Guida Pers Neo Ass Comparto Aggiornata

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Guida Pers Neo Ass Comparto Aggiornata
Guida ad uso personale
Neo-assunto
Area Comparto
A cura degli Uffici
del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale
Aggiornato il 30 Novembre 2012
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COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Contratto individuale di lavoro: art. 14 CCNL Sanità area Comparto
La costituzione del rapporto di lavoro si realizza attraverso lo strumento del
contratto individuale di lavoro.
Il contratto individuale deve prevedere:
• tipologia del rapporto di lavoro (tempo determinato, indeterminato, parttime, ecc.)
• data di inizio del rapporto (e termine finale se è a tempo determinato)
• profilo professionale e fascia economica di inquadramento
• attribuzioni corrispondenti alla posizione funzionale (mansioni)
• periodo di prova ove previsto
Procedura di assunzione a tempo indeterminato
L’Azienda invita il lavoratore da assumere a produrre la documentazione
necessaria con un termine di almeno 30 giorni: nulla vieta che l’Azienda
conceda un termine superiore, mentre non può abbreviarlo.
Il lavoratore invece di produrre la documentazione può utilizzare lo
strumento dell’autocertificazione, che è una dichiarazione resa sotto la
propria responsabilità, al posto del documento. (esempio: stato di famiglia,
condanne penali, cittadinanza, titoli di studio). E’ appena il caso di precisare
che a tali dichiarazioni il Servizio Gestione e Sviluppo del Personale farà
seguito con i controlli di legge.
Il lavoratore, oltre a produrre la documentazione, deve, nello stesso termine
dei 30 gg. dichiarare di non avere altri rapporti di impiego e di non trovarsi in
situazioni di incompatibilità (art.53 D.Lgs n. 165/01), in caso contrario deve
espressamente presentare la dichiarazione di opzione per la nuova Azienda,
salvo i casi di aspettativa previsti dal contratto (artt. 15 e 17).
Se il termine previsto decorre inutilmente l’Azienda non è più tenuta a
stipulare il contratto di assunzione.
E’ in ogni caso condizione risolutiva del contratto senza obbligo di preavviso
l’intervenuto annullamento o revoca della procedura concorsuale che ne
costituiva il presupposto.
Per informazioni Ufficio Assunzioni/Stato Giuridico
Tel. 3006-2744-2728-4956-2730
fax 4269
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Periodo di prova: art.15 CCNL Sanità Area Comparto
Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un
periodo di prova della seguente durata:
2 mesi
6 mesi
per le posizioni funzionali fino alla categoria B (ex 4° livello)
per le restanti posizioni funzionali
NB: il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Per il computo del periodo di prova si conteggiano i giorni di effettivo servizio
prestato (comprese domeniche, festivi e riposi).
Il periodo di prova rimane sospeso in caso di:
malattia, infortunio, malattia per causa di servizio, in tutti gli altri casi di
assenza (ivi comprese le ferie – congedo ordinario-).
Durante il periodo di prova la conservazione del posto in caso di malattia
ordinaria è di sei mesi, decorso tale termine il rapporto è risolto.
Risoluzione del rapporto durante il periodo di prova
Le parti non possono recedere dal rapporto prima che sia trascorsa metà del
periodo di prova, qualora ciò avvenisse la parte recedente dovrà
corrispondere all’altra parte il corrispettivo economico del mancato preavviso
(il rapporto di lavoro può interrompersi solo per giusta causa).
Il recesso opera dal momento della comunicazione all’altra parte: non è
richiesto alcun preavviso e la retribuzione spetta fino all’ultimo giorno di
servizio.
Il recesso da parte dell’Azienda, comunque, deve essere motivato.
Superamento del periodo di prova
La semplice decorrenza del periodo di prova senza che sia intervenuta la
risoluzione del rapporto significa superamento del periodo di prova e quindi
conferma in servizio, tramite notifica al dipendente.
E’ una scelta discrezionale dell’Azienda quella di esonerare dal periodo di
prova i dipendenti delle aziende od enti del comparto che lo abbiano già
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superato nella medesima posizione funzionale, profilo e disciplina, ove
prevista.
Periodo di prova dei dipendenti vincitori di concorso: conservazione
del posto
1) il dipendente interno vincitore di concorso per un’altra posizione
funzionale ha diritto alla conservazione del posto per la durata del periodo di
prova.
Possono verificarsi i seguenti casi:
a) il dipendente supera la prova nella nuova posizione;
b) il dipendente non supera la prova e il rapporto di lavoro si risolve, a
meno che non chieda di essere reintegrato nella posizione di
provenienza e allora il rapporto continua.
2) Il dipendente a tempo indeterminato vincitore di concorso in un’altra
Azienda ha diritto all’aspettativa ai sensi dell’art.12 del CCNL integrativo
(21.09.2001) per la durata del periodo di prova, al termine del quale è tenuto
a comunicare a questa Azienda il superamento della prova.
Per informazioni:
Ufficio Dotazione Organica
Tel. 2737 - 3132
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DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITA’
Con il Servizio Sanitario Nazionale può intercorrere un unico rapporto di
lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro tipo di rapporto di lavoro
dipendente, pubblico o privato.
Sussiste incompatibilità del rapporto di lavoro anche con l’esercizio di altre
attività di natura commerciale, industriale, artigianale o con l’assunzione di
cariche in società costituite a scopo di lucro.
Tale incompatibilità trova fondamento nel dovere di esclusività del pubblico
dipendente che si sostanzia nell’obbligo di dedicare all’ Ufficio o all’attività cui
è adibito il massimo impegno lavorativo intellettuale e materiale .
Fermo restando quanto sopra, ai dipendenti è concesso svolgere attività rese
a titolo gratuito, oppure attività retribuite saltuarie ed occasionali non
comprese nei compiti e doveri d’ufficio a condizione che siano
preventivamente autorizzate dall’Amministrazione di appartenenza e che non
evidenzino elementi di incompatibilità con l’attività e i compiti istituzionali, tali
da configurare concorrenzialità o conflitto d’interesse.
Si riportano, di seguito, alcune tipologie di attività occasionali consentite
previa autorizzazione :
Attività di docenza rivolta ad esterni nell’ambito di corsi di formazione,
attività didattica nei corsi di laurea e nelle scuole di specializzazione
•
consulenze tecniche o scientifiche
•
partecipazioni a commissioni di gara,
•
incarichi di studio o di ricerca
•
procedure di Collaudo
•
partecipazione a Commissioni di concorso (in enti diversi da quelli del
Servizio Sanitario nazionale) o altre Commissioni presso Enti o Ministeri
•
partecipazione a comitati scientifici
•
partecipazione a Organismi istituzionali della propria categoria
professionale o sindacali
(Tale elencazione non è da considerarsi esaustiva di tutte le casistiche
possibili relative agli incarichi occasionali).
•
L’autorizzazione delle predette attività è concessa fuori dell’orario di servizio.
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Richiesta di autorizzazione
La richiesta deve essere inoltrata preventivamente (almeno 20 giorni prima
dell’inizio dell’attività) al Servizio Gestione e Sviluppo del PersonaleUfficio Rapporti con l’Università e Incompatibilità con il rapporto di
lavoro, utilizzando preferibilmente la modulistica reperibile nel sito
INTRANET del Policlinico /Infodipendenti/Bacheca/Modulistica.
La domanda dovrà contenere le seguenti informazioni :
1. Soggetto che conferisce l’incarico
2. oggetto e modalità di svolgimento dell’attività
3. quantificazione, seppure approssimativa, del tempo necessario
e dell’impegno richiesto
4. periodo di svolgimento
5. compenso pattuito o presunto
L’Amministrazione è tenuta ad evadere la richiesta entro 30 gg. dal
ricevimento della stessa.
La vigente normativa prevede anche una serie di incarichi, per i quali non è
richiesta l’autorizzazione preventiva, ma è sufficiente la semplice
comunicazione al proprio datore di lavoro:
o collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili
o utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere
dell’ingegno o di invenzioni industriali
o partecipazione a convegni e seminari in qualità di relatore
o incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese
documentate.
o Incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione
di aspettativa, di comando o fuori ruolo,
o Incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le
stesse distaccati o in aspettativa non retribuita
La legge n. 43/05 ha aggiunto alle fattispecie esenti dall’obbligo di
autorizzazione anche
“l’attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica
Amministrazione”
(comma 6 lettera f) bis dell’art.53 ).
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Si tratta di una modifica significativa, in quanto :
Il dipendente incaricato di una docenza rivolta solo a pubblici
dipendenti non è più tenuto a chiedere l’ autorizzazione preventiva ma
deve semplicemente darne comunicazione.
Per informazioni:
Funzione Giuridica acquisizione
risorse umane tel 2702
Ufficio Incompatibilità con il
rapporto di lavoro tel. 20443599
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PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RAPPORTI DI LAVORO
Rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time)
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artt. 23 e 24 CCNL Sanità Area Comparto del 07.04.1999 – art. 34
del CCNL int.vo del 20.09.2001 – art. 22 del CCNL del 19.04.04
Art.73 L. 133/08
Si definisce “a tempo parziale” il rapporto di lavoro, il cui orario fissato nel
contratto individuale di lavoro risulti inferiore a quello ordinario, a tempo
pieno, previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro , vigenti nel tempo.
L’Azienda può trasformare il rapporto di lavoro a tempo pieno, in rapporto
di lavoro a tempo parziale, sulla base della richiesta del dipendente, dopo
aver valutato sia le motivazioni esposte dall’interessato nella domanda, sia
le proprie esigenze organizzative e di servizio nonchè le eventuali carenze
organiche del profilo professionale cui appartiene il dipendente.
La trasformazione a part-time, può essere disposta solo per il personale
che abbia superato il periodo di prova .
Il rapporto a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i
profili professionali ricompresi nelle categorie di personale A- B- C- D previste
nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto
sanità.
Tipologie di part-time
In relazione alla distribuzione dell’orario di lavoro si possono determinare
le seguenti tipologie di part-time :
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a) orizzontale: con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i
giorni lavorativi (con riduzione dell’orario in stretta correlazione alla durata
del normale orario giornaliero previsto, per tutti i giorni della settimana in
cui il dipendente è tenuto alla prestazione lavorativa);
b) verticale: con articolazione della prestazione su alcuni giorni della
settimana, del mese, o di determinati periodi dell’anno;
c) misto : con combinazione delle due modalità indicate alle lettere a) e b)
Si specifica che il part-time si configura come verticale, quando la
prestazione lavorativa si svolge per non più di 4 giorni la settimana.
Accoglimento della domanda
Il dipendente che ne abbia interesse, deve presentare domanda al Servizio Gestione e
Sviluppo del Personale, indicando le motivazioni della richiesta o l’eventuale attività
lavorativa esterna che intende svolgere. In quest’ultimo caso, la trasformazione deve
essere richiesta per non più del 50% dell’orario ordinario di lavoro.
L’Amministrazione, valutata la compatibilità della domanda con le proprie esigenze
organizzative ed acquisito il parere del Servizio cui il dipendente è organicamente
assegnato, nel termine di 60 gg, può accogliere l’istanza e disporre la trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo parziale con decorrenza e articolazione oraria concordata tra il
dipendente e il responsabile del servizio di appartenenza.
Qualora, invece, la trasformazione del rapporto di lavoro comporti, in relazione alle
mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente in azienda, pregiudizio alla
funzionalità del servizio, la richiesta di passaggio al tempo parziale non sarà accolta.
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Richiesta di part-time per svolgimento di altra attività lavorativa
In deroga al principio generale di esclusività del rapporto di lavoro, i
dipendenti dell’area comparto del Servizio Sanitario Nazionale, possono
chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale
con
prestazione
oraria
non
superiore
al
50%
di
quella
contrattualmente prevista, per svolgere altra attività lavorativa, subordinata o
autonoma anche mediante l’iscrizione ad albi professionali (art. 1 comma
L.662/96 ).
In tal caso, l’Azienda, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli
casi, deve accertare che l’attività che l’interessato intende esercitare non
interferisca con quella specifica di servizio e non concretizzi situazioni di
conflitto di interesse.
Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi, tra l’attività
esterna del dipendente con quella specifica di servizio, l’Azienda o Ente nega
la trasformazione del rapporto di lavoro.
Per informazioni circa la compatibilità dell’attività dichiarata rivolgersi al
n.2702
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una
ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di
terapie salvavita, accertata da una Commissione medica istituita
presso l’Azienda Unità Sanitaria locale territorialmente competente,
hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto
di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in
rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano
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in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di
lavoro ( art.12 bis del D.Lgs 25.02.2000 n. 61)
Trattamento economico-normativo del personale a tempo parziale
Al personale a tempo parziale, tenuto conto della ridotta prestazione
lavorativa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e
contrattuali dettate per il personale a tempo pieno, ivi compreso il diritto allo
studio.
Lavoro supplementare e straordinario
Il dipendente a part-time di tipo orizzontale, può essere chiamato a svolgere,
previo suo consenso prestazioni di lavoro supplementare nella misura
massima del 10% della durata del lavoro a tempo parziale, riferita a periodi
non superiori a un mese e da utilizzare nell’arco di più di una settimana.
La mancanza di consenso da parte del lavoratore non costituisce causa di
procedimento disciplinare o di licenziamento
Il personale con rapporto a part-time di tipo verticale (nel quale la giornata
lavorativa è a orario intero) può effettuare prestazioni di tipo straordinario
nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo
individuale di 20 ore all’anno.
Allorché la tipologia del part-time sia mista (combinazione dell’orizzontale con
il verticale) prevale la disciplina del part-time verticale ed è, quindi,
consentito nei limiti sopra indicati il lavoro straordinario nei giorni di effettiva
presenza.
Ferie, festività soppresse ed altri istituti normativi
I dipendenti con tipologia di part-time orizzontale hanno diritto ad un
numero di giorni di ferie e festività soppresse pari a quello dei lavoratori a
tempo pieno.
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I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto a un numero di giorni
di ferie e di festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate
nell’arco dell’anno, ed il relativo trattamento economico è commisurato alla
durata della prestazione giornaliera.
Nel part-time verticale vige lo stesso criterio di proporzionalità anche per le
altre tipologie di assenza dal servizio, previste dalla legge e dai contratti di
lavoro, comprese le assenze per la malattia.
Attività non consentite
Il dipendente a impegno orario ridotto non può :
• svolgere la libera professione intra moenia, in qualsiasi forma venga
esplicata, a titolo individuale o in équipe .
• fruire di benefici che comportino una riduzione oraria se non nei casi
espressamente previsti dalla legge;
• in caso di prestazione lavorativa pari o inferiore al 50% dell’orario, il
dipendente non può assumere incarichi conferiti da una Pubblica
Amministrazione.
Pronta Disponibilità
Ai sensi dell’art. 22 comma 2° del CCNL del 19.04.2004, nei casi in cui
sussista una situazione di carenza di organico, il personale del ruolo sanitario
a tempo parziale orizzontale rientrante nelle attività individuate dall’ art. 7
comma 11 del CCNL 20.09.2001, previo consenso , può essere utilizzato nella
copertura dei turni di pronta disponibilità, turni proporzionalmente ridotti nel
numero in relazione all’orario svolto.
Nei casi di tempo parziale verticale le prestazioni di pronta disponibilità ed i
turni sono assicurati per intero nei periodi di servizio.
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Trattamento economico – criterio di proporzionalità.
Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di
lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con
riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità
integrativa speciale, l’eventuale retribuzione individuale di anzianità, le
indennità professionali specifiche e l’indennità di rischio radiologico ove
spettanti, corrisposte al personale a tempo pieno dello stesso profilo
professionale e posizione economica .
E’ proporzionato, in ragione della ridotta prestazione lavorativa,
anche l’importo della retribuzione feriale l’importo dei trattamenti
economici per malattia, anche professionale, infortunio sul lavoro e
maternità.
(art. 4 comma 2 del D.Lgs n. 61/00 e art. 35 del CCNL integrativo
del
contratto di lavoro del 7/4/99)
In presenza dei presupposti di legge, spettano per intero al
lavoratore a part-time le aggiunte di famiglia.
Ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno
I dipendenti che hanno trasformato il rapporto di lavoro dal full-time al
tempo parziale hanno diritto al ripristino del regime orario a tempo pieno alla
scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero,
oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la
disponibilità del posto in organico ovvero della frazione di orario
corrispondente al completamento del tempo pieno.
Per informazioni:
Ufficio Dotazione Organica
Tel. 3132/2737
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Assunzioni a tempo determinato
(art. 31 CCNL Sanità integrativo 1998/2001 Area Comparto)
Ipotesi di utilizzo
Casi in cui si può ricorrere ai lavoratori a tempo determinato (dipendenti non
di ruolo vedi modifiche introdotte dal decreto legge 122/2008, convertito in
legge 133/08 e successive modificazioni):
• per sostituire personale con assenze consecutive superiori a 45
giorni e per le assenze ex D.Lgs. 151/2001 (gravidanza e
maternità);
• in caso di particolari punte di attività per le quali non sia
sufficiente il personale in servizio, per un periodo massimo di
sei mesi;
• per la copertura di posti vacanti per i quali sia già stato bandito
un concorso o avviata la procedura di selezione; (D.Lgs.
368/2001) così come modificato dalla legge 28/06/2012 n.92.
Per informazioni Ufficio Assunzioni/Stato Giuridico
Tel. 3006/2744/2728/4956/2730
***NB: per l’accesso di personale rimangono comunque valide le disposizioni
di sempre e cioè mediante selezione pubblica con bando/avviso o asta
tramite il Centro per l’Impiego di Modena.
−
I bandi sono pubblicati, di norma, sul BUR e sulla Gazzetta Ufficiale;
−
I termini di presentazione delle domande scadono il 30° giorno
successivo alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale (per i
concorsi), ovvero il 20° giorno dalla pubblicazione sul Bollettino (per gli
avvisi);
−
Le domande si ricevono, all’Ufficio concorsi, sulla base di un fac-simile
già predisposto;
−
La firma apposta sulla domanda non richiede più l’obbligo
dell’autentica;
−
Il Testo Unico sulla semplificazione amministrativa (DPR 28/12/2000 n.
445) consente un forte snellimento burocratico per la presentazione dei
titoli, i quali possono essere prodotti in originale o in copia autentica
ovvero in forma autocertificativa.
−
Ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi/avvisi dal 01/01/2012, i
certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione e gli atti di notorietà
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47 del DPR
445/00.
−
Eventuali certificati allegati alla domanda di partecipazione al concorso
si considerano come non prodotti.
Per informazioni Ufficio Concorsi
Tel. 2080/2081/4187/4651/2730
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Trattamento giuridico ed economico
ISTITUTO
DISCIPLINATO
COME PER
DIPENDENTI A
TEMPO
INDETERMINATO
PERIODO
DI
PROVA
PART TIME
ORARIO
DI
LAVORO
FERIE
RIPOSO
SETTIMANALE
PERMESSI
PERMESSI BREVI
MALATTIA
MATERNITA’
SERVIZIO
MILITARE
ASPETTATIVA
AGGIORNAMENTO
PREAVVISO
CAUSE
DI
CESSAZIONE
DISCIPLINAT
O IN MODO
SPECIFICO
*
NON PREVISTO
PER IL
DIPENDENTE A
TEMPO
DETERMINATO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
* Disciplina specifica.
Ferie: sono riconosciute proporzionalmente al servizio prestato.
Malattia: il trattamento economico di malattia è corrisposto per un periodo
non superiore a quello di attività lavorativa nei 12 mesi immediatamente
precedenti l’evento morboso, per un massimo di tre mesi, secondo i criteri
applicati anche ai dipendenti a tempo indeterminato per quanto riguarda la
misura del trattamento economico, salvo che non si tratti di un periodo di
assenza inferiore a due mesi. Il trattamento economico non può comunque
essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di
conservazione del posto è pari alla durata del contratto.
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Permessi: sono concessi permessi non retribuiti fino ad un massimo di 10
giorni, salvo il caso di matrimonio per cui si riconoscono 15 giorni.
Per informazioni:
Ufficio Assenze tel. 2731/2253
Ufficio Presenze tel. 2039/2767/4757/2038
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MOBILITA’ VOLONTARIA
L’istituto della MOBILITA’ VOLONTARIA è normato dall’art. 19 del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità – Integrativo del 20
settembre 2001: il D.Lgs n. 165/01 così come modificato dal D.Lgs n. 150/09
contiene disposizioni per le amministrazioni secondo cui prima
dell’espletamento di ogni procedura concorsuale sia necessario dare corso ai
processi di mobilità.
1. Requisito fondamentale per ottenere il trasferimento è l’aver superato il
periodo di prova.
1 bis – Tale istituto è una facoltà che può essere usata dall’Azienda
ricevente la mobilità in entrata la quale valuta il professionista sulla
base del suo curriculum formativo e professionale.
1 tris – Quando si esprime assenso alla mobilità, il dipendente entra
nella nuova Azienda con pari qualifica posseduta nell’Azienda di
provenienza/appartenenza.
2. L’istanza di trasferimento può essere rivolta anche alle amministrazioni
pubbliche di altro comparto (es.: Comune, Ministeri, Enti pensionistici,
etc).
3. Ottenuto l’assenso dell’azienda di destinazione, è necessario richiedere
il rilascio del nulla osta al Servizio Gestione e Sviluppo del Personale di
questa Azienda redigendo l’apposito modulo (unitamente alla nota di
assenso).
4. Il nulla osta dovrà essere concesso entro dieci giorni dalla richiesta. In
caso contrario, la richiesta ha valenza di preavviso (stabilito in mesi 1).
5. Nel caso in cui il nulla osta venga concesso, l’Azienda di appartenenza
può rinviare il trasferimento ad una data posteriore a quella richiesta
(max mesi 3).
6. Nel caso di mobilità intercompartimentale è prerogativa dell’Azienda di
appartenenza accordare il trasferimento. Il rilascio del nulla osta o
l’eventuale diniego da parte dell’azienda di appartenenza dovrà
necessariamente essere comunicato entro un mese dalla data della
domanda.
7. La mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro
(mantenimento della categoria, profilo professionale, eventuale
disciplina, e posizione economica). Il fascicolo personale seguirà il
dipendente trasferito.
Per informazioni:
Mobilità in entrata
Ufficio Assunzioni/ Stato Giuridico
Tel. 2744/2730
Mobilità in uscita
Ufficio Dotazione Organica
tel. 2741/3132
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STRUTTURA DEL RAPPORTO a tempo indeterminato
1) Ferie e festività: art. 19 CCNL Sanità Area Comparto
Il dipendente ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie
retribuite; le ferie sono irrinunciabili e non monetizzabili.
Giorni di ferie riconosciuti
a) dipendenti a tempo indeterminato con anzianità di servizio di almeno tre
anni e orario su sei giorni: 32+4 giorni per festività soppresse = 36 giorni
b) dipendenti a tempo indeterminato con anzianità di servizio di almeno tre
anni e orario su cinque giorni: 28+4 giorni per festività soppresse = 32
giorni
c) dipendenti a tempo indeterminato con anzianità di servizio fino a tre anni
e orario su sei giorni: 30+4 giorni per festività soppresse =34 giorni
d) dipendenti a tempo indeterminato con anzianità di servizio fino a tre anni
e orario su cinque giorni: 26+4 per festività soppresse =30 giorni
Modalità di fruizione
Le ferie sono fruite nel corso di ciascun anno solare in periodi compatibili con
le oggettive esigenze di servizio, tenendo conto delle richieste dei dipendenti,
frazionandole anche in più periodi.
La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie
prestabiliti, assicurando al dipendente che ne abbia fatto richiesta il
godimento di almeno 15 giorni continuativi di ferie nel periodo 1 giugno – 30
settembre.
Le ferie devono essere abbligatoriamente fruite secondo quanto previsto
dalle vigenti disposizioni contrattuali, sopra riportate, e non danno luogo in
nessun caso alle corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Ciò
anche nei casi di cessazione dal rapporto di lavoro (art.5 comma 8, legge
135/2012).
Possibilità di proroga
In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso
possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie residue devono
essere fruite entro i primi sei mesi dell’anno successivo.
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Sospensione del periodo feriale
• Per malattia: le ferie sono sospese da malattia con prognosi superiore a
tre giorni e in caso di ricovero ospedaliero.
L’Azienda deve essere messa in grado di accertare la malattia con visita
fiscale.
Festività del Santo Patrono
Il giorno in cui cade la festività del santo patrono della località in cui il
dipendente presta servizio è considerato festivo, purché si tratti di giorno
lavorativo. Se coincidente con la domenica non dà luogo a riposo
compensativo, né a monetizzazione.
Lo stesso vale per la festività nazionale.
Per informazioni:
Ufficio Presenze
Tel. 2039/4757/2767/2038/4584
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2) Permessi: articoli 21 – 22 CCNL Sanità Area Comparto
Al dipendente a tempo indeterminato che ne faccia domanda sono concessi i
seguenti permessi retribuiti:
a) Partecipazione a concorsi o esami
(limitatamente ai giorni di svolgimento
delle prove –esclusi i viaggi)
b)
Aggiornamento
facoltativo
comunque connesso all’attività di
servizio
c) Lutto per coniuge, convivente,
parenti entro il 2° grado ed affini entro
il 1° grado
3 giorni per evento consecutivi e
lavorativi
d) particolari motivi personali
familiari, compresa la nascita figli
e) matrimonio
o
3 giorni all’anno oppure 18 ore se
frazionati
15 giorni
f) altri permessi retribuiti previsti da
leggi speciali
Es. L. 104/92 – donazione sangue,
invalidi, ecc.
8 giorni all’anno
Effetti giuridici
Questi permessi possono essere fruiti cumulativamente nell’anno solare, non
riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio.
Permessi brevi
Il dipendente può assentarsi dal lavoro richiedendo l’autorizzazione al proprio
responsabile per un periodo non superiore alla metà dell’orario giornaliero di
lavoro, purché questo sia costituito da almeno 4 ore consecutive. Questi
permessi:
• non possono superare le 36 ore annue;
• devono essere recuperati entro il mese successivo a quello di fruizione;
• in caso di mancato recupero si procede alla decurtazione proporzionale
dello stipendio.
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3) Assenze per malattia: art. 23-24 CCNL, art. 71 L. N. 133/2008.
Periodo massimo di conservazione del posto in caso di malattia
Il dipendente a tempo indeterminato con superamento del periodo di prova
ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi.
Successivamente, a richiesta del lavoratore, possono essere concessi ulteriori
18 mesi in casi particolarmente gravi.
Il dipendente in prova ha, invece, diritto alla conservazione del posto per un
periodo pari a 6 mesi.
Per calcolare il periodo massimo di conservazione del posto si sommano tutte
le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio
morboso in corso.
Trattamento economico durante la malattia
Primi nove mesi = 100% dello stipendio
Successivi tre mesi = 90% dello stipendio
Ulteriori sei mesi = 50% dello stipendio
18 mesi = senza stipendio
*****Adempimenti a carico del lavoratore*****
• comunicare l’assenza per malattia al proprio Responsabile
•
•
•
•
•
all’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica , anche
nel caso di eventuale prosecuzione della stessa, salvo comprovato
impedimento;
comunicare il domicilio durante la malattia, se diverso da quello di
abituale dimora;
il medico di base provvederà all’invio telematico del certificato di
malattia senza ulteriore adempimento a carico del lavoratore.
nel caso, tuttavia, di rilascio del certificato di malattia in forma
cartacea il lavoratore è tenuto a far pervenire il certificato
all’ufficio Assenze entro 3 gg. dall’inizio della malattia;
osservare le fasce orarie di reperibilità (09.00-13.00; 15.0018.00), pur in presenza di espressa autorizzazione del medico
curante ad uscire;
comunicare se l’infermità è stata causata da un terzo.
21
22
Gravi patologie (art. 11 CCNL integrativo)
In caso di gravi patologie che richiedano terapie salvavita (quali emodialisi,
chemioterapia) i giorni di ricovero ospedaliero o di day – hospital e i giorni di
assenze dovuti alle citate terapie, debitamente certificati, sono esclusi dal
computo dei giorni di assenza per malattia. A tal fine il dipendente attiva la
procedura per il riconoscimento della grave patologia e il beneficio decorre
dalla data della domanda di accertamento.
Infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio
Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto con lo stipendio pieno
fino a completa guarigione clinica (periodo di conservazione del posto).
*****Adempimenti a carico del lavoratore*****
• in caso di infortunio sul lavoro, accedere al Pronto Soccorso
• consegnare immediatamente e, comunque, entro 24 ore dalla visita in
Pronto Soccorso, il certificato di infortunio alla segreteria della
Direzione Infermieristica Tecnica per la compilazione della denuncia di
infortunio e gli adempimenti connessi
• la mancata osservanza di tali adempimenti comporta danno economico
all’Azienda con conseguente ricaduta sui dipendenti inadempienti.
4) Congedo di maternità e congedo parentale – D. Lgs. 151/2001 ;
art. 17 CCNL integrativo
A. Congedo di maternità (ex astensione obbligatoria): due mesi (o 1)
prima della data presunta del parto e 3 (o 4) mesi dopo la data
effettiva del parto a stipendio intero.
B. Parto prematuro: alle lavoratrici spettano comunque i periodi di
astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto.
Quando il figlio prematuro necessiti di un periodo di degenza, la madre
ha la facoltà di rientrare in servizio, previa presentazione di un
certificato medico di idoneità al servizio, e di fruire del restante periodo
di congedo obbligatorio dalla data del rientro a casa del bambino.
C. Congedo parentale (ex astensione facoltativa): può essere chiesto
entro l’ottavo anno di vita del bambino sia dalla madre che dal padre
nella seguente misura:
- 6 mesi per genitore ma massimo 10 mesi complessivi
- 11 mesi complessivi se il padre ne beneficia per più di tre mesi
22
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- in caso di parto plurimo il congedo spetta per ogni figlio
i primi 30 giorni sono a stipendio intero, i successivi, se fruiti
entro il 3° anno di vita del bambino, al 30% dello stipendio,
mentre i periodi utilizzati dal 3° all’8° anno del figlio sono legati al
reddito.
D. Malattia del bambino: Fino a tre anni 30 giorni annuali di permesso
retribuito per anno (oltre i 30 giorni i permessi non saranno retribuiti), tra
i tre e gli otto anni 5 giorni all’anno per entrambi i genitori
E. Riposi giornalieri: 2 ore al giorno se l’orario di lavoro è pari o superiore
alle 6 ore, 1 ora al giorno se l’orario di lavoro è inferiore alle sei ore.
L’articolazione oraria effettuata prima della riduzione deve essere
comunicata all’Ufficio Presenze.
5) Aspettativa: art. 12 CCNL integrativo
L’aspettativa può essere concessa (discrezionale) al dipendente che ne faccia
richiesta:
• per comprovati motivi personali o di famiglia (max 12 mesi in un triennio –
senza retribuzione – senza decorrenza dell’anzianità): quando l’aspettativa
sia richiesta per l’educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età
(senza retribuzione – senza decorrenza dell’anzianità – accrediti figurativi)
• la stessa aspettativa può essere concessa anche per lo svolgimento di
attività professionale e/o imprenditoriale (art. 18 legge n. 183/2010).
L’aspettativa è altresì concessa (obbligatoria):
• a seguito di vincita di concorso pubblico, per la durata del periodo di
prova
• in caso di contratto di lavoro a termine presso la stessa o altra azienda
o ente del comparto ovvero in altre amministrazioni di diverso
comparto o in organismi della comunità europea per tutta la durata
dello stesso
• per gravi e documentati motivi di famiglia, di cui all’art. 4 della legge
53/2000, per la durata di due anni, anche frazionabili, e per una sola
volta nell’arco della vita lavorativa del dipendente
6) Particolari
integrativo
condizioni
psico-fisiche:
artt.
14
e
15 CCNL
I dipendenti a tempo indeterminato nei cui confronti sia stato accertato lo
stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico o la condizione di portatore
23
24
di handicap che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di
recupero hanno diritto:
• alla conservazione del posto per la durata del progetto di recupero
• alla concessione di permessi giornalieri orari retribuiti di due ore
massimo, per la durata del progetto
• alla riduzione dell’orario di lavoro, limitatamente alla durata del
progetto
• alla assegnazione a compiti diversi da quelli abituali, quando ciò sia
previsto dalla struttura che gestisce il progetto di recupero
Per informazioni
Ufficio Assenze:
tel. 4584/2731/2253
24
25
Estinzione del rapporto di lavoro (art. 39)
Cause di cessazione rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Il rapporto di lavoro, una volta superato il periodo di prova può cessare per:
• Compimento del limite massimo d’età
• Superamento del periodo massimo di assenza per malattia/infortunio
• Mancato rientro in servizio dopo l’aspettativa
• Riconosciuto permanente inidoneità a svolgere un lavoro proficuo
• Recesso del dipendente (dimissioni)
• Licenziamento con preavviso
• Licenziamento senza preavviso
• Decesso del dipendente
Dimissioni
Il dipendente può risolvere il rapporto di lavoro dandone comunicazione
scritta all’Azienda (Ufficio Dotazione Organica) nel rispetto dei termini di
preavviso.
Le dimissioni sono accettate con effetto dalla data indicata dal dipendente.
Preavviso
Dal momento della presentazione delle dimissioni al momento della
cessazione dal lavoro deve trascorrere un periodo di tempo, detto di
“preavviso”; se il dipendente non lo rispetta deve pagare all’Azienda una
indennità sostitutiva pari alla retribuzione spettante nel periodo di preavviso
non prestato.
Determinazione periodo di preavviso
Per determinare il periodo di preavviso da lavorare (o da pagare) occorre
tenere conto:
• di quale parte ha receduto
• dell’anzianità del dipendente
Nel caso di recesso del dipendente i termini di preavviso sono ridotti della
metà.
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ANZIANITA’ DI SERVIZIO
DEL DIPENDENTE
Fino a 5 anni
Da 5 a 10 anni
Oltre 10 anni
TERMINI PER IL
DIPENDENTE
1 mese
1.5 mesi
2 mesi
TERMINI PER L’AZIENDA
2 mesi
3 mesi
4 mesi
I termini di preavviso decorrono dal 1° o dal 16° giorno del mese.
E’ in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del
rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso con un preavviso inferiore a
quello previsto dal contratto.
Il periodo di preavviso è computato a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio.
Per informazioni:
Ufficio Dotazione Organica
Tel. 3132/2737
Ricostituzione del rapporto di lavoro (art. 24)
Il dipendente che abbia interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso o
per motivi di salute può richiedere, entro due anni dalla data di cessazione
del rapporto, la ricostituzione dello stesso.
L’Azienda si pronuncia entro 60 giorni: se affermativo, il dipendente è
ricollocato nella categoria e profilo posseduti al momento delle dimissioni.
Stessa opportunità è data al dipendente senza limiti temporali che abbia
riacquistato la cittadinanza italiana o di uno dei Paesi della U.E.
In entrambe le tipologie la ricostituzione è, in ogni caso, subordinata:
1. alla disponibilità del corrispondente posto in organico
2. al mantenimento dei requisiti generali per l’assunzione
3. all’accertamento della idoneità fisica
Per informazioni:
Ufficio Assunzioni/Stato Giuridico
Tel. 2730/3006/2744/2728/4956- Fax 4269
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ASSEMBLEA indetta dalle Organizzazioni Sindacali – RSU
Norme di riferimento:
Art. 2 CCNL integrativo del CCNL del 7/4/99
Art. 2 CCNL 7/8/98
- DIRITTO dei dipendenti a partecipare ad assemblee sindacali durante
l’orario di lavoro
- MONTE ORE: 12 ore annue pro capite senza decurtazione della
retribuzione
- L’AZIENDA PUO’: spostare la data dell’assemblea per condizioni
eccezionali motivate comunicate per iscritto entro 48 ore prima ai
promotori
- RILEVAZIONE PARTECIPANTI: trasmissione elenco firme di presenza da
parte dei promotori all’Ufficio Relazioni Sindacali per monitoraggio
monte ore. La partecipazione deve avvenire a cartellino smarcato; il
riconoscimento orario spetta solo ed esclusivamente se l’Assemblea
coincide con l’orario di servizio (no ore straordinario)
- SERVIZI ESSENZIALI: deve essere garantita la continuità delle
prestazioni indispensabili ove previste.
Per informazioni:
Ufficio Relazioni Sindacali
Tel. 2017
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SCIOPERO
Quando viene proclamato uno sciopero il personale del comparto del Servizio
Sanitario Nazionale deve garantire la continuità di alcune prestazioni ritenute
indispensabili.
I Responsabili dei Servizi o Unità Operative, in occasione di ogni sciopero
individuano, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale
tenuto a garantire le prestazioni necessarie e perciò esonerati
dall’effettuazione dello sciopero.
Il giorno dello sciopero, e non prima, il Responsabile invia all’Ufficio Relazioni
Sindacali il modulo predisposto per la rilevazione delle adesioni riportando sia
il nominativo e la qualifica del dipendente che ha aderito allo sciopero e degli
assenti ad altro titolo.
(N.B.: il singolo dipendente non deve compilare nessun modulo).
L’Ufficio Relazioni Sindacali, il giorno stesso, deve comunicare alle
organizzazioni sindacali che hanno indetto lo sciopero, alla Commissione
Garanzia Scioperi, al Dipartimento della Funzione Pubblica e alla Regione il
numero dei dipendenti che hanno aderito e il numero dei dipendenti assenti
ad altro titolo, garantendo il diritto alla segretezza e riservatezza.
L’Ufficio Relazioni Sindacali trasmette poi gli elenchi nominativi all’Ufficio
Presenze per la rilevazione oraria e la successiva comunicazione all’Ufficio
Contabilità per la trattenuta economica (che compare sullo stipendio due
mesi dopo l’adesione allo sciopero).
Per informazioni:
Ufficio Relazioni Sindacali tel. 2017
Ufficio Presenze tel. 2039/2767/4757/2038
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PREVIDENZA
L’Ufficio previdenza svolge tutti gli adempimenti relativi a :
• pensioni
• riscatti
• ricongiunzioni
• riconoscimento del servizio militare
• liquidazioni (indennità premio di servizio e TFR)
Si precisa che l’Ente erogatore delle suddette prestazioni è l’INPS ex INPDAP
Pensioni
La pensione, terminologicamente, si distingue in:
1. pensione di vecchiaia: trattamento che spetta al dipendente che
cessa dal servizio per raggiunti limiti d’età
2. pensione anticipata: trattamento che spetta al dipendente
cessato dal servizio per dimissioni volontarie, che abbia maturato
i requisiti contributivi
3. pensione di inabilità: trattamento che spetta al dipendente
cessato dal servizio per inabilità assoluta e permanente, o per
inabilità alle mansioni
4. pensione indiretta: trattamento indiretto che spetta ai superstiti
aventi diritto, per morte del dipendente.
Ricongiunzione
La ricongiunzione dei periodi assicurativi, ha lo scopo di consentire la
riunificazione presso una delle gestioni pensionistiche dell’INPS ex INPDAP
(ex CPDEL, ex CPS) i periodi di servizio precedentemente prestati presso
aziende private, Enti Pubblici con iscrizione all’INPS, periodi svolti con
versamento nelle casse dei Liberi Professionisti.
Riscatti
Il riscatto consente di valutare onerosamente, nell’ambito di una gestione
previdenziale, periodi o servizi non coperti da contribuzione altrimenti non
utilizzabili, ad esempio: titoli di studio post-diploma (laurea), periodi di
aspettativa senza stipendio dal 1/1/1997, ecc.).
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Liquidazione
Si distingue in:
• Indennità Premio di Servizio (I.P.S.): che spetta ai dipendenti assunti
con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000.
• Trattamento di fine rapporto (T.F.R): che spetta ai dipendenti assunti
con contratto a tempo indeterminato dal 1 gennaio 2001, nonché ai
dipendenti assunti con contratto a tempo determinato dopo il 30
maggio 2000.
La liquidazione di queste due indennità (IPS e TFR) viene erogata dall’ INPS
ex INPDAP gestione ex I.N.A.D.E.L.
Hanno diritto alla liquidazione dell’IPS o del TFR i dipendenti che:
1. abbiano risolto, per qualsiasi causa, il loro rapporto di lavoro e quello
previdenziale. Non ha pertanto diritto alla prestazione un dipendente
che cessi dal servizio presso un Ente iscritto all’ INPS ex INPDAP e sia
riassunto, senza interruzione di servizio, presso un altro Ente sempre
iscritto all’INPS ex INPDAP.
Servizio militare
Ai fini del trattamento di quiescenza (pensione) i periodi di servizio militare di
leva e quelli considerati sostitutivi ed equiparati, sono riconosciuti, a
domanda, gratuitamente.
Ai fini del trattamento di previdenza (solo per la liquidazione IPS), il servizio
militare è riconosciuto a domanda, all’atto della cessazione dal servizio,
gratuitamente, solo se prestato successivamente al 30/1/1987 (L. 958/86),
altrimenti può essere riconosciuto utile tramite riscatto oneroso.
Per informazioni:
Ufficio Previdenza
Tel. 4455
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UFFICIO CONTABILITA’
Conto corrente
Nel caso il dipendente debba variare le sue coordinate bancarie deve
rivolgersi allo sportello contabile, negli orari di apertura del servizio, per la
compilazione e sottoscrizione di apposito stampato.
Per informazioni:
Sportello-contabile/Uffico Stipendi
Tel. 4958
Assegni familiari
Entro il 30 giugno di ogni anno solare i dipendenti che ne usufruiscono o che
ritengano di avere i requisiti per potere beneficiare di detto sussidio,
potranno rivolgersi allo sportello contabile.
Stipendi e trattamento economico
Gli operatori dell’ufficio stipendi sono a disposizione per
qualsiasi
chiarimento dovesse necessitare per l’ “interpretazione” del cedolino dello
stipendio.
Detrazioni familiari
Presentando il codice fiscale del familiare a carico allo sportello contabile
compilando il modulo preposto.
CHE COSA E’ LA BUSTA PAGA
La busta paga è il prospetto che indica dettagliatamente tutte le voci che
compongono la retribuzione mensile del lavoratore. Essa esprime in termini
monetari tutta una serie di rapporti che il lavoratore intrattiene con più
soggetti: 1) con il datore di lavoro per la retribuzione, 2) con lo Stato per le
tasse, 3) con gli Enti Previdenziali (INPDAP) per le trattenute per la pensione
e per il trattamento di fine servizio o liquidazione.
COME E’ COMPOSTA
La parte superiore riporta tutta una serie di dati: anagrafici, categoria di
inquadramento, data di assunzione, indirizzo, codice fiscale ed altro che il
lavoratore è tenuto a controllare per verificarne l’esattezza e comunicare
all’Ufficio Contabilità eventuali inesattezze o variazioni successive intervenute.
La parte centrale riporta tutte le voci stipendiali sia quelle fisse, sempre
presenti, che quelle variabili, legate all’effettuazione di particolari turni, nottifestività pronte disponibilità, straordinari ecc. e che vengono pagate due
mesi dopo.
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La parte inferiore riporta le trattenute previdenziali, fiscali, le detrazioni fiscali
personali e per familiari a carico, alle quali il lavoratore ha diritto, il totale
competenze e il netto.
Lo stipendio viene pagato il giorno 27 di ogni mese a condizione che
non cada in giorno festivo o prefestivo; in questo caso si anticipa la
data di pagamento.
CONCESSIONE DI PRESTITI ANNUALI –BIENNALI- TRIENNALI –
QUADRIENNALI INPS gestione ex INPDAP
Per la concessione dei piccoli prestiti NON occorre presentare alcuna
documentazione, previo appuntamento chiamando il numero tel. 4644.
PICCOLI PRESTITI ANNUALI
Consiste in un prestito di una o due mensilità di retribuzione netta mensile da restituire
in 12 rate. Il prestito di una mensilità può coesistere con la cessione V°.
Tasso di interesse a scalare 4,25% Tasso annuo effettivo
PICCOLI PRESTITI BIENNALI
Consiste in un prestito da 2 a 4 mensilità di retribuzione netta mensile da
restituire in 24 rate.
Tali prestiti sono alternativi ai prestiti annuali e possono coesistere con la
cessione V° soltanto se in misura non superiore a 2 mensilità.
Tasso di interesse a scalare 4,25% Tasso annuo effettivo
PICCOLO PRESTITO TRIENNALE
Consiste in un prestito da 3 a 6 mensilità di retribuzione netta e comunque
da restituire in 36 rate.
Può coesistere con la cessione del V° soltanto se in misura non superiore a 3
mensilità.
Tasso di interesse a scalare 4,25% annuo effettivo
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PICCOLO PRESTITO QUADRIENNALE
Consiste in un prestito fino a 8 mensilità di retribuzione netta e comunque da
restituire in 48 rate.
Può coesistere con la cessione del V° soltanto se in misura non superiore a 4
mensilità.
Tasso di interesse a scalare 4,25% annuo effettivo
Per ulteriori informazioni si prega contattare l’ufficio contabile (tel. 4644)
negli orari d’ufficio.
CONCESSIONE DEI PRESTITI PLURIENNALI DIRETTI INPS ex
INPDAP
Consiste in un prestito estinguibile in 5 o 10 anni erogato per far fronte a
necessità personali e famigliari, TASSATIVAMENTE elencate dalla legge.
Alla domanda devono essere allegati:
1) la documentazione attestante lo stato di bisogno e/o
le spese sostenute, prevista per la motivazione della
richiesta
2) un certificato medico di sana costituzione fisica.
Si può fare domanda entro un anno dalla data dell’evento (es. acquisto prima
casa di abitazione, nascita figlio, ecc…) con la possibilità di concessione del
prestito per la stessa motivazione al ripetersi dell’evento.
Facoltà per i coniugi, entrambi dipendenti, di avanzare distinte domande di
prestito.
Le spese dovranno essere sostenute dal richiedente il prestito o dal coniuge.
Il prestito viene concesso nei limiti della quota cedibile di 1/5 della
retribuzione mensile.
Requisiti: Occorrono almeno 4 anni di servizio sia per i prestiti
quinquennali che decennali.
CESSIONE V° QUINQUENNALE T.A.E.G. (tasso annuo effettivo globale)
3,50%
CESSIONE V° DECENNALE 3,50% Tasso annuo effettivo T.A.E.G. (tasso
annuo effettivo globale)
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VARIAZIONE INDIRIZZI
Ho cambiato domicilio o residenza, cosa devo fare ?
- Recarsi allo sportello Assunzioni/Stato Giuridico per sottoscrivere
apposito modulo prestampato per notificare la variazione. Detta
informazione verrà poi trasmessa dall’Ufficio agli altri uffici del Servizio
interessati
- Non vengono accettate variazioni telefoniche
- Se la variazione viene effettuata tramite posta o telefax è necessario
allegare alla dichiarazione un documento d’identità valido.
Per Informazioni
Ufficio Assunzioni/Stato Giuridico
tel. 2744-4956-2728-3006
Fax 4269
MENSA
Al nuovo assunto viene consegnato il badge che può essere utilizzato per
l’accesso alla mensa del Policlinico o agli altri punti convenzionati CIR.
Utilizzo del servizio mensa:
- Vedi modifiche e integrazioni del 03/08/2009 all’accordo del
19/12/2008.
- Per le parti non modificate rimane vigente l’accordo del 19/12/2008.
Per informazioni:
Tel. 2743
(Sig.ra F. Pellacani)
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PERMESSI AUTO per ACCESSO E SOSTA
Il dipendente che deve entrare e sostare con l’auto nell’area interna del
Policlinico deve essere in possesso del contrassegno relativo da apporre in
modo visibile sull’auto stessa.
In caso di smarrimento o furto del documento autorizzativo può essere
rilasciato il duplicato previa presentazione di ricevuta di versamento di €
10,00 presso la Cassa Ticket e compilazione di dichiarazione di smarrimento
presso la Segreteria del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale –
Poliambulatorio.
Per informazioni:
Segreteria
Tel. 2087/2740
BADGE (tesserino di riconoscimento)
All’atto dell’assunzione viene consegnato un badge in unico esemplare,
munito di foto, che servirà anche per il riconoscimento e dovrà essere
“indossato”.
A COSA SERVE?
- Per il riconoscimento da parte dell’utente
- per le marcature del cartellino (conferma le presenze in servizio)
- per l’accesso alla mensa
- per l’apertura della sbarra per l’accesso al parcheggio del Policlinico
(entrata di Via Campi)
- per l’accesso agli spogliatoi o sale operatorie (abilitazione che viene
data dall’Ufficio Infermieristico)
COSA DEVO FARE SE LO PERDO O SI SMAGNETIZZA??
Previa denuncia recarsi all’Ufficio Assunzioni per il rilascio del nuovo
badge.
NB.
In caso di smarrimento/furto la richiesta di duplicato deve essere
presentata all’Ufficio Assunzioni/Stato Giuridico, previo versamento di €
10, a titolo di rimborso.
Per informazioni:
Ufficio Assunzioni/Stato Giuridico
Tel. 2744/3006/2728/4956/2730
Fax 4269
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STATO DI SERVIZIO
CHI RILASCIA UNO STATO DI SERVIZIO o LA DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA per una mobilità in uscita?
- STATO DI SERVIZIO:
o Rivolgersi all’Ufficio Assunzioni, negli orari di apertura del servizio,
con un documento di riconoscimento o il badge: verrà rilasciato
immediatamente
o Per certificati di servizio contenenti dati che devono essere
richiesti ad altri uffici, ad es. trattamento economico, occorre
presentarsi sempre all’Ufficio Assunzioni e compilare apposita
modulistica per la richiesta
o Se lo stato di servizio deve essere richiesto per conto di un’altra
persona occorre che chi si presenta allo sportello per il rilascio sia
munito di una delega rilasciata dal dipendente interessato
o Lo stato di servizio può essere richiesto secondo le modalità
vigenti di cui a circolare prot. n. 25482 del 17.10.2011
(pagamento copie, e modalità consegna postale etc.)
o Dal 01/01/2012
Il certificato di stato di servizio non può essere prodotto
agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati
gestori di pubblici servizi.
Per informazioni:
Ufficio Assunzioni/Stato Giuridico
Tel. 3006/2744/2728/4956/2730
Fax 4269
UFFICIO RAPPORTI CON L’UNIVERSITA’ E INCOMPATIBILITA’ CON
IL RAPPORTO DI LAVORO
L’Ufficio rilascia le autorizzazioni, su richiesta dei dipendenti, per lo
svolgimento di attività esterne extra istituzionali, previa valutazione della loro
occasionalità e compatibilità con il rapporto di lavoro e le mansioni specifiche
inerenti il profilo professionale dell’interessato.
A tal fine, viene espletata una fase istruttoria per acquisire ulteriori elementi
conoscitivi nonché i pareri del Dirigente della Struttura cui è assegnato
funzionalmente il dipendente e della Direzione sanitaria o amministrativa, in
funzione dell’autorizzazione finale.
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L’Ufficio acquisisce e gestisce i dati relativi ai compensi percepiti dai
dipendenti che sono annualmente comunicati alla Presidenza del Consiglio
Dipartimento della Funzione pubblica, con apposita procedura informatizzata
con la quale viene gestita l’Anagrafe delle prestazioni dei pubblici dipendenti.
Il Funzionario responsabile dell’ufficio fornisce indicazioni e pareri ai
dipendenti in materia di incompatibilità con il rapporto di lavoro.
Per informazioni tel. 2702 –
2044- 3599
UFFICIO INCARICHI DIRIGENZIALI
L’Ufficio incarichi dirigenziali, oltre a gestire le varie fasi di attribuzione e
valutazione e rinnovo degli incarichi del personale dirigente dell’Azienda sia
dell’Area Medica che dell’Area SPTA, si occupa , per la parte di competenza,
anche della procedura di attribuzione e gestione degli incarichi di Posizione
organizzativa al Personale del Comparto previsti dagli artt. 20 e 21 del
C.C.N.L. del 7.04.1999, sulla base delle scelte organizzative e degli input
della direzione aziendale.
Per informazioni tel . 2702- 2743
UFFICIO CONTENZIOSO DEL LAVORO
Costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. 165/2001 ha quale
funzione principale quella della gestione, con rappresentanza dell’Azienda,
delle controversie inerenti il rapporto di lavoro tra l’azienda Ospedaliero Universitaria ed i prestatori di lavoro di cui si avvale (dipendenti, universitari,
contrattisti, ecc.), sia nella fase stragiudiziale del tentativo obbligatorio di
conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro, sia nella fase
giudiziale in Tribunale, avanti il giudice del lavoro.
Per informazioni:
Ufficio Contenzioso del Lavoro
Tel. 2721/2014
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UFFICIO CONTRATTI E CONVENZIONI
L’Ufficio Contratti è preposto all’acquisizione di personale non dipendente
tramite la stipula di contratti di lavoro autonomo di tipo libero professionale
(con partita IVA) o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.),
quest’ultimi utilizzati, nella maggior parte dei casi, per la realizzazione di
progetti.
L’ufficio si occupa, inoltre, delle convenzioni c.d. passive utilizzate per
disporre di consulenze rese da personale dipendente di altre aziende
sanitarie o Enti. Lo svolgimento di dette consulenze presuppongono la
stipula di una formale convenzione fra l’Azienda e l’ente interessato.
Per informazioni:
Ufficio Contratti e Convenzioni
Tel. 2060/4502/4567
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****CODICE DI COMPORTAMENTO DEL DIPENDENTE****
Nell’espletamento dei propri compiti, il dipendente è tenuto a rispettare
quanto previsto dal DPCM 28.11.2000, dal quale si evince che:
• devono essere evitati, anche ai superiori o da parte dei subordinati o
loro parenti, regali o altre utilità, salvo quelli di modico valore
• il dipendente è tenuto a comunicare al dirigente dell’ufficio la propria
adesione ad associazioni ed organizzazioni, i cui interessi siano coinvolti
dallo svolgimento dell’attività dell’ufficio, salvo che si tratti di partiti
politici o sindacati
• il dipendente deve informare per iscritto il dirigente dell’ufficio di tutti i
rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia
avuto negli ultimi 5 anni
• il dipendente ha l’obbligo di astenersi dal partecipare all’adozione di
decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri o dei
parenti o conviventi
• il dipendente non deve accettare incarichi di collaborazione con
individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio
precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti
all’ufficio
• il dipendente deve assicurare la parità di trattamento tra i cittadini che
vengono in contatto con l’amministrazione da cui dipende, ed ha il
divieto di rifiutare e di accordare a un utente prestazioni che siano
normalmente rifiutate o accordate ad altri
• il dipendente non deve sfruttare la posizione ricoperta al fine di
ottenere utilità che non gli spettino
• il dipendente non deve utilizzare a fini privati materiale o attrezzature
di cui dispone per ragioni di ufficio e non deve utilizzare le linee
telefoniche dell’ufficio per esigenze personali, così deve disporre dei
mezzi di trasporto dell’amministrazione solo per lo svolgimento dei
compiti
d’ufficio,
senza
trasportare
persone
estranee
all’amministrazione
• nei rapporti con il pubblico il dipendente deve prestare adeguata
attenzione alle domande di ciascuno rispettando l’ordine cronologico
delle pratiche e non può rifiutare prestazioni a cui sia tenuto motivando
genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di
tempo a disposizione
• il dipendente deve astenersi da dichiarazioni pubbliche che vadano a
detrimento dell’immagine dell’amministrazione
• il dipendente è tenuto al rispetto degli standard di qualità e di quantità
fissati dall’amministrazione nella carta dei servizi
• il dipendente non conclude, per conto dell’amministrazione, contratti di
appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese
39
40
con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio
precedente.
CODICE DISCIPLINARE
Art. 13 CCNL del 19.04.2004
PER QUANTO RIGUARDA I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E LE
RELATIVE SANZIONI, SI FA RIFERIMENTO A QUANTO
PUBBLICATO SUL SITO INTRANET AZIENDALE.
A QUALE UFFICIO RIVOLGERSI PER …
Ufficio Assunzioni/Stato Giuridico
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Contratto di assunzione
Nulla osta per l’assunzione
Badge di riconoscimento e permesso per il parcheggio interno
Trasferimenti in entrata da altre Aziende
Ricostituzione rapporto di lavoro
Borse di studio (attivazione e gestione borsista)
Specializzandi (attivazione matricole e gestione degli specializzandi)
Comandi
Fascicolo personale
Rilascio certificazioni: stato di servizio con/senza trattamento
economico, autenticazione e rilascio copie dei certificati depositati nel
fascicolo personale
• Gestione banca dati curricula per proposte di lavoro
Ufficio Incompatibilità con il rapporto di lavoro
• Informazioni in merito alle attività extra istituzionali consentite dalla
vigente normativa.
• Rilascio autorizzazioni o nulla osta per l’espletamento delle attività
occasionali esterne.
• Comunicazioni relative a compensi percepiti per attività esterne
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41
Ufficio Incarichi dirigenziali
• Sottoscrizione per accettazione dell’incarico di posizione organizzativa
con relativa nota descrittiva delle funzioni connesse alla posizione.
Segreteria
• Appuntamenti per colloqui con il Dirigente del Servizio Gestione e
Sviluppo del Personale
• Duplicato permessi auto per accesso e sosta
Ufficio Dotazione Organica
• Dimissioni
• Trasferimenti ad altra Azienda
• Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
(part-time)
Ufficio Presenze
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Ferie, recupero ore
Rischio radiologico
Incontri di lavoro e riunioni di reparto
Diritto allo studio
Componenti Commissione di concorso
Missioni
Servizio elettorale
Sciopero
Rilevazione oraria, indennità ex art. 44, straordinario, pronta
disponibilità
• Stampa del prospetto individuale mensile (cartellino)
• Timbrature mancanti
• Rilascio di dichiarazioni attestanti l’orario di lavoro per i dipendenti che
ne fanno richiesta e per gli usi consentiti dalla legge
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Ufficio Assenze
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Aspettativa
Maternità
Congedi parentali
Malattie
Infortuni
Cause di servizio
Azione di rivalsa
Causa di servizio ed equo indennizzo
Permessi vari
Ufficio Relazioni Sindacali
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Permessi sindacali
Aspettative sindacali
Distacco Sindacale
Assemblee retribuite
Sciopero
Ufficio Concorsi
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Concorsi e avvisi pubblici
Selezioni interne (comparto)
Selezioni interne (dirigenziali)
Procedure di selezione da Centro Provinciale per Impiego
Borse di studio (bandi)
Restituzione documentazione allegata alla procedura concorsuale
Rilascio attestati idoneità
Ufficio Contabilità
• Accertamento fiscale
• Comunicazioni estremi c/c per accredito stipendio ed eventuali
variazioni
• Revoca sindacale
• Assegni familiari
• Revoca iscrizione al Circolo
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43
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Piccolo prestito
Cessione del 5° dello stipendio
Denuncia d’infortunio
Certificato di disoccupazione
Certificato ultimo trattamento economico
Ufficio Previdenza
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Domanda di pensione
Domanda di Indennità di fine servizio o TFR(liquidazione)
Domanda di riscatto (titoli di studio)
Domanda di ricongiunzione
Computo del servizio militare
Ufficio Incentivi
• Pagamento produttività collettiva (incentivi).
43
44
MODULISTICA DEGLI UFFICI DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO
DEL PERSONALE
Ufficio Assunzioni/Stato Giuridico
- Richiesta rilascio certificazioni varie (ad es. stato di servizio, stato di
servizio con il trattamento economico, certificazioni per mobilità in
uscita);
- Modulo per richiesta mobilità entrata area comparto;
- Modulo per richiesta mobilità entrata Dirigenza;
- Richiesta atti amministrativi ex art. 22 L. 241/90, così come modificata
dalla L. 15/2005 e successive modificazioni;
- Modulo per consegna/ritiro badge e permesso auto per parcheggio;
- Dichiarazione cumulativa sostitutiva di certificazioni;
- Richiesta proroga data assunzione;
- Modulo per accettazione o rinuncia di incarichi o assunzioni a tempo
indeterminato;
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
- Variazioni anagrafiche (da consegnare all’Ufficio assunzioni/stato
giuridico);
Materiale consegnato al dipendente:
- Elenco documentazione necessaria per la firma dei contratti di
assunzione
- Comunicazione per esami e visita medica;
- Istruzioni sull’utilizzo del badge e del marcatempo;
- Copia Gazzetta Ufficiale del Codice di comportamento dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni.
Ufficio Concorsi
-
Modello per controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni;
Modello per controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
Modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
Modulo per richiesta di partecipazione a concorso/avviso/borsa di
studio;
44
45
- Modulo per richiesta di certificati di idoneità a concorsi;
- Modulo per richiesta restituzione documenti relativi alle domande di
partecipazione a concorso;
- Modulo per delega restituzione documenti relativi alle domande di
partecipazione a concorsi;
- Certificato di partecipazione a concorsi;
Ufficio Rapporti con l’Università e Incompatibilità
con il Rapporto di Lavoro
- Modulo per la richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di attività
occasionali esterne;
- Modulo per la comunicazione della partecipazione in qualità di relatore
a convegni e seminari.
Ufficio Dotazione Organica
Comunicazione di dimissioni volontarie con preavviso;
Comunicazione di dimissioni volontarie non soggette a preavviso;
Ritiro dimissioni volontarie;
Richiesta rilascio certificazioni (superamento periodo di prova);
Richiesta di passaggio a rapporto di lavoro a tempo parziale;
Richiesta modifica dell’orario part-time
Rinuncia di passaggio a rapporto di lavoro a tempo parziale;
Richiesta di ritorno a full-time;
Richiesta di passaggio orizzontale ad altro profilo;
Richiesta di trasferimento per mobilità volontaria (art. 19 Contratto
integrativo del CCNL Comparto Sanità, di cui si allega copia);
- Richiesta rilascio nulla osta per mobilità volontaria (art. 19).
-
Ufficio Presenze
-
Richiesta ferie, recupero ore, permesso personale a recupero;
Comunicazione mancate timbrature;
Richiesta Rischio radiologico;
Richiesta pagamento ore lavoro straordinario;
Richiesta liquidazione ore/ferie per cessazione;
45
46
-
Domanda concessione Diritto allo studio;
Comunicazione utilizzo Diritto allo studio;
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
Autorizzazione preventiva invio in missione;
Foglio di Viaggio (per le missioni).
Ufficio Assenze
- Richiesta di Permesso:
• partecipazione a pubblico concorso, esame;
• permesso per lutto;
• permesso motivi personali/familiari (compresa nascita figlio) art.
21-22/23
• (anche a ore);
• permesso per matrimonio;
• permesso per cure invalidi L. 118;
• permesso per donazione sangue;
• permesso per mandato elettivo;
• permesso L. 104 art. 33
• permesso non retribuito (per i dipendenti a tempo determinato);
• permesso attività di volontariato;
• permesso per testimonianza;
• permesso Giudice Popolare;
• permesso esami prenatali;
• visita INAIL.
- Assenza per maternità a diverso titolo;
- Congedo parentale;
- Istanza di aspettativa art. 12 (motivi personali, familiari o vincitore di
concorso presso altra Azienda);
- Congedo per gravi motivi familiari;
- Congedo per assistenza al figlio;
- Richiesta fruizione periodi di riposo, fino al compimento del primo anno
di vita del figlio;
-
Richiesta fruizione benefici L. 104/92, art. 33;
Richiesta visita medica presso il Collegio Medico;
Richiesta conservazione del posto;
Domanda di riconoscimento per infermità dipendente da Causa di
servizio e domanda di equo indennizzo;
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47
- Azione di rivalsa per il recupero della retribuzione corrisposta durante
l’assenza a causa di incidente stradale;
- Variazioni anagrafiche;
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Ufficio Contabilità
-
Accertamento fiscale;
Estremi c/c per accredito stipendio;
Certificazione ultimo trattamento economico;
Richiesta rilascio certificato di disoccupazione;
Revoca sindacale;
Richiesta erogazione assegno per il nucleo famigliare;
Revoca iscrizione al Circolo;
Richiesta concessione piccolo prestito;
Richiesta concessione prestito;
Cessione del 5° dello stipendio;
Denuncia d’infortunio.
Ufficio Previdenza
-
Recesso dal servizio con diritto a pensione anticipata;
Richiesta di trattenimento in servizio oltre il limite di età;
Richiesta di pensione diretta anticipata;
Richiesta di pensione diretta di vecchiaia;
Richiesta di pensione indiretta ordinaria;
Richiesta computo del servizio militare;
Richiesta di riscatto;
Richiesta di ricongiunzione dei contributi;
Richiesta di ricongiunzione dei contributi INPS;
Richiesta di ricongiunzione dei servizi resi allo Stato;
Richiesta di ricongiunzione dei contributi INPS versati da enti disciolti;
Richiesta di costituzione della posizione assicurativa all’INPS;
Richiesta di pensione diretta d’inabilità;
Domanda di corresponsione dell’indennità di fine servizio o TFR
(liquidazione).
47
48
GUIDA AD USO PERSONALE NEO-ASSUNTO
AREA COMPARTO
INDICE
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
• Contratto individuale di lavoro: art. 14 CCNL Sanità Area Comparto
• Periodo di prova: art. 15 CCNL Sanità Area Comparto
DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITA’
pag. 2
“ 3-4
“ 5-7
PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RAPPORTI DI LAVORO
• Rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) – art. 23 CCNL Sanità
Area Comparto
“ 8-13
• Assunzioni a tempo determinato – art. 31 CCNL Sanità integrativo
1998/2001 Area Comparto – art. 36 decreto legge 161/01 –art. 4
decreto legge 368/01
“ 14
• Trattamento giuridico ed economico (personale a tempo determinato) “ 15-16
MOBILITA’ VOLONTARIA
STRUTTURA DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO
• Ferie e festività: art. 19 CCNL Sanità Area Comparto
• Permessi: artt. 21 – 22 CCNL Sanità area Comparto
• Assenze per malattia: artt. 23 – 24
• Congedo di maternità e congedo parentale – D. Lgs. 151/2001;
art. 17 CCNL integrativo Area Comparto
• Aspettativa: art. 12 CCNL integrativo
• Particolari condizioni psico-fisiche: artt. 14-15 CCNL integrativo
“ 17
“ 18-19
“ 20
“ 21-22
“ 22-23
“ 23
“ 23-24
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (art. 39)
“ 25-26
RICOSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (art. 24)
“ 26
ASSEMBLEA indetta dalle OO.SS. – RSU
“ 27
SCIOPERO
“ 28
PREVIDENZA
“ 29-30
UFFICIO CONTABILITA’
“ 31-33
VARIAZIONE INDIRIZZI
“ 34
MENSA
“ 34
PERMESSI AUTO PER ACCESSO E SOSTA
“ 35
BADGE (tesserino di riconoscimento)
“ 35
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49
STATO DI SERVIZIO
“ 36
UFFICIO RAPPORTI CON L’UNIVERSITA’ E INCOMPATIBILITA’
CON IL RAPPORTO DI LAVORO
“ 36-37
UFFICIO INCARICHI DIRIGENZIALI
“ 37
UFFICIO CONTENZIOSO DEL LAVORO
“ 37
UFFICIO CONTRATTI E CONVENZIONI
“ 38
CODICE DI COMPORTAMENTO DEL DIPENDENTE
“ 39-40
CODICE DISCIPLINARE (art. 13 CCNL 19.04.2004)
“ 40
A QUALE UFFICIO RIVOLGERSI PER …
“ 40-44
MODULISTICA DEGLI UFFICI DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL
PERSONALE
•
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•
Ufficio
Ufficio
Ufficio
Ufficio
Ufficio
Ufficio
Ufficio
Ufficio
Assunzioni e Stato Giuridico
Concorsi
Rapporti con l’università e Incompatibilità
Dotazione Organica
Presenze
Assenze
Contabilità
Previdenza
“
“
“
“
“
“
“
“
44
44-45
45
45
45-46
46-47
47
47
49