siepi o recinzioni in centro abitato

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siepi o recinzioni in centro abitato
Normativa e dintorni” nazionale sulla mobilità, la sicurezza stradale e lo sviluppo sostenibile
Raccolta curata dal sito web “mobilita&sicurezzastradale”
SIEPI O RECINZIONI IN CENTRO ABITATO
Risposta a quesito prot. 84567 del 3 settembre 2007
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Il parere ministeriale chiarisce il potere discrezionale del Comune sulle recinzioni dei privati che “potrà essere
esercitato nei casi in cui ciò si rende effettivamente necessario, ossia qualora si tratti di curve o intersezioni site
su strade appartenenti alla viabilità principale, interessate dunque da apprezzabili volumi di traffico, e con
tipologia di veicoli diversificata”.
(Nota: grassetto, maiuscolo, evidenziazione a cura degli autori).
Ministero dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti Terrestri
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione VIII
Oggetto:
Richiesta parere art. 18 DLs. n. 285/1992. Rif. prot. n.22437 del 05.07.2007
Con riferimento alla richiesta avanzata con la nota in riscontro, si osserva che per la realizzazione di
recinzioni e piantagioni nei centri abitati non sono prescritte, all’interno del vigente Codice della Strada
(Dls n. 285/1992), distanze minime da rispettare.
Al riguardo l’art. 18 c.4 del Codice rinvia ai piani urbanistici e di traffico per la loro definizione,
lasciando all’ente proprietario della strada ampio margine discrezionale in relazione alle specifiche
esigenze di sicurezza della circolazione, anche in considerazione del fatto che l’ente interessato è
l’unico ad avere piena conoscenza dei luoghi e del fenomeno circolazione da gestire.
Ciò premesso. Si osserva che tale potere discrezionale deve essere applicato ragionevolmente,
tenendo conto che, all’interno dei centri abitati, le esigenze di sicurezza della circolazione possono
essere opportunamente tutelate anche mediante l’apposizione di idonea segnaletica di pericolo e/o di
prescrizione, ricorrendo, ove del caso, anche alla segnaletica complementare di cui agli artt. 179 e
180 del regolamento ( DPR n. 495/1882).
In conclusione, a parere di quest’ufficio, nel caso di siepi o recinzioni in centro abitato, che limitano
la visibilità in corrispondenza di curve o intersezioni, in assenza di specifiche previsioni nell’ambito
dello strumento urbanistico, il potere discrezionale di cui all’art. 18 c.4 del Codice potrà essere
esercitato nei casi in cui ciò si rende effettivamente necessario, ossia qualora si tratti di curve
o intersezioni site su strade appartenenti alla viabilità principale, interessate dunque da
apprezzabili volumi di traffico, e con tipologia di veicoli diversificata.
In genere, in assenza dello strumento regolatore, o di specifiche norme all’interno di esso, si può
solo invocare il rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 29 del Codice.
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
03 SETT 2007
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Sergio DONDOLINI