Con questa nota riepilogativa

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Con questa nota riepilogativa
Alla cortese attenzione Ill.mo Senatore Del Barba Con la presente sottoponiamo alla Sua attenzione una grave situazione in cui molte aziende valtellinesi, principalmente di autotrasporto, si trovano ad affrontare dal luglio 2012. L’esito di questa vertenza pregiudica la sopravvivenza di queste attività ed avrà un impatto sociale molto pesante per la provincia di Sondrio, sia intermini di chiusura di aziende, ma anche in termini di gestione per stessi dipendenti ai quali sono state imputate pesanti sanzioni pecuniarie per le quali non sono assolutamente responsabili.
Le riassumiamo in breve la vicenda:
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Da luglio 2012 vengono notificate da parte della Guardia di Finanza, Tenenza del passo del Foscagno verbali di constatazione indirizzati a circa 70 aziende di autotrasporto. I verbali vengono notificati sia alle aziende che al personale dipendente (autisti). Il fatto contestato è da ricondurre al carburante acquistato presso la zona extradoganale di Livigno (SO) che secondo l’autorità è stato introdotto non correttamente in Italia in quanto la parte eccedente la franchigia, dove per franchigia si intende il quantitativo contenuto nel serbatoio normale, deve essere sottoposta a pagamento di iva , accise e sanzioni.
Secondo l’ufficio delle dogane la tesi è avvalorata dalla presenza di un'unica sentenza, ad oggi, riguardante un caso simile del 1998, sentenza Schoonbroot causa C247/97 dove la Corte di giustizia interpretò in modo restrittivo la definizione di serbatoio normale. Recentemente, il 30/04/2014, viene depositato un parere dell’avvocato della corte di giustizia, causa di riferimento C‐ 152/13, e la conclusione dice “ che per serbatoi normali si intendono tutti i serbatoi installati permanentemente sui veicoli commerciali che consentano a tali veicoli l’utilizzazione diretta del carburante”. Gli importi contestati tra iva, accise e sanzioni sono per un totale di circa euro 6.000.000. La situazione è talmente grave in quanto le cifre contestate sono molto elevate e secondo una ragionevole stima l’80 % delle ditte non è in grado di far fronte alle somme contestate.
Parliamo non solo di aziende ma anche dei rispettivi dipendenti in quanto queste 70 aziende sono per circa la metà aziende individuali mono veicolari e la restante parte aziende con dipendenti autisti. Per le ditte individuali l’attività di trasportatore è l’unica fonte di reddito per le rispettive famiglie e per le aziende c’è il rischio di perdere molti posti di lavoro se queste chiudessero. Troviamo non corretto contestare le sanzioni ai dipendenti, dove ci sono, in quanto hanno eseguito un compito su istruzioni del titolare dell’azienda e quindi il dover sostenere costi per difendersi per le somme contestate e per il reato di contrabbando è veramente grave; è vero che l’azienda è responsabile in solido ma se questa ha chiuso ed è ad esempio una srl il problema si trova in capo al dipendente? La provincia di Sondrio, dal punto di vista dell’imprenditorialità è costituita in prevalenza da imprese artigiane e nello specifico, si può verificare, queste rappresentano una categoria di ottimi contribuenti per gettito tributario e non hanno mai avuto contestazioni fiscali e sono orgogliosi del comportamento irreprensibile tenuto fino ad oggi.
Dato il comune problema e anche per evitare una frammentata e disordinata difesa, le aziende e i rispettivi dipendenti quindi si sono unite in questa azione collettiva. Sono in estrema buona fede e nessuna di queste a monte ha messo in atto nessun tipo di comportamento scorretto o illecito che a seguito di un comportamento recidivo avrebbe poi portato a gravi conseguenze per la sopravvivenza dell’azienda stessa. Anni fa si era verificato lo stesso problema e non c’era stato seguito ai verbali di contestazione e dopo questo si era consolidata quindi un’”opinione comune ”, avvalorata dal comportamento dei funzionari al passo che non contestavano nulla ad ogni passaggio al valico del Foscagno, che per poter far gasolio a Livigno quindi il serbatoio del camion non doveva aver avuto modifiche dopo la prima immatricolazione. ‐
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La redazione del verbale parte dal documento richiesto alla casa costruttrice di “ come è nato in origine il camion”; questi documenti sono delle semplici dichiarazioni e non hanno in realtà nessun valore legale in quanto i documenti che rendono ufficiale l’allestimento del camion sono solo quelli presentati al Ministero del Trasporti per l’immatricolazione ma questi non sono stati ritenuti validi dall’autorità che avvalora la tesi delle dogane; purtroppo nessun trasportatore era a conoscenza di questa documentazione interna delle case costruttrici fino al momento della ricezione del verbale.
Tutti questi trasportatori verbalizzati hanno contestazioni su veicoli allestiti come ordinati alle case madri e mai più modificati , relativamente ai quali si possono esibire tutti i contratti di acquisto, e avendo sempre dichiarato in dogana ad ogni passaggio il quantitativo acquistato e regolarmente fatturato e in più, essendosi registrati al passo come da istruzioni impartite dalla Guardia di Finanza, il reato di contrabbando è un “affronto morale” ci permetta il termine.
Ad oggi ci sono state le udienze Commissione Tributaria a Sondrio dove la tesi sostenuta dai rappresentanti della dogana è che il parere dell’avvocato della corte di giustizia si applica solo in ambito comunitario e non per le zone a regime doganale agevolato. La norma alla quale però fa riferimento la dogana è una sola, quindi se l’interpretazione data è una sola sarà valida per tutti gli ambiti si applicazione normativi?
L’interpretazione data dall’Agenzia delle Dogane è univoca e non trova altri casi nella legislazione attuale che giustifichi quanto sostenuto dalle dogane: la norma parla di fissato in modo stabile dal costruttore dove per la dogana questo coincide con “veicolo uscito in origine dalla catena di montaggio” e il costruttore per la dogana “coincide con la sola catena di montaggio” ma ad oggi il costruttore comprende sia la catena di montaggio che tutti i soggetti che operano per conto della casa madre terminando l’allestimento e la configurazione della macchina come da ordine del cliente; tutto questo è l’opposto di quanto invece sostenuto nell’istanza di parere presentata dall’avvocato della corte di giustizia che riassumendo considera normale tutto quello montato su un veicolo sia prima che dopo l’immatricolazione purchè regolarmente omologato e collaudato dalle motorizzazioni e conforme ai DGM e ai certificati di omologazione depositati presso il Ministero dei trasporti dalle varie case costruttrici.
Ci sono molti casi che portano a pensare che la norma interpretata in questo modo dalle dogane, determini disparità di trattamento tra i contribuenti in quanto ad esempio la stessa azienda ha acquistato nello stesso momento due camion uguali ed uno è contestato mentre l’altro è a posto perché uscito per caso come ordinato dalla catena di montaggio; in questo modo molti soggetti stanno continuando a rifornirsi presso Livigno semplicemente perché sono fortunati.
Purtroppo la prima sentenza avvalora la tesi delle dogane: ma questa gente , in estrema buona fede, ha solo la colpa di non aver seguito il processo produttivo delle case costruttrici, che verranno chiamate in causa per rispondere di come hanno prodotto il camion. Nel momento in cui è stato acquistato è stato specificato verbalmente che il camion doveva essere a posto per poter andare a Livigno e sui contratti sono indicate le capacità dei serbatoi richieste. Il fatto che al valico nessun operatore della Guardia di Finanza abbia mai contestato nulla come dobbiamo interpretarlo? Se un illecito non viene contestato e per anni la procedura è la medesima, permettete che il cittadino sia portato a pensare che tutto è nella legge e quindi non stia commettendo un reato visto che ogni volta venivamo esibiti, su richiesta al valico i documenti dove i funzionari potevano trovare tutte le informazioni utili e necessarie per contestare eventuali anomalie e/o reati?
Delle 70 aziende che hanno ricevuto la contestazione solo 20 al momento hanno ricevuto gli atti di accertamento esecutivo e le spese legali che stiamo affrontando stanno diventando rilevanti. Oltre il fatto di non aver commesso, a nostro avviso nessun illecito dobbiamo affrontare anche spese per giustificare l’irragionevolezza della procedura. Precisiamo che di queste 20 aziende a 13 è stata concessa la sospensiva di pagamento e che per le restanti 7 sono già stati notificati gli avvisi di ‐
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pagamento da parte di Equitalia . Ogni azienda sta cercando di ottenere la rateizzazione in quanto non sono stati concessi neppure i 180 giorni di sospensione applicati di solito per i contenziosi dell’agenzia delle entrate.
La preoccupazione di questi soggetti è fondata e comprensibile e la disperazione è tanta. Le aziende non vedono possibilità di risoluzione e sono allarmate per la reale possibilità, che sembra sempre più una certezza, di dover vendere i propri mezzi e di non avere i mezzi economici per far fronte a questa richiesta economica, al punto da pensare di chiudere l’attività . I dipendenti d’altra parte vedono a rischio il posto di lavoro oltre alla questione economica per dover affrontare la parte legata alle sanzioni, che sono appunto in capo ai dipendenti. Ipotizzando qualche numero si parla di circa 300 posti di lavoro ai quali vanno aggiunti tutti quelli legati all’indotto che ovviamente vedono le proprie attività compromesse e fortemente ridotte se questi trasportatori dovessero chiudere e mi riferisco a officine, gommisti, carrozzerie e anche assicurazioni.
Le sentenze notificate danno varie motivazioni al rigetto confermando quanto argomentato dalle dogane. L’argomento di difesa da parte dell’agenzia delle dogane è che anche un altro: se ci fosse la conferma della Corte di Giustizia del parere presentato dall’avvocato, quest’ultimo sarebbe applicabile sono in ambito comunitario ma non per il Livigno in quanto territorio Extradoganale e quindi non appartenente alla Comunità Europea. Sarebbe fondamentale specificare attraverso un’interpellanza al Parlamento Europeo che si faccia chiarezza sull’ambito di applicazione della norma.
Lo studio legale ha preso contatti diverse volte sia con la direzione regionale che centrale dell’Agenzia delle Dogane; all’inizio da parte di entrambi c’è stato un atteggiamento di apertura e disponibilità all’analisi e al riesame rivalutazione del problema al punto che secondo la direzione regionale era palese la buona fede e si rendevano anche disponibili a trattare la parte delle sanzioni, ma negli ultimi mesi non abbiamo più avuto riscontri, se non una comunicazione dal parte della direzione regionale pervenuta il giorno prima della prima udienza del 14/04/2014 in Commissione Tributaria provinciale dove si comunicava che si astiene dall’emettere un parere che faccia chiarezza sulla definizione di serbatoio normale. Per quanto riguarda le sanzioni data la disponibilità data era stata presentata a fine dicembre una deduzione difensiva dove si chiedeva di riesaminare la questione rinunciando cosi alla possibilità di pagamento in misura ridotta.
Ieri 14 luglio sono anche state rigettate le deduzioni difensive, confermando gli importi precedentemente contestati e dando 60 gg di tempo per impugnare il provvedimento o pagare quanto richiesto.
Nell’ultimo anno abbiamo finalmente potuto riscontrare un cambiamento a livello amministrativo. La fiducia nelle istituzioni è sempre stata alta in provincia, come anche la condivisione delle linee approntate dal nuovo Governo sono sostenute da tutte queste piccole aziende. Lo stato attuale della vicenda non fa ben sperare e le somme richieste sono considerevoli ed in questo momento di crisi lo sono ancora di più ed anche la fiducia e il sostegno di questi soggetti verso la pubblica amministrazione ed i loro rappresentanti non possono che diminuire. L’immagine della categoria è stato denigrato attribuendo a gente onesta titoli di contrabbandieri e di evasori che non fa proprio al caso.
Chiediamo nei limiti del possibile un Vostro interessamento in quanto le conseguenze per le aziende, i lavoratori. tutto l’indotto legato all’autotrasporto locale e la stessa economia della Valtellina nel caso di esito negativo all’ultimo grado di giudizio saranno molto gravi sia dal punto di vista economico che sociale.
Vi alleghiamo un copia di un verbale di contestazione e relativi atti di accertamento esecutivo, le conclusioni dell’avvocato della corte di giustizia, copie della sentenza Schoonbroot, copia di un contratto di acquisto di un veicolo e l’istanza dei legali presentata in Commissione Tributaria provinciale a Sondrio.
Tirano, 17 luglio 2014