FONDAZIONE CASA RIPOSO SAN GIUSEPPE ONLUS
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FONDAZIONE CASA RIPOSO SAN GIUSEPPE ONLUS
FONDAZIONE CASA RIPOSO SAN GIUSEPPE ONLUS PIAZZA PADRE G. VIALE 4 – 18012 BORDIGHERA (IM) REGOLAMENTO PER L’AMMISSIONE DEGLI OSPITI (e per la vita in comunità) FINALITA’ Articolo 1 1.1 La Fondazione ospita persone anziane in condizioni di autosufficienza e non, fornendo agli Ospiti, oltre alle normali prestazioni di tipo alberghiero, servizi specifici di carattere assistenziale e prestazioni di tipo sanitario, riabilitativo, nonché culturale e ricreativo. 1.2. Tuttavia l’Ente non sostituisce la famiglia ed i parenti dell’Ospite e della rete familiare, per il quale è importante poter conservare rapporti significativi con il proprio nucleo famigliare ed il mondo esterno alla Casa di Riposo. PROCEDURE PER L’AMMISSIONE Articolo 2 Per essere ammessi nella Fondazione è necessario presentare apposito modulo di domanda, sia direttamente o attraverso servizi postali o anche mediante posta elettronica, utilizzando direttamente nell’apposita sede dedicata sul sito della Fondazione: www.fondazionesangiuseppeonlus.bordighera.it\modulistica, il modello denominato Allegato “A”, che si unisce al presente Regolamento in forma cartacea e che dovrà essere compilato in ogni sua parte. 2.1 Le domande di ingresso devono essere corredate dalla dichiarazione di malleva ed impegno al pagamento e/o integrazione (dovuta ad aumenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione e/o conseguenti al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento in favore dell’Ospite) della retta per conto dell’Ospite, sottoscritta da altro soggetto (familiare o non). 2.2. Le domande di ingresso vengono esaminate, di norma, in base al numero cronologico di protocollo generale. Solo in casi ritenuti urgenti ed improrogabili tale ordine potrà essere disatteso e/o afferenti accordi di programma con singoli Enti e/o Istituzioni. 2.3. Ai fini dell’inserimento in graduatoria saranno prese in considerazione solo le domande complete dei requisiti formali e della documentazione di autocertificazione attestante l’obbligo al pagamento della retta al momento dell’immissione ed in futuro. Articolo 3 3.1. Le domande pervenute saranno esaminate preliminarmente dal Presidente della Fondazione. 3.2 L’accoglimento avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità, salvo quanto stabilito al secondo capoverso del precedente punto 2.2: - residenti a Bordighera; - residenti nel comprensorio Intemelio; - residenti nella Provincia di Imperia; - residenti nella Regione Liguria; - residenti extra-regione. e con l’attribuzione del seguente punteggio: A – Anziano solo (privo di parenti obbligati agli alimenti) punti 15 B – Anziano con solo coniuge o fratello convivente autosufficiente ultra 80enne punti 12 C - Anziano con solo coniuge o fratello convivente autosufficiente infer. 80 anni punti 10 D - Anziano con coniuge o fratello convivente non autosufficiente e 1 figlio punti 09 E - Anziano e 1 figlio punti 08 F - Anziano e coniuge o fratello autosufficiente ultra 80enne e 1 figlio punti 07 G - Anziano e coniuge o fratello autosufficiente di età inferiore a 80 anni e 1 figlio punti 06 H - Anziano e coniuge o fratello non autosufficiente e 2 figli punti 05 1 I - Anziano e 2 figli L – Anziano e coniuge o fratello autosufficiente ultra 80enne e 2 figli M – Anziano e coniuge o fratello autosufficiente di età inferiore 80 anni e 2 figli N – Anziano e coniuge o fratello non autosufficiente e 2 figli L – Anziano e 2 figli punti 04 punti 03 punti 02 punti 01 punti 01 - All’anziano con uno o più figli disabili non autosufficienti che siano conviventi oppure ospitati presso strutture idonee, si aggiungono, per ogni figlio disabile punti 02 - Per ciascun figlio residente fuori Bordighera, in località distante oltre 30 Km o ultra 65enne o impossibilitato per stato invalidante debitamente accertato o per condizioni particolari documentate dal Servizio Sociale, si aggiunge punti 01 - All’anziano solo, con reddito inferiore ai limiti minimi pensionabili, si aggiungono punti 03 - All’anziano già ricoverato in altra struttura residenziale, all’atto della domanda di ammissione, si riduce il punteggio complessivo raggiunto di punti 10 3.3. A parità di punteggio precede nella lista di attesa la domanda presentata in data anteriore. In caso di ulteriore parità, si valuterà la situazione economica dei figli. 3.4. In presenza di posto vacante e lista di attesa esaurita, verrà valutata la prima domanda pervenuta, senza ulteriori tipi di valutazione. 3.5. Qualora si accerti, con i mezzi consentiti, che la documentazione e le dichiarazioni prodotte non siano rispondente al vero, si provvederà, a discrezione, alla rivalutazione della domanda od alla sua esclusione dalla lista d’attesa. Articolo 4 4.1. L’ammissione è subordinata all’effettuazione di preventiva visita medica di accertamento del reale stato di salute e del grado di autosufficienza, a cura del Medico della struttura. 4.2. L’anziano impossibilitato a presentarsi a visita medica di preammissione per ragioni di salute, deve darne comunicazione (anche a mezzo di interposta persona) immediata, accompagnata da certificazione medica attestante l’impedimento. 4.3 L’anziano conserva il diritto al rinvio fino ad un massimo di 15 giorni, prorogabili solo per giustificato motivo. In caso di necessità (ospite dichiarato non trasportabile dal medico curante) possono essere disposte visite presso il domicilio, con oneri a carico del richiedente e per i quali verranno stabilite tariffe predefinite. Articolo 5 5.1. L’anziano ammesso alla Casa di Riposo San Giuseppe deve presentarsi alla data concordata con la Direzione, la quale verrà comunicata verbalmente o per iscritto. A richiesta può essere concessa una proroga, nel limite di 5 giorni, fatta salva la decorrenza del pagamento della retta alla data stabilità per l’ingresso. 5.2. In caso di rinuncia del periodo di inserimento prospettato, la domanda verrà collocata in coda alla graduatoria vigente. Articolo 6 6.1. L’ammissione diventa effettiva dopo 60 giorni dalla data d’ingresso. Durante tale periodo gli addetti della Struttura effettueranno osservazioni circa l’inserimento dell’Ospite, al fine di riconsiderare la permanenza dello stesso o la sua dimissione. Articolo 7 7.1. L’Ospite all’atto dell’ingresso deve essere munito di un corredo di biancheria personale. Tutti i capi d’abbigliamento dovranno recare il numero di identificazione assegnato. 7.2. Agli Ospiti viene assicurato il regolare lavaggio degli indumenti personali e garantita la riconsegna degli stessi. 7.3. I familiari possono anche provvedere autonomamente ad effettuare il lavaggio dei capi personali degli ospiti, senza che ciò comporti una riduzione della retta. Articolo 8 8.1. L’anziano, per norma statutaria, potrà aver diritto ad essere inserito nella struttura solo nel caso in cui si trovi in condizioni di autosufficienza dichiarate da soggetto abilitato. 8.2. Qualora, nel corso del suo soggiorno, l’Ospite ricada nella condizione di non autosufficienza, questi dovrà essere regolarmente tenuto nella Struttura. 2 RETTA Articolo 9 9.1. Al momento dell’ammissione l’Ospite è tenuto al pagamento della retta per il mese in corso, secondo le modalità che si andranno a concordare con la Direzione della Fondazione. 9.2. La retta mensile dovrà essere versata con cadenza mensile, entro il 10 del mese successivo a cui si riferisce. In caso trattasi di giorno festivo, è consentito il pagamento nel giorno feriale successivo. 9.3. A seguito di decesso o dimissioni verranno conteggiati solo i giorni effettivamente usufruiti. Nel caso in cui l’evento si verificasse dopo l’avvenuto pagamento della mensilità, l’Amministrazione provvederà al rimborso della somma eccedente agli aventi titolo. 9.4. Le dimissioni volontarie dovranno essere comunicate per iscritto per iscritto e con un preavviso di 10 giorni per i quali verrà comunque addebitata proporzionalmente la retta. 9.5 Qualora sia necessari l’integrazione della retta in caso di: a) riconoscimento indennità di accompagnamento all’Ospite. La Fondazione ha diritto di incamerare l’80% di detta indennità in aggiunta alla retta pagata e, comunque, sino all’importo massimo complessivo il Consiglio di Amministrazione andrà a deliberare nel tempo; nonché, in caso di tardiva comunicazione del conferimento dell’inabilità, al recupero delle eventuali somme arretrate; b) integrazione necessaria a carico dei parenti tenuti per legge (art. 433 c.c.) e in mancanza di questi dal comune secondo la Legge regionale vigente (in questo caso occorre presentare apposito atto amministrativo). 9.6.La retta viene stabilita secondo del direttive del Consiglio di Amministrazione, di norma con cadenza biennale. 9.7 Il pagamento della retta, secondo le modalità concordate con la Direzione della Fondazione, dovrà essere effettuato a nome dell’Ospite stesso, indicando il mede si riferimento. 9.8. Il ritardato pagamento di almeno un mese della retta autorizzerà la Fondazione ad applicare interessi moratori pari agli interessi legali da calcolarsi sull’importo della retta non corrisposta. PERIODI DI ASSENZA Articolo 10 10.1 In caso di assenza per motivi diversi dal ricovero ospedaliero si applicherà la seguente disciplina: - le assenze brevi, fino a 5 giorni, non danno luogo alla sospensione della retta, sia da parte dei privati che da parte di Enti tenuti al pagamento; - a partire dal sesto giorno di assenza verrà ridotta del 30% fino al trentesimo giorno, Oltre tale periodo la Fondazione non garantisce per il mantenimento del posto non utilizzato. 10.2 In caso di ricovero ospedaliero od altra assenza la Fondazione non è tenuta ad alcun tipo di assistenza in favore dell’Ospite. LEGATI E DONAZIONI Articolo 11 11.1.Gli ospiti potranno disporre legati in favore della Fondazione Casa di Riposo San Giuseppe O.n.l.u.s. di Bordighera, con le modalità è gli effetti di cui agli articoli 649 e seguenti del Codice Civile, cui si fa espresso rinvio per quanto qui non disciplinato. Gli Ospiti morosi potranno altresì disporre legati a favore della della Fondazione Casa di Riposo San Giuseppe O.n.l.u.s. di Bordighera ai sensi dell’articolo 659 del Codice Civile, purché nel testamento sia fatta specifica menzione del debito nei confronti della Fondazione e del suo ammontare. 11.2.Gli Ospiti potranno disporre donazioni in favore della Fondazione, con le modalità e gli effetti di cui agli articoli 769 e seguenti del Condice Civile. 11.3.Gli Ospiti potranno, altresì, corrispondere alla Fondazione somme di denaro a titolo elargitorio ed al fine esclusivo di sostenere gli scopi perseguiti dall’Ente. Tali elargizioni saranno regolate da apposita scrittura privata tra le parti. 11.4.Possono essere, inoltre, stipulati accordi specifici consentiti dalle leggi in materia. DIMISSIONI ED ALLONTANAMENTI DEGLI OSPITI Articolo 12 12.1. Il Consiglio di Amministrazione può allontanare l’Ospite con provvedimento motivato del Presidente qualora questi: - tenga una condotta incompatibile con la vita comunitaria; 3 - commetta infrazioni al regolamento interno; - sia moroso nei pagamenti della retta; - manifestasse insoddisfazione per le prestazione fornite dalla Casa; - manifestasse rifiuto di cura ed assistenza socio-sanitaria. 12.2. E’ altresì motivo di allontanamento la dichiarata insoddisfazione manifestata dai parenti circa le prestazioni fornite dalla Fondazione. 12.3. L’Ospite sarà allontanato mediante preventiva diffida che sarà inviata con un preavviso di almeno due mesi o, in alternativa, mediante colloquio diretto con l’anziano. 12.4. Nel caso di allontanamento non volontario, alla scadenza indicata in diffida o verbalmente comunicata all’interessato od ai suoi famigliari, l’Ospite, nel caso in cui non receda dal suo comportamento non consono alla vita in comunità (vedi casistiche punto 12.1), verrà dimesso coattivamente e delle operazioni verrà redatto apposito verbale. 12.5. Della necessità dell’allontanamento deve essere data notizia ai parenti obbligati alimentari ex articolo 433 del Codice Civile ed al Servizio di Assistenza Sociale del Comune di provenienza. 12.6. In caso di decesso dell’Ospite la Direzione consegnerà gli effetti personali e quant’altro di proprietà del defunto agli eredi muniti di idonea documentazione attestante la loro qualifica (atto notorio). 12.7. Le funzioni funebri sono a carico dei parenti o di chi, secondo l’atto notorio o la sottoscrizione della domanda d’ingresso del defunto, risponde per l’Ospite, Compresi i Comuni di provenienza nei casi stabiliti per legge e dovranno essere osservate le norme previste dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Bordighera. ASSISTENZA MEDICO INFERMIERISTICA Articolo 13 13.1. L’assistenza sanitaria è regolata dalle norme vigenti in materia e da quanto disciplinato con la Carta dei Servizi della Fondazione; l’Ente è tenuto a garantire solo l’assistenza medica e farmaceutica di base ed i presidi per l’incontinenza. 13.2. Qualora vengano programmate visite specialistiche o ricoveri su disposizione del personale sanitario, il trasporto verrà effettuato dalle Associazioni di Pronto Soccorso e trasporto infermi convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, presenti sul territorio Intemelio, con costo a totale carico dell’Ospite. NORMA DI INTERESSE GENERALE Articolo 14 14.1. E’ vietato ai parenti e visitatori consegnare cibo e bevande agli Ospiti senza il consenso del personale sanitario e, comunque, deve essere confezionato industrialmente. 14.2 L’Ente non assume responsabilità alcuna per valori conservati nelle stanze degli ospiti; declina ogni responsabilità per danni che possono derivare, senza sua colpa, agli ospiti od alle loro cose. 14.3. Gli oggetti della Casa di Riposo sono di uso collettivo e non vanno asportati, deteriorati o distrutti. 14.4. L’Ospite deve curare la buona conservazione dei beni e dei locali concessi in uso personale e comune. 14.5. Chiunque, per incuria, trascuratezza e/o dolo, arrechi danni ai beni della Fondazione, dovrà effettuarne il risarcimento. 14.6. La Fondazione favorisce la partecipazione del volontariato alle attività collettive e ricreative. Tali attività vengono stabilite dalla Direzione e coordinate dagli Animatori. NORMA DI FINALI E DI RINVIO Articolo 15 15.1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda a quanto disciplinato dalla Carta Etica dei Servizi vigente nella Fondazione. Articolo 16 16.1. Copia del presente Regolamento viene consegnato all’Ospite, oppure ad un suo familiare o alla persona o rappresentante di Ente che ha sottoscritto la richiesta di ingresso, quale allegato integrante alla domanda di ammissione. Con la presentazione e sottoscrizione della domanda di ammissione se ne accetta incondizionatamente il contenuto. 4 16.2. Contestualmente l’Ospite o il suo delegato presta consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n° 675/96 e delle successive norme emanate in materia di privacy, esclusivamente per ragioni di carattere sociale e sanitario. 16.3. Gli Ospiti che non osservano le norme del presente Regolamento, possono ricorrere nel richiamo verbale, scritto e nelle dimissioni d’ufficio, di cui al precedente articolo 12. Articolo 17 Entrata in vigore 1.Il presente Regolamento acquista efficacia contestualmente all’esecutività della deliberazione consiliare di approvazione. Articolo 18 Certificazione entrata in vigore 1. Il Segretario della Fondazione appone, in calce all’originale del presente Regolamento, gli estremi della deliberazione d'approvazione e ne certifica la data d'entrata in vigore. 2.Una copia del presente regolamento è consegnata al Presidente e a ciascun Consigliere della Fondazione. Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione consiliare n° _____ del ______________, esecutiva, ed è entrato in vigore in data __________ 5 6