La nuova legge elettorale: il c.d. Ita

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La nuova legge elettorale: il c.d. Ita
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Percorso A
Lo Stato e la Costituzione
La nuova legge elettorale: il c.d. Italicum (L. 52/2015)
All’indomani della sentenza 1/2014 della Corte costituzionale che ha dichiarato l’incostituzionalità la L.
270/2005, il Parlamento ha proceduto all’approvazione di un nuovo sistema elettorale per la Camera.
La nuova legge elettorale (cd. Italicum), scaturente dall’accordo dei leaders dei due partiti PD e Forza Italia
(cd. Patto del Nazareno), non prevede infatti norme per l’elezione del Senato, in considerazione della riforma, ancora all’esame del Parlamento, che ne prescrive una sua elezione indiretta.
In primo luogo, viene stabilito che il territorio nazionale, ai fini della presentazione delle liste di candidati,
è diviso in 20 circoscrizioni elettorali, corrispondenti alle Regioni, suddivise in complessivi 100 collegi
plurinominali (eccezion fatta per Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, la cui divisione è articolata in collegi
uninominali).
Al fine di garantire una reale «rappresentanza di genere» la nuova legge elettorale stabilisce che in ciascuna
lista i candidati siano presentati in ordine alternato in base al sesso.
Sono, altresì, previste tre disposizioni a tutela della rappresentanza di genere:
1. nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista, nessun sesso può essere rappresentato in misura superiore al 50%;
2. nella successione interna delle liste nei collegi, i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere;
3. i capolista dello stesso sesso non possono eccedere il 60% del totale in ogni circoscrizione.
Anche l’elenco dei quattro candidati supplenti da allegare alla lista deve rispettare il principio della parità.
L’Italicum risolve, inoltre, un annoso problema limitando le candidature in più collegi: infatti, nessuno può
essere candidato in più collegi, neppure di altra circoscrizione, salvo i capolista, per i quali è fissato un
tetto massimo di dieci collegi.
Nella riforma approvata il 4 maggio 2015 ogni lista è composta da un candidato capolista e da un elenco
di candidati.
Ogni elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; in caso di espressione della seconda preferenza,
l’elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo, a pena di nullità della seconda
preferenza.
Il sistema elettorale delineato dall’Italicum è a doppio turno.
In particolare, si attribuisce un premio di maggioranza del 55% (340 seggi su 630) a chi al primo turno
supera, su base nazionale, la soglia del 40% dei voti validi; se nessuno raggiunge tale soglia, dopo 15
giorni si svolge un turno di ballottaggio tra le due liste con il maggior numero di voti. Fra il primo e il secondo turno, è esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento.
La soglia del 40% per ottenere il premio di maggioranza è una conseguenza della sentenza 1/2014 della
Corte costituzionale, la quale aveva contestato nel Porcellum proprio la mancata previsione di una soglia
minima per l’attribuzione di un «premio» per il partito che avesse ottenuto più voti.
Attraverso il premio di maggioranza viene così garantita la possibilità di una «tranquilla» azione di governo
per l’Esecutivo che non avrà più l’alibi, come accadeva in passato, di scelte compiute a causa di pressioni
di una parte della coalizione. Questo non significa, tuttavia, che al «premio di maggioranza» consegua una
«dittatura della maggioranza» ma che la politica di governo sarà di più facile e immediata individuazione.
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Per quanto riguarda la cd. soglia di sbarramento, è previsto che possano accedere alla ripartizione dei
seggi le liste che ottengono, su base nazionale, almeno il 3% dei voti validi (salve le disposizioni
particolari per la Valle d’Aosta ed il Trentino-Alto Adige).
Il compromesso del 3% costituisce una concessione a quelle minoranze che non avrebbero mai raggiunto
il quorum necessario per accedere alla Camera, in quanto è teoricamente interesse dei partiti più forti
creare soglie di sbarramento più alte. Occorre, comunque, considerare che se da un lato questo «abbassamento» apre ai piccoli partiti, garantendo loro il cd. diritto di tribuna, dall’altro la preponderanza della
maggioranza e il numero esiguo di seggi fanno dei partiti minori solo degli attori di secondo piano.
Si ricordi, infine, che le disposizioni dell’Italicum si applicano per l’elezione della Camera dei deputati solo
a decorrere dal 1° luglio 2016.
Le norme dell’Italicum riguardano, come si è detto, il sistema elettorale della sola Camera dei deputati,
avendo disposto – in sede di esame in prima lettura alla Camera – lo stralcio delle disposizioni attinenti
all’elezione del Senato.
Tale impostazione è stata seguita in considerazione del contenuto del disegno di legge costituzionale (S.
1429) che dispone il superamento del sistema di bicameralismo perfetto all’esame del Parlamento. In
particolare, mentre per i componenti della Camera viene mantenuta l’elezione a suffragio universale diretto, per i membri del Senato è stabilita un’elezione di secondo grado, attribuendo ai consigli regionali la
competenza ad eleggere i senatori tra i propri componenti e tra i sindaci.
Se poi la riforma costituzionale non dovesse concludersi entro il 1° luglio 2016, sarebbero in vigore per la
Camera e per il Senato due sistemi elettorali differenti: sistema a doppio turno per la Camera (Italicum) e,
come risulta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1/2014, un sistema proporzionale puro per il Senato (Consultellum, ossia il Porcellum epurato dagli elementi di incostituzionalità).
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