Confermato l`accesso diretto del creditore alle banche dati
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Confermato l`accesso diretto del creditore alle banche dati
Civile RICERCA TELEMATICA DEI BENI DEL DEBITORE Confermato l’accesso diretto del creditore alle banche dati telematiche delle p.a. martedì 10 novembre 2015 di Buongiorno Mariangela Avvocato in Bari Il Presidente del Tribunale di Milano ha ritenuto che l’istanza ex art. 492bis c.p.c. possa essere accolta anche in caso di non funzionamento delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche date contemplate nell’art. 492 bis c.p.c. e, pertanto, ha autorizzato l’accesso diretto del creditore. Trib. di Milano, 28 ottobre 2015 Il caso Con istanza ex art. 492 bis c.p.c. il creditore ha richiesto al Tribunale di Milano l’autorizzazione all’accesso diretto alle banche dati indicate dalla predetta norma. Rappresentandone l’urgenza, nella medesima istanza, il creditore ha richiesto di essere autorizzato alla ricerca telematica dei beni da pignorare antecedentemente alla notificazione dell’atto di precetto. Sulla scorta di ciò, con provvedimento presidenziale del 28 ottobre 2015, il Tribunale di Milano ha accolto l’istanza formulata e autorizzato il creditore all’accesso richiesto. A sostegno della propria decisione il Presidente ha sostenuto che, a norma dell’art. 155 quinques disp. att. c.p.c. come risultante a seguito del D.L. 83/2015 convertito, con modificazioni, nella L. n. 132/2015, “l’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione l’accesso alle banche dati indicate nell’articolo 492-bis c.p.c. possa essere ora accolta anche in caso di non funzionamento delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati contemplate in tale norma e a quelle individuate con il decreto di cui all’articolo 155 – quater, primo comma.” Contesto normativo L’articolo 492 bis c.p.c. prevede che, su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, può autorizzare la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. Come è noto il D.L. n. 83/2015, convertito, con modificazioni, nella L. n. 132/2015, è intervenuto sulla norma indicata eliminando ogni riferimento al creditore procedente e precludendo la proposizione dell’istanza prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e, in ogni caso, prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione del precetto. Un’altra importante novità introdotta dalla riforma è che, se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale può autorizzare la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto. Sulla scorta della predetta autorizzazione, il presidente del tribunale o un giudice da delegato, dispone che l’ufficiale giudiziario acceda, mediante collegamento telematico diretto, ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni, e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, ed in quelle degli enti previdenziali per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito, datori di lavoro o committenti. Al riguardo si evidenzia che il convertito D.L. n. 83/2015 ha soppresso ogni riferimento alla possibilità per l’ufficiale giudiziario di accedere alle banche dati alle quali le PP.AA. possono accedere nonché all’accesso alle banche dati del pubblico registro automobilistico. Si ricorda che la richiamata riforma altresì ha interessato l’art. 155 quater disp. att. c.p.c., prevedendo l’onere per il Ministero della Giustizia di pubblicare sul portale dei servizi telematici l’elenco delle banche dati per le quali è operativo l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario per le finalità di cui all’art. 492 bis c.p.c. Norma, questa, che, ad oggi, non risulta ancora attuata stante la mancata adozione dei decreti ministeriali ivi previsti. In via transitoria, dunque, il creditore può avvalersi dell’art. 155 quinques disp. att. c.p.c., secondo cui, se le strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all’art. 492 bis c.p.c. e quelle individuate dall’art. 155 quater c.p.c. non sono funzionanti, il creditore, munito dell’autorizzazione ex art. 492 bis c.p.c., può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall’art. 155 quater disp. att. c.p.c. le informazioni nelle stesse contenute. Con l’entrata in vigore della citata riforma legislativa, tale disposizione si applica limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell’anagrafe tributaria, ivi incluso, l’archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all’inserimento di ognuna di esse nell’elenco di cui all’art. 155 quater disp. att. c.pc. Considerazioni finali Alla luce del quadro normativo delineato, come anche riscontrabile nella fattispecie riportata, un qualsiasi creditore - quindi non più soltanto il procedente- può ottenere l’accesso diretto alla banche dati pubbliche per la ricerca telematica dei beni da pignorare, attesa la notoria mancanza dei decreti ministeriali di cui all’art. 155 quater disp. att. c.p.c nonché il malfunzionamento delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati contemplate dagli artt. 492 bis c.p.c. e 155 quater disp. att. c.p.c. Riferimenti giurisprudenziali circa l’ammissibilità dell’accesso diretto del creditore Trib. Napoli, 24 dicembre 2014;Trib. Mantova, 03 febbraio 2015; Trib. Bari, 03.06.2015. Riferimenti pratici L’istanza ex art. 492 bis c.p.c. va depositata nella sezione Volontaria giurisdizione, con il codice oggetto 490999 (altri istituti camerali e di volontaria giurisdizione), ed accompagnata dal versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo pari ad Euro 43,00. Copyright © - Riproduzione riservata Copyright Wolters Kluwer Italia Riproduzione riservata