QUALI dIrIttI per mAmmA e pApA
Transcript
QUALI dIrIttI per mAmmA e pApA
QUALI diritti per mamma e papa’ UIL PATRONATO DELLA UIL NTO AME RDIN COO I PAR ITA’ UN ORT OPP NTO UIL I PAR A’ UNIT ORT OPP AME RDIN COO PATRONATO DELLA UIL Rivolgiti al Patronato Ital. Trova la sede più vicina sul sito internet www.italuil.it 800-085303 CONGEDO DI MATERNITà Nei cinque mesi di astensione obbligatoria dal lavoro (2 mesi prima della data presunta del parto e 3 mesi dopo il parto oppure 1 mese prima e 4 mesi dopo il parto) alla lavoratrice spetta un’indennità pari all’80% della retribuzione, salvo condizioni di miglior favore. In caso di PARTO PREMATURO i giorni di astensione obbligatoria non beneficiati prima del parto vengono aggiunti al periodo successivo al parto. L’indennità spetta anche alle lavoratrici disoccupate o sospese dal lavoro da meno di 60 giorni. Trascorsi più di 60 giorni dalla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro il diritto all’indennità è riconosciuto a condizione che alla data di inizio del congedo la lavoratrice benefici dell’indennità di disoccupazione o del trattamento di integrazione salariale oppure dell’indennità di mobilità. CONGEDO DI PATERNITà Al padre spetta un’indennità pari all’80% della retribuzione nei 3 mesi successivi alla nascita del figlio in caso di: • affidamento esclusivo del bambino al padre • abbandono del figlio da parte della madre • morte o grave infermità della madre CONGEDO PARENTALE Rivolgiti al Patronato Ital. Trova la sede più vicina sul sito internet www.italuil.it 800-085303 Nei primi otto anni di età del bambino entrambi i genitori hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per un periodo massimo complessivo di 10/11 mesi. Questo diritto spetta: • alla madre, dopo l’astensione obbligatoria, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi; • al padre per un periodo continuativo o frazionato, elevabile e non superiore a 7 mesi (qualora si sia astenuto per un periodo non inferiore ai 3 mesi, anche frazionati); • se vi è un solo genitore per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi; • al padre anche nel caso la madre non ne abbia diritto. In caso di parti plurimi il congedo parentale spetta per ogni figlio. L’indennità è pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi entro i 3 anni di vita del bambino. Per gli anni successivi l’indennità spetta a condizione che il reddito annuo del richiedente non superi due volte e mezzo l’importo del trattamento minimo di pensione in vigore per quell’anno (per l’anno 2011 l’importo è pari a € 15.191,47). RIPOSI E PERMESSI PER I FIGLI CON HANDICAP GRAVE I genitori lavoratori di un figlio con handicap grave hanno diritto alternativamente: • fino ai tre anni di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale o a un permesso giornaliero retribuito di 2 ore oppure a tre giorni di permesso mensile retribuiti. Questi benefici lavorativi sono alternativi e non cumulativi nell’arco del mese; • dopo il terzo anno di vita del bambino, ai tre giorni di permesso mensile retribuito o al prolungamento del congedo parentale fino agli 8 anni (nel limite massimo di tre anni, comprensivo anche dei periodi di congedo parentale ordinario). Per assistere un figlio con handicap grave i genitori hanno diritto a un CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO FINO A 2 ANNI nell’arco della vita lavorativa. CONGEDO PER LA MALATTIA DEL BAMBINO Rivolgiti al Patronato Ital. Trova la sede più vicina sul sito internet www.italuil.it 800-085303 In caso di malattia del figlio, i genitori lavoratori hanno diritto in maniera alternativa a dei permessi: • per tutta la durata della malattia fino a tre anni di vita del bambino; • fino a 5 giorni lavorativi l’anno per le malattie del figlio da 3 a 8 anni di vita del bambino. Questi permessi nel settore privato non sono indennizzati. RIPOSI GIORNALIERI DOPO IL PARTO Entro il primo anno di vita del bambino, la lavoratrice ha diritto al permesso giornaliero retribuito di 2 ore (se il suo orario di lavoro giornaliero è pari o superiore a 6 ore) o di 1 ora (se il suo orario di lavoro giornaliero è inferiore a 6 ore ). Il padre lavoratore può fruire dei permessi orari giornalieri in alcune situazioni, comunque anche quando la madre svolga lavoro casalingo. Nel caso di parti plurimi l’orario dei permessi giornalieri retribuiti raddoppia, a prescindere dal numero dei gemelli, e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre. DIVIETO DI LICENZIAMENTO Dall’inizio della gravidanza e fino al compimento di un anno di vita del bambino le lavoratrici non possono essere licenziate. Tale divieto non può essere applicato in caso di: • colpa grave della lavoratrice; • cessazione dell’attività dell’azienda; • scadenza del termine del contratto di lavoro; • esito negativo della prova. Le eventuali dimissioni della lavoratrice devono essere convalidate dall’Ufficio provinciale del Lavoro. LAVORO NOTTURNO Dalle ore 24 alle 6 del mattino è vietato adibire le donne al lavoro notturno dall’accertamento della gravidanza e fino a un anno di vita del bambino. Rivolgiti al Patronato Ital. Trova la sede più vicina sul sito internet www.italuil.it 800-085303 Non sono obbligati a prestare lavoro notturno: • la madre o il padre convivente fino a tre anni di vita del bambino; • la madre o il padre unico affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni; • la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104 del 1992. PATRONATO DELLA UIL ITAL-UIL Via Po, 162 - 00198 Roma Telefono: 06. 852331 Fax: 06. 85233488 e.mail: [email protected] www.italuil.it 800-085303 NITA’ ORTU I OPP PAR TO MEN UIL INA ORD CO UIL coordinamento nazionale p. o. Via lUcullo, 6 - 00187 Roma Telefono 06. 4753279/315 Fax 06. 4753376 e.mail: [email protected] www.uil.it/pari_opportunità Collana aportatadimano n.1/ottobre 2011 Progetto grafico, impaginazione: Eureka3 Finito di stampare: Ottobre 2011