QUALI dIrIttI per mAmmA e pApA

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QUALI dIrIttI per mAmmA e pApA
QUALI diritti
per mamma
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CONGEDO DI MATERNITà
Nei cinque mesi di astensione obbligatoria dal lavoro (2 mesi prima della data
presunta del parto e 3 mesi dopo il parto oppure 1 mese prima e 4 mesi dopo il
parto) alla lavoratrice spetta un’indennità pari all’80% della retribuzione, salvo
condizioni di miglior favore.
In caso di PARTO PREMATURO i giorni di astensione obbligatoria non beneficiati
prima del parto vengono aggiunti al periodo successivo al parto.
L’indennità spetta anche alle lavoratrici disoccupate o sospese dal lavoro da
meno di 60 giorni. Trascorsi più di 60 giorni dalla cessazione o sospensione del
rapporto di lavoro il diritto all’indennità è riconosciuto a condizione che alla data
di inizio del congedo la lavoratrice benefici dell’indennità di disoccupazione o
del trattamento di integrazione salariale oppure dell’indennità di mobilità.
CONGEDO DI PATERNITà
Al padre spetta un’indennità pari all’80% della retribuzione nei 3 mesi
successivi alla nascita del figlio in caso di:
• affidamento esclusivo del bambino al padre
• abbandono del figlio da parte della madre
• morte o grave infermità della madre
CONGEDO PARENTALE
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Nei primi otto anni di età del bambino entrambi i genitori hanno diritto ad
assentarsi dal lavoro per un periodo massimo complessivo di 10/11 mesi.
Questo diritto spetta:
• alla madre, dopo l’astensione obbligatoria, per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a 6 mesi;
• al padre per un periodo continuativo o frazionato, elevabile e non superiore
a 7 mesi (qualora si sia astenuto per un periodo non inferiore ai 3 mesi, anche
frazionati);
• se vi è un solo genitore per un periodo continuativo o frazionato non superiore
a 10 mesi;
• al padre anche nel caso la madre non ne abbia diritto.
In caso di parti plurimi il congedo parentale spetta per ogni figlio.
L’indennità è pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo
tra i genitori di 6 mesi entro i 3 anni di vita del bambino. Per gli anni successivi
l’indennità spetta a condizione che il reddito annuo del richiedente non superi
due volte e mezzo l’importo del trattamento minimo di pensione in vigore per
quell’anno (per l’anno 2011 l’importo è pari a € 15.191,47).
RIPOSI E PERMESSI PER I FIGLI
CON HANDICAP GRAVE
I genitori lavoratori di un figlio con handicap grave hanno diritto
alternativamente:
• fino ai tre anni di vita del bambino, al prolungamento
del congedo parentale o a un permesso giornaliero
retribuito di 2 ore oppure a tre giorni di permesso
mensile retribuiti. Questi benefici lavorativi sono
alternativi e non cumulativi nell’arco del mese;
• dopo il terzo anno di vita del bambino, ai
tre giorni di permesso mensile retribuito o al
prolungamento del congedo parentale fino
agli 8 anni (nel limite massimo di tre anni,
comprensivo anche dei periodi di congedo
parentale ordinario).
Per assistere un figlio con handicap
grave i genitori hanno diritto a un
CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO
FINO A 2 ANNI nell’arco della vita
lavorativa.
CONGEDO PER LA MALATTIA
DEL BAMBINO
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In caso di malattia del figlio, i genitori lavoratori hanno diritto
in maniera alternativa a dei permessi:
• per tutta la durata della malattia fino a tre anni di vita del
bambino;
• fino a 5 giorni lavorativi l’anno per le malattie del figlio da 3
a 8 anni di vita del bambino.
Questi permessi nel settore privato non sono indennizzati.
RIPOSI GIORNALIERI DOPO IL PARTO
Entro il primo anno di vita del bambino, la lavoratrice ha diritto al permesso
giornaliero retribuito di 2 ore (se il suo orario di lavoro giornaliero è pari o
superiore a 6 ore) o di 1 ora (se il suo orario di lavoro giornaliero è inferiore a
6 ore ).
Il padre lavoratore può fruire dei permessi orari giornalieri in alcune situazioni,
comunque anche quando la madre svolga lavoro casalingo.
Nel caso di parti plurimi l’orario dei permessi giornalieri retribuiti raddoppia,
a prescindere dal numero dei gemelli, e le ore aggiuntive possono essere
utilizzate anche dal padre.
DIVIETO DI LICENZIAMENTO
Dall’inizio della gravidanza e fino al compimento di un anno di vita del
bambino le lavoratrici non possono essere licenziate.
Tale divieto non può essere applicato in caso di:
• colpa grave della lavoratrice;
• cessazione dell’attività dell’azienda;
• scadenza del termine del contratto di lavoro;
• esito negativo della prova.
Le eventuali dimissioni della lavoratrice devono essere convalidate
dall’Ufficio provinciale del Lavoro.
LAVORO NOTTURNO
Dalle ore 24 alle 6 del mattino è vietato adibire le donne al lavoro notturno
dall’accertamento della gravidanza e fino a un anno di vita del bambino.
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Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
• la madre o il padre convivente fino a tre anni di vita del bambino;
• la madre o il padre unico affidatario di un figlio convivente di età inferiore a
12 anni;
• la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai
sensi della legge n. 104 del 1992.
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Collana aportatadimano
n.1/ottobre 2011
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Finito di stampare: Ottobre 2011