norme tecniche di attuazione - SITP

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Comune di Selva di Progno
Norme Tecniche di Attuazione
Comune di Selva di Progno
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
LE PRESENTI NORME FANNO RIFERIMENTO ALLE SEGUENTI VARIANTI:
VP n°1 (DCC 15/95 - DGRV 3175/97) e successive modificazioni:
VP n°14 centri rurali e nuclei di antica origine (DCC 12/03 – DGRV 313/05 e DGRV 2037/06)
VP n°16 centri rurali e nuclei di antica origine (scheda 98 – Contrada “Venchi di Sopra”) (DCC 29/04)
VP n°17 Piano Ambientale – Parco della Lessinia (DCC 3/05)
SOMMARIO
TITOLO I - NORME GENERALI............................................................................................................................................................5
Art, 1 - CONTENUTO DELLE TAVOLE DI PRG..................................................................................................................................................5
Art. 2 MEZZI DI ATTUAZIONE PEL P.R.G...........................................................................................................................................................5
Art. 3 - CONTENUTO DEI PIANI ATTUATIVI........................................................................................................................................................5
Art.4 I PIANI URBANISTICI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA Formazione e adozione................................................................................6
Art, 5 - I PIANI URBANISTICI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA Formazione, approvazione ed efficacia,.......................................................7
Art. 6 PIANI URBANISTICI ATTUATIVI D'UFFICIO...............................................................................................................................................7
Art. 7 - IL PIANO PARTICOLAREGGIATQ...........................................................................................................................................................8
Art 8 • DOCUMENTAZIONE DEL P.P.................................................................................................................................................................8
Art. 9 - IL COMPARTO EDIFICATORIO.................................................................................................................................................................9
Art, 10 - COSTITUZIONE DEL CONSORZIO DI COMPARTO...............................................................................................................................9
Art. 11 - RILASCIO DELLA CONCE.SSIONEE EDIFICATORIA ALL'INTERNO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ESECUZIONE.......10
Art. 12 - OPPOSIZIONI FINANZIARIE FINALI.....................................................................................................................................................10
Art 13 - INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE................................................................10
Art.14 FORMAZIONE PIANI DI RECUPERO.......................................................................................................................................................11
Art. 15 - CONTENUTO PEI PIANI DI RECUPERO..............................................................................................................................................11
Àrt.16 - ATTUAZIONE DEI PIANI DI RECUPERO ..............................................................................................................................................12
Art. 17 APPROVAZIONE PIANI DI RECUPERO..............................................................................................................................................12
Art 18 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI................................................................................................................................................................13
Art.19 - PIANI DI LOTTIZZAZIONE......................................................................................................................................................................13
Art. 20 - AMBITI TERRITORIALI DI LOTTIZZAZIONE (Formazione del Piano-guida)....................................................................................13
Art. 21 - PIANI DI LOTTIZZAZIONE - NORME DI REDAZIONE...........................................................................................................................13
Art, 22 - PIANI DI LOTTIZZAZIONE D'UFFICIO...................................................................................................................................................14
Art. 23 - PIANI DI LOTTIZZAZIONE - DOCUMENTAZIONE................................................................................................................................15
Art. 24 - ONERI DERIVANTI DALLA LOTTIZZAZIONE........................................................................................................................................16
Art. 25 - CONVENZIONE.....................................................................................................................................................................................16
Art. 25 bis - ATTUAZIONE DEI P.di L..................................................................................................................................................................16
Art. 26 - LOTTIZZAZIONI: SPAZI PUBBLICI........................................................................................................................................................16
DESCRIZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE.........................................................................................................................................17
Art, 27 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE AREE DESTINATE A SERVIZI E IMPIANTI PUBBLICI..........................................................18
Art, 28 - IL PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE E IL PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI.................................19
Art. 29 - INDICE DI EDIFICABILITÀ FONDIARIA.................................................................................................................................................19
Art. 30 INDICE DI EDIFICABILITÀ' TERRITORIALE...........................................................................................................................................19
Art. 31 - SUPERFICIE FONDIARIA E SUPERFICIE COPERTA..........................................................................................................................19
Art, 32 - RAPPORTO MASSIMO DI COPERTURA............................................................................................................................................20
Art. 33 - ALTEZZE DEI FABBRICATI E NUMERO DEI PIANI..................................................................................................................20
Art. 34 - VOLUMI.................................................................................................................................................................................................20
Art. 35 - COMPENSAZIONE DEI VOLUMI.........................................................................................................................................................21
Art. 36 - DISTANZA DAI CONFINI E DA FABBRICATI........................................................................................................................................21
Art. 37 - DISPOSIZIONI VARIE ALLA EDIFICABILITÀ'........................................................................................................................................22
Art. 38 - EDIFICAZIONE LUNGO STRADE, FERROVIE, FIUMI, CANALI...........................................................................................................22
Art. 39 - L'INTERVENTO DIRETTO.....................................................................................................................................................................23
Art. 40 - COSTRUZIONI IN ADERENZA..............................................................................................................................................................23
Art. 41 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE..............................................................................................................................................................23
AUTORIZZAZIONI A LOTTIZZARE, LICETIZE DI COSTRUZIONE E CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE IN DATA ANTERIORE
ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE PRESENTI NORME D'ATTUAZIONE......................................................................................................23
Art. 42 - MISURE DI SALVAGUARDIA................................................................................................................................................................23
ART. 43 -DISPOSIZIONI FINALI........................................................................................................................................................................23
Art. 44 - NORME ABROGATE.............................................................................................................................................................................24
Art. 45 - POTERI DI DEROGA.............................................................................................................................................................................24
Art. 46 - SANZIONI..............................................................................................................................................................................................24
TITOLO II°...........................................................................................................................................................................................24
Art .47 - ZONE TERRITORIALI OMOGENEE......................................................................................................................................................24
ZONE RESIDENZIALI..........................................................................................................................................................................................24
Art. 48' - ZONE RESIDENZIALI...........................................................................................................................................................................24
Art. 49 - ZONA A -NUCLEI DI ANTICA ORIGINE (Capoluogo e Frazioni)........................................................................................................25
Art. 50 - ZONE B "COMPLETAMENTO EDILIZIO...............................................................................................................................................25
Art. 51 - ZONE C2 - ESPANSIONE RESIDENZIALE...........................................................................................................................................26
Art. 52 - ZONA D - PRODUTTIVA DI COMPLETAMENTO..................................................................................................................................28
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Art. 53 - ZONA D3/1 - ATTREZZATURE TURISTICHE ESISTENTI.................................................................................................................29
Art. 54 - ZONA D3/2 - ATTREZZATURE TURISTICHE DI PROGETTO...............................................................................................................31
Art, 55 -'ZONA D3/3 - ATTREZZATURE RICETTIVE ALL'APERTO....................................................................................................................32
Art. 56 CENTRI RURALI DI ANTICA ORIGINE...................................................................................................................................................33
VARIANTE PARZIALE AL PRG N° 16 - Art. 56 CENTRI RURALI DI ANTICA ORIGINE....................................................................................33
Art. 1 - CENTRI RURALI DI ANTICA ORIGINE/ CARATTERI GENERALI....................................................................................................33
Art. 2 - DEROGHE.........................................................................................................................................................................................34
Art. 3 - VARIAZIONI D'USO............................................................................................................................................................................34
Art. 4 - UNITA' MINIMA D’INTERVENTO........................................................................................................................................................34
Art. 5 – GRADO DI PROTEZIONE DEGLI EDIFICI.........................................................................................................................................34
Art. 6 - TIPI DI INTERVENTO.........................................................................................................................................................................35
Art. 7 - MODALITÀ' D'INTERVENTO..............................................................................................................................................................36
Art. 8 - STATO DI CONSERVAZIONE............................................................................................................................................................38
Art• 57 - ZONA F1 - AREE PER L'ISTRUZIONE..................................................................................................................................................38
Art. 58 - ZONA F2 -AREE PER ATTREZZATURE DJ INTERESSE COMUNE -.................................................................................................38
Art. 59 - ZONA F3 - VERDE PUBBLICO..............................................................................................................................................................40
Art. 60 - ZONA F4 - PARCHEGGI.............................................................................................................................................................40
Art 61 -ZONA F 5 VINCOLO FORESTALE IDROGEOLOGICO.........................................................................................................................40
Art. 62 ZONA F6 PARCO ARCHEOLOGICO................................................................................................................................................40
Art. 63 • ZONAF 7 - FASCE DI RISPETTO..........................................................................................................................................................41
* Art.64.0 Z0NA E RURALE MONTANA.....................................................................................................................................................41
64.1 - FINALITÀ E DEFINIZIONI.......................................................................................................................................................................42
64.2 - CRITERI PER L'EDIFICAZIONE IN ZONA AGRICOLA..............................................................................................................................42
64.3 - RESTAURO E AMPLIAMENTO.................................................................................................................................................................43
.64.4 - L'EDIFICABILITÀ' NELLE AREE CON PREESISTENZE..........................................................................................................................43
64.5 - ANNESSI RUSTICI. ALLEVAMENTI ZOOTECNICI E ALTRI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI AGRICOLI...................................................44
64.6 - VINCOLO DI NON FDIFICABILITA'..........................................................................................................................................................44
64.7 - FOGNATURA........................................................................................................................................................................................44
64.8 - ALLEVAMENTI A CARATTERE INDUSTRIALE..................................................................................................................................45
64.9 - CARATTERISTICHE DELLE TIPOLOGIE COSTRUTTIVE PER LE NUOVE ABITAZIONI...............................................................45
Art. 65 - SISTEMAZIONE DI VOLUMI PARTICOLARI.........................................................................................................................................46
PIANO AMBIENTALE NORME DI ATTUAZIONE...............................................................................................................................46
Articolo 1 - Finalità...............................................................................................................................................................................................46
Articolo 2 - Classificazione delle zone..................................................................................................................................................................46
NORME GENERALI COMUNI ALLE QUATTRO ZONE.......................................................................................................................................47
Articolo 3 - Transito veicolare...............................................................................................................................................................................47
Articolo 4 - Sentieristica.......................................................................................................................................................................................47
Articolo 5 - Transito fuori strada...........................................................................................................................................................................47
Articolo 6 - Transito mezzi non a motore..............................................................................................................................................................47
Articolo 7 - Introduzione specie animali e vegetali e pianificazione faunistica.......................................................................................................48
Articolo 8 - Tutela degli alberi...............................................................................................................................................................................48
Articolo 9 - Movimenti di terreno e attività estrattive.............................................................................................................................................48
Articolo 10 - Cavità carsiche.................................................................................................................................................................................48
Articolo 11 -Attività alpinistica...............................................................................................................................................................................48
Articolo 12 - Allevamenti intensivi.........................................................................................................................................................................48
Articolo 13 Aree a pascolo..................................................................................................................................................................................48
Articolo 14 - Divieto di nuove costruzioni..............................................................................................................................................................49
Articolo 16 - Nuclei edilizi.....................................................................................................................................................................................49
Articolo 17 - Altri edifici.........................................................................................................................................................................................49
Articolo 18-Stalle..................................................................................................................................................................................................49
Articolo 20 - Recinzioni........................................................................................................................................................................................50
Articolo 21 - Parcheggi e aree di sosta.................................................................................................................................................................50
Articolo 22 - Cartelli pubblicitari e segnaletica......................................................................................................................................................51
Articolo 23 - Impianti di risalita.............................................................................................................................................................................51
Articolo 24 - Piste sciistiche.................................................................................................................................................................................51
Articolo 25 - Altre infrastrutture per lo sci..............................................................................................................................................................51
Articolo 26 - Sci alpinismo e sci escursionismo....................................................................................................................................................52
Articolo 27 - Tiro con l'arco e fucili ad aria compressa..........................................................................................................................................52
Articolo 28 - Sorvolo e atterraggio........................................................................................................................................................................52
Articolo 29 - Fuochi artificiali................................................................................................................................................................................52
Articolo 30 - Campeggio.......................................................................................................................................................................................52
Articolo 31 - Rumori.............................................................................................................................................................................................52
Articolo 32 - Rifiuti................................................................................................................................................................................................52
Articolo 33 - Commercio ambulante e fisso..........................................................................................................................................................52
Articolo 34 - Utilizzo del nome..............................................................................................................................................................................52
Articolo 35 - Reti tecnologiche..............................................................................................................................................................................53
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Articolo 36 - Punti panoramici ed emergenze naturali..........................................................................................................................................53
Articolo 37 - Tutela delle acque............................................................................................................................................................................53
NORME PER LE ZONE DI RISERVA NATURALE ORIENTATA.........................................................................................................................53
Articolo 38 - Strade..............................................................................................................................................................................................53
Articolo 39 - Criteri per la costruzione di nuove strade.........................................................................................................................................53
Artìcolo 40 - Sosta dei veicoli...............................................................................................................................................................................53
Articolo 41 - Accensione di fuochi........................................................................................................................................................................54
Articolo 43 - Interventi boschivi............................................................................................................................................................................54
Articolo 44 - Tutela delle acque............................................................................................................................................................................54
Articolo 45 - Attività di fertilizzazione....................................................................................................................................................................55
Articolo 46 - Reti tecnologiche..............................................................................................................................................................................55
NORME PER LE ZONE AGRO-SILVO-PASTORALI...........................................................................................................................................55
Articolo 47 - Strade..............................................................................................................................................................................................55
Articolo 48 - Accensione di fuochi........................................................................................................................................................................55
Articolo 49 - Tutela della fauna e delle singolarità geologiche e paleontologiche..................................................................................................55
Articolo 50 - Tutela della flora...............................................................................................................................................................................55
Articolo 51 - Interventi boschivi............................................................................................................................................................................56
Articolo 52 - Tutela delle acque............................................................................................................................................................................56
Articolo 53 - Attività di fertilizzazione....................................................................................................................................................................56
Articolo 54 - Prescrizioni per le linee aeree..........................................................................................................................................................57
Articolo 55 - Norme per l'area di S. Giorgio..........................................................................................................................................................57
Articolo 56 - Norme per l'area di passo Fittanze...................................................................................................................................................58
Articolo 57 - Norme per l'area di Bocca di Selva...................................................................................................................................................58
Articolo 58 - Norme per l'area di Podestaria.........................................................................................................................................................58
NORME PER LE ZONE DI RISERVA SPECIALE................................................................................................................................................59
Articolo 59 - Rinvio...............................................................................................................................................................................................59
NORME PER LE ZONE DI RISERVA NATURALE A INDIRIZZO DIDATTICO.....................................................................................................59
Articolo 60 - Individuazione..................................................................................................................................................................................59
NORMA FINALE Articolo 61 - Sanzioni................................................................................................................................................................59
Allegato A) (articolo 8) Elenco dei grandi alberi presenti nel parco naturale regionale della lessinia ...................................................................59
Allegato B) (articolo 36)........................................................................................................................................................................................61
Allegato C) (articolo 49).......................................................................................................................................................................................62
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TITOLO I - NORME GENERALI
ART, 1 - CONTENUTO DELLE TAVOLE DI PRG
Il PRG redatto in conformità alle disposizioni urbanistiche in vigore contiene:
a)la rete delle principali vie di comunicazione stradale e ferroviaria, nonché le rettifiche delle strade esistenti con l'indicazione degli
spazi destinati a parcheggio e ad altra attrezzatura viaria;
b)la suddivisione in zone di tutto il territorio comma le con la precisazione delle zone destinate all'espansione dell’aggregato urbano
e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona;
c) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico, quelle da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico e ad opere ed impianti di
interesse collettivo e sociale, nonché quelle sottoposte a speciali servi tu;
d)i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico;
e)le norme di attuazione del Piano
f)Regolamento edilizio.
Il tutto è opportunamente indicato nelle tavole allegate alle presenti norme.
Nel caso in cui si riscontrino lacune o discordanze fra le indicazioni di tavole in scala diversa, sono valide quelle di cui alla tavola
in scala maggiore. L'indicazione della rete stradale primaria e secondaria debbono intendersi come previsione di massima,
potendo vi, all'atto esecutivo, apportare delle varianti a condizione che non modifichino sostanzialmente il tracciato previsto.ART. 2 MEZZI DI ATTUAZIONE PEL P.R.G.
Il Piano Regolatore Generale si attua per mezzo di strumenti di attuazione pubblici e privati, coordinati dai Programmi Pluriennali di
Attuazione (ove siano stati adottati).
Gli strumenti di attuazione si distinguono in interventi urbanistici ed interventi edilizi.
Gli interventi urbanistici del Piano Regolatore Generale sono:
1) i piani di iniziativa pubblica comprendenti:
a)
il Piano Particolareggiato (P.P.);
b)
il Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.);
c) il Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) d) il Piano di Recupero di iniziativa pubblica (P.R.i.pu.)
2))I piani di iniziativa privata comprendenti:
a)
il Piano di Lottizzazione (P.d.L.);
b)
il Piano di Recupero di iniziativa privata (P.R.i.pr.).
3)Il rilascio di concessioni edificatorie singole.
Rispetto al Piano Regolatore Generale gli strumenti urbanistici attuativi ai sensi dell'art. 11 L. R. n° 61/85 possono prevedere le
variazioni di perimetro e le trasposizioni di zona conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e attrezzature pubbliche
previste in sede di strumento urbanistico generale, purché sei rispetto della capienza massima consentita. In questo case le
modificazioni introdotte non costituiscono variante allo strumento primario. All'interno delle singole zone omogenee del Piano
Regolatore Generale, il comune dovrà, con deliberazione consiliare, sentito il parere della Commissione Edilizia, fissare il perimetro
di singole "aree di intervento unitario, a cui deve corrispondere uno strumento attua tiro, avente le caratteristiche e finalità
determinate nel successivo articolo ai sensi degli articoli 15 e 16 do della L.R. n» 61/1985.
ART. 3 - CONTENUTO DEI PIANI ATTUATIVI
Gli strumenti attuativi di cui al punti 1) e 2) del precedente articolo nanne lo scope di definire le carat teristiche spaziali,
1'organizzazione distributiva e le opere di urbanizzazione nell'ambito della relativa "a— rea di intervento.
Essi dovranno indicare:
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a)la distribuzione delle superficie edificabili, di quelle destinate ad usi pubblici, ad attività sociali, sia di carattere privato che
pubblico;
b)il tracciato e le caratteristiche (sezioni, tipologie, parcheggi) della viabilità principale}
c) l'involucro spaziale entro il quale dovrà svilupparsi la progettazione architettonica e le sue caratteristiche
tipologiche ed ambientali;
d)la suddivisione tra le aree edificabili e la distribuzione delle quantità di edificazione;
e)i rapporti di altezza, distanza e copertura che dovranno essere rispettati dalla progettazione architettonica, ia
destinazione d'uso ammessa e la relativa normativa di attuazione in esecuzione della prescrizioni di zona del Piano
Regolatore Generale;
f)le opere di urbanizzazione primaria e secondaria derivanti dall'edificazione e la stima dei costi relativi;
g)computo degli standard urbanistici in relazione alle quantità di edificazione prevista;
h) il completo rilievo planimetrico, altimetrico è dendrologico dell'area di intervento;
i) i piani particolareggiati di esecuzione, inoltre dovranno contenere la delimitazione dei comparti edificatori (art. 23
L.U.e-18 L.R. n.
61/1985).-
I piani attuativi relativi ad aree adiacenti ai centri storici ed ai centri minori dovranno essere improntati al rispetto delle caratteristiche
architettoniche e compositive dei centri stessi, onde assicurare la continuità delle cortine edificatorie e l'omogeneità della
composizione spaziale complessiva, anche eventualmente recuperando spazi di parcheggio per i centri storici in vista della loro
eventuale pedonalizzazione.
Oltre a quanto specificato negli articoli successivi, i Piani Attuativi dovranno attenersi a tutte le disposizioni di legge in vigore.
ART.4 I PIANI URBANISTICI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA FORMAZIONE E ADOZIONE
I piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, di cui al punta 1) dell'art, 2, sono redatti a cura del Comune in modo da prevedere
altresì i termini per la loro attuazione e seno adottati dal Consiglio Comunale. Entro 5 giorni dalla sua adozione il piano è depositato
presso la segreteria del Comune per la durata di 10 giorni dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo
pretorio del Comune e mediante l'affissione di manifesti.
I proprietari degli immobili possono presentare opposizioni e chiunque osservazioni fino a 20 giorni dopo la scadenza del periodo di
deposito.
Entro 30 giorni dal decorso disdetto termine, il Consiglio Comunale approva il piano decidendo anche sulle osservazioni e
opposizioni prodotte e, entro 5 giorni, il Sindaco lo invia contemporaneamente alla Sezione del Comitato Regionale di Controllo e
alla Regione, La Giunta Regionale entro 45 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto riscontro da parte della Sezione del Comitato
Regionale di Controllo o dal decorso del relativo termine, può avocare il piano, In caso contrario, il piano diventa esecutivo,
L'avocazione spetta alla Regione ed è obbligatoria quando i piani urbanistici attuativi sono in variante del Piano Regolatore
Generale,
II Piano di Recupero di iniziativa pubblica non è tra smesso alla Regione e la delibera del Consiglio Comunale che decide sul piano
in rapporto alle osservazioni ed o posizioni presentate, vale quale delibera di approvazione dello stesso e diventa esecutiva ai sensi
dell'art,59 della L. 10 febbraio 1953, n°62..
Il piano esecutivo è depositato presso la segreteria del Comune e il relativo deposito è notificato a ciascun proprietario degli
immobili vincolati dal piano stesso, nelle forme degli atti processuali civili o a mezzo di messo comunale, entro 30 giorni dall'avviso
dell'avvenuto deposito.
Il piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica en tra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all’albo pretorio del Comune
dell'avviso di deposito del piano a£ provato nei modi stabiliti dalla legge. L'approvazione del piano comporta la dichiarazione di
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pubblica utilità per le opere in esso previsto e, salvo diverse disposizioni di legge per la singola fattispecie, esso ha efficacia per 10
anni.
L'approvazione di un piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica o di una sua variante, ad eccezione del Piano di Recupero,
comporta l'automatica variazione delle corrispondenti previsioni del Piano Regolatore Genera le quando queste non determinano
modifiche al Piano Territoriale Comprensoriale.
Decorso il termine stabilito per l'esecuzione del piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica, questo diventa inefficace per la
parte non attuata, rimanendo fermo soltanto a tempo indeterminato l'obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella
modificazione di quelli assistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti nel piano stesso. Il Comune provvede a
presentare entro 60 giorni un nuovo piano per il necessario assetto della parte rimasta inattuata.
Prima della scadenza, il Consiglio Comunale può prorogare la validità dei piani urbanistici attuativi per un periodo non superiore a
cinque anni.
ART, 5 - I PIANI URBANISTICI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA FORMAZIONE, APPROVAZIONE ED EFFICACIA,
I piani urbanistici attuativi di iniziativa privata» di cui al punto 2)dell,art. 2, sono redatti e presentati da tutti gli aventi titolo all'interno
dei rispettivi ambiti territoriali, delimitati ai sensi dell'art, 2, e contengono altresì i termini per la loro attuazione.
II Consiglio Comunale, entro 60 giorni dal ricevimento del piano, lo approva.
Quando il piano, è presentato solo da alcuni aventi titolo, purché rappresentanti almeno i tre quarti del vaio re degli immobili sulla
base dell'imponibile catastale, il piano, entro 1» stesse termine, è adottato dal Consiglio Comunale e nei 5 giorni successivi
depositato presso la segreteria del Comune per la durata di 10 giorni, L'avvenuto deposito è reso noto mediante avviso
pubblicato all'albo pretorio del Comune e mediante l'affissione di manifesti,
I proprietari degli immobili possono presentare opposizioni, e chiunque osservazioni fino a 20 giorni dopo la scadenza del
periodo di deposito.
Entro 30 giorni dal decorso di detto termine, il Consiglio Comunale approva il piano decidendo anche sulle osservazioni e
opposizioni presentate ed entro 5 giorni; il Sindaco lo invia contemporaneamente alla Sezione del Comitato Regionale di Controllo e
alla Regione,
II piano urbanistico attuativo di iniziativa privata diventa efficace con l'esecutività della delibera di approvazione ai sensi dell'art.
130 della Costituzione, salvo che nei successivi 30 giorni la Giunta Regionale non lo restituisca al Comune per gravi difformità
dal Piano Regolatore Generale o per l'introduzione di dettagliate modifiche, che diventeranno esecutive dopo il riscontro della
relativa deliberazione comunale di adegua mento ai sensi dell'art, 130 della Costituzione. L'approvazione del piano redatto ai
sensi del terzo comma comporta la dichiarazione di pubblica utilità per le opere in esso previste per la durata di 10 anni
prorogabili dal Consiglio Comunale per un periodo non superiore a 5 anni.
II piano esecutivo è depositato e il deposito notificato ai proprietari dissenzienti ai sensi dell'art. 53 L. R. n° 61 ed entra in vigore 15
giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio del Comune dell'avviso dell'avvenuto deposito.
Dopo l'entrata in vigore, l'inutile decorso dei termini di cui al primo comma, costituisce titolo per il sindaco per procedere
all'occupazione temporanea o all'espropriazione degli immobili degli aventi titolo dissenzienti secondo le modalità e per gli effetti del
terzo comma dell'art. 57 LR. n° 61/85.
I termini di attuazione del piano, di cui al primo comma, possono essere variati col Programma Pluriennale di Attuazione o, nei
Comuni sprovvisti, con provvedimento del Consiglio Comunale, che diventa esecutivo ai sensi dell'art. 59 della L. 10 febbraio 1953,
n» 62.ART. 6 PIANI URBANISTICI ATTUATIVI D'UFFICIO
Quando, entro ì termini stabiliti ai sensi del secondo comma degli articoli 15 e 16/l.r. n° 61 t tra gli aventi titolo rappresentanti almeno
i tre quarti del valore de gli immobili sulla base dell'imponibile catastale non si verifichi l'accordo per la formazione di un consorzio
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all'interno di un piano urbanistico attuativo di iniziativa privata o per la presentazione del relativo progetto di piano, il sindaco lo fa
redigere d'ufficio prevedendo anche i termini per la sua attuazione e lo notifica ai proprietari interessati, i quali entro 15 giorni
possono presentare le loro opposizioni. Sulla base di queste, il Sindaco propone il progetto di piano al Consiglio Comunale per la
sua approvazione. Il piano è approvato e diviene "esecutivo ai sensi del sesto e settimo comma dell'art. 60 LR 61/85.LIapprovazione del piano comporta la dichiarazione di pubblica utilità per le opere in esso previste per la durata di 10 anni,
prorogabile dal Consiglio Comunale per un periodo non superiore a 5 anni. Il piano esecutivo è depositato e il deposito notificato ai
sensi dell'art. 53 LR n° 61 ed entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio del Comune dell'avviso dell'avvenuto
deposito. Il piano è attuato, entro i termini di cui al primo comma, con le modalità e per gli effetti di cui al terzo comma e seguenti
dell'art. 57/L.R. n° 61.ART. 7 - IL PIANO PARTICOLAREGGIATQ
II Piano Particolareggiato, regolato dagli articoli 13 ss. L.U. e articolo 12 ss. L.R. n° 61 t è lo strumento urbanistico attuativo che
definisce, anche per settori funzionali, l'organizzazione urbanistica di un centro abitato o di zone territoriali omogenee; la sua
delimitazione è prevista dal Piano Regolatore.ART 8 • DOCUMENTAZIONE DEL P.P.
Il Piano Particolareggiato è formato dal:
1)
una cartografia in scala 1:500 riproducete lo stato di fatto e il perimetro dell'area dell'Intervento da cui risultino fra l'altro
a) il rilievo del verde esistente con l'indicazione delle essenze arboree;
b) le costruzioni e i manufatti di qualunque genero esistenti;
c) il tracciato dello reti tecnologiche con lo relative servitù
d) la viabilità con la relativa toponomastica
e) le aree vincolate ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n° 1089, e 23 giugno 1939, n* 1497» « quelle che abbiano
valore di bene ambientale • architettonico, anche se non vincolato
f) altri eventuali vincoli
2) una documentazione fotografica della zona con indicazione dei diversi coni visuali;
3) una cartografia di progetto in scala 1t500 riproducente il perimetro dell'intervento e contenente inoltre:
a) le indicazioni del piano urbanistico generale vi gente relativamente alle singole aree interessate al progetto;
b) la rete viaria suddivisa in percorsi pedonali a carrabili con indicazione dei principali dati altimetri ci!
c) la progettazione di massima delle reti tecnologiche e di ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell'insediamento}
d) le aree da destinare a sedi di centri civici di edifici per il culto, di uffici e servizi pubblici a spazi di uso pubblico
come piazze* mercati, par chi, nonché le aree di sosta per i veicoli
e) l'eventuale delimitazione degli ambiti territoriali dei comparti all'interno delle zone residenziali
f) le zone e gli edifici da destinare e demolizione, a restauro e a svolgimento di attività pubbliche o di interesse
pubblico
g) il progetto plani-volumetrico delle masse e gli al lineamenti delle stesse lungo gli spazi pubblici le zone destinate
alla ristrutturazione
k) le eventuali destinazioni d'uso prescritte o ammesse per gli edifici
4) un elenco catastale delle proprietà da espropriare o da vincolare e relativo estratto di mappa
3) le norme di attuazione del piano, con particolare riguardo ai
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Norme Tecniche di Attuazione
- le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate
- le parti del territorio destinate a nuovi insedia menti con le caratteristiche tipologiche degli edifici previsti, i relativi
allineamenti, le altezze massime ammesse
6) una relazione illustrativa contenente tra l'altro la previsione di massima delle spese occorrenti, dei mezzi per farvi fronte e dei
termini previsti per l'attuazione del piano.
ART. 9 - IL COMPARTO EDIFICATORIO
Il coordinamento degli interventi previsti dagli strumenti urbanistici sul territorio comunale si attua attraverso il Comparto, mediante il
quale sono definiti gli arabi ti territoriali minimi , entro cui l'intervento edilizio deve essere realizzato in modo unitario da uno o più
aventi titolo.
Il Comparto comprende uno o più edifici e/o aree da trasformare, appartenenti a più proprietari o aventi titolo a edificare e costituenti
insieme un'unità minima per un intervento unitario e si realizza attraverso la costituzione di un Consorzio e la presentazione di
un'unica istanza di concessione edilizia.La delimitazione dell'ambito territoriale del Comparto e i termini per la costituzione del Consorzio e per la presentazione dell'istanza
di concessione sono stabiliti da un piano urbanistico attuativo o da un Programma Pluriennale d'Attuazione, ma possono essere
deliberati o varianti anche separatamente con provvedimento del Consiglio Comunale, che diviene esecutivo ai sensi dell'articolo n°
59 della L. 10 febbraio 1953, n° 62.-Esso può estendersi a parti di un Piano di Recupero o di un Piano Particolareggiato o di un
piano urbanistico attuativo d'ufficio oppure ricomprendere gli interventi singoli spettanti a più soggetti in attuazione diretta del Piano
Regolatore Generale.Il Consorzio di Comparto è costituito mediante atto notarile sottoscritto dai soggetti interessati, ove, in particolare, sono fissati i
criteri per un equo riparto degli oneri e dei benefici. L'atto costitutivo è corredato dagli elaborati di progetto richiesti dal regolamento
edilizio per il rilascio della concessione, nonché da un elenco catastale delle proprietà e dalla convenzione di cui all'art, 25
ART, 10 - COSTITUZIONE DEL CONSORZIO DI COMPARTO
La delimitazione del Comparto è stabilita ai sensi dell'art. 9 e la costituzione del relativo Consorzio avviene con la sottoscrizione
dell'atto costitutivo da parte di tutti gli aventi titolo all'interno della delimitazione stessa.Quando ciò non avvenga o il Consorzio non presenti istanza di concessione per l'intervento unitario entro i termini stabiliti dall'art.
9# l'inutile decorso del termine comporta la costituzione di un Consorzio obbligatorio quando vi sia la sottoscrizione dell'atto
costitutivo e la presentazione dell'istanza di concessione relativa all'intero comparto da parte degli aventi titolo
alla concessione, che rappresentino almeno i tre quarti ,del valore degli immobili del comparto in base all'imponibile catastale.Nel caso di cui al primo comma, il Sindaco rilascia al Consorzio la concessione ai sensi e per gli effetti del capo I e II del titolo V
della L.R. n° 61 t previa, in particolare, la stipula della convenzione di cui all'articolo 25
Nel caso di cui al secondo comma, l'intervenuta costituzione del Consorzio obbligatorio costituisce titolo per il sindaco per
procedere all'occupazione temporanea degli immobili aventi titolo dissenzienti e affidarli al Consorzio per l'esecuzione degli
interventi previsti con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti degli aventi titolo oppure per procedere
all'espropriazione degli stessi immobili da cedere al Consorzio obbligatorio ai prezzi corrispondenti all'indennità di esproprio.
Quando non si costituisca il Consorzio obbligatorio l'inutile decorso del termine costituisce titolo per il Sindaco per far redigere il
progetto, previo parere della Commissione Edilizia Comunale, e procedere all'occupazione temporanea degli immobili per
l'esecuzione diretta de gli interventi previsti con diritte di rivalsa delle spese sostenute nei confronti degli aventi titolo oppure per
procedere all'espropriazione degli immobili del Comparto e quindi all'esecuzione diretta degli interventi previsti o alla cessione degli
stessi, mediante la convenzione dell'art, 25 al miglior offerente sulla base del prezzo di esproprio, con diritto di prelazione per i
precedenti aventi titolo
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Norme Tecniche di Attuazione
L'occupazione temporanea l'espropriazione avvengono mediante provvedimento da notificare ai proprietari e agli aventi titolo,
qualora si tratti di persone diverse» secondo le forme degli atti processuali civili.
ART. 11 - RILASCIO DELLA CONCE.SSIONEE EDIFICATORIA ALL'INTERNO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI
ESECUZIONE
All'interno del comparto potranno essere rilasciate più concessioni edificatorie.
Per ciascun edificio previsto peraltro dovrà essere rilasciata una sola concessione unitaria, In tal caso la comunione incidentale
derivante dal comparto si trasferisce in condominio dell'edificio, regolato secondo la caratura consortile originariaNessuna concessione edificatoria potrà essere rilasciata all'interno del comparto prima che sia completata l'espropriazione delle
aree di proprietà dei soggetti non aderenti al consorzio di comparto, ovvero prima che sia pagato dal consorzio stesso il prezzo di
aggiudicazione delle aree espropriate ai sensi dell'art. 10.II pagamento di tutti gli oneri dovrà
essere effettuato all'atto del rilascio di ciascuna concessione edificatoria; eventuale
rateizzazione potrà, contro opportune garanzie eventualmente anche reali,
(fidejussioni bancarie o assicurative, ecc.), essere
accordata dalla Giunta Municipale che viene a ciò espressamente delegata.ART. 12 - OPPOSIZIONI FINANZIARIE FINALI
Il piano finanziario di cui all'ultimo comma dell'articolo 13 L.U., eretto ai sensi dell'articolo 30 della stessa legge, non comporterà
impegno di spesa per il Comune
Eventuali spese occorrenti per la realizzazione di opere previste dal Piano Particolareggiato di esecuzione potranno essere
stanziate con successive deliberazioni, che potranno impegnare all'uopo i fondi costituiti ai sensi dell'art. 12 della Legge 28/1/1977 n
° 10, ovvero essere imputate in partita di giro, in attesa dell'espletamento degli incanti di alienazione delle aree eventualmente
espropriante.
Tutte le espropriazioni previste dal presente titolo secondo saranno regolate dalla legge 10/77 citata, non potrà essere valutata in
sede di determinazione dell'indennità di espropriazione la rendita posizionale derivante dalla pianificazione.La rendita di cui al penultimo comma dell'art. 23 L.U., va determinata senza alcun riferimento all'indennità determinata in sede di
espropriazione dell'area relativa; il relativo importo sarà versato nell'apposito conto istituito dall'Art. 12 della Legge 28/01/1977 n. 10.
ART 13 - INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
Il Comune individua, nell'ambito dello strumento urbanistico generale, le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno
il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla
ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi
edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da destinare ad attrezzature.
Le zane sono individuate in sede di formazione dello strumento urbanistico generale o con deliberazione del Consiglio comunale
sottoposta al controllo di cui all'articolo 1o 59 della Legge 10 febbraio 1953, n* 62.-Nell'ambito delle zane, con la deliberazione di cui
al precedente comma e successivamente con le stesse modalità di approvazione, possono essere individuati immobili, complessi
edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione dei piani di recupero di cui al
successivo articolo 14. Per le aree e gli immobili non assoggettati al piano di recupero e comunque non compresi in questo, si
attuano gli interventi edilizi che non siano in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico generale. Qualora tale strumento
subordini il rilascio della concessione alla formazione del Piano Particolareggiato, sono consentiti, in assenza di questo, gli interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di ristrutturazione edilizia che riguardino esclusivamente opere
interne e singole unità immobiliari, con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali.
Agli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia, qualora riguardino globalmente edipici costituiti da più alloggi, sano consentiti,
con il mantenimento del le destinazioni d'uso residenziali, purché siano disciplinati da convenzione o da atto d'obbligo unilaterale,
trascritto a cura del Comune e a spese dell'interessato mediante il quale il concessionario si impegni a praticare prezzi di vendita e
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canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione, ai sensi della legge 28
gennaio 1977, n° 10 e regionale 27 ottobre 1977 n° 61 modificate dalla legge regionale 24 Novembre 1978 n° 62.
Dall'individuazione, nelle zone di recupero, degli immobili che costituiranno il piano di recupero devono decorrere meno di tre anni
per l’assunzione della deliberazione del Consiglio Comunale;
oppure
— meno di un anno dalla sua assunzione per l'esecutività della deliberazione,
In caso contrario, agli immobili si applica il regime previsto per quelli compresi nelle zone di recupero ma non facenti parte di un
piano.
ART.14 FORMAZIONE PIANI DI RECUPERO
I Piani di Recupero, di cui alla Legge 5 agosto 1978 n. 457 sono lo strumento di intervento per il recupero del patrimonio edilizio
esistente nelle zone dichiarate degradate dal Piano Regolatore Generale, in qualsiasi zona territoriale omogenea si trovino ubicate.
Essi prevedono la disciplina per il recupero degli Immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree di cui al terzo comma del
precedente articolo 13, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica , individuando le unità minime di intervento. I piani
di recupero sono di iniziativa pubblica quando sono redatti e presentati al Comune da Privati, nel caso che essi rappresentino i tre
quarti del valore (imponibile catastale) degli immobili stessi interessati; di_ vengono Piani di Recupero d'Ufficio quanto sono redatti
dal Comune in seguito a mancato accordo fra i soggetti interessati ai sensi dell'art. 61 della Legge Regionale n. 61 Possono essere individuati in sede di formazione delle zone di recupero.ART. 15 - CONTENUTO PEI PIANI DI RECUPERO
Il piano di recupero è un piano attuativo assimilabile per aspetti e contenuti a un P,P.•
Per tanto il suo contenuto è quello indicato all'art. 3 e dovrà avere i seguenti elaborati tecnici:
a) stralcio della tavola di azionamento del P.R.G. da cui risultino le zone degradate cui il P,R. si riferisce;
b) stralcio del P.P.A. dal quale risulti che l'unità 0g getto del P.R. deve essere attuata nel periodo di validità del P.P.A.
ove previsto;
c) tavole dello stato di fatto in scala 1:200 da cui risultino tutte le eventuali prescrizioni storico artistiche ed ambientali,
le situazioni statiche ed igieniche dell’edificato, la situazione utilizzativa (destinata per funzioni è la situazione
socioeconomi ca); e tutte le superfetazioni esistenti;
d)
tavola degli interventi edilizi consentiti o prescritti per i singoli edifici e per complessi edilizi con l'eventuale
delimitazione delle unità minime di intervento e le eventuali delimitazioni di edifici da recuperare e da destinare ad
attrezzature e servizi;
e) tavola dalla quale risulti l'ubicazione e l'estensione delle aree da destinare a standard urbanistici primari nelle
quantità prescritte dall'art, 3 del D. I. 2/4/1968 n° 1444 per quanto non modificato dall'articolo 25 della L.R. 2/5/1 980
n° 61.f) prospetti degli edifici, in scala 1:200, lungo le strade o piazze non trascurando ove necessario le connessioni con i
comprensori contigui;
g) profili regolari degli edifici prospettanti su vie o piazze;
h) norme di attuazione del P.R., integrative ove necessario di quelle del P.R.G., che definiscono i singoli interventi e le
modalità, per attuarli;
i) relazione tecnico illustrativa dello stato di fatto, dei criteri posti alla base per la scelta degli interventi, dei criteri di
applicazione della loro tipologia agli immobili singoli o raggruppati in complesso;
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j) elenco catastale delle proprietà nonché, quando si tratti di piano di recupero di iniziativa privata, della convenzione di
cui all'art. 25.-Nel caso con il P.R. si intenda procedere a ristrutturazioni urbanistiche occorre integrare la
documentazione precedente con i seguenti elaborati tecnici:
1)
stato di fatto urbanistico in scala 1:500 dal quale risulti la viabilità attuale e l'ubicazione e il dimensionamento delle
aree destinate a Standard urbanistici primari;
2) piano di riassetto dell'isolato e del comparto in scala 1:500, dal quale risulti la nuova viabilità;
3) relazione sommaria della spesa necessaria per il riassetto urbanistico.In ogni caso è parte integrante del Piano di Recupero l'indagine conoscitiva (preliminare schedatura) contenuta in allegato negli
elaborati dello stato di fatto e redatta per ogni singolo piano, per garantire che il piano stesso non contrasti con l'eventuale valore di
bene ambientale e architettonico della zona.
ÀRT.16 - ATTUAZIONE DEI PIANI DI RECUPERO
I piani di recupero sono attuati:
— dai proprietari singoli o riuniti in consorzio*
-
dal Comune, nei seguenti casi:
a) per gli interventi che esso intende eseguire direttamente per il recupero del patrimonio edilizio esistente di cui
all'articolo 1, lett. a) della L. 457/1978, anche avvalendosi degli istituti autonomi per le case popolari, nonché,
limitatamente agli interventi di rilevante e preminente interesse pubblico, con interventi diretti o mediante il
convenzionamento con i privati;
b)
per l'adeguamento delle urbanizzazioni;
c) per gli interventi da attuare, mediante esproprio od occupazione temporanea, previa diffida, nei confronti dei
proprietari delle unità minime di intervento, in caso di inerzia dei medesimi.L'esproprio può aver luogo dopo che il Comune abbia diffidato i proprietari delle unità minime d'intervento a dare corso
alle opere previste dal piano di recupero, con inizio delle stesse in un termine non inferiore ad un anno.
Nel caso di adozione del P.P.A. la diffida di cui al comma precedente può effettuarsi soltanto una volta decorso il
termine di scadenza del P.P.A. nel quale ciascun piano di recupero approvato viene incluso,Il Comune, sempre previa
diffida, può provvedere all'esecuzione delle opere previste dal piano di recupero, anche mediante occupazione
temporanea, con diritto di rivalsa, nei confronti dei proprietari, delle spese sostenute. li Comune può affidare la
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ai proprietari singoli o riuniti in consorzio che
eseguono gli interventi previsti dal piano di recupero.
ART. 17 APPROVAZIONE PIANI DI RECUPERO
I piani di recupero di iniziativa pubblica sono approvati con delibera del Consiglio Comunale che deve essere pubblicata ai sensi
della Legge 27 08.1942 n° 1150 e dall'art. 52 L.R. n» 61.
II piano di recupero di iniziativa pubblica ha efficacia dopo che la deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale vengono
decise le opposizioni presentate al piano, ha ottenuto il visto di legittimità di cui all’articolo 11 della Legge 10,02.1953 n9 62.
La proposta di Piano di Recupero di iniziativa privata , presentata ai sensi del precedente Art. 14, è adottata con deliberazione del
Consiglio Comunale ed è soggetta al_ l'approvazione della Giunta Regionale di cui al precedente Art. 5.
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Norme Tecniche di Attuazione
ART 18 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, compresi nei piani di recuperi, approvato ai sensi del secondo comma del precedente
articolo 17, sono inclusi nel Programma Pluriennale di Attuazione previsto dall'articolo 13 della Legge 28 gennaio 1977 n° 10 per i
Comuni soggetti a tale strumento.II Comune può includere nel predetto Programma Pluriennale anche gli interventi sul patrimonio edilizio esistente non compresi nei
piani di recupero. Nel formulare i Programmi Pluriennali di Attuazione, il Comune è tenuto a stimare la quota presumibile degli
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e a valutare l’incidenza ai fini della determinazione delle nuove costruzioni
previste nei programmi stessi.ART.19 - PIANI DI LOTTIZZAZIONE
I Piani di Lottizzazione sono obbligatori per le parti destinate a nuovi complessi insediativi residenziali ed a nuovi insediamenti per
attività industriali, artigianali ed assimilabili, di cui all'articolo 2 delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale, sono altre
sì obbligatori a giudizio del Sindaco ogni qualvolta sia necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione primarie e/o
secondarie, o il potenziamento di quelle esistenti.
I Piani di Lottizzazione debbono organicamente inquadrarsi nel disegno di Piano Regolatore Generale, verificandone l'attendibilità
attuativa, anche riguardo ai tempi di esecuzione del Piano suddetto. A cura del Comune vengono graduate nel tempo le varie
iniziative in modo che, nelle fasi di attuazione, non si verifichino squilibri nel rapporto tra insediamenti, infrastrutture ed attrezzature
sociali.
I Piani di lottizzazione possono essere di iniziativa privata come previsto nell'Art. 16 della L.R.61
ART. 20 - AMBITI TERRITORIALI DI LOTTIZZAZIONE (Formazione del Piano-guida)
La linea a punto e tratto (ove riportata sulle tavole di P.R.G.) individua i perimetri delle zone soggette ad intervento urbanistico
preventivo unitario, e cioè degli ambiti territoriali.
In ogni ambito territoriale, fermo restando l'impiego dell attuazione unitaria,
anche a mezzo di
Piano
Particolareggiato o
lottizzazione d'ufficio, è possibile la lottizzazione anche per frazioni, che, in rapporto alla ampiezza dello stesso ambito,
consentano la progettazione di insediamenti organici; tali frazioni dovranno essere integrate alla viabilità esistente comprensiva
della quota parte di standard,
evitando relitti inutilizzabili;
in tal caso il Comune deve approdare preventivamente, con
deliberazione del Consiglio Comunale, soggetta a mero controllo di legittimità, uno studio genera le di massima (piano guida)
che comprenda tutto l'ambito territoriale»
Prima di procedere all'attuazione per stralci, il Comune dovrà comunicare, a mezzo raccomandata R.R., lo studio generale a tutti
i proprietari, con invito a comunicare l'eventuale accettazione entro 30 giorni» In ogni caso in base al secondo comma dell'art
16 del la L.R. n. 61 la delimitazione dell'ambito territoriale dei singoli piani di lottizzazione e i termini per l'eventuale costituzione
del Consorzio e la presentazione del progetto sono
deliberati o variati col Programma Pluriennale di Attuazione o, dei Comuni
sprovvisti, con provvedimento del Consiglio Comunale che diviene esecutivo ai sensi dell'art» 59 della L. 10 febbraio 1953 n. 62.ART. 21 - PIANI DI LOTTIZZAZIONE - NORME DI REDAZIONE
Nelle zone, soggette ad obbligatoria formazione del Pia no di Lottizzazione, qualora questo non sia ancora, stato predisposto dal
Comune, nonché per ogni altra area il cui sfruttamento edilizio presupponga uno strumento attuativo, i proprietari singolarmente o
riuniti in Consorzio, a sensi di quanto disposto dall’Art. 28 della legge 17 agosto 1942, n# 1150, possono proporre un Piano di
Lottizzazione con previsioni planovolumetriche di iniziativa privata comprendente una zona ben definita , unitaria ed organica
evitando interventi di modica entità che potrebbero recare pregiudizio alla realizzazione delle previsioni dello strumento urbanistico
generale»
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Norme Tecniche di Attuazione
I progetti di lottizzazione, nel rispetto della vigente disciplina urbanistica, devono prevedere:
a) rispetto per gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabilite dal P.R.G;
b) una rete viaria razionalmente inserita nella maglia stradale esistente e che tenga altresì conto delle eventuali
indicazioni fornite dal Piano Regolatore;
c) una composizione edilizia razionalmente concepita ed armoniosamente inserita nell'ambiente;
d) gli spazi delle opere di urbanizzazione primaria e le relative opere;
e) gli spazi destinati alle opere di urbanizzazione secondaria, se previste, e le relative opere.
Ove se ne reputi l'opportunità, possono essere ammesse modificazioni alle viabilità secondarie del P.R.3» nell'ambito dei singoli
isolati o distretti, senza che per tale fatto venga aumentata la superficie delle aree destinate alla edificabilità. In ogni caso la
superficie della rete viaria, che va de tratta dalla superficie territoriale, dovrà essere la maggiore fra le due soluzioni.
Le strade devono essere proporzionate alla loro funzione; la larghezza della carreggiata non dovrà essere inferiore a m. 6.00
escluso marciapiede. II Comune può consentire la costruzione di strade a fon do cieco, sempre della larghezza minima di mt. 6.00
pur che al termine di dette strade sia prevista una piazzola per l'agevole manovra degli automezzi, nella quale sia inscrivibile un
cerchio di diametro non inferiore a mi. 15.00.
Qualora una strada serva non più di due lotti, essa viene considerata come accesso privato e pertanto non è soggetta a limitazioni
di larghezza. In tal caso il suo innesto sullo spazio pubblico deve essere chiuso con un cancello.
L'area relativa all'accesso viene computata come privata ai fini dell'osservanza delle norme del presente Regolamento.
Ogni tipo di strada privata o pubblica, deve avere un innesto attrezzato.
Le caratteristiche di tale innesto sono definite in relazione al volume e al tipo di traffico che interessano sia la strada cui si accede,
sia l'accesso medesimo. Si devono prevedere isole direzionali o innesti a baio netta, segnaletica orizzontale e verticale, idonea
illuminazione e, ove occorre, piste di accelerazione e decelerazione.
Il Comune indica le quote da osservare nell'esecuzione delle strade, con particolare riguardo ai tratti di innesto, la cui pendenza
deve essere tale da non pregiudicare la sicurezza del traffico.
Nel caso di innesti su strade statali o provinciali sarà necessaria l'autorizzazione degli enti preposti» I passaggi pedonali devono
avere una larghezza non inferiore a mt. 2.00; devono essere convenientemente sistemati e preclusi con opportuni ostacoli al
transito di qualsiasi tipo di veicolo.
La rete viaria, gli impianti generali, gli spazi pubblici, il verde e parcheggi relativi agli insediamenti produttivi, di cui al punto d) del
presente articolo, devono essere dimensionati in relazione alle esigenze funzionali e alle caratteristiche degli insediamenti produttivi.
ART, 22 - PIANI DI LOTTIZZAZIONE D'UFFICIO
Il Sindaco può notificare ai proprietari delle aree edificabili, comprese in zone per le quali non sia previsto dal Piano Regolatore
Generale il Piano Particolareggiato di esecuzione come unico strumento attuativo, invito a presentare previa eventuale costituzione
del consorzio di cui al precedente art, 20, il progetto di lottizzazione e lo schema della relativa convenzione ( che dovranno
interessare la totalità delle aree comprese in ciascuna, "area di intervento" determinata ai sensi del l'art, 28 L,U) entro congruo
termine, non inferiore a giorni sessanta dalla data della notifica, Qualora il termine, come al precedente comma fissato , non venga
osservato da tutti indistintamente i proprietari delle aree comprese nella "area di intervento", il Sindaco provvederà alla redazione del
progetto di Piano di Lottizzazione comprensivo della relativa convenzione eventualmente assumendo come proprio il progetto
presentato da alcuni, progetto che, sentito il parere della Commissione Edilizia e dopo l'approvazione del Consiglio Comunale,
viene inviato alla Regione per il rilascio del nulla osta. Il Piano di Lottizzazione redatto ai sensi del secondo comma del precedente
articolo, potrà individuare "singoli lotti edificabili" che possono comprendere anche aree appartenenti a diversi proprietari, che
costituisco no comparti edificatori,
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Norme Tecniche di Attuazione
In tal caso la campitura del singolo comparto all'Interno del Piano di Lottizzazione equivale a formare "decla matoria di comparto".
Nella formazione dei comparti dovrà essere assicurata la previsione organica delle infrastrutture relative all'intero Piano di
Lottizzazione, con la determinazione dell'ammontare dei contributi di urbanizzazione, sia primaria che secondaria, relativa e a carico
dei singoli comparti.
Ottenuto il nulla osta Regionale di cui al secondo comma precedente, il Sindaco notifica ai proprietari delle aree comprese nel Piano
di Lottizzazione l'invito ad accettare il piano predisposto ed a sottoscrivere la convenzione; il termine assegnato non può essere
superiore a giorni sessanta; nell'eventuale esecuzione spontanea delle previsioni del Piano di Lottizzazione o del comparto,
debbono essere rispettati i termini che il Comune assegna per l'esecuzione delle varie opere di urbanizzazione.
Decorso inutilmente il termine .assegnato ai sensi del comma precedente, in mancanza di comunicazione della formazione del
consorzio di lottizzazione, ove non siano previsti più comparti, o del consorzio di comparto , nel caso siano previsti più comparti, il
Sindaco chiede l'espropriazione delle aree comprese nel Piano di Lottizzazione, o nel singolo comparto in cui lo stesso sia stato
suddiviso; nello stesso modo si procede ove i termini assegnati per l'esecuzione spontanea, ai sensi del l'ultima parte del
precedente comma, non siano rispetta ti.
Alla lottizzazione di iniziativa comunale si applicano, con gli opportuni adattamenti, le disposizioni contenute negli articoli 3 e
seguenti, delle presenti Norme d'Attuazione
ART. 23 - PIANI DI LOTTIZZAZIONE - DOCUMENTAZIONE
Alla domanda di lottizzazione dovranno essere allegati i seguenti elaborati tecnici:
1)stralcio del P,R.G. in scala 1:5000 o 112000 ove sia evidenziato l'inserimento lottizzativo nello strumento urbanistico generale.
Tale stralcio dovrà essere esteso ad un raggio di almeno 200 ml. oltre l'area interessata dalla lottizzazione onde permettere una
visione immediata dell'intervento nel contesto del P.R.G.;
2)stralcio delle norme del P.R.G. riguardanti le zone interessate alla lottizzazione;
3)estratto catastale rilasciato dall'U.T.K. in data non anteriore a giorni da quella di presentazione del progetto di lottizzazione;
4)planimetria della lottizzazione disposta sull'estratto catastale;
5)rilievo topografico del terreno in scala 1:500 con l'indicazione delle principali quote planimetriche e altimetriche degli edifici
esistenti; delle alberature d'alto fusto e dei confini di proprietà. Tale rilievo dovrà estendersi anche all'esterno dell'area lottizzanda,
evidenziando i servizi ivi esistenti ed ai quali s'intende appoggiare l'insediamento progettato;
6*) planimetria della lottizzatile in scala 1:500 comprendente le strade, le piazze, i parcheggi le aree a spazi pubblici attrezzati con
tabella degli indici di edificabilità che dovranno essere conformi a quelli del P.R.G. con 1 indicazione per ciascun lotto della
superficie fondiaria e della cubatura realizzabile;
7)Progetto di tutti gli impianti tecnologici di distribuzione e raccolta che dovranno realizzarsi all'interno della lottizzazione, (rete
stradale, fognatura acquedotto, gasdotto, linea elettrica (pubblica e privata), telefonica, ecc.)
Inoltre dovrà essere indicata là sistemazione finale del terreno dei lotti nei confronti delle strade con indicati gli eventuali riporti o
sterzi. Tale sistemazione sarà considerata come quota di terreno naturale ai soli fini della misurazione dell'altezza degli edifici,
Il progetto esecutivo di tali impianti dovrà essere preventivamente concordato con le aziende erogatrici dei servizi stessi
8)schema di utilizzazione delle aree destinate a parcheggio;
9)relazione tecnico-descrittiva illustrante i criteri adottati in ordine alla risoluzione dei principali problemi posti all'intervento.
10)schema di convenzione di cui all'art» 25.
Tutti gli elaborati del P.d.L., devono essere sottoscritti da tutti i proprietari del terreni interessati dalla lottizzazione, unitamente al
tecnico progettista.-
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Norme Tecniche di Attuazione
ART. 24 - ONERI DERIVANTI DALLA LOTTIZZAZIONE
La lottizzazione di aree comporta l'assunzione da parte del lottizzante dei seguenti oneri (art. 28 L.U.):
a)cessione gratuita al Comune nei termini stabiliti , delle aree relative alle opere di urbanizzazione primaria;
b)tutto ciò che riguarda le opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dall'art. 8 comma I e dall'art. 12 punto 10 della
Legge Regionale n# 61 del 27/10/1977 e successive modificazioni.ART. 25 - CONVENZIONE
Lo schema di convenzione deve prevedere:
a)l'assunzione, a proprie cure e spese, della realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria (precisate dall'art. 4 della
legge n. 847 del 29.09.1964 e modificato dall'art. 44 della Legge 22.10.1971 n. 865);
b)la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
c) l'assunzione, a carico del lottizzante, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione seconda ria (precisate dall'art. 4 della legge
n. 847 del 29.09.1964 e modificato dall'art. 44 della Legge 22.10.1971 n. 865);
d)i termini entro i quali deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui ai precedenti punti;
e)congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione stessa.
Gli oneri di cui alla lettere a) e c), e i termini di cui alla lettera d) dovranno essere quantificati a norma delle disposizioni contenute
nella legge regionale 27.06.1985, n. 61 e nelle previsioni del P.P.A. nella cui validità la lottizzazione viene realizzata. La
convenzione deve essere approvata con deliberazione del Consiglio Comunale nei modi e forme di legge.' alla fine del nuovo testo
è inserito:
ART. 25 BIS - ATTUAZIONE DEI P.DI L.
L'autorizzazione a lottizzare viene rilasciata dal Sindaco dopo la stipula definitiva della convenzione. Il rilascio delle singole
concessioni edilizie è subordinata all'esistenza o all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione
primaria.
ART. 26 - LOTTIZZAZIONI: SPAZI PUBBLICI
In sede dì formazione dello strumento urbanistico attuativo dovranno essere previste, all'interno delle zone di intervento» aree libere
nella misura di:
1)
Per insediamenti di carattere residenziale:
mq. 3.50 per abitante insediabile da destinare a parcheggio;
mq* 5.00 per abitante insediabile da destinare a campo giochi.
Ogni abitante insediabile viene ragguagliato a 120 me. di volume costruibile. Per gli insediamenti turistici il rapporto è di 80 me.
per abitante.-
2) Per insediamenti di carattere industriale e artigianale: la zona da destinare a servizi, riferita alla superficie territoriale, non può
essere inferiore:
a)
nelle zone di espansione, al 10% per opere di urbanizzazione primaria e al 10% per opere di urbanizzazione secondaria;
b)
nelle zone di completamento, al 5% per opere di urbanizzazione primaria e al 5% per opere di urbanizzazione secondaria.
3)
Negli insediamenti di carattere commerciale direzionale: la superficie da destinare a servizi non può essere inferiore:
a) nelle zone di espansione a 1 mq/mq. di superficie lorda di pavimento;
b) nella zona di completamento a 0*8 mq/mq. di superficie lorda di pavimento.-
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Negli strumenti urbanistici attuativi delle zone residenziali di nuova formazione dovranno essere previsti speciali spazi attrezzati
per il gioco e il parco nella misura di almeno 3 mq. per abitante da insediare» in appezzamenti di misura non inferiore a raq.
1000 se destinati al gioco e in viali pedonali alberati se destinati a parco.La dotazione di 3 mq. per abitante è in aggiunta rispetto alle dotazioni minime, di cui al precedente punto n. 1.Qualora la dimensione dello strumento urbanistico attuativo non consenta la realizzazione di tali superfici minime, gli oneri
vengono monetizzati e il Comune individua gli spazi pubblici corrispondenti tra quelli previsti dal piano e fissa :i tempi di
realizzazione nel periodo di validità dei P.P.A. (per i Comuni obbligati)•Per costruzioni e ricostruzioni inerenti ai punti 1) e 3) del presente articolo, dovranno essere riservati ulteriori spazi per
parcheggi nella misura minima di 1 mq. per ogni 20 me. di costruzione. Tali spazi possono essere ricavati anche all'interno della
costruzione con qualsiasi accorgimento tecnico distributivo e saranno di volta in volta subordinati alla prescritta concessione da
parte del sindaco, previo Nulla Osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.Per spazi di parcheggio si devono intendere quelli necessari tanto alla sosta quanto alla manovra degli autoveicoli.DESCRIZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE
A) OPERE DI URBANIZZAZIONE (art. 28 Legge 1150/1942
art. 4 Legge 847/1964-art. 8 Legge 765/1967-art. 44 Legge 865/1971)
Primaria
a)strade residenziali;
b)spazi di sosta e di parcheggio;
c)fognatura con eventuali impianti di depurazione;
d)rete di distribuzione dell'energia elettrica, del gas e del telefono;
e)rete idrica;
f)spazi di verde attrezzato.
Qualora uno dei sopra indicati servizi non fosse in essere al momento del rilascio della concessione a lottizzare, dovrà essere
effettuata la monetizzazione dello stesso in base al suo costo di realizzazione effettivo.Secondaria
a)asili nido e scuole materne;
b)scuole dell'obbligo;
c) mercati di quartiere;
d)delegazioni comunali;
e)chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
f)impianti sportivi di quartiere;
g)centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie;
h) aree verdi di quartiere;
h) opere necessarie ad allacciare la zona ai pubblici servizi.B) CESSIONE DI AREE..(art.: 28/1150 - 8/765).Per opere primarie tutte le aree necessarie
Per opere secondarie
tutte le aree necessarie o relativa monetizzazione.
N.B.: Vedere tabella allegata pagina seguente.-
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STANDARD
STANDARDB PRIMARI
A
B
C
Centri storici compl.
parchegglo
normale
D
aspana,
1.5
Verde attrez.
3,5
+ 3,0
5.0
STANDARD
SECONOARI
istruzione
4.5
att. Intaresse
comune
4.0
parco
totali
10
27.5
29
30.5
zona produttiva
espansione
37.5
primari
Su superficie
territoriale
10%
completamento
5%
secondarl
10%
5%
N.B. Gli standard primari e secondari delle zone "b" e gli standard secondari delle zone C sono stati individuati sulla tavola di
progetto del Piano Regolatore Generale.
ART, 27 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE AREE DESTINATE A SERVIZI E IMPIANTI PUBBLICI
Nelle aree per le quali il Piano Regolatore prescrive l'adozione di uno strumento attuativo e comunque sottoposte ad intervento
attuativo, la posizione dei servizi , degli impianti e degli edifici pubblici (scuole, verdi, parcheggi, ecc.) ricadenti all'interno dell'area
d'intervento può venire collocata, sempre all'interno
del perimetro dello strumento attuativo, anche in sede diversa da quelle
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indicata dal piano regolatore Generale, ove tale diversa posizione sia imposta da esigenze di razionala
pianificazione e la
superficie complessivamente destinata a tali
in conto opere di
infrastrutture venga in ogni caso trasferita al Comune
urbanizzazione, In ogni caso la superficie complessivamente destinata a gli insediamenti del precedente comma, all'interno di
ciascuna area d'intervento come al precedente comma determinata, nelle dimensioni previste dal Piano Regolatore Generale, è
considerata come standard globale e complessivo di urbanizzazione secondaria, relativo alla singola area di intervento, anche in
deroga alle eventualmente diverse disposizioni generali che prevedano standard minori.
Qualora, all'interno del singolo strumento attuativo, non sia possibile o conveniente, a giudizio del Consiglio Comunale, reperire o
utilizzare tutte le aree richieste per soddisfare gli standard minimi le singole previsioni del P.R.G., per urbanizzazione secondaria
le corrispondenti aree possono essere conferite al Comune, a totali spese dei proprietari delle aree comprese nel singolo
strumento attuativo, anche all'esterno di esso, nell'ambito di zone indicate dal Piano Regolatore Generale per destinazioni di
standard corrispondenti agli standard carenti e individuate con la stessa delibera consiliare di cui sopra; ovvero può essere
corrisposto al Comune il prezzo relativo.
II comune può destinare le aree trasferitegli in conto standard di urbanizzazione secondaria dello strumento attuativo, eccedenti le
corrispondenti necessità e /o possibilità dello stesso, ad edilizia economica e popolare; provvedendo ad acquistare, col ricavato della
cessione di esse, che sarà disposta ai sensi dell'art. 35 della Legge 865/1 971 , delle aree, esterne al perimetro dello strumento
attuativo, destinate dal Piano Regolato re Generale a standard corrispondenti. I contributi di urbanizzazione secondaria saranno
versa ti nel conto previsto dall'art. 12 legge 28.01.1977 n° 10 ed utilizzati per l'acquisizione delle aree che il Piano Regolatore
Generale destina ad impianti pubblici.
ART, 28 - IL PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE E IL PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
Il piano per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P) è regolato dalla L. 18/4/1962, n° 167 e successive modi fiche con particolare
riferimento all'art, 13 L,R, n° 61 Il Piano per insediamenti Produttivi (P.I.P.) è regolato dall'art, 27 della L. 22/10/1971 n° 865 e
dall'art, 14 della L.R, n° 61 ,
ART. 29 - INDICE DI EDIFICABILITÀ FONDIARIA
L'indice di edificabilità fondiaria è dato dal rapporto tra il volume e la superficie netta del lotto. Nel calcolo dell1indice di edificabilità
sono considera te utili le aree di rispetto stradale, mentre sono tassativamente escluse quelle destinate alla formazione di vie,
piazze, spazi pubblici e servizi comuni, (art. 4 della legge n° 647/1 964), anche se tali aree fanno ancora parte del lotto.
All'atto della richiesta della concessione le aree di cui sopra dovranno essere esattamente identificate e de finite.ART. 30 INDICE DI EDIFICABILITÀ' TERRITORIALE
L'indice di edificabilità territoriale è dato dal rapporto tra volume edificabile la superficie totale dell'area di intervento e classificata
come edificabile dal P.R.G.Pertanto sono considerati utili le aree di rispetto stradale e le aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria mentre sono escluse le aree destinate alla viabilità principale definita dal P.R.G. anche se rientranti nel comparto di
lottizzazione.ART. 31 - SUPERFICIE FONDIARIA E SUPERFICIE COPERTA
a) Superficie fondiaria: è la superficie reale del lotto, derivante da rilievo topografico, al netto degli spazi di uso pubblico
esistenti e previsti (strade, piazze , fossi e scarpate relative se di proprietà demaniale, ecc.) misurata in proiezione
orizzontale;
b) Superficie coperta: è la proiezione sul piano orizzonta le di tutte le parti edificate fuori terra anche di corpi sporgenti; non
concorrono alla formazione delle superfici coperte gli aggetti senza sovrastanti corpi chiusi, con sbalzo fino a 1.20 e le scale
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aperte ad unica rampa e con sbalzo max a mt 1.20 e i porticati esterni al perimetro del fabbricato per una superficie inferiore
al 5% della superficie fondiaria.La parte eccedente tale percentuale verrà conteggiata ai fini della superficie coperta.
c) Nelle zone produttive la superficie dei porticati deve rientrare nella percentuale massima di superficie coperta prevista.
d) In zona agricola il porticato annesso alla abitazione non può essere superiore al 20% della superficie coperta del fabbricato
stesso.
e) Le parti di fabbricato interrate sporgenti dal corpo
f) in elevazione non vengono conteggiate agli effetti del
g) la copertura.
h) Ai fini del calcolo del volume i corpi sporgenti vengono conteggiati realmente in base alla loro altezza.
ART, 32 - RAPPORTO MASSIMO DI COPERTURA
Il rapporto massimo di copertura è dato dalla risultanza tra la superficie massima coperta calcolata ai sensi dell'art. 32 e la superficie
fondiaria del lotto.ART. 33 - ALTEZZE DEI FABBRICATI E NUMERO DEI PIANI
L'altezza degli edifici è misurata dal piano della
sede stradale su cui i fabbricati prospettano fino alla linea orizzontale di
intersezione della facciata con la gronda. Per le strade non orizzontali l'altezza ai fini del volume va misurata sulla verticale mediana
del progetto; qualora tra il
piano della sede stradale e il piano di posa del fabbricato vi fosse una differenza di quota, quale
quota di riferimento verrà presa quella "naturale del terreno circostante l'edificio (rilevata sul perimetro dell'edificio).
Le costruzioni su terreno in pendio non debbono avere sul fronte a valle, altezze maggiori a quella massima consentita.
Qualora la linea di intersezione della facciata con la gronda fosse più bassa dall'estradosso del solaio di copertura dell'ultimo
piano abitabile, l'altezza del fabbricato dai soli fini del calcolo del volume, va misurata sino all'estradosso di cui sopra.
Oltre all'altezza massima consentita sono ammessi soltanto volumi tecnici (vano ascensore, gabbia, scala, ecc.). Nel computo
dei piani e dei volumi non si considerano i sottotetti qualora essi siano coperti da falde inclinate con pendenza uniforme non
superiore al 40% e vi sia un dislivello non superiore a 60 cm. dalla quota del pavimento del sottotetto all'imposta delle falde
inclinate, Qualora la pendenza delle falde o l'altezza dell'imposta del tetto siano maggiori, va computato tutto il volume del
sottotetto utilizzato.
Qualora, queste condizioni si verifichino solo su una par te dell'edificio per la parte interessata verrà cubato il volume. La
superficie di detti locali dovrà corrispondere ai minimi di cui all'art» 7% del Regolamento Edilizio con altezze medie di mi. 2.. 50 per
essere abitabili, Sono ammessi nei sottotetti locali di servizio (soffitte, ripostigli, ecc.).
II numero dei piani ammessi nelle singole zone omogenee è precisato nella tabella dei dati stereometrici delle zone stesse.
In ogni caso il numero dei piani è il numero totale dei piani abitabili, escluso l'eventuale mansarda e piani di ritiro (attico, mansarda;
se gli stessi sono abitabili vengono però cubati).
I soppalchi non costituiscono piano abitabile quando sia no aperti per almeno un lato sul locale sottostante e formino con esso
inscindibile unità abitativa.
ART. 34 - VOLUMI
Per volume di un fabbricato si intende il prodotto della superficie coperta, determinata ai sensi della precedente art, 32, per l'altezza
dell'edificio calcolata all'estradosso del solaio di copertura dell'ultimo pia no abitabile.
Le costruzioni su terreno in pendio non devono avere un volume fuori terra superiore a quello che avrebbero se il terreno fosse
piano.
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Qualora la linea di intersezione della facciata con la gronda fosse più bassa dell'estradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano
abitabile, l'altezza del fabbricato, ai soli fini del calcolo del volume, va misurata sino all'estradosso di cui sopra. Al volume così
calcolato vanno detratti:
a)
i corpi rientranti.
b)
I cortili interni.
c)
Le pensiline.
d) I porticati aperti e vincolati a non subire destinazione diversa,
e) Tutti i volumi tecnici di cui al precedente IV° C. dell'art. 33.
Sono da considerare "volumi tecnici" il volume del tetto, se non è abitabile, i serbatoi idrici, l'extracorsa degli ascensori, le canne
fumarie di ventilazione, il vano scala al di sopra delle linee di gronda. Non sono invece da intendere come volumi tecnici i bucatoi, gli
stenditoi, i locali di sgombero e simili. Vanno invece aggiunti i volumi dei sottotetti secondo quanto previsto dal precedente art. 33*
ART. 35 - COMPENSAZIONE DEI VOLUMI
Nella redazione dei Piani Particolareggiati di esecuzione e nei Piani di Lottizzazione convenzionati può esse re consentita la
compensazione del volumi, fermo restando l'obbligo dell'osservanza delle seguenti prescrizioni:
1) l'indice di edificabilità territoriale non dovrà
in ogni caso, superare quello massimo consentito nella zona interessata
dallo strumento urbanistico, in vigore; qualora l'area oggetto del Piano risulti compresa in zone con diverso indice
territoriale o fondiario, ad essa sarà attribuito un indice di edificabilità pari alla media degli indici spettanti alle singole
porzioni di area in proporzione alla loro superficie;
2) l'altezza del fabbricato non dovrà superare il doppio della distanza dall'asse delle strade o da altro spazio
pubblico su cui prospettano;
3) la distanza dai confini, che non siano cigli stradali, dovrà essere pari all'altezza del fabbricato o del corpo di
fabbrica più alto. La distanza, in ogni caso, non dovrà essere inferiore a quella stabilita per le varie zone;
4) il distacco tra fabbricati previsti dal Piano non dovrà essere inferiore a ml. 10,00;
5) il distacco dai fabbricati che insistono su aree esterne a quelle interessate dal Piano non dovrà esse_ re inferiore
all'altezza del corpo di fabbrica più alto e, in ogni caso, non dovrà essere inferiore a quella stabilita per le varie
zone.Qualora si intenda avvalersi dalla facoltà prevista dal presente articolo i P.P. ed i P.d.L. dovranno
essere corredati dagli atti di vincolo (altius non tollendi) nei riguardi dei fabbricati da realizzarsi, e "non aedificandi", relativamente
alle aree di impianto, debitamente registrati e trascritti»ART. 36 - DISTANZA DAI CONFINI E DA FABBRICATI
La distanza minima dei fabbricati dai confini va misurata radialmente con centro sugli angoli degli edifici stessi.
I balconi aperti» le pensiline e le gronde non vengono considerati quando la loro profondità non supera i mi.1 .20.
In caso diverso l'arretramento del corpo di fabbrica dovrà essere al maggior sporto degli stessi. Ie distanze dai confini di proprietà
possono essere diminuite a condizione che tra i confinanti venga determinata una servitù di inedificabilità sul terreno vicino con
apposita convenzione da trascriversi nei Registri Immobiliari, in modo che la distanza minima fra fabbricati prescritta dalle norme di
zona sia sempre rispettata.
Le distanze tra fabbricati devono essere misurate come quelle dei confini.
Nessun punto del fabbricato può distare da altro edificio meno delle misure minime prescritte, fatta eccezione per i balconi aperti, le
pensiline e le gronde di profondità non superiore a ml. 1.20, gli sporti ornamentali di modesta entità con funzione meramente
decorativa o di rifinitura.
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Sono ammesse le costruzioni in aderenza anche di fabbricati preesistenti sino all'altezza massima del fabbricato limitrofo previo
accordo fra le parti.
ART. 37 - DISPOSIZIONI VARIE ALLA EDIFICABILITÀ'
L'edificazione nell'ambito del territorio comunale potrà avvenire soltanto nel rispetto delle norme di zona di P.R.G. cui il fabbricato
viene ad insistere. Qualora un lotto edificabile risulti compreso in zone diverse, ad esso sarà attribuito un indice di edificabilità pari
alla media degli indici spettanti alle siri gole porzioni di area in proporzione alla loro superficie.
Le altre prescrizioni saranno quelle della zona a maggiore indice di edificabilità.
Per le costruzioni su lotti in confine con zone aventi diversa tipologia, dovranno essere osservate le distanze dai confini pertinenti al
rispettivo tipo di zona, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 9 del D.I. 2.04.1968 n° 1444.
Nelle zone soggette a vincoli idrogeologici, cimiteriali, ferroviari, paesaggistici, militari, ecc., dovranno essere osservate le norme
previste dalle relative disposizioni di legge qualora più restrittive di quelle di P.R.3..
Quando tali vincoli dovessero decadere, l'edificazione in dette zone potrà avvenire secondo le norme relative alla zona rurale
circostante.
L'edificazione nelle zone residenziali deve essere prevalentemente adibita ad abitazione, sono per altro con sentiti: negozi, botteghe,
studi professionali, magazzini, laboratori artigianali per attività non rumorose o graveolenti, banche, tipografie, ambulatori,
autorimesse pubbliche e private, alberghi, pensioni, ristoranti, alloggi collettivi, luoghi per culto, cinematografi e teatri, altri locali a
riunione, istruzione, divertimento e svago ed in generale tutte quelle attivi tà che a giudizio del Sindaco siano compatibili col
carattere residenziale della zona, In tutte le Z.T.O., con esclusione della zona A, e nei casi di comprovate necessità igieniche e stati;
che di fabbricati inadeguati ai bisogni essenziali del nucleo famigliare, il Sindaco può ordinare i lavori di ristrutturazione ed eventuale
ampliamento in eccedenza alle norme di zona del P.K.G. Tale ampliamento può essere concesso una sola volta e non deve
superare la misura del 1 0% del volume iniziale di ogni singola unità immobiliare, con un max. di 40 mc.
L'ampliamento così concesso dovrà avvenire nel rispetto delle linee architettoniche, dei materiali e dei colori dell'edificio nonché
delle norme di zona inerenti alle distanze tra fabbricati e dalle strade Ubicazione, dimensionamento e conformazione architettonica
di costruzioni di natura particolare ed aventi pubblica utilità, quali: cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e
sollevamento, idrovapore, serbatoi, tralicci, impianti centrali per trasmissione telefoniche e radio TV, ecc. sono regolati dagli art. 74 e
80 della L.R. n° 61/85 e sottoposti al preventivo parere dei competenti uffici e sono valutati caso per caso, in funzione delle
specifiche necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali: detti impianti debbono in ogni caso disporre di area propria recintata.
Essi non vengono considerati fabbricati ai fini delle distanze dai confini, delle strade e dei fabbricati secondo quanto stabilito dall'art.
74 della L.R. 61/85.
ART. 38 - EDIFICAZIONE LUNGO STRADE, FERROVIE, FIUMI, CANALI
Nella edificazione fuori dai centri abitati dovranno essere rispettate le distanze minime dal ciglio strada previste dal D.M. 1.04.1968,
n. 1404. Qualora nelle tavole del P.R.G. fosse prevista una fascia maggiore di protezione, l'edificazione dovrà avvenire nel rispetto di
tale maggiore distanza. Le distanze relative alle fasce di rispetto di cui al D.I. 1.04.1968, n° 1404» vanno misurate dal limite della
sede stradale comprendente tutte le sedi viabili sia pedonali ivi incluse le banchine ed ogni altra sede transitabile, comprendendovi
inoltre parapetti, argini e simili, con esclusione delle piazzole di sosta e delle scarpate a monte e a valle. E’ ammessa la costruzione
a titolo precario di impianti per la distribuzione di carburante. L'ampliamento, ove previsto nei modi e termini di legge può essere
concesso solo se la costruzione non sopravanza l'esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto.
Nel caso di esproprio di edificio di abitazione per la realizzazione di strade o loro ampliamenti di opere pubbliche in genere, e nei
casi di demolizione e ricostruzione per inderogabili motivi statici o di tu tela della pubblica incolumità, può essere consentita la
ricostruzione di eguale volume in area agricola adiacente, anche inferiore alla superficie minima di legge.
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Norme Tecniche di Attuazione
Le aree comprese nelle fasce di rispetto sono computabili ai fini della edificabilità delle aree finiti me secondo i parametri delle
stesse.
ART. 39 - L'INTERVENTO DIRETTO
Le
zane od aree, per le quali non esistano o non sia no previsti piani attuativi dalle previsioni di Piano Regolatore Generale,
potranno essere edificate per intervento diretto, sempre nell'osservanza delle prescrizioni e nei vincoli fissati dal Piano Regolatore
Generale e dalle Norme di Attuazione previo pagamento di tutti i contributi di cui alla legge 28/1/1977 n° 10.-Con la concessione
edificatoria di cui al precedente comma, come modalità esecutiva della stessa il sindaco potrà, su conforme parere della E.C.
prescrivere particolari disposizioni per assicurare la conservazione delle caratteristiche architettoniche particolari o del particolare
pregio storico di singoli edifici, anche non assoggettati al vincolo di cui alla legge 1/6/1939 né 1089.
ART. 40 - COSTRUZIONI IN ADERENZA
In tutti i casi in cui sia consentita la costruzione o la ricostruzione di edifici in aderenza con edifici preesistenti la nuova costruzione
potrà aderire al muro dell’edificio preesistente, sviluppandosi anche oltre la sua altezza, fino al limite massimo di altezza consentito
dalla normativa, posta dal Piano Regolatore Generale per la zona su cui insiste;
a)
ove un edificio prospiciente quello che si intende edificare o ristrutturare disti dal confine di proprietà meno
della metà della distanza fissata dal Pia no Regolatore Generale, il proprietario del secondo potrà esercitare, nei confronti del
proprietario del l'edificio preesistente, la facoltà di cui all'art 875 Cod, Civ. onde poter costruire in aderenza sempre secondo quanto
fissato dal punto a) del presente articolo.
In ogni caso è necessaria l'autorizzazione del confinante cosi come prescritto dal codice civile e dal precedente art. 36 .
ART. 41 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
AUTORIZZAZIONI A LOTTIZZARE, LICETIZE DI COSTRUZIONE E CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE IN DATA
ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE PRESENTI NORME D'ATTUAZIONE.
L'entrata in vigore delle norme d'attuazione e del Piano Regolatore Generale e delle relative varianti comporta la decadenza delle
autorizzazioni a lottizzare in contrasto con lo strumento entrato in vigore; comporta altresì la decadenza delle licenze di costruzione
e delle occasioni a costruire in contrasto con lo strumento entrato in vigore salvo che i relativi lavori siano iniziati ai sensi dell'art, 26
del regolamento edilizio, e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio
Qualora i lavori non vengano completati entro tale termine, della licenza o concessione relativa va pronunciata la decadenza per la
parte non realizzata.
ART. 42 - MISURE DI SALVAGUARDIA
Dalla data di adozione a quella dell'entrata in vigore del Piano Regolatore Generale, le normali misure di salvaguardia sono
obbligatorie.
In ogni caso tra le indicazioni dello strumento vigente e quelle dello strumento in caso di approvazione valgono le norme più
restrittive,
ART. 43 -DISPOSIZIONI FINALI
• ENTRATA IN VIGORE DELLE PRESENTI NORME
Le presenti Norme d'Attuazione approvate dall'Autorità competente, entrano in vigore '15 gg, dopo la pubblicazione sul B.U.R.
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ART. 44 - NORME ABROGATE
E' abrogata ogni disposizione regolamentare emanata dal Comune contraria od incompatibile con le norme delle Presenti Norme
d'Attuazione.
ART. 45 - POTERI DI DEROGA
Il Sindaco previa deliberazione del Consiglio Comunale, e nel rispetto della legislazione vigente, ha facoltà di esercitare i poteri di
deroga alle prescrizioni del le presenti norme di attuazione del Piano Regolatore solo per gli edifici ed impianti pubblici o .di pubblico
interesse richiesta sia da privati che da Enti Pubblici, con l'osservanza dell'art. 3 della Legge del 21 Dicembre 1955, n. 1357 e
dell1art. 16 della Legge 6 Agosto 1967» n. 765, nonché degli art. 74 e 80 della Legge Regionale n. 61/85
ART. 46 - SANZIONI
Per le contravvenzioni alle norme delle presenti Norme d’Attuazione si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente ed in
particolare della legge urbanistica e della legge comunale e provinciale. Non è ammessa 1'oblazione in breve
TITOLO II°
ART .47 - ZONE TERRITORIALI OMOGENEE
Il territorio comunale, secondo le grafie dell'allegato Piano Regolatore Generale, è suddiviso in:
ZONE RESIDENZIALI
Zone "A" riguarda le parti interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio
ambientale, comprese le aree circostanti che possono considerarsi, per tali caratteristiche, parti integranti degli agglomerati stessi;
Zone "B" parti totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone "A".
Zone "C2" zone destinate a nuovi complessi insediativi, che risultano inedificate o scarsamente edificate;
Zone "D" parti destinate ad insediamenti per impianti industriali o artigianali o commerciali;
Zone "D3" parti destinate ad insediamenti per attrezzature ricettive;
Zone "E" parti destinate a zone agricole;
Zone "F" parti di interesse pubblico destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, aree di rispetto, verde pubblico,
vincoli cimiteriali e speciali.
Qualora ci fosse differenza tra grafici e scale diverse, prevalgono le previsioni del grafico a scala maggiore.
ART. 48' - ZONE RESIDENZIALI
Tali zone sono destinate alla residenza. Sono ammessi: negozi o botteghe;
•
studi professionali o commerciali;
•
magazzini e depositi commerciali;
•
laboratori artigianali i cui impianti non producono rumori od odori molesti;
•
autorimesse pubbliche o private, stazioni di servizio, purché sia garantito un servizio idoneo;
•
Alberghi, pensioni, ristoranti, trattorie, bar, caffè;
•
banche;
•
cinema, teatri ed altri luoghi di svago.
•
Sono esclusi nelle zone residenziali:
•
industrie;
•
ospedali;
•
macelli;
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•
stalle e scuderie, fabbricati da adibirsi ad alleva menti di animali domestici;
•
tutte quelle attività che a giudizio del Sindaco sia no incompatibili con il carattere residenziale della zona.
•
Sono ammessi i servizi pertinenti agli insediamenti residenziali, in relazione agli standard urbanistici,
•
Per i nuclei e i centri di antica origine gli interventi ammessi sono descritti negli allegati "B" e "C" del P.R.G.
ART. 49 - ZONA A -NUCLEI DI ANTICA ORIGINE (CAPOLUOGO E FRAZIONI)
Riguarda l'agglomerato insediativo urbano che conserva nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico o nelle
strutture edilizie i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali e culturali.
Costituiscono parte integrante del centro storico le aree in esso ricomprese o circostanti che, pur non avendo le caratteristiche di
cui sopra, sono ed esso funzionalmente collegate, in quanto interessate da analoghi modi d'uso.
Gli interventi in queste zone, individuate con precisa campitura sulle tavole di progetto del Piano Regolatore Generale, sono
ammessi secondo quanto previsto dalla specifica normativa d'attuazione mediante intervento diretto,
risultante da schede di
analisi. (Ali. C del PRG). Gli interventi devono essere elaborati comprendendo unità minime d'intervento e/o aggregazioni di esse
e quindi essere realizzati, eventualmente per fasi, ma sempre in aderenza con il progetto globale.
L'individuazione dell'involucro originario viene effettuato mediante la suddivisione data dalle singole
schede di analisi dei centri
storici; tenuto conto delle aree esterne di pertinenza corrispondenti alla proprietà.
ART. 50 - ZONE B "COMPLETAMENTO EDILIZIO
Trattasi di zone occupate totalmente o parzialmente da edilizia esistente,
La tipologia edilizia ammessa è quella degli edifici isolati o in linea.
Qualora esistano fabbricati in confine è ammessa l'edificazione in aderenza,
La distanza dalle strade viene fissata dalla allegata tabella stereometrica con facoltà del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia di
prescrivere allineamenti a distanze diverse allo scopo di non alterare gli allineamenti e la fisionomia ambientale già determinata.
Negli interventi di ristrutturazione, la dotazione minima di parcheggio previsto, interna al lotto o al fabbricato, è quella fissata dall'art.
13- della Legge n° 765 del 06.08.1967 (1 mq/20 mc). Per gli edifici di cui viene accertata, da parte del Diret. Respon. U.S.L. una
effettiva carenza dei requisiti igienico-sanitari è previsto un ampliamento del volume preesistente al fine di dotare gli alloggi dei
requisiti necessari all'abitabilità. Tale ampliamento può essere concesso per una sola volta e non deve in ogni caso superare la
misura del 10% del volume iniziale con un max di 40 me. Dovrà avvenire nel rispetto dei materiali e dei colori dell'edificio, nonché
delle norme di zona inerenti alle distanze tra i fabbricati e dalle strade.
Per particolari situazioni morfologiche o viarie, da; parte del Sindaco, sentita la CE., può essere richiesto un piano di lottizzazione.
ZONA B
COMPLETAMENTO EDILIZIO
Indice territoriale
mc./mq.
—
25
Comune di Selva di Progno
Norme Tecniche di Attuazione
Indice fondiario
mc./mq.
Superficie minima del lotto
mq
1,50
—
35%
Rapporto «assisto di copertura
Numero massimo dei piani
fuori terra
N°
Altezza Massima dei fabbricati
mt
2 abitabili
8,00a valle
Distanza minima dal
ciglio stradale
5,00 o allineamento
Distanza minima dai confini
D = h/2 con minimo mt. 5.00 oppure contatto
Distacco minimo tra fabbricati diversi
D » H max del fabbricato più alto min 10.00 mt.
Distacco minimo tra corpi di uno stesso edificio
D « H max dell'edificio min mt. 10.00
Superfici scoperte a colture e giardini
60%
Superfici
scoperta
pavimentati
40%
a
passaggi
Cavedi
Cortili chiusi
ART. 51 - ZONE C2 - ESPANSIONE RESIDENZIALE
Tratta di zona destinata a nuovo complesso insediativo.
L'edificazione è subordinata alla preventiva approvazione di uno strumento urbanistico attuativo convenzionato,
La tipologia edilizia è quella prevalente della località (in linea e a schiera).
Nella redazione dello strumento urbanistico attuativo deve essere rivolta particolare cura alle soluzioni di progetto e dettaglio al fine
di un corretto inserimento e integrazione nelle preesistenze.
26
Comune di Selva di Progno
Norme Tecniche di Attuazione
ZONA C2
ESPANSIONE RESIDENZIALE
Indice territoriale
ac./mq.
1.7
Indice fondiario
mc./mq.
-
Superficie minima del lotto
mq.
500
Rapporto massimo di copertura
30%
Numero massimo dei piani fuori terra
n°
2
Altezza massima dei
mt.
8.00 a valle
Distanza minima dal ciglio stradale
mt.
D.M. 1444/68
Distanza minima dai confini
mt • «
5.00
Distacco minimo tra fabbricati diversi
mt.
10.00
fabbricati
Distacco minimo tra corpi di uno stesso edificio
.
Superfici scoperte a colture e giardini
60%
Superfici scoperte a passaggi pavimentati
40%
Cavedi
-------------
Cortili chiusi
_----------
27
Comune di Selva di Progno
Norme Tecniche di Attuazione
Per la zona C2 di espansione residenziale inserita con la variante 2 Selva di Progno Vr 2.5, è prescritto un intervento attuativo
destinato alle varie forme di edilizia agevolata, sovvenzionata o convenzionata (leggi 10/77 – 458/78), compresa l’edilizia
residenziale pubblica (in base alle leggi 167/62 – 865/71).
ART. 52 - ZONA D - PRODUTTIVA DI COMPLETAMENTO
Sono zone totalmente o parzialmente occupate da insediamenti produttivi.
In tali zone è ammesso l'insediamento di: depositi, centri commerciali, centri servizi magazzini, attività artigianali nonché delle
strutture di interesse collettivo a servizio della zona a condizione che siano rispettate tutte le norme che regolano gli inquinamenti del
suolo, dell'abitare) e dell'atmosfera. In dette zone sono ammesse costruzioni da destinare all'alloggio del proprietario, di dirigenti o
custodi sino ad un volume massimo di 500 me,, max per unità produttiva,
La zona da destinare a servizi, all'interno di ogni singolo lotto, non può essere inferiore al 5% per le Opere di Urbanizzazione
Primaria e al 5% per le Opere di Urbanizzazione Secondaria.
Sono ammesse attività commerciali a condizione che risultino conseguenti all'attività produttiva e artigianale dell'azienda, che deve
essere comunque prevalente sia per superficie che per addetti. L'intervento diretto è ammesso solo per le zone già dotate delle
opere di urbanizzazione. Ove esse risultassero mancanti o carenti l'intervento è subordinato alla preventiva approvazione di uno
strumento urbanistico attuativo.
ZONA D
PRODUTTIVA
DI
COMPLETAMENTO
Indice territoriala
mc./mq
-
Indie* fondiario
mc./mq.
Superficie minima del lotto
mq
Rapporto massimo di copertura
50%
Numero massimo dei piani fuori terra
N°
2
Altezza massima dei fabbricati
mt.
10
-
28
Comune di Selva di Progno
Norme Tecniche di Attuazione
Di stanca minima dal ciglio stradale
mt.
5,00
Distanza minima dai confini
D H/a con minimo mt 5.00
Distacco minimo tra fabbricati diversi .
D m h max del fabbricate più alto con minimo di mt. 10,00
Distacco minimo tra corpi di uno stesso edificio
D H max dell’edificio
Superfici scoperte a colture e giardini
15*
con min mt 10,
Superfici scoperte a passaggi pavimentati
Cavedi
Cortili chiusi
Per le zone D produttive di completamento inserite con la variante 3 Selva di Progno Vr 3.2 e Vr 3.8 e con la variante Finco Vr 9.1,
è prescritto che gli interventi siano assoggettati a strumento urbanistico attuativo convenzionato con standards S1 S2 da
quantificarsi nelle forme di legge
ART. 53 - ZONA D3/1 - ATTREZZATURE TURISTICHE ESISTENTI
Tale zona è classificata come zona territoriale omogenea D3/1 e costituisce il tessuto di supporto di particolari località ad interesse
turistico sono subordinati alla preventiva approvazione di uno strumento urbanistico attuativo con precise soluzioni progettuali
planivolumetriche e di dettaglio, a dimostrazione di un corretto inserimento nell'ambiente. Gli spazi a parcheggio e a verde
pubblico di pertinenza sono calcolati come per la zona D3/2..allo scopo dì potenziare la funzionalità delle attrezzature esistenti in
un insieme estetico-funzionale coerente. La destinazione d'uso degli edifici potrà essere; chalet per residenza stagionale, ritrovi,
motel, tavernette, ristoranti, alberghi e pensioni, pizzerie esercizi commerciali al minuto, punti di associazioni sportive, scuole di sci
e simili oltre all'abitazione del proprietario o del custode.
In ogni caso, data l'acclività dei versanti, ogni intervento dovrà essere corredato da analisi e verifiche geotecniche e
idrogeologiche a supporto delle soluzioni progettuali.
29
Comune di Selva di Progno
Norme Tecniche di Attuazione
ZONA D 3/.,
ATTREZZATURE TOMISTICHE ESISTENTI
Indice territoriale
mc./mq,
0.8O
Indice fondiario
mc./mq,
Superficie minima del lotto
mq.
Rapporto massimo di copertura
25%
Numero massimo dei piani fuori terra
n°
Altezza massima dei fabbricati
mt.
Distanza minima dal ciglio stradale
mt
5.00
Distanza minima dai confini
mt
5.00
Distacco minimo tra fabbricati diversi
D - H max del fabbricato più alto con min* mt* 10,00
Distacco minimo tra corpi di uno stesso edificio
D * H max dell'edificio con minimo di mt. 10,00
,-
3
9.00 a valle
Superfici scoperte a colture e giardini
Superfici scoperte a passaggi pavimentati
Cavedi
Cortili chiusi
30
Comune di Selva di Progno
Norme Tecniche di Attuazione
ART. 54 - ZONA D3/2 - ATTREZZATURE TURISTICHE DI PROGETTO
Tale zone è classificata come zona territoriale omogenea D 3/2 e costituisce il tessuto di supporto di particolari località di spiccato
interesse turistico. Entro i perimetri di tali zone gli interventi sono subordinati alla preventiva approvazione di uno strumento
urbanistico attuativo con precise soluzioni di progetto e di dettaglio, al fine di ottenere un insediamento correttamente inserito
nell'ambiente, allo scopo di coordinare le attrezzature collettive con gli edifici residenziali di progetto in un insieme esteticofunzionale coerente. E* d'obbligo destinare il 40% della possibilità edificatoria ad attrezzature d'uso collettivo. La destinazione
d'uso degli edifici può essere: alberghi, pensioni, ritrovi, motel, tavernette, ristoranti, dancing, esercizi commerciali al minuti, rifugi,
chalet, impianti sportivi, sedi di associazioni sportive, scuole di sci e simili.
In tali zone i parcheggi, stante il grande afflusso di utenti nelle punte stagionali, sono calcolati nella misura di mq. 10 per ogni 100
me. esistenti e sono pubblici o di uso pubblico; per gli alberghi e simili è prescritto un posto macchina ogni due posti letto. Gli spazi
verdi debbono essere non inferiori alle quo te di 25 mq. ogni 100 me. costruiti; le superfici fon diarie residue sono per il 35%
soggette a servitù di pubblico passaggio in modo da consentire una fluidità pedonale all'interno della zona ed una facile
accessibilità agli impianti di risalita, alberghi ritrovi, negozi, ecc. In ogni caso, data l'acclività dei versanti, ogni intervento dovrà
essere corredato da analisi e verifiche geotecniche e idrogeologiche a supporto delle soluzioni progettuali.
ZONA D 3/2
ATTREZZATURE
TURISTICHE
DI
PROGETTO
Indice territoriale
mc./mq
Indice fondiario
mc./mq.
Superficie minima del lotto
mq.
0.80
-
25%
Rapporto massimo di copertura
Numero massimo dei piani fuori terra
N°
Altezza massima dei fabbricati
mt.9,00 a valle
Distanza minima dal ciglio stradale
mt.
5.00
Distanza minima dai confini
mt.
5.00
3
31
Comune di Selva di Progno
Norme Tecniche di Attuazione
Distacco minimo tra fabbricati
diversi
D m H max del fabbricato più alto con minimo mt. 10,00
Distacco minimo tra corpi di uno
stesso edificio
D m H max dell'edificio con minimo mt 10,00
Superaci scoperte a
colture e giardini
Superifici scoperte a passaggi
pavimentati
cavedi
Cortili chiusi
ART, 55 -'ZONA D3/3 - ATTREZZATURE RICETTIVE ALL'APERTO
Trattasi di zone destinate ad attrezzature ricettive atte a fornire alloggi al pubblico sia in propri allestimenti sia in
spazi atti ad ospitare turisti forniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili, B' consentita la presenza di tende o
roulotte installa te a cura della gestione, quali mezzi sussidiari di pernottamento» purché in misura non superiore
al 15% del numero complessivo delle piazzole autorizzate, Qualora s'intenda aumentare il numero delle piazzole
dovranno essere rispettate tutte le norme previste dalla L,R. 10.08.1979 n° 56 per il livello di classificazione di
appartenenza.Gli interventi sono subordinati alla preventiva approvazione di uno strumento urbanistico attuativo con precise
soluzioni progettuali planivolumetriche e di dettaglio, a dimostrazione di un corretto inserimento nel , 1'ambiente, in
ogni caso, data l'acclività dei versanti, ogni intervento dovrà essere corredato da analisi e verifiche geotecniche e
idrogeologiche a supporto delle soluzioni progettuali.
ZONA D 3/3
ATTREZZATURE
RICETTIVE
ALL'APERTO
Indice territoriale
mc/mq,
*•
Indice fondiario
mc./mq,
-
superficie minima del lotto
mq
-
2% superficie territoriali
Rapporto massimo di copertura
32
Comune di Selva di Progno
Norme Tecniche di Attuazione
Numero massimo dei piani fuori terra
N°
1
Altezza massima dei fabbricati
mt.
6.50 a valle
Distanza minima dal piglio stradale
mt.
5,00
Distanza minima dai confini
mt.
Distacco minimo tra fabbricati diversi
D H max del fabbricato più alte con minimo di mt. 10,00
Distacco minimo tra corpi di uno stesso edificio
5,00
D H max di mt.
dell'edificio con minimo 10,00
Superfici scoperte a colture e giardini
Superfici scoperte a passaggi pavimentati
Cavedi
Cortili chiusi
ART. 56 CENTRI RURALI DI ANTICA ORIGINE
Trattasi di centri rurali, formati da uno o più aggregati edilizi con caratteristiche architettoniche ed ambientali tali da rendere
necessario l'intervento attraverso progetti unitari di restauro e di risanamento o ristrutturazione volti a conservare l'integrità
dell'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, consentano una migliore fruizione delle destinazioni d'uso.L'elenco dei centri rurali di antica origine con la analisi dello stato di fatto attuale e delle modalità d'intervento per ciascuna di essi,
è reperibile nell'allegato "B" del Piano Regolatore Generale
VARIANTE PARZIALE AL PRG N° 16 - ART. 56 CENTRI RURALI DI ANTICA ORIGINE
Art. 1 - CENTRI RURALI DI ANTICA ORIGINE/ CARATTERI GENERALI
Sono zone di particolare interesse ambientale giunte oggi ad un alto livello di degrado strutturale o funzionale.I centri rurali di antica origine individuati nella allegata analisi potranno essere oggetto di interventi diretti di risanamento,
restauro, ristrutturazione o demolizione con ricostruzione, anche per parti, con possibile variazione della destinazione d'uso dei
rustici esistenti in residenza o attività artigianati-commerciali compatibili con essa, sempre nel rispetto dell'impianto strutturale
e formale origina rio, a seconda del grado di protezione e tipo di intervento individuato per ciascuna di loro. All'interno dei centri
33
Comune di Selva di Progno
Norme Tecniche di Attuazione
rurali così come delimitati, nel rispetto dell'intervento previsto dal presente P.R.G., è possibile applicare le norme della legge
regionale n° 24/85.Art. 2 - DEROGHE
Sono ammesse altezze interne inferiori a mt. 2.40 per la residenza e mt. 3,00 per negozi e attività collettive, con minimo
rispettivamente di mt. 2,20 e 2,50 , nei casi di interventi volti al recupero dell'esistente, anche inerenti a variazioni di
destinazione d'u so.
E' ammessa, ove sia indispensabile al funzionale svolgersi di un'attività commerciale, la creazione, realizzata con materiali e criteri
che ne sottolinei no il puro e semplice aspetto funzionale, di collegamenti verticali tra il piano terra e il piano primo, anche non
storicamente e tipologicamente documentabili.
E' inoltre ammesso per una sola volta l'aumento del 10% del volume esistente per adeguamenti igienici, strutturali e funzionali fino a
un max di 40 mcArt. 3 - VARIAZIONI D'USO
Ogni variazione di destinazione d'uso dei fabbricati o di parte di essi, costituente unità funzionale, è soggetta, anche se non
comporta l'esecuzione di opere edilizie, alla preventiva concessione edilizia e alla corresponsione dei relativi contributi. Per unità
funzionale si intende quel complesso di va ni organizzati per .una utilizzazione unitaria. Per le variazioni di destinazione d'uso gli
oneri vanno commisurati secondo quanto stabilito dalla R-egione Veneto per Zone Urbane.
Nei fabbricati originariamente destinati a residenza e nei rustici per i quali è stata prevista la variazione di destinazione d'uso
sono sempre ammessi:
-
negozi o botteghe;
-
studi professionali o commerciali;
-
magazzini e depositi commerciali;
-
laboratori artigianali, i cui impianti non producano rumori od odori molesti;
-
autorimesse pubbliche o private, stazioni di servizio ,.purché sia garantito un accesso idoneo;
-
alberghi, pensioni, ristoranti, trattorie, bar, caffé;
-
banche;
-
cinema, teatri ed altri luoghi di svago.
Naturalmente ogni variazione d'uso dovrà avvenire sempre nel rispetto dell'impianto strutturale e formale originario, a seconda del
grado di protezione e tipo di intervento individuato per ciascuna unità-edilizia.
Art. 4 - UNITA' MINIMA D’INTERVENTO
Gli interventi devono essere elaborati comprendendo unità minime d'intervento e/o aggregazioni di esse e quindi essere realizzati,
eventualmente, per fasi, ma sempre in aderenza con il progetto globale dell'intero involucro originario.
L'individuazione dell'involucro originario viene effettuato mediante la lettura delle singole schede di analisi delle contrade, secondo
la suddivisione data dai gradi di protezione.
Art. 5 – GRADO DI PROTEZIONE DEGLI EDIFICI
Gli edifici compresi nelle suddette aree sono stati classificati a mezzo di schede secondo i valori di arte, di storia, di cultura o
ambientali.
In misura del maggiore o minore valore accertato viene assegnato ad essi uno dei seguenti gradi di protezione:
34
Comune di Selva di Progno
-
Norme Tecniche di Attuazione
Grado di protezione 1 : edifici di notevole valore storico e artistico, di cui interessi la conservazione integrale
di ogni loro parte esterna ed interna.
In questi edifici sono ammessi interventi di tipo A e/o B, previsti dalla presente normativa.
-
Grado di protezione 2: edifici di valore storico ambientale di cui interessi la conservazione degli elementi
esterni e senza tuttavia investire la totalità dell'organismo.
In questi edifici sono ammessi interventi di tipo 3 e/o C, previsti dalla normativa.
-
Grado di protezione 3: edifici di valore storico ambientale di cui interessi:
3a) la conservazione di parte degli elementi esterni fatta salva la possibilità di intervento su quelli interni.- In
questi edifici sono ammessi interventi di tipo B e/o C e/o D, previsti dalla normativa.
3b) La conservazione dell'originario impianto tipologico non riconducibile per il degrado e la povertà dei
materiali impiegati ad un intervento di recupero diretto.
In questi edifici sono ammessi interventi di tipo C e/o D previsti dalla presente normativa.
- Grado di protezione 4: edifici di nessun carattere:
4a) di cui non sia facilmente riconoscibile il carattere di superfetazione e si preveda quindi la demolizione con
recupero del volume.
4b) Di evidente carattere di superfetazione per i quali è prevista la demolizione. In questi casi sono ammessi
interventi di tipo E previsti dalla presente normativa.
Art. 6 - TIPI DI INTERVENTO
In base ai vari gradi di protezione assegnati agli edifici i possibili tipi di intervento vengono così suddivisi:
TIPO INTERVENTO "A"
Sono consentiti interventi di cui alla lettera c) art. n. 31 L.S. 457/1978 con esclusione di:
a)
demolizioni e manomissioni delle facciate;
b)
demolizioni strutture verticali ed orizzontali.
TIFO INTERVENTO "B"
Sono consentiti interventi di cui alla lettera d) art. n. 31 L.S. 457/1978 con esclusione di:
a) manomissione delle facciate - fatta esclusione per adeguamenti delle aperture in caso di variazione di destinazione d'uso al
piano terra.
TIPO INTERVENTO "C"
Sono consentiti interventi di cui alla lettera d) art. n. 31 L.S. 457/1978 con possibilità di:
a) variazione di parte degli elementi esterni (aperture con ordine di grandezza diverso ai vari piani).
TIFO INTERVENTO "D"
Sono consentite la demolizione e ricostruzione in sito, salva la possibilità d'ampliamento prevista dalle schedature dei singoli centri
rurali, con esclusione di:
a) alterazione dell'originario impianto tipologico e delle caratteristiche architettoniche-ambientali preesistenti.
TIFO D'INTERVENTO "E"
Sono previste le demolizioni per l'eliminazione delle superfetazioni e per ricomposizione dei volumi, l'esecuzione delle quali
costituisce elemento indispensabile per l'ottenimento delle singole concessioni sugli edifici dell'unità funzionale dell'intervento
individuata; è fatto salvo il recupero anche non in sito (ma sempre all'interno del comparto individuato) del volume esistente.Per ogni tipo d'intervento è sempre ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria. Nel caso in cui si riscontrino lacune o
discordanze nei grafici prevale sempre il grado di protezione sul tipo di intervento.
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Comune di Selva di Progno
Norme Tecniche di Attuazione
Nel caso di interventi di ristrutturazione del tipo "C" e "D" è possibile consentire incrementi di volume localizzati in misura non
superiore al 10% di quello esistente fino a un max di 40 mc., per una sola volta e per comprovate necessità di ordine igienicofunzionale. Nel caso in cui tale incremento si traduca in una modifica della linea di gronda non è necessaria l'autorizzazione dei
confinanti, in quanto trattasi di intervento diretto consentito dal P.R.G. Qualora gli incrementi di cui sopra comportino aumenti della
superficie utile, questi saranno ammissibili a condizione che non venga alterato sostanzialmente l'assetto planivolumetrico del
complesso edilizio di cui l'unità fa parte.In generale, per ogni tipo di intervento, particolare cura dovrà essere posta nel ricercare una migliore riqualificazione architettonica
dei singoli edifici, un migliore inserimento nel contesto ambientale ed un'armonizzazione degli edifici fra di loro (uniformità del le
altezze, dei prospetti, delle finiture).-Comunque in grado di protezione e il tipo di intervento, compreso un eventuale aumento di
volume eccedente, la misura del 10%, potranno essere ammessi, a prescindere dalle prescrizioni di P.R.G., purché previsti da uno
strumento urbanistico attuativo (pubblico e/o privato) con soluzioni progettuali planivolumetriche e di dettaglio sulla base di una
ulteriore verifica delle caratteristiche architettoniche e ambientali sul— l'ambito di intervento e sul tessuto adiacente, che giustifichino
ogni diversa metodologia operativa proposta e che in ogni caso comporti una riqualificazione architettonica-funzionale dell'insieme
considerato.
Art. 7 - MODALITÀ' D'INTERVENTO
Le previsioni delle zone di cui all'art. 1 si possono attuare mediante intervento diretto nel rispetto delle seguenti
prescrizioni:
conservazione delle facciate esterne, dei volumi esistenti degli andamenti dei tetti come prescritti dal tipo di
a)
intervento;
b)
conservazione delle aperture originarie superstiti in tutte le facciate e al livello stradale, se necessario' eliminando
quelle di più recente costruzione (come prescritto dal tipo di intervento);
c) conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati, quali fontane, esedre, muri, scenari, edicole, lapidi funerarie
antiche, portali d'accesso alle corti, ecc. (come prescritto dal tipo di intervento);
d)
possibilità di aggregare unità tipologiche adiacenti troppo piccole per un adeguato riutilizzo nel rispetto dei caratteri
architettonici degli edifici in questione;
e)
possibilità di usare soffitte e sottotetti", purché ciò non comporti l'alterazione, anche parziale, del profilo altimetrico
originario;
f)
possibilità di inserire scale, ascensori e altri impianti tecnologici che non compromettono la morfologia e le strutture
dell'edificio con la tassativa esclusiva di volume tecnici eccedenti le coperture esistenti;
g)
possibilità di inserire servizi igienici illuminati e areati artificialmente:
h) possibilità di traslazione con un massimo di 30 cm« . dei solai privi di valore architettonico, senza però modificare il
numero dei piani e la superficie utile complessiva dell'edificio calcolata senza tenere conto delle superfetazioni e in
genere delle sovrastrutture di epoca recente;
i) possibilità di recupero del volume preesistente di edifici in parte crollati, di cui rimanga la traccia dei muri portanti
perimetrali ma sia impossibile desumere il volume originario, assumendo come parametro l'altezza massima dei
fabbricati limitrofi;
l) l'obbligo di eliminare le superfetazioni e in genere le sovrastrutture di epoca recente che non rivestano interesse o
contrastino con la comprensione storica dell'edificio;
m) obbligo di uso dei materiali che non contrastino con--l'originario valore architettonico-ambientale dell'edificio, e in
particolare manto di copertura in pietra con giunti in lamiera zincata o piombo o cornice in pietra con giunti e manto di
36
Comune di Selva di Progno
Norme Tecniche di Attuazione
copertura in coppi, o lamiera grecata e comunque anche un manto completo di coppi adeguato all'esistente, profili
delle aperture esterne in pietra locale, lavorate a taglio rustico di grosso spessore.
Le aperture delle porte dovranno essere mantenute nel_ la tradizione del luogo: profili laterali in pietra di grosso spessore,
architrave liscia anteriormente con toro e tronchilo alle estremità laterali.-Mantenimento dei camini esterni in pietra nella
forma originale. Per gli infissi esterni ante di oscuramento per finestre e porte in legno a doghe.
Gli angoli degli edifici dovranno essere finiti con elementi in pietra a spacco di cava e lavora ti a mattone.
Per quanto riguarda il colore di eventuale rifacimento totale degli intonaci esterni, si dovrà ottenere il benestare del Sindaco.
n) I colori predominanti dovranno essere quelli originari con esclusione di rivestimenti al quarzo tipo graffiato.
o) Le dimensioni delle finestre dei locali di abitazione originarie sono pressoché costanti e ripetitive con un rapporto che si
avvicina ad 1,5- Nei piani sottotetto le aperture sono più basse con un rapporto pari ad 1. Le porte generalmente
hanno forma rettangolare o a tutto sesto, con masselli d pietra a sezione quadrata, appena sporgenti dal filo della
muratura, con un rapporto circa pari a 2 Si prescrive pertanto un abaco delle aperture principali di facciata:
in cm.
F0RI FINESTRA
h.
+ 60
+ 70
+ 8o
60
X
70
X
X
80
X
X
X
90
X
X
X
100
X
X
X
X
X
110
+ 90
120
X
140
X
(x) opzioni ammesse
Sono ammesse misure intermedie purché il rapporto non sia inferiore ad 1 e superiore a 1,55.
Le finestre a nastro sono ammesse solo nelle facciate arretrate o nel piano sottotetto.
in cm.
-
FORI
h.
+ 80
+ 85
190
X
X
PORTA
+90
X
37
+100
X
Comune di Selva di Progno
Norme Tecniche di Attuazione
195
X
X
X
200
X
X
X
205
X
X
210
X
X
215
X
X
230
X
(x) opzioni ammesse
Sono ammesse misure intermedie purché il rapporto non sia inferiore a 2,1 e superiore a 2,4.
In cm.
FORI
h.
+ 220
190
X
200
PORTONE
+ 230
+ 240
X
X
210
X
X
X
X
240*
X
(x) opzioni ammesse
Sono ammesse misure intermedie purché il rapporto non
sia inferiore a 0,85 e superiore a 1,00.
Art. 8 - STATO DI CONSERVAZIONE
- BUONO
: edificio in essere già ristrutturato, completo di servizi.
-
MEDIOCRE : edificio in essere con elementi strutturali idonei, servizi ed impianti impropri o mancanti, possibilità di
ristrutturazione interna.
-
CATTIVO : edificio non abitabile con struttura statica parzialmente recuperabile, intervento di ristrutturazione compositiva
degli elementi interni-esterni con variazione di destinazione d'uso.
-
PESSIMO : edificio non abitabile, con strutture statico-compositive irrecuperabili intervento di demolizione e ricostruzione.
ART• 57 - ZONA F1 - AREE PER L'ISTRUZIONE
Zone destinate alla realizzazione di scuole pubbliche di ogni ordine con le relative attrezzature, ed infrastrutture . Sono da
rispettare, 'anche per le aree residenziali limitrofe le normative stabilite dalla vigente legislazione nazionale e regionale.
ART. 58 - ZONA F2 -AREE PER ATTREZZATURE DJ INTERESSE COMUNE In tali zone sono ammessi gli edifici pubblici o di pubblico interesse come municipi, chiese, mercati, centri sociali, impianti sportivi,
fabbricati per centrali telefoniche, ecc.
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La realizzazione delle opere ammesse in tali zone deve formare oggetto di particolare studio per essere elemento qualificante del
tessuto urbano, curando la progettazione anche dei collegamenti pedonali e l'ubicazione dei parcheggi.Sono ammesse le abitazioni per il personale di custodia.Possono essere riservate all'utilizzazione da parte di Enti o di privati, aree in concessione e di proprietà degli stessi.
l'autorizzazione di tali aree e l'esercizio degli impianti ^debbono essere regolati da apposita convenzione registrata e trascritta nei
Registri Immobiliari.-
ZONA F2
AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE
COMUNE
Indice territoriale
Indice fondiario
Superficie minime del lotto
Rapporto massimo di copertura
Numero massimo del pieni
fuori terra
N°
2
Altezza massima del fabbricati
Distante minima dal ciglio stradale
Distanza minima dal confini
...
Distacco minimo tra fabbricati diversi
Distacco minimo tra corpi di uno stesso edificio
Superfici scoperte a colture e giardini
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Superfici scoperte a passaggi pavimentati
Cavedi
Cortili chiusi
N.B.: GLI INDICI STEREOMETRICI SARANNO STABILITI IN SEDE DI ATTUAZIONE DEI SINGOLI PAGHITI
ART. 59 - ZONA F3 - VERDE PUBBLICO
In tale zona è prescritta l'inedificabilità assoluta» Il terreno deve essere sistemato a parco con tappeto a verde, piantumazioni di
essenze d'alto fusto e pregiate, percorsi pedonali, fontane attrezzature per lo svago (panchine, giochi, ecc.).
Possono essere ammessi giochi a carattere precario per la vendita di bibite, giornali, ecc.
ART. 60 - ZONA F4
- PARCHEGGI
Sono aree destinate alla sosta degli autoveicoli e mezzi di trasporto in genere.
In tali zone sono ammesse esclusivamente costruzioni per il ricovero degli autoveicoli, purché espressamente previsti da Piani
Particolareggiati. E' altresì consentita la realizzazione di piccoli manufatti per attività collaterali strettamente collegate al parcheggio
come distributori di benzina e simili. L'utilizzazione delle aree a parcheggio può avere luogo solo per l'iniziativa comunale. Enti o
privati possono peraltro chiedere di sostituirsi al Comune nella realizzazione dei parcheggi e relativi impianti in tal caso la
concessione deve essere regolata da apposita convenzione debitamente registrata e trascritta.
ART 61 -ZONA F 5 VINCOLO FORESTALE IDROGEOLOGICO.
Trattasi di sono ove» per il particolare grado di protezione, l'edificazione è subordinata al preventivo Nulla Osta
dell’Ispettorato Ripartimentale delle foreste Sono escluse dall'edificazione le zone boschive. E' fatto assoluto
divieto di abbattere alberi di qualsiasi tipo se non autorizzati dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.
ART. 62 ZONA F6 PARCO ARCHEOLOGICO
Trattasi di una zona con particolari caratteristiche morfologiche, orografiche e geologiche. Ogni intervento è subordinato
all'approvazione degli organi competenti,
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ART. 63 • ZONAF 7 - FASCE DI RISPETTO
Sono aree che costituiscono fasce poste a protezione dei nastri stradali e del corso dei fiumi, In tali sono non sono consentite nuove
costruzioni, Ti sono tuttavia ammessi.
a)parcheggi scoperti semprechè non comportino costruzioni di edifici comunque non relativi ad
urbanizzazione primaria,b)distributori carburante e relativi accessori
c)cabine di distribuzione elettrica,
d) sostegni di linee telefoniche e telegrafiche, nonché cabine telefoniche a carattere precario,
e) rete di distribuzione idrica, fognatura, metanodotti, gasdotti e impianti di depurazione,
f) recinzioni purché aventi altezza inferiore a ml 1.50
Tali zone concorrono nel computo dei volumi edificatili nelle zone adiacenti
In ogni caso è fatto salvo il riferimento al D.I. 1 Aprile 1968 n* 1404.Qualora le distanze previste nelle tavole di P.R.G. al di fuori delle zone dì espansione Boa coincidano con quelle indicate nel
Decreto di cui al comma precedente, va osservata la distanza maggiore.
Per gli edifici destinati ad abitazioni ricadenti in tali zone, sono consentite le seguenti opere:
-
manutenzione ordinaria e straordinaria, compreso
-
dotazione di servizi igienici • copertura di scale esterne;
-
ogni altro ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienico-sanitari a vigente,Gli ampliamenti
il consolidamento e la ristrutturazione;
di cui alla lettera b) e c) saranno autorizzati purché non comportino l'avanzamento dell'edifcio esistente sul fronte
stradale e nel rispetto delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 3 della normativa relativa alla zona rurale. Nel caso di
esproprio di edificio di abitazione per la realizzazione di strade e
loro ampliamenti e di opero pubbliche in genere, e nei casi di
demolizione e ricostruzione per inderogabili motivi statici o di tutela della pubblica incolumità, è consentita la ricostruzione di eguale
volume in area
agricola adiacente, anche inferiore alla superficie minima di cui all'articolo a della normativa relativa alla zona
rurale, Per le zone poste a protezione della sede ferroviaria è prescritta l'inedificabilità assoluta salvo le Infrastrutture e gli edifici al
diretto servizio della ferrovia.
Per gli edifici esistenti e destinati ad abitazione al la data di entrata del P.R.G. sono ammessi: a) restauro, risanamento conservativo,
manutenzione ordinaria e straordinaria di consolidamento. Tali zone concorrono alla determinazione della volumetria edificabile nelle
zone limitrofe. E' da rispettare in ogni caso quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 38 delle presenti norme.
Per le fasce di rispetto valgono i disposti dell'art. 27 della L.R. 61/85.
Le zone di rispetto cimiteriale sono zone destinate a cimiteri futuri ed all'ampliamento dei cimiteri esistenti*
Nelle zone di rispetto cimiteriale, di cui al Testo Unico delle Leggi sanitarie 27.07.1934 n. 1265 e successive modificazioni, sono
ammessi solo chioschi per lapidi, arredi sacri, fiori ecc. Qualora il vincolo cimiteriale dovesse decadere l'edificazione sarà soggetta
alle norme relative alle zone agricole in cui ricadono le aree,
* ART.64.0 Z0NA E
RURALE MONTANA
Sono zone destinate ali«agricoltura e alla silvicoltura.
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64.1 - FINALITÀ E DEFINIZIONI
Per disciplinare l'edificazione nelle zone agricole nella salvaguardia delle loro caratteristiche ambientali e produttive, sono definiti:
zone agricole, i terreni dì cui alla lettera E) del D.M. 2 Aprile 1968, n° 1444 individuati come tali negli
a)
strumenti urbanistici, nei comuni sprovvisti di strumento urbanistici e in quelli che non abbiano individuato le zone territoriali
omogenee, ai sensi del citato decreto n- 1444* tutti i terreni ricadenti al di fuori della perimetrazione di cui all'art, 17 della legge 6
agosto 1 9 6 7 » n* 765$
fondo rustico, l'insieme di terreni ricadenti in zona agricola, anche non contigui, costituenti un stessa
b)
azienda, iscrivibili seppure parzialmente, in un cerchio di 2.000 metri di diametro per le zone agrarie
di pianura è di 4.000 per quelle classificate montane. c) azienda agricola vitale, l'azienda insistente su
un fondo rustico avente
una superficie complessiva pari ad almeno quella minima stabilita al successivo art.2 secondo le diverse tipologie colturali;
casa di abitazione, il complesso di struttura muraria organicamente ordinato alla residenza della famiglia
d)
rurale;
annessi rustici, il complesso di strutture pertinenti al fondo rustico, anche a carattere cooperativo ed
e)
organico ordinato alla sua produttività;
f) insediamenti produttivi di tipo agro-industriale, le strutture relative alle iniziative collegate all'agricoltura, noi. comprese nel
precedente punto e) che per esigenze tecnico e igienico sanitarie non possono essere ubicate nelle aree per insediamenti produttivi
previsti dagli strumenti urbanistici.64.2 - CRITERI PER L'EDIFICAZIONE IN ZONA AGRICOLA
L'edificazione di case di abitazioni può essere concessa solo alle seguenti condizioni:
1) che sia in funzione della conduzione del fondo;
2) che il fondo rustico presenti, in rapporto alle qualità delle singole colture, le seguenti superfici fon diarie minime secondo gli
annessi indici di densità edilizia:
a) di 60 ha con la cubatura massima di 10 mc./ha per i terreni a bosco ceduo, canneto e pascolo cespugliato;
b) di 40 ha, con la cubatura massima di 15 me,/ha per i terreni a bosco ad alto fusto, bosco misto, pascolo, pascolo
arborato e castagneto;
c) di 30 ha con la cubatura massima di 20 me/ha per i terreni a castagneto da frutto e pioppeto specializzato;
d) di 10 ha con la cubatura massima di 60 mc0/ha per i terreni a risaia stabile;
e) di 6 ha con la cubatura massima di 100 mc/ha per i terreni a seminativo, seminativo arborato, semi nativo irriguo,
prato, prato arborato, prato irriguo, prato irriguo arborato, prato a marcita;
f)
di 2 ha con la cubatura massima di 300 me/ha per i terreni con coltura specializzata a vigneto, frutteto, gelseto, oliveti;
g)
di 1 ha con cubatura massima di 600 me/ha, per i terreni ad orto, orto irriguo, vivaio, serre.-
Nelle zone di cui alla lettera g) per le quali il grado di intensità colturale superi le 400 giornate lavorati- . ve annuo per ettaro di
coltura, la superficie minima è ridotta a 2/3 di ha con cubatura massima di 900 me/ha, Per i fondi rustici con terreni di diversa qualità
colturale, la superficie minima per l'edificabilità è quel la derivante dalla somma delle superfici dei singoli terreni, quanta questa
somma consenta, in rapporto alla coltura praticata e ai parametri stabiliti nel primo comma, un'edificazione non inferiore ad un
volume di 600 mc. Sempre che non preesista una casa di abitazione, salvo quanto provvisto dal successivo art, 64*4 per ogni fondo
rustico può essere concessa l'edificazione di una sola casa, e il suo volume non può essere superiore a 800 mc a meno che
l'ampiezza del fondo non sia multipla di quel la prevista nei commi precedenti,-
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La classifica della quantità di coltura ai sensi del primo comma £ quella risultante dal certificato catasta le, rilasciato dall'Ufficio
Tecnico Erariale, da presentare all'atto della richiesta di concessione edilizia e riferito al 31 dicembre 1977, fatte salve modifiche alla
qualità delle colture introdotte nei fondi successivamente a tale data, in conseguenza delle- programmazioni agricole regionali
attuate mediante piani zonali,. Tale classifica deve riguardare l'intero fondo rustico del richiedente, come definito dall'art, r, ' data
facoltà gli interessati qualora lo stato delle
colture al 31 dicembre 1 977 risultati difforme da quello censito dall'U.T.K., di produrre dichiarazione del— 1 espettorato Provinciale
dell'Agricoltura» attestante tale difformità ed indicale il tipo di coltura realmente esistente sul fondo alla stessa data. Nella fattispecie
gli interessati dovranno richiedere la conseguente rettifica catastale e produrre copia di tale richiesta unitamente alla domanda di
concessione edilizia.Le aree ricadenti in zona agricola con qualità di coltura non prevista nel precedente punto 2 salvo per quanto previsto al quinto
comma, sono inedificabili.64.3 - RESTAURO E AMPLIAMENTO
Per le costruzioni esistenti nella zona agricola sono
ammessi il restauro e la ristrutturazione.Per le case stabilmente abitate alla data del - 31'dicembre 1977 è ammesso anche l'ampliamento del volume residenziale fino alla
concorrenza del volume massimo, compreso l'esistente, . 800, nonché la demolizione e ricostruzione per inderogabili motivi statici o
di tutela della pubblica incolumità.
Nelle aree di interesse agroturistico delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 31 gennaio 1975# n. 21 , e per i
richiedenti aventi titolo in base alla medesima legge, il limite volumetrico massimo di amplia mento delle case di abitazione,
compreso l'esistente, è elevato a me. 1.200.I volumi eccedenti i me. 800 realizzati ai sensi del primo comma sono soggetti a vincolo ventennale di destinazione d'uso per
soggiorno turistico stagionale.
L'ampliamento del volume residenziale deve essere realizzato utilizzando l'eventuale parte rustica contigua all'edificio.La necessità di conservate la destinazione d'uso della parte rustica deve essere comprovata dall'l.P.A»..64.4 - L'EDIFICABILITÀ' NELLE AREE CON PREESISTENZE
Nel fondo rustico avente superficie inferiore a quella minima prevista dall’art.«4.2 ma almeno pari ad 1/3 della stessa, può essere
concessa, una sola volta, la costruzione di una casa di abitazione alle seguenti condizioni:
a) il fondo sia, già alla data del 31 dicembre 1377» in possesso del richiedente che lo conduce;
b) nei fondo preesista un'altra casa abitata da almeno 5 anni dal richiedente;
C) il terreno rientri nei casi di cui alle lettere a) t b, c), d), e), del precedente art. 64.2 il volume complessivo della casa di
abitazione e della nuova non superi il rapporto di densità edilizia pari a tre volte quello stabilito nel predetto articolo e il li_
mite massimo di 1.000 mcLa nuova costruzione deve essere concessa in aderenza a quella esistente a meno che essa non contrasti con le norme di zona;
nel quel caso la nuova costruzione deve sorgere nell'ambito del centro aziendale utilizzando le stesso accesso stradale e
comunque ad una distanza dalla casa di abitazione esistente non superiore a m. 100.
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64.5 - ANNESSI RUSTICI. ALLEVAMENTI ZOOTECNICI E ALTRI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI AGRICOLI
La costruzione di annessi rustici, come definiti all'art ticolo64.1 ammessa, indipendentemente dall'esistenza o meno di casa di
abitazione in ciascun fondo rustico con indici di edificabilità ridotti a 1/2 di quelli previsti per le case d'abitazione del precedente art.
64.2 A tali limiti è possibile derogare, solo per le strutture, anche cooperative, necessarie alla realizzazione di piani di sviluppo
aziendali conformi ai piani zonali e comunque a seguito di apposita certificazione del competente Ispettorato Provinciale per
l'Agricoltura attestante, in riferimento al fondo per il quale la concessione edilizia viene richiesta, la necessità delle opere ai fini
produttivi» la loro idoneità tecnica, la loro convenienza economica ed indicante la cubatura massima. I fabbricati per gli allevamenti
zootecnici a carattere industriale, dovranno sorgere ad una distanza non inferiore a n° 100 dalle singole case di abitazione esistenti
a n° 250 dai nuclei residenziali esistenti o previsti dai vigenti strumenti urbanistici. Qualora i fabbricati siano destinati ad allevamento
a carattere industriale, avicunicoli 0 suinicoli, la distanza delle abitazioni singole dovrà essere .non inferiore a n° 200 e dai nuclei
residenziali a m. 500.-E' fatta eccezione per la casa di abitazione del conduttore o custode dell'allevamento che può essere costruita
a distanza inferiore a quelle indicate al secondo comma,
I fabbricati di cui al secondo comma dovranno distare almeno 500 n° dalle aree di alimentazione delle sorgenti,
Il rilascio della concessione edilizia per le costruzioni di cui al presente articolo è subordinato alla costruzione di un vincolo
decennale d'uso che dovrà essere registrato e trascritto a cura e spese del concessionario, sui- registri immobiliari
Tale vincolo decade a seguito di variazione dello strumento urbanistico.
64.6 - VINCOLO DI NON FDIFICABILITA'
All’atto del rilascio della concessione edilizia per le
abitazioni di cui agli art. precedenti» verrà istituito un vincolo di non edificazione accettato dal comune, .debitamente registrato e
trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari sul fondo di pertinenza dell'edificio richiesto, secondo i limiti fissati agli
articoli precedenti,Le abitazioni esistenti in zona agricola alla data di adozione della presente normativa estendono di fatto sul terreno dello stesso
proprietario un vincola di non edificazione pari alla superficie fondiaria necessaria alla loro edificazione, ai sensi dell'art 64.2 fatte
salve le facoltà previste dall'art» 64.4.
La demolizione parziale o totale di tali costruzioni corrispondentemente riduce o elimina il vincolo. II comune dovrà dotarsi di un
registro fondiario sul quale scrivere i dati catastali dei terreni vincolati ai sensi dei precedenti commi e di una planimetria su cui
risultino individuate tali aree, vincolate ad edifici costruiti nel proprio territorio ed in quello del Comune confinante, qualora il fondo
interessato alla costruzione ricada in più di un comune
64.7 - FOGNATURA
Fermo restando le prescrizioni di cui alla legge 10 Maggio 1976* n, 319 e circolare di attuazione, le abitazioni in zona agricola che
non siano allacciate a fognature comunali, dovranno essere dotate, secondo la natura del sottosuolo ed in parere dal Direttore
Resp. dell'USL di adeguato sistema di smaltimento, entro il 18 Luglio 1979 eliminando lo scarico delle acque usate nei bacini a
cielo aperto in campagna;
entro lo stesso tempo le installazioni agricole-industriali, con particolare riguardo agli allevamenti
zootecnici, dovranno essere dotate di sistemi di smaltimento o depurazione approvati dal Direttore Responsabile dell'USL.
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64.8 - ALLEVAMENTI A CARATTERE INDUSTRIALE
Per gli allevamenti a carattere industriale, così
come definiti dalla circolare Regionale n° 2/348 in data
recante note illustrative alla Legge Regio naie n° 24/1935, si applica l'indice
di edificabilità in
16 Gennaio 1979
percentuale dell'area coperta,
pari al 10% del lotto.
64.9 - CARATTERISTICHE DELLE TIPOLOGIE COSTRUTTIVE
PER LE NUOVE ABITAZIONI
Tutti i nuovi edifici, oltre alle prescrizioni contenute nell’allegata tabella stereometrica, devono rispettare le caratteristiche
costruttive, tipologiche e formali degli edifici rurali ed in particolare si consiglia:
Massimo di 2 piani abitabili più scantinato con tipologia preferibilmente con alloggio duplex; aggregazione con non più di 3
alloggi; muratura esterna intonacata o in pietra serramenti ad anta d'oscuro (scuretti); manto di copertura in coppi; sono esclusi gli
sporti in aggetto (balconi ,box).
ZONA E
RURALE MONTANA
Indice territoriale
mc/mq L.r.N°24
Indice fondiario
mc./mq.
Superficie minima del lotto
mq
10%
Rapporto massimo di copertura per allevamenti a
carattere industriali
numero massimo dei piani fuori terra
N°
Altezza massima del fabbricati
mt
Distanza minima dal ciglio stradale
Distanza minima dai confini
mt.
2
8,00 a valle
. 00
D m H/2 con minimo mt, 5.00 oppure
contatto per fabbricati residenziali mt. 10 altri usi
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Norme Tecniche di Attuazione
Distacco minimo tra fabbricati diversi
D m h max del fabbricato più alto
min mt 10.00 per fabbricati residenziali ; mt, 20 altri usi;
Distacco minimo tra corpi di uno stesso edificio
D m h max dell'edificio min mt. 10.00
/
Superfici scoperte e colture e giardini
Superfici
scoperte
pavimentati
a
/
passaggi
Cavedi
/
Cortili chiusi
/
ART. 65 - SISTEMAZIONE DI VOLUMI PARTICOLARI.
Qualora fabbricati rurali o strutture rustiche rivestano caratteristiche di particolare valore ambientale, o siano dotati di intrinseco
valore storico o artistico, quand'anche non classificati, o costituiscano elemento di civiltà del passato, oltre ad essere consentite
opere di consolidamento e restauro, senza alterazioni di volumi, è consentita anche la ristrutturazione, con eventuale modifica della
destinazione d'uso in residenziale, sempre nel rispetto della volumetria esistente nonché dell'ambiente, della tipologia e dei materiali
in uso nella zona.
PIANO AMBIENTALE NORME DI ATTUAZIONE
ARTICOLO 1 - FINALITÀ
1.
In conformità all'articolo 9 della Costituzione e alle disposizioni della legge 6 dicembre1991, n. 394, della Legge Regionale 16
agosto 1984, n. 40, della Legge Regionale 7 agosto1985, n. 61, del provvedimento del Consiglio Regionale 13 dicembre 1991,
n.250 e successive integrazioni, dell'articolo 33 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento,
della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12, istitutiva del Parco Naturale Regionale della Lessinia, e delle successive
modifiche e integrazioni, la presente normativa disciplina gli interventi di tutela e sviluppo dell'ambiente. Tutti i piani, i progetti
attuativi e le azioni poste in essere dall'Ente Gestore, dalle Amministrazioni Pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze,
e dai privati, devono ottemperare alle prescrizioni del piano ambientale e delle norme di attuazione.
2.
Al fine dì snellire le procedure amministrative, di coordinare l'esercizio delle competenze delle amministrazioni pubbliche e
facilitare i rapporti per il cittadino, l'Ente Gestore, per ogni intervento a iniziativa dei privati che implichi determinazioni di propria
competenza, a richiesta dell'interessato attiva direttamente le amministrazioni competenti per l'emanazione degli ulteriori atti
contemplati dalla normativa vigente e necessari per l'intervento, fungendo da sportello unico.
3.
Per consentire l'esercizio di queste funzioni l'Ente gestore viene dotato delle strutture e dell'organico necessari.
ARTICOLO 2 - CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE
1. Il territorio del Parco Naturale Regionale della Lessinia viene classificato in quattro zone individuate nella tav. in scala 1:10.000
"Limiti e classificazione del territorio del parco":
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Norme Tecniche di Attuazione
a) zone di riserva naturale orientata, nelle quali l'evoluzione dell'ambiente naturale viene sorvegliata e orientata
scientificamente;
b) zone di riserva naturale speciale, che hanno la finalità di tutelare specifici elementi o fenomeni di interesse naturale, in
particolare di tipo botanico e geomorfologico;
c) zone di riserva naturale a indirizzo didattico, che comprendono al loro interno importanti elementi rappresentativi dei caratteri
naturalistico-ambientali della Lessinia e costituiscono, grazie alla realizzazione di percorsi di visita, un'integrazione alla
funzione didattica svolta nelle diverse strutture museali presenti;
d) zone agro-silvo-pastorali, caratterizzate dalla presenza di valori naturalistico-ambientali connessi e integrati a particolari
forme colturali e di un sistema insediativo formato da piccoli nuclei, contrade, malghe e da edilizia rurale sparsa.
NORME GENERALI COMUNI ALLE QUATTRO ZONE
ARTICOLO 3 - TRANSITO VEICOLARE
1.
E' vietato il transito di veicoli a motore nei seguenti tratti di strade:
a) S.Giorgio - Bocca Gaibana - Pozza Morta - Bivio per Podestaria;
b) S.Giorgio - Malga Malora - innesto nella strada provinciale n. 6;
c) Bivio Castelberto - Castelberto;
d)
Col Pealda Bassa-Fittanze.
2. E' vietato altresì il transito di veicoli a motore sulle strade di accesso alle malghe e sulle piste forestali.
3. E' in ogni caso consentito il transito ai mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, di vigilanza e antincendio, di assistenza sanitaria e
veterinaria, ai mezzi di servizio del Parco, ai mezzi dei proprietari dei fondi e dei loro ospiti temporanei, dei titolari di altri diritti reali degli
affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito dalla strada, e di chi debba transitare per comprovati scopi professionali,
familiari o perché ospite di un avente diritto.
4. I divieti di circolazione previsti al primo comma non si applicano ai veicoli adibiti al trasporto delle persone con limitata capacità di
deambulazione, purché muniti del contrassegno approvato con Decreto ministeriale 8 giugno 1979.
ARTICOLO 4 - SENTIERISTICA
1.
E' vietata l'apertura di nuovi sentieri, fatta eccezione per quelli indicati nel Piano ambientale e nei successivi strumenti attuativi.
2.
I sentieri esistenti, ove necessario, potranno essere riattati mediante l'uso di materiali locali e tecniche che non alterino il loro aspetto
naturale.
3.
Tutti i sentieri saranno segnalati mediante la posa di manufatti in legno conformi alle prescrizioni del presente piano, mentre, per quanto
riguarda la segnaletica sul terreno dei sentieri classificati alpini ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52, si applicano le
disposizioni della deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 1991, n. 122.
ARTICOLO 5 - TRANSITO FUORI STRADA
1. E' vietato il transito di mezzi meccanici fuori dalle strade, sui sentieri, sulle mulattiere, sulle piste da sci, sui tracciati degli impianti di risalita.
Sono esclusi da tale divieto i mezzi necessari per i lavori agricoli e boschivi, i mezzi della protezione civile, del Soccorso Piste, del
Soccorso Alpino, dell'assistenza sanitaria e veterinaria e della manutenzione delle piste da sci esistenti.
ARTICOLO 6 - TRANSITO MEZZI NON A MOTORE
1. E' consentito il transito di mezzi meccanici non a motore e di equini sulle strade indicate nell'articolo 3 e negli ulteriori percorsi
eventualmente individuati e segnalati in loco.
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Norme Tecniche di Attuazione
ARTICOLO 7 - INTRODUZIONE SPECIE ANIMALI E VEGETALI E PIANIFICAZIONE FAUNISTICA
1. Sono vietate l'introduzione e la re introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare conseguenze dannose sull'ecosistema e
su qualsiasi sua componente; gli interventi di introduzione e di re introduzione non dannosi potranno essere autorizzati dall'Ente Gestore
sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico.
2. Il Progetto fauna, che è individuato dal programma finanziario tra gli interventi ritenuti prioritari, determinerà gli indirizzi per la gestione del
patrimonio faunistico del parco e verrà pertanto recepito dai pertinenti piani faunistico-venatori provinciali di cui all'articolo 9 della legge
regionale 9 dicembre 1993, n. 50.
ARTICOLO 8 - TUTELA DEGLI ALBERI
1.
Non è consentito l'abbattimento e il danneggiamento degli alberi monumentali riportati nella cartografia delle emergenze botaniche e
indicati nell'apposito elenco di cui all'allegato A.
2.
L'Ente gestore individua in apposita cartografia le aree aventi caratteristiche favorevoli, anche sotto il profilo paesaggistico, alla
costituzione di nuove formazioni boschive.
ARTICOLO 9 - MOVIMENTI DI TERRENO E ATTIVITÀ ESTRATTIVE
1.
Sono vietati i movimenti di terreno e gli scavi suscettibili di alterare l'ambiente, salvo quelli espressamente consentiti dal Piano
ambientale e dai successivi strumenti di attuazione, previa autorizzazione dell'Ente gestore.
2. E' vietata ogni attività di estrazione di materiale litoidi.
3.
Sono fatte salve le attività connesse all'esercizio di permessi o concessioni minerarie già rilasciati dai competenti organi dello Stato e le
attività di cava esercitate nella cava di proprietà pubblica del Comune di Rovere, previa approvazione da parte dell'Ente Parco della
programmazione annuale dell'attività estrattiva da attuarsi sotto il controllo dell'Ente medesimo.
ARTICOLO 10 - CAVITÀ CARSICHE
1.
E' consentito l'accesso alle cavità carsiche previa autorizzazione dell'Ente Gestore, solo per motivi di ricerca scientifica o esplorazione e
per scopi didattici. I progetti di ricerca e di esplorazione presentati da Enti, Associazioni, singoli cultori della materia verranno approvati
dall'Ente Gestore e regolamentati in sede di autorizzazione.
2. La disposizione non si applica alla grotta turistica del Covolo di Camposilvano.
ARTICOLO 11 -ATTIVITÀ ALPINISTICA
1.
L'attività alpinistica è permessa, fatta salva la possibilità, da parte dell'Ente gestore, di vietarne o limitarne l'esercizio laddove ciò sia
opportuno per ragioni di tutela ambientale.
2.
Non è consentita la realizzazione di nuove vie ferrate o sentieri alpinistici attrezzati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 63. Sono
ammesse la manutenzione, il riordino e l'eventuale completamento dei percorsi già esistenti.
ARTICOLO 12 - ALLEVAMENTI INTENSIVI
1. E' vietato l'insediamento di allevamenti a carattere intensivo come definiti dalla deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 1989, n.
7949.
ARTICOLO 13 AREE A PASCOLO
1. L'Ente gestore promuove, anche attraverso l'erogazione di contributi finanziari, la conservazione del pascolo e delle attività ad esso
connesse, nonché la valorizzazione delle razze bovine tradizionalmente allevate nell'area della Lessinia, con particolare riguardo ai
caratteri di rusticità e di attitudine al pascolo.
2.
Sono consentiti, entro i limiti dell'ordinaria pratica agricola e previa comunicazione all'Ente gestore, gli interventi di decespugliamento,
spietramento superficiale e miglioramento del cotico.
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3.
Norme Tecniche di Attuazione
Per poter essere ammessi a contributo, gli interventi di cui al comma precedente dovranno essere individuati in appositi progetti
approvati dall'Ente gestore.
4.
L'eventuale abbandono di aree destinate a pascolo deve essere preventivamente segnalato all'Ente gestore.
ARTICOLO 14 - DIVIETO DI NUOVE COSTRUZIONI
1. Sono vietate nuove costruzioni, al di fuori delle fattispecie espressamente previste dalla presente normativa.
Articolo 15 - Recupero delle malghe
1.
L'Ente gestore predispone uno studio specifico sul recupero delle malghe (batti, casare, stalle ed altri edifici strumentali) che individua i
gradi di protezione, gli interventi ammessi e le modalità di intervento. Tale studio potrà prevedere l'utilizzazione delle strutture anche per
la trasformazione del latte e la vendita diretta dei prodotti lattiero-caseari; sono consentiti interventi di adeguamento igìenico-sanitario,
comportanti anche aumento di volume, ai fini dell'adeguamento delle malghe alla vigente normativa in materia di produzione lattierocasearia nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 19.
2. Il suddetto studio si estende altresì ai tematismi di cui agli articoli 17 e 18.
ARTICOLO 16 - NUCLEI EDILIZI
1.
Nei nuclei edilizi che hanno conservato le caratteristiche originarie sia nella loro composizione urbanistica che nei singoli edifici,
individuati nelle contrade Tinazzo, Zamberlini, Rollo, Scrivazze e Sponda di Qua e di Là sono consentiti i soli interventi di manutenzione
ordinaria, straordinaria, risanamento e restauro conservativo, nonché l'eliminazione delle superfetazioni anacronistiche per volume,
luogo e materiali. E' consentito il mutamento di destinazione d'uso purché sia possibile in relazione alle caratteristiche tipologiche,
costruttive e distributive dell’edificio, e sempreché non comporti interventi che snaturino l'assetto strutturale e l'aspetto dell'edificio stesso.
2.
Nei nuclei edilizi che non hanno conservato le caratteristiche originarie sia nella loro composizione urbanistica che nei singoli edifici,
individuati nelle contrade Limar e Purga di Bolca, sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento e
restauro conservativo, ristrutturazione dell'esistente e nuova edificazione, nel rispetto comunque delle espressioni urbanistiche ed
ambientali del territorio.
3.
L'edificazione è subordinata comunque all'elaborazione ed approvazione di uno strumento attuativo e potrà realizzarsi entro le
perimetrazioni fissate per ciascuna contrada col presente piano.
ARTICOLO 17 - ALTRI EDIFICI
1.
Per tutti gli edifici esistenti entro il perimetro del Parco, non facenti parte dei complessi edilizi costituenti le malghe e le contrade e
comunque non regolamentati esplicitamente dalle presenti norme, sono ammessi il restauro e la ristrutturazione, senza alcun aumento
di volume, la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli interventi di adeguamento igienico.
2.
Gli interventi edilizi dovranno rispettare i criteri contenuti nell'articolo 19.
3.
Gli interventi di cui al presente articolo devono essere individuati nello studio previsto dall'articolo 15.
ARTICOLO 18-STALLE
1.
E' consentita la costruzione di stalle per bovini o di spazi coperti a servizio della conduzione tecnica delle malghe in relazione al numero
di capi di bestiame accoglibile nel territorio a pascolo di ciascuna malga, tenuto conto che per il mantenimento di un'unità di capo grosso
bovino, sono necessario, durante il periodo dell'alpeggio, circa 900 unità foraggere.
2.
I nuovi edifici dovranno essere posti all'esterno delle fasce di rispetto di ciascuna malga indicate nel piano e comunque in luoghi tali da
non provocare danni alle espressioni architettoniche, urbanistiche ed ambientali circostanti; le loro caratteristiche costruttive e tipologiche
dovranno essere correlate con l'edilizia originaria, tipica della zona.
3.
Sono ammessi ampliamenti di stalle esistenti nella misura di cui al primo comma, mantenendo le caratteristiche tipologiche attuali.
4. Gli interventi di cui al presente articolo devono essere individuati nello studio previsto all'art. 15.
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Norme Tecniche di Attuazione
Articolo 19 - Criteri per gli interventi edilizi
1. Gli edifici di nuova costruzione e gli interventi nell'edilizia esistente dovranno uniformarsi ai seguenti criteri compositivi e costruttivi:
a) I nuovi edifici dovranno essere possibilmente aggregati tra di loro ovvero a quelli di antica origine, onde conservare o ricreare la
cortina continua di fabbricati.
b) La loro volumetria dovrà essere limitata e riferita sempre alla semplicità dei solidi geometrici.
e) Tenuto conto che le grandi aperture per finestre e porte sono anomale nell'architettura tipica della Lessinia ed incompatibili con la sua
espressione, si prescrive che le aperture nelle murature esterne siano di limitata dimensione pur nel rispetto dell'art. 5 del Decreto
ministeriale 5 luglio 1975; eventuali grandi aperture dovranno essere ottenute con l'interruzione delle murature in modo che
l'apertura medesima risulti connessa esclusivamente con l'assetto murario generale.
d)
I contorni in pietra per bancali, spalle e cieli per le finestre e le porte dovranno avere lo spessore di almeno 15 cm. I contorni in
pietra potranno essere omessi se la composizione architettonica consenta l'inserimento del nuovo edificio nel contesto dell'edificato
mediante la sola volumetria.
e)
Le murature esterne saranno finite in pietrame a vista o con intonaco e tinte non a base di resine con esclusione assoluta del
colore bianco. Il pietrame non dovrà risultare un semplice rivestimento di lastre ma dovrà essere costituito da elementi lapidei in
massello.
f)
Il manto di copertura degli edifici dovrà essere in lastre di pietra locale dello spessore minimo di cm. 8 completo di quintane (lastre
copri giunto), ed elementi di colmo o in laterizio ricurvo (coppo) secondo gli antichi criteri costruttivi locali. Ciascuna falda dei tetti
. sarà ad un'unica pendenza per le abitazioni ed eventualmente a doppia pendenza per gli edifici strumentali; in questo secondo caso,
dovrà seguire l'antica tipologia costruttiva locale.
g)
Non
sono
consentiti
tetti
a
padiglione,
cioè
a
tre
o
quattro
falde;
sono
consentiti
esclusivamente tetti ad una o due falde.
h) E' obbligatorio l'uso del legno per le porte esterne e per gli scuri delle finestre, nonché per la chiusura di qualsiasi altra apertura,
essendo tassativamente vietato l'utilizzo di materiali metallici anche accoppiati al legno, di avvolgibili in legno o in qualsiasi altro
materiale.
i) I telai per porte esterne e finestre dovranno essere realizzati esclusivamente in legno.
ARTICOLO 20 - RECINZIONI
1.
Le nuove recinzioni delle proprietà dovranno essere realizzate utilizzando materiali tradizionali quali la pietra e il legno.
2.
Per la delimitazione dei pascoli sono consentite recinzioni in filo metallico a carattere temporaneo e opportunamente individuabili.
3.
Ove la recinzione interrompa sentieri, deve essere lasciato un varco libero della larghezza di metri 0.40.
ARTICOLO 21 - PARCHEGGI E AREE DI SOSTA
1.
E' consentita la costruzione o la ristrutturazione di parcheggi e relative strutture di servizio (toilette, tondi, ecc.) nelle aree che
costituiscono punti di partenza per escursioni,individuate nelle località di: Molina Valle dei Progni, Passo Finanze, Passo Pealda
Bassa,Ponte di Veja, Malga Lessinia, S.Giorgio di Boscochiesanuova, Bocca di Selva, Branchetto, Monte Postale, Rifugio Bertagnoli,
Ronca, S.Giovanni llarione, Lago Secco.
2.
Nelle località di cui al precedente comma è consentita la predisposizione di aree attrezzate per il turismo pendolare.
3.
Gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere individuati e disciplinati in un apposito progetto, che terrà in particolare
considerazione i flussi di traffico veicolare e la possibilità di una loro eventuale limitazione, da parte dell'Ente gestore.
4.
Fino all'approvazione di tale progetto saranno possibili unicamente interventi di manutenzione dei parcheggi esistenti.
5. A titolo di indirizzo, si propone altresì la costruzione o la ristrutturazione di parcheggi e relative strutture di servizio nelle località di: Molina
abitato, Fosse, Camposilvano, Campofontana, Giazza, ubicate in territori limitrofi all'area del parco.
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ARTICOLO 22 - CARTELLI PUBBLICITARI E SEGNALETICA
E' vietata la posa di cartelli o di altri manufatti pubblicitari di qualsiasi tipo, forma, dimensione e contenuto.
E' consentita, unicamente da parte dell'Ente Gestore, la posa di segnaletica per le necessità di gestione ed utilizzo delle aree del Parco; la
segnaletica dovrà uniformarsi alle indicazioni progettuali contenute nel presente Piano Ambientale.
ARTICOLO 23 - IMPIANTI DI RISALITA
Non è consentita l'installazione di nuovi impianti di risalita.
Per gli impianti esistenti sono ammesse la manutenzione, la ristrutturazione e il riordino, sia per quanto riguarda le parti meccaniche che per
quelle edilizie; queste ultime dovranno essere modificate ed adeguate alle caratteristiche ambientali.
Gli eventuali interventi di riordino, di cui al precedente comma, dovranno essere definiti da un piano generale riguardante l'intera zona
interessata dagli impianti esistenti, il cui numero non potrà essere aumentato.
Tale riordino, finalizzato a rendere più razionale e funzionale il comprensorio sciistico, dovrà prevedere anche la possibilità del cambio della
natura dell'impianto stesso.
Gli eventuali impianti dismessi dovranno essere smantellati e allontanati e il territorio dovrà essere riportato alle sue caratteristiche originarie.
ARTICOLO 24 - PISTE SCIISTICHE
Non è consentita l'apertura di nuove piste per l'esercizio dell'attività sciistica di discesa oltre a quelle esistenti ed indicate nella cartografia del
Piano Ambientale.
1.
Per le piste esistenti sono consentite esclusivamente opere di manutenzione, adeguamento alle norme di legge e riordino.
2.
Tale adeguamento dovrà essere effettuato alle seguenti condizioni:
a)
i lavori dovranno essere ultimati entro un anno dalla data di autorizzazione da parte dell'Ente Gestore;
b)
gli interventi di manutenzione dovranno essere limitati alla conservazione della idoneità delle piste agli scopi per i quali sono
state realizzate;
c) gli interventi di modificazione dovranno essere limitati al solo adeguamento alle norme di legge; il terreno vegetale manomesso
dovrà essere immediatamente ricostituito e le superfici rocciose oggetto di interventi di demolizione saranno ricostruite
mediante opportuni lavori.
4.
E' consentito il riordino delle piste da sci di fondo esistenti e il tracciamento di nuovi percorsiprevia approvazione da parte dell'Ente
gestore.
ARTICOLO 25 - ALTRE INFRASTRUTTURE PER LO SCI
1.
Nelle piste sciistiche destinate alla discesa è consentita la posa provvisoria di barriere contro il vento idonee ad evitare accumuli ed
asportazione della neve lungo il percorso.
2.
In tutte le piste per la discesa e per il fondo è ammessa la posa di segnaletica secondo quanto stabilito dalla legge regionale 6
marzo 1990, n. 18, articolo 50.
3.
Le barriere contro il vento e tutti gli altri segnali posti in opera all'inizio della stagione invernale dovranno essere rimossi ed allontanati
immediatamente dopo la chiusura delle piste.
4.
E' consentita, subordinatamente agli esiti di uno studio di compatibilità con le caratteristiche carsiche ed il fabbisogno idropotabile
della zona, la posa interrata di reti di distribuzione e di impianti per la produzione e lo spargimento della neve artificiale. Il terreno
manomesso dovrà essere accuratamente ricostituito nelle sue caratteristiche originarie. Nel caso in cui le tubazioni e gli impianti per
la produzione e lo spargimento della neve artificiale non vengano interrati dovranno essere rimossi ed allontanati immediatamente
dopo la chiusura della stagione sciistica.
5.
E' vietato comunque, per la produzione e conservazione della neve artificiale, l'uso di additivi chimici.
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Norme Tecniche di Attuazione
ARTICOLO 26 - SCI ALPINISMO E SCI ESCURSIONISMO
1.
Lo sci alpinismo e lo sci escursionismo sono liberamente consentiti in tutto il territorio del Parco, con esclusione delle zone di
particolare interesse individuate e segnalate a cura dell'Ente gestore.
2.
Non è consentita la posa di segnaletica specifica lungo i percorsi scialpinistici e sciescursionistici.
ARTICOLO 27 - TIRO CON L'ARCO E FUCILI AD ARIA COMPRESSA
1. La pratica sportiva del tiro con l'arco e con fucili ad aria compressa è consentita solo per motivi particolari ed in ogni caso con la
preventiva autorizzazione dell'Ente Gestore del Parco.
ARTICOLO 28 - SORVOLO E ATTERRAGGIO
1.
E' consentito il sorvolo delle aree comprese entro il perimetro del Parco da parte di aeromobili con o senza motore ad una quota
non inferiore a metri 1000 s.l.m. e comunque superiore a metri 300 sul livello del suolo del territorio sorvolato; è vietato l'atterraggio.
2.
Il sorvolo a quote inferiori da quelle indicate e l'atterraggio sono tuttavia consentiti nell'ambito di operazioni antincendio e di soccorso
o di lavori autorizzati dall'Ente gestore.
3.
Sono ammesse le esercitazioni di volo umano senza uso di motore.
ARTICOLO 29 - FUOCHI ARTIFICIALI
1. E' vietato l'uso di fuochi artificiali.
ARTICOLO 30 - CAMPEGGIO
1. Il campeggio è consentito esclusivamente nelle aree all'uopo predisposte ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge
istitutiva del Parco.
ARTICOLO 31 - RUMORI
1.
E' fatto divieto di provocare inquinamento acustico in qualsiasi modo.
2. I limiti massimi di accettabilità sono fissati, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 recante
"Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" in 50 decibel nel tempo diurno e in 40
decibel nel tempo notturno secondo la disciplina della tabella 2 per la classe I di uso del territorio ("Aree particolarmente
protette").
3. Sono consentite deroghe ai valori sopra indicati esclusivamente in caso di emergenze per ragioni di soccorso e nell'ipotesi di
esecuzione di opere preventivamente autorizzate dall'Ente Gestore e di lavori agro-silvo-pastorali.
4.
Le modalità applicative sono quelle disciplinate dal Decreto indicato nel secondo comma.
ARTICOLO 32 - RIFIUTI
1. Sono vietati la creazione di discariche e l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere.
ARTICOLO 33 - COMMERCIO AMBULANTE E FISSO
1. Non è consentito, entro il perimetro del Parco, il commercio ambulante e fisso se non nelle aree o nelle costruzioni apposite, in
ogni caso con la preventiva autorizzazione dell'Ente gestore.
ARTICOLO 34 - UTILIZZO DEL NOME
1. Non è permesso l'utilizzo per fini pubblicitari o di altro genere della dizione "Parco Naturale Regionale della Lessinia senza
espressa autorizzazione dell'Ente gestore.
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Norme Tecniche di Attuazione
ARTICOLO 35 - RETI TECNOLOGICHE
1. In occasione dì eventuali lavori di modifica delle reti tecnologiche esistenti, gli enti a ciò deputati e le ditte esecutrici dovranno
attenersi alle prescrizioni contenute nell'articolo 54.
2. I supporti delle reti tecnologiche aeree dismesse (pali, tralicci, ecc.) dovranno essere rimossi, allontanati ed il terreno
accuratamente ricostituito nelle sue caratteristiche originarie.
ARTICOLO 36 - PUNTI PANORAMICI ED EMERGENZE NATURALI
1.
Sono individuati come punti panoramici ed emergenze naturali le località di cui all'allegato B.
2.
L'Ente gestore provvedere alla redazione di uno specifico progetto per la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche
paesaggistico-ambientali di tali siti, disciplinandone le forme di fruizione.
ARTICOLO 37 - TUTELA DELLE ACQUE
1.
E' fatto divieto, nelle aree di rispetto delle sorgenti, di svolgere attività che possano modificare la qualità fisico-chimica e
batteriologica delle acque.
2.
Tale vincolo viene esteso, oltre alle sorgenti già individuate, anche ad altri acquiferi che venissero eventualmente in seguito
individuati dall'Ente gestore.
NORME PER LE ZONE DI RISERVA NATURALE ORIENTATA
ARTICOLO 38 - STRADE
1.
Non è consentita la costruzione di nuove strade al di fuori dei casi previsti dall'articolo seguente.
2.
Le strade esistenti dovranno essere riattate, ove necessario, in tutti i loro elementi costitutivi utilizzando esclusivamente
materiali e tecniche costruttive che consentano di riportare al loro aspetto originario.
ARTICOLO 39 - CRITERI PER LA COSTRUZIONE DI NUOVE STRADE
1.
E' consentita la costruzione di nuove strade di raccordo tra le nuove stalle eventualmente realizzate ai sensi dell'ari. 18 e la viabilità
pubblica e privata esistente.
2.
Tutte le nuove strade dovranno essere progettate e realizzate in modo da comportare minimi lavori di sterro e di riporto, avere la
medesima tipologia delle altre strade esistenti nella zona, scarpate inerbite con miscugli di specie autoctone, muri di sostegno ed altre
opere d'arte in pietrame a vista.
3.
Le nuove strade seguiranno, per quanto possibile, la morfologia dei siti, evitando dossi e costoni e di sovrapassare valli e
vallecole. Sfrutteranno inoltre il mascheramento della vegetazione esistente, riducendone al minimo indispensabile il taglio o
l'asportazione.
4.
La pavimentazione dovrà essere realizzata in pietrischetto cilindrato, non è consentita la pavimentazione in conglomerato
bituminoso.
5.
I lavori di ripristino ambientale vanno effettuati nel minore tempo e, ove possibile, man mano che procedono i lavori di costruzione
della strada.
ARTÌCOLO 40 - SOSTA DEI VEICOLI
1.
La sosta dei veicoli a motore è consentita esclusivamente nelle aree destinate a parcheggio.
2.
Per i veicoli utilizzati dai proprietari o dai conduttori dei fondi la sosta è consentita anche al di fuori di tali aree, sempre che sia
possibile, per il tempo strettamente indispensabile all'esecuzione di opere o per qualsiasi altra necessità connessa con l'attività agrosilvo-pastorale e comunque in modo da non recare pregiudizio all'ambiente e alla sua fruibilità.
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Norme Tecniche di Attuazione
ARTICOLO 41 - ACCENSIONE DI FUOCHI
1. Non è consentita l'accensione di fuochi, salvo nelle aree attrezzate per turisti e nei cantieri per il riscaldamento delle vivande.
Articolo 42 - Tutela della flora e della fauna
1.
Sono vietati: la raccolta, l'asportazione il danneggiamento della flora spontanea, dei prodotti del sottobosco e dei funghi, compresi i
tartufi, delle singolarità geologiche, paleontologiche, geomorfologiche; inoltre la raccolta di tutti gli animali vertebrati ed invertebrati.
2. E' vietata ogni attività venatoria e di pesca.
3. E' vietato l'uso di cani segugi fino a una fascia di 200 metri all'esterno del Parco.
4.
Sono esclusi dai divieti, di cui ai commi precedenti, gli interventi a scopo sanitario e di studio. Tali interventi dovranno essere
preventivamente autorizzati dall'Ente Gestore, sentito il Comitato Tecnico Scientifico.
ARTICOLO 43 - INTERVENTI BOSCHIVI
1.
Gli interventi nei boschi pubblici di adeguate dimensioni sono subordinati alla approvazione, da parte della Giunta regionale, di
appositi piani economico-colturali, ai sensi della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, previo parere dell'Ente gestore. La
revisione di tali piani terrà conto degli indirizzi del Piano ambientale e dei successivi strumenti attuativi, anche in materia di flora e
fauna. La pianificazione forestale individuerà i modelli della migliore funzionalità bioecologica del bosco, considerato come fattore
principale dell'equilibrio ambientale, mediante la costituzione di strutture ecosistemiche in grado di utilizzare le risorse trofiche,
idriche e di energia radiante del territorio.
2. Per gli interventi nei boschi privati, l'Ente gestore, su iniziativa dei singoli proprietari. provvede alla redazione di piani
economico-colturali attenendosi alla normativa vigente in materia di pianificazione forestale per i boschi d'alto fusto o ceduo e
seguendo gli indirizzi di cui ai commi precedenti.
3. Il prelievo di legname e legna per bisogni domestici è consentito, secondo le prescrizioni di massima e di polizia forestale,
previa comunicazione scritta all'Ente gestore, il quale provvedere a dame comunicazione ai competenti uffici del Corpo
Forestale dello Stato e del Servizio Forestale regionale.
4. Il prelievo di legname e legna per usi di commercio è consentito, con le modalità di cui al comma precedente e nel rispetto dei
seguenti indirizzi selvicolturali:
a) sono favoriti i tagli di avviamento all'alto fusto;
b) è vietato il ritorno al governo ceduo nei boschi in cui si sia già eseguito almeno un taglio di avviamento all'alto fusto con
risultati tecnicamente idonei;
c) nelle fustaie con resti di ceduo, l'utilizzazione delle latifoglie deve essere subordinata all'avviamento all'alto fusto dei
migliori esemplari.
5. L'assegnazione di piante per gli usi di cui ai precedenti commi quarto e quinto, da parte dei competenti uffici forestali, terrà
conto degli indirizzi espressi all'art. 51, sesto comma.
6. Oltre alla protezione degli alberi monumentali, secondo quanto previsto dall'articolo 8, sono favoriti il mantenimento e la
formazione di grandi alberi in buono stato fitosanitario, soprattutto lungo i percorsi escursionistici.
ARTICOLO 44 - TUTELA DELLE ACQUE
1.
Non sono consentiti interventi che modifichino il regime e la composizione delle acque ad esclusione di quelli necessari per
esigenze di difesa idrogeologica.
2.
Sono consentiti gli interventi di manutenzione delle opere di presa e di adduzione delle sorgenti già captate e per la
realizzazione di pozze per alpeggio.
3.
Sono inoltre consentiti i lavori per la captazione di sorgenti già in possesso delle concessioni di derivazione alla data
dell'entrata in vigore della legge regionale 30 gennaio1990, n. 12.
54
Comune di Selva di Progno
Norme Tecniche di Attuazione
ARTICOLO 45 - ATTIVITÀ DI FERTILIZZAZIONE
1.
E' vietata la pratica della fertilizzazione con liquami di qualsiasi tipo.
2.
E' ammessa la fertilizzazione con prodotti organici, opportunamente stabilizzati, provenienti da allevamenti zootecnici bovini,
equini, ovicaprini ed avicunicoli su lettiera permanente, secondo le modalità previste dalla normale pratica agronomica.
3.
L'accumulo dei prodotti di cui al precedente comma deve avvenire nel rispetto delle norme di polizia sanitaria, ai sensi del
Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
4.
Entro tre anni dalla dato di approvazione del Piano ambientale l'Ente provvedere, sulla base delle analisi e degli studi effettuati
per la redazione del piano, a dotarsi di una carta delle attitudini alla fertilizzazione, relativa al territorio dei Comuni del parco,
anche per le parti non ricadenti entro il perimetro dello stesso, e di una normativa specifica sull'utilizzo dei prodotti di cui al
secondo comma.
5. Decorso tale termine senza che si sia provveduto all'adozione di tali strumenti, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva.
ARTICOLO 46 - RETI TECNOLOGICHE
1. E' vietata di norma la posa di reti tecnologiche aeree. Sono fatti salvi interventi di modesto impatto da realizzarsi limitatamente
ai casi in cui comprovati motivi tecnici e ambientali non consentano la realizzazione di reti interrate.
2. I lavori di interventi necessari, anche di modifica alle reti esistenti, dovranno essere effettuati secondo le modalità specificate
nell'articolo 54.
NORME PER LE ZONE AGRO-SILVO-PASTORALI
ARTICOLO 47 - STRADE
1.
Non è consentita l'apertura di nuove strade ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-pastorale.
2.
Tutte le nuove strade dovranno essere progettate e realizzate in modo da comportare minimi lavori di sterro e di riporto, avere
la medesima tipologia delle altre strade esistenti nella zona, scarpate inerbite con miscugli di specie autoctone e muri di
sostegno in pietrame a vista.
3.
Si applicano altresì le prescrizioni di cui all'art. 39, commi terzo e quinto.
ARTICOLO 48 - ACCENSIONE DI FUOCHI
1. E' consentita l'accensione di fuochi per la cottura del cibo esclusivamente negli appositi manufatti di pietra posti nelle aree
destinate al turismo pendolare e per il riscaldamento delle vivande nei cantieri.
ARTICOLO 49 - TUTELA DELLA FAUNA E DELLE SINGOLARITÀ GEOLOGICHE E PALEONTOLOGICHE
1.
Non sono consentiti: la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento delle singolarità geologiche, paleontologiche,
mineralogiche, geomorfologiche; inoltre la raccolta degli animali vertebrati ed invertebrati in tutte le cavità ipogee sia naturali
che artificiali e la raccolta delle specie di invertebrati protetti di cui all'elenco allegato.
2.
E' vietata ogni attività venatoria e di pesca.
3.
E' vietato l'uso di cani segugi fino a una fascia di territorio di 200 metri all'esterno del Parco.
4.
I divieti di cui ai commi precedenti non si applicano agli interventi a scopo sanitario e di studio. Tali interventi dovranno essere
preventivamente autorizzati dall'Ente gestore.
ARTICOLO 50 - TUTELA DELLA FLORA
1.
E' consentita la raccolta dei funghi, compresi i tartufi, degli altri prodotti del sottobosco e dell'altra flora spontanea, secondo le
modalità stabilite dalla legge regionale 15 novembre 1975, n. 53, e successive modificazioni, dalla legge regionale 28 giugno
1988, n. 30 e dalla legge regionale 15 novembre 1994, n. 66.
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Comune di Selva di Progno
2.
Norme Tecniche di Attuazione
Ulteriori norme per disciplinare le modalità di raccolta potranno essere emanate dall'Ente gestore.
ARTICOLO 51 - INTERVENTI BOSCHIVI
1. Non è consentita la riduzione a coltura di terreni boschivi.
2.
Sono consentiti i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economico-colturali nelle proprietà pubbliche e secondo le
prescrizioni di massima e di polizia forestale nelle proprietà private. A queste ultime potranno sostituirsi piano economicocolturali redatti dall'Ente gestore su iniziativa dei singoli proprietari.
3.
Gli interventi di cui al comma precedente dovranno essere comunicati all'Ente gestore prima della loro esecuzione.
4.
I piani economico-colturali devono recepire le direttive per la tutela e la valorizzazione degli aspetti paesaggistici e ambientali
contenute nel Piano Ambientale e, in particolare, devono tener conto delle ricadute sulla gestione del patrimonio faunistico.
5.
Sono promossi, anche attraverso l'erogazione di apposite contribuzioni, interventi di miglioramento boschivo (cure colturali,
ricostituzione di boschi degradati, conversioni di cedui in fustaia, diradamenti, pulizie, rimboschimenti, formazione di futuri grandi alberi,
realizzazione di piste per l'esbosco, ecc.), previa redazione di specifici progetti da approvarsi secondo la vigente normativa regionale,
sentito l'Ente gestore.
6.
Nell'effettuazione di operazioni selvicolturali, i competenti uffici si atterranno agli indirizzi tecnici di cui alla pubblicazione della Regione
Veneto "La vegetazione forestale del Veneto. Prodromi di tipologia forestale", relativamente ai seguenti tipi di bosco, individuabili
provvisoriamente secondo la cartografia "Vegetazione forestale" allegata al presente Piano ambientale (tav. I/la):
a)
a) orno-ostrieto;
b)
ostrio quercete;
c)
faggeta sub-montana con ostria;
d)
faggeta sub-montana con ostria impecciata;
e)
faggeta montana;
f)
faggeta montana impecciata;
g)
faggeta pioniera;
h)
abieteto;
i) piceo-faggeta;
I) piceo-faggeta peccetosa.
Per le formazioni secondarie e promiscue si applicano criteri di analogia alle tipologie principali.
ARTICOLO 52 - TUTELA DELLE ACQUE
1. Non sono consentiti gli interventi che modifichino il regime e la qualità delle acque; sono ammessi solo quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, di difesa idrogeologica, nonché quelli relativi alle attività agricole in atto.
ARTICOLO 53 - ATTIVITÀ DI FERTILIZZAZIONE
1.
E' ammessa la fertilizzazione con prodotti organici opportunamente stabilizzati, provenienti da allevamenti zootecnici bovini, equini,
ovicaprini, suini e avicunicoli secondo le modalità previste dalla normale pratica agronomica.
2.
L'accumulo dei prodotti di cui al precedente comma deve avvenire nel rispetto delle norme di polizia sanitaria, ai sensi del Regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
3.
Decorsi tre anni dalla data di approvazione del Piano ambientale senza che si sia provveduto all'adozione degli strumenti di cui
all'articolo 45, quarto comma, la Giunta Regionale provvede in via sostitutiva.
4.
L'Ente gestore provvedere, sulla base delle analisi e degli studi effettuati per la redazione del Piano ambientale, all'adozione di una
carta delle attitudini allo spandimento dei reflui animali classificabili come liquami relativa al territorio dei Comuni del Parco, anche per
le parti non ricadenti entro il perimetro dello stesso, e di una normativa specifica per l'utilizzo agronomico dei liquami.
5.
Tutti i piani di concimazione già predisposti e che saranno predisposti dovranno adeguarsi a tale normativa.
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Comune di Selva di Progno
6.
Norme Tecniche di Attuazione
Nel frattempo è consentito l'uso di liquami zootecnici secondo le norme stabilite dalla Giunta Regionale in attuazione al Piano regionale
di risanamento delle acque.
7.
Decorsi tre anni dall'approvazione del Piano ambientale senza che si sia provveduto alla adozione degli strumenti di cui al quarto
comma del presente articolo, lo spandimento di reflui ammali classificabili come liquami non sarà più ammesso.
ARTICOLO 54 - PRESCRIZIONI PER LE LINEE AEREE
Le linee elettriche e telefoniche su pali sono soggette alle seguenti prescrizioni ed indicazioni:
1.
a)il tracciato delle linee non dovrà interessare aree botaniche e faunistiche di particolare interesse, evitando altresì di intercettare corridoi
di volo avifaunistici;
b)il tracciato delle linee dovrà seguire il più possibile il fondo valle evitando le linee di massima pendenza dei rilievi;
c) l'eventuale taglio di piante latifoglie dovrà avvenire nel periodo previsto dalle norme forestali in modo da conservare la vitalità delle
ceppaie;
d)il percorso delle linee aeree dovrà svilupparsi il più possibile dietro schermi visivi esistenti quali boschi, rilievi, manufatti, al margine dei
boschi, restando al di sotto dello skyline, assecondando altresì la morfologia naturale del terreno in modo da evitare linee troppo
geometriche e rettilinee;
e)le linee che attraversano zone boscate dovranno essere realizzate evitando andamenti rettilinei di notevole lunghezza allo scopo di non
accentuare geometrismi innaturali e prospettive focali eccessive attraverso la vegetazione;
f)è da evitare l'intersezione di una linea su pali perpendicolare ad una strada, soprattutto se la strada stessa attraversa una zona boscata;
è consigliabile un'intersezione diagonale;
g)dovranno essere evitati coni visivi artificiali e profondi prodotti nei boschi dalle linee perpendicolari alle strade. Le linee dovranno
intersecare diagonalmente le strade;
h) le linee aeree non dovranno attraversare i rilievi in corrispondenza della loro sommità;
i) è preferibile che i manufatti delle linee aeree integrino altre infrastrutture lineari esistenti come le strade, altre linee aeree esistenti,
rilevati, corridoi naturali del terreno;
I) entro la fascia di rispetto delle malghe e delle contrade di antica origine individuate sulle carte, qualsiasi linea elettrica e telefonica dovrà
essere totalmente interrata;
m) allo scopo di evitare impatti dannosi in fase costruttiva delle linee aeree e dei manufatti ad esse connessi è da evitare la costruzione di
strade ed accessi di servizio privilegiando eventualmente il trasporto dei manufatti mediante elicottero.
2.
In ogni caso è tassativo l'obbligo del ripristino ambientale per tutti i movimenti di terra,utilizzando essenze autoctone e
ricostituendo il terreno vegetale manomesso.
ARTICOLO 55 - NORME PER L'AREA DI S. GIORGIO
1.
Il Comune di Boscochiesanuova provvederà alla stesura di un progetto di riordino, di qualificazione e delimitazione delle aree
inedificate di S.Giorgio incluse entro la perimetrazione indicata sulle tavole.
2.
In tali aree inedificate dovranno essere individuati:
a) le strade ed altri spazi di uso pubblico;
b) le strade private;
c) i parcheggi pubblici;
d) i parcheggi privati;
e) i percorsi esclusivamente pedonali;
f)
gli impianti sportivi;
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Norme Tecniche di Attuazione
g) le aree a verde.
3.
Le aree saranno delimitate mediante elementi fissi di arredo urbano.
4.
Nell'ambito di tale riordino dovranno essere eliminati i modesti edifici di servizio prefabbricati e sostituiti con strutture fisse, collocate
nelle posizioni opportune con chiara connessione urbanistica.
ARTICOLO 56 - NORME PER L'AREA DI PASSO FITTANZE
1.
Nell'area di Passo Fittanze è consentita la ristrutturazione e l'ampliamento degli edifici esistenti, da destinare esclusivamente
a pubblici esercizi, nonché a sedi di uffici funzionali al Parco.
2.
Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione ed ampliamento è ammessa la costruzione di un alloggio per il gestore con una
cubatura massima di 500 metri cubi.
3.
L'ampliamento degli edifici è consentito entro il limite massimo di un raddoppio delle volumetrie esistenti.
4.
Gli interventi di ristrutturazione e ampliamento sono soggetti alle seguenti prescrizioni:
a)piani fuori terra 2 compreso il piano terreno;
b)l'altezza massima non potrà superare in gronda metri 6.50 ed in corrispondenza del colmo i metri 8.50;
c) l'altezza in gronda è misurata dal piano di calpestio immediatamente esterno all'edificio fino alla linea di intersezione della facciata
con il piano di posa del tetto. L'altezza del colmo è misurata dal piano di calpestio immediatamente esterno all'edificio al piano di
posa del solaio di copertura in corrispondenza del punto più alto del colmo stesso.
ARTICOLO 57 - NORME PER L'AREA DI BOCCA DI SELVA
1.
Nell'area di Bocca di Selva, qualora non sia possibile utilizzare a tale scopo edifici già esistenti, è consentita la costruzione di un edificio
destinato esclusivamente a centro per l'attività sportiva sciistica di fondo.
2.
Tale centro potrà comprendere spazi per l'accoglienza ed il ristoro degli sportivi, la rimessa per i mezzi meccanici di battitura delle
piste, gli uffici, depositi e quanto altro necessario per la finalità a cui è destinato, nonché un alloggio per il gestore del fabbricato e una
sede per uffici funzionali al Parco.
3.
L'area coperta non potrà superare 250 metri quadrati ed il volume complessivo entro e fuori terra 1.500 metri cubi ripartiti in due
piani. L'altezza in gronda metri 6.50; altezza del colmo del tetto metri 8.50.
4.
L'altezza m gronda è misurata dal piano del calpestio immediatamente esterno all'edificio, fino alla linea di intersezione della facciata
con il piano di posa del tetto. L'altezza del colmo è misurata dal piano di calpestio immediatamente esterno all'edificio, fino al piano di
posa del solaio di copertura in corrispondenza del punto più alto del colmo stesso.
5.
L'edificio dovrà comunque essere posizionato in modo tale che il profilo del colmo non vada a incidere sulla visuale a distanza delle
morfologie del rilievo naturale.
ARTICOLO 58 - NORME PER L'AREA DI PODESTARIA
1.
Nell'area di Podestaria è consentito il restauro conservativo del complesso edilizio esistente, accompagnato dalla eliminazione delle
superfetazioni anacronistiche per volume, luogo e materiali.
2.
E' consentito il mutamento di destinazione d'uso per il solo edificio oggi adibito a stalla purché non vengano apportate variazioni alle
sue dimensioni, al suo volume e siano seguiti i criteri indicati nell'art. 18 delle presenti norme. E' prescritta altresì la conservazione
delle antiche strutture tuttora esistenti.
3.
Nel caso di intervento edilizio nell'attuale stalla, finalizzato al mutamento di destinazione d'uso, e consentita la costruzione di una nuova
stalla nell'ambito della Malga Gasparine Davanti nel rispetto delle prescrizioni contenute negli articoli 17 e 18.
4.
La nuova destinazione d'uso di tale edificio dovrà riguardare scopi ricettivi, di ristoro di studio e di sorveglianza del Parco.
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Norme Tecniche di Attuazione
NORME PER LE ZONE DI RISERVA SPECIALE
ARTICOLO 59 - RINVIO
1. Si applicano tutte le norme delle zone di riserva naturale orientata, senza nessuna delle deroghe ivi previste.
NORME PER LE ZONE DI RISERVA NATURALE A INDIRIZZO DIDATTICO
ARTICOLO 60 - INDIVIDUAZIONE
1.
Le zone di riserva naturale a indirizzo didattico sono individuate nella cartografìa nelle località:Cascate di Molina, Ponte di Veja,
Covolo di Camposilvano e Valle delle Sfingi, Pesciara di
, Bolca, Basalti di S.Giovanni llarione, Ronca, Fumane - Riparo di Fumane.
2.
Valgono tutte le norme per le aree a riserva naturale orientata con in più la possibilità di attrezzarle per attività didattiche. Sono
pertanto consentite: la sistemazione di segnaletica e cartelli esplicativi, la sistemazione dei sentieri, l'installazione di attrezzature per la
sicurezza defruitori.
NORMA FINALE ARTICOLO 61 - SANZIONI
1. Per i casi di violazione dei divieti o delle prescrizioni dettate dalle presenti norme, si fa rinvio alle sanzioni previste dall'articolo 19 della
legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12, e, laddove ne ricorrano gli estremi, dall'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
ALLEGATO A) (ARTICOLO 8) ELENCO DEI GRANDI ALBERI PRESENTI NEL PARCO NATURALE REGIONALE DELLA
LESSINIA
Specie
Località
n° di alberi
Circonferenza
altezza mt.
età stimata
Numerazione
a mt. 1,30
e denominazione locale
Picea Excelsa (Las.) Link
II Pecio della Vallina
Erbezzo
1
3,70
20
120-150
I Pecci di Malga Pozzette
Erbezzo
5
3,40
25
100-130
Faqvs Sylvatica L.
3 II grande Faggio di
Monte Busino
Erbezzo
4 I Faggi di Malga Busino
Erbezzo
5 II Primo Faggio di
Malga Dardo
Erbezzo
6 II Secondo Faggio di
Malga Dardo
7 II Faggio della Madonnina
1
8,15
19
300-400
4,10
21
200-250
1
3,60
20
150
Erbezzo
1
5,00
16
200
Erbezzo
1
4,90
22
200-250
11
59
Comune di Selva di Progno
Norme Tecniche di Attuazione
8 I Faggi di Malga
Darocchetto
Erbezzo
5
4,00
18
200
9 I Faggi della riserva di
Malga Tarocon
Erbezzo
10
6,20
20
200-300
10 I tre Faggi dello Stocchera
Erbezzo
3
4,10
21
200
11 La riserva di faggi di
Malga Modo
Erbezzo
30
5,10
30
200-300
12 II Faggio delle "senge"
Erbezzo
1
5,20
21
200-300
13 I tre Faggi del Modo
Erbezzo
3
4,45
22
200
14 II grande Faggio di
Casara Roccopiano
Erbezzo
1
5,50
29
200-300
15 I Faggi della riserva di
Casara Roccopiano
Erbezzo
30
4,30
26
200
16 I due Faggi della riserva di
Casara Roccopiano
Erbezzo
2
4,60
17
200
17 I Faggi della Riserva
delle Vacche
Erbezzo
4,90
34
200
Specie
Località
50
n° di
Circonfer
altezza
età
alberi
enza a
mt.
stimata
Numerazione
e denominazione locale
mt. 1,30
18 I Faggi della Riserva di Erbezzo
Malga Coe Veronesi
30
4,60
15
150-200
I Faggi della Riserva di
Malga Pidocchio
Erbezzo
1
4,30
17
200
II Faggio dei Tracchi
Erbezzo
1
5,60
16
200-300
II grande Faggio di Casa re Erbezzo
Mostarda
2
5,25
16
200-300
I due Faggi di Casara
Broletto
Erbezzo
1
5,80
19
300-400
II grande Faggio di Malga
Belfiore di qua
Erbezzo
1
4,30
20
200
II Faggio della Madonnina a Erbezzo
Malga Belfiore
2
4,80
17
200
60
Comune di Selva di Progno
Norme Tecniche di Attuazione
Belfiore di Cima
Erbezzo
14
5,00
24
150-200
I Faggi di Malga Bazerna
Velo
Veronese
Selva di
Progno
1
3,35
18
150
1
3,70
19
150-200
Selva di
Progno
1
3.70
19
150-200
1
7.80
15
300-400
2
3.60
21
100-150
3
3.30
25
100-150
El Fò della Pace
II Faggio di Madersest
Sant'Anna
Castenea Sativa Miller
29 II Castagno del Ponte di d'Alfaedo
Veja
Sant'Anna
d'Alfaedo
Quercus Petraia (Matt.)
LiebI.
Le Rover di Crestena
Tilia Plathvlos Scop.
I Tigli di Alar
Selva di
Progno
Nota:
nel caso in cui gli alberi censiti siano in gruppo o in filare i dati dendrometrici si riferiscono alla pianta ritenuta più significativa.
ALLEGATO B) (ARTICOLO 36)
PUNTI PANORAMICI
1/1
2/2
Castelberto
Cima Sparavieri
1/3
Bocca Gaibana
3/1
Cima Rocca Pia
3/2
Passo di Rocca Pia
3/3
Corno d'Aquilio
3/4
Passo delle Fittanze
4/1
Monte Tomba
5/1
Cima Trappola
10/1
Monte Purga
EMERGENZE NATURALI
3/1
Spluga della Preta
5/1
Val Fraselle
5/2
Bella Lasta
5/3
Buco del Vallon
61
Comune di Selva di Progno
7/1
Cascate di Molina
8/1
Castate di Molina
8/2
Ponte di Veja
10/1
Covolo di Camposilvano
10/2
Valle delle Sfingi
10/3
Covoli di Velo
10/4
Purga di Velo
11/1
Monte Postai
13/1
Val Sorda
16/1
Basalti Colonnari di S. Giovanni llarione
Norme Tecniche di Attuazione
ALLEGATO C) (ARTICOLO 49)
ELENCO DELLE SPECIE DI INVERTEBRATI PROTETTE
o
Balkanoroncus (Pseudoscorpioni)
o
Ischyropsalis (Opilioni)
o
Troglohvphantes (Ragni)
o
Monolistra (Crostacei Isopodi)
o
Lessinosoma (Diplopodi)
o
Senadium (Diplopodi)
o
Trogloiulus (Diplopodi)
o
Italaphaenops (Col. Carabidae)
o
Lessonidvtes (col. Carabidae)
o
Orotrechus (Col. Carabidae)
o
Speluncarius (Col. Catopidi)
o
Halberria (Col. Catopidi)
o
Neobathyscia (Col. Catopidi)
o Troglorthvnchus (Col. Curculionidi)
Alla specie sopra elencate sono da aggiungersi tutte le eventuali nuove specie con caratteri adattativi alla vita sotterranea, descritte in
data successiva a quella di approvazione del Piano Ambientale, che venissero in futuro individuate nelle cavità ipogee del Parco.
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