Factory Outlet: le leggi regionali rischiano di limitare

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DIRITTO COMMERCIALE
Factory Outlet: le leggi regionali rischiano di
limitare ingiustificatamente la diffusione di un
modello di vendita di sicuro successo
Luca Tiberi, Avvocato, Studio Legale Mondini Rusconi (Lex24)
Alcuni semplici accorgimenti possono rispondere alle legittime esigenze di tutela del consumatore senza
limitare l’espansione di una modalità di vendita di innegabile successo.
Nato come evoluzione degli spacci aziendali, il Factory Outlet fa la sua prima comparsa negli USA negli
anni 70 e 80 quando tali punti vendita cominciano ad aggregarsi per creare vere e proprie cittadelle delle
shopping (i Factory Outlet Centers, o “FOC”).
In Italia, il fenomeno nasce nel 2000; da allora, i FOC hanno avuto un forte sviluppo, tanto che oggi si
contano oltre 20 FOC attivi nel nostro paese.
Con il termine FOC si è soliti identificare delle strutture commerciali normalmente situate fuori città in
prossimità di grandi reti viarie o nei pressi di centri a vocazione turistica. Tali strutture raccolgono nell’ambito di una architettura cd. “esperienziale” - numerosi negozi monomarca gestiti dal produttore,
dotati di marchi di notevole appeal creati per smaltire collezioni passate, articoli di seconda scelta e di fine
collezione, campionario, prototipi o modelli disponibili in varietà o taglie limitate, a prezzi
permanentemente ribassati.
Nonostante la loro diffusione e diversamente da quanto accade in altri paesi europei come la Francia, i
FOC ad oggi non sono regolati da alcuna normativa nazionale specifica; nel 2008 sono state presentate al
riguardo due distinte proposte di legge volte alla tutela della concorrenza nel settore, il cui iter tuttavia è
fermo da tempo, tanto che, ad oggi, non sembra si perverrà all’adozione di misure di respiro nazionale sul
punto.
L’attività di programmazione, insediamento e funzionamento dei FOC è lasciata alle regioni che se ne
occupano in forza della competenza esclusiva in materia di commercio. Ad oggi alcune regioni:
Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche, Abruzzo e Sicilia; hanno disciplinato esplicitamente i
FOC.
Secondo tali discipline l’outlet è generalmente identificato come una forma di vendita gestita, direttamente
o indirettamente, dalle aziende produttrici avente ad oggetto esclusivamente prodotti invenduti, fallati, i fine
serie e la produzione in eccesso. Talune leggi regionali esigono che le merci siano contrassegnate da un
unico marchio e alcune, ancora più stringenti, richiedono che l’invenduto sia stato prodotto almeno 12
mesi prima e che tale dato sia dimostrabile dalla documentazione di acquisto della merce medesima.
Senonché, la definizione astratta fornita da tali normative sembra contrastare con la realtà degli outlet,
visto che sempre più spesso in tali punti vendita, accanto ai prodotti effettivamente invenduti nei canali
tradizionali, sono offerte linee di produzione destinate fin dall’origine e in via esclusiva a tale tipologia di
vendita; ragion per cui il Factory Outlet può ormai ritenersi a pieno diritto un sistema di vendita alternativo,
e non semplicemente complementare, rispetto al tradizionale commercio al dettaglio.
Tale prassi può forse sollevare qualche dubbio quanto alla sua legittimità in relazione ai FOC situati nelle
regioni che hanno predisposto delle specifiche regolamentazioni; d’altro canto detta prassi potrebbe forse
non essere considerata vietata per il resto dei FOC insediati nel nostro paese, se posta in essere in modo
da non risultare ingannevole per il consumatore.
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Vale la pena sottolineare che ciò che i clienti dei FOC sembrano cercare in tali strutture di vendita sono
fondamentalmente prodotti di marca, apparendo invece pressoché irrilevante per i loro acquisti che quei
prodotti siano stati effettivamente commercializzati a prezzo pieno mediante gli usuali canali di vendita, nel
corso delle stagioni passate.
D’altro canto, la pratica di vendere delle linee outlet sta divenendo sempre più diffusa, tanto che i clienti
abituali dei FOC ne sono sempre più consapevoli.
Per ridurre il rischio di eventuali confusioni, peraltro, i Factory Outlet potrebbero utilizzare appositi
disclaimer diretti ad distinguere, a beneficio del consumatore meno avveduto, tra i prodotti in vendita, le
rimanenze dai prodotti appositamente realizzati per la linea outlet; in alternativa, tali
produzioni potrebbero essere identificate con un marchio diverso, benché simile a quello utilizzato per gli
articoli oggetto di vendita regolare così da distinguerle da questi ultimi.
In conclusione con alcuni limitati accorgimenti, sembra possibile rispondere a legittime esigenze di tutela
del consumatore senza, al contempo, limitare eccessivamente l’espansione di tale modalità di vendita di
innegabile successo.
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