IL DOCUMENTO INFORMATICO
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IL DOCUMENTO INFORMATICO
La dematerializzazione dei processi e dei documenti informatici nella PA Principi, strumenti e finalità Gioacchino Di Maria Responsabile commerciale PA Digitale Lecco, 6 Maggio 2016 SOMMARIO I Principi normativi della digitalizzazione Il Documento Informatico Strumenti dell’Amministrazione Digitale: Firma Digitale, Marca Temporale, Contrassegno elettronico, PEC e Conservazione Il nuovo CAD alla luce della Riforma Madia: Digital First Istanze on line, SPID, Domicilio Digitale e PagoPA Una PA che opera e interagisce esclusivamente digitale: è possibile? in modalità PRECETTI NORMATIVI DELLA DIGITALIZZAZIONE TRASPARENZA E DIRITTO D’ACCESSO RIFORMA MADIA L. 7 agosto 2015 n. 124 CAD 3.0 DPCM 3 dicembre 2013 CDAN DPCM 13 novembre 2014 Documento informatico CAD Regolamento eIDAS DPCM 22 febbraio 2013 Firme Elettroniche DPCM 3 dicembre 2013 Protocollo T.U. Trasparenza Amministrativa D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 DL 24 Giugno 2014 n. 90 PRECETTI NORMATIVI DELLA DIGITALIZZAZIONE CAD Art. 2. Finalità e ambito di applicazione LA DISPONIBILITÀ LA GESTIONE Lo stato, le regioni e le autonomie locali assicurano L’ACCESSO LA TRASMISSIONE LA CONSERVAZIONE LA FRUIBILITÀ Dell’informazione in modalità digitale PRECETTI NORMATIVI DELLA DIGITALIZZAZIONE CAD Art. 3. Diritto all’uso delle tecnologie I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni, con i soggetti di cui all’art. 2 comma 2, e con i gestori di pubblici servizi ai sensi di quanto previsto dal presente codice PRECETTI NORMATIVI DELLA DIGITALIZZAZIONE CAD Art. 12. Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nell’azione amministrativa NEI RAPPORTI INTERNI Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione TRA LE DIVERSE AMMINISTRAZIONI NEI RAPPORTI CON I PRIVATI IL FUNZIONAMENTO DELLA PA INPUT PROCESSO BACKOFFICE OUTPUT DOCUMENTO INFORMATICO IL DOCUMENTO INFORMATICO D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82 Art. 1 Definizioni Ai fini del presente codice si intende per: p) Documento informatico: la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; p-bis) Documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti IL DOCUMENTO INFORMATICO: RILEVANZA GIURIDICA D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82 Art. 20 Documento informatico Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all’art. 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice. IL DOCUMENTO INFORMATICO: RILEVANZA GIURIDICA D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82 Art. 23 Ter Documenti amministrativi informatici Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. IL DOCUMENTO INFORMATICO: OBBLIGO D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82 Art. 40 Formazione di documenti informatici Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni del presente codice e le regole tecniche di cui all’art. 71 IL DOCUMENTO INFORMATICO: OBBLIGO D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82 Art. 41 Procedimento e fascicolo informatico 1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione… 2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati… IL DOCUMENTO INFORMATICO: OBBLIGO Esiste un legame indissolubile e strumentale tra documenti fascicoli e procedimenti Art. 64 Sistema di gestione dei flussi documentali Art. 65 Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali TUDA – DPR 28.12.2000 N.445 4. Le amministrazioni determinano autonomamente(…) le modalità di attribuzione dei documenti ai fascicoli che li contengono e ai relativi procedimenti (…) 1. Oltre a possedere i requisiti indicati all’art. 52, il sistema per la gestione dei flussi documentali deve: a) fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato, il fascicolo ed il singolo procedimento cui è associato; REGOLE TECNICHE EX ART. 71 CAD DPCM 22 FEBBRAIO 2013 FIRME ELETTRONICHE Regole Tecniche DPCM 3 DICEMBRE 2013 CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA 5 Allegati AGID: 1. Glossario e definizioni 2. Formati 3. Standard e specifiche tecniche 4. Specifiche P.d.A. 5. Metadati DPCM 3 DICEMBRE 2013 PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE DPCM 13 NOVEMBRE 2014 DOCUMENTO INFORMATICO IL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO INFORMATICO DPCM 13 NOVEMBRE 2014 Art. 2 Oggetto e ambito di applicazione 2. Il presente decreto forma le regole tecniche (…) in materia di documenti amministrativi informatici e fascicolo informatico Art. 10, D.lgs. 22.01.2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio c.2- Sono inoltre beni culturali: b) Gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle Regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro istituto o ente pubblico FORMAZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATICO DPCM 13 NOVEMBRE 2014 Art. 3 Formazione del documento informatico d) Generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più base dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica Il documento informatico è formato mediante una delle seguenti principali modalità a) Redazione tramite l’utilizzo di appositi strumenti software; b) Acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico; c) Registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all’utente; FORMAZIONE DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO INFORMATICO DPCM 13 NOVEMBRE 2014 Art. 9 Formazione del documento amministrativo informatico 1. Al documento amministrativo informatico si applica quanto indicato nel Capo II per il documento informatico, salvo quanto specificato nel presente Capo. 2. Le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 40, comma 1, del Codice, formano gli originali dei propri documenti attraverso gli strumenti informatici riportati nel manuale di gestione ovvero acquisendo le istanze, le dichiarazioni e le comunicazioni di cui agli artt. 5-bis, 40-bis e 65 del Codice; 3. Il documento amministrativo informatico, di cui all’art. 23 ter del Codice, formato mediante una delle modalità di cui all’art. 3, comma 1 del presente decreto, è identificato e trattato nel sistema di gestione informatica dei documenti (Capo IV DPR 445/2000), comprensivo del registro di protocollo e degli altri registri… UN DOCUMENTO FONDAMENTALE: IL MANUALE DI GESTIONE MANUALE DI GESTIONE DPCM 3 DICEMBRE 2013 Le pubbliche amministrazioni provvedono ad adottare il manuale di gestione su proposta del responsabile della gestione documentale, ovvero, ove nominato, del coordinatore della gestione documentale Il manuale di gestione descrive il sistema di gestione anche ai fini della conservazione dei documenti informatici e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi È reso pubblico dalle pubbliche amministrazioni mediante la pubblicazione sul proprio sito istituzionale DPCM 13 NOVEMBRE 2014 ART. 3 FORMAZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATICO 2. Il documento informatico assume la caratteristica dell’immodificabilità se formato in modo che forma e contenuto non siano alterabili durante le fasi di tenuta e accesso e ne sia garantita la staticità nella fase di conservazione IMMODIFICABILITÀ Caratteristica che rende il contenuto del documento informatico non alterabile nella forma e nel contenuto durante l’intero ciclo di gestione e ne garantisce la staticità nel processo di conservazione STATICITÀ Caratteristica che garantisce l’assenza di tutti gli elementi dinamici quali macroistruzioni, riferimenti esterni o codici eseguibili, e l’assenza delle informazioni di ausilio alla redazione quali annotazioni, revisioni, segnalibri, gestite dal prodotto software utilizzato per la redazione INTEGRITÀ Insieme delle caratteristiche di un documento informatico che ne dichiarano la qualità di essere completo ed inalterato AUTENTICITÀ Caratteristica del documento informatico che garantisce di essere ciò che dichiara di essere senza aver subito alterazioni o modifiche. L’autenticità può essere valutata analizzando l’identità del sottoscrittore e l’integrità del documento LEGGIBILITÀ Insieme delle caratteristiche in base alle quali le informazioni contenute nel documento sono fruibili durante l’intero ciclo di vita del documento stesso DPCM 13 NOVEMBRE 2014 ART. 3 FORMAZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATICO Le caratteristiche di immodificabilità e di integrità sono determinate da operazioni quali: La sottoscrizione con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata L’apposizione di una validazione temporale (marca temporale) Il trasferimento a soggetti terzi con posta elettronica certificata completa delle ricevute annesse La memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino adeguate politiche di sicurezza Il versamento sul sistema di conservazione a lungo termine La registrazione nel registro di protocollo DPCM 13 NOVEMBRE 2014 ALLEGATO 2: FORMATI LA SCELTA DEI FORMATI La leggibilità di un documento informatico dipende dalla possibilità e dalla capacità di interpretare ed elaborare correttamente i dati binari che costituiscono il documento, secondo le regole stabilite dal formato con cui esso è stato rappresentato INTEGRITÀ Deve essere garantita la staticità nella fase di conservazione. Questo significa che la scelta dei formati idonei alla conservazione deve essere strumentale a che il documento assuma le caratteristiche di immodificabilità e di staticità previste dalle regole tecniche. Fra i diversi formati è consigliabile utilizzare il PDF/A Eventuali ulteriori formati possono essere utilizzati dalle pubbliche amministrazioni in relazione a specifici contesti operativi che vanno esplicitati, motivati e riportati nel manuale di gestione documentale ACCESSIBILITÀ DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO INFORMATICO DOCUMENTO AMMINISTRATIVO INFORMATICO CAD ART. 23 TER CO.5 BIS I documenti amministrativi informatici devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all’art. 11 della l. 9 gennaio 2004, n.4 (legge Stanca) AGID CIRCOLARE N. 61 29 MARZO 2013 La pubblicazione on line deve avvenire nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui all’art. 11 della legge 9 gennaio 2004 n. 4. Ciò significa che i moduli e formulari, ma anche gli atti e i provvedimenti amministrativi oggetto di pubblicità legale DEVONO essere fruibili anche da persone con disabilità. NON È AMMESSA LA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI IMMAGINE Vale a dire scansioni digitali di documenti cartacei senza che si sia provveduto ad opportuna digitalizzazione del testo ivi contenuto. OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DOCUMENTALE Resp. Gestione Documentale Provvede a generare, per uno o più documenti informatici, un pacchetto di versamento nelle modalità e con i formati concordati con il responsabile della conservazione e previsti dal manuale di conservazione Stabilisce, per le diverse tipologie di documenti, in conformità con le norme vigenti, con il sistema di classificazione e con il piano di conservazione, i tempi entro cui i documenti debbono essere in conservazione Verifica il buon esito dell’operazione di versamento tramite il rapporto di versamento prodotto dal sistema di conservazione STRUMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE STRUMENTI LA SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI Affinchè un documento sia imputabile ad un soggetto occorre che esso sia sottoscritto: la sottoscrizione consiste nell’apposizione del proprio nome e cognome in calce al documento. Indicativa dell’identità dell’autore del documento Imputabilità del documento attraverso tre funzioni tipiche Dichiarativa di assunzione della paternità del contenuto Probatoria rispetto ai due dati precedenti SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATICO Un documento informatico non può essere sottoscritto nel modo tradizionale, sicché ai fini dell’imputabilità dell’atto è necessaria l’apposizione di una sottoscrizione elettronica L’artificio messo in piedi per garantire comunque la riconducibilità di un documento informatico ad un soggetto specifico consiste nella titolarità dello strumento elettronico utilizzato: la sottoscrizione non in quanto gesto personale dell’autore, ma in quanto utilizzo dello strumento elettronico di cui il soggetto ha la titolarità. Art. 24 CADLa firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all’insieme di documenti cui è apposta o associata PIANO PROBATORIO DELLE FIRME ELETTRONICHE CAD Firma elettronica semplice Art. 21 Documento informatico sottoscritto con firma elettronica Liberamente valutabile in giudizio Art. 116 del c.p.c. AArt. 2702 c.c. Efficacia della scrittura privata Firma elettronica avanzata Firma elettronica qualificata Firma Digitale AArt. 1350 c.c. Atti che devono farsi per iscritto FIRMA DIGITALE La firma digitale è il risultato di una procedura informatica (validazione) che garantisce l’autenticità e l’integrità di messaggi e documenti scambiati e archiviati con mezzi informatici, al pari di quanto svolto dalla firma autografa per i documenti tradizionali. Consente al sottoscrittore di rendere manifesta l’autenticità del documento informatico e al destinatario di verificarne la provenienza e l’integrità. Autenticità dell’identità dell’autore del documento Requisiti assolti Paternità: attestazione dell’identità di colui che ha sottoscritto il documento Integrità: documento non modificabilità del Non ripudio: non disconoscibilità da parte del sottoscrittore FIRMA DIGITALE Con la firma digitale si passa da un criterio di paternità ad uno di responsabilità nell’uso della stessa (Parere del Consiglio di Stato reso il 7 febbraio 2005) Art. 32 del CAD Obblighi del titolare del certificato di firma Assicurare la custodia dispositivo di firma del Adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno a d altri Utilizzare personalmente dispositivo di firma il FIRMA DIGITALE Strumento centrale nel digitalizzazione della amministrazione Nell’automazione amministrativi La firma digitale è indispensabile processo di pubblica dei processi Nella gestione informatizzata dei flussi documentali In tutti i procedimenti dove si vuole l’eliminazione del documento cartaceo FIRMA DIGITALE Scadenza, revoca o sospensione del certificato di firma: effetti Validità CAD – ART. 24 co. 3 Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto, revocato o sospeso CAD – ART. 21: L’apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione FIRMA DIGITALE La firma digitale è una firma con validità a tempo Validità Se il certificato perde validità, ne deriva la perdita della validità delle firme digitali verificabili con la stessa chiave, conseguenza paragonabile alla distruzione del documento cartaceo UNA SOLUZIONE Qual è lo strumento che consente di risolvere la vulnerabilità della firma qualificata o digitale? RIFERIMENTO TEMPORALE OPPONIBILE A TERZI DPCM 22.02.2013: art. 62 Le firme elettroniche qualificate e digitali, ancorché sia scaduto, revocato o sospeso il relativo certificato qualificato del sottoscrittore, sono valide se alle stesse è associabile un riferimento temporale opponibile a terzi che collochi la generazione di dette firme in un momento precedente alla scadenza, revoca o sospensione del suddetto certificato MARCA TEMPORALE RIFERIMENTO TEMPORALE E MARCA TEMPORALE Riferimento Temporale Marca Temporale È un’informazione che associa al documento la data e l’ora. • Chiude il processo di formazione del documento; • Può essere autoprodotta; • Non è opponibile a terzi; • Normalmente è associata in un file È un’evidenza informatica che consente di rendere opponibile a terzi un riferimento temporale • Si acquista presso una C.A.; • Associa al documento data e ora certe; • È opponibile a terzi; • È associata alla firma digitale per estenderne temporalmente la validità giuridica (20 anni) MARCA TEMPORALE: ALTERNATIVE Alternative alla marca temporale per l’opponibilità a terzi DPCM 22.02.2013 Art. 41 co. 4 Costituiscono inoltre validazione temporale SEGNATURA DI PROTOCOLLO PROCEDURA DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA MARCATURA POSTALE ELETTRONICA CONTRASSEGNO ELETTRONICO CONTRASSEGNO ELETTRONICO: TIMBRO DIGITALE 1 La firma digitale consente al sottoscrittore di rendere manifesta l’autenticità del documento informatico e al destinatario di verificarne provenienza e integrità Autenticità dell’identità dell’autore del documento Requisiti assolti Integrità: non modificabilità del documento Non ripudio: non disconoscibilità del sottoscrittore Cosa succede quando stampo un documento elettronico? Quando faccio una COPIA ANALOGICA di un documento informatico? CONTRASSEGNO ELETTRONICO: TIMBRO DIGITALE 2 Il documento informatico diventa analogico CAD art. 23 Copie analogiche di documenti informatici Le copie su supporto analogico del documento informatico, sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata pubblico ufficiale anche hanno la loro da un Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo l’obbligo di conservazione dell’originale informatico CONTRASSEGNO ELETTRONICO: TIMBRO DIGITALE 3 Nell’ambito della Pubblica Amministrazione, e nel rapporto tra questa e i suoi utenti, esistono numerose situazioni in cui occorre garantire l’autenticità dei documenti informatici anche quando, nel corso del loro ciclo di vita, subiscono una o più migrazioni verso il mondo analogico PROCESSO DI STAMPA DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE si ha la c.d. “interruzione della catena di valore della Firma digitale” sono definitivamente persi gli attributi di: • Integrità • certezza del mittente • non ripudio • data certa di creazione e/o di firma Il documento necessita di nuova sottoscrizione autografa Attestazione di conformità da parte di Pubblico Ufficiale (art. 23, co. 1 del CAD) CONTRASSEGNO ELETTRONICO: TIMBRO DIGITALE 4 Contrassegno elettronico timbro digitale Art. 23 ter, co. 5 del CAD o 2 SOLUZIONI POSSIBILI Indicazione a stampa della fonte e del nominativo del soggetto responsabile Art. 3 del D.Lgs. 12.2.1993 n. 39 CONTRASSEGNO ELETTRONICO: TIMBRO DIGITALE 5 CAD art. 3 bis Domicilio digitale del cittadino 4bis. In assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti, sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del D.L.gs. 12 dicembre 1993 n. 39 4ter. Le disposizioni di cui al comma 4bis soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l’amministrazione in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 CONTRASSEGNO ELETTRONICO: TIMBRO DIGITALE 6 CAD art. 23 ter Documenti amministrativi informatici 5. Al fine di assicurare la provenienza e la conformità all’originale, sulle copie analogiche di documenti informatici, è apposto a stampa, sulla base dei criteri definiti con linee guida emanate da Agid, un contrassegno generato elettronicamente, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’art. 71 e tale da consentire la verifica automatica della conformità del documento analogico a quello informatico Circolare n. 62 del 30 aprile 2013 - Linee guida per il contrassegno generato elettronicamente ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5 del CAD. Definiscono le modalità tecniche di: generazione, apposizione verifica del contrassegno elettronico sulla copia analogica di un documento amministrativo informatico originale . POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA LA PEC: POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 1 CAD –ART. 48 Posta Elettronica Certificata DPCM 3.12. 2013 – Art. 16 Lo scambio dei documenti soggetti alla registrazione di protocollo è effettuato mediante messaggi di posta elettronica certificata La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del DPR 11 febbraio 2005 n. 68 o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con DPCM sentita AGID La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1 equivale salvo che la legge disponga diversamente alla notificazione per mezzo posta. LA PEC: POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 2 CAD –ART. 47 Trasmissione di documenti attraverso la posta elettronica tra PP.AA. Le pubbliche amministrazioni provvedono ad istituire e pubblicare nell’indice PA almeno una casella di PEC per ciascun registro di protocollo CAD Art. 57 bis Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l’indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni, scambio di informazioni, invio documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni e i cittadini. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell’indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili. LA PEC: POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 3 Valore aggiunto della PEC Certezza della consegna, valore legale e certezza della casella del mittente Certezza del contenuto e certificazione degli allegati al messaggio: il messaggio viaggia su canali sicuri e viene inglobato all’interno di una busta di trasporto firmata digitalmente dal gestore in modo da preservarne l’integrità Opponibilità a terzi della data e ora di spedizione e consegna Sicurezza, inalterabilità, integrità, accesso e privacy, economicità di archiviazione e ricerca, facilità di invii multipli e contestuali LA PEC: POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 4 Ricevute da gestire RICEVUTA DI ACCETTAZIONE È la ricevuta sottoscritta dal gestore di PEC del mittente contenente i dati di certificazione e rilasciata al mittente dal punto di accesso a fronte dell’invio di un messaggio PEC È LA PROVA DI AVVENUTA SPEDIZIONE DI UN MESSAGGIO PEC RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA È la ricevuta sottoscritta dal gestore della PEC del destinatario, emessa dal punto di consegna al mittente nel momento in cui il messaggio è inserito nella casella di PEC del destinatario È LA PROVA CHE IL MESSAGGIO DI PEC È EFFETTIVAMENTE PERVENUTO AL DESTINATARIO E CERTIFICA IL MOMENTO DI CONSEGNA LA PEC: POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 5 La PEC in pillole Il quadro normativo sancisce l’obbligo di utilizzo della posta elettronica semplice e della PEC da parte della PA Obbligo di interagire con cittadini ed imprese in modalità elettronica Istituzione di almeno una casella PEC per ciascun registro di protocollo Obbligo di pubblicità e divulgazione dei propri indirizzi PEC (sito istituzionale e IPA) Necessità di dotarsi di strumenti per l’apposizione della firma digitale sui documenti da trasmettere Adozione di sistemi di gestione del protocollo informatico predisposti per il trattamento dei messaggi e degli allegati veicolati tramite PEC Obbligo di collegare il sistema di protocollazione e gestione dei documenti con sistemi idonei a trasmettere e ricevere documenti sia mediante semplice e-mail sia mediante PEC LA PEC: POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 6 PEC: risvolti pratici In quali casi è preferibile inviare messaggi di PEC? Principalmente per comunicazioni ufficiali per le quali è opportuno avere delle evidenze con valore legale dell’invio e della consegna del messaggio La PEC certifica la lettura del messaggio da parte del destinatario? No, la certificazione è relativa ai soli eventi di invio del messaggio e di consegna dello stesso nella casella di PEC del destinatario La PEC è in grado di garantire l’identità della casella mittente? Sì, in quanto è assicurata l’inalterabilità dell’indirizzo associato alla casella dalla quale si effettua l’invio del messaggio LA PEC è in grado di garantire l’associazione fra il titolare del servizio e la relativa casella di PEC? Sì, in quanto il soggetto che richiede la casella di PEC deve presentare un documento di identità LA PEC: POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 7 PEC: risvolti pratici Il destinatario di un messaggio di PEC può negare di averlo ricevuto? Nel caso in cui il messaggio sia stato effettivamente consegnato, il destinatario non può negare l’avvenuta ricezione. La ricevuta di avvenuta consegna, rilasciata dal gestore di PEC certifica data e ora di avvenuta consegna Se si smarrisce una ricevuta a chi ci si deve rivolgere per ottenerne una copia valida ai fini legali? In tal caso occorre rivolgersi al proprio gestore di PEC il quale, per legge, è obbligato a registrare e archiviare tutte le operazioni relative alle trasmissioni effettuate (log file) per trenta mesi Un messaggio PEC può essere alterato nel suo percorso tra il mittente e il destinatario? No, la firma digitale apposta dal gestore sulla busta di trasporto PEC e le modalità sicure di trasmissione tra gestore mittente e gestore destinatario proteggono il contenuto da modifiche esterne CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82 ART. 43 RIPRODUZIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge se la riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuate in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’art. 71 CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE DPCM 3 DICEMBRE 2013 ART. 3 Il sistema di conservazione garantisce l’accesso all’oggetto conservato per il periodo prescritto dalla norma, indipendentemente dall’evolversi del contesto tecnologico Per lungo termine deve intendersi un intervallo di tempo sufficientemente ampio da dover considerare l’impatto prodotto, sulle informazioni conservate in un deposito, dai cambiamenti delle tecnologie, incluso l’utilizzo di nuovi supporti e formati di dati e dalla comunità di utenti. CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA 2 CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE CAD ART. 44 Il sistema di conservazione dei documenti informatici assicura: a) l’identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell’amministrazione o dell’AOO di riferimento; b) l’integrità del documento c) La leggibilità e l’agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari d) Il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli artt. 31 e 36 del D.Lgs. 196/2003 CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA 3 CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE CAD ART. 44 DPCM 3 DICEMBRE 2013 ART. 7 Il sistema di conservazione dei documenti informatici è gestito da un responsabile che opera di intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali e con il responsabile del servizio di protocollo informatico e della gestione dei flussi documentali. Nelle pubbliche amministrazioni il ruolo del responsabile della conservazione è svolto da un dirigente o da un funzionario formalmente designato. CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA 4 CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE CAD ART. 44 DPCM 3 DICEMBRE 2013 ART. 5 Il responsabile della conservazione può chiedere la conservazione dei documenti informatici ad altri soggetti pubblici o privati che offrano idonee garanzie organizzative e tecnologiche Le pubbliche amministrazioni realizzano i processi di conservazione all’interno della propria struttura organizzativa o affidandoli a conservatori accreditati, pubblici o privati, fatte salve le competenze del Ministero dei Beni culturali ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA 5 IL SISTEMA DI CONSERVAZIONE A NORMA GARANTISCE l’identificazione certa del soggetto che ha formato il documento, oltre alle seguenti caratteristiche: autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, rispetto delle misure di sicurezza e privacy ASSICURA il trattamento dell’intero ciclo di gestione dell’oggetto conservato nell’ambito del processo di conservazione GARANTISCE l’accesso all’oggetto conservato, per il periodo prescritto dalla norma, indipendentemente dall’evolversi del contesto tecnologico ASSICURA , dalla presa in carico dal produttore e fino all’eventuale scarto, la conservazione, tramite l’adozione di regole, procedure e tecnologie, degli oggetti (dati e documenti) in esso conservati CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA OGGETTI DELLA CONSERVAZIONE DPCM 3 DICEMBRE 2013 ART. 4 Gli oggetti della conservazione sono trattati dal sistema di conservazione in pacchetti informativi che si distinguono in: PACCHETTO DI VERSAMENTO: pacchetto informativo inviato dal produttore (il responsabile della gestione documentale) al sistema di conservazione secondo un formato predefinito e concordato descritto nel manuale di conservazione PACCHETTO DI ARCHIVIAZIONE: pacchetto informativo composto dalla trasformazione di uno o più pacchetti di versamento secondo specifiche contenute nell’allegato 4 del decreto e secondo modalità riportate nel manuale di conservazione PACCHETTO DI DISTRIBUZIONE: pacchetto informativo inviato dal sistema di conservazione all’utente in risposta ad una sua richiesta CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA LO SCARTO DEI DOCUMENTI INFORMATICI Sarebbe troppo oneroso e pressoché inutile conservare illimitatamente l’archivio nella sua totalità: esso deve essere periodicamente sottoposto ad una selezione razionale che va prevista fin dal momento della creazione dei documenti e va disciplinata nel piano della conservazione a sua volta integrato con il sistema di classificazione. NOTA BENE Lo scarto di documenti dell’archivio dell’Ente è subordinato ad AUTORIZZAZIONE della Soprintendenza Archivistica ai sensi dell’art. 21 c.1 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 La distruzione non autorizzata di documenti dell’archivio è punita con l’arresto da sei mesi A un anno e con l’ammenda da euro 775 ad euro 38.734,50 (art. 169, c.1-a D.Lgs. 42/2004 CONSERVAZIONE DIGITALE FAQ 1 All’interno di una PA si possono avere più Responsabili della conservazione? La norma (art. 6, DPCM 3.12.2013) prevede un Responsabile unico che può delegare parte delle attività ad altra persona che abbia analoghe capacità, competenze ed esperienze in materia Il Responsabile della Conservazione deve essere in ogni caso presente all’interno dell’Ente? Sì, all’interno dell’ente deve sempre essere presente un Responsabile della conservazione. Questo ruolo è svolto da un dirigente o da un funzionario formalmente designato Il Responsabile della conservazione può essere esterno all’ente nel caso in cui si scelga un conservatore esterno? No, deve sempre esistere un responsabile della conservazione interno all’Ente, il quale può affidare le attività di conservazione al Conservatore accreditato che assume il ruolo di responsabile esterno del servizio di conservazione L’AgID farà dei controlli sull’operato dei responsabili della conservazione delle PPAA Sì, AgID ha previsto un apposito servizio di vigilanza CONSERVAZIONE DIGITALE FAQ 2 Come PA posso affidare la conservazione solo ad un soggetto accreditato oppure è sufficiente che nel contratto di affidamento si stabilisca che entro l’11 aprile 2017 il conservatore si accrediti e di conseguenza adegui il sistema di conservazione al DPCM 3.12.2013? Le PPAA hanno l’obbligo di rivolgersi solo a soggetti che, alla data dell’affidamento del servizio di conservazione risultino già accreditati Una società informatica pubblica (regionale) per conservare i documenti di enti pubblici propri soci deve essere accreditata o non necessita di accreditamento? Se fornisce il servizio di conservazione ad altre pubbliche amministrazioni, per quanto legate da un rapporto associativo, deve comunque essere accreditata Una PA può attivare da sé la conservazione digitale a norma senza essere essa stessa soggetto accreditato? Sì, ma non può effettuare il servizio di conservazione per altre PPAA CONSERVAZIONE DIGITALE FAQ 3 Se conservo il registro giornaliero di protocollo in un fascicolo annuale, posso mandare in conservazione solo il fascicolo una volta chiuso? No, l’art. 7 del DPCM 3.12.2013 sul protocollo, stabilisce che il registro giornaliero deve essere inviato in conservazione entro il giorno lavorativo successivo Da ottobre 2015 il registro giornaliero di protocollo dovrà essere inviato al conservatore accreditato. Si potrà fare tramite PEC? No, l’invio in conservazione deve sempre avvenire per mezzo di un pacchetto di versamento come previsto dallo standard OAIS IL NUOVO CAD ALLA LUCE DELLA RIFORMA MADIA IL CAD ALLA LUCE DELLA RIFORMA MADIA RIFORMA MADIA L. 7 agosto 2015 n. 124 DIGITAL FIRST L. 7 agosto 2015 n. 124 Art. 1, comma 1 lett. b) (La PA è tenuta a) ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi (nonché l’organizzazione e le procedure interne a ciascuna amministrazione), in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, mediante una disciplina basata sulla loro digitalizzazione e per la piena realizzazione del principio «innanzitutto digitale» (…) DIGITAL FIRST Modifica dell’art. 3 del CAD 1-quater. La gestione dei procedimenti amministrativi è attuata dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, in modo da consentire, mediante strumenti informatici, la possibilità per il cittadino di verificare anche con mezzi telematici: • i termini previsti ed effettivi per lo specifico procedimento • il relativo stato di avanzamento nonché di individuare • l’ufficio • e il funzionario responsabile del procedimento. MODIFICA DELL’ART. 3 DEL CAD: SPID Diritto alla cittadinanza digitale 1-quinquies. Tutti i cittadini e le imprese hanno il diritto all’assegnazione di un’identità digitale attraverso la quale accedere e utilizzare i servizi erogati in rete dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, alle condizioni di cui all’articolo 64. SPID è il nuovo sistema di login che permette a cittadini e imprese di accedere con un’unica identità digitale a tutti i servizi online di pubbliche amministrazioni e imprese aderenti MODIFICA DELL’ART. 3 BIS DEL CAD: DOMICILIO DIGITALE Domicilio Digitale mezzo esclusivo di comunicazione della PA con cittadini e imprese “1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare al comune di residenza un proprio domicilio digitale.” “3-bis. Agli iscritti all’ANPR che non abbiano provveduto a indicarne uno è messo a disposizione un domicilio digitale con modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno […]» PRECETTI NORMATIVI DELLA DIGITALIZZAZIONE D.L. n. 90/2014 Art. 24, comma 3 -bis. (Le pubbliche amministrazioni sono tenute a predisporre) piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni (…) Le procedure dovranno permettere il completamento della procedura, il tracciamento dell’istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, ove applicabile, l’individuazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta. Il piano deve prevedere una completa informatizzazione (…) PAGOPA Modifica dell’art. 5 del CAD Il nuovo art. 5 prevede l’obbligo per la PA di accettare pagamenti digitali ed elettronici, effettuati con qualsiasi modalità di pagamento, ivi incluso l’utilizzo, per i micropagamenti, del credito telefonico L’Agid mette a disposizione, attraverso il Sistema Pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE (EIDAS) Regolamento UE n. 910/2014 Il regolamento eIDAS: in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni nel mercato interno: Electronic IDentification Authentication and Signature L’entrata in vigore del regolamento impone di adeguare il testo delle disposizioni vigenti a quelle adottate a livello europeo. UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CHE OPERA AL PROPRIO INTERNO E INTERAGISCE CON IL MONDO ESTERNO IN MODALITÀ ESCLUSIVAMENTE DIGITALE È POSSIBILE? ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI Regolamento eIDAS 1° luglio 2016 Nuovo CAD DPCM 13 novembre 2014 11 agosto 2016 11 agosto 2016 SWITCH OFF ANALOGICO DIGITALE QUALI EFFETTI? 11 agosto 2016 SWITCH OFF ANALOGICO DIGITALE VIETATO L’UTILIZZO DI DOCUMENTI ANALOGICI Il nuovo quadro normativo impone dall’11 agosto 2016 l’obbligo della forma elettronica nella produzione dei documenti amministrativi LA RIFORMA DELLA PA: UNA PA TUTTA DIGITALE Riorganizzazione e digitalizzazione dei processi interni UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CHE OPERA AL PROPRIO INTERNO E INTERAGISCE CON IL MONDO ESTERNO IN MODALITÀ ESCLUSIVAMENTE DIGITALE È POSSIBILE! 5 mosse per adempiere alle nuove norme LE 5 MOSSE DELLA DIGITALIZZAZIONE 1 MANUALE DELLA GESTIONE DOCUMENTALE 2 GESTIONE DEL DOCUMENTO INFORMATICO, ATTI DIGITALI INFORMATIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 3 TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ACCESSO CIVICO 4 ISTANZE ON LINE 5 ADESIONE A PAGOPA E Non è la specie più forte che sopravvive né la più intelligente ma quella più ricettiva ai cambiamenti Charles Darwin