Il funzionamento dei fondi pensione negoziali
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Il funzionamento dei fondi pensione negoziali
PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR Articoli Guida al Lavoro IL SOLE SOLE 24 24 ORE ORE IL Il funzionamento dei fondi pensione negoziali Aldo Ciccarella Esperto in materia previdenziale Tutte le attività svolte da ogni singolo organo del fondo, a garanzia dell’aderente, sono disciplinate dallo statuto e dalla legge I fondi pensione negoziali o chiusi trovano la loro origine da specifico accordo tra le parti: aziende e organizzazioni sindacali. In tale sede, vengono defi nite le basi organizzative/operative del funziona mento del fondo stesso. In particolare, le fonti istitu tive definiscono: q i destinatari del fondo pensione che vengono individuati nei lavoratori dipendenti ai quali si applicano i Ccnl sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali stipulanti l’accordo; q i soci del fondo pensione che sono rappresentati dai lavoratori dipendenti che hanno aderito volontariamente al fondo e dalle imprese che hanno alle loro dipendenze lavoratori soci del fondo stesso; q gli organi del fondo: l’assemblea dei delegati; il consiglio di amministrazione; il presidente ed il vice presidente; il direttore generale/responsabile del fondo; il collegio dei revisori contabili; q l’impiego delle risorse; q la contribuzione; q le prestazioni. L’accordo fissa anche la «massa critica» del nume ro di adesioni, al raggiungimento del quale il fon do può iniziare la fase operativa. La fase successi va è rappresentata dall’approvazione dello statuto nel quale vengono recepite le linee guida fissate dall’accordo delle fonti istitutive. In questo senso, le norme dello statuto devono contenere: N. 8 - 16 febbraio 2007 14 q l’identificazione e scopo del fondo: denominazione, fonte istitutiva, durata, sede, forma giuridica, scopo; q le caratteristiche del fondo e le modalità d’investimento: regime della forma giuridica, destinatari, scelte di investimento, spese; q le contribuzioni e le prestazioni, nelle quali vengono definiti: le contribuzioni; le prestazioni pensionistiche; l’erogazioni delle rendite; il trasferimento e riscatto della posizione; le anticipazioni; q i profili organizzativi nei quali vengono stabiliti: a) l’organizzazione del fondo: l’assemblea dei delegati, con l’indicazione dei criteri di costituzione e composizione nonché le attribuzioni e le modalità di funzionamento; il consiglio di amministrazione, con l’individuazione dei criteri di costituzione e competenza, nonché le modalità di funzionamento e responsabilità; b) la gestione patrimoniale, amministrativa e contabile: gli incarichi di gestione; la banca depositaria; la gestione amministrativa; il sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio; q i rapporti con gli aderenti e le modalità di adesione. Il funzionamento di un fondo pensione chiuso avviene mediante l’attività di una serie di organi, alcuni interni al fondo, altri esterni allo stesso, ognuno dei quali svolge il proprio compito, defini to dallo statuto del fondo o dalla legge, al fine di gestire in modo corretto ed efficiente le risorse economiche che affluiscono tramite il versamento da parte dei soci lavoratori aderenti e da parte delle aziende associate, allo scopo di permettere al lavoratore, all’atto del pensionamento, di rice vere una pensione integrativa, che possa aggiun gersi a quella obbligatoria, che, in prospettiva, non potrà garantire una copertura previdenziale pari a quella attualmente erogata. Gli organi interni del fondo L’assemblea dei delegati Gli aderenti al fondo pensione partecipano al gover no del fondo stesso mediante la designazione dei delegati che avviene mediante apposita elezione con la quale viene costituita l’assemblea dei delegati. L’attività dell’assemblea dei delegati, costituita da un numero di delegati eletti per metà dai soci lavoratori e per metà dalle aziende aderenti, è regolata dallo statuto che fissa le modalità di con vocazione, il funzionamento e l’attribuzione delle competenze, tra le quali rientrano: q in seduta ordinaria: l’approvazione del bilancio; l’elezioni dei consiglieri di amministrazione e i Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE componenti del collegio dei sindaci ed i relativi compensi; la responsabilità degli amministratori e dei sindaci e la loro revoca; q in seduta straordinaria: le modifiche dello statuto proposte dal consiglio di amministrazione; lo scioglimento e le procedure di liquidazione del fondo. Il consiglio di amministrazione Il fondo pensione è amministrato da un consiglio di amministrazione, che viene eletto dall’assem blea dei delegati per metà in rappresentanza dei lavoratori e per metà in rappresentanza dei datori di lavoro associati. Tutti i membri del Cda devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, di cui all’art. 4 del Dm n. 211/ 1997, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibili tà e incompatibilità, stabilite dalle normative vi genti. Al consiglio di amministrazione sono attri buiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria am ministrazione, per l’attuazione di quanto previsto dallo statuto ed ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello sco po del fondo che non siano attribuiti all’assemblea dei delegati. In particolare, il Cda: - elegge al suo interno il presidente e il vice presidente; - provvede alla gestione del fondo e alla sua organizzazione funzionale, amministrativa e contabile; - predispone e sottopone all’approvazione dell’assemblea dei delegati il bilancio annuale del fondo; - decide i criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di investimenti e partecipazioni, nonché le politiche di investimento; - sceglie i soggetti gestori ed individua la banca depositaria delle risorse del fondo; - propone all’assemblea dei delegati la nomina di società incaricata delle revisioni del bilancio e del controllo contabile del fondo; - riferisce a Covip, in presenza di vicende in grado di incidere sull’equilibrio del fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio del fondo stesso. Il responsabile del fondo Una particolare figura presente nell’organizzazio ne di un fondo pensione è rappresentata dal re sponsabile del fondo, che viene nominato dal con siglio di amministrazione e deve essere in posses so dei requisiti di onorabilità e professionalità e per il quale non devono sussistere cause di ineleg gibilità e incompatibilità, previste dalle vigenti di sposizioni in materia. Particolare attenzione va po sta al fatto che il responsabile del fondo deve svolgere la propria attività in modo autonomo e indipendente e tale incarico può essere conferito anche al direttore generale ovvero ad uno degli amministratori del fondo. Al riguardo, giova ram mentare che per le forme pensionistiche costituite come fondi pensione aperti o come forme pensio nistiche individuali, l’incarico di responsabile del fondo non può essere conferito ad uno degli am ministratori o ad un dipendente della forma stes sa. In particolare, spetta al responsabile del fondo: - verificare che la gestione sia svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti; - vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione del fondo; - vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull’adozione di prassi operative idonee a meglio tutelate gli aderenti; - supportare l’organo di amministrazione nell’assunzione delle loro scelte di politica gestionale. Gli organi esterni del fondo Il collegio dei sindaci Il controllo sull’amministrazione del fondo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, ammi nistrativo e contabile del fondo è esercitato dal collegio dei sindaci, che vengono eletti dall’assem blea dei delegati, di cui la metà eletta in rappre sentanza dei lavoratori e l’altra metà in rappresen tanza dei datori di lavoro associati. Tutti i componenti del collegio dei sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come previsto dal le vigenti disposizioni in materia. I gestori finanziari Per quanto attiene alla gestione patrimoniale delle risorse, queste sono integralmente affidate in ge stione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposi zioni in materia e, comunque, in modo da garantire N. 8 - 16 febbraio 2007 Come già evidenziato, il presidente e il vice presi dente del fondo sono eletti dal consiglio di ammi nistrazione rispettivamente, a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori. Il presidente ha la lega le rappresentanza del fondo e sta in giudizio. In particolare, il presidente: sovrintende al funziona mento del fondo; indice le elezioni dei delegati; convoca e presiede le sedute dell’assemblea dei delegati e quelle del consiglio di amministrazione e provvede all’esecuzione delle relative delibera zioni. In caso di impedimento, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal vice presidente. PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR Articoli 15 PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR Articoli la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventiva mente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori, secondo le istruzioni impartite dalla Covip. Il Cda del fondo definisce gli obiettivi e le linee guida di investimento (asset allocation strategic) e su tali basi vengono definiti parametri e limiti di investimento ed il benchmark del fondo. L’assegna zione dei mandati ai gestori finanziari avviene secondo una procedura vigilata e regolamentata dalla Covip. La gestione finanziaria può avvenire con un mandato Monocomparto in questo caso, le risorse economiche dei soci aderenti al Fondo vengono tutte investite in un unico profilo di ge stione (normalmente ciò accade nei primi anni di vita del Fondo, con la scelta di un profilo di inve stimento prudente) ovvero Multicomparto, basa to su più profili di gestione, che permette di sce gliere l’investimento previdenziale più adatto alle esigenze e alle caratteristiche personali di ciascun associato. A questo proposito si evidenzia che, con l’entrata in vigore del Dlgs n. 252/2005, le forme pensionistiche complementari si sono dovuti ade guare a quanto previsto dall’art. 8, comma 9, della legge stessa, che ha previsto una linea di compar to finalizzata alla gestione del Tfr che affluisce al Fondo, per conferimento tacito (silenzioassenso). In tal caso l’investimento di tali somme dovrà essere effettuato in una linea a contenuto più prudenziale, tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previ sti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del Tfr. La scelta dei gestori finan ziari avviene attraverso una pubblica gara, che deve essere pubblicizzata tramite specifica notizia da pubblicare su almeno due giornali tra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale. N. 8 - 16 febbraio 2007 16 La banca depositaria Tutte le risorse del fondo sono depositate presso un’unica banca depositaria, sulla base di apposita convenzione. La banca depositaria esegue le istru zioni impartite dal gestore finanziario e ne verifica la compatibilità ai limiti stabiliti dalla legge, dallo statuto e dalle singole convenzioni di gestione. Anche la scelta della banca depositaria, come quella dei gestori finanziari, avviene attraverso una pubblica gara, con le stesse modalità sopra riportate. Il gestore amministrativo Al fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa, quale: la tenuta dei rap porti con i soggetti gestori e con la banca deposi taria; la tenuta della contabilità; la raccolta e ge stione delle adesioni; la verifica delle posizioni contributive individuale degli aderenti; la gestione Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE delle prestazioni, ecc. Tale complessa attività può essere affidata, in tutto o in parte, mediante appo sita convenzione per la fornitura di servizi ammi nistrativi, a soggetti terzi scelti dal consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabili tà, esperienza e professionalità. Le garanzie per gli aderenti Come si è potuto osservare nella disamina che abbiamo effettuato nel tracciare il funzionamento di un fondo pensione chiuso, tutte le attività svolte da ogni singolo organo sono disciplinate dallo sta tuto e dalla legge. Quindi, se l’attività del fondo pensione si è svolta regolarmente, il socio lavora tore aderente non dovrebbe incorrere in nessun evento negativo che possa determinare una perdi ta monetaria rispetto alle somme versate. Peraltro, poiché le risorse economiche vengono affidate a gestori finanziari, che hanno lo scopo precipuo di far rendere in termini economici tali somme, me diante investimenti in titoli fissi e/o variabili, ap pare evidente che tali rendimenti sono influenzati dall’andamento dei mercati finanziari. Quindi, sot to questo aspetto, il fondo pensione non può assi curare, in termini assoluti, il buon andamento dei rendimenti. Peraltro, per evitare tali evenienze, che potrebbero produrre degli effetti negativi sul l’andamento della vita del fondo, gli organi di amministrazione provvedono a creare più profili di gestione (comparti) per offrire l’opportunità di scegliere l’investimento previdenziale più adatto alle esigenze e alle caratteristiche di ogni associa to. Ogni singolo associato dovrà scegliere tra le diverse linee di investimento in funzione delle esigenze, della propensione al rischio e della ne cessità di copertura integrativa. Appare evidente che se la scelta è caduta su un comparto prudente (come può essere un benchmark di 70/80% in obbligazioni e 30/20% in azioni), i rendimenti delle risorse economiche investite non saranno particolarmente significative, ma, molto probabil mente, anche sulla base delle esperienze delle serie storiche degli anni passati, tali rendimenti, comunque, dovrebbero essere superiori al rendi mento che si sarebbe ottenuto con il Tfr, non aderendo al fondo pensioni; viceversa, se la scelta da parte del socio lavoratore è caduta su una linea di investimento aggressiva (come può essere un benchmark 60% azioni e 40% obbligazioni), il rendimento degli investimenti sarà obbligatoria mente influenzato dall’andamento dei mercati fi nanziari, per cui: se l’andamento è molto positivo, sarà molto positivo il rendimento ottenuto; se l’an damento dei mercati finanziari è molto negativo (11 settembre), sarà molto negativo il rendimento, con inevitabili ripercussioni sul capitale stesso, che viene cosi ad essere eroso.