segnali direttamente al fondo entro il 31.12 di ogni anno l'ammontare
dei contributi non dedotti perché al momento dell'erogazione della prestazione il fondo possa
applicare correttamente l'imposta.
UN LAVORATORE DIPENDENTE CHE NON ADERISCE AI FONDI PENSIONE, PUÒ
DEDURRE I CONTRIBUTI A UN FONDO PENSIONE INTESTATO A UN FAMILIARE A CARICO
UTILIZZANDO TUTTI I € 5.164,57 A DISPOSIZIONE?
Si certo. E' previsto che innanzitutto la deduzione spetti alla persona a carico, fino a capienza del
suo reddito complessivo (che non può essere superiore a € 2.840,51) e sempre che ne abbia uno.
Tutti i contributi (o quelli eccedenti il limite deducibile dal soggetto a carico) possono essere dedotti
dal reddito complessivo del titolare di reddito principale, sempre nel rispetto del limite assoluto di
5.164,57 euro.