contratto di affiliazione al network –agenzia innovazione

Transcript

contratto di affiliazione al network –agenzia innovazione
Allegato “A”
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL NETWORK – AGENZIA PER
L’INNOVAZIONE
Art. 1
Finalità
1. E’ costituito il Network-Agenzia per l’Innovazione per accrescere
professionalità e capacità di intervento degli attori operanti nelle
amministrazioni e nei servizi pubblici e per lo sviluppo di progetti di
innovazione e la loro diffusione nel paese attraverso il trasferimento di
conoscenze, competenze e progettualità.
2. L’attività del Network-Agenzia per l’Innovazione, d’ora in avanti chiamato
NAI, viene svolta senza scopo di lucro.
Art. 2
Soggetti partecipanti
1. Possono partecipare in qualità di affiliati:
• Enti pubblici locali, Istituzioni scolastiche ed universitarie,
società di gestione dei servizi pubblici;
• Revisori dei conti degli enti pubblici;
• Società di ricerca, formazione, consulenza, informatica e studi
professionali operanti nel settore pubblico.
2. Altri soggetti, le cui attività sono assimilate a quelle svolte dai soggetti
del precedente comma, possono essere ammessi al NAI su deliberazione
del comitato di cui al c. 2 dell’art. 4.
Art. 3
Attività svolte e servizi forniti
1. Il NAI svolge prioritariamente attività di:
a. Formazione rivolta al miglioramento delle professionalità
esistenti;
b. Ricerca di nuove soluzioni;
c. Sviluppo di metodi e processi operativi;
d. Sperimentazione di applicazioni specifiche;
e. Altre iniziative idonee al conseguimento delle finalità di cui
all’art.1.
2. Le prestazioni del NAI agli affiliati sono le seguenti:
a. Accesso alla parte riservata del sito web del NAI dove sono
evidenziate le soluzioni di qualità già sperimentate negli enti ed i
risultati delle attività di ricerca e sviluppo;
1/4
Allegato “A”
b. Ampia visibilità ai progetti e alle politiche di innovazione verso i
cittadini, la politica, la comunità scientifica, i soggetti sociali,
etc, anche attraverso l’inserimento della ragione sociale degli
affiliati e del corrispondente sito internet nell’area di pubblica
accesso del sito web del NAI;
c. Convention annuale gratuita di presentazione di proposte e
progetti;
d. Gratuità e sconti su corsi e seminari;
e. Possibilità di ricevere un certo numero di pareri gratuiti su
problemi fiscali ed amministrativi;
f. Accesso a banche dati di interesse generale, convenzioni per
servizi diversi di interesse degli affiliati;
g. Favorire lo svolgimento delle attività promozionali e
consulenziali di cui all’art. 7.
Art. 4
Organi di riferimento
1. I rapporti giuridici derivanti dall’attività del NAI faranno capo all’Agenzia
per l’Innovazione nell’Amministrazione e nei servizi pubblici locali.
2. Per il funzionamento del NAI l’Agenzia si avvale di un Comitato tecnicoscientifico costituito dai promotori e ideatori del Network individuati
secondo criteri di territorialità, competenza e rappresentatività.
3. Tra i soggetti di cui all’art. 8, su proposta del Comitato di cui al
precedente comma e sulla base dei criteri ivi individuati, viene costituito
un Comitato allargato composto da un numero minimo di 30 e
massimo di 40 componenti con funzioni di verifica degli indirizzi e delle
strategie del NAI e di garanzia del dinamico ricambio del Comitato di cui
al c. 2.
4. Il Comitato tecnico-scientifico esprime pareri e formula proposte inerenti
alle attività e prestazioni di cui all’art. 3 ed in particolare certifica le
soluzioni di qualità da inserire nel sito con l’indicazione dei professionisti
che le hanno realizzate, secondo criteri di gradualità e proporzionalità.
5. Per la validità delle sedute del Comitato tecnico-scientifico è necessaria
la presenza della maggioranza dei componenti, per quella del Comitato
allargato dei due quinti. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza
dei presenti. Le sedute possono tenersi anche per via telematica con
modalità definite dal Comitato tecnico-scientifico.
6. Per le prestazioni e attività di cui all’art. 7 e per l’ammissione di cui
all’art. 5 i pareri del Comitato tecnico-scientifico sono obbligatori e
vincolanti; gli stessi sono adottati con la maggioranza assoluta dei
componenti.
2/4
Allegato “A”
Art. 5
Ammissione e quote di partecipazione
1. Le ammissioni al NAI sono effettuate periodicamente dall’Agenzia, su
proposta del Comitato di cui all’art. 4, attraverso la stipula di un
contratto di affiliazione.
2. La quota di ingresso e quella annuale sono stabilite dal Comitato di cui
all’art. 4 tenendo conto dei servizi resi agli affiliati, con possibilità di
differenziazione delle quote all’interno delle categorie in funzione della
entità dei singoli soggetti.
Art.6
Rinvio al contratto
1. I rapporti tra soggetti aderenti e NAI sono regolati dal contratto di
affiliazione stipulato tra i soggetti aderenti e l’Agenzia per l’Innovazione.
2. Il contratto prevede le cause di recesso derivanti dal cattivo utilizzo del
marchio, dai comportamenti lesivi dell’immagine e del buon nome del
NAI e dell’Agenzia e dal mancato pagamento delle quote annuali.
Art. 7
Criteri generali per l’attività di consulenza
1. Sono considerate attività consulenziali nel circuito NAI tutte le attività
dirette a soddisfare bisogni dei singoli aderenti e dei terzi richiedenti con
le proposte di intervento suggerite dal NAI e certificate dal Comitato
tecnico-scientifico.
2. E’ facoltà dei singoli affiliati chiedere di essere inseriti come consulenti
del NAI in relazione a professionalità maturate su questioni di cui all’art.
3 c. 2, lett. a, o partecipare a docenze e consulenze nei confronti del NAI
stesso.
3. Gli incarichi consulenziali saranno conferiti dall’Agenzia per l’Innovazione
sulla base dei principi di competenza, territorio e rotazione; per ogni
incarico verrà nominato un project manager.
4. Una quota degli introiti delle commesse acquisite, dedotte le spese per la
definizione del contratto, è riservata al promotore, una all’Agenzia e una
a chi interviene nella commessa.
5. Le singole quote sono stabilite in via generale dal Comitato di cui al c. 2
dell’art. 4, con possibilità di specifiche deroghe al momento
dell’acquisizione della commessa.
6. Per i servizi di consulenza nei confronti degli affiliati i partecipanti si
impegnano a praticare tariffe agevolate rispetto a quelle dagli stessi
praticate sul mercato.
7. Per le attività di cui al comma 1 i partecipanti, nel rispetto delle
normative vigenti, si impegnano ad esperire ogni utile tentativo per
definire preferenzialmente i rapporti consulenziali all’interno del circuito
3/4
Allegato “A”
NAI e ad accettare che gli aspetti giuridico-amministrativi conseguenti
siano espletati esclusivamente dall’Agenzia per l’Innovazione.
8. Qualora esigenze specifiche lo rendano opportuno i rapporti di cui al
presente articolo potranno avvenire direttamente tra committente e
professionista o società designata previa autorizzazione del comitato
tecnico scientifico.
Art. 8
Disposizione transitoria
1. Prima dell’avvio del presente Network è prevista una fase di preiscrizione allo stesso che assicurerà solidità e professionalità all’iniziativa
garantendo la costruzione del sito e gli investimenti conseguenti.
2. I diritti derivanti dall’applicazione del presente articolo non sono cedibili
ad eccezione di quanto previsto dall’Art. 2555 del C.C. (cessione
d’azienda).
4/4
Allegato “B”
RIPARTIZIONE DELLE QUOTE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA DEL
NETWORK AGENZIA INNOVAZIONE
Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento (punti 4 e 5) per le attività di consulenza
del Network Agenzia Innovazione, la ripartizione degli introiti delle commesse
acquisite, dedotte le spese per la definizione del contratto, è stata così stabilita
dal Comitato tecnico-scientifico nella sua seduta del 19 luglio 2006:
•
•
•
10% al soggetto promotore
20% all’Agenzia per l’Innovazione
70% ai prestatori di servizio
Si precisa quanto segue che nel rispetto delle regole procedurali del Network
Agenzia Innovazione, il servizio di consulenza dovrà prevedere l’attività di
Monitoraggio e Reporting a garanzia del buon andamento della commessa e
della sua efficacia.