FONDAZIONE CASA RIPOSO SAN GIUSEPPE ONLUS

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FONDAZIONE CASA RIPOSO SAN GIUSEPPE ONLUS
FONDAZIONE CASA RIPOSO SAN GIUSEPPE ONLUS
PIAZZA PADRE G. VIALE 4 – 18012 BORDIGHERA (IM)
REGOLAMENTO PER L’AMMISSIONE DEGLI OSPITI
(e per la vita in comunità)
FINALITA’
Articolo 1
1.1 La Fondazione ospita persone anziane in condizioni di autosufficienza e non, fornendo agli
Ospiti, oltre alle normali prestazioni di tipo alberghiero, servizi specifici di carattere assistenziale e
prestazioni di tipo sanitario, riabilitativo, nonché culturale e ricreativo.
1.2. Tuttavia l’Ente non sostituisce la famiglia ed i parenti dell’Ospite e della rete familiare, per il
quale è importante poter conservare rapporti significativi con il proprio nucleo famigliare ed il
mondo esterno alla Casa di Riposo.
PROCEDURE PER L’AMMISSIONE
Articolo 2
Per essere ammessi nella Fondazione è necessario presentare apposito modulo di domanda, sia
direttamente o attraverso servizi postali o anche mediante posta elettronica, utilizzando
direttamente
nell’apposita
sede
dedicata
sul
sito
della
Fondazione:
www.fondazionesangiuseppeonlus.bordighera.it\modulistica, il modello denominato Allegato “A”,
che si unisce al presente Regolamento in forma cartacea e che dovrà essere compilato in ogni sua
parte.
2.1 Le domande di ingresso devono essere corredate dalla dichiarazione di malleva ed impegno al
pagamento e/o integrazione (dovuta ad aumenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione e/o
conseguenti al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento in favore dell’Ospite) della retta
per conto dell’Ospite, sottoscritta da altro soggetto (familiare o non).
2.2. Le domande di ingresso vengono esaminate, di norma, in base al numero cronologico di
protocollo generale. Solo in casi ritenuti urgenti ed improrogabili tale ordine potrà essere disatteso
e/o afferenti accordi di programma con singoli Enti e/o Istituzioni.
2.3. Ai fini dell’inserimento in graduatoria saranno prese in considerazione solo le domande
complete dei requisiti formali e della documentazione di autocertificazione attestante l’obbligo al
pagamento della retta al momento dell’immissione ed in futuro.
Articolo 3
3.1. Le domande pervenute saranno esaminate preliminarmente dal Presidente della Fondazione.
3.2 L’accoglimento avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità, salvo quanto stabilito al
secondo capoverso del precedente punto 2.2:
- residenti a Bordighera;
- residenti nel comprensorio Intemelio;
- residenti nella Provincia di Imperia;
- residenti nella Regione Liguria;
- residenti extra-regione.
e con l’attribuzione del seguente punteggio:
A – Anziano solo (privo di parenti obbligati agli alimenti)
punti 15
B – Anziano con solo coniuge o fratello convivente autosufficiente ultra 80enne
punti 12
C - Anziano con solo coniuge o fratello convivente autosufficiente infer. 80 anni
punti 10
D - Anziano con coniuge o fratello convivente non autosufficiente e 1 figlio
punti 09
E - Anziano e 1 figlio
punti 08
F - Anziano e coniuge o fratello autosufficiente ultra 80enne e 1 figlio
punti 07
G - Anziano e coniuge o fratello autosufficiente di età inferiore a 80 anni e 1 figlio
punti 06
H - Anziano e coniuge o fratello non autosufficiente e 2 figli
punti 05
1
I - Anziano e 2 figli
L – Anziano e coniuge o fratello autosufficiente ultra 80enne e 2 figli
M – Anziano e coniuge o fratello autosufficiente di età inferiore 80 anni e 2 figli
N – Anziano e coniuge o fratello non autosufficiente e 2 figli
L – Anziano e 2 figli
punti 04
punti 03
punti 02
punti 01
punti 01
- All’anziano con uno o più figli disabili non autosufficienti che siano conviventi
oppure ospitati presso strutture idonee, si aggiungono, per ogni figlio disabile
punti 02
- Per ciascun figlio residente fuori Bordighera, in località distante oltre 30 Km
o ultra 65enne o impossibilitato per stato invalidante debitamente accertato
o per condizioni particolari documentate dal Servizio Sociale, si aggiunge
punti 01
- All’anziano solo, con reddito inferiore ai limiti minimi pensionabili, si aggiungono
punti 03
- All’anziano già ricoverato in altra struttura residenziale, all’atto della domanda
di ammissione, si riduce il punteggio complessivo raggiunto di
punti 10
3.3. A parità di punteggio precede nella lista di attesa la domanda presentata in data anteriore.
In caso di ulteriore parità, si valuterà la situazione economica dei figli.
3.4. In presenza di posto vacante e lista di attesa esaurita, verrà valutata la prima domanda
pervenuta, senza ulteriori tipi di valutazione.
3.5. Qualora si accerti, con i mezzi consentiti, che la documentazione e le dichiarazioni prodotte
non siano rispondente al vero, si provvederà, a discrezione, alla rivalutazione della domanda od
alla sua esclusione dalla lista d’attesa.
Articolo 4
4.1. L’ammissione è subordinata all’effettuazione di preventiva visita medica di accertamento del
reale stato di salute e del grado di autosufficienza, a cura del Medico della struttura.
4.2. L’anziano impossibilitato a presentarsi a visita medica di preammissione per ragioni di salute,
deve darne comunicazione (anche a mezzo di interposta persona) immediata, accompagnata da
certificazione medica attestante l’impedimento.
4.3 L’anziano conserva il diritto al rinvio fino ad un massimo di 15 giorni, prorogabili solo per
giustificato motivo. In caso di necessità (ospite dichiarato non trasportabile dal medico curante)
possono essere disposte visite presso il domicilio, con oneri a carico del richiedente e per i quali
verranno stabilite tariffe predefinite.
Articolo 5
5.1. L’anziano ammesso alla Casa di Riposo San Giuseppe deve presentarsi alla data concordata
con la Direzione, la quale verrà comunicata verbalmente o per iscritto. A richiesta può essere
concessa una proroga, nel limite di 5 giorni, fatta salva la decorrenza del pagamento della retta
alla data stabilità per l’ingresso.
5.2. In caso di rinuncia del periodo di inserimento prospettato, la domanda verrà collocata in coda
alla graduatoria vigente.
Articolo 6
6.1. L’ammissione diventa effettiva dopo 60 giorni dalla data d’ingresso. Durante tale periodo gli
addetti della Struttura effettueranno osservazioni circa l’inserimento dell’Ospite, al fine di
riconsiderare la permanenza dello stesso o la sua dimissione.
Articolo 7
7.1. L’Ospite all’atto dell’ingresso deve essere munito di un corredo di biancheria personale. Tutti i
capi d’abbigliamento dovranno recare il numero di identificazione assegnato.
7.2. Agli Ospiti viene assicurato il regolare lavaggio degli indumenti personali e garantita la
riconsegna degli stessi.
7.3. I familiari possono anche provvedere autonomamente ad effettuare il lavaggio dei capi
personali degli ospiti, senza che ciò comporti una riduzione della retta.
Articolo 8
8.1. L’anziano, per norma statutaria, potrà aver diritto ad essere inserito nella struttura solo nel
caso in cui si trovi in condizioni di autosufficienza dichiarate da soggetto abilitato.
8.2. Qualora, nel corso del suo soggiorno, l’Ospite ricada nella condizione di non autosufficienza,
questi dovrà essere regolarmente tenuto nella Struttura.
2
RETTA
Articolo 9
9.1. Al momento dell’ammissione l’Ospite è tenuto al pagamento della retta per il mese in corso,
secondo le modalità che si andranno a concordare con la Direzione della Fondazione.
9.2. La retta mensile dovrà essere versata con cadenza mensile, entro il 10 del mese successivo a
cui si riferisce. In caso trattasi di giorno festivo, è consentito il pagamento nel giorno feriale
successivo.
9.3. A seguito di decesso o dimissioni verranno conteggiati solo i giorni effettivamente usufruiti. Nel
caso in cui l’evento si verificasse dopo l’avvenuto pagamento della mensilità, l’Amministrazione
provvederà al rimborso della somma eccedente agli aventi titolo.
9.4. Le dimissioni volontarie dovranno essere comunicate per iscritto per iscritto e con un
preavviso di 10 giorni per i quali verrà comunque addebitata proporzionalmente la retta.
9.5 Qualora sia necessari l’integrazione della retta in caso di:
a) riconoscimento indennità di accompagnamento all’Ospite. La Fondazione ha diritto di
incamerare l’80% di detta indennità in aggiunta alla retta pagata e, comunque, sino
all’importo massimo complessivo il Consiglio di Amministrazione andrà a deliberare nel
tempo; nonché, in caso di tardiva comunicazione del conferimento dell’inabilità, al recupero
delle eventuali somme arretrate;
b) integrazione necessaria a carico dei parenti tenuti per legge (art. 433 c.c.) e in mancanza di
questi dal comune secondo la Legge regionale vigente (in questo caso occorre presentare
apposito atto amministrativo).
9.6.La retta viene stabilita secondo del direttive del Consiglio di Amministrazione, di norma con
cadenza biennale.
9.7 Il pagamento della retta, secondo le modalità concordate con la Direzione della Fondazione,
dovrà essere effettuato a nome dell’Ospite stesso, indicando il mede si riferimento.
9.8. Il ritardato pagamento di almeno un mese della retta autorizzerà la Fondazione ad applicare
interessi moratori pari agli interessi legali da calcolarsi sull’importo della retta non corrisposta.
PERIODI DI ASSENZA
Articolo 10
10.1 In caso di assenza per motivi diversi dal ricovero ospedaliero si applicherà la seguente
disciplina:
- le assenze brevi, fino a 5 giorni, non danno luogo alla sospensione della retta, sia da parte
dei privati che da parte di Enti tenuti al pagamento;
- a partire dal sesto giorno di assenza verrà ridotta del 30% fino al trentesimo giorno, Oltre
tale periodo la Fondazione non garantisce per il mantenimento del posto non utilizzato.
10.2 In caso di ricovero ospedaliero od altra assenza la Fondazione non è tenuta ad alcun tipo
di assistenza in favore dell’Ospite.
LEGATI E DONAZIONI
Articolo 11
11.1.Gli ospiti potranno disporre legati in favore della Fondazione Casa di Riposo San Giuseppe
O.n.l.u.s. di Bordighera, con le modalità è gli effetti di cui agli articoli 649 e seguenti del Codice
Civile, cui si fa espresso rinvio per quanto qui non disciplinato. Gli Ospiti morosi potranno altresì
disporre legati a favore della della Fondazione Casa di Riposo San Giuseppe O.n.l.u.s. di
Bordighera ai sensi dell’articolo 659 del Codice Civile, purché nel testamento sia fatta specifica
menzione del debito nei confronti della Fondazione e del suo ammontare.
11.2.Gli Ospiti potranno disporre donazioni in favore della Fondazione, con le modalità e gli effetti
di cui agli articoli 769 e seguenti del Condice Civile.
11.3.Gli Ospiti potranno, altresì, corrispondere alla Fondazione somme di denaro a titolo elargitorio
ed al fine esclusivo di sostenere gli scopi perseguiti dall’Ente. Tali elargizioni saranno regolate da
apposita scrittura privata tra le parti.
11.4.Possono essere, inoltre, stipulati accordi specifici consentiti dalle leggi in materia.
DIMISSIONI ED ALLONTANAMENTI DEGLI OSPITI
Articolo 12
12.1. Il Consiglio di Amministrazione può allontanare l’Ospite con provvedimento motivato del
Presidente qualora questi:
- tenga una condotta incompatibile con la vita comunitaria;
3
- commetta infrazioni al regolamento interno;
- sia moroso nei pagamenti della retta;
- manifestasse insoddisfazione per le prestazione fornite dalla Casa;
- manifestasse rifiuto di cura ed assistenza socio-sanitaria.
12.2. E’ altresì motivo di allontanamento la dichiarata insoddisfazione manifestata dai parenti
circa le prestazioni fornite dalla Fondazione.
12.3. L’Ospite sarà allontanato mediante preventiva diffida che sarà inviata con un preavviso di
almeno due mesi o, in alternativa, mediante colloquio diretto con l’anziano.
12.4. Nel caso di allontanamento non volontario, alla scadenza indicata in diffida o verbalmente
comunicata all’interessato od ai suoi famigliari, l’Ospite, nel caso in cui non receda dal suo
comportamento non consono alla vita in comunità (vedi casistiche punto 12.1), verrà dimesso
coattivamente e delle operazioni verrà redatto apposito verbale.
12.5. Della necessità dell’allontanamento deve essere data notizia ai parenti obbligati alimentari
ex articolo 433 del Codice Civile ed al Servizio di Assistenza Sociale del Comune di provenienza.
12.6. In caso di decesso dell’Ospite la Direzione consegnerà gli effetti personali e quant’altro di
proprietà del defunto agli eredi muniti di idonea documentazione attestante la loro qualifica (atto
notorio).
12.7. Le funzioni funebri sono a carico dei parenti o di chi, secondo l’atto notorio o la
sottoscrizione della domanda d’ingresso del defunto, risponde per l’Ospite, Compresi i Comuni di
provenienza nei casi stabiliti per legge e dovranno essere osservate le norme previste dal vigente
Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Bordighera.
ASSISTENZA MEDICO INFERMIERISTICA
Articolo 13
13.1. L’assistenza sanitaria è regolata dalle norme vigenti in materia e da quanto disciplinato con
la Carta dei Servizi della Fondazione; l’Ente è tenuto a garantire solo l’assistenza medica e
farmaceutica di base ed i presidi per l’incontinenza.
13.2. Qualora vengano programmate visite specialistiche o ricoveri su disposizione del personale
sanitario, il trasporto verrà effettuato dalle Associazioni di Pronto Soccorso e trasporto infermi
convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, presenti sul territorio Intemelio, con costo a
totale carico dell’Ospite.
NORMA DI INTERESSE GENERALE
Articolo 14
14.1. E’ vietato ai parenti e visitatori consegnare cibo e bevande agli Ospiti senza il consenso del
personale sanitario e, comunque, deve essere confezionato industrialmente.
14.2 L’Ente non assume responsabilità alcuna per valori conservati nelle stanze degli ospiti;
declina ogni responsabilità per danni che possono derivare, senza sua colpa, agli ospiti od alle loro
cose.
14.3. Gli oggetti della Casa di Riposo sono di uso collettivo e non vanno asportati, deteriorati o
distrutti.
14.4. L’Ospite deve curare la buona conservazione dei beni e dei locali concessi in uso personale
e comune.
14.5. Chiunque, per incuria, trascuratezza e/o dolo, arrechi danni ai beni della Fondazione, dovrà
effettuarne il risarcimento.
14.6. La Fondazione favorisce la partecipazione del volontariato alle attività collettive e ricreative.
Tali attività vengono stabilite dalla Direzione e coordinate dagli Animatori.
NORMA DI FINALI E DI RINVIO
Articolo 15
15.1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda a quanto disciplinato dalla
Carta Etica dei Servizi vigente nella Fondazione.
Articolo 16
16.1. Copia del presente Regolamento viene consegnato all’Ospite, oppure ad un suo familiare o
alla persona o rappresentante di Ente che ha sottoscritto la richiesta di ingresso, quale allegato
integrante alla domanda di ammissione. Con la presentazione e sottoscrizione della domanda di
ammissione se ne accetta incondizionatamente il contenuto.
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16.2. Contestualmente l’Ospite o il suo delegato presta consenso al trattamento dei dati personali
ai sensi della legge n° 675/96 e delle successive norme emanate in materia di privacy,
esclusivamente per ragioni di carattere sociale e sanitario.
16.3. Gli Ospiti che non osservano le norme del presente Regolamento, possono ricorrere nel
richiamo verbale, scritto e nelle dimissioni d’ufficio, di cui al precedente articolo 12.
Articolo 17
Entrata in vigore
1.Il presente Regolamento acquista efficacia contestualmente all’esecutività della deliberazione
consiliare di approvazione.
Articolo 18
Certificazione entrata in vigore
1. Il Segretario della Fondazione appone, in calce all’originale del presente Regolamento, gli
estremi della deliberazione d'approvazione e ne certifica la data d'entrata in vigore.
2.Una copia del presente regolamento è consegnata al Presidente e a ciascun Consigliere della
Fondazione.
Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione consiliare n° _____ del
______________,
esecutiva,
ed
è
entrato
in
vigore
in
data
__________
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