COMUNE di CELANO

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COMUNE di CELANO
COMUNE di CELANO
Provincia di L’Aquila
Regolamento Edilizio
Comune di Celano
Piazza IV Novembre, 1 67043 CELANO
C.F. e P.I. 00094090669 - Tel. 0863 79541 - Fax 0863 792335
e-mail: [email protected] web site: www.comune.celano.aq.it
PEC – [email protected]
INDICE
TITOLO I – NORME PRELIMINARI
Art. 1– FINALITA’
Art. 2 – SOGGETTI AVENTI TITOLO PER LA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE
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TITOLO II – PERMESSO DI COSTRUIRE
– OPERE SOTTOPPOSTE A PERMESSO DI COSTRUIRE
– PRESENTAZIONE ED ESAME DELLA RICHIESTA DI PEMESSO DI COSTRUIRE
– DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
– ATTO DI PERMESSO DI COSTRUIRE
L’atto di permesso di costruire deve contenere:
Art. 7– PROROGA E DECADENZA
Art. 8– CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
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TITOLO III – DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’
Art. 9– INTERVENTI REALIZZABILI CON DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ (D.I.A.)
Art. 10– MODALITA’
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Art.
Art.
Art.
Art.
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TITOLO IV – REGIME LIBERO
Art. 11 – REGIME LIBERO
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TITOLO V- CERTIFICAZIONI
Art. 12–CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
Art. 13 – CERTIFICATO DI AGIBILITA’
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TITOLO VI – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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Art. 15 – INTEGRAZIONI DOCUMENTALI
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Art. 16 – COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PRE IL RILASCIO DEL PERMESSO
DI COSTRUIRE
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Art. 17 – PROVVEDIMENTO FINALE
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TITOLO VII – SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI
Art. 18 – CONFERENZA DEI SERVIZI INTERNA
Art. 19 – CONFERENZA DEI SERVIZI ESTERNA
Art. 20 – SPORTELLO UNICO
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TITOLO VIII – DISPOSIZIONI VARIE
DEROGHE
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VOLTURE
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OPERE PUBBLICHE DI INIZIATIVA COMUNALE
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PERMESSI DI COSTRUIRE IN SANATORIA
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INTERVENTI EDILIZI AVENTI AD OGGETTO BENI AMBIENTALI DI CUI AL D.L.VO
29.10.19990N. 490 E DI CUI ALLA LL.RR. N. 47/96 e N. 2/03
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Art. 26 – PUBBLICITA’
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Art. 27 – SANZIONI
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Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
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–
TITOLO IX – PARERE PREVENTIVO SU PROGETTI PRELIMINARI
Art. 28 – DEFINIZIONE
Art. 29 – RICHIESTA
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TITOLO X –NORME PROCEDURALI DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 30 – COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
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Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
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VIGILANZA DURANTE L’ESECUZIONE DELLE OPERE
CONDUZIONE DEL CANTIERE
CAUTELE PER LA SALVAGUARIDA DI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI
VARIANTI AI PROGETTI
COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI
TOLLERANZA ESECUTIVA
Art.
Art.
Art.
Art.
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TITOLO XI
DEFINIZIONE
PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA: RICHIESTA
PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA: RICHIESTA
APPROVAZIONE
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
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TITOLO XII – PRESCRIZIONI IGIENICO – SANITARIE E COSTRUTTIVE
OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI
SALUBRITA’ DEL TERRENO
ISOLAMENTO DALL’UMIDITA’
ISOLAMENTO TERMICO
ISOLAMENTO FONICO
CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE
MODALITA’ DI SCARICO DELLE ACQUE
RIFORNIMENTO IDRICO
IMPIANTO ELETTRICO
DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI SOLIDI
ELIMINAZIONE DEI FUMI, VAPORI ED ESALAZIONI
IMPIANTI SPECIALI
IMPIANTI PER LE LAVORAZIONI INSALUBRI
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TITOLO XIII – PRESCRIZIONE ANTINCENDIO
CENTRALI TERMICHE
AUTORIMESSE
NULLA-OSTA DEI VIGILI DEL FUOCO
CRITERI DI SICUREZZA PER IMPIANTI DOMESTICI DI GAS LIQUEFATTO
CRITERI DI SICUREZZA PER IMPIANTI CENTRALIZZATI DI
RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO
Art. 59 – RINVIO LEGGI PARTICOLARI
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
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TITOLO XIV
CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI
CARATTERISTICHE DEI LOCALI
CLASSIFICAZIONE DEI PIANI
SOFFITTI INCLINATI E SOPPALCHI
PIANI SEMINTERRATI
PIANI INTERRATI
SOTTOTETTI
TRASLAZIONE DI QUOTE DI FABBRICATI ESISTENTI
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TITOLO XV – PRESCRIZIONE VARIE
Art. 68 – NORME DI BUONA COSTRUZIONE
Art. 69 – ZOCCOLATURA
Art. 70 – ELEMENTI AGGETTANTI
Art. 71 – USCITA DALLE AUTORIMESSE: RAMPE CARRABILI
Art. 72 – MURI DI SOSTEGNO, RECINZIONI, CANCELLI ED ANNESSI
Art. 73 – CASSETTE PER CORRISPONDENZA E CONTANTORI DI GAS, ENERGIA
ELETTRICA ED ACQUA
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Art. 74 – SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
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TITOLO XVI – DIPSOSIZIONI RELATIVE ALLE OPERE ESTERIORIAI FABBRICATI ED
ALL’ARREDO URBANO
Art. 75 – ASPETTO E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI
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Art. 76 – TINTEGGIATURA E RIVESTIMENTI
53
Art. 77 – ANTENNE RADIO TELEVISIVE
53
Art. 78 – DECORO ED ARREDO URBANO
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Art. 79 – MOSTRE, VETRINE ED INSEGNE IN GENERE
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Art. 80 – TENDE AGGETTANTI SULLO SPAZIO PUBBLICO
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Art. 81 – TABELLE E NUMERI CIVICI
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Art. 82 – ESECUZIONE DI OPERE SU EDIFICI DI INTERESSE STORICO
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Art. 83 – RINVENIMENTI DI OPERE DI PREGIO ARTISTICO E STORICO
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Art. 84 – PARCHEGGI
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TITOLO XVII – DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE DELLE ABITAZIONI ED
ATTREZZATURE RURALI
Art. 85 – NORME EDILIZIE
Art. 86 – NORME IGIENICHE
Art. 87 – MANUFATTI CONNESSI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO
Art. 88 - AGRITURISMO
Si rinvia a quanto previsto nelle N.T.A.
Art. 89 – STALLE E CONCIMAIE
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GLOSSARIO
DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
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TABELLA SINOTTICA DEGLI INTERVENTI
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TITOLO I – NORME PRELIMINARI
Art. 1 – FINALITA’
Il Regolamento Edilizio, di seguito indicato in via breve come R.E., ha per
oggetto quando indicato dalla L.R. n. 18/83 s.m.i., dal D.P.R. n° 380/01 e
detta norme e prescrizioni per ogni attività di trasformazione urbanistica ed
edilizia previste nello strumento urbanistico generale.
Art. 2 – SOGGETTI AVENTI TITOLO PER LA RICHIESTA DI PERMESSO
DI COSTRUIRE
E’ legittimato ad ottenere il permesso di costruire o la DIA, il proprietario o
altro titolare di diritto reale ai sensi della legge civile. Possono richiedere ed
ottenere le autorizzazioni per le opere di cui al comma 5 dell’art. 60 della
Legge Regionale 12 aprile 1983 n. 18 e s.m.i., oltre ai soggetti predetti anche i
legittimi possessori o detentori dell’immobile previo assenso del proprietario.
Il proprietario o chi ne ha titolo deve richiedere allo sportello unico per
l’edilizia il permesso di costruire per l’esecuzione di qualsiasi attività
comportante trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio comunale.
La qualità di proletario o di avente titolo deve essere documentata.
Per le opere di carattere condominale, il soggetto avente titolo a presentare
la richiesta è l’Amministratore, munito del verbale dell’Assemblea Condominiale
dal quale risulti la volontà dei condomini di realizzare l’intervento o in assenza
dell’assemblea condominiale dai soggetti titolati ai sensi del codice civile.
I soggetti indicati nei commi precedenti sono altresì legittimati alla
procedura di denuncia di inizio attività.
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TITOLO II – PERMESSO DI COSTRUIRE
Art. 3 OPERE SOTTOPOSTE A PERMESSO DI COSTRUIRE
Sono subordinate al rilascio del permesso di costruire le opere ed i lavori di
seguito elencati:
a)
le nuove costruzioni, a qualsiasi uso destinate, da realizzarsi sia con
metodi costruttivi tradizionali, sia con l’uso di metodi di
prefabbricazione totale o parziale (art. 8 N.T.A.);
b) le demolizioni totali o parziali di manufatti esistenti, con
contemporanea ricostruzione anche parziale (art. 7 lett. f N.T.A) salvo
la ricostruzione entro la stessa sagoma e con la stessa volumetria che
può essere realizzata anche mediante D.I.A.;
c) le opere di ristrutturazione edilizia così come definite all’art. 7 lett. e)
con facoltà da parte del richiedente di intervenire mediante D.I.A.;
d) le opere di ristrutturazione urbanistica così come definite all’art. 7 lett.
g) delle N.T.A.;
e) l’installazione di attrezzature ed impianti produttivi industriali,
artigianali ed agricoli;
f)
la costruzione di impianti sportivi e relative attrezzature, qualora
prevedano la realizzazione di nuovi volumi;
g) la realizzazione, da parte degli Enti istituzionalmente competenti, di
impianti, attrezzature e di opere pubbliche o di interesse generale,
fatta eccezione per le opere pubbliche dei Comuni, dove la
deliberazione con la quale il progetto viene approvato o l’opera
autorizzata, ha i medesimi effetti del permesso di costruire;
h) l’esecuzione, anche da parte dei privati, di opere di urbanizzazione in
attuazione degli strumenti urbanistici, nonché l’installazione di impianti
di depurazione delle acque luride, quando non interessano impianti
pubblici o di pubblico interesse;
i)
la realizzazione di opere e costruzioni interrate interessanti il suolo
pubblico o privato, salvo le autorimesse da realizzarsi ai sensi dell’art.
9 L. 122/89 ove possono essere realizzate anche mediante D.I.A.;
j)
la realizzazione di capannoni, ponti ed impianti tubolari e sospesi o
simili, silos, concimaie, tettoie, pensiline e porticati, qualora non
costituiscano pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici già
esistenti;
k) gli interventi volti alla variazione di destinazione d’uso con le stesse
modalità previste dall’art. 9 delle N.T.A.;
l)
le opere di costruzione relative alla installazione di complessi turistici
complementari quali: campeggi, aree attrezzate ad alloggi temporanei
(roulotte, case mobili, ecc);
m) la realizzazione di muri di sostegno di altezza massima fuori terra
superiore a ml. 3,00;
n) la realizzazione su suolo pubblico o privato di chioschi e similari
(vendita di giornali, generi alimentari, bar, chioschi per fiori);
o) la realizzazione di soppalchi;
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p)
le cappelle cimiteriali.
Le varianti, ai sensi dell’art. 22 D.P.R. n° 380/01, sono soggette a D.I.A.
prima del rilascio del certificato di agibilità.
Il permesso di costruire o la D.I.A. possono essere:
a)
b)
c)
gratuita, nei casi previsti dalla legge;
onerosa; l’importo relativo è calcolato in base alla normativa vigente
alla data di presentazione della richiesta qualora corredata della
documentazione prevista e non soggetta a richiesta di integrazione
sostanziale,
convenzionata.
Art. 4 – PRESENTAZIONE ED ESAME DELLA RICHIESTA DI PERMESSO
DI COSTRUIRE
La domanda di permesso di costruire, completa di tutti gli allegati deve
essere presentata allo sportello unico per l’edilizia.
Al momento della presentazione, previa verifica da parte dell’ufficio della
corrispondenza della documentazione allegata a quella richiesta, è rilasciata
all’interessato una “Ricevuta di presentazione” con l’indicazione della data di
arrivo e del numero della pratica. Il nominativo del responsabile del
procedimento sarà comunicato all’interessato nei modi previsti dalla legge.
L’esame delle domande di permesso di costruire deve avvenire per tipologie
d’intervento seguendo il numero progressivo di presentazione ed i criteri
indicati dal Responsabile dell’ufficio per l’esame delle varie tipologie.
Art.
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–
DOMANDA
DI
DOCUMENTAZIONE A CORREDO
PERMESSO
DI
COSTRUIRE
E
La richiesta di permesso di costruire è inoltrata all’Ufficio Tecnico
dell’avente titolo e deve contenere generalità, residenza e codice fiscale. La
richiesta di permesso di costruire ed i relativi allegati dovranno rispettare le
norme vigenti in materia di bollo.
Alla domanda devono essere allegati, pena l’inammissibilità della stessa, gli
elaborati tecnici in 3 copie ed i documenti di seguito specificati, salvo
prescrizioni del P.R.G. e dei piani attuativi vigenti:
a)
b)
copia del documento comprovante il titolo idoneo ad ottenere il
permesso;
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal richiedente,
attestante che l’area interessata non sia stata già asservita da
precedenti concessioni, licenze edilizie e permessi di costruire e che
non presenti servitù di in edificabilità;
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
estratti del P.R.G. e dell’eventuale piano preventivo, con evidenziato
l’immobile e/o l’area di intervento;
documentazione catastale costituita dalla copia di mappa in scala
1:2000 o 1:1000; con indicati tutti gli elementi necessari ad
identificare le particelle oggetto dell’intervento e la relativa superficie;
riferimenti a precedenti autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi
di costruire, richieste di condono, se trattasi di interventi su manufatti
esistenti etc.;
documentazione fotografica significativa a colori dei luoghi di
intervento e delle loro adiacenze nello stato attuale (formato minimo
10x15);
elaborati grafici di progetto comprendenti:
 planimetria catastale in scala 1:1000 o 1:2000 con il corretto
inserimento della sagoma del fabbricato e del relativo di
pertinenza;
 planimetrie in scala 1:200 o 1:500 con individuazione delle
soluzioni progettuali dell’area di intervento, nella quale sia
rappresentata l’opera progettata nelle sue dimensioni, quote
generali relative alle distanze dai confini, dai fabbricati limitrofi e
piano quotato del lotto prima e dopo l’intervento. Dovranno essere
indicati i parcheggi, le alberature e il verde, le recinzioni, gli
ingressi pedonali e carrabili, le eventuali aree di cessione, lo
schema delle reti di allaccio (idrico, fognante, gas, ENEL etc.)
comprensivo dei pozzetti di convogliamento, distribuzione e allaccio
alle reti e dichiarazione di esecuzione dei suddetti allacci
conformemente alle norme in materia ed ai vigenti regolamenti e
strumenti urbanistiche e quant’altro possa occorrere al fine di
chiarire esaurientemente i rapporti fra l’opera e l’area circostante,
sia essa pubblica che privata;
 piante quotate in scala 1:100 di tutti i piani dell’opera, con
l’indicazione della superficie utile netta e delle destinazioni d’uso
dei sei singoli locali;
 sezione significativa e prospetti in scala 1:100 dell’opera,
 per interventi sull’esistente, piante, sezioni e prospetti, in scala
1:100 della situazione ante opera e post opera, con,
eventualmente, evidenziate le demolizioni, le parti di nuova
costruzione e le parti da sostituire o da consolidare;
progetti, ove previsti dalla legge, esecutivi degli impianti da presentare
e inoltrare secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle leggi regionali e
nazionali;
dettagliata relazione tecnica che illustri l’intervento proposto, la
rispondenza dei dati di progetto alle prescrizioni riportate nel R.E. e
alle N.T.A. del P.R.G. e dei piani attuativi. Nella relazione il progettista
deve evidenziare il rispetto di tutte le norme contenute nel presente
Regolamento nonché la conformità:
 alla L. 13/1989 modificata ed integrata, sull’eliminazione delle
barriere architettoniche;
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
j)
alla L. 10/1991 modificata ed integrata, sul contenimento dei
consumi energetici;
 alla L. 46/1990 modificata ed integrata, sulla sicurezza degli
impianti;
 alla L. 447/1995 modificata ed integrata, sulla limitazione dei
rumori, per edifici destinati ad attività lavorative;
dichiarazione del progettista che asseveri la rispondenza e la
conformità delle opere in progetto alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici vigenti e adottati, alle norme di igiene e sicurezza nonché
alle prescrizioni del codice della strada, ove necessario, e l’assenza di
vincoli ad eccezione di quello sismico.
Lo sportello unico, prima del rilascio del permesso di costruire, acquisisce
direttamente:
k) il parere dell’A.S.L. nel caso in cui non possa essere sostituito da una
autocertificazione ai sensi dell’articolo 20, comma 1 del D.P.R. n°
380/01 (in tal caso la richiesta deve essere integrata di altre due
copie);
l)
il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della
normativa antincendio (in tal caso la richiesta deve essere integrata di
altre due copie).
L’ufficio dello sportello cura altresì gli incombenti necessari ai fini
dell’acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14,
14 bis, 14 ter, 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di
assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione
dell’intervento edilizio.
Qualora siano necessari in relazione allo specifico intervento, il titolare
dovrà trasmettere al competente Ufficio Comunale, prima del rilascio del
permesso di costruire, i nulla osta o autorizzazioni di competenza di altri
organi.
Il Responsabile del procedimento può in ogni caso richiedere,
all’interessato, altra documentazione eventualmente necessaria nei modi
previsti dalla legislazione vigente.
Il rilascio del permesso di costruire è comunque subordinato all’ottenimento
dei suddetti atti di consenso.
Per gli interventi appartenenti alle categorie di cui al D.P.C.M. n. 377/1988,
o nel caso di opere di particolare rilevanza e/o con significative interazioni con
il contesto urbano, ambientale e paesaggistico, oltre alla documentazione di cui
ai commi precedenti è richiesta una valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)
ai sensi dell’art. 6 della legge 349/86 contenente tutte le informazioni previste
dal D.P.C.M. 27/88 e s.m.i..
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Gli elaborati sopra citati devono essere preferibilmente piegati secondo il
formato UNI A4 (mm. 210 x 297) e devono contenere, in testata l’indicazione
dell’intervento e l’ubicazione, il titolo dell’elaborato le generalità dell’avente
titolo ad intervenire, nonché la firma e il timbro professionale del progettista o
dei progettisti abilitati. Nel caso di varianti in corso d’opera deve inoltre essere
indicato, con chiarezza, negli elaborati grafici il numero della concessione,
permesso di costruire o autorizzazione edilizia di riferimento.
Art. 6 – ATTO DI PERMESSO DI COSTRUIRE
L’atto di permesso di costruire deve contenere:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
gli estremi della richiesta di permesso di costruire;
generalità ed il codice fiscale del titolare del permesso di costruire;
la descrizione delle opere con l’elencazione degli elaborati tecnici di
progetto, che si intendono parte integrante del permesso di costruire,
in particolare, l’indicazione delle destinazioni d’uso previste;
l’ubicazione e l’identificazione catastale dell’immobile oggetto
dell’intervento;
gli estremi del documento attestante il titolo di legittimazione del
richiedente il permesso di costruire;
gli estremi di approvazione dell’eventuale strumento urbanistico
attuativo al quale il permesso di costruire è subordinato;
gli estremi delle autorizzazioni/nulla osta/pareri di competenza di
organi esterni al comune ove necessari; il permesso di costruire deve
anche richiamare le eventuali condizioni o prescrizioni imposte da tali
organi;
l’esito del parere, laddove richiesto, della Commissione Edilizia
Urbanistica;
la menzione della proposta motivata del responsabile del procedimento
in relazione al provvedimento finale;
i termini entro i quali devono avere inizio e devono essere ultimati i
lavori;
l’entità e le modalità di versamento del contributo per il rilascio del
permesso di costruire ai sensi dell’art 16 e seguenti del D.P.R. n°
380/01, della L. R. 89/98 e s.m.i., della deliberazione Consiliare di
recepimento ed eventualmente le opere di urbanizzazione primaria da
realizzarsi da parte del richiedente.
Ove necessaria, fa parte integrante del permesso di costruire anche la
convenzione o atto unilaterale d’obbligo, da redigersi e da trascriversi secondo
quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
L’atto con il quale viene rilasciato il permesso di costruire può contenere
prescrizioni urbanistiche, edilizie, igieniche ed estetiche per l’adeguamento del
progetto ai disposti di legge, di P.R.G., di Regolamento Edilizio, di Regolamento
di Igiene.
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Il permesso di costruire è rilasciato con allegata una copia dei disegni
approvati.
Art. 7 – PROROGA E DECADENZA
Il permesso di costruire relative ai singoli edifici non possono avere validità
complessiva superiore a tre anni dall’inizio dei lavori, i quali devono,
comunque, essere iniziati entro un anno dal rilascio del permesso di costruire.
Nei casi di edifici mono e bi-familiari costruiti in economia dal titolare del
permesso di costruire per uso proprio, è consentito un ulteriore periodo di due
anni per la ultimazione dei lavori.
Un periodo più lungo per la ultimazione dei lavori può essere consentito dal
responsabile dello sportello unico per l’edilizia, in relazione alla mole delle
opere da realizzare o alle sue particolari caratteristiche costruttive.
Qualora, entro i termini suddetti, i lavori non siano stati iniziati o ultimati, il
titolare del permesso di costruire deve richiedere un nuovo permesso di
costruire.
Per ultimazione dell’opera si intende il completamento integrale di ogni
parte del progetto, confermato con la presentazione della richiesta del
certificato di abitabilità e agibilità.
Il titolare del permesso di costruire ha l’obbligo di comunicare all’Ufficio
dello sportello unico dell’edilizia, con lettera raccomandata, l’avvenuto inizio
lavori entro cinque (cfr art 30) giorni dall’effettivo inizio ed il completamento
degli stessi entro trenta giorni dall’effettivo completamento. Fermo restando
quanto previsto dai precedenti commi, in caso di inadempienza agli obblighi di
cui sopra, il titolare del permesso di costruire è tenuto a corrispondere una
sanzione pari a 1/20 del contributo per il rilascio del permesso di costruire.
E’ ammessa la proroga del termine per la ultimazione dei lavori con
provvedimento motivato e solo per fatti estranei alla volontà del titolare del
permesso di costruire che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro
esecuzione.
La proroga può essere sempre prevista nel provvedimento del permesso di
costruire quando si tratti di opere pubbliche, il cui finanziamento sia
preventivato in più esercizi finanziari.
L’entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza
del permesso di costruire in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i
relativi lavori siano stati iniziati.
Il permesso di costruire decade automaticamente per decorso del termine
qualora i lavori non vengano iniziati e ultimati nei termini indicati all’atto del
rilascio.
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Per opere già iniziate, in caso di decadenza dal permesso di costruire, dovrà
essere inoltrata nuova richiesta del permesso di costruire per la parte di opera
non ultimata.
Il termine per la fine dei lavori può essere prorogato nei casi previsti dalla
legge, su richiesta dell’interessato, prima del termine di scadenza indicato nel
permesso di costruire con apposito provvedimento del responsabile dell’ufficio
dello sportello unico dell’edilizia.
Art. 8 – CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
Il permesso di costruire comporta il pagamento, salvo le esenzioni o
riduzioni previste dalla legge, a carico del titolare del permesso di costruire, di
un contributo commisurato:

all’incidenza delle spese di urbanizzazione nonché del costo di
costruzione, come stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale in
applicazione delle disposizioni legislative vigenti al riguardo, salve le
esenzioni o riduzioni previste dalla legge;

all’incidenza delle spese di urbanizzazione primaria, secondaria e
generale, da determinarsi secondo le prescrizioni della L.R. n. 89/98 e
s.m.i.;

all’incidenza della quota relativa al costo di costruzione da determinarsi
ai sensi della L.R. n. 89/98 e s.m.i..
La quota di contributo commisurata all’incidenza delle opere di
urbanizzazione deve essere corrisposta al Comune (secondo quanto stabilito
dalla vigente legislazione) in un’unica soluzione ovvero in quattro rate
semestrali, la prima delle quali all’atto del rilascio del permesso di costruire,
secondo quanto stabilito dall’art. 47 della L. 457/78 previa prestazione delle
opportune garanzie di cui all’art. 13 della L. 14/01/1978 n. 1.
A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso di
costruire può richiedere di realizzare direttamente tutte o parte delle opere di
urbanizzazione da realizzare su suolo pubblico.
Qualora il Comune accetti la richiesta, determina il costo di tali opere, che
può essere detratto dal contributo di cui al comma precedente, se per lo stesso
importo il richiedente consegni al Comune una corrispondente fideiussione
unitamente all’atto con il quale si obbliga ad eseguire le opere di cui sopra.
Tale fideiussione può essere decurtata in corrispondenza delle fasi esecutive e
a collaudo avvenuto delle opere stesse.
La quota di contributo relativa al costo di costruzione è determinata all’atto
del rilascio del permesso di costruire in un’unica soluzione ovvero in sei rate
semestrali, la prima delle quali all’atto del rilascio del permesso di costruire e,
comunque, non alla data di scadenza della validità del permesso di costruire. A
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garanzia di tale versamento, prima dell’inizio dei lavori, il titolare del permesso
di costruire deposita una fideiussione pari all’importo dovuto.
12
TITOLO III – DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’
Art. 9 – INTERVENTI REALIZZABILI CON DENUNCIA DI INIZIO
ATTIVITA’ (D.I.A.)
Sono realizzabili con denuncia di inizio attività, i seguenti interventi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
manutenzione straordinaria, restauro conservativo e risanamento
igienico ed edilizio così come definiti dall’art. 30 lett. b), c) e d) della
L.R. n. 18/83 e s.m.i.;
opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti
consistenti in rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che
alterino la sagoma dell’edificio;
recinzioni, muri di cinta e cancellate;
aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
opere interne di singole unità immobiliari che non comportino
modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla
statica dell’immobile,
revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di
attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano
indispensabili, sulla base di nuove diposizioni;
parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il
fabbricato;
le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e
ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma. Ai fini del calcolo
della volumetria non si tiene conto delle innovazioni necessarie per
l’adeguamento alla normativa antisismica;
le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri
urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso
e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio e non
violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;
gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica
qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi
compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che
contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche,
formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente
dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione
degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani
attuativi risultino approvati anteriormente all’entrata in vigore della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve
avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in
mancanza si prescinde dall’atto di ricognizione, purché il progetto di
costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella
quale venga asseverata l’esistenza di piani attuativi con le
caratteristiche sopra menzionate;
13
k)
sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non
riconducibili all’elenco di cui agli articoli 3 e 11 del presente
regolamento, che siano conformi alle previsioni degli strumenti
urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico - edilizia
vigente.
La validità della denuncia coincide con i termini di validità del permesso di
costruire.
Sono ammesse varianti alla D.I.A. nel rispetto dei termini di validità fissati
dalla prima comunicazione.
Gli interventi di cui al punto h) e j) e quelli di cui al punto g) per la sola
parte eccedente il minimo richiesto dall’art. 9 della L. 122/89 sono soggetti al
contributo ai sensi dell’articolo 8 delle presenti N.T.A. alle stesse modalità
previste dalla legislazione vigente.
La realizzazione degli interventi di cui ai commi precedenti che riguardino
immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è
subordinata al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti dalle
relative previsioni normative. Nell’ambito delle norme di tutela rientrano, in
particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la
cui tutela non compete all’amministrazione comunale, ove il parere favorevole
del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente
ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14
bis, 14 ter, 14 quater, della legge 7 agosto 1990, n 241. Il termina di trenta
giorni decorre dall’esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la
denuncia è priva di effetti.
E’ comunque salva la facoltà dell’interessato di chiedere il rilascio di
permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui sopra, senza
obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all’articolo 8, salvo
quanto previsto dal 4° del presente articolo.
Art. 10 MODALITA’
Per gli interventi di cui all’articolo precedente, almeno trenta giorni prima
dell’inizio dei lavori, l’avente titolo deve presentare all’Ufficio dello sportello
unico la denuncia di inizio di una delle attività previste nell’articolo precedente,
accompagnata da una relazione sottoscritta da un tecnico dotato di abilitazione
idonea rispetto all’intervento richiesto, che asseveri la conformità delle opere
da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti
edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienicosanitarie. La denuncia presentata anche su supporto magnetico vale anche
come comunicazione di inizio lavori. Il responsabile dello sportello unico entro il
termine per l’inizio dei lavori, qualora sia riscontrata l’assenza di una delle
14
condizioni stabilite per il legittimo esercizio della denuncia di inizio dell’attività,
notifica agli interessati l’ordine motivato di non effettuare le previste
trasformazioni e, nei casi di false attestazioni dei professionisti abilitati, ne dà
contestuale notizia all’autorità giudiziaria ed al consiglio dell’ordine di
appartenenza.
La suddetta asseverazione comprende sempre:
a)
b)
c)
gli elaborati grafici indicanti, esaurientemente ed in scala appropriata,
le opere da eseguirsi, fatta eccezione per le opere di manutenzione
straordinaria,
la relazione tecnica dell’intervento, che ne asseveri il rispetto di tutte le
norme urbanistiche ed edilizie, nonché delle norme di igiene e di
sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro, come pure degli Indirizzi di
qualità architettonica,
le eventuali approvazioni, nulla osta e vincoli pertinenziali
relativamente ai parcheggi.
Le opere denunciate devono essere eseguite entro tre anni dalla data di
inizio lavori ed il progettista deve emettere un certificato di collaudo finale che
attesti la conformità dell’opera al progetto presentato.
15
TITOLO IV – REGIME LIBERO
Art. 11 – REGIME LIBERO
Fra gli interventi soggetti a regime libero sono annoverati i seguenti:
d)
e)
f)
g)
h)
i)
manutenzione ordinaria così come definito dall’art. 30 lett. a) Legge n
18/1983 e s.m.i. ed art. 3 del D.P.R. n. 380/01;
interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non
comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di
manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano
carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro
edificato;
mutamento di destinazione d’uso senza opere secondo quanto previsto
dall’articolo 9 delle N.T.A. del P.R.G.;
opere relative al giardinaggio ed alla sistemazione degli spazi esterni,
sempreché non comportino opere murarie e rimodellamento del
terreno;
recinzioni dei terreni quando realizzati con paletti infissi al suolo e rete
metallica o con altro materiale leggero e precario.
16
TITOLO V – CERTIFICAZIONI
Art. 12 – CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
Il certificato di destinazione urbanistica di cui all’art. 30 del D.P.R. n.
380/01 indica, per ciascun immobile (o parte di esso), la destinazione di zona
urbanistica o sottozona e gli articoli delle Norme tecniche di Attuazione del
P.R.G. di riferimento.
Nei casi di immobili ricadenti in più zone omogenee distinte nel P.R.G., può
essere rilasciato un solo certificato di destinazione urbanistica.
La richiesta del certificato di destinazione urbanistica, diretta all’ufficio dello
sportello unico dell’edilizia, deve essere completo di planimetria e deve indicare
tutti gli elementi utili per identificare l’immobile in oggetto.
A tale richiesta deve essere allegata una planimetria catastale, anche in
copia, con identificazione delle particelle oggetto dell’intervento.
La richiesta stessa diventa parte integrante del certificato rilasciato e la
correttezza degli elementi esposti condiziona la validità dello stesso.
Il certificato è rilasciato dal responsabile dell’ufficio entro il termine previsto
dalla legislazione vigente e conserva validità fino a intervenute modificazioni
degli strumenti urbanistici o della normativa vigente al momento del rilascio.
Art. 13 – CERTIFICATO DI AGIBILITA’
Il certificato di agibilità, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n. 380/01 attesta la
sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico
degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto
dispone la normativa vigente, viene rilasciato per tutte le seguenti opere:
a)
b)
c)
nuove costruzioni;
ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali,
interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di
cui al comma 1.
Esso può essere richiesto allo sportello unico per l’edilizia dal proprietario
dell’immobile allegando:
a)
b)
richiesta di accatastamento dell’edificio, sottoscritta dallo stesso
richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a
trasmettere al catasto;
dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di
agibilità di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato, nonché
in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli
ambienti;
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
certificato finale di prevenzione incendi (in assenza del certificato,
copia della richiesta di collaudo presentata ai VV. FF.) o dichiarazione,
sottoscritta congiuntamente dal titolare del permesso di costruire e del
direttore dei lavori, che l’opera non è soggetta a specifica certificazione
sul rispetto delle norme antincendio,
dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici, installati
nell’immobile ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 46/90. Nelle
dichiarazioni ciascuna impresa installatrice dovrà certificare di aver
eseguito l’impianto utilizzando materiali certificati e messi in opera a
regola d’arte,
autorizzazione allo scarico in atmosfera ai sensi del D.P.R. 24/05/1988
n. 203;
domanda di allacciamento degli scarichi provenienti dal fabbricato alla
fognatura comunale per gli insediamenti civili, o in assenza di pubblica
fognatura autorizzazione allo scarico delle acque reflue secondo le
disposizioni del D.lgs 152/99 e successive modificazioni;
dichiarazione del tecnico dotato di abilitazione idonea rispetto
all’intervento richiesto resa ai sensi dell’art.11 del D. M. 14/06/1989 n.
236 (superamento ed eliminazione barriere architettoniche);
autorizzazione all’esercizio ed impiego dell’impianto ascensore;
attestazione di avvenuto pagamento della tassa di concessione
annuale.
Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione
della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del
procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di agibilità il responsabile
del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell’edificio,
rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione:
j)
k)
certificato di collaudo statico di cui all’articolo 67 del D.P.R. n. 380/01;
certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui
all’articolo 62 del D.P.R. n. 380/01, attestante la conformità delle
opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV
della parte II;
l)
la documentazione indicata ai precedenti punti a), b) e c);
m) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa
vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere
architettoniche di cui all’articolo 77, nonché all’articolo 82 del D.P.R. n.
380/01.
Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, l’agibilità si intende attestata
nel caso sia stato rilasciato il parere dell’A.S.L di cui all’articolo 5, comma 3,
lettera a) del D.P.R. n. 380/01. In caso di autodichiarazione, il termine per la
formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni. In tal caso il responsabile
dell’ufficio competente nei successivi centottanta giorni, può disporre
18
l’ispezione e, eventualmente, dichiarare la non agibilità, nel caso in cui verifichi
l’assenza dei requisiti richiesti.
Il termine di cui sopra può essere interrotto una sola volta dal responsabile
del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la
richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità
dell’amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal
caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione
della documentazione integrativa.
Tale termine può essere interrotto, e per una sola volta, qualora
l’Amministrazione richieda all’interessato eventuale documentazione integrativa
necessaria per la definizione del procedimento.
In ogni caso la mancata presentazione a corredo della domanda di tutti i
documenti elencati al precedente secondo comma, impedisce la formazione del
silenzio-attestazione sull’istanza medesima.
E’ consentito il rilascio del certificato di agibilità, limitatamente ad una sola
parte dell’edificio, purché:
a)
b)
le parti comuni o di interesse generale risultino ultimate;
sia stata espressamente richiesta dall’interessato l’abitabilità o agibilità
parziale.
19
TITOLO VI – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è individuato ai sensi degli artt. 4 e 5 della
Legge 241/90.
L’assegnazione delle pratiche ai responsabili del procedimento avviene sulla
base dei criteri stabiliti dal Responsabile dell’Ufficio dello sportello unico per
l’edilizia.
Il Responsabile dell’Ufficio dello sportello unico per l’edilizia può in qualsiasi
momento del procedimento avocare a sé le istanze già affidate ad altri
responsabili.
In tal caso egli diviene responsabile del procedimento. L’avocazione
dell’istanza è comunicata al soggetto interessato e non interrompe il termine
previsto per la conclusione del procedimento.
Art. 15 – INTEGRAZIONI DOCUMENTALI
Il Responsabile del procedimento ha la facoltà per una sola volta ed entro
15 giorni dalla presentazione della domanda, di invitare il richiedente a
produrre i documenti ritenuti necessari ad integrare la documentazione, con
conseguente interruzione del termine che ricomincia a decorrere per intero
dopo l’adempimento da parte del privato.
L’interessato deve presentare la documentazione integrativa, in unica
soluzione, entro il termine di 60 giorni dalla data della richiesta; in ogni caso il
procedimento può essere sospeso, su istanza dell’interessato, per un periodo di
tempo non superiore a 180 giorni.
Qualora il termine assegnato per la presentazione della documentazione
richiesta decorra senza che sia intervenuta la regolarizzazione da parte
dell’interessato, il responsabile del procedimento redige la relazione di chiusura
e archiviazione del procedimento stesso e la propone al responsabile dello
sportello unico per l’edilizia.
Nel caso l’interessato presenti nuova istanza di permesso o autorizzazione a
costruire può fare riferimento alla documentazione valida in possesso
dell’Amministrazione.
Art. 16 – COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER IL
RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
Il responsabile del procedimento provvede entro 60 giorni all’istruzione
della pratica, curando:
20
a)
b)
c)
d)
l’acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, di altre
amministrazioni, diverse da quelle di cui all’articolo 5, comma 3 del
D.P.R. n° 380/01, convocando una conferenza di servizi ai sensi degli
articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1991 n. 241,
e successive modificazioni. Qualora si tratti di opere pubbliche incidenti
su beni culturali, si applica l’articolo 25 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490 a raccolta degli atti che non competono al
privato;
la verifica della compatibilità, congruità e conformità del progetto a
tutta la disciplina urbanistico – edilizia ed alle altre discipline ad essa
collegate;
la verifica degli schemi di atti, convenzioni, dichiarazioni, attestati,
garanzie, fideiussioni o quant’altro necessario per il rilascio del
permesso a costruire e per l’attuazione del relativo intervento;
le richieste, ove ritenute necessarie di pareri, agli altri uffici comunali
competenti per problematiche specifiche.
Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del
permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità
rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al presente
articolo, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L’interessato si
pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di
adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici
giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il
decorso del termine di cui sopra.
Il responsabile del procedimento, all’esito dell’attività istruttoria, redige la
relazione
conclusiva
contenente
la
qualificazione
tecnico-giuridica
dell’intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto
alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie ed entro il termine 60 giorni dalla
presentazione della pratica, salvo interruzione dei termini, propone il parere al
Responsabile del Settore.
Art. 17 – PROVVEDIMENTO FINALE
Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare
all’interessato, deve essere adottato dall’ufficio, entro quindici giorni dalla
proposta del responsabile del procedimento di cui sopra, ovvero dal parere del
Responsabile del Settore oppure dall’esito della conferenza di servizi di cui al
comma 1 lett. a) dell’art. 16 del presente regolamento. Dell’avvenuto rilascio
del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo
pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto
presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento
edilizio.
21
Il procedimento previsto dal presente titolo si applica anche al
procedimento per il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti
urbanistici, di cui al successivo art. 21.
22
TITOLO VII – SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI
Art. 18 – CONFERENZA DI SERVIZI INTERNA
Qualora sia necessario od opportuno acquisire il parere o particolari
prescrizioni da parte di distinte unità organizzative interne, il responsabile del
procedimento può indire Conferenze dei Servizi tra le strutture interne
all’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 14 L. 241/90 e s.m.i..
Le determinazioni assunte in sede di Conferenza dei Servizi, vengono
verbalizzate e assumono carattere di parere, di proposta o di provvedimento
definitivo.
Art. 19 – CONFERENZA DI SERVIZI ESTERNA
Qualora la Conferenza coinvolga Amministrazioni diverse da quelle
comunale, si applicano i disposti dell’art. 14 L. 241/90 e s.m.i.; in tal caso la
Conferenza è indetta dal responsabile del procedimento.
Art. 20 – SPORTELLO UNICO
In attuazione del D.L.vo 31 marzo 1998 n. 112, le istanze relative ad
interventi riguardanti attività produttive potranno essere presentate allo
Sportello Unico. Il Regolamento dello Sportello Unico formerà oggetto di
apposito provvedimento consiliare.
23
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI VARIE
Art. 21 – DEROGHE
Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 380/01 e dell’art. 64 della L.U.R. può
essere rilasciato il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
generali ed ai piani attuativi esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di
interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto
comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell’attività edilizia.
Dell’avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai
sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può
riguardare elusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i
fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed
esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 7, 8, 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Art. 22 – VOLTURE
Il permesso di costruire e la D.I.A. è trasferibile ai successori o aventi
causa. In tal caso tali soggetti dovranno richiedere al Comune la voltura del
permesso di costruire rilasciato o della D.I.A. depositata facendone apposita
domanda all’Ufficio dello sportello unico per l’edilizia ed allegando il relativo
titolo.
In caso di rateizzazione del contributo del permesso di costruire, il
richiedente dovrà presentare unitamente al titolo, voltura della polizza
fideiussoria.
Art. 23 – OPERE PUBBLICHE DI INIZIATIVA COMUNALE
Il progetto di opere pubbliche di iniziative comunale è approvato dagli
organi comunali, senza l’obbligo di rilascio di permesso ai sensi dell’art. 6 del
D.P.R. n° 380/01.
Gli elaborati progettuali devono essere predisposti rispettando
prescrizioni contenute nel R.E. in relazione al tipo di intervento.
le
Art. 24 – PERMESSI DI COSTRUIRE IN SANATORIA
La richiesta di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’articolo 36 del
D.P.R. n° 380/01, ove ricorrano le condizioni di legge, può essere inoltrata
all’Ufficio dello sportello unico per l’edilizia, secondo le procedure di cui agli
articoli precedenti.
24
Alla richiesta devono essere allegati, oltre alla documentazione ed agli
elaborati di progetto:
a)
b)
c)
d)
relazione descrittiva dell’intervento, con riferimento alla sia conformità
agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati ed al non
contrasto con quelli adottati, sia al momento della realizzazione
dell’opera, sia al momento della presentazione della richiesta;
elaborati grafici nei quali siano evidenziate con distinta grafia le opere
preesistenti regolarmente eseguite e le opere eseguite in difformità;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ovvero autocertificazione
nei modi di legge, nella quale sia esplicitamente denunciata la data di
avvenuta esecuzione delle opere in difformità, per le quali si richiede la
sanatoria;
documentazione fotografica.
Art. 25 – INTERVENTI EDILIZI AVENTI AD OGGETTO BENI AMBIENTALI
DI CUI AL D.L.VO 29.10.1999 N. 490 E DI CUI ALLA LL.RR. N. 47/96 E
N. 2/03
Qualora l’intervento edilizio abbia ad oggetto un bene paesistico per la cui
modifica esteriore la relativa autorizzazione sia di competenza del Comune ai
sensi delle LL. RR n. 47/96 e n. 2/03 e s.m.i., gli elaborati progettuali
integrativi da allegare alla domanda ai sensi degli artt. 5 e 10 sono i seguenti:
a)
b)
c)
n. 2 copie di studio di compatibilità ambientale nei casi in cui sia
richiesto;
rilievo fotografico;
corografia in scala 1:25.000 con indicazione dell’area oggetto
dell’intervento.
L’istanza di cui alle LL.RR. n. 47/96 e n. 2/03 deve essere contenuta nella
domanda di permesso di costruire e/o nella denuncia di inizio attività.
Art. 26 – PUBBLICITA’
Al fine di garantire ai controinteressati la partecipazione al procedimento, ai
sensi dell’art. 7 L. 241/90, presso l’Ufficio Tecnico del Comune, è data
pubblicità alle istanze relative richieste di permesso di costruire ed a denuncia
di inizio attività.
I provvedimenti di permessi e di autorizzazione edilizia sono pubblicati per
estratto presso l’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
Art. 27 – SANZIONI
Oltre a quanto prescritto dall’art. 35 del presente Regolamento Edilizio, si
applicano per le sanzioni le norme delle leggi statali e regionali vigenti.
25
TITOLO IX – PARERE PREVENTIVO SU PROGETTI
PRELIMINARI
Art. 28 - DEFINIZIONE
Il parere preventivo è l’atto con il quale il Responsabile del Settore esprime
su un progetto preliminare le proprie valutazioni in merito agli aspetti formali,
architettonici e di inserimento nel contesto urbano, ambientale e paesaggistico
dell’opera edile da eseguire, fornendo eventuali indicazioni o prescrizioni per la
redazione del progetto definitivo.
Art. 29 – RICHIESTA
L’avente titolo a chiedere con istanza diretta un permesso di costruire,
prima della presentazione della domanda può richiedere al responsabile dello
sportello unico dell’edilizia un parere preventivo su un progetto preliminare,
qualora l’opera edile assume rilevanza per le caratteristiche compositive e
dimensionali, la consistenza e la localizzazione. La richiesta di parere
preventivo è assoggettata alle stesse procedure del permesso di costruire.
Il progetto preliminare deve comprendere tutti gli elementi necessari per
una valutazione completa degli aspetti sui quali deve esprimersi il responsabile
del procedimento e del Settore.
Il parere preventivo conserva validità per un anno dalla data di rilascio,
salvo che non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici e della
normativa vigente.
Il parere preventivo non esclude il successivo normale procedimento per
l’approvazione del progetto definitivo.
Tale parare preventivo è vincolante per il responsabile del procedimento e
del Settore in caso di successivo esame relativo alla stessa istanza.
26
TITOLO X – NORME PROCEDURALI DURANTE
L’ESECUZIONE ED ALLA FINE DEI LAVORI
Art. 30 – COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
Il titolare del permesso di costruire deve comunicare allo sportello unico per
l’edilizia la data di inizio lavori entro sette giorni (cfr art 7) dall’effettivo inizio,
sottoscritto anche dal Direttore dei Lavori, per accettazione della nomina.
Alla comunicazione di inizio lavori dovrà essere allegato se previsto dalla
legge:
a)
b)
c)
d)
e)
la documentazione inerente il contenimento dei consumi energetici ai
sensi dell’art. 28 della L. 10/91 se non inviata precedentemente;
il progetto relativo alla sicurezza degli impianti ai sensi della L. 46/90,
se non inviato precedentemente;
atto di vincolo a parcheggio registrato e trascritto, ove contemplato;
atto unilaterale di cessione al comune delle aree per allargamento e/o
sistemazione della viabilità, registrato e trascritto, ove contemplato;
trascrizione del permesso di costruire, nel caso di asservimento di lotti,
ai sensi dell’art. 60, comma 4 della L.R. 18/1983 e successive
modifiche ed integrazioni.
Art. 31 – VIGILANZA DURANTE L’ESECUZIONE DELLE OPERE
Le opere e i cantieri sono soggetti a controllo da parte del personale dello
sportello unico per l’edilizia che svolge tale attività avvalendosi delle strutture
sanitarie territoriali.
Il permesso di costruire o la denuncia di inizio dell’attività e la copia dei
disegni, approvati e timbrati dal Comune e, quando dovuto, dal Genio Civile,
devono essere tenuti in cantiere ad uso degli incaricati alle verifiche.
Il cantiere deve essere provvisto di tabella visibile con indicazione
dell’opera, degli estremi del titolo abilitativo, del nominativo del committente,
del progettista, del Direttore dei Lavori, delle ditte esecutrici, del responsabile
del cantiere, del responsabile della sicurezza, completi degli indirizzi. Tale
cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.
Se è accertata l’esecuzione di opere difformi dal progetto approvato, a
meno di varianti in corso d’opera definite dal comma 2 dell’art. 22 del D.P.R.
n° 380/01, e purché non sia stata dichiarata la fine dei lavori, si procede ai
sensi della parte I titolo IV del D.P.R. n° 380/01 e degli artt. 8 e seguenti della
L.R. n. 52/89.
Art. 32 – CONDUZIONE DEL CANTIERE
27
In ogni intervento edilizio devono essere adottate tutte le necessarie
precauzioni per garantire l’igiene e l’incolumità dei lavoratori e dei cittadini nel
rispetto delle norme vigenti.
Il costruttore, il proprietario ed i tecnici addetti, nell’ambito delle loro
rispettive competenze e mansioni, sono responsabili della conduzione dei lavori
e di quanto ne deriva ai fini della responsabilità verso terzi.
Ogni cantiere deve essere organizzato, recintato e mantenuto libero da
materiali inutili o dannosi, per tutta la durata dei lavori, con segnalazione di
pericolo e di ingombro diurne e notturne, integrate da illuminazione stradale,
gestite dal responsabile della sicurezza.
I materiali di demolizione devono essere fatti scendere previa bagnatura o
a mezzo di apposite trombe o recipienti, per evitare il sollevamento delle
polveri. I restauri esterni, di qualsiasi genere, su fabbricati prospicienti aree
pubbliche o aperte al pubblico, potranno effettuarsi solamente con opportune
protezioni dei fabbricati medesimi per impedire la propagazione di polveri. Nel
caso di interventi prospicienti aree pubbliche, le recinzioni, anche provvisorie,
dovranno garantire decoro e sicurezza per i cittadini.
Se realizzate in zone di particolare interesse urbano o ambientale,
dovranno essere definite con specifico disegno da allegare in sedi di permesso
di costruire o D.I.A..
In tutti i cantieri temporanei o mobili dovranno essere applicate le norme
vigenti in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro di cui al D.L.vo
626/94.
Art. 33 – CAUTELE PER LA SALVAGUARDIA DI RITROVAMENTI
ARCHEOLOGICI
Il titolare del permesso di costruire o D.I.A., qualora in seguito
all’esecuzione dei lavori effettuasse ritrovamenti di presumibile interesse
archeologico, storico od artistico, deve informarne il Sindaco, che a sua volta
richiederà l’intervento degli Enti competenti.
I lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi
per lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l’obbligo di osservare le
prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia (D.L.vo n. 490/99).
Art. 34 – VARIANTE AI PROGETTI
Le varianti al progetto approvato possono essere essenziali e non
essenziali.
28
Sono varianti essenziali al progetto approvato le modifiche della superficie
utile, della sagoma del volume e della destinazione d’uso e variazioni
planimetriche oltre i limiti previsti dall’art.2 L. R. 52/89 e dell’art. 32 del D.P.R.
n° 380/01.
Le suddette varianti devono essere richieste e permesse prima
dell’esecuzione dei relativi lavori e comportano il rilascio di un nuovo permesso
di costruire con l’indicazione di nuovi termini di inizio e fine lavori.
Sono varianti non essenziali quelle non ricomprese nel precedente comma
2. Per queste si applicano le disposizioni di cui all’art. 22 del D.P.R. n° 380/01.
Art. 35 – COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI
L’ultimazione dei lavori deve essere effettuata entro il termine previsto dal
permesso di costruire o denuncia di inizio attività e comunicata allo sportello
unico per l’edilizia entro 30 giorni dalla fine dei lavori, inviando apposito
modello predisposto dal Comune firmato dal titolare dell’atto, dal direttore dei
lavori e dal legale rappresentante dell’impresa esecutrice dei lavori.
Art. 36 – TOLLERANZA ESECUTIVA
In tutti i casi in cui le opere eseguite, a norma degli strumenti urbanistici e
del R.E., sono sottoposte a prescrizione metriche dimensionali, è ammessa
nelle misure lineari, senza che ciò pregiudichi il rilascio del certificato di
agibilità, una tolleranza massima di scostamento, imputabile a fatti esecutivi:
tale tolleranza è pari al 3% nelle misure sia sul piano orizzontale, che nelle
misure sul piano verticale, ai sensi dell’art. 7 della L. R. 52/89.
29
TITOLO XI – PIANI ATTUATIVI
Art. 37 – DEFINIZIONE
I piani attuativi precisano gli interventi sul territorio e ne organizzano e
regolamentano l’attuazione.
Vi rientrano in particolare:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
piani particolareggiati;
piani per l’edilizia economica e popolare;
piani per gli insediamenti produttivi;
piani di recupero di iniziativa pubblica o privata;
piani di lottizzazione di iniziativa pubblica o privata;
programmi integrati,
programmi di recupero urbano.
I piani attuativi sono nominati dall’articolo 18 all’articolo 30 ter della L. R.
18/83 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalle norme statali in
quanto applicabili.
Art. 38 – PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA
Ai fini dell’approvazione dei piani attuativi di iniziativa privata, i proprietari
inoltrano la richiesta di approvazione al Sindaco.
La richiesta di approvazione, deve contenere l’oggetto della domanda e
l’elenco degli allegati.
Dei soggetti sopracitati devono essere riportate le generalità, residenza,
codice fiscale e, limitatamente al progettista, ordine professionale di
appartenenza e numero di iscrizione. Il richiedente deve dichiarare sotto la
propria responsabilità il titolo giuridico che legittima la sua richiesta.
La documentazione minima da allegare alla richiesta, salvo diversa
indicazione delle norme del P.R.G. ed in conformità alle norme di cui alla L. R.
n. 18/83 e successive modificazioni ed integrazioni, è la seguente:
a)
elaborati relativi allo stato di fatto:
 estratto del P.R.G. limitato alla parte interessata dall’interevento,
con indicazione dell’area stralcio delle norme di attuazione;
 estratto di mappa catastale in scala 1:1000 – 1:2000, con
l’indicazione dei limiti di proprietà e visure catastali riportante
particelle, superficie, destinazione, redditi, etc.;
 planimetria in scala 1:500 della zona prima e dopo l’intervento, con
l’individuazione di un caposaldo fisso permanente cui riferirvi le
curve di livello comprendente:
30

b)
c)
d)
rilievo del verde esistente con le indicazioni delle principali
essenze legnose;
 costruzioni e manufatti di qualsiasi genere;
 elettrodotti,
metanodotti,
fognature
ed
impianti
di
depurazione, acquedotti e relative servitù ed altre eventuali
infrastrutture;
 variabili e toponomastica;
 altri eventuali vincoli;
 piante schematiche di tutti i piani degli edifici in scala 1:200, per i
piani attuativi comprendenti aree edificate; possono essere
utilizzate le planimetrie catastali eventualmente aggiornate, anche
nelle destinazioni;
 sezioni e profili del terreno in scala 1:500, eseguite nei punti più
rilevanti (almeno due);
 documentazione fotografica, formato minimo 10x15, con
indicazione dei punti di ripresa;
elaborati di progetto:
 planimetrie di progetto in scala 1:500 con l’indicazione delle
diverse destinazioni urbanistiche e delle relative superfici.
Dovranno essere indicati i lotti edificabili e le aree di sedime dei
fabbricati, le strade, i marciapiedi, le piazze debitamente quotate,
gli spazi di verde attrezzato (pubblico e privato), eventuali
utilizzatori in sotterraneo e servizi centralizzati, spazi per servizi e
per verde attrezzato, spazi pubblici di sosta e parcheggio. In
particolare dovranno essere indicate in scala 1:200 le sezioni
stradali della viabilità riportanti percorsi pedonali e piste ciclabili
con riferimento all’eliminazione delle barriere architettoniche;
 sezioni e profili in scala 1:500 con l’indicazione delle tipologie
edilizie e relative destinazioni d’uso. Per interventi di particolare
importanza sono raccomandate inoltre tavole rappresentanti
prospettive o assonometrie riferite ai principali punti di visuale;
 progetto di massima degli impianti tecnici delle opere di
urbanizzazione e delle reti di distribuzione con definizione degli
allacciamenti ai pubblici servizi (rete idrica, fognante, energia
elettrica, telefonica, gas, impianto di depurazione, ecc.);
 norme tecniche di attuazione;
relazione Geologica - Geotecnica se prevista dalla legislazione;
relazione illustrativa, che deve contenere:
 l’analisi del contesto ambientale e, in particolare, per i piani che
comprendono edifici esistenti;
 l’analisi storica e l’analisi della consistenza dei medesimi;
 la descrizione delle caratteristiche funzionali, formali e tecniche
dell’intervento in rapporto al contesto ambientale;
 l’illustrazione del programma di attuazione del piano;
 i costi dettagliati delle opere di urbanizzazione da realizzarsi
direttamente dal richiedente;
31

e)
la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) quanto richiesta dalle
norme vigenti, estesa anche alle eventuali opere esterne all’area
d’intervento connesse all’urbanizzazione;
schema di convenzione: lo schema di convenzione contiene gli obblighi
del soggetto attuatore del piano secondo quanto previsto dall’art. 28
della L. 17.06.1942, n. 1150 e dall’art. 23 della L.R. 18/83 e s.m.i..
Per quanto non espressamente regolato si rinvia alla legislazione nazionale
e regionale vigente.
Art. 39 – PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA – RICHIESTA
La documentazione da allegare ai piani attuativi di iniziativa pubblica deve
contenere, oltre a quella stabilita dall’articolo precedente, l’elenco catastale
delle proprietà da espropriare o da acquisire, nonché una relazione economicofinanziaria contenente i costi di acquisizione e di urbanizzazione dell’area.
Art. 40 – APPROVAZIONE
I piani attuativi di iniziativa pubblica e/o privata, sentito il parere del
responsabile del procedimento e del Settore, sono approvati dal Comune con le
procedure degli artt. 20-21 della L.R. 18/83 e successive modificazioni.
L’esecuzione, quando sia affidata ai proprietari, è subordinata alla stipula ed
alla trascrizione della convenzione tra il Comune ed il soggetto attuatore del
piano nei modi previsti dalla legge. Tale convenzione deve essere stipulata e
trascritta successivamente all’approvazione del piano da parte del Consiglio
Comunale a cura e spese del soggetto attuatore.
Prima della stipula e della trascrizione della convenzione non possono
essere rilasciati i permessi di costruire relative alle opere di urbanizzazione e/o
agli interventi edilizi previsti dal piano stesso.
32
TITOLO XII – PRESCRIZIONE IGIENICO-SANITARIE E
COSTRUTTIVE
Art. 41 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI
Le costruzioni di edilizia abitativa dovranno osservare quanto prescritto nei
successivi articoli del presente regolamento e dalle altre disposizione di legge
statali o regionali.
ART. 42 – SALUBRITA’ DEL TERRENO
E’ vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano serviti come
deposito di immondizie, di letame o altro materiale insalubre che abbia
comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo aver completamente risanato
il sottosuolo corrispondente.
Se il terreno oggetto di edificazione è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di
acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio.
In ogni caso è obbligatoria l’adozione di provvedimenti atti ad impedire che
l’umidità pervenga dalle fondazioni alle murature e/o strutture sovrastanti.
Nella sistemazione degli spazi esterni dei fabbricati, siti in zone residenziali,
le superfici pavimentate vanno contenute al massimo al fine di favorire la
permeabilità del suolo e i ricarichi di falda.
Art. 43 – ISOLAMENTO DALL’UMIDITA’
Qualsiasi edificio deve essere isolato dall’umidità del suolo.
I locali, classificati come A1 e S1 devono avere, indipendentemente dalla
quota del pavimento nei confronti del terreno, a sistemazione avvenuta, il
piano di calpestio isolato mediante solaio o massetto distaccato dal terreno
stesso a mezzo di intercapedine o vespaio aerato
Nel caso di locali classificati nel presente regolamento come A2 è sufficiente
che il piano di calpestio poggi su vespaio aerato dello stesso spessore minimo
pari a 30 cm, indipendentemente dalla quota di pavimento nei confronti del
terreno circostante a sistemazione avvenuta.
In entrambi i casi, qualora i suddetti locali (A1, A2 e S1) risultino anche
parzialmente al di sotto della quota del terreno circostante a sistemazione
avvenuta, deve essere prevista una efficiente intercapedine aerata che circondi
i predetti locali per la parte interrata.
Comunque il solaio deve essere posto ad un livello superiore a quello della
falda freatica e del livello di massima piena delle fognature di scarico,
33
risultando ciò da una relazione, con calcoli ed elaborati, da sottoporre al
comune unitamente alla richiesta di permessi di costruire o D.I.A..
Il Comune può concedere porzioni di terreno pubblico per la creazione di
intercapedini riservandosi la facoltà di uso per il passaggio di tubazioni, cavi od
altro e purché dette intercapedini siano lasciate completamente libere.
Le griglie di aerazione eventualmente aperte sul marciapiede devono
presentare resistenza alla ruota di automezzo ed avere caratteristiche tali da
non costituire pericolo per i pedoni, per le carrozzine dei bambini e per le
persone con ridotte o impedite capacità motorie.
Tutte le murature devono essere isolate da stratificazioni impermeabili
continue poste al di sotto del piano di calpestio interno.
Tutti i pavimenti dei locali seminterrati o situati a livello del terreno,
costruiti su vespaio, devono essere isolati mediante uno strato di materiale
impermeabile.
In caso di copertura piana di una costruzione o di parte di essa, la
copertura medesima deve essere impermeabilizzata mediante stratificazioni
impermeabili continue secondo sperimentate tecnologie.
Art. 44 – ISOLAMENTO TERMICO
Negli edifici di nuova costruzione, nelle sopraelevazioni, negli ampliamenti o
nelle ristrutturazioni integrali di fabbricati esistenti per tutti i locali classificati
nel presente regolamento come categorie A e S1 deve essere rispettata la
legislazione vigente in materia di coibenza e di consumo energetico.
Per le nuove costruzioni, fermo restando l’obbligo del permesso di
costruire, il committente deve depositare prima dell’inizio dei lavori, presso il
competente ufficio comunale, allegato al progetto esecutivo, una
documentazione idonea a dimostrare ai sensi della Legge 10/91 la rispondenza
delle caratteristiche di isolamento termico a quanto previsto dalle norme,
firmato dal committente e dal progettista.
Nel caso di costruzioni da ristrutturare la documentazione di cui sopra deve
essere depositata prima dell’inizio dei lavori, solo se espressamente richiesto
nel provvedimento abilitativo.
Nel caso di varianti e/o di modifiche sostanziali al progetto originario il
committente deve depositare la documentazione, secondo quanto già previsto
nel precedente secondo comma.
Art. 45 – ISOLAMENTO FONICO
34
Negli edifici di nuova costruzione, nelle sopraelevazioni, negli ampliamenti o
nelle ristrutturazioni di fabbricati esistenti, per tutti i locali classificati nel
presente regolamento come A1, A2, S1 e S2, devono essere adottati sistemi
idonei per l’isolamento fonico.
I materiali utilizzati per la costruzione e la loro messa in opera devono
garantire un’adeguata protezione acustica ai locali di cui sopra per quanto
concerne i rumori di calpestio, da impianti o apparecchi comunque installati nel
fabbricato, da rumore e suoni aerei provenienti da locali attigui o spazi
destinati a servizi comuni, dal traffico veicolare facendo riferimento alle
disposizione legislative vigenti e/o agli standards consigliati dal Ministero dei
Lavori Pubblici o da altri qualificati organi pubblici.
In ogni caso, la soglia di rumorosità relativa ad ogni singolo locale non deve
essere superiore a 70db. per frequenza fra 100 e 300 Hz. misurate con metodi
normalizzati.
Per le pareti perimetrali di ogni singola unità immobiliare tale soglia non
deve superare i 45 db..
E’ opportuno distaccare, mediante giunti elastici o simili, le strutture
perimetrali del fabbricato dalle pavimentazioni stradali e da qualunque altra
struttura rigida in contatto con l’esterno.
Art. 46 – CLASSIFICAZIONE DELLA ACQUE
In base alla legislazione vigente le acque di scarico vanno distinte nelle
seguenti categorie:
a)
b)
c)
acque provenienti da utilizzazioni per usi civili;
acque provenienti da utilizzazioni per usi industriali;
acque meteoriche provenienti da insediamenti di ogni tipo.
Gli scarichi degli insediamenti civili sono quelli definiti dalla L. 17 maggio
1995 n. 172 e s.m.i..
Sono assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi gli scarichi
provenienti da qualsiasi attività che siano conformi a quanto indicato dalla
normativa statale e regionale.
Art. 47 – MODALITA’ DI SCARICO DELLE ACQUE
Gli scarichi nelle fognature comunali degli insediamenti civili di qualsiasi
dimensione sono sempre ammessi, nel rispetto della normativa vigente per il
servizio della fognatura urbana vigente.
Art. 48 RIFORNIMENTO IDRICO
35
Qualunque costruzione che contenga locali classificati nel presente
regolamento come A1, A2 e S1 deve essere provvisto di acqua potabile
proveniente dall’acquedotto comunale ovvero da un acquedotto o pozzo
privato.
L’impianto idrico deve essere progettato in modo da garantire una
adeguata e proporzionata distribuzione dell’acqua in ragione del numero dei
locali di cui al primo comma, e del numero degli utenti, secondo le disposizioni
vigenti.
Gli impianti per la distribuzione dell’acqua potabile internamente all’edificio
devono essere costruiti a regola d’arte e nel caso di locali con pavimento a
quota tale che non possa essere garantita una regolare erogazione, deve
provvedersi con apposito apparecchio di sollevamento (autoclave).
Art. 49 – IMPIANTO ELETTRICO
La costruzione, la modifica e l’ampliamento degli impianti e delle opere
elettriche ed elettroniche negli edifici che contengono locali classificati come A
ed S nel presente regolamento devono essere realizzati sulla base di un
progetto esecutivo redatto e firmato da un tecnico abilitato, ai sensi della
Legge 46/1990 e del relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 447/1991).
Il progetto dovrà garantire la sicurezza e la stabilità delle strutture ed
evitare qualsiasi pericolo a garanzia della pubblica incolumità ai sensi della L.
186/1968 e deve essere conforme alle norme del Comitato Elettrostatico
Italiano (CEI), nonché alle direttive CEE.
Il progetto di cui al comma 2 è depositato in duplice copia:
d)
e)
presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di
autorizzazioni alla costruzione quando previsto dalle disposizioni
legislative vigenti;
presso gli uffici comunali, prima dell’inizio dei lavori per gli impianti il
cui progetto non sia soggetto per legge ad approvazione.
Art. 50 – DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI SOLIDI
Il deposito temporaneo in attesa del conferimento dei rifiuti urbani interni,
ingombranti e non, compresi quelli destinati alla raccolta differenziata ove essa
sia stata istituita, è soggetto alle norme ed alle prescrizioni regolamentari
contenute nel Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani, da
adottare ai sensi della normativa vigente.
Art. 51 – ELIMINAZIONE DEI FUMI, VAPORI ED ESALAZIONI
36
Tutti i locali classificati, nel presente regolamento, come A1 e destinati a
cucine devono essere dotati di tubazioni di sfogo opportunamente
dimensionate e con scarico sulla copertura del fabbricato.
Il posto di cottura, eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve
comunicare ampiamente con quest’ultimo ed essere munito di adeguato
impianto di aspirazione forzata sui fornelli.
Tutte le emissioni in atmosfera di qualsiasi sostanza solida, liquida o
gassosa che possa produrre inquinamento atmosferico devono essere adeguate
alle norme fissate dal D.P.R. 203/88 ed alle successive modificazioni ed
integrazioni emanate sia a livello nazionale che regionale.
Art. 52 – IMPIANTI SPECIALI
Nei casi di adozioni di impianti di aerazione, oppure di aria condizionata,
l’Amministrazione Comunale, su parere del Responsabile del Servizio Igiene
Pubblica dell’A.S.L., può, caso per caso, stabilire prescrizioni diverse dalle
precedenti per i locali di categoria A e S.
Alla domanda del permesso di costruire deve essere allegato uno schema
dell’impianto. Prima dell’effettivo rilascio del permesso di costruire sarà
presentato il progetto esecutivo dell’impianto unitamente ad una relazione
illustrativa delle caratteristiche tecniche dello stesso, firmato d un tecnico
abilitato. Il rilascio dell’autorizzazione all’abitabilità e/o agibilità dei locali è
subordinato al collaudo dell’impianto effettuato dal Responsabile del Servizio
Igiene Pubblica dell’ASL e da un tecnico abilitato.
Per tali impianti deve essere richiesto un parere preventivo agli organi
competenti.
Art. 53 – IMPIANTI PER LE LAVORAZIONE INSALUBRI
Gli impianti e le attrezzature per la produzione, la lavorazione ed il deposito
di sostanze e prodotti riconosciuti insalubri, secondo la vigente legislazione, ed
iscritti nella prima classe (vedi T.U. delle leggi sanitarie e decreti ministeriali
attuativi), non possono essere ubicati nelle zone residenziali, ma soltanto nelle
aree in cui tali attività sono consentite e devono, in ogni caso, essere tenuti
distanti da eventuali locali abilitati.
Gli impianti e le attrezzature per la produzione, la lavorazione ed il deposito
di sostanze e prodotti riconosciuti insalubri ed iscritti nella seconda classe,
secondo la vigente legislazione, possono svolgersi anche in zone residenziali a
condizione che siano adottate speciali cautele, riconosciute idonee dal
Responsabile del Servizio Igiene Pubblica dell’A.S.L. ad evitare pericoli per
l’incolumità e la salute pubblica.
37
TITOLO XIII – PRESCRIZIONE ANTINCENDIO
Art. 54 – CENTRALI TERMICHE
Centrale termica a combustibile liquido – Tale tipo di centrale deve
osservare le seguenti norme:
a)
b)
c)
d)
le strutture devono avere le caratteristiche di resistenza al fuoco
previste dalle vigenti disposizioni;
il canale da fumo ed il camino, nonché la camera di raccolta, che per le
caratteristiche costruttive, dimensionamento, ecc. devono risultare
conformi a quanto richiesto dalle norme del regolamento antismog,
non possono essere ubicati all’interno di locali, autorimesse,
magazzini, ecc.. La separazione di detti locali (ferma restando
l’osservanza delle norme previste dal regolamento antismog) deve
essere realizzata con strutture in cemento armato;
nella realizzazione degli impianti (caldaia, serbatoio, canale da fumo,
camera di raccolta ecc.), devono essere osservate tutte le norme
prescritte dalla legislazione vigente;
qualora il deposito di gasolio superi i 25 mc deve essere richiesto
all’Autorità competente il relativo decreto per l’autorizzazione
all’esercizio del deposito stesso.
Centrale termica a gas di rete – Tale tipo di centrale deve osservare le
seguenti norme:
a)
b)
c)
d)
e)
le aperture di aerazione del locale caldaia devono risultare di superficie
non inferiore a quella indicata nei dati caratteristici dell’impianto
termico e comunque non inferiore a mq 0,50;
le strutture dei locali e dei relativi impianti devono essere realizzate
con le caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni;
il misuratore del gas deve essere istallato all’esterno dello stabile;
tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati
con gas combustibile devono essere realizzati in conformità alle leggi e
norme vigenti secondo le regole specifiche di sicurezza;
il locale dell’impianto termico non deve essere sottostante ad
autorimesse, scuole, caserme, sale di riunione, o comunque locali
destinati a collettività.
Art. 55 – AUTORIMESSE
Le autorimesse private con numero di autoveicoli non superiore a 9, ai fini
della prevenzione incendio, devono rispettare le seguenti precauzioni:
a)
le comunicazioni con il locali dell’edificio a diversa destinazione devono
essere protette con porta resistente al fuoco 30’ ed a chiusura
automatica;
38
b)
c)
d)
la superficie di aerazione naturale non deve essere inferiore a 1/30
della superficie in pianta;
l’altezza del locale non deve essere inferiore a 2 metri;
le strutture orizzontali e verticali devono avere una resistenza al fuoco
non inferiore a 60’, nel caso di autorimesse del tipo misto, cioè situate
nel corpo di edifici destinati anche altri usi, ed essere incombustibili e
di classe I di reazione al fuoco se del tipo isolato.
L’indicazione circa il numero massimo di autoveicoli che si intendano
ricoverare deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la
responsabilità del titolare del diritto all’uso del locale, al quale compete
l’obbligo dell’osservanza delle norme precedenti.
Per le autorimesse di tipo diverso si applica la normativa specifica vigente,
in particolare il D.M.I. 010.02.1986.
Ai fini della funzionalità generale della struttura edilizia, l’autorimessa deve
essere servita di ascensori che arrivino alla stessa quota dell’autorimessa,
singola o condominiale, ovvero essere raccordata, alla quota di arrivo
dell’ascensore ove esista, con rampe pedonali aventi pendenza massima
dell’8%.
Art. 56 – NULLA OSTA DEI VIGILI DEL FUOCO
Il nulla osta dei Vigili del Fuoco è espressamente richiesto per il rilascio del
permesso di costruire e per il rilascio del certificato di agibilità, di cui al
precedente art. 13 del presente Regolamento, di costruzioni industriali o di
carattere speciale (ricettive, ricreative, culturali, commerciali, comunitarie,
ecc.) e per le attività elencate nel Decreto del Ministro degli Interni del
16.02.1982.
Art. 57 – CRITERI DI SICUREZZA PER IMPIANTI DOMESTICI DI GAS
LIQUEFATTO
Gli impianti per usi domestici funzionanti con gas liquefatto devono
soddisfare ai seguenti requisiti:
a)
b)
c)
la bombola (o le bombole) di gas liquefatto deve essere situato
all’esterno del locale di utilizzazione in vani chiusi verso l’interno,
apribili ed aerati permanentemente verso l’esterno;
le tubazioni fisse nell’attraversamento delle murature devono essere
protette con guaina metallica, aperta verso l’esterno, chiusa
ermeticamente verso l’interno e munita di valvole d’interruzione del
flusso;
la tubazione flessibile di collegamento tra la tubazione fissa e
l’apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale
resistente all’usura ed all’azione chimica del gas liquefatto, con
39
giunzioni, sia alla tubazione che all’apparecchio, ugualmente resistenti
all’usura ed atte ad evitare fughe di gas.
Art. 58 – CRITERI DI SICUREZZA PER IMPIANTI CENTRALIZZATI DI
RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO
Gli impianti di riscaldamento o di condizionamento per edifici di abitazione,
uffici, negozi e simili, oltre ad essere realizzati secondo le disposizioni vigenti in
merito e, ove ne ricorrano le circostanze, secondo le disposizioni per i luoghi di
pubblica frequenza, devono osservare le norme seguenti:
a)
b)
c)
il locale destinato a centrale deve essere accessibile direttamente
dall’esterno mediante porta apribile verso l’esterno; salvo casi in cui
ciò sia assolutamente impossibile (e comunque dietro specifica
autorizzazione dell’autorità comunale) tale porta deve prospettare su
spazi privati e non su spazi pubblici,
il rifornimento del carburante di qualsiasi genere deve avvenire in
modo che l’automezzo rifornente possa sostare fuori dalla sede
stradale; possono essere autorizzate a tale scopo le aree per
parcheggio purché adeguatamente ubicate;
prese ed uscite d’aria di impianti di condizionamento di qualsiasi
dimensione non possono aprirsi su spazi pubblici se non al di sopra
dell’altezza di mt. 2,50 dal marciapiede o, ove mancante, dalla
sistemazione esterno del fabbricato.
Art. 59 – RINVIO A LEGGI PARTICOLARI
Ascensori o montacarichi con relativi vani di corsa, impianti elettrici e
termici, autorimesse, deposito di materiali infiammabili, ecc. sono soggetti
anche a norme e prescrizioni tecniche degli enti preposti che qui si intendono
esplicitamente richiamate.
Lo stesso dicasi per gli edifici speciali, come sale di spettacolo, edifici
collettivi, alberghi, scuole, collegi, ospedali, case di cura, industrie, impianti
sportivi, ecc., che sono soggetti a speciali regolamentazioni previste da leggi
particolari.
40
TITOLO XIV – CARATTERISTICHE DEI LOCALI
Art. 60 – CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI
I locali sono suddivisi, ai fini del presente Regolamento, in due categorie:
A1 ed A2.
La categoria A1 comprende:
a)
b)
c)
soggiorni, sale da pranzo, cucine e camere da letto posti in edifici di
abitazione sia individuale che collettiva;
alloggi monostanza;
uffici, studi professionali, aule scolastiche, sale di lettura, gabinetti
medici.
La categoria A2 comprende:
a)
b)
c)
d)
e)
negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco,
palestre, sale da spettacolo, bar, ristoranti;
laboratori scientifico tecnici, servizi igienici ed edifici di cura ed
ospedalieri;
officine meccaniche, laboratori industriali di montaggio o relativi ad
attività di lavoro, cucine collettive, laboratori artigianali,
parti di autorimesse non destinate al solo posteggio delle macchine ma
a riparazioni, lavaggi, controlli, vendite;
magazzini, depositi ed archivi dove la permanenza delle persone è
prolungata oltre le operazioni di carico, scarico e pulizia.
Sono locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone è limitata a
ben definite operazioni. Essi si suddividono in S1, S2, S3.
Il tipo S1 comprende i servizi igienici ed i bagni degli edifici di abitazione
individuale o collettiva, dei complessi scolastici e di lavoro.
Il tipo S2 comprende:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
scale che collegano più di due piani;
corridoi e disimpegni comunicanti quando superano i 12 mq di
superficie e gli 8 mt di lunghezza;
magazzini e depositi in genere;
autorimesse di solo posteggio,
locali di macchinari che necessitano di solo avviamento o di scarsa
sorveglianza;
cantine, lavandaie e stenditoi,
stalle, porcilaie e locali con destinazioni di uso similari.
Il tipo S3 comprende:
41
a)
b)
c)
d)
disimpegni inferiori a 12 mq;
ripostigli o magazzini inferiori a 5 mq;
vani scale colleganti solo 2 piani;
locali macchine con funzionamento automatico.
I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia
dall’Amministrazione Comunale.
Art. 61 – CARATTERSTICHE DEI LOCALI
Le caratteristiche di seguito precisate riguardano gli edifici di abitazione,
per le caratteristiche di edifici o locali con altra destinazione si rimanda alle
leggi specifiche in vigore.
I locali devono avere le seguenti caratteristiche:
A) Altezze minime
a) Locali di categoria A1
L’altezza minima interna utile dei locali classificati come A1 precedente
art. 60, non deve essere inferiore a mt. 2,70, salvo quanto previsto da
successivo art. 75.
Nel caso di soffitti inclinati o misti, o sottotetto, l’altezza media deve
essere minimo 2,70 con un minimo di 1,80 nella parte più bassa.
E’ consentito, per gli immobili condonati, l’adeguamento delle unità
abitative alle altezze minime ai sensi dell’art. 43, secondo comma, lett. b),
e terzo comma, della legge 05.08.1978, n. 457, fatti salvi i diritti dei terzi,
per le distanze della costruzione dai confini e dai fabbricati.
b) Locali di categoria A2
L’altezza minima interna utile dei locali classificati come A2 nel
precedenti art. 60, non deve essere inferiore a ml 2,70, salvo prescrizioni
particolari contenute in leggi e/o regolamenti specifici. Nel caso di soffitti
inclinati o misti, si calcola l’altezza media con un minimo di 2,40.
Per i locali di categoria A2 nei quali sia prevista la presenza
contemporanea di un numero di persone superiore a 100, l’altezza minima
utile interna deve essere di almeno mt 4,00. Se i locali sono dotati di
impianti speciali di aerazione o aria condizionata detta altezza minima può
ridursi a ml 3,50. Nel caso di soffitti inclinati o misti, si calcola l’altezza
media con un minimo di 3,00.
c) Locali di categoria S
42
L’altezza minima interna utile dei locali classificati S1, S2, con
esclusione dei punti a) e g), ed S3, con esclusione del punto c), non deve
essere inferiore a mt 2,40, salvo quanto stabilito all’art.59 e da leggi e/o
regolamenti specifici.
B) Superfici minime
a) Locali di categoria A1 – punti a) e b)
Locali di categoria A1 adibiti a letto devono avere una superficie minima
di mq 9 se per una persona e mq 14 se per due persone; quelli adibiti a
soggiorno o sala da pranzo devono avere una dimensione minima pari a mq
14.
I locali A1 destinati a cucina devono avere una superficie minima di mq
5.
In alloggi di modeste dimensioni o in caso di ristrutturazione o
manutenzione straordinaria di edifici esistenti, sono ammesse cucine in
nicchia, cioè prive di finestra propria, è inoltre ammessa, anche in caso di
nuove costruzioni, la realizzazione di angoli cottura, anche privi di finestre
proprie, che si aprano su altro locale (soggiorno o pranzo) con una
superficie minima non inferiore a mq 14,00 e purché, per almeno un lato,
non risulti da questo separato con pareti fisse.
Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno.
L’alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie
minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a
mq 38, se per due persone.
b) Il locali di categoria A2
I locali di categoria A2 salvo prescrizioni particolari contenute in leggi
e/o regolamenti specifici non possono avere dimensioni inferiori a mq 20,
fatta eccezione per i locali destinati per l’attività artigianale.
c) Locali di categoria S
Locali di categoria S devono rispettare le dimensioni minime stabilite da
leggi e/o regolamenti specifici.
I locali di categoria S1 non possono avere accesso diretto dai locali di
categoria A ma da interposto disimpegno, salvo il caso di unità immobiliari
(appartamento, complesso, uffici, albergo, ecc.) con più servizi igienici di
cui almeno uno deve rispettare le caratteristiche precedenti. Per gli altri è
consentito dai locali cui, nella distribuzione dell’unità immobiliare, sono
43
specificatamente attribuiti, con esclusione sempre di accesso diretto da
stanze di soggiorno o pranzo o cucine.
Ogni alloggio deve essere provvisto di un locale di categoria S1 dotato
dei seguenti apparecchi igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia,
lavabo.
Tutti gli apparecchi suddetti devono essere provvisti di chiusura
idraulica.
Tutti i locali classificati come A1 punto c) e A2 punti a), c) e d) nel
precedente art. 60, devono essere forniti degli indispensabili locali di
categoria S1 costituiti da bagno e antibagno con lavabo, in quantità
sufficiente alla destinazione d’uso dei locali A1 e A2 e al personale che ne
usufruisce, divisi, inoltre, per sesso nei casi necessari.
La superficie minima per un locale wc è di mq 1,20 e la larghezza
minima di mt. 0,90.
I locali di categoria S1 devono avere il pavimento ed il rivestimento
delle pareti, fino all’altezza minima di mt 1,50 realizzati con materiale
impermeabile e facilmente lavabile.
Tutte le costruzioni pubbliche o destinate ad uso pubblico devono, ai
sensi della legislazione vigente, essere dotati di locali s1 nel rispetto della
normativa vigente in materia di superamento di barriere architettoniche.
I locali S2 di cui alla lettera g) del presente articolo, devono avere
dimensioni e caratteristiche specifiche del tipo di allevamento e rispettare la
legislazione vigente in materia.
C) Illuminazione e ventilazione
Tutti i locali rientranti nella categoria A devono fruire dei aerazione ed
illuminazione naturale diretta da spazi liberi, adeguata alla destinazione
d’uso.
I locali di categoria A1 devono essere provvisti di finestre apribili
sull’esterno e tali da distribuire uniformemente la luce nell’ambiente.
La superficie finestrata apribile non deve essere inferiore ad 1/8 della
superficie del pavimento.
I locali di categoria A2 devono rispettare quanto prescritto per quelli di
categoria A1, salvo prescrizioni particolari dovute a leggi e/o regolamenti
specifici.
44
I locali di categoria S con l’eccezione delle centrali termiche possono
ricevere aria e luce dall’esterno anche da spazi equiparabili a cavedi. Il
rapporto tra le superfici delle finestre e quella dei pavimenti non deve
essere inferiore ad 1/8, fatti salvi i rapporti minimi inferiori previsti da
regolamenti e leggi specifiche.
I locali di categoria S1 devono essere forniti di apertura all’esterno per il
ricambio dell’aria o dotati di impianto di aspirazione meccanica.
I locali di categoria
ventilazione diretta.
S3
possono
essere
senza
illuminazione
e
D) Riscaldamento
La temperatura di progetto dell’aria interna deve rispettare quanto
prescritto dalla legislazione vigente e deve essere uguale in tutti i locali
abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli.
Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne
delle parti opache delle pareti non devono presentare tracce di
condensazione permanente.
Art. 62 – CLASSIFCAZIONE DEI PIANI
Sono piani abitabili quelli in cui predominano, anche se in misura parziale, i
locali di categoria A1, A2 e S1.
Sono piani non abitati quelli in cui si trovano i locali di categoria S2 e S3,
anche se gli stessi sono interessati da limitate parti di locali di categoria A1 ed
A2, collegati a piani abitabili sovrastanti o sottostanti, a condizione che non
eccedano di 1/10 della superficie del piano.
Art. 63 – SOFFITTI INCLINATI E SOPPALCHI
Nel caso di soffitto non orizzontale, il sottotetto può considerarsi abitabile
purché la sua altezza media di ciascun locale, risulti superiore o uguale a mt.
2,70 (con minimo assoluto di ml 1,80) e vengano rispettati tutti gli altri
requisiti. Nel caso di copertura con andamento articolato si considera, come
altezza media, la media ponderale delle altezze.
Sono ammessi i soppalchi, cioè solai intermedi, nei locali di categoria A ed
S sempre che l’altezza minima della parte sottostante il soppalco non sia
inferiore ai limiti prescritti per le varie categorie di locali.
La parte soprastante il soppalco, se non dotata di requisiti dei locali di
categoria A ed S, può essere adibita a deposito o ripostiglio.
45
Art. 64 – PIANI INCLINATI
Sono considerati piani seminterrati quelli i cui locali hanno il pavimento
posto ad un livello più basso del marciapiede o della più alta sistemazione
esterna del terreno.
I locali posti ai piani seminterrati di fabbricati, fatte salve le particolari
normative vigenti per le specifiche destinazioni, possono essere abitabili o
destinati ad usi che comportino permanenza di persone, quali servizi igienici,
magazzini di vendita, uffici, mense, esercizi pubblici, ambulatori, laboratori
artigianali, quando abbiano i seguenti requisiti:
a) altezza e superficie minima utile secondo gli indici previsti per le
specifiche destinazioni;
b) vespaio aerato di m. 0,50 di altezza ed intercapedine, pavimento unito
ed impermeabile, muri protetti efficacemente contro l’umidità del
terreno, resistenza termica ed indici di fono isolamento conformi alle
diposizioni di legge vigenti in materia;
c) un’intercapedine aerata che circondi i locali in oggetto per tutta la parte
interessata: la cunetta dell’intercapedine deve essere più bassa del
piano di calpestio dei locali abitabili;
d) aeroilluminazione naturale diretta (per i locali adibiti ad abitazione
permanente) o condizionamento e illuminazione artificiale come previsto
dalle disposizioni di leggi vigenti in materia;
e) scarico regolamentare delle acque mediante valvole antirigurgito,
pompe di sollevamento o mezzi analoghi;
f) idonee canne di ventilazione sfocianti oltre il tetto,
g) per le categorie A1 ed A2 l’altezza netta dei locali deve essere superiore
o uguale a ml.3,00 e quando non meno dei 1/3 dell’altezza del locale in
tutte le parti sia al di sopra del piano di sistemazione avvenuta.
Nell’eventualità che il deflusso delle acque di scarico del fabbricato avvenga
a quota superiore a quella del piano seminterrato deve essere istallato apposito
impianto di sollevamento di tali acque.
Per il locali non abitabili posti a livello del terreno o seminterrati è ammessa
la costruzione di vespaio semplice non aerato.
Art. 65 – PIANI INTERRATI
Sono considerati piani interrati quelli che si sviluppano, in tutto o in parte,
completamente al di sotto del livello della più bassa sistemazione esterna
dell’edificio prevista dal progetto approvato.
I locali dei piani interrati non possono, di norma, essere utilizzati come
locali di categoria A.
46
Tali piani possono essere adibiti a locali di categoria S2 con esclusione del
punto g), ed S3, a condizione che, ferma l’osservanza di particolari prescrizioni
legislative e regolamentari vigenti in relazione alla particolare destinazione, sia
garantito l’isolamento dalla umidità e sia assicurato il ricambio d’aria anche
mediante opportuni accorgimenti ed apparecchiature meccaniche.
In detti locali è possibile realizzare, oltre all’impianto elettrico
riscaldamento, anche un W.C. completo di impianto idrico-sanitario.
e
Nell’eventualità che il deflusso delle acque di scarico del fabbricato avvenga
a quota superiore a quella del piano interrato, deve essere installato apposito
impianto di sollevamento di tali acque.
Art. 66 – SOTTOTETTI
I locali sotto le falde dei tetti possono essere non abitabili e/o abitabili.
a) Sottotetti non abitabili
In detti locali è possibile realizzare, oltre all’impianto elettrico anche
quello di riscaldamento ed idrico-sanitario ed un bagno, con altezza minima
interna non inferiore a mt. 1,80 ed altezza media pari a mt. 2,40.
L’aerazione e l’illuminazione dei locali sottotetto può avvenire mediante
finestre nelle pareti perimetrali, lucernari e asole e finestre ricavate nelle
falde del tetto stesso, per una superficie massima di un decimo della
superficie utile in pianta.
E’ consentito l’arretramento della falda del tetto con la creazione di
terrazzini ad uso stenditoio all’aperto con aperture per accedere agli stessi;
in tal caso, ai fini dell’altezza media e dell’altezza minima non verrà
considerata la sezione sui detti terrazzini.
b) Sottotetti abitabili
I sottotetti abitabili devono presentare i requisiti previsti nel presente
regolamento edilizio per i locali abitabili riguardo all’altezza media che non
deve essere inferiore a ml. 2,70 ed alla dimensione minima nonché alla
illuminazione ed alla ventilazione.
c) Sottotetti condonati ad uso abitativo
I sottotetti condonati ad uso abitativo ai sensi delle leggi 47/85 e
724/94 possono essere adeguati ai requisiti minimi di abitabilità dei
sottotetti di cui al presente regolamento a condizione che versino per detto
adeguamento del contributo di cui agli artt. 16 e seguenti del D.P.R. n.
380/01.
47
Le maggiori altezze non determinano nuove cubature.
Art. 67 – TRASLAZIONE DI QUOTE DI FABBRICATI ESISTENTI
I fabbricati che, a seguito della progressiva definizione delle urbanizzazioni,
si fossero venuti a trovare con l’originale quota di imposta al di sotto della
nuova quota di campagna, possono, in caso di ristrutturazione o di demolizione
e ricostruzione, riferirsi alla nuova quota e che non si realizzi alcun aumento di
volumetria ma semplice traslazione di quota, fatti salvi i diritti dei terzi.
48
TITOLO XV – PRESCRIZIONI VARIE
Art. 68 – NORME DI BUONA COSTRUZIONE
In tutti gli edifici devono essere osservate le norme e prescrizioni fissate
alla legislatura vigente in materia di stabilità delle fondazioni e della
costruzione in generale nonché per la sicurezza degli impianti tecnologici.
I proprietari degli immobili hanno l’obbligo di provvedere alla manutenzione
degli stessi in modo che tutte le loro parti mantengono costantemente i
requisiti di stabilità e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti.
Art. 69 – ZOCCOLATURA
Le parti basamentali delle facciate delle costruzioni devono presentare
caratteristiche di resistenza all’usura ed all’umidità.
Art. 70 – ELEMENTI AGGETTANTI
Nessun aggetto maggiore di cm 10 può essere ammesso al di sotto della
quota di ml 2,50 dal piano del marciapiede relativamente a qualsiasi prospetto
sul pubblico passaggio.
Tale divieto vale anche nel caso di aggetti di tipo mobile o provvisorio quale
ad esempio porte, tende o persiane.
Nel caso in cui la strada sia fornita di marciapiedi la detta quota minima si
riduce a mt. 2,20 con esclusione di aggetti di tipo mobile o provvisorio.
Se per ragioni di sicurezza sono necessari infissi con apertura verso
l’esterno ad una quota inferiore, questi devono essere opportunamente
arretrati.
Balconi in aggetto e pensiline non sono consentiti su strade pubbliche o
private di larghezza totale (comprensiva degli eventuali marciapiedi) inferiori ai
mt. 4,00.
La realizzazione di tali aggetti è consentita solo a quote pari o superiori a
mt. 3,00 dal piano del marciapiede rialzato, in assenza di marciapiede, l’altezza
minima deve essere riportata a mt 4,50.
Le altezze vanno misurate in corrispondenza del punto più basso del profilo
dell’aggetto. Gli aggetti in questione non devono sporgere, sul suolo pubblico o
di uso pubblico, oltre mt 1,50 e devono essere inferiori ad 1/10 della larghezza
della strada.
49
Art 71 – USCITA DALLE AUTORIMESSE- RAMPE CARRABILI
Le uscite dalle autorimesse pubbliche o private verso spazi pubblici devono
essere opportunamente segnalate.
Le uscite dai locali interrati o seminterrati devono essere realizzate
mediante piani inclinati terminati in zone di sosta orizzontali. Tra il punto di
inizio della livelletta inclinata e il ciglio stradale deve esservi una distanza pari
ad almeno mt 2,00.
Fra le uscite sudette e le uscite pedonali dei locali collettivi (scuole, cinema,
ecc.) deve intercorrere una distanza di almeno mt 10 misurata tra stipiti più
vicini e mt 12 dalle intersezioni (D.P.R. 495/92). In ogni caso deve essere
assicurata buona visibilità al conducente dei veicoli (anche a mezzo di specchi
opportunamente disposti).
Le rampe per il transito dei veicoli all’interno o all’esterno degli edifici non
possono avere larghezza inferiore a mt 2,50 se rettilinee ed a mt 3,50 se in
curva, non devono avere pendenze superiori al 20% se rettilinee; negli altri
casi la pendenza non può essere superiore al 15%. Devono realizzarsi in
materiale antisdrucciolevole con scanalature per il deflusso delle acque e
fornite di corrimano, almeno da un lato, ad un’altezza pari a mt 0,90.
Art. 72 – MURI DI SOSTEGNO, RECINZIONI, CANCELLI ED ANNESSI
Non sono ammessi muri di sostegno più alti di mt 3,00 e scarpate più alte
di mt 4,00, salvo comprovate esigenze tecniche particolari.
In entrambi i casi si dovrà provvedere a schermature con vegetazione o a
sistemazioni di gradonate a verde.
1)
Le recinzioni devono rispettare le norme generali di decoro dettate
per gli edifici e tutte le caratteristiche di distanza dal ciglio stradale e
dalle curve, richieste dall’Ente preposto alla gestione della viabilità su
cui prospettano;
2)
E’ possibile realizzare nelle zone edificabili ingressi carrabili ad una
distanza inferiore ai 12 ml. dall’incrocio, previo parere favorevole del
Settore P.M.;
3)
Nelle zone edificabili o edificate, salvo diversa regolamentazione di
dettaglio prevista in piani attuativi:

muro di recinzione (parte muraria chiusa) h max = ml 1,00

in caso di terreno in declivio si calcola l’altezza media con un
massimo di ml 1,50 nella parte più alta;

distanze:
a.
in allineamento obbligatorio alle recinzioni esistenti
regolarmente autorizzate;
b.
in allineamento al marciapiede se esistente;
c.
a ml 2,00 dal confine stradale in caso in cui il marciapiede
non esiste.
50
4)
5)
6)
Nella zona agricola:

muro di recinzione (parte muraria chiusa) di h max = ml 0,50;

in caso di terreno in declivio si calcola l’altezza media con
massimo di ml 1,00 nella parte più alta;

sul fronte stradale altezza max della parte muraria chiusa = ml
1,00

distanze dalla strada come da normativa del codice della strada.
In tutte le zone l’altezza massima totale del muro deve essere
inferiore a ml 2,20, mentre per la parte relativa agli accessi può
essere portata fino a ml 2,50.
Gli ingressi carrabili devono essere arretrati di una lunghezza pari
alla metà della larghezza del cancello stesso e minimo ml 2,50
Nel caso in cui l’ingresso sia disposto di un cancello
automatizzato, lo stesso può essere allineato alla recinzione.
Possono essere realizzati nella parte superiore allo zoccolo murario
(parte in muratura chiusa) anche tratti pieni e/o opachi (sia lineari,
obliqui, curvi, ecc.) fino ad una larghezza massima di ml 1,20 e fino
ad una percentuale di parte opaca inferiore al 30% da calcolarsi solo
nella parte superiore allo zoccolo murario.
Limitatamente agli ingressi carrabili e/o pedonali, il rapporto di cui al punto
precedente può essere portato fino ad una percentuale massima del 50% da
calcolarsi per l’intera altezza della recinzione.
I cancelli d’ingresso su qualsiasi strada o spazio pubblico devono essere
arretrati dal ciglio stradale in modo da consentire la fermata di un autoveicolo
in entrata ed in uscita dinanzi al cancello stesso all’esterno della sede stradale
e in buone condizioni di visibilità, o muniti, quando non risulta in nessun caso
possibile l’arretramento, di impianto automatico di apertura, in modo da
evitare possibili intralci alla viabilità.
Art. 73 – CASSETTE PER CORRISPONDENZA E CONTATORI DI GAS,
ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA
Tutti gli edifici di abitazione, individuale o collettiva, gli edifici industriali o
artigianali, gli uffici, ecc., non provvisti di portineria, devono essere dotati
nell’ingresso o in prossimità di esso di cassette per la corrispondenza, atte ad
accogliere la normale corrispondenza, giornali e riviste, poste ad altezza
massima mt 1,20 dal pavimento.
I contatori per l’erogazione di gas ad uso domestico od industriale, per
l’energia elettrica e l’approvvigionamento idrico devono essere ubicati sulla
recinzione o comunque dislocati in locali o nicchie accessibili dall’esterno del
fabbricato e secondo le disposizioni vigenti per i singoli impianti.
Art. 74 – SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
51
Tutti gli edifici privati, residenziali e non, le strutture e gli impianti pubblici,
segnatamente quelli di uso collettivo e sociale, devono possedere i requisiti
prescritti dal D.P.R. 503/1996, dalla L. 13/89, dal D.P.R. n. 308/01 e dal D.M.
del Ministero dei LL.PP. 236/89, al fine da evitare impedimenti, ostruzioni ed
ostacoli indicati come barriere architettoniche, e facilitare la vita di relazione di
persone con ridotte capacità motorie.
L’adeguamento degli uffici dei percorsi interni e degli accessori esterni agli
stessi è obbligatorio per nuove costruzioni ed in caso di ristrutturazioni
complessive dei fabbricati esistenti.
I progetti ai sensi della legge 13/89 e dell’art. 24 della legge 104/92,
devono essere redatti in conformità alla disciplina tecnica contenuta nel D.M.
236/89.
E’ fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione di professionista
abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della
Legge 13/1989.
52
TITOLO XVI – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE OPERE
ESTERIORI AI FABBRICATI ED ALL’ARREDO URBANO
Art. 75 – ASPETTO E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI
Le costruzioni pubbliche e private e le aree a servizio delle stesse devono
essere progettate, eseguite e mantenute in ogni loro parte, compresa la
copertura, in modo da assicurare l’estetica ed il decoro dell’ambiente.
Nelle nuove costruzioni, nelle ristrutturazioni o opere di manutenzione
straordinaria di costruzione esistenti, tutte le pareti esterne prospettanti su
spazi pubblici e/o privati, anche se interni alla costruzione, e tutte le finiture ad
essa attinenti devono essere realizzate con materiali e cura dei dettagli idonei
alla buona conservazione nel tempo.
Nelle pareti esterne, è vietato sistemare tubi di scarico, canne di
ventilazione, o canalizzazione in genere, ad eccezione dei casi specifici previsti
dalle leggi vigenti.
Le tubazioni dell’acqua ed i cavi telefonici ed elettrici non devono essere
posti sulle pareti esterne se non in appositi incassi.
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale predisporre un “Piano dell’arredo
urbano” ed un “Piano del colore” che costituiscano parte integrante del
presente regolamento.
Art. 76 – TINTEGGIATURE E RIVESTIMENTI
Nel caso di edifici con facciata unitaria è fatto divieto di procedere a
rivestimenti o tinteggiature che interessino parti limitate del prospetto senza
porre in relazione l’intervento all’omogeneità dell’insieme.
Art. 77 – ANTENNE RADIO E TELEVISIVE
Nelle nuove costruzioni, ristrutturazioni o nelle opere di manutenzione
straordinaria di edifici, con più di una unità immobiliare o nei quali comunque
possono essere installati più apparecchi radio televisivi, è obbligatoria la posa
in opera di un’unica antenna centralizzata.
Sono vietate le discese delle antenne mediante cavi volanti; tali cavi
devono essere disposti nelle pareti interne delle costruzioni e nel caso ciò non
fosse possibile, in appositi incassi.
E’ comunque facoltà del Sindaco richiedere in ogni momento, per motivi di
sicurezza pubblica e di pubblico interesse, l’installazione dell’impianto
centralizzato di antenna radio televisiva, con l’eliminazione delle antenne a
servizio di singoli alloggi, fatta eccezione per le antenne paraboliche.
53
Art. 78 – DECORO ED ARREDO URBANO
Le costruzioni a carattere semipermanente o provvisorio (ad esempio
cabine telefoniche, chioschi per la rivendita di giornali o di fiori, bar, etc), le
serrande, le applicazioni di carattere reclamistico, le indicazioni turistiche e
stradali, le attrezzature tecniche (quali sostegni ed i cavi per l’energia elettrica,
gli apparecchi di illuminazione stradale, le antenne radio e televisive, ecc.)
devono essere realizzate in modo da rispondere a requisiti di ordine e di
decoro.
Nel caso di ampliamento, sostituzione o di qualsiasi intervento di recupero
delle costruzioni a carattere semipermanente o provvisorio, andranno
verificate, al fine di una più adeguata collocazione delle stesse, la rispondenza
della loro ubicazione alle normative vigenti (codice della strada, decreto di
attuazione dello stesso, regolamento comunale sull’occupazione del suolo e
sottosuolo pubblico, ecc.).
Tutti gli elementi relativi all’arredo urbano ed alle sistemazioni esterne
(fermate di servizio per mezzi pubblici, cassette per l’inoltro della
corrispondenza, panchine, accessi e percorsi pedonali relative a zone verdi,
spazi di sosta per la ricreazione, attrezzature per la raccolta di rifiuti,
fontanelle, ecc.) saranno realizzati in modo da essere agibili ed utilizzabili
anche da persone anziane e/o con ridotte capacità motorie.
Art. 79 – MOSTRE, VETRINE ED INSEGNE IN GENERE
L’esposizione anche provvisoria al pubblico di mostre, vetrine, bacheche,
insegne, emblemi commerciali e professionali, iscrizioni, pitture, fotografie,
cartelli pubblicitari, etc., è subordinata ad autorizzazione (permessi di costruire
o DIA), conformemente ai Regolamenti comunali sulla pubblicità e per
l’occupazione del suolo pubblico.
Art. 80 – TENDE AGGETTANTI SULLO SPAZIO PUBBLICO
L’apposizione a porte e a finestre di tende aggettanti sullo spazio pubblico
può essere autorizzata dal Sindaco o suo delegato, dietro pagamento della
relativa tassa e con l’osservanza delle condizioni che riterrà opportune caso per
caso.
Le tende aggettanti sono proibite nelle piazze e strade prive di marciapiede.
Nelle strade con marciapiede l’aggetto non può superare la metà
dell’ampiezza del marciapiede.
Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere situati
ad altezza inferiore a mt 2,10 (D.P.R. 236/1989) dal marciapiede.
54
Nel caso di più tende aggettanti sullo stesso fronte di una costruzione,
relative a più unità immobiliari di proprietà diverse, le tende stesse devono
essere realizzate con forma, dimensione colore e decorazione omogenea. Ciò al
fine di ottenere unità ed armonia nell’ambiente urbano.
L’autorizzazione di cui ai commi precedenti nel caso trattasi di edifici aventi
carattere monumentale, storico o ambientale, o riguardi costruzioni poste in
prossimità degli stessi o in zone soggette a particolari vincoli (demaniali,
paesistici, ecc.) deve essere rilasciata previo nulla osta delle Autorità
competenti, ai sensi della legislazione vigente. Le tende aggettanti su spazio
pubblico devono inoltre rispettare le norme del regolamento per l’occupazione
del suolo pubblico vigente.
Le tende su strutture portanti infisse al suolo dovranno essere,
inequivocabilmente, removibili. L’ingombro non potrà superare la metà della
larghezza del marciapiede e lasciare libera una parte pedonale comunque non
inferiore a mt 2,00 (D.P.R. 495/92). La chiusura in senso verticale, dello spazio
occupato dalle tende, è consentita esclusivamente allo scopo di riparare dagli
agenti atmosferici e solo se costituita da elementi totalmente mobili e retrattili.
Non sono ammesse soluzioni a pannelli fissi, pur se smontabili, che di fatto
definiscono soluzioni stabili e persistenti.
Art. 81 – TABELLE E NUMERI CIVICI
Le tabelle stradali e i numeri civici sono collocati dal Comune sui muri
esterni degli edifici senza che i proprietari possano fare opposizione. I
proprietari hanno l’obbligo di non rimuoverli, di non occultarli alla pubblica
vista e di sostenere le spese di ripristino nel caso venissero distrutti,
danneggiati o rimossi per fatti a loro imputabili.
Art. 82 – ESECUZIONE DI OPERE SU EDIFICI DI INTERESSE STORICO
Per qualsiasi modifica dell’aspetto esterno od interno di immobili di
interesse storico, l’intervento dovrà tendere alla conservazione integrale degli
apparati decorativi originari o a integrare gli assetti primitivi, secondo gli
indirizzi dello specifico studio allegato al P.R.G. qualora i caratteri originari
siano in parte compromessi da aggiunte dissonanti o da modifiche incoerenti.
Le aperture di nuove vetrine, nei fabbricati stilisticamente definiti, possono
essere assentite solo se non compromettono la configurazione delle facciate.
Gli stemmi, le mostre, i graffiti e qualsiasi altra opera di carattere
ornamentale o che abbia interesse storico non possono essere asportati,
spostati o comunque modificati senza la preventiva autorizzazione del Comune,
e nei casi previsti dalle disposizioni vigenti dal competente organo regionale.
55
Art. 83 – RINVENIMENTI DI OPERE DI PREGIO ARTISTICO E
STORICO
Nel caso che, nel corso dell’esecuzione dei lavori, vengano effettuati
ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico, o artistico, il
Responsabile del cantiere deve immediatamente sospendere i lavori, per
lasciare intatte le cose ritrovate.
Il proprietario, il direttore dei lavori e l’impresa esecutrice sono obbligati a
denunciare immediatamente i ritrovamenti al Sindaco, il quale richiederà
l’intervento della competente Soprintendenza ai Beni Ambientali e
Architettonici o Archeologici, come previsto della legislazione vigente sulla
tutela del patrimonio storico-artistico.
Art. 84 – PARCHEGGI
Nelle nuove costruzioni anche se realizzate in sostituzione di una
preesistente costruzione demolita, devono riservarsi spazi coperti o scoperti
per parcheggio in misura non inferiore a quella prevista dall’art. 41 – sexies
della legge n. 1150/42 come sostituito dal 2° comma dell’art. 2 della legge
122/89 (un metro quadrato ogni 10 metri cubi di costruzione) e dalle N.T.A.
del P.R.G..
I parcheggi di cui al precedente comma 1 potranno essere all’aperto o al
chiuso; nel caso di parcheggi al chiuso (autorimesse).
Nelle costruzioni esistenti i proprietari possono realizzare parcheggi ai sensi
dell’art. 9 della legge 122/89.
In entrambi i casi di cui sopra la comunicazione di inizio lavori è
condizionata alla esibizione di atto registrato e trascritto di asservimento dei
parcheggi.
Per le superfici a parcheggio esterno sono prescritte pavimentazioni con
materiali e tecniche che garantiscono la permeabilità del suolo.
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TITOLO XVIII – DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE
DELLE ABITAZIONI ED ATTREZZATURE RURALI.
Art. 85 – NORME EDILIZIE
Le costruzioni rurali, destinate ad abitazione, devono essere possibilmente
isolate, in modo da evitare l’addossamento delle murature a terrapieni e simili,
e costruite di regola nelle zone più elevate del podere ed in luogo asciutto.
Si applicano alle attrezzature rurali tutte le disposizioni relative alle
costruzioni residenziali contenute nel presente Regolamento salvo quanto
diversamente stabilito nel presente capitolo.
Tutto attorno alle costruzioni deve essere realizzata
di larghezza non inferiore a mt 1,20. Le pendenze
l’abitazione, quelle dell’aia, dei cortili ed orti adiacenti
essere sistemate in modo che le acque meteoriche
defluire, evitando ogni ristagno.
una zona pavimentata
del suolo circostante
alle abitazioni devono
possano rapidamente
I piani seminterrati non possono essere adibiti ad uso abitazione, salvo
quanto diversamente previsto nel precedente art. 69.
I locali abitabili e gli accessori devono avere le caratteristiche stabilite dal
presente regolamento.
Ogni abitazione deve essere fornita di energia elettrica, anche se prodotta
con generatore autonomo.
Art. 86 – NORME IGIENICHE
Ogni nuova abitazione rurale deve essere provvista di acqua potabile di
conduttura o di pozzo, costruito secondo le norme igieniche vigenti e provvisto
di pompa o di cisterna igienicamente costruita e protetta.
Le cisterne sono permesse, per uso potabile, solo ove non sia possibile
provvedersi di acqua in modo diverso.
Le pareti delle cisterne e dei condotti di alimentazione devono essere
realizzate in materiale impermeabile, ed il fondo deve essere costruito in modo
da potersi facilmente spurgare. Le cisterne devono essere munite di un
deviatore di scarico per l’esclusione delle prime acque piovane, e di una
vaschetta di decantazione.
La bocca della cisterna deve essere chiusa ermeticamente e l’erogazione
deve avvenire per mezzo di pompa.
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La copertura del pozzo deve essere contornata da uno spazio libero con
pavimento in cemento, pendente verso l’esterno e provvisto di cunetta per lo
smaltimento dell’acqua.
Ogni alloggio deve essere provvisto di almeno un locale accessorio,
classificato come S1 nel presente regolamento e dotato dei seguenti impianti
igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia e lavabo, accessibile da apposito
locale di disimpegno.
Gli impianti per la depurazione delle acque nere e luride devono essere
sistemati in modo da evitare ogni possibilità di inquinamento del pozzo, della
cisterna e delle condutture di acqua potabile.
I locali destinati ad uso porcilaia, conigliera e simili devono essere in ogni
caso separati dalle abitazioni.
Art. 87 – MANUFATTI CONNESSI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO
I ricoveri per attrezzi, macchinari e prodotti possono essere realizzati, ai
sensi dell’art. 71 della L.R. 18/83 così come modificata ed integrata dalla L.R.
12/99.
I distacchi dai cigli stradali e dai confini del fondo sono quelli definiti dal
P.R.G. nonché dalle vigenti norme di leggi e regolamentari.
Art. 88 – AGRITURISMO
Si rinvia a quanto previsto nelle N.T.A.
Art. 89 – STALLE E CONCIMAIE
Nelle abitazioni rurali di nuova costruzione, le stalle, gli ovili, i pollai, ecc.
non devono prospettare sulla pubblica via, dalla quale devono distare almeno
mt 10.
Le stalle devono essere costruite in conformità alle prescrizioni legislative
ed ai regolamenti statali e regionali vigenti e con dimensioni e caratteristiche
idonee al tipo di allevamento.
Il pavimento delle stalle sarà costruito con materiali impermeabili e munito
di scoli.
Le stalle devono avere le pareti intonacate con cemento, o rivestite di
materiale impermeabile sino all’altezza minima di mt 2,00 dal pavimento. Le
concimaie saranno costruite in conformità alle prescrizioni legislative e ai
regolamenti statali e regionali vigenti e dovranno distare da pozzi, acquedotti e
serbatoi di acqua, e da qualsiasi abitazione o pubblica via, almeno mt 25.
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Tutti i depositi e gli ammassi di letame per usi agricoli fuori dalle concimaie,
non sono permessi che in aperta campagna, purché limitati ai bisogni del
podere e distanti non meno di mt 100 da qualunque abitazione e non meno di
mt 50 da pozzi di acqua.
59
GLOSSARIO
DEFINIZIONE
ESISTENTE.
DEGLI
INTERVENTI
SUL
PATRIMONIO
EDILIZIO
Le modalità per intervenire sul patrimonio edilizio esistente, sui singoli
edifici e su ciascuna unità edilizia o su gruppi di edifici sono descritti nelle
seguenti classi di intervento, così come previsto dall’art. 30 L.R. 70/95 e
successive modifiche e integrazioni dall’art. 31 L. 457/78 e successive
modifiche e integrazioni:
a) Interventi di manutenzione ordinaria
Ferme restando le disposizioni e le competenze previste dal D.L.vo 490/99
e successive modifiche ed integrazioni, costituiscono interventi di
manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di tinteggiatura, pulitura
esterna e rifacimento intonaci o altri rivestimenti esterni; parziali interventi di
consolidamento e risanamento delle strutture verticali esterne ed interne;
parziali interventi di sostituzione, consolidamento e risanamento delle strutture
orizzontali – architravi, solai, coperture – senza che ciò comporti variazione
delle quote superiori o inferiori delle strutture stesse; demolizioni con
spostamenti di tramezzi divisori non portanti; destinazione o riadattamento di
locali interni esistenti a servizi igienici e impianti tecnici; rifacimento degli
elementi architettonici esterni – inferriate, cornici, zoccolature, infissi,
pavimentazioni, vetrine, ecc. – purché senza cambiamenti di dimensioni e
disegno.
Si identificano come manutenzione ordinaria le seguenti opere:
pulitura esterna e ripresa parziale di intonaci senza alterazione dei materiali
o delle tinte esistenti;
pulitura, riparazione, sostituzione o tinteggiatura degli infissi esterni,
recinzioni manti di copertura, pavimentazione esterne, senza alterazione dei
tipi di materiali esistenti o delle tinte o dei sistemi costruttivi;
rifacimento parziale di rivestimenti esterni, senza modificazione dei tipi di
materiali esistenti o delle tinte o dei sistemi costruttivi;
riparazione e ammodernamento di impianti tecnici che non comportano la
costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici;



tinteggiatura , pittura e rifacimento degli intonaci interni;
riparazione di infissi interni, grondaie e canne fumarie;
riparazione di pavimenti interni.
60
Per gli edifici industriali e artigianali costituiscono interventi di
manutenzione ordinaria anche quelli che riguardano le opere di riparazione
degli impianti tecnologici.
b) Interventi di manutenzione straordinaria
In osservanza alle disposizioni e alle competenze previste dal D.L.vo
490/99 e successive modifiche ed integrazioni, costituiscono interventi di
manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed
integrare i servizi igienici, sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i
volumi e le superfici utili delle singole unità immobiliari e non comportino
variazioni delle destinazioni d’uso.
In particolare, sono opere di manutenzione straordinaria:








la tinteggiatura esterna ed il rifacimento totale degli intonaci;
il rifacimento totale delle recinzioni, di manti di copertura, di
rivestimenti, zoccolature e pavimentazioni esterne, anche con
modificazione dei tipi dei materiali esistenti e delle tinte;
il rifacimento ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici;
parziali intereventi di consolidamento e risanamento delle strutture
verticali esterne ed interne;
parziali interventi di sostituzione, consolidamento e risanamento delle
strutture orizzontali – architravi,solai, coperture- senza che ciò
comporti variazioni delle quote superiori o inferiori delle strutture
stesse;
demolizioni con spostamenti di tramezzi divisori non portanti;
rifacimento degli elementi architettonici esterni – inferriate, cornici,
zoccolature, infissi, pavimentazioni, vetrine, ecc. – purché senza
cambiamenti di dimensioni e disegno;
per gli edifici industriali ed artigianali costituiscono interventi di
manutenzione straordinaria anche le opere e le modifiche necessarie
al rinnovamento degli impianti e quelle finalizzate all’adeguamento
tecnologico senza aumento della superficie utile e senza variazione
della destinazione d’uso e del tipo di produzione.
c) Restauro e risanamento conservativo
Gli interventi di restauro conservativo consistono in un insieme sistematico
di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell’edificio, ne consentono la conservazione, valorizzandone i caratteri e
rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche.
Il tipo di intervento prevede:


il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate
e precisamente:
il restauro o il ripristino dei fronti esterni ed interni:
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










il restauro o il ripristino degli ambienti interni;
la ricostruzione filologica di parti dell’edificio eventualmente crollate o
demolite;
la conservazione o il ripristino dell’impianto distributivo –
organizzativo originale;
la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, tra cui: le corti, i
larghi, i piazzali, gli orti, i giardini ed i chiostri,
il consolidamento e il ripristino delle strutture portanti verticali e
orizzontali fatiscenti o instabili, senza alterazione delle quote e delle
dimensioni originarie e, solo in caso di provata necessità, con
l’aggiunta entro tali limiti di elementi di rinforzo con materiali diversi;
il consolidamento di scale e rampe, senza alterazione delle pendenze,
delle quote, delle dimensioni originarie, dei materiali dei gradini e in
caso di provata necessità, l’aggiunta entro tali limiti di elementi di
rinforzo con materiali diversi;
la realizzazione di sottofondazioni, iniezioni nelle murature,
rifacimento di tetti e coperture – grande e piccola armatura – con
quote e materiali identici a quelli originari;
la demolizione di superfetazioni, sopraelevazioni, ampliamenti,
aggiunte provvisorie e permanenti che alterino le caratteristiche
dimensionali e tipologiche del fabbricato;
la riparazione di elementi architettonici, scultorei, decorativi esterni
ed interni con materiali, forme e tecniche di lavorazione originari, e
senza modifica della forma e della posizione delle aperture esterne;
la realizzazione di impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali, e
delle relative canalizzazioni, nel rispetto delle norme di cui ai punti
precedenti;
la realizzazione di piccole modifiche distributive interne che non
alterino l’organizzazione tipologica originaria;
demolizioni di superfetazioni, sopraelevazioni, ampliamenti, aggiunte
provvisorie e permanenti che alterino le caratteristiche dimensionali e
tipologiche del fabbricato;
realizzazione di servizi igienici, di impianti tecnici e delle relative
canalizzazioni, di piccole modifiche distributive interne che non
alterino o che ripristino l’organizzazione tipologica originaria.
d) Risanamento igienico ed edilizio
Sono di risanamento igienico ed edilizio i lavori occorrenti per adeguare il
fabbricato agli standard igienici ed edilizi correnti, conservando l’organizzazione
tipologica, la superficie utile, il volume, le facciate principali e le relative
aperture.
Per facciate principali si intendono quelle prospettanti su pubbliche vie o su
spazi pubblici, con esclusione di quelle su corsi o su spazi interni anche se
comuni a più proprietà.
62
Nell’ambito degli interventi di risanamento è compresa la demolizione
superfetazioni,
sopraelevazioni,
ampliamenti,
aggiunte
provvisorie
permanenti, anche se a suo tempo autorizzate, che alterino il fabbricato
contribuiscano al suo degrado edilizio, igienico, sociale; è compresa, inoltre,
sistemazione delle aree libere al servizio dell’unità immobiliare.
di
e
e
la
e) Ristrutturazione edilizia
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli
organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali
interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi
costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi
elementi ed impianti, la modifica delle caratteristiche distributive del singolo
alloggio o di più alloggi, nel rispetto delle prescrizioni di zona.
Sono ammessi:





aumenti della superficie utile interna al perimetro murarlo
preesistente, misura non superiore al 10% della superficie utile
stessa;
aumenti della superficie utile e/o del volume degli edifici ove ciò sia
consentito dagli strumenti urbanistici comunali;
la demolizione e ricostruzione dei singoli edifici nei limiti di cui sopra;
demolizione e ricostruzione dei singoli edifici, fatti salvi i nulla osta
necessari per quelli siti in ambiti con vincoli paesaggistici o comunque
soggetti a tutela storica e artistica, monumentale o archeologica, con
medesimo volume, legittimamente costruito o sanato, con possibilità
di diversa ubicazione sul lotto, diversa altezza e diverso ingombro in
proiezione orizzontale, nel rispetto delle prescrizioni e dei parametri
del P.R.G. inerenti le distanze minime, le altezze massime;
gli interventi di ristrutturazione edilizia dovranno, comunque,
garantire l’adeguamento agli standard igienici ed edilizi previsti dalle
leggi vigenti.
f) Demolizione
Tali interventi si riferiscono ad edifici che non presentano caratteristiche
storiche né costituiscono elemento di continuità e di organicità nel tessuto
urbano. La demolizione di tali manufatti è finalizzata alla disponibilità dell’area
per la ricomposizione particellare e successiva ricostruzione secondo le
prescrizioni del P.R.P.E..
g) Ristrutturazione urbanistica
Sono quegli interventi rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico –
edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi
63
anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete
stradale.
NUOVA COSTRUZIONE
L’intervento consiste nella edificazione di qualsiasi opera emergente dal
suolo o riguardante il sottosuolo, realizzata in muratura o con l’impiego di altro
materiale; di attrezzature tecnologiche che superino le altezze di m 2,00, e di
qualsiasi manufatto che, indipendentemente dalla durata, sia in grado di
costituire unità abitabile o agibile.
Si considera intervento di nuova costruzione anche:
a) l’ampliamento – inteso come aumento dell’estensione o delle dimensioni
di una costruzione esistente con la creazione di volumi o superfici
supplementari;
b) la sopraelevazione – intesa come estensione in senso verticale di tutta o
di parte della costruzione esistente;
c) l’adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria per la parte
mancante all’atto della richiesta di permesso.
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TABELLA SINOTTICA DEGLI INTERVENTI
Nuove costruzioni
Permesso di costruire (*)
Ristrutturazione
(art.
31
legge
Permesso di costruire o D.I.A.
457/1978)
(*)
Demolizione
senza
contestuale
D.I.A.
ricostruzione
Pertinenze (art. 7 legge 94/1982)
D.I.A.
Occupazioni di suolo mediante deposito
di materiale o esposizione di merci al
D.I.A.
cielo aperto (art. 7 legge 94/1982)
Demolizioni, reinterri e scavi che non
riguardaD.I.A.
no la coltivazione di cave e torbiere (art.
7 legge 94/1982)
Parcheggi di pertinenza realizzati al
D.I.A.
piano terreno (art. 9 legge 122/1989)
Opere di interventi di natura edilizia ed
urbanistica relativi allo smaltimento di
liquami e fanghi nelle zone a ciò
D.I.A.
destinate (art. 2 d.l. 30/1981 convertito
nella legge 62/1982)
Manutenzione straordinaria (art. 31
D.I.A.
legge 457/1978)
Restauro e risanamento conservativo
D.I.A.
(art. 31 legge 457/1978)
Opere di eliminazione delle barriere
architettoniche
in
edifici
esistenti
consistenti in rampe o ascensori esterni,
D.I.A.
ovvero in manufatti che alterino la
sagoma dell’edificio (art. 7 legge
13/1989)
Recinzioni, muri di cinta e cancellate
D.I.A.
Aree destinate ad attività sportive senza
D.I.A.
creazione di volumetria
Opere interne
D.I.A.
Impianti tecnologici che non si rendano
indispensabili, sulla base di nuove
D.I.A.
disposizioni, a seguito della revisione o
installazione di impianti tecnologici
Varianti a permessi a costruire già
rilasciate che non incidano sui parametri
urbanistici e sulle volumetrie che non
cambino la destinazione d’uso e la
D.I.A.
categoria edilizia e non alterino la
sagoma e non violino le eventuali
prescrizioni contenute nel permesso a
costruire
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Varianti minime ai sensi dell’art. 22 del
Domanda prima dell’ultimazione
D.P.R. n. 380/01
dei lavori
Parcheggi di pertinenza nel sottosuolo
D.I.A. (prima della
del lotto su cui insiste il fabbricato
comunicazione di fine lavori)
Manutenzione ordinaria (art. 31 legge
Libero
457/1978 lett. b)
Interventi
volti
all’eliminazione
di
barriere
architettoniche
che
non
comportino la realizzazione di rampe o di
Libero
ascensori esterni, ovvero di manufatti
che alterino la sagoma dell’edificio;
Mutamento di destinazione d’uso senza
opere edilizie in assenza di legislazione
regionale fermo rimanendo quanto
D.I.A.
disposto all’art. 106 per gli spazi coperti
e scoperti destinati a parcheggio
(*)Nei casi previsti dall’art. 9 del presente regolamento.
Gli interventi ammissibili con la D.I.A. sono facoltativi e possono essere
realizzati con permesso di costruire.
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