STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

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STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
Premessa
Con il presente Statuto l’I.S.S. “Majorana - Meucci” Acireale adegua la propria organizzazione ai
principi ed alle garanzie stabilite dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria”, emanato con D.P.R. 24 giugno 1998, n 249 e stabilisce le norme per l’individuazione
dei soggetti che hanno il dovere di assicurare il pieno e tempestivo esercizio dei diritti e
l’adempimento dei doveri, con tutte le responsabilità conseguenti.
Le componenti della comunità scolastica vanno coinvolte nella scelta di regole condivise allo scopo
di creare un clima educativo civile e sereno.
L’educazione è infatti alimentata da tanti sforzi di autoeducazione, ma è pure il risultato di
competenti e responsabili interventi da parte degli adulti, e si fonda sul costante mantenimento di
buone relazioni interpersonali.
art. 1 - Natura e funzioni dell’Istituto
L’ I.S.S. “A. Majorana - Meucci” costituisce una comunità scolastica di cui fanno parte gli studenti,
i loro genitori, il personale non insegnante, i docenti ed il Dirigente Scolastico.
Tutte le componenti, con senso di responsabilità e nel rispetto della diversità dei ruoli, collaborano
perché la scuola sia luogo di formazione e di educazione dello studente, che è il protagonista della
vita scolastica, mediante l’acquisizione delle conoscenze, lo sviluppo della coscienza critica e
l’elaborazione del sapere.
art. 2 - Diritti degli studenti
Costituiscono diritti degli studenti, a titolo puramente esemplificativo:
diritti della persona:
- il diritto al rispetto della propria identità personale ed alla riservatezza;
- il diritto alla promozione della salute e all’assistenza psicologica;
- il diritto alla libera espressione del proprio pensiero;
- il diritto alla libera aggregazione;
- il diritto di manifestare liberamente il proprio dissenso nel rispetto delle forme stabilite
dall’ordinamento giuridico;
- il diritto di partecipazione attiva e responsabile alla vita scolastica che si estrinseca in una
consultazione relativa ai criteri di programmazione e definizione degli obiettivi didattici
generali e di valutazione, alla scelta dei libri di testo e alle decisioni che possono influire in
modo rilevante sull’organizzazione della scuola;
- il diritto per gli studenti stranieri al rispetto della vita culturale, religiosa della comunità alla
quale appartengono, nonché alla tutela della loro lingua e cultura;
- il diritto al trattamento dei propri dati personali nel rispetto della legge sulla privacy
diritti relativi all’apprendimento:
- il diritto alla libertà di apprendimento;
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-
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il diritto alla continuità dell’apprendimento;
il diritto all’offerta di accoglienza, orientamento, sostegno e recupero;
il diritto ad una prestazione didattica qualificata ed aggiornata;
il diritto ad una valutazione corretta, trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di
autovalutazione che conduca ad individuare i propri punti di forza e debolezza e a migliorare il
proprio rendimento;
il diritto di avere informazioni sul tipo di verifica da effettuare in classe;
il diritto all’esercizio della progettualità;
il diritto ad un’equa distribuzione dei carichi di lavoro e delle verifiche in classe, orientandosi,
in linea di massima e compatibilmente con le esigenze della programmazione didattica, ad
effettuare non più di una verifica scritta al giorno;
diritti relativi alle strutture:
- il diritto ad una scuola funzionale, efficiente, accessibile, salubre e sicura;
- il diritto di utilizzare le dotazioni scolastiche;
- il diritto di segnalare quanto ritiene non funzionante e di ricevere risposte nei tempi stabiliti
dalle norme;
diritto al rispetto delle procedure:
- il diritto alla trasparenza delle procedure relative ai provvedimenti disciplinari;
- il diritto all’informazione;
art. 3 - Doveri degli studenti
I doveri discendono dal rispetto dei diritti altrui e costituiscono la condizione irrinunciabile perché
siano rispettati i propri diritti. Senza doveri non ci sono diritti. A titolo puramente esemplificativo,
lo studente ha i seguenti doveri:
dovere di rispettare la persona:
- partecipare alla propria formazione ed alla vita della scuola attivamente e con impegno;
- rispettare gli impegni assunti con i docenti e con i compagni;
- frequentare con puntualità e regolarità le lezioni;
- rispettare i compagni, il Dirigente Scolastico, il personale docente e non docente della scuola;
- non discriminare alcun individuo;
- rispettare le norme di igiene e di sicurezza;
dovere di rispettare l’offerta formativa della scuola, impegnandosi nei processi di
apprendimento:
- studiare;
- essere attento e partecipe alle lezioni;
- seguire le interrogazioni dei compagni;
- tenere conto delle istruzioni e dei suggerimenti degli insegnanti;
- eseguire i lavori assegnati;
- riconsegnare i compiti nei tempi stabiliti;
dovere di rispettare le strutture:
- mantenere integre ed efficienti le strutture scolastiche;
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rigoroso rispetto delle regole dell’utilizzo degli spazi scolastici;
dovere di rispettare le procedure:
- giustificare le assenze ed i ritardi;
- rispettare le regole dell’Istituto e farle rispettare;
- segnalare in forma scritta quanto ritiene non funzionante;
- collaborare segnalando eventuali disservizi o comportamenti lesivi della salute o del buon
funzionamento dell’Istituto;
- informarsi e consentire la puntuale circolazione delle comunicazioni;
- non mettere in atto comportamenti che ostacolino il raggiungimento delle finalità perseguite
dalla scuola;
- segnalare le disfunzioni e i disservizi;
- segnalare comportamenti vandalici e comunque che mettano a rischio la sicurezza delle persone
e l’integrità delle cose e delle strutture.
art. 4 - Comportamenti sanzionabili
A norma dell’art. 4 D.P.R. 249/1998, si individuano, solo a titolo esemplificativo, alcune fattispecie
che configurano mancanza disciplinare:
comportamenti lesivi della libertà personale:
- offese verbali e/o scritte alle persone e/o alle istituzioni;
- espressioni arroganti o utilizzo di un linguaggio scurrile in aula o comunque all’interno
dell’Istituto;
- comportamenti che impediscano l’esercizio delle libertà di espressione, di pensiero, di religione,
di coscienza;
- atteggiamenti discriminatori verso caratteristiche individuali o etniche di compagni, personale
A.T.A. e docenti;
- fumo nei locali scolastici;
- molestie e violenze fisiche o psicologiche atte ad intimidire i compagni o a limitarne la libertà
personale;
- comportamenti che mettano in pericolo l’incolumità delle persone;
- comportamenti contrari alla salvaguardia dell’igiene collettiva ed alla salubrità degli ambienti
scolastici;
comportamenti incompatibili con l’azione didattica:
- assenza strategica, individuale o collettiva, soprattutto in occasione delle verifiche orali o scritte;
- mancata giustificazione delle assenze o dei ritardi;
- ritardi sistematici nell’ingresso a scuola;
- ritardi nell’ingresso in aula dopo la ricreazione e a seguito di autorizzazione del docente ad
uscire dall’aula;
- ripetuta mancanza della dotazione personale per lo svolgimento dell’attività didattica;
- mancata esecuzione o ritardata consegna dei lavori assegnati.;
- disturbo durante le attività didattiche;
- tenere acceso il cellulare in aula;
- soste non giustificate nei corridoi, sulle scale, negli spazi esterni;
- i giochi con le carte;
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comportamenti che pregiudicano la funzionalità delle strutture:
- azioni di danneggiamento o di degrado del patrimonio o dell’ambiente scolastico;
- comportamenti non idonei o irrispettosi della dignità dell’ambiente scolastico o delle istituzioni;
- violazioni delle norme concernenti l’utilizzo degli spazi scolastici;
comportamenti in violazione delle procedure:
- mancato rispetto delle regole dell’Istituto;
- mancato adempimento dei doveri connessi al buon andamento dell’Istituto..
art. 5 - Provvedimenti disciplinari
Fermo restando il rispetto dei principi vigenti in materia di responsabilità civile e penale, il presente
statuto sancisce che eventuali provvedimenti disciplinari non hanno scopo repressivo e punitivo, ma
devono tendere all’educazione dell’autore del comportamento, conformemente al ruolo istituzionale
della comunità scolastica.
La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni senza essere
stato invitato ad esporre le proprie ragioni.
Le sanzioni sono sempre temporanee e proporzionate all’infrazione disciplinare. Eventuali
comportamenti recidivi saranno sanzionati con maggior rigore.
Nel limite del possibile, vige il principio della riparazione del danno (anche con eventuale
versamento di un contributo economico rapportabile al valore della riparazione).
Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari in attività
socialmente utili per la comunità scolastica.
Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del
profitto.
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di
opinioni correttamente manifestate e non lesiva dell’altrui personalità. Le sanzioni hanno finalità
educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti
all’interno della comunità scolastica. A seconda della gravità, le sanzioni vengono applicate dai
seguenti organi:
1. Professore, che dovrà tramutare eventuali mancanze dello studente in opportunità di dialogo
educativo e di crescita interpersonale.
2. Dirigente scolastico.
3. Consiglio di classe.
4. L'Organo di Garanzia d’Istituto è uno strumento di tutela ed ha il compito di controllare la
conformità del Regolamento d'Istituto, oltre a quello di dirimere le controversie. Esso è
presieduto dal Dirigente scolastico ed è composto da un docente designato dal Consiglio
d’Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante dei genitori. Qualora
uno dei membri fosse direttamente coinvolto nel conflitto, sarà sostituito da un supplente
designato dal Consiglio d’Istituto.
Le sanzioni comminabili sono:
a) Ammonizione orale, privata o in classe; nota disciplinare sul diario e/o sul registro di classe.
b) Allontanamento temporaneo dalla classe durante l’ora di lezione. Il docente che infligge questa
punizione disciplinare dovrà segnalarlo sul registro di classe e comunque vigilerà a che l’alunno
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c)
d)
e)
f)
g)
non si allontani, non infastidisca le altre classi ed abbia una condotta coerente con quanto
previsto in altre parti del regolamento. L’alunno in nessun caso potrà allontanarsi dall’aula,
dovendo – al contrario – rimanere in prossimità della stessa.
Sospensione fino a tre giorni, con obbligo di frequenza, disposta dal Dirigente Scolastico nel
caso si richieda un intervento necessario ed urgente.
Esclusione dalle visite guidate, dai viaggi di istruzione.
Sospensione dalle lezioni da tre a cinque giorni.
Sospensione dalle lezioni da sei a quindici giorni.
Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica quando siano stati commessi reati o vi
sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tal caso la durata dell’allontanamento è
commisurata
alla
gravità
del
reato
ovvero
al
permanere
della
situazione di pericolo. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione
obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo studente sconsiglino il rientro nella comunità
scolastica di appartenenza, all’alunno è consentito iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra
scuola.
Nei casi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con l’alunno e i
suoi genitori in modo tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
Le sanzioni di cui alle lettere A e B, sono applicate dal Professore; quella di cui alla lettera C dal
Dirigente Scolastico; quelle di cui alle lettere D, E. F dal Consiglio di Classe e quelle di cui alla
lettera G dal Consiglio d’Istituto. Le sanzioni di cui alle lettere C, D, E, F, G possono essere assunte
dagli organi competenti solo dopo aver ascoltato le giustificazioni orali e/o scritte dell’alunno e/o
dei suoi genitori.
Se le mancanze disciplinari sono commesse durante le sessioni d’esame, le sanzioni, applicabili
anche ai candidati esterni, sono inflitte dalla Commissione d’esame.
Delle sanzioni disciplinari di cui alle lettere C, D, E, F, G deve essere data immediata
comunicazione
allo studente e ai genitori dall’organo competente all’emanazione del
provvedimento disciplinare.
La comunicazione alle famiglie potrà essere utilizzata per tutte le altre sanzioni nei casi in cui si
renda necessaria un’azione di coinvolgimento e di appoggio dell’intervento educativo.
art. 6 - Impugnazioni
Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di
disciplina può essere presentato dall’alunno o da uno dei genitori (per l’alunno minorenne)
mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell’Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e
si esprimono le proprie considerazioni inerenti all’accaduto. Non sono prese in esame le parti o le
considerazioni che esulano dallo stesso.
Il ricorso deve essere presentato in segreteria alunni entro il termine prescritto di quindici giorni
dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso
presi in considerazione.
Le decisioni dell’Organo di Garanzia devono essere assunte entro dieci giorni dalla data di
ricevimento del ricorso.
E’ compito del Dirigente Scolastico acquisire agli atti tutti i documenti della fase istruttoriatestimoniale, al fine di porre in condizione l’Organo di Garanzia di pervenire a decisioni eque e
motivate.
Le riunioni dell’Organo di Garanzia si svolgono alla presenza dei soli membri. Durante le riunioni
possono essere ascoltate le persone coinvolte nel procedimento, o altri soggetti. La pubblicità e
l’accesso agli atti vengono garantiti dalla legge 241/1990 e successive modificazioni. I verbali delle
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sedute dovranno contenere il solo esito numerico della votazione per assicurare la più completa
libertà di coscienza. Tutti i componenti sono tenuti a rispettare il segreto d’ufficio.
art. 7 - Sanzioni alternative
Lo studente, su sua richiesta e col consenso degli esercenti la potestà, può essere ammesso a
convertire la sanzione con attività utili alla comunità scolastica.
Detta richiesta va inoltrata all’Organo competente all’irrogazione della sanzione.
Sono previste, a titolo puramente esemplificativo, le seguenti sanzioni alternative da svolgersi in
orario extrascolastico:
- la cura del verde;
- attività relative alla biblioteca;
- la pulizia degli ambienti scolastici;
- preparazione di un argomento da relazionare alla classe;
- svolgimento di un tema, riccamente argomentato, sul significato della regola violata e sulle
potenziali conseguenze della sua violazione;
E’ fatta salva la possibilità per il Professore, per il Dirigente Scolastico, per l’Organo di Garanzia e
per il Consiglio di classe di escogitare interventi educativi personalizzati, esplicitando le strategie,
gli strumenti adottati al fine di educare l’allievo ad un‘autovalutazione dei propri comportamenti.
art. 8 - Disposizioni finali
Il presente Statuto è stato adottato e potrà essere modificato previa consultazione degli studenti.
Il presente Statuto è infatti aperto a tutte quelle integrazioni che l’evoluzione dei tempi, l’eventuale
trasformazione del quadro giuridico entro il quale la scuola è chiamata ad operare, il profilarsi di
nuove esigenze ed opportunità potranno sollecitare o consigliare.
Il presente Statuto viene pubblicato negli appositi spazi predisposti in ciascuna sede per assicurarne
la diffusione, affinché tutte le componenti della comunità scolastica lo osservino e lo facciano
rispettare.
Del presente Statuto è fornita copia agli studenti all’atto della loro iscrizione.
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