Scarica il bando - Comune di Davoli
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COMUNE DI DAVOLI Prov. di Catanzaro ******** P.LE MUNICIPIO, 2 - 88060 – DAVOLI TEL. 0967/535674 – 5 – TELEFAX 0967/535584 – C.F. 00326880796 e- mail [email protected] Albo n. 14/2016 BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTI: – L’art. 11 della Legge n. 431 del 09/12/1998 e successive modificazioni ed integrazioni. – Il Decreto Ministero dei Lavori Pubblici del 07/06/1999. – La Deliberazione della Giunta Regionale n.3517 del 22/11/1999 modificata dalle successive D.G.R. n. 466 del 31/05/2001 e n.758 del 06/08/2002. – La D.G.R. n.655 del 07/07/2005. – La Legge Regionale n.1/2006. – Il DPCM n. 159 del 5.12.2013 e il Decreto Ministeriale 7.11.2014 relativi alla nuova disciplina dell’ISEE in vigore dal 1 gennaio 2015. – Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; – Il Decreto legge n. 102 del 31.8.2013 convertito nella legge n. 124 del 28.10.2013 che ha ripristinato il Fondo Nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni per gli anni 2014 e 2015; – La deliberazione di Giunta Regionale n. 206 del 27 Marzo 2006, con la quale è stato approvato un nuovo bando per l’erogazione dei contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione stabilendo al 31 dicembre il termine ultimo entro il quale i Comuni devono annualmente emanare l’avviso pubblico per la formazione della graduatoria degli aspiranti all’assegnazione del contributo annuale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione nel Comune di DAVOLI, RENDE NOTO Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al 14/03/2016 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto previsto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili erogate dalla Regione Calabria. Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora determinino la collocazione in posizione utile nella relativa graduatoria, all’attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione relativi all’anno per il quale si chiede il contributo. DESTINAZIONI DEI CONTRIBUTI I contributi, calcolati sulla base delle domande valide pervenute, assegnati ai Comuni, verranno erogati a conduttori di alloggi in locazione, in possesso dei requisiti, successivamente descritti, al fine di integrare il pagamento dei canoni di locazione. CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE Il totale delle risorse ove rese disponibili dal finanziamento del fondo previsto dall'art. 11 della legge 431/98 sarà ripartito tra Enti Beneficiari con apposito atto della Giunta Regionale utilizzando i criteri di riparto di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 206 del 27.3.2006. La concessione dei contributi per l'anno 2016, è in ogni caso subordinata alle risorse che eventualmente verranno assegnate al Comune di Davoli dalla Regione Calabria a valere sul fondo previsto dall'art. 11 della legge 431/98 se finanziato. In caso di assenza di risorse finanziarie il Comune non provvederà all’erogazione di alcun contributo. Ove, invece, le risorse assegnate non dovessero essere sufficienti a coprire l’intero fabbisogno derivante dalle domande valide ammesse nella graduatoria, il Comune si riserva di applicare eventuali riduzioni sulle quote spettanti, secondo le modalità di riparto stabilite dalla Regione Calabria. Pertanto la collocazione in graduatoria non comporterà alcun diritto automatico all’erogazione del contributo riconosciuto. DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO E L’EROGAZIONE DEL FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE 1. FINALITA’ Il Fondo Regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione. 2. REQUISISTI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI Sono ammessi all’erogazione dei contributi i soggetti che alla data di presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti: A) CITTADINANZA: A1) cittadinanza italiana oppure ; A2) cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure; A3) cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea solo se muniti di permesso o di carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n.286/98 e successive modifiche. B) RESIDENZA B1) Residenza anagrafica nel Comune di Davoli, nonché nell’alloggio oggetto del contratto di locazione. B2) Per gli immigrati, possesso del certificato di residenza storico da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima Regione (secondo quanto disposto dal comma 13 art. 11 del Decreto Legge del 25/06/2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 06/08/2008 n. 133). C) TITOLARITA’ DI CONTRATTO PER UN ALLOGGIO AD USO ABITATIVO E ASSENZA RAPPORTI DI PARENTELA. C1) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo ai sensi della legge n. 431/98 per un alloggio sito nel Comune di Davoli stipulato ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della sottoscrizione e regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate. C2) Assenza di rapporti di parentela o di affinità entro il secondo grado tra il conduttore ed il locatore. D) ASSENZA DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI PUBBLICI D1) Non essere assegnatario di un alloggio di ERP a canone sociale. D2) Non essere assegnatario di un alloggio comunale. E) TITOLARITA’ DI DIRITTI REALI SU ALLOGGI. Il nucleo richiedente non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione E1) Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio. Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo: titolarità di un diritto reale di “nuda proprietà”; titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%; titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%. proprietà di un alloggio accatastato presso l’Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiari la inagibilità oppure la inabilità dell’alloggio. F) SITUAZIONE ECONOMICA F1) Patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00, al lordo della franchigia prevista dal DPCM N. 159 del 5.12.2013 e dal Decreto Ministeriale 7.11.2014. F2) Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM n. 159 del 5.12.2013 e dal Decreto Ministeriale 7.11.2014 non superiore ad € 17.000,00. F3) Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) ed incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolati ai sensi del DPCM n. 159 del 5.12.2013 e dal Decreto Ministeriale 7.11.2014 rientranti entro i valori di seguito indicati: FASCIA A: Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS. Incidenza canone/ valore ISE non inferiore al 14%. FASCIA B: Valore ISEE non superiore ad € 15.000,00. Valore ISE non superiore ad € 17.000,00. Incidenza canone /valore ISE non inferiore al 24%. Ai soli fini del Fondo Regionale per la locazione il valore ISEE della precedente tabella risultante dall’attestazione rilasciata dall’INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti: a. presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione; b. presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni. - Le condizioni di cui alle lettere precedenti a) e b), non sono tra loro cumulabili. - L’anno di produzione dei redditi da considerare per l’applicazione dell’abbattimento del 30% del valore ISEE è indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.). I requisiti di cui al punto 2 “requisisti per l’accesso ai contributi” sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal DPCM n. 159 del 5.12.2013 e dal Decreto Ministeriale 7.11.2014 tranne il requisito di cui al punto 2.3 che si riferisce al soggetto richiedente il contributo. Non sono efficaci: a. eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale; b. eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale. G) NUCLEO FAMILIARE Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela risultano nel suo stato di famiglia anagrafico, dal coniuge non legalmente separato e dalle persone a carico IRPEF che abbiano altra residenza. Il coniuge non convivente per il quale è in corso un procedimento di separazione può essere escluso dal nucleo familiare presentando idonea documentazione atta a dimostrare tale condizione. H) VALORI DI RIFERIMENTO E DOCUMENTAZIONE Il reddito complessivo del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi imponibili di tutti i componenti il nucleo stesso quali risultano dalla dichiarazione dei redditi dei componenti medesimi presentate nell’anno 2015 (riferita ai redditi percepiti nel 2014) al netto degli oneri deducibili e dal lordo della cosiddetta “no tax area” ed il valore dei canoni è quello risultante dalle ricevute, relative all’anno 2015, al netto degli oneri accessori. Per i soggetti che dichiarano reddito zero l’ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una certificazione rilasciata dall’Assistente Sociale o da altra struttura demandata dal Comune. Per i soggetti che dichiarano reddito inferiore al canone annuo di locazione pagato, l’ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una autocertificazione circa la fonte di sostentamento. 3. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 1) Il contributo teorico è calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del DPCM n. 159 del 5.12.2013 e dal Decreto Ministeriale 7.11.2014. a. fascia A: il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 14% per un massimo di €. 3.100,00; b. fascia B: il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 24% per un massimo di €. 2.325,00. 2) Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni. 4. CANONE ANNUO DI LOCAZIONE 1) Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito della somma dei canoni di locazione relativi all’anno per il quale si chiede il contributo anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda. 2) Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando Comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni. 5. DECESSO 1) In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell’art. 6 della legge n.392/1978. 2) Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all’approvazione dell’atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell’incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all’avvenuto decesso e verserà l’eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile. 6. DOMANDA DI ACCESSO E CERTIFICAZIONE Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, i requisiti per l’accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva. 7. ISTRUTTORIA DOMANDE E PROCEDURE DI EROGAZIONE E’ di competenza del Comune: - la predisposizione e pubblicazione del bando comunale; - istruttoria delle domande e approvazione della graduatoria - invio alla Regione Calabria, entro i termini stabiliti dallo’atto amministrativo di approvazione della graduatoria finale dei richiedenti per l’erogazione del fondo; - inviare alla Regione Calabria entro e non oltre il 31/05/2016 tutta la documentazione necessaria alla ripartizione del fondo. - procedere alle verifiche, anche a campione, previste dalla disposizioni legislative in materia di autocertificazioni; In presenza di uno dei seguenti casi: a) somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti; b) somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone annuo; c) somma dei redditi Irpef e Irap superiore al canone annuo, di un valore stabilito dal Comune nella misura del 15% ; il Comune prima dell’erogazione del contributo, dovrà: - verificare l’effettiva situazione economica e sociale del richiedente, anche tramite servizi sociali o altra struttura comunale demandata; - escludere dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al punto precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostenimento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef. 8. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE La domanda di partecipazione deve essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00, sottoscritta dal titolare di contratto e compilata esclusivamente sull’apposito modello predisposto dal Comune di Davoli fornito gratuitamente, che potrà essere ritirato presso la sede comunale, nelle ore d’ufficio. Il modulo di domanda ed il bando saranno scaricabili dal sito Internet del Comune www.comune.davoli.cz.it La domanda dovrà, PENA L’ESCLUSIONE, essere presentata entro le ore 14.00 del giorno 14/03/2016, con le seguenti modalità alternative: 1. all’ufficio protocollo del Comune di Davoli sito Via Piazzale Municipio n° 2, tramite consegna brevimanu nei giorni e ore di apertura al pubblico degli uffici. 2. a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] ; 3. tramite Raccomandata A.R. indirizzata al Comune di Davoli – Ufficio Amministrativo – Piazzale Municipio n° 2 – 88060 Davoli. Le domande dovranno pervenire perentoriamente entro il termine di cui sopra. Si precisa che per le domande spedite tramite raccomandata A.R. non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante. Il recapito della raccomandata è a totale rischio del mittente e non saranno accettati reclami se, per un motivo qualsiasi esso non pervenga in tempo utile. Non si procederà all’ istruttoria di domande che risulteranno pervenute oltre la data di scadenza fissata. Ai fini della validità della ricezione della domanda, entro il termine perentorio sopra stabilito, fa fede il timbro di arrivo apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune di Davoli. DOCUMENTI DA ALLEGARE : Al modulo, debitamente sottoscritto, occorre allegare i seguenti documenti (Tutti i documenti richiesti dovranno essere allegati all’atto della presentazione della domanda – non si accetteranno ulteriori documenti dopo la consegna della stessa). La mancanza, anche di un solo documento, comporterà l’esclusione dal bando: 1. Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore la domanda; 2. Copia del codice fiscale del sottoscrittore la domanda; 3. Attestazione ISEE completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica (redatta in conformità al DPCM n. 159/2013 e Decreto Ministeriale 7.11.2014) riferita ai redditi di tutto il nucleo familiare per l’anno 2014 e quindi rilasciata nel 2016; (se al momento della scadenza della domanda non si dispone dell’attestazione ISEE potrà essere presentata la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta ISEE e successivamente, appena in possesso, la relativa attestazione). 4. Copia contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi della L. 431/98 riferito all’anno 2016; 6. Copia di pagamento tassa di registro annuale riferita all’anno 2016 (per coloro i quali non ne siano ancora in possesso, l’autocertificazione attestante l’impegno ad integrare la domanda con la tassa richiesta appena in possesso, pena la decurtazione dei mesi non certificati) o Copia della comunicazione attestante l’applicazione della “cedolare secca sugli affitti”, in vigore dal 7 aprile 2011; 7. Carta o permesso di soggiorno in corso di validità di tutti i componenti il nucleo familiare per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea; 8. Solo per i cittadini immigrati: Autocertificazione storica di residenza di tutti i componenti il nucleo familiare; 9. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la fonte accertabile del pagamento del canone qualora il nucleo familiare si trovi nelle seguenti condizioni (si precisa che in tal caso saranno effettuati i dovuti controlli previsti dal Bando): a) somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti; b) somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone annuo; c) somma dei redditi Irpef e Irap superiori al canone annuo, fino ad un importo percentuale, stabilito dal Comune nella misura del 15%; Il modello consiste in un dettagliato questionario, cui ciascun richiedente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con la massima esattezza, con allegati eventuali documenti, sottoscritto in forma di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. Le domande pervenute dopo la scadenza sopra indicata verranno escluse dal concorso. 9. DOMANDE PRESENTATE Le domande presentate per l’anno 2016, entro il 31 gennaio 2017, e comunque prima della data di liquidazione del contributo, dovranno essere integrate con la trasmissione da parte degli aventi diritto, di copia del pagamento dell’imposta di registro (mod. F23 relativo al rinnovo del contratto fitto anno 2016 ), o lettera nei casi di opzione della cedolare secca, e delle copie delle ricevute di pagamento canone relative all'intero anno 2016. La mancata presentazione della documentazione di cui sopra costituisce automaticamente la decadenza del beneficio. 10. FORMAZIONI GRADUATORIE Alla formazione della Graduatoria dovranno provvedere gli uffici comunali secondo la tempistica e le fasi procedurali seguenti: - Il Comune effettuerà l’istruttoria delle domande pervenute, formulerà la relativa Graduatoria Provvisoria sulla base di un ordine decrescente dell’incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE del nucleo familiare anagrafico. (L’incidenza percentuale sarà calcolata con arrotondamento per difetto alla seconda cifra decimale e, nel caso di parità, le domande saranno collocate in Graduatoria in ordine crescente del valore ISE; in caso di ulteriore parità, in ordine decrescente rispetto al numero dei componenti il nucleo familiare). - La Graduatoria Provvisoria dovrà essere affissa all’Albo Pretorio del Comune per dieci giorni consecutivi, per permettere l’inoltro di ricorsi e/o rettifiche. - Nei successivi dieci giorni, gli uffici comunali istruttori esamineranno i ricorsi e le richieste di rettifica, disporranno eventuali verifiche e procederanno alla stesura Definitiva della Graduatoria, che sarà pubblicata all’Albo Pretorio e trasmessa alla Regione Calabria per la ripartizione del finanziamento entro il 31 Maggio 2016. 11. CONTROLLI E SANZIONI Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente assume la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti per sé e per i componenti il proprio nucleo familiare anagrafico, nonché la sussistenza delle condizioni dichiarate per la formazione del reddito complessivo annuo. Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che verranno eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/00 e dal DPCM n. 159/2013 e Decreto degli artt. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 109/98 come modificato dal D.Lgs. n. 130/00, e 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/99 così come modificato dal D.P.C.M. n. 242/01. Inoltre ai sensi dell’art. 6 della Legge 07.08.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune in sede d’istruttoria, può chiedere il rilascio o la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali atte a dimostrare la completezza, la veridicità e la congruità dei dati dichiarati, oltreché finalizzate alla correzione di errori materiali o di modesta entità. Saranno effettuati, i dovuti controlli anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando. A norma degli artt. 75 e 76 previsti dal D.P.R. n. 445/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Responsabile del servizio. Il richiedente esprime altresì nella domanda il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Il Comune di Davoli non assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente ne per eventuali disguidi postali o altri imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Avv. Giuseppina FERRUCCI