Ristrutturazione della casa

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Ristrutturazione della casa
Ristrutturazione della casa:
guida alle detrazioni 2016
Ristrutturazione della casa: prorogati per il
2016 il bonus Irpef sulle ristrutturazioni
edilizie del 50%, l’ecobonus del 55%, e il
bonus mobili legato all’acquisto della prima
casa da parte di giovani coppie.
La Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), ha confermato
i bonus legati alla ristrutturazione della casa anche per
l’anno in corso. Sarà quindi possibile usufruire della
detrazione Irpef del 50% legata alle ristrutturazioni
edilizie, ma anche la più conveniente detrazione del 65%,
legata agli interventi di riqualificazione energetica degli
edifici, e per gli interventi relativi a misure antisismiche.
Nel 2016 debutterà anche un nuovo bonus mobili legato
all’acquisto di un immobile da adibire a prima casa. Di
seguito tutte le novità 2016 legate alla ristrutturazione
della casa.
Ristrutturazioni edilizie: detrazione del 50% anche per il
2016
La Legge di Stabilità ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 il
bonus legato alla ristrutturazione della casa: manutenzioni
straordinarie, ristrutturazioni, restauro e risanamento
conservativo consentiranno di ottenere una detrazione fiscale
del 50%, dei pagamenti effettuati su fatture relative ai
lavori. A partire dal 2017, tornerà applicabile la detrazione
standard del 36%, salvo ulteriori proroghe. La detrazione per
le ristrutturazioni sulla casa è applicabile fino ad un
massimo di spesa, per singola unità immobiliare di €. 96.000
(dal 2017 la soglia tornerà a €. 48.000). L’importo massimo
della detrazione, quindi, sarà pari a €. 48.000 fino al
31.12.2016 e di €. 17.280 dal 2017. Ricordiamo che la
detrazione in esame deve essere obbligatoriamente suddivisa in
10 anni, con quote di pari importo.
Abitazioni interamente ristrutturate
E’ possibile usufruire della detrazione del 50%, sul 25% del
prezzo di acquisto relativo ad abitazioni poste in fabbricati
ristrutturati. Il soggetto acquirente dispone di 18 mesi di
tempo, dopo la conclusione dei lavori, per acquistare
l’abitazione, usufruendo dell’agevolazione. Il limite massimo
di detrazione pari a €. 48.000.
Misure antisimiche
La legge di Stabilità 2016 ha prorogato, fino al 31 dicembre
2016, anche la detrazione Irpef e Ires, del 65% legata alla
ristrutturazione della casa, per l’applicazione di misure
antisismiche sull’abitazione principale o sulle costruzioni
adibite ad attività produttive, a condizione che gli edifici
si trovino in “zone sismiche ad alta pericolosità” (zone 1 e 2
Opcm n. 3274/2003). Le condizioni per beneficiare
dell’agevolazione sono le stesse di quelle legate alle
ristrutturazioni edilizie, quindi fatture intestate e
pagamento tracciabile tramite bonifico bancario. Dal 2017 la
detrazione in esame tornerà all’aliquota ordinaria del 36%,
limitando il bonus alle sole abitazioni. Per le
misure antisismiche senza i particolari requisiti per il bonus
del 65%, è possibile comunque beneficiare della detrazione del
50%. Ricordiamo che per attivare la detrazione in esame del
65%, non è necessario che vi sia stato un terremoto o una
calamità naturale.
Ecobonus sul risparmio energetico: detrazione 65% anche per il
2016
La legge di Stabilità 2016 ha prorogato fino al termine del
prossimo 31 dicembre 2016 la detrazione Irpef e Ires del 65%
per gli interventi sul risparmio energetico degli edifici, per
le schermature solari, per gli impianti di climatizzazione
invernale dotati di generatori di calore alimentati
da biomasse combustibili. E’ stato confermato anche bonus
legato agli interventi effettuati dagli Istituti autonomi per
le case popolari, per le spese per interventi realizzati su
immobili
di
loro
proprietà
adibiti
a
edilizia
residenziale pubblica. In particolare, la detrazione, è pari
al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre
2016, è riconosciuta per il sostenimento delle seguenti
tipologie di spesa:
interventi di riqualificazione energetica di edifici
esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno
di energia primaria annuo per la climatizzazione
invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori
riportati con decreto del ministro dello Sviluppo
economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal
decreto 26 gennaio 2010. Il valore massimo della
detrazione è pari a €. 100.000;
interventi su edifici esistenti, parti di edifici
esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture
opache verticali, strutture opache orizzontali
(coperture e pavimenti), finestre comprensive di
infissi, fino a un valore massimo della detrazione di €.
60.000. La condizione per fruire dell’agevolazione è che
siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U,
espressa in W/m2K, definiti con il decreto del ministro
dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come
modificato dal decreto 26 gennaio 2010. In questo gruppo
rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso, a
condizione che si tratti di serramenti che delimitano
l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o
verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli
indici di trasmittanza termica richiesti per la
sostituzione delle finestre;
l’installazione di pannelli solari per la produzione di
acqua calda per usi domestici o industriali e per la
copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine,
strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti
scolastici e università. Il valore massimo della
detrazione è di €. 60.000;
interventi
di
sostituzione
di
impianti
di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie
a condensazione e contestuale messa a punto del sistema
di distribuzione. La detrazione spetta fino a un valore
massimo di €. 30.000;
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti
geotermici a bassa entalpia, con un limite massimo della
detrazione pari a €.30.000;
interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali
con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla
produzione di acqua calda sanitaria, con un limite
massimo della detrazione pari a €. 30.000.
Per le spese sostenute nel 2016, legate a interventi
effettuati in “parti comuni degli edifici condominiali“, le
persone fisiche (pensionati, dipendenti, lavoratori
autonomi) e gli imprenditori in contabilità semplificata, che,
anche a seguito delle detrazioni forfettarie Irpef, risultano
incapienti, possono non usare direttamente la detrazione del
65%, optando per la “cessione del corrispondente credito” ai
fornitori del condominio che hanno effettuato gli interventi.
Le modalità saranno definite da un provvedimento del
direttore delle Entrate, da emanare entro il primo marzo 2016.
Bonus mobili per acquisti prima casa delle giovani coppie
La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un particolare bonus
mobili riservato alle giovani coppie. Si tratta di una
detrazione del 50% sulle spese sostenute dal primo gennaio
al 31 dicembre 2016, fino ad un massimo di €. 16.000. Il bonus
va diviso tra gli aventi diritto e si recupera in dieci quote
annuali di pari importo. I beneficiari sono le giovani coppie
“costituenti un nucleo familiare” composto da coniugi o da
conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno
tre anni. Le coppie devono essere acquirenti di unità
immobiliare da adibire ad abitazione principale e almeno uno
dei due componenti non deve avere superato i 35 anni. I mobili
devono servire ad arredare la casa acquistata. Stante il
tenore letterale della norma, ma serviranno chiarimenti più
precisi da parte delle Entrate, i coniugi devono già essere
tali al momento dell’acquisto della casa: sarebbe logico,
però, non tagliare fuori le coppie che prima stipulano il
rogito e poi si sposano. Su questa agevolazione, tuttavia, i
nodi da chiarire sono ancora molti: per quanto riguarda il
requisito dell’età la norma parla di under 35 “acquirenti” di
casa, quindi sarebbe ragionevole verificare l’età alla data
del rogito. E ancora: visto che la legge richiede coppie
“acquirenti“, bisognerà capire se è ammissibile che solo uno
dei componenti acquisti il 100% della casa o che, pur
comprando insieme l’alloggio, solo uno paghi tutti i
mobili. Seguendo quanto affermato dalle Entrate per la
detrazione sulle ristrutturazioni edilizie, entrambe le
risposte dovrebbero essere positive. Inoltre, si dovrà
stabilire come documentare la convivenza: il requisito della
residenza pare decisivo. Andrà poi fissato un termine entro
cui adibire la casa ad abitazione principale: si
potrebbero mutuare dall’agevolazione “prima casa” i 18 mesi
per prendervi la residenza. Infine, la norma cita solo i
mobili,
e
non
i
grandi
elettrodomestici,
diversamente dall’altra agevolazione sugli arredi.
Bonus mobili legati ai lavori
La legge di Stabilità proroga di 12 mesi, fino al 31 dicembre
2016, anche l’altro bonus mobili legato alla ristrutturazione
della casa, chiarendo che non è cumulabile con quello per le
giovani coppie. Invariata la disciplina: è una detrazione del
50%, da dividere in dieci anni, su una spesa massima di €.
10.000. Premiato l’acquisto di mobili e grandi
elttrodomestici di classe almeno A+ (A per i forni). Il
bonus spetta a chi beneficia anche del 50% per lavori legati
alla ristrutturazione della casa che siano almeno
di manutenzione straordinaria.
FONTE: fiscomania.com
Compensazione dei
fiscali:
la
all’utilizzo
crediti
guida
Guida alle regole applicative per la
compensazione dei crediti fiscali: credito Iva
annuale e trimestrale e crediti relativi alle
imposte dirette.
Il corretto utilizzo in compensazione dei crediti di natura
fiscale è un aspetto importante quanto delicato, in virtù
delle particolari norme che regolano le modalità, i tempi e i
limiti quantitativi, legati a ciascun tributo oggetto di
compensazione. All’inizio di anno, a partire dal primo di
gennaio, sono utilizzabili in compensazione i crediti fiscali
che scaturiscono dalle dichiarazioni fiscali relative all’anno
di imposta precedente, benché dette dichiarazioni saranno
presentate successivamente all’utilizzo del credito che ne
scaturisce.
In particolare, sono le compensazioni “orizzontali“, ossia
quelle effettuate tra tributi diversi, a presentare le
maggiori limitazioni: i vincoli maggiori riguardano la
compensazione dei crediti Iva (in vigore dal 2010), ma dal
2014 sono state introdotte limitazioni riguardanti anche
compensazioni delle altre imposte, senza poi dimenticare il
blocco che interessa i soggetti che presentano debiti erariali
iscritti a ruolo. A questo scopo, ci appare utile fornire un
quadro riassuntivo che delinei in maniera chiara le regole di
compensazione dei crediti fiscali.
La compensazione dei crediti Iva
Le regole generali
Il credito Iva che scaturisce dalla dichiarazione annuale può
essere utilizzato in compensazione a partire dal primo gennaio
dell’anno successivo. Questo significa che il credito Iva
relativo all’anno di imposta “n” potrà essere utilizzato in
compensazione “orizzontale”, soltanto a partire
dal primo
gennaio dell’anno “n+1”, ma soltanto per importi sino a €.
5.000. Oltre a questa soglia, la compensazione dei crediti Iva
derivanti dalla dichiarazione annuale ed anche dei crediti
risultanti dai modelli TR, deve seguire le seguenti regole di
utilizzo:
gli
utilizzi
del
credito
Iva
emergente
dalla
dichiarazione annuale per importi superiori alla soglia
di €. 5.000, possono essere eseguiti solo a decorrere
dal giorno 16 del mese successivo a quello di
presentazione della dichiarazione da cui esso emerge;
per utilizzi in compensazione superiori alla soglia di
€. 15.000, invece, è necessario effettuare tramite
soggetti a ciò abilitati, i controlli previsti ai fini
dell’apposizione nella dichiarazione annuale del “Visto
di conformità”. Il rilascio del visto viene effettuato
telematicamente, tramite la barratura di una specifica
casella nel frontespizio della dichiarazione annuale
Iva.
Deve essere ricordato che i sopra indicati vincoli temporali
alla compensazione dei crediti Iva interessano solo le
compensazioni “orizzontali” (ovvero quelle effettuate con
altri tributi diversi dall’Iva o contributi) mentre non
interessano mai le compensazioni “verticali“, ovvero quelle
“Iva da Iva“, anche se superano le soglie sopra indicate.
Compensazione dei crediti annuali fino a €. 5.000
I soggetti che intendono utilizzare in compensazione il
credito Iva per importi non superiori a €. 5.000 possono
presentare il modello F24, con le sotto indicate regole:
a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a
quello di maturazione del credito;
senza
alcuna
preventiva
presentazione
della
dichiarazione annuale Iva;
potendo utilizzare per il versamento sia i canali
telematici Entratel/Fisconline (direttamente o tramite
intermediario abilitato) sia un sistema di home o remote
banking.
Tali compensazioni per importi non superiori a €. 5.000 sono
possibili indipendentemente dall’ammontare del credito Iva
complessivo risultante dalla dichiarazione annuale: in pratica
i primi €. 5.000 del credito Iva annuale possono essere
compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di
vincolo. In materia di compensazioni tra debiti e crediti Iva,
come chiarito dalla Circolare n. 29/E/2010 dell’Agenzia delle
Entrate:
non ricadono nel monitoraggio (quindi solo liberi) gli
utilizzi del credito Iva per pagare debiti d’imposta che
sorgono successivamente (ad esempio: credito Iva
dell’anno “n” risultante dalla dichiarazione Iva “n+1”
utilizzato per pagare il debito Iva di gennaio “n+1”);
devono essere conteggiate nel limite, invece, le
compensazioni che riguardano il pagamento di un debito
Iva sorto precedentemente (ad esempio: debito Iva
ottobre anno “n” ravveduto utilizzando in compensazione
il credito Iva dell’anno “n” risultante dalla
dichiarazione Iva anno “n+1”).
Compensazione dei crediti annuali superiori a €. 5.000
I soggetti che intendono compensare i crediti Iva per importi
superiori a €. 5.000, invece, per la parte che eccede tale
limite, dovranno prima presentare la dichiarazione annuale Iva
e poi procedere alla compensazione presentando il modello F24
con la seguente tempistica:
non prima del giorno 16 del mese successivo a quello di
presentazione della dichiarazione annuale;
occorre, inoltre, attendere 10 giorni dalla data di
presentazione della dichiarazione (quindi non è
possibile presentare la dichiarazione Iva il 28 febbraio
anno “n” e compensare il 5 marzo anno “n”).
Per agevolare i tempi di utilizzo del credito Iva in
compensazione, è previsto che il contribuente possa escludere
la dichiarazione annuale Iva dall’unificazione con la
dichiarazione dei redditi, e, quindi, possa presentarla in
anticipo rispetto alla canonica scadenza del modello Unico. In
pratica, è opportuno ricordare che stante l’attuale termine
iniziale per la presentazione della dichiarazione annuale
(fissato al primo di febbraio), risulta pertanto impossibile
presentare prima del 16 marzo un modello F24 con utilizzo in
compensazione di crediti Iva per importi superiori a €.
5.000.Per quanto riguarda la compilazione del modello F24, in
questo caso ricordiamo che:
Gli F24 contenenti utilizzi in compensazione del credito
Iva annuale per importi superiori a €. 5.000 potranno
essere trasmessi unicamente tramite i canali Entratel o
Fisconline (direttamente o tramite intermediario
abilitato), quindi non si può utilizzare il canale
bancario (home banking o remote banking);
Gli F24 presentati senza osservare tali regole (prima
delle tempistiche o con canali difformi da quelli
previsti) verranno automaticamente scartati dalla
procedura online.
Utilizzo del credito Iva residuo dell’anno precedente
Altro aspetto da monitorare con attenzione riguarda la
possibilità di portare in compensazione nell’anno successivo
il residuo credito Iva, rimasto inutilizzato dall’anno di
imposta precedente. Ad esempio, stiamo parlando del credito
Iva dell’anno di imposta “n” (riportato in dichiarazione Iva
anno “n+1″), e non completamente utilizzato in compensazione
nell’anno”n+1”, e che quindi residua ancora al primo gennaio
dell’anno “n+2”. In questi casi, per una corretta applicazione
delle regole di compensazione si ricorda che:
il residuo credito Iva relativo al periodo d’imposta
“n”, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e
utilizzato nell’anno “n+2” fino al termine di
presentazione della dichiarazione Iva “n+2” relativa
all’anno “n+1”, non deve sottostare alle regole
descritte, a condizione che non venga fatto confluire
nella prossima dichiarazione annuale Iva (in pratica,
nel modello F24, deve ancora essere indicato “n” come
anno di riferimento); ciò in quanto per questo credito
relativo all’anno “n” la dichiarazione annuale già è
stata presentata nell’anno “n+1” e, quindi, le
tempistiche sono già state rispettate (l’unica cautela
riguarda il caso di superamento del limite di €. 15.000
euro, laddove la dichiarazione Iva relativa all’anno “n”
non sia stata “vistata”);
al contrario, il residuo credito Iva relativo al periodo
d’imposta “n”, emerso dalla precedente dichiarazione Iva
annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione
annuale Iva viene a tutti gli effetti “rigenerato” nella
dichiarazione Iva “n+2” come credito Iva relativo
all’anno “n+1” e come tale soggetto alle regole di
monitoraggio in precedenza descritte.
Compensazione dei crediti Iva trimestrali
Il limite dei €. 5.000 riguardante la compensazione dei
crediti Iva annuali trova applicazione, per la parte eccedente
i limiti di €. 5.000, anche con riferimento ai crediti
risultanti dalla presentazione delle dichiarazioni trimestrali
(modello Iva TR). Va in proposito precisato che il limite di
€. 5.000 deve intendersi unitario per tutti i modelli TR
presentati nell’anno: ciò significa che se dal primo modello
TR emerge un credito Iva trimestrale di €. 5.000 da utilizzare
in compensazione, i crediti trimestrali emergenti dai
successivi modelli TR dovranno seguire le regole previste per
l’utilizzo in compensazione dei crediti eccedenti la
soglia. Non vale, invece, per i crediti trimestrali il limite
dei €. 15.000, atteso che per essi non è prevista
l’applicazione della disciplina del visto di conformità
(mentre è prevista per la disciplina dei rimborsi). La
compensazione dei crediti trimestrali, anche per la parte che
non eccede €. 5.000, deve essere sempre preceduta dalla
trasmissione telematica del modello TR, ancorché non sia
necessario attendere il giorno 16 del mese successivo alla
trasmissione come previsto per la parte di credito eccedente
rispetto a €. 5.000. Con riferimento ai rapporti esistenti tra
credito Iva annuale e crediti Iva trimestrali, l’Agenzia delle
entrate ha precisato che:
al raggiungimento del limite (oggi pari €. 5.000)
riferito al credito annuale “n”, non concorrono le
eventuali compensazioni di crediti Iva relativi ai primi
3 trimestri dello stesso anno (risultanti, quindi, dalle
istanze modello Iva TR presentate nel corso dello stesso
anno “n”);
il limite di €. 5.000 è riferito all’anno di maturazione
del credito e viene calcolato distintamente per ciascuna
tipologia di credito Iva (annuale o infrannuale); ciò
significa che il credito annuale evidenziato nella
dichiarazione Iva “n+1” relativa all’anno “n” presenta
un tetto pari a €. 5.000, da spendere liberamente anche
prima delle presentazione della dichiarazione e allo
stesso modo per i crediti trimestrali evidenziati nei
modelli TR da presentare nel corso dell’anno “n+1” è a
disposizione un ulteriore tetto di €. 5.000, valido
complessivamente per tutti i TR che vengono presentati
nel corso dell’anno “n+1”.
La compensazione degli altri crediti
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2013, è stato stabilito che i contribuenti che utilizzano in
compensazione orizzontale con modello F24 i crediti relativi
alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle
ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte
sul reddito delle società e all’Irap per importi superiori a
€. 15.000 annui, devono richiedere l’apposizione del visto di
conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), D.Lgs.
n. 241/1997. Diversamente da quanto richiesto per la
compensazione dei crediti Iva, la compensazione dei presenti
crediti non richiede la necessità di eseguire preventivamente
i controlli finalizzati all’apposizione del visto di
conformità né, quindi, la preventiva trasmissione telematica
del modello dichiarativo dal quale emerge il credito.
Fin dal primo gennaio di ogni anno, pertanto, i contribuenti
potranno liberamente utilizzare in compensazione crediti di
importo superiore alla soglia dei €. 15.000 salvo ricordare,
in questi casi, di apporre successivamente il visto di
conformità sul modello da trasmettere successivamente alle
scadenze previste per i vari modelli (a oggi, 31 luglio per il
modello 770 e 30 settembre per i modelli Unico e
Irap). Trattandosi di crediti che saranno determinati, per la
maggior parte, nel corso della prossima estate al momento
della compilazione della dichiarazione, evidentemente
l’utilizzo di essi deve essere effettuato con
prudenza.
I vincoli alla compensazione in presenza di debiti iscritti a
ruolo
Ai sensi dell’articolo 31 del D.L. n. 78/2010 è previsto un
blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i
crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente
presenti ruoli scaduti di importo superiore a €. 1.500. La
compensazione dei crediti torna ad essere possibile, quindi,
solo dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti,
oppure alla loro compensazione da effettuarsi tramite modello
di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo “Ruol”
istituito dalla Risoluzione n. 18/E/2011 dell’Agenzia delle
Entrate. L’inosservanza di tale divieto è punita con la
sanzione pari al 50% dell’importo indebitamente compensato.
Canale telematico per i modelli F24
Ultimo aspetto su cui porre attenzione è quello che
riguarda l’obbligo di utilizzo dei canali telematici per la
presentazione del modello F24, sia per quanto riguarda i
soggetti titolari di partita Iva (per i quali l’obbligo è
generalizzato) ma anche i soggetti non dotati di partita
Iva. In particolare è previsto che:
la presentazione dei modelli F24 a zero per effetto di
compensazioni deve essere effettuata esclusivamente
mediante i servizi telematici messi a disposizione
dall’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline), non
potendo più quindi fare ricorso allo strumento dell’home
banking;
È invece ancora possibile l’utilizzo del canale home
banking nel caso di compensazioni parziali (quindi viene
utilizzato un credito in compensazione ma comunque il
saldo da versare è superiore a zero), ovvero quando la
delega di versamento, anche priva di compensazioni, è di
importo superiore ad €. 1.000.
Per i soggetti privi di partita Iva è ancora possibile la
presentazione cartacea solo ed esclusivamente nel caso di
modelli F24 senza compensazioni, di importo pari o inferiore a
€. 1.000.
FONTE: fiscomania.com