Il funzionamento dei fondi pensione negoziali

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Il funzionamento dei fondi pensione negoziali
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Il funzionamento
dei fondi pensione negoziali
Aldo Ciccarella Esperto in materia previdenziale
Tutte le attività svolte da ogni singolo organo del
fondo, a garanzia dell’aderente, sono disciplinate
dallo statuto e dalla legge
I fondi pensione negoziali o chiusi trovano la loro
origine da specifico accordo tra le parti: aziende e
organizzazioni sindacali. In tale sede, vengono defi­
nite le basi organizzative/operative del funziona­
mento del fondo stesso. In particolare, le fonti istitu­
tive definiscono:
q i destinatari del fondo pensione che vengono
individuati nei lavoratori dipendenti ai quali si applicano i Ccnl sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali stipulanti l’accordo;
q i soci del fondo pensione che sono rappresentati dai lavoratori dipendenti che hanno aderito
volontariamente al fondo e dalle imprese che
hanno alle loro dipendenze lavoratori soci del
fondo stesso;
q gli organi del fondo: l’assemblea dei delegati; il
consiglio di amministrazione; il presidente ed il
vice presidente; il direttore generale/responsabile
del fondo; il collegio dei revisori contabili;
q l’impiego delle risorse;
q la contribuzione;
q le prestazioni.
L’accordo fissa anche la «massa critica» del nume­
ro di adesioni, al raggiungimento del quale il fon­
do può iniziare la fase operativa. La fase successi­
va è rappresentata dall’approvazione dello statuto
nel quale vengono recepite le linee guida fissate
dall’accordo delle fonti istitutive. In questo senso,
le norme dello statuto devono contenere:
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q l’identificazione e scopo del fondo: denominazione, fonte istitutiva, durata, sede, forma giuridica, scopo;
q le caratteristiche del fondo e le modalità d’investimento: regime della forma giuridica, destinatari, scelte di investimento, spese;
q le contribuzioni e le prestazioni, nelle quali
vengono definiti: le contribuzioni; le prestazioni
pensionistiche; l’erogazioni delle rendite; il trasferimento e riscatto della posizione; le anticipazioni;
q i profili organizzativi nei quali vengono stabiliti:
a) l’organizzazione del fondo: l’assemblea dei delegati, con l’indicazione dei criteri di costituzione
e composizione nonché le attribuzioni e le modalità di funzionamento; il consiglio di amministrazione, con l’individuazione dei criteri di costituzione e competenza, nonché le modalità di funzionamento e responsabilità;
b) la gestione patrimoniale, amministrativa e contabile: gli incarichi di gestione; la banca depositaria; la gestione amministrativa; il sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio;
q i rapporti con gli aderenti e le modalità di adesione.
Il funzionamento di un fondo pensione chiuso
avviene mediante l’attività di una serie di organi,
alcuni interni al fondo, altri esterni allo stesso,
ognuno dei quali svolge il proprio compito, defini­
to dallo statuto del fondo o dalla legge, al fine di
gestire in modo corretto ed efficiente le risorse
economiche che affluiscono tramite il versamento
da parte dei soci lavoratori aderenti e da parte
delle aziende associate, allo scopo di permettere
al lavoratore, all’atto del pensionamento, di rice­
vere una pensione integrativa, che possa aggiun­
gersi a quella obbligatoria, che, in prospettiva, non
potrà garantire una copertura previdenziale pari a
quella attualmente erogata.
Gli organi interni del fondo
L’assemblea dei delegati
Gli aderenti al fondo pensione partecipano al gover­
no del fondo stesso mediante la designazione dei
delegati che avviene mediante apposita elezione con
la quale viene costituita l’assemblea dei delegati.
L’attività dell’assemblea dei delegati, costituita da
un numero di delegati eletti per metà dai soci
lavoratori e per metà dalle aziende aderenti, è
regolata dallo statuto che fissa le modalità di con­
vocazione, il funzionamento e l’attribuzione delle
competenze, tra le quali rientrano:
q in seduta ordinaria: l’approvazione del bilancio;
l’elezioni dei consiglieri di amministrazione e i
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componenti del collegio dei sindaci ed i relativi
compensi; la responsabilità degli amministratori e
dei sindaci e la loro revoca;
q in seduta straordinaria: le modifiche dello statuto
proposte dal consiglio di amministrazione; lo scioglimento e le procedure di liquidazione del fondo.
Il consiglio di amministrazione
Il fondo pensione è amministrato da un consiglio
di amministrazione, che viene eletto dall’assem­
blea dei delegati per metà in rappresentanza dei
lavoratori e per metà in rappresentanza dei datori
di lavoro associati. Tutti i membri del Cda devono
essere in possesso dei requisiti di onorabilità e
professionalità, di cui all’art. 4 del Dm n. 211/
1997, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibili­
tà e incompatibilità, stabilite dalle normative vi­
genti. Al consiglio di amministrazione sono attri­
buiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria am­
ministrazione, per l’attuazione di quanto previsto
dallo statuto ed ha facoltà di compiere tutti gli atti
necessari e opportuni al conseguimento dello sco­
po del fondo che non siano attribuiti all’assemblea
dei delegati. In particolare, il Cda:
- elegge al suo interno il presidente e il vice presidente;
- provvede alla gestione del fondo e alla sua
organizzazione funzionale, amministrativa e contabile;
- predispone e sottopone all’approvazione dell’assemblea dei delegati il bilancio annuale del
fondo;
- decide i criteri generali per la ripartizione del
rischio in materia di investimenti e partecipazioni,
nonché le politiche di investimento;
- sceglie i soggetti gestori ed individua la banca
depositaria delle risorse del fondo;
- propone all’assemblea dei delegati la nomina di
società incaricata delle revisioni del bilancio e del
controllo contabile del fondo;
- riferisce a Covip, in presenza di vicende in grado di incidere sull’equilibrio del fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle
condizioni di equilibrio del fondo stesso.
Il responsabile del fondo
Una particolare figura presente nell’organizzazio­
ne di un fondo pensione è rappresentata dal re­
sponsabile del fondo, che viene nominato dal con­
siglio di amministrazione e deve essere in posses­
so dei requisiti di onorabilità e professionalità e
per il quale non devono sussistere cause di ineleg­
gibilità e incompatibilità, previste dalle vigenti di­
sposizioni in materia. Particolare attenzione va po­
sta al fatto che il responsabile del fondo deve
svolgere la propria attività in modo autonomo e
indipendente e tale incarico può essere conferito
anche al direttore generale ovvero ad uno degli
amministratori del fondo. Al riguardo, giova ram­
mentare che per le forme pensionistiche costituite
come fondi pensione aperti o come forme pensio­
nistiche individuali, l’incarico di responsabile del
fondo non può essere conferito ad uno degli am­
ministratori o ad un dipendente della forma stes­
sa. In particolare, spetta al responsabile del fondo:
- verificare che la gestione sia svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti;
- vigilare sul rispetto dei limiti di investimento,
complessivamente e per ciascuna linea in cui si
articola la gestione del fondo;
- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e
sull’adozione di prassi operative idonee a meglio
tutelate gli aderenti;
- supportare l’organo di amministrazione nell’assunzione delle loro scelte di politica gestionale.
Gli organi esterni del fondo
Il collegio dei sindaci
Il controllo sull’amministrazione del fondo e sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione e
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, ammi­
nistrativo e contabile del fondo è esercitato dal
collegio dei sindaci, che vengono eletti dall’assem­
blea dei delegati, di cui la metà eletta in rappre­
sentanza dei lavoratori e l’altra metà in rappresen­
tanza dei datori di lavoro associati.
Tutti i componenti del collegio dei sindaci devono
essere in possesso dei requisiti di onorabilità e
professionalità e trovarsi in assenza di cause di
ineleggibilità e incompatibilità, come previsto dal­
le vigenti disposizioni in materia.
I gestori finanziari
Per quanto attiene alla gestione patrimoniale delle
risorse, queste sono integralmente affidate in ge­
stione mediante convenzione con soggetti gestori
abilitati ai sensi della normativa vigente.
I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle
modalità e delle procedure previste dalle disposi­
zioni in materia e, comunque, in modo da garantire
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Come già evidenziato, il presidente e il vice presi­
dente del fondo sono eletti dal consiglio di ammi­
nistrazione rispettivamente, a turno, tra i propri
componenti rappresentanti le imprese e quelli
rappresentanti i lavoratori. Il presidente ha la lega­
le rappresentanza del fondo e sta in giudizio. In
particolare, il presidente: sovrintende al funziona­
mento del fondo; indice le elezioni dei delegati;
convoca e presiede le sedute dell’assemblea dei
delegati e quelle del consiglio di amministrazione
e provvede all’esecuzione delle relative delibera­
zioni. In caso di impedimento, i relativi poteri e
funzioni sono esercitati dal vice presidente.
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la trasparenza del procedimento e la coerenza tra
obiettivi e modalità gestionali, decisi preventiva­
mente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei
gestori, secondo le istruzioni impartite dalla Covip.
Il Cda del fondo definisce gli obiettivi e le linee
guida di investimento (asset allocation strategic) e
su tali basi vengono definiti parametri e limiti di
investimento ed il benchmark del fondo. L’assegna­
zione dei mandati ai gestori finanziari avviene
secondo una procedura vigilata e regolamentata
dalla Covip. La gestione finanziaria può avvenire
con un mandato Monocomparto ­ in questo caso,
le risorse economiche dei soci aderenti al Fondo
vengono tutte investite in un unico profilo di ge­
stione (normalmente ciò accade nei primi anni di
vita del Fondo, con la scelta di un profilo di inve­
stimento prudente) ­ ovvero Multicomparto, basa­
to su più profili di gestione, che permette di sce­
gliere l’investimento previdenziale più adatto alle
esigenze e alle caratteristiche personali di ciascun
associato. A questo proposito si evidenzia che, con
l’entrata in vigore del Dlgs n. 252/2005, le forme
pensionistiche complementari si sono dovuti ade­
guare a quanto previsto dall’art. 8, comma 9, della
legge stessa, che ha previsto una linea di compar­
to finalizzata alla gestione del Tfr che affluisce al
Fondo, per conferimento tacito (silenzio­assenso).
In tal caso l’investimento di tali somme dovrà
essere effettuato in una linea a contenuto più
prudenziale, tale da garantire la restituzione del
capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previ­
sti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso
di rivalutazione del Tfr. La scelta dei gestori finan­
ziari avviene attraverso una pubblica gara, che
deve essere pubblicizzata tramite specifica notizia
da pubblicare su almeno due giornali tra quelli a
maggiore diffusione nazionale o internazionale.
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La banca depositaria
Tutte le risorse del fondo sono depositate presso
un’unica banca depositaria, sulla base di apposita
convenzione. La banca depositaria esegue le istru­
zioni impartite dal gestore finanziario e ne verifica
la compatibilità ai limiti stabiliti dalla legge, dallo
statuto e dalle singole convenzioni di gestione.
Anche la scelta della banca depositaria, come
quella dei gestori finanziari, avviene attraverso
una pubblica gara, con le stesse modalità sopra
riportate.
Il gestore amministrativo
Al fondo spetta curare ogni attività inerente la
gestione amministrativa, quale: la tenuta dei rap­
porti con i soggetti gestori e con la banca deposi­
taria; la tenuta della contabilità; la raccolta e ge­
stione delle adesioni; la verifica delle posizioni
contributive individuale degli aderenti; la gestione
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delle prestazioni, ecc. Tale complessa attività può
essere affidata, in tutto o in parte, mediante appo­
sita convenzione per la fornitura di servizi ammi­
nistrativi, a soggetti terzi scelti dal consiglio di
amministrazione sulla base di criteri di affidabili­
tà, esperienza e professionalità.
Le garanzie per gli aderenti
Come si è potuto osservare nella disamina che
abbiamo effettuato nel tracciare il funzionamento
di un fondo pensione chiuso, tutte le attività svolte
da ogni singolo organo sono disciplinate dallo sta­
tuto e dalla legge. Quindi, se l’attività del fondo
pensione si è svolta regolarmente, il socio lavora­
tore aderente non dovrebbe incorrere in nessun
evento negativo che possa determinare una perdi­
ta monetaria rispetto alle somme versate. Peraltro,
poiché le risorse economiche vengono affidate a
gestori finanziari, che hanno lo scopo precipuo di
far rendere in termini economici tali somme, me­
diante investimenti in titoli fissi e/o variabili, ap­
pare evidente che tali rendimenti sono influenzati
dall’andamento dei mercati finanziari. Quindi, sot­
to questo aspetto, il fondo pensione non può assi­
curare, in termini assoluti, il buon andamento dei
rendimenti. Peraltro, per evitare tali evenienze,
che potrebbero produrre degli effetti negativi sul­
l’andamento della vita del fondo, gli organi di
amministrazione provvedono a creare più profili
di gestione (comparti) per offrire l’opportunità di
scegliere l’investimento previdenziale più adatto
alle esigenze e alle caratteristiche di ogni associa­
to. Ogni singolo associato dovrà scegliere tra le
diverse linee di investimento in funzione delle
esigenze, della propensione al rischio e della ne­
cessità di copertura integrativa. Appare evidente
che se la scelta è caduta su un comparto prudente
(come può essere un benchmark di 70/80% in
obbligazioni e 30/20% in azioni), i rendimenti
delle risorse economiche investite non saranno
particolarmente significative, ma, molto probabil­
mente, anche sulla base delle esperienze delle
serie storiche degli anni passati, tali rendimenti,
comunque, dovrebbero essere superiori al rendi­
mento che si sarebbe ottenuto con il Tfr, non
aderendo al fondo pensioni; viceversa, se la scelta
da parte del socio lavoratore è caduta su una linea
di investimento aggressiva (come può essere un
benchmark 60% azioni e 40% obbligazioni), il
rendimento degli investimenti sarà obbligatoria­
mente influenzato dall’andamento dei mercati fi­
nanziari, per cui: se l’andamento è molto positivo,
sarà molto positivo il rendimento ottenuto; se l’an­
damento dei mercati finanziari è molto negativo
(11 settembre), sarà molto negativo il rendimento,
con inevitabili ripercussioni sul capitale stesso,
che viene cosi ad essere eroso.