Schema convenzione per la disciplina delle delegazioni di pagamento

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Schema convenzione per la disciplina delle delegazioni di pagamento
Convenzione in materia di contratti di finanziamento
CONVENZIONE TRA
L’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”(Partita IVA 01877320638), nella persona del Prof. Claudio
QUINTANO nato a Castellammare di Stabia (Na) il
13/05/1944 con sede legale in Napoli, presso Via
Acton 38, legale rappresentante dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, domiciliato per la sua
carica presso la sede sopra indicata
E
La Società ____________________________________________________________ di seguito indicata
quale “delegatario”
(codice fiscale ….............…………….……………, partita IVA…………………..…. e iscrizione all’albo
degli intermediari finanziari al n. ……..……………….n° di iscrizione al Registro delle Imprese di)
Con sede legale in __________________________________________________________________
Nella persona di__________________________________________________________________________
Nato il ___________________a________________________CF___________________________________
In qualità di _____________________________________________________________________________
Al fine di disciplinare i rapporti scaturenti dai contratti di finanziamento con delegazione di pagamento
stipulati dai dipendenti a tempo indeterminato (di seguito indicati quali “delegante”) dell’Università degli
Studi di Napoli “Parthenope”- nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile (artt. 1269, 1270,1271) e
del DPR n. 180/1950
convengono e stipulano quanto segue:
Art.1
1. L’Università si impegna a trattenere le rate di ammortamento del prestito nell’importo comunicato dal
delegatario con atto scritto e controfirmato dal dipendente delegante.
La comunicazione dovrà pervenire all’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” entro il giorno 5 del
mese in cui inizia l’ammortamento e sarà versata, con le modalità indicate dal delegatario, entro la fine
del mese successivo a quello di effettuazione della trattenuta.
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2. L’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” procederà ad effettuare la trattenuta prevista tranne nei
casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei propri
dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell’Istituto, nella misura in cui le trattenute stesse non
superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive
modificazioni.
3. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all’art. 16 dello stesso
D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34, come modificato dall’art. 1,
comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti
l’attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l’Università, non può,
comunque, superarsi la metà dello stipendio.
4. In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell’applicazione di ritenute per recupero di crediti
erariali ai sensi dell’art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità a
norma degli artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o di altre disposizioni di legge, la quota delegata
continua ad essere trattenuta, a condizione che al dipendente sia garantita la conservazione di metà dello
stipendio in godimento prima della riduzione.
5. La quota relativa all’istituto della delegazione deve essere unica e non può essere, di norma, superiore al
singolo quinto delle competenze mensili.
6. I finanziamenti, salvo diversa previsione espressa, devono essere idoneamente garantiti dai rischi di
premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio. Ad ogni modo,
nelle predette evenienze nessuna azione può essere fatta valere nei confronti dell’Università degli Studi di
Napoli “Parthenope.
Art.2
1. I dipendenti possono stipulare contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni di
pagamento al massimo di durata decennale. Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo
che siano decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi. In ogni caso, la durata del pagamento
dell’ammortamento, fermo restando il predetto termine massimo di dieci anni e le particolarità degli art.
58 e seguenti del D.P.R. n. 180 inerenti al pagamento del prezzo dell’alloggio, non può eccedere il
previsto momento di conseguimento del trattamento di quiescenza.
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2. Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente e o contrarre un
nuovo prestito con un istituto diverso dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo
debito. Agli atti dell’Università dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrare l’estinzione del
prestito precedente.
3. L’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile
successiva a quella di ricezione dell’attestazione dell’avvenuta estinzione del debito per la precedente
delegazione e dell’erogazione del nuovo finanziamento.
4. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa prima del termine della delegazione,
l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” si impegna a comunicare tale situazione al delegatario e
ad effettuare la trattenuta mensile sull’ultimo rateo stipendiale utile restando a carico del delegatario la
riscossione del debito residuo con le modalità concordate con il delegante; solo nel caso di decesso del
dipendente o di collocamento a riposo per inabilità permanente al servizio, previa autorizzazione scritta
dei legittimi eredi o del lavoratore, potrà essere trattenuto il residuo debito sulla indennità di preavviso .
5. Nel caso di sospensione del rapporto di lavoro con conservazione del posto ma senza retribuzione
l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” cesserà di effettuare e versare la trattenuta dandone
comunicazione al delegatario;
6. L’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” non assume alcun tipo di responsabilità derivante dal
rapporto tra delegante e delegatario, non garantisce i prestiti , e non risponde per inadempienza nei
confronti del delegatario per fatti dipendenti, in particolare, da azioni giudiziarie sugli stipendi, né per
l’interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa.
7. In tutti i casi in cui la trattenuta venga indebitamente effettuata e versata, il delegatario si impegna a
rimborsare l’indebita percezione direttamente al delegante con le modalità con questi concordate senza
che nulla possa da questi essere richiesto all’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”;
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Art.3
1. Il delegatario si impegna, a fronte dell’attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali , a
sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive in virtù della presente
convenzione. Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti e per le modalità di versamento, le
parti fanno riferimento e rinvio alle previsioni recate dalle circolari diramate in proposito dalla Ragioneria
Generale dello Stato. In particolare, il delegatario si obbliga a corrispondere l’onere nelle misure di €
18,00 (euro diciotto/00) una tantum per ogni delega di nuova attivazione e € 2,05 (euro due/05) mensili,
per ogni delega attiva. Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati
anche alle delegazioni già in essere. Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento sarà
operato mediante ritenzione degli stessi sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere
accreditate al delegatario.
2. I costi del trasferimento del versamento delle rate di ammortamento al delegatario, ove previsti
convenzione di tesoreria in vigore, restano a carico del delegatario;
Art.4
1. I versamenti delle trattenute verranno operati dall’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” – Ufficio
Stipendi – mediante emissione di ordinativi di spesa estinguibili con bonifico bancario al conto corrente
intestato al delegatario avente le coordinate IBAN …………………………………………. – o comunque
altro conto corrente indicato formalmente dall’Istituto, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono
le trattenute medesime.
Art.5
1.
Il delegatario si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività
finanziaria vincolati da contratto monomandatario o, nei casi previsti dall’art. 128-quater, comma 4, del
decreto legislativo n. 385/1993, da agenti non monomandatari, nonché a garantire che a tutti i dipendenti
siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G.
(Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti
comunque inferiori al “tasso soglia”, così come trimestralmente definito dal Ministero dell’Economia e
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delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura ,
relativamente alla categoria “altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”. Pertanto l’Istituto si
impegna a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari applicando un T.E.G.,
T.A.E.G. e L’ISC inferiori al suddetto “tasso soglia” di almeno 8 punti percentuali e il T.E.G. praticato
non dovrà superare il tasso medio indicato nel suddetto decreto. Il TAEG in ogni caso non potrà superare
8 %.
2. Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione,
mediazione e/o consulenza personalizzata, al ritiro e all’inoltro della documentazione occorrente ad una
corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati
valori di riferimento. L’eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la
risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.
Art.6
1. Il Delegatario, pena la risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si
impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, in
quest’ultimo caso dell’anno successivo al periodo di riferimento, una tabella relativa alle operazioni di
finanziamento concesse ai dipendenti dell’Amministrazione comprendente le sotto indicate voci:
a) nominativo debitore;
b) importo lordo e netto erogato;
c) numero rate;
d) importo mensile rata;
e) tasso di preammortamento, T.E.G., T.A.E.G. e I.S.C.;
f) decorrenza e scadenza finanziamento.
2. Nel periodo di vigenza della convenzione, il delegatario si impegna a comunicare all’Università, entro il
termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente il
delegatario stesso, quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il
mutamento della denominazione sociale, l’avvenuta cessione del credito, nonché ogni fatto che ne limiti
la capacità giuridica.
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3. Nelle suindicate evenienze, inoltre, il delegatario dovrà inviare un’apposita comunicazione all’Ufficio
Stipendi, all’indirizzo di posta [email protected] ovvero, in via alternativa, con posta
raccomandata. La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.
4. Il delegatorio si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all’Università la notizia relativa
all’erogazione del finanziamento al dipendente
5. Il delegatario si impegna a portare a conoscenza del delegante la presente convenzione;
6. L’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” ed il delegatario si riservano la possibilità di risolvere la
presente convenzione senza alcun onere se non quello del preavviso di sessanta giorni; in tal caso
continueranno ad essere effettuate le trattenute ed i versamenti delle delegazioni in essere alla data della
comunicazione della risoluzione fino alla loro cessazione;
Art.7
1. La presente convenzione si risolve o sospende automaticamente qualora il delegatario perda i requisiti
previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività del credito o sia soggetta a sospensione della sua attività
per effetto di provvedimenti delle autorità competenti cessando altresì immediatamente l’obbligo a carico
dell’ Università degli Studi di Napoli “Parthenope”di effettuare e versare le trattenute;
2. La presente convenzione si risolve automaticamente ove per disposizioni interne o per effetto di leggi
successive risulti in contrasto con queste;
3. Le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento
sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio. Per quanto non disciplinato dalla
Convenzione si applicano le prescrizioni di legge e in particolare il D.P.R. n. 180/1950 nonché le
disposizioni dettate per la cessione del quinto dello stipendio, in quanto compatibili.
4. La presente convenzione entra in vigore alla data di sottoscrizione e ha durata biennale, ed è esclusa la
facoltà di rinnovo tacito;
5. La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della
cessazione, per qualunque causa, dal servizio del dipendente interessato a far data dall’avvenuta
cessazione.
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6. Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle
disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei
dati personali.
7. Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi della vigente normativa. Nell’eventualità di
registrazione in caso d’uso la relativa spese è a carico della parte richiedente la registrazione;
8. Per ogni controversia in merito all’applicazione del presente atto i foro competente è quello di Napoli.
Letto, confermato e sottoscritto.
Napoli,
Per l’ Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
Prof. Claudio Quintano
Per la………………………..
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