scheda informativa per dettaglianti n. 5
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scheda informativa per dettaglianti n. 5
I DATI DI FATTO SCHEDA INFORMATIVA PER DETTAGLIANTI N. 5 Divieto di esposizione di prodotti del tabacco nelle rivendite al dettaglio L'articolo 9 della legge sulla salute pubblica (tabacco) del 2008 [Public Health (Tobacco) Act 2008] vieta l'esposizione al pubblico di prodotti del tabacco, di prodotti per il fumo diversi dal tabacco e di accessori per il fumo. Gli esercizi di più ampie dimensioni (oltre 50 dipendenti) devono ora ottemperare alle nuove norme. Gli esercizi al dettaglio di minori dimensioni (numero di dipendenti pari o inferiore a 50) devono mettersi in regola entro il 1° luglio 2010. Perchè la legge viene modificata per vietare l'esposizione di prodotti del tabacco? Apposite ricerche tendono ad indicare che l'esposizione dei prodotti del tabacco può influenzare la percezione da parte dei minori sulla disponibilità e accessibilità delle sigarette in seno alla propria comunità e inoltre può rendere più difficile la situazione per coloro che hanno intenzione di smettere di fumare. Nel 2008, un processo di consultazione pubblica condotto dal governo del NSW rivelò che oltre la metà dei commenti e pareri ricevuti si era espressa a favore di una proposta di collocare i prodotti del tabacco fuori della vista del pubblico nelle rivendite al dettaglio. Cosa significa un divieto di esposizione? Nel NSW l'esposizione di prodotti del tabacco, di prodotti per il fumo diversi dal tabacco e di accessori per il fumo verrà gradualmente eliminata nei negozi e nelle rivendite al dettaglio, tra cui tabaccherie specialistiche e macchine distributrici di prodotti del tabacco. I dettaglianti di prodotti del tabacco dovranno fare in modo che i prodotti del tabacco, i prodotti per il fumo diversi dal tabacco e gli accessori per il fumo non siano visibili al pubblico dall'interno o dall'esterno dei locali. Vigono eccezioni nei casi in cui: un membro del pubblico espone i propri prodotti del tabacco o per il fumo; oppure uno o più prodotti del tabacco o per il fumo vengono esibiti ad un cliente su diretta richiesta di quest'ultimo, anche durante l'effettiva trattativa commerciale/vendita. Si prende atto che di tanto in tanto i dettaglianti potrebbero essere tenuti a rifornire i propri dispositivi di stoccaggio di prodotti del tabacco e che in tali frangenti potrebbero verificarsi casi di esposizione inevitabile di prodotti del tabacco, di prodotti per il fumo diversi dal tabacco o di accessori per il fumo. (Cfr. pagina 5 delle Domande Più Comuni). Quali tipi di accessori per il fumo rientrano nel divieto di esposizione? I tipi di accessori per il fumo rientrati nel divieto di esposizione sono definiti nella legge di disciplina e comprendono cartine per sigarette, pipe, bocchini, narghilè, pipe ad acqua e altri mezzi per fumare. Fiammiferi ed accendini non rientrano nel divieto di esposizione e pertanto possono continuare ad essere esposti. Continua SCHEDA INFORMATIVA PER DETTAGLIANTI – Divieto di esposizione di prodotti del tabacco nelle rivendite al dettaglio In quale modo i cambiamenti interesseranno la mia attività? L'occultamento dei prodotti del tabacco alla vista del pubblico nel proprio esercizio commerciale potrebbe imporre ai dettaglianti di apportare cambiamenti ai propri locali. Pertanto, la legge di disciplina prevede una entrata in vigore graduale delle norme per dare ai dettaglianti già in attività tempo per programmare ed apportare eventuali modifiche. I dettaglianti di prodotti del tabacco che impiegavano un numero di dipendenti pari o inferiore a 50 alla data del 25 settembre 2008 (data di presentazione del disegno di legge in materia, ossia del Public Health (Tobacco) Bill 2008) dovranno ottemperare al divieto di esposizione entro il 1° luglio 2010. I dettaglianti che impiegavano più di 50 dipendenti alla data del 25 settembre 2008 devono ora ottemperare al divieto di esposizione. Le nuove attività al dettaglio che commercializzano prodotti del tabacco devono ottemperare al divieto di esposizione già dal 1° luglio 2009 e pertanto non potranno avvalersi di alcuna proroga dei termini per mettersi in regola. Come fanno i dettaglianti ad accertarsi di essere in regola con il divieto di esposizione? Tutti i dettaglianti di tabacco devono adoperarsi per essere al corrente dei propri obblighi ai sensi del divieto di esposizione previsto dalla Public Health (Tobacco) Act 2008. Vi è tutta una serie di modi in cui i locali in cui si svolge la vendita al dettaglio di prodotti del tabacco e di prodotti per fumare possono essere configurati. L'obiettivo chiave alla base del divieto di esposizione è che prodotti del tabacco o per il fumo non siano visibili al pubblico dall'interno o dall'esterno dei locali dell'esercizio al dettaglio. I dettaglianti di prodotti del tabacco devono pertanto determinare il modo migliore di soddisfare le finalità del divieto nei propri locali specifici e nell'ambiente in cui svolgono la propria attività per garantire l'ottemperanza alla normativa. I dettaglianti di prodotti del tabacco sono incoraggiati ad applicare il seguente test allorchè conducono un autoaccertamento ai fini dell'ottemperanza alla nuova legge: Il pubblico può vedere prodotti del tabacco o per il fumo dall'interno o dall'esterno dei miei locali? Esistono informazioni generali sull'attuazione del divieto di esposizione? Tipi diversi di rivendite al dettaglio potrebbero richiedere configurazioni diverse per i dispositivi di stoccaggio dei propri prodotti del tabacco. Alcuni dettaglianti potrebbero essere tenuti a modificare i propri dispositivi di stoccaggio di prodotti del tabacco per fare in modo che tali prodotti siano occultati alla vista. In generale, è vietata qualsiasi opzione che potrebbe consentire l'esposizione di prodotti del tabacco o per il fumo durante l'orario d'apertura della rivendita, compresa la loro esposizione fortuita. (Cfr. le eccezioni a pagina 1. Cfr. l'allegato delle Domande Più Comuni contenente maggiori descrizioni. Foto saranno disponibili in un futuro prossimo). Seguono alcuni suggerimenti generali per i dettaglianti di prodotti del tabacco: Le configurazioni dovrebbero minimizzare l'esposizione dei prodotti del tabacco durante una operazione di vendita al dettaglio; è improbabile che un ampio dispositivo di stoccaggio dei prodotti del tabacco con una singola apertura e rivolto al pubblico adempia a tale divieto; I dispositivi di stoccaggio dei prodotti del tabacco non devono essere lasciati aperti per un periodo di tempo tale da consentire ai prodotti del tabacco di essere esposti al pubblico (cfr. l'allegato delle Domande Più Comuni riguardanti le operazioni con la clientela); I prodotti del tabacco non devono essere mostrati ad un cliente per aiutarlo a selezionare un prodotto, a meno che non sia il cliente a richiederlo; I dettaglianti devono sincerarsi che il pubblico non venga esposto a prodotti del tabacco o per il fumo quando espositori multidirezionali vengono usati in un esercizio al dettaglio (Cfr. le eccezioni a pagina 1. Cfr. l'allegato delle Domande Più Comuni che contiene maggiori informazioni); I dettaglianti devono fare in modo che il pubblico non venga esposto ai prodotti del SCHEDA INFORMATIVA PER DETTAGLIANTI – Divieto di esposizione di prodotti del tabacco nelle rivendite al dettaglio tabacco o per il fumo quando fanno l'inventario (Cfr. le eccezioni a pagina 1. Cfr. l'allegato delle Domande Più Comuni che contiene maggiori informazioni); e I dettaglianti sono tenuti ad evitare che eventuali dispositivi di stoccaggio rotti, che consentano l'esposizione dei prodotti del tabacco al pubblico, rimangano non riparati. Come faranno i clienti a sapere quali marche e quali tipi di prodotti del tabacco sono disponibili presso una rivendita al dettaglio? I dettaglianti di prodotti del tabacco possono scegliere un solo modo per esporre informazioni di base sui prodotti del tabacco, ad esempio prezzi e nomi, tramite l'uso di: etichette del prezzo; oppure un unico cartello prezzi. I dettaglianti possono usare l'uno o l'altro dei suddetti metodi ma NON entrambi. Pertanto, lo stesso metodo di esposizione di prezzi e nomi di prodotti deve essere usato per tutte le linee di prodotti commercializzate dal vostro esercizio. L'uso di cataloghi di prodotti del tabacco e di prodotti per il fumo non è consentito. Informazioni sul modo in cui i prezzi dei prodotti del tabacco potrebbero essere esposti al pubblico si trovano nel Regolamento del 2009 in materia di salute pubblica (tabacco) [Public Health (Tobacco) Regulation 2009]. Requisiti per le etichette dei prezzi Se i dettaglianti di prodotti del tabacco decidono di usare etichette dei prezzi, devono sincerarsi che esse: usino solo due colori - uno per l'etichetta e uno per il prezzo; non abbiano colori fluorescenti o colori più appariscenti rispetto alle etichette dei prezzi usate per altri prodotti presso tale rivendita; non siano evidenziate mediante un qualsiasi mezzo di illuminazione; non abbiano una superficie superiore a 35 centimetri quadrati; contengano testo di altezza non superiore ai due centimetri e di larghezza non superiore a 1,5 centimetri; non contengano informazioni oltre al nome della linea di prodotto, a un codice a barra o altri codici di identificazione, al prezzo e al simbolo indicante il paese di origine; mostrino il prezzo e il nome del prodotto una sola volta per ciascuna linea di prodotto commercializzata dal dettagliante; non abbiano altro articolo o oggetto ad esse annessi; e non siano disposte con altre etichette del prezzo in modo da creare un'immagine o un effetto visivo relativi alla configurazione che sarebbero incompleti se una o più delle etichette dovessero essere rimosse. Requisiti per un cartello dei prezzi Se i dettaglianti di prodotti del tabacco decidono di usare un cartello dei prezzi, devono usarne uno solo e questo deve: non contenere informazioni diverse dai nomi delle linee di prodotto e dai prezzi; non avere una superficie superiore a 2.000 centimetri quadrati; avere uno sfondo nero con testo in bianco o uno sfondo bianco con testo in nero (ma non entrambi); contenere testo di altezza non superiore ai due centimetri e di larghezza non superiore a 1,5 centimetri; mostrare il prezzo e il nome del prodotto una sola volta per ciascuna linea di prodotto commercializzata dal dettagliante; non avere altro articolo o oggetto ad esso annessi; e non essere evidenziato da un qualsiasi dispositivo di illuminazione. SCHEDA INFORMATIVA PER DETTAGLIANTI – Divieto di esposizione di prodotti del tabacco nelle rivendite al dettaglio DOMANDE PIÙ COMUNI D: Quale tipo di dispositivi di stoccaggio posso usare per ottemperare al divieto in materia di esposizione di prodotti del tabacco? R: L'articolo 9 della Public Health (Tobacco) Act 2008 prevede che i dettaglianti devono fare in modo che prodotti del tabacco, prodotti per il fumo diversi dal tabacco e accessori per il fumo non siano visibili al pubblico dall'interno o dall'esterno dell'esercizio al dettaglio. Risulta che i dettaglianti stanno vagliando una serie di diverse configurazioni dei dispositivi di stoccaggio per adempiere ai propri obblighi ai sensi della nuova normativa. Nella sistemazione dei prodotti del tabacco, i dettaglianti sceglieranno una configurazione che soddisfi le proprie esigenze commerciali ma dovranno anche sincerarsi che tale configurazione rispetti gli obblighi di legge. Il sito del NSW Health presto conterrà immagini di configurazioni di dispositivi di stoccaggio formulate dal NSW Health e considerate idonee ad ottemperare, con ogni probabilità, alle nuove leggi. Naturalmente spetterà al singolo dettagliante sincerarsi che la configurazione e l'uso di un particolare dispositivo di stoccaggio nei propri locali consenta di ottemperare alle finalità della legge. Sono state poste delle domande da parte dei dettaglianti in merito alla configurazione dei mezzi di stoccaggio del prodotto che comportino l'uso di armadietti rivolti verso il pubblico con porte apribili. Queste configurazioni comportano in genere il fatto che l'apertura di un armadietto per la selezione di un particolare articolo comporterebbe anche l'esposizione di prodotti del tabacco conservati nell'armadietto, il che sarebbe non conforme allo spirito della normativa. L'uso di armadietti rivolti verso il pubblico con grandi porte apribili comporta la probabilità che vi sia una chiara e ripetuta esposizione di prodotti nell'orario di apertura dell'esercizio. Un ulteriore problema con queste configurazioni è che esse potrebbero potenzialmente rimanere visibili per periodi di tempo più lunghi a causa di errori o sviste che impediscano ai prodotti esposti di essere occultati alla vista del pubblico. Ciò porrebbe i dettaglianti in una situazione di maggior rischio di essere denunciati all'autorità giudiziaria. I dettaglianti che decidono di usare una tale configurazione devono prendere atto dei maggiori rischi e intraprendere misure idonee a limitarli – ad esempio, addestrando il personale e collocando gli armadietti in un punto non rivolto al pubblico; usando armadietti con un numero maggiore di porte più piccole; usando porte a chiusura automatica sugli armadietti; usando tendine o altri mezzi di schermatura dietro le porte degli armadietti; oppure considerare design più cauti quali le “configurazioni a ribaltamento” che nascondono quasi tutta la superficie della confezione del prodotto, pur consentendo l'accesso al prodotto per scopi di vendita. Alcuni esempi di queste configurazioni saranno presto disponibili al sito web. Si possono usare anche cassetti e scaffali a condizione che i prodotti siano schermati dalla vista coprendo eventuali superfici trasparenti con apposito materiale di copertura. I punti di cui tenere conto relativamente agli armadietti valgono anche per cassetti e scaffali nonchè per il posizionamento dei dispositivi di stoccaggio. Si possono usare saracinesche e dispositivi di sicurezza per far sì che i prodotti siano conservati in modo sicuro. Tuttavia, a causa del maggiore rischio che tali dispositivi siano lasciati aperti, potrebbe essere più opportuno usare meccanismi diversi da saracinesche e dispositivi di sicurezza per adempiere alle limitazioni in materia di esposizione di prodotti. Nell'eventualità che NSW Health conduca un'ispezione, gli sforzi intrapresi per ottemperare alla legge e la natura degli interventi effettuati a tal fine saranno presi in considerazione se dovessero essere intraprese delle azioni sanzionatorie. SCHEDA INFORMATIVA PER DETTAGLIANTI – Divieto di esposizione di prodotti del tabacco nelle rivendite al dettaglio D: E se un cliente chiede di vedere un prodotto del tabacco? R: La normativa consente ai dettaglianti di esporre prodotti del tabacco, prodotti per il fumo diversi dal tabacco e accessori per il fumo ad un cliente su richiesta di quest'ultimo. Il dettagliante è tenuto a far sì che solo i prodotti richiesti dal cliente vengano mostrati al cliente stesso mentre i prodotti che non vengono acquistati vanno riposti nei dispositivi di stoccaggio prima di completare l'operazione di vendita e passare all'operazione successiva. D: E quando consegno il prodotto al cliente? R: La normativa consente espressamente l'esposizione di un prodotto del tabacco ad un cliente a richiesta di quest'ultimo e il Ministero della salute interpreta tale disposizione nel senso che ciò valga per la durata di una qualsiasi operazione commerciale con il cliente. Una volta completata l'operazione di vendita non è previsto alcun divieto a carico del cliente di non esibire il prodotto o i prodotti del tabacco e parimenti non è prevista alcuna responsabilità a carico del dettagliante se il cliente agisce in tal modo. D: Cosa accade quando devo reintegrare le scorte nel mio dispositivo di stoccaggio dei prodotti del tabacco? R: I dettaglianti che reintegrano le scorte nei dispositivi di stoccaggio dei prodotti del tabacco devono fare in modo che l'esposizione alla clientela dei prodotti del tabacco, dei prodotti per il fumo diversi dal tabacco e degli accessori per il fumo sia ridotta al minimo. Si prende atto che casi di esposizione inevitabile potrebbero verificarsi durante il processo di reintegrazione delle scorte, tuttavia i dettaglianti dovrebbero fare attenzione a minimizzare attivamente l'esposizione dei prodotti del tabacco al pubblico, a prescindere dal fatto che ciò si verifichi all'interno o all'esterno dei locali. D: Cosa devo fare se parte del mio dispositivo di stoccaggio si rompe o se il dispositivo deve essere sostituito? R: Di tanto in tanto i dispositivi di stoccaggio dovranno essere sostituiti o riparati. In questi frangenti, i dettaglianti devono adoperarsi per far sì che l'esposizione dei prodotti alla clientela sia minimizzata – ad esempio, eventuali riparazioni dovrebbero essere effettuate nelle ore in cui il negozio non è aperto alla clientela, oppure i prodotti potrebbero essere rimossi durante le riparazioni. I dettaglianti sono tenuti ad evitare che eventuali dispositivi di stoccaggio rotti, che consentano l'esposizione dei prodotti del tabacco ai clienti e ad altre persone, rimangano non riparati. D: La legge di disciplina vieta l'uso di macchine distributrici per utenti multipli? R: L'articolo 12(2) della Public Health (Tobacco) Act 2008 prevede che non più di una macchina distributrice automatica possa essere installata in un pub, nei locali di un club o in un casinò. L'articolo 10(1) della Public Health (Tobacco) Act 2008 prevede che i prodotti del tabacco, i prodotti per il fumo diversi dal tabacco e gli accessori per il fumo possano essere venduti presso un unico punto di vendita di un qualsiasi esercizio di commercio al dettaglio. L'articolo 10(2) prevede che l'espressione “punto di vendita” include un banco cassa ma non una macchina distributrice di prodotti del tabacco. Inoltre, nè la legge di disciplina nè il Public Health (Tobacco) Regulation 2009 disciplina la configurazione delle macchine distributrici di prodotti del tabacco per quanto riguarda il numero di persone che potrebbero usarle contemporaneamente. L'articolo 9 della Public Health (Tobacco) Act 2008 prevede che i dettaglianti devono fare in modo che prodotti del tabacco, prodotti per il fumo diversi dal tabacco e accessori per il fumo non siano visibili al pubblico dall'interno o dall'esterno dell'esercizio al dettaglio. Questo vale per le macchine distributrici analogamente a tutte le altre soluzioni di stoccaggio del prodotto. SCHEDA INFORMATIVA PER DETTAGLIANTI – Divieto di esposizione di prodotti del tabacco nelle rivendite al dettaglio D: Io gestisco un pub e un'enoteca in seno agli stessi locali. Posso vendere prodotti del tabacco e per il fumo nel pub e nella enoteca? R: Vi è tutta una serie di modi in cui i locali in cui si svolge la vendita al dettaglio di prodotti del tabacco e di prodotti per fumare possono essere configurati. Tutti i dettaglianti di prodotti del tabacco o per il fumo devono consultare le relative disposizioni della legge di disciplina, compreso l'articolo 10, per determinare il modo migliore di soddisfare l'obbligo per un singolo punto di vendita nei propri locali specifici e ambiente operativo per fare in modo di adempiere alla normativa in materia. Tuttavia, a solo titolo di informazioni generali, i locali che hanno un tetto o una parete in comune oppure che sono ubicati nello stesso stabile ma che altrimenti operano indipendentemente saranno probabilmente considerati locali distinti ai fini degli obblighi a carico dei punti di vendita. Lo svolgimento indipendente dell'attività presenterebbe le seguenti caratteristiche: punti diversi di ingresso e di uscita; e personale diverso; e aree di servizio diverse che non vendano prodotti reciprocamente simili. Questi casi potrebbero includere un pub e un'enoteca negli stessi locali oppure un supermercato e un'enoteca negli stessi locali. D: Quali tipi di prodotti rientrano nelle restrizioni in materia di esposizione? E i fiammiferi e gli accendini? R: “Prodotti del tabacco”, “prodotti per il fumo diversi dal tabacco” e “accessori per il fumo” rientrano tutti nella nuova legge che prevede che tali prodotti siano occultati alla vista dei clienti e di altre persone all'interno o all'esterno dei locali dell'esercizio. Segue la definizione per ciascuno di tali articoli: per prodotto del tabacco (tobacco product) s'intende tabacco, oppure una sigaretta o un sigaro oppure qualsiasi altro prodotto contenente tabacco e destinato al consumo o all'uso da parte di persone. per prodotto per il fumo diverso dal tabacco (non-tobacco smoking product) s'intende qualsiasi prodotto (diverso da un prodotto del tabacco) che è destinato ad essere fumato, e comprende qualsiasi prodotto definito o descritto come sigarette alle erbe. per accessori per il fumo (smoking accessory) s'intendono cartine per sigarette, pipe, bocchini, narghilè, pipe ad acqua o altro mezzo per fumare. Fiammiferi, accendini e portacenere non rientrano nella definizione di accessori per il fumo e pertanto la loro esposizione non è soggetta ad alcuna limitazione. D: Quando entrano in vigore le restrizioni in materia di esposizione? R: I dettaglianti che impiegavano più di 50 dipendenti alla data del 25 settembre 2008 sono tenuti ad ottemperare al divieto di esposizione già dal 1° gennaio 2010. I dettaglianti di prodotti del tabacco che impiegavano un numero di dipendenti pari o inferiore a 50 alla data del 25 settembre 2008 sono tenuti ad ottemperare alle restrizioni in materia di esposizione a partire dal 1° luglio 2010. Vi è stato un periodo di intense consultazioni mirato alla formulazione delle nuove norme destinate ai dettaglianti dei prodotti del tabacco. Nell'aprile del 2008, una consultazione pubblica ha ricevuto oltre 12.000 pareri e commenti. Il disegno di legge in materia, ossia il Public Health (Tobacco) Bill 2008 è stata presentato in Parlamento nel settembre del 2008, ed è diventato legge nel novembre del 2008. Nell'aprile del 2009, un altro processo di consultazione è stato intrapreso per formulare il Public Health (Tobacco) Regulation 2009, e il SCHEDA INFORMATIVA PER DETTAGLIANTI – Divieto di esposizione di prodotti del tabacco nelle rivendite al dettaglio sottosegretario per la salute (nel campo dei tumori) ha annunciato che la data di entrata in vigore della normativa era il 1° luglio 2009, con periodi di transizione per l'entrata in vigore di determinate disposizioni al fine di consentire ai dettaglianti di avere il tempo necessario ad apportare modifiche alle strutture della propria attività. La politica e le linee guida del Ministero della salute in materia di denuncia all'autorità giudiziaria [Department of Health’s Prosecution Policy and Guidelines] (disponibili al sito del NSW Health) spiegano inoltre che nel prendere decisioni a carattere sanzionatorio si terrà anche conto del fatto che questi illeciti sono nuovi. D: Come farà il Ministero della salute a imporre l'osservanza della legge? R: I regimi normativi del NSW Health puntano all'ottemperanza alle nuove leggi. Appositi nuclei di salute pubblica in ciascuno degli otto servizi sanitari di zona nel NSW conducono ispezioni periodiche volte a vigilare sull'ottemperanza alla normativa, soprattutto in risposta ai nuovi obblighi di legge. Ispezioni possono anche essere condotte in risposta a reclami da parte del pubblico. Il NSW Health usa tutta una serie di strategie per incoraggiare e favorire l'adempimento, tra cui consigli ufficiali, avvisi formali di diffida o denuncia all'autorità giudiziaria. La denuncia all'autorità giudiziaria è di norma riservata ai casi in cui vi sono state violazioni reiterate, oppure una grave violazione, della normativa. La politica e le linee guida del Ministero della salute in materia di denuncia all'autorità giudiziaria (disponibili al sito del NSW Health) offrono orientamento sulle decisioni di tale autorità e chiariscono la natura degli aspetti che verrebbero presi in considerazione nello svolgimento della vigilanza e nell'adozione di decisioni sanzionatorie. D: Come viene minimizzato l'impatto sulle piccole imprese? R: Sono state intraprese apposite misure per ridurre l'impatto della nuova normativa sulle piccole imprese. A riconoscimento degli impatti dell'entrata in vigore di queste nuove leggi, queste ultime prevedono generose scadenze per quanto riguarda la loro attuazione. Ad esempio, gli esercizi di più grandi dimensioni hanno avuto dal 1° luglio 2009 al 1° gennaio 2010 per mettersi in regola, mentre le aziende con un numero di dipendenti pari o inferiore a 50 hanno fino al 1° luglio 2010 per farlo. Vigono disposizioni speciali per l'esposizione limitata fino al 2013 per quegli esercizi che richiedono e vengono considerati quali “tabaccherie specialistiche”. Sebbene il governo prenda atto dell'impatto di queste restrizioni sugli esercizi commerciali è anche di vitale importanza notare l'altissimo impatto che le malattie legate al consumo di prodotti del tabacco hanno sulla collettività del NSW. La portata dell'impatto si può adeguatamente riassumere nel fatto che esso comporta oltre 5.000 decessi prematuri e oltre 42.000 ricoveri in ospedale ogni anno, mentre una stima indipendente pone il costo a carico della società delle malattie legate al consumo di tabacco a oltre $6 miliardi all'anno nel solo NSW. D: Cosa accade in altri stati/paesi? R: Le nuove leggi nel NSW fanno seguito alla riuscita attuazione di simili divieti di esposizione in vari altri ordinamenti in tutto il mondo. Ad esempio, divieti di esposizione sono entrati in vigore in alcune parti del Canada e della Tailandia. Anche l'Australian Capital Territory sta varando norme aventi per oggetto il divieto di esposizione per esercizi al dettaglio. Normative in materia di divieto di esposizione sono attualmente all'esame dei parlamenti nel Regno Unito. Le esperienze in tali ordinamenti indicano che i dettaglianti sono stati capaci di ottenere un altissimo livello di ottemperanza alle limitazioni all'esposizione di prodotti in tempi brevi adottando misure pratiche quali dispositivi di ribaltamento sugli armadietti e cassetti sotto i banchi di vendita e in posizione sopraelevata. SCHEDA INFORMATIVA PER DETTAGLIANTI – Divieto di esposizione di prodotti del tabacco nelle rivendite al dettaglio I DATI DI FATTO SCHEDA INFORMATIVA PER DETTAGLIANTI N. 5 Divieto di esposizione di prodotti del tabacco nelle rivendite al dettaglio Maggiori informazioni Per maggiori informazioni sulle riforme di controllo dei prodotti del tabacco, consultare il sito del NSW Health: www.health.nsw.gov.au oppure chiamare il numero 1800 357 412 della Tobacco Information Line. La Tobacco Information Line può essere utilizzata da persone di estrazione non anglofona mediante il servizio traduzioni e interpreti (TIS) chiamando il numero 13 14 50. Ultimo aggiornamento: marzo 2010. ISBN 978-1-74187-518-8 (CHA) 100052 – Italian