RELAZIONE illustrativa codice comportamento integrativo

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RELAZIONE illustrativa codice comportamento integrativo
Comune di Perugia
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE
DI PERUGIA
1. In generale
Il Codice di comportamento del personale del Comune di Perugia, d’ora in avanti “Codice”, è adottato ai
sensi dell’art. 1, co. 2, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, indicato nel prosieguo anche “Codice generale”.
Il Codice si suddivide in 17 articoli che seguono la sistematica del Codice di comportamento generale:
- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Principi generali
- Art. 4 - Regali, compensi e altre utilità
- Art. 5 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni
- Art. 6 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse
- Art. 7 - Obbligo di astensione
- Art. 8 - Prevenzione della corruzione
- Art. 9 - Trasparenza e tracciabilità
- Art. 10 - Comportamento nei rapporti privati
- Art. 11 - Comportamento in servizio
- Art. 12 - Rapporti con il pubblico
- Art. 13 – Disposizioni particolari per i dirigenti
- Art. 14 – Contratti ed altri atti negoziali
- Art. 15 – Vigilanza, monitoraggio e attività formative
- Art. 16 – Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice
- Art. 17 – Disposizioni finali
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2. I singoli articoli
L’articolato del Codice è fondato in via prevalente sulle disposizioni del Codice generale: le integrazioni
introdotte con riguardo agli obblighi di comportamento dei dipendenti dell’ente sono relative agli aspetti di
seguito elencati:
L’art. 1 (Oggetto) esplicita che il Codice integra e specifica le previsioni normative contenute nel Codice
generale dei dipendenti, cui fa espresso rinvio quanto ai principi generali e per la definizione dei doveri di
diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.
L’art. 2 (Ambito di applicazione) definisce la sfera dei destinatari del provvedimento, secondo le indicazioni
contenute nell’art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, individuando in particolare i dipendenti dell’ente, i collaboratori
e consulenti e i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in
favore dell'amministrazione.
Vengono altresì definite le procedure e le sanzioni applicabili in caso di violazioni accertate.
L’art. 3 (Principi generali) rinvia al Codice Generale quanto agli obblighi del dipendente comunale di
assicurare la massima economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.
L’art. 4 (Regali, compensi e altre utilità) nel reiterare l’analoga disposizione del Codice generale definisce
in termini più restrittivi l’entità del valore di regali o altre utilità che il dipendente può legittimamente
ricevere nei casi consentiti dalla normativa.
L’art. 5 (Partecipazione ad associazioni e organizzazioni) integra i contenuti della medesima disposizione
del Codice generale nel senso di fissare un termine di 30 giorni per le comunicazioni da parte del dipendente
della propria adesione ad associazioni che possano interferire con lo svolgimento dell’attività d’ufficio con
particolare riguardo agli ambiti qualificati previsti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione. .
L’art. 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse) specifica che le comunicazioni di
interessi finanziari e di situazioni di potenziale conflitto di interesse devono essere formalizzate entro 15
giorni anche nel caso in cui siano insorte successivamente in relazione a singole procedure.
L’art. 7 (Obbligo di astensione) precisa che la comunicazione dei casi di astensione in singole decisioni che
coinvolgono in qualsiasi modo interessi del dipendente è inviata all’ufficio del personale per essere inserita
nel fascicolo del dipendente stesso.
L’art. 8(Prevenzione della corruzione) dispone l’espresso rinvio alle misure contenute nel Piano triennale di
prevenzione della corruzione dell’ente nonché la tutela del dipendente che segnali eventuali illeciti.
L’art. 9 (Trasparenza e tracciabilità) determina l’obbligo del dipendente al rispetto degli adempimenti
previsti dal Piano triennale della trasparenza.
L’art. 10 (Comportamento nei rapporti privati) non ha contenuto innovativo rispetto al codice generale.
L’art. 11 (Comportamento in servizio) integra la corrispondente norma del Codice generale specificando
alcuni obblighi inerenti la cura della strumentazione, dei beni e dei locali nonché l’utilizzo dei mezzi.
L’art. 12 (Rapporti con il pubblico) non ha contenuto innovativo rispetto al codice generale.
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L’art. 13 (Disposizioni particolari per i dirigenti) definisce le modalità di comunicazione di eventuali
situazioni di conflitto di interessi nell’assunzione di incarichi dirigenziali; riconosce al dipendente la facoltà
di segnalare eventuali disparità nella ripartizione di carichi di lavoro. Attribuisce inoltre al dirigente l’obbligo
di vigilare su eventuali pratiche illecite di doppio lavoro da parte dei dipendenti.
Gli artt. 14 (Contratti e altri atti negoziali),
15 (Vigilanza, monitoraggio e attività formative), 16
(Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice) e 17 (Disposizioni finali) non risultano
integrati rispetto alle analoghe disposizioni del Codice Generale.
3. La procedura di approvazione
Riguardo alla procedura di approvazione del Codice si è tenuto conto delle espresse indicazioni di cui all’art.
1, co. 2, del Codice Generale laddove si stabilisce che i codici di comportamento sono adottati dalle singole
amministrazioni ai sensi dell'art. 54, co. 5, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle direttive fornite con
delibera della CIVIT - in qualità di Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - n. 75/2013.
A tal fine, ed in conformità con le citate Linee Guida, è stata predisposta a cura del Segretario Generale, in
qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione, in collaborazione con l’Ufficio Procedimenti
Disciplinari dell’ente incardinato presso il Settore Risorse umane organizzative e attività istituzionali, previa
acquisizione del parere dell’Organismo indipendente di valutazione, la bozza di Codice di comportamento
integrativo che è stata partecipata a mezzo di avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune dal
29.11.2013 al 13 dicembre 2013, al fine di raccogliere eventuali proposte ed osservazioni da parte dei
portatori di interesse e della cittadinanza.
Sono pervenute esclusivamente in data 19.12.2013 le osservazioni/valutazioni delle rappresentanze sindacali
unitarie dell’ente. Con riguardo a tali rilievi si è ritenuto di respingerli o accoglierli secondo le motivazioni di
seguito specificate:
Art. 2 (Ambito di applicazione): non si è ritenuto di poter accogliere l’osservazione atteso che i dipendenti o
collaboratori delle imprese fornitrici non hanno alcun rapporto diretto con l’amministrazione, che quindi non
può assumere alcuna iniziativa datoriale nei loro confronti, nemmeno a fine di garanzia.
Art. 5 (Partecipazione ad associazioni e organizzazioni): viene accolta l’osservazione sostituendo alla parola
“responsabile” il termine “dirigente”.
Art. 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse): non si ritiene di accogliere
l’osservazione atteso che l’articolo non ha nessuna relazione con la distinta previsione dell’art. 53 del D.Lgs.
n. 165/2001 che disciplina le verifiche e le procedure presupposte allo svolgimento di ulteriori incarichi da
parte del dipendente della p.a.
Art. 9 (Trasparenza e tracciabilità): il rinvio all’art. 9 del Codice generale è già contenuto nella disposizione
e pertanto non si ritiene di accogliere l’osservazione formulata.
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Art. 11 (Comportamento in servizio): non si accoglie l’osservazione atteso che non rientra tra i contenuti del
codice l’obbligo di assicurare l’idoneità dei locali e della strumentazione di lavoro che è imposto invece da
diverse e specifiche disposizioni normative in materia.
Art. 12 (Rapporti con il pubblico): non si ritiene di accogliere l’osservazione atteso che risulta del tutto
generica e indeterminata: le informazioni a tutela dei diritti sindacali possono essere evidentemente acquisite
con ogni mezzo.
Art. 13 (Disposizioni particolari per i dirigenti): non si accoglie l’osservazione relativa al comma 3 atteso che
i dati pubblicati sono quelli richiesti dalle normative in materia e non è possibile un ampliamento generico.
Quanto al comma 5 l’integrazione proposta riguarda l’introduzione di ulteriori obblighi inerenti il rispetto
della normativa sulla sicurezza che non rientra fra i contenuti del codice di comportamento essendo detti
obblighi garantiti da norme di carattere primario. Non si ritiene pertanto di accogliere l’osservazione
presentata.
Quanto infine al comma 6 si accoglie l’osservazione relativamente alla possibilità di segnalare disparità
anche con riguardo al conferimento di incarichi aggiuntivi; resta fermo tuttavia che le garanzie sono quelle
previste dall’ordinamento dell’ente in tali casi.
Il Codice, unitamente alla presente relazione illustrativa, è inviato all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai
sensi dell’art. 1 comma 2 lett. d) della legge n. 190/2012.