42 Istituzione divieto di transito in via Vallone

Transcript

42 Istituzione divieto di transito in via Vallone
COMUNE di FROSSASCO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Via Sergio De Vitis n.10 - C.A.P. 10060
Tel. 0121352104 – fax 0121352010 – CF 85003110013
[email protected] / [email protected]
www.comunefrossasco.it
ORDINANZA N° 42/2016
Albo Pretorio n. 771/2016
ORDINANZA DI DIVIETO DI TRANSITO
IN VIA DEL VALLONE
il responsabile della polizia municipale
Premesso che la Giunta Comunale con provvedimento n. 57 del 01/06/2016 ha dato agli uffici
comunali l’indicazione di provvedere all’istituzione del divieto di transito in Via del Vallone sulla
base delle seguenti considerazioni:
(…) con ordinanza n. 18 del 11/05/2009, venne istituito il limite di velocità di 30 km orari in via del
Vallone e vennero posati dei dossi artificiali di rallentamento in prossimità dell’intersezione con la
pista ciclabile. L’emissione dell’ordinanza tendeva a risolvere il problema dell’eccessiva velocità
del traffico veicolare, determinato principalmente da mezzi provenienti o diretti a Torino che
utilizzano via del Vallone in alternativa alla SP 589 ed alla SP 194 nonostante le citate strade
provinciali siano state di recente oggetto di consistenti interventi di messa in sicurezza e
rappresentino la via più comoda e sicura per raggiungere il centro di Frossasco;
Dato atto che via del Vallone ha una sede stradale ridotta, perlopiù incassata rispetto al piano di
campagna e priva di banchine transitabili. Queste caratteristiche la rendono difficilmente gestibile
durante i periodi invernali (a causa della facilità di formazione di ghiaccio) e in occasione di forti
precipitazioni (spesso la carreggiata si allaga). Inoltre, accanto al traffico veicolare che la
percorre spesso a velocità sostenuta, vi è il traffico pedonale principalmente nella zona di ingresso
della scuola dell’infanzia (all’incrocio con Strada Dietro Castello) e traffico ciclistico. Infatti via
del Vallone interseca la pista ciclabile Pinerolo-Piossasco e, per un breve tratto di circa 50 m, è
essa stessa sedime della pista ciclabile;
Dato atto che via del Vallone non rappresenta una via preferenziale per i mezzi di soccorso;
Preso atto che l’introduzione del limite di velocità si è rilevato una misura insufficiente per la tutela
dell’utenza debole della strada;
Ritenuto di modificare la viabilità vietando di transito a tutti i mezzi in via del Vallone nel tratto
compreso tra l’accesso alla scuola dell’infanzia e via Torino, esclusi i frontisti ed i residenti;
Dato atto che tale modifica consentirà di aumentare la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti e
permetterà una riduzione delle spese di gestione della strada;
__________________________________
\\server1\dati\ordinanze\2016\42 istituzione divieto di transito in via vallone .doc
COMUNE DI FROSSASCO
Considerato che tale atto di indirizzo si è reso necessario dopo che si sono presi vari provvedimenti
per ridurre la velocità che si sono rivelati misure insufficienti per la tutela dell’utenza debole della
strada;
Dato atto che la chiusura al transito veicolare di Via del Vallone consentirà di aumentare la
sicurezza dei pedoni e dei ciclisti e permetterà una riduzione delle spese di gestione della strada;
Rilevato che la predetta deliberazione indicava di istituire il divieto di transito in Via del Vallone,
nel tratto compreso tra Via Torino e Strada Dietro Castello con esclusione dei residenti di Via del
Vallone, dei frontisti e dei mezzi agricoli, nonché i mezzi di soccorso;
Visto il nuovo Codice della Strada emanato con D.lgs. 30 aprile 1992, 285 e successive
modificazioni ;
Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”, approvato con
D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
Visto il Dlgs. 18 agosto 200, n. 267 (t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
o r d i
n a
1. a partire dalla data del 16/12/2016 è istituito il divieto di transito in via del Vallone nel
tratto da Via Torino (SP 589) a Strada Dietro Castello;
2. sono esclusi da tale divieto i residenti di Via del Vallone, i frontisti, i mezzi agricoli e i
mezzi di soccorso;
Il mancato rispetto delle predette disposizioni comporterà l’applicazione delle sanzioni
amministrative e la rimozione forzata dei veicoli secondo quanto previsto dal codice della strada;
L’ufficio tecnico è incaricata dell’installazione della segnaletica.
L’ufficio di Polizia Municipale, gli Agenti di Polizia, sono incaricati della vigilanza per l’esatta
osservanza della presente ordinanza, e di provvedere a tutte le necessarie attività conseguenti a
motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica, eccezionalmente anche in deroga alla presente
ordinanza;
A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la
presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60
giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte;
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni
può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione
alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74
del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
A norma dell’articolo 8 della stessa legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del
procedimento è Daniele Luconi responsabile della polizia municipale.
COMUNE DI FROSSASCO
Le trasgressioni alla presente ordinanza comporteranno l’applicazione delle sanzioni previste dal
Codice della Strada, in particolare il pagamento della sanzione amministrativa e la rimozione
forzata del veicolo.
Frossasco, 13/12/2016
f.to Il responsabile della polizia municipale
(Luconi Daniele)