Analisi Atto 384 - Rete degli Studenti Medi
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Analisi Atto 384 - Rete degli Studenti Medi
Rete degli Studenti Medi. Il Sindacato Studentesco Via Giovanni Battista Morgagni, 27 - 00161 Roma cell. 340 1515427 mail. [email protected] www.retedeglistudenti.it SCHEDA TECNICA ATTO 384 - VALUTAZIONE Come si evince dal titolo del decreto 384, ovvero il testo della legge delega riguardante la valutazione, non viene riformato in alcun modo il sistema di valutazione complessivo della scuola secondaria di secondo grado, ma solo l’esame di Stato a conclusione del percorso di studi, a differenza del sistema d’istruzione del primo ciclo (elementari e medie) a cui vengono apportate modifiche sostanziali. CAPO II, ESAME DI STATO. ART. 14: All’articolo 14 comma 2 troviamo già le prime modifiche riguardanti l’esame di stato 2017/2018. Si intende infatti tenere conto all’interno dello schema di valutazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del curriculum individuale, strumenti didattico-valutativi diventati obbligatori dopo l’approvazione della legge 107/2015. La perplessità maggiore che rileviamo riguarda il metodo di valutazione dei percorsi di alternanza. Anche se crediamo che, soprattutto per gli Istituti Tecnici e Professionali ed in parte anche per i Licei, esporre le competenze acquisite durante questi percorsi possa essere utile per il singolo studente, rimane vivo il problema di un’alternanza scuola lavoro non ancora regolamentata sufficientemente, in cui spesso gli studenti si ritrovano a svolgere percorsi non in linea con i loro studi e che consequenzialmente potrebbero essere penalizzati invece che trarne profitto nella valutazione finale. In più inserire un momento ad hoc all’interno del colloquio, trattando la valutazione di questi percorsi in maniera a se stante, lascia trapelare un concetto di alternanza che riteniamo sbagliato, come si evince anche dal fatto che i candidati esterni possono esporre in alternativa ai percorsi di alternanza esperienze lavorative. Le competenze acquisite dovrebbero arricchire lo studente, in accordo con i percorsi strettamente didattici e non essere considerate esterne o peggio ancora assimilabili, concettualmente e pragmaticamente, al lavoro retribuito. Chiediamo dunque che venga fatta innanzitutto chiarezza in questo senso. ART 15: AMMISSIONE DEI CANDIDATI INTERNI Secondo quanto riportato dall’articolo 15 i criteri di ammissione dei candidati interni rimangono sostanzialmente gli stessi tranne che per il comma 2(b) in cui si specifica che per essere ammessi all’esame di stato lo studente dovrà aver partecipato al test INVALSI somministrato durante l’ultimo anno, per il comma 2(c) che, come già specificato, prevede la partecipazione obbligatoria ai percorsi di Alternanza e per il comma 2(d) che prevede che la media finale dei voti non sia inferiore ai sei decimi, invece che il raggiungimento di quest’ultima per ogni singola materia. Riguardo le modifiche apportate crediamo sia inconcepibile, oltre che assolutamente inutile, l’utilizzo del test INVALSI come strumento di ammissione all’esame di Maturità. Il test INVALSI infatti non è pensato per fornire strumenti e competenze necessarie per l’ammissione all’esame (ne è la prova quanto riportato dal comma 4 dello stesso articolo che prevede che gli studenti del quarto anno con una media non inferiore agli otto decimi possano richiedere l’ammissione diretta all’esame di stato senza doversi sottoporre al test), in più dovrebbe avere la funzione di valutare il sistema d’istruzione e non le capacità acquisite dal singolo studente, tanto più nel momento in cui il risultato del test verrà inserito 1 Rete degli Studenti Medi. Il Sindacato Studentesco Via Giovanni Battista Morgagni, 27 - 00161 Roma cell. 340 1515427 mail. [email protected] www.retedeglistudenti.it all’interno del curriculum individuale, come riportato dall’articolo 21 del suddetto decreto, andando a violare il principio di anonimato che lo aveva caratterizzato fino ad adesso. Non può e non deve essere un questionario a risposta multipla a poter valutare le competenze singole di ciascun candidato. Per quanto riguarda la media dei voti necessaria crediamo che abbassare ad una logica esclusivamente aritmetica l’ammissione all’esame possa andare in una direzione negativa, in quanto questa dovrebbe essere legata al miglioramento e alla crescita didattica del singolo, che nè prima nè con questa riforma viene assicurata. ART 17: ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO Al comma uno dell’articolo 17 viene specificato che il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, può attribuire fino ad un massimo di 40 crediti al candidato in base alla media dei voti raggiunta, distribuiti in 12 crediti per il terzo anno, 13 per il quarto e 15 per il quinto anno. Il provvedimento sembra andare in una direzione positiva, attribuendo importanza maggiore al percorso di studi nel corso del triennio, i crediti passano da un massimo di 25 ad un massimo di 40, tenendo però in considerazione che questo viene fatto probabilmente anche per colmare il vuoto valutativo lasciato dall’eliminazione della terza prova, che analizziamo nel punto successivo. Di seguito è riportato l’allegato A presente all’interno del decreto che specifica l’attribuzione dei crediti in base alla media dei voti. Media deI voti M=6 6<M<7 7<M<8 8<M<9 9<M<10 Fasce di credito III Fasce di credito IV Fasce di credito V ANNO ANNO ANNO 7-8 8-9 10-11 8-9 9-10 11-12 9-10 10-11 12-13 10-11 11-12 13-14 11-12 12-13 14-15 ART.19: PROVE DELL’ESAME Al comma 1 dell’articolo 19 si legge che “l’Esame di stato comprende due prove a carattere nazionale e un colloquio” ne consegue quindi la definitiva eliminazione dalle prove scritte della terza prova. Per quanto riguarda le modalità di somministrazione e strutturazione della prima e della seconda prova invece per adesso rimane tutto invariato (un decreto successivo del Ministero potrebbe cambiare le modalità di prima prova), tranne l’attribuzione dei crediti che diventano 20 per ciascuna delle due prove scritte e per il colloquio orale. Al comma 9 possiamo invece leggere “ Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. A tal fine la Commissione propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera. Nell’ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza di alternanza scuola·lavoro svolta nel percorso di studi. “ Sembra dunque scomparire la Tesina e viene introdotto invece una parte sostanziale dedicata all’esposizione del percorso di alternanza. 2 Rete degli Studenti Medi. Il Sindacato Studentesco Via Giovanni Battista Morgagni, 27 - 00161 Roma cell. 340 1515427 mail. [email protected] www.retedeglistudenti.it Crediamo sia profondamente sbagliato togliere allo studente la possibilità di esprimersi e muoversi liberamente inserendo in una rete interdisciplinare le competenze acquisite durante il percorso di studi. Viene spontaneo chiedersi come cambierà la struttura organizzativa del colloquio orale, sia in termini di tempi che in termini valutativi, dato che non viene specificato quanto peso assumerà l’esposizione del percorso di alternanza scuola lavoro. Chiediamo quindi che venga fatta innanzitutto chiarezza sulla Tesina e sul colloquio in generale, chiedendo, nel caso in cui le nostre preoccupazioni si rivelassero concrete, una reintroduzione della prima. ART 21: PROVE INVALSI Abbiamo specificato precedentemente il ruolo che il test INVALSI andrà a ricoprire nell’esame di stato. All’articolo 21, comma 5, leggiamo però che le Università, in base alla propria autonomia, potranno decidere di tenere conto delle competenze acquisite e valutate dal suddetto test per l’ammissione ai percorsi accademici. Non possiamo che considerare questa modifica estremamente sbagliata e dannosa per la continuazione del percorso di studi di ogni studente. Come già detto il test INVALSI non fornisce nella stragrande maggioranza dei casi un quadro realistico delle competenze acquisite e pertanto non può assolutamente influenzare l’ammissione ai percorsi universitari. ARTT. 18, 20, 22, 23 L’articolo 18 norma le sedi d’esame e la composizione delle commissioni di valutazione, secondo l’articolo rimane invariata la composizione attuale di quest’ultima. l’Art 20 stabilisce gli esiti delle prove d’esame, anche qui la norma vigente rimane sostanzialmente invariata, tranne che per l’attribuzione di un massimo di 20 punti invece che 15 per le due prove scritte e un massimo di 20 punti per l’esame orale, invece che i 30 previsti attualmente. L’articolo 22 definisce i criteri attraverso i quali gli studenti affetti da Disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento e/o bisogni educativi speciali. Anche questi rimangono invariati rispetto alla normativa vigente. L’articolo 23 associa al rilascio del diploma finale quello del curriculum individuale. 3