REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sentenza n. 1743/2013 pubbl. il 13/03/2013
RG n. 15303/2009
N. R.G. 15303/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
PRINMA SEZIONE CIVILE
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. 15303 R.G.2009, avente ad oggetto: contratto di
appalto, promossa da
INDECO s.a.s. di Cavallo geom. Maurizio & c. s.a.s. in persona del legale rapp.te pro tempore
geom.Maurizio Pietro Lorenzo Cavallo, con sede in Torino, via Piedicavallo 31,
CAVALLO MAURIZIO PIETRO LORENZO,residente in Torino, via Piedicavallo 31,
elettivamente domiciliati in Torino, via Cialdini 39 presso lo studio dell’avv. Elena Palange, che li
rappresenta e difende per procura in atti
ATTORI
contro
CIALDELLA MASSIMO, titolare impresa ind.le Maxdecor, con sede in Rivoli, c.so Francia
184 ed elettivamente domiciliata in Torino, via Collegno 34 presso lo studio dell’avv. Massimo
Gotta, che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
BASILE DAVIDE, res. in Rivoli, via Fenestrelle 4,
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
Udienza di precisazione delle conclusioni: 19 dicembre 2012
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
“Voglia il Tribunale Ill.mo;
Rejetta ogni contraria istanza eccezione e deduzione;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
Dichiarare nullo, annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto n.2807109, e assolvere comunque gli opponenti
da ogni avversaria domanda.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga accertata la sussistenza dell'intero credito azionato dalla
convenuta opposta in capo a INDECO Sas e al suo legale rappresentante Geom. Maurizio Pietro Lorenzo
CAVALLO, dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il terzo chiamato Sig. BASILE Davide alla
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in composizione monocratica ex art. 50 ter e 281 bis e segg. c.p.c. in persona del Giudice unico
dott.Umberto Scotti
ha pronunciato la seguente
Sentenza n. 1743/2013 pubbl. il 13/03/2013
RG n. 15303/2009
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Torino, contrariis reiectis,
in via istruttoria:
- Ordinarsi a Indeco S.a.s. l'esibizione, ai sensi dell'art.210 c.p.c. del "registro I.V.A. acquisti" ex art.25 Dpr.
633172 relativo agli anni 2008 e 2009;
- Ammettersi la prova per interrogatorio formale dei Sig.ri Davide Basile e Maurizio Cavallo nonché per testi,
sulle circostanze di prova infracapitolate da n. 1) a n. 16) inclusi, con riserva di ulteriormente capitolare dopo aver
preso visione della memoria istruttoria avversaria.
Si indica come teste, anche in materia contraria, con riserva di integrare la lista, la Sig.ra Laura Prandini, corrente
in Rivoli
……………OMISSIS……
Nel merito:
In via principale; respingere l'opposizione di Indeco S.a.s. e del Geom. Cavallo Maurizio e, per l'effetto, confermare
il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Torino n.2807109;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del Decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n.280710,
respingere tutte quante le domande ed eccezioni svolte ex adverso e, per l'effetto, condannare gli opponenti a pagare
in favore di Cialdella Massimo, quale titolare dell'impresa individuale Maxdecor, la somma capitale di €
10.200,00, oltre interessi moratori ex artt. 4-5 D.Lgs. n.231102 dalla data dell'1.12.08 fino all'effettivo saldo.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari, rimborso spese generali12,5 %, CPA e IVA..”
BREVE SINTESI DELL’OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il Tribunale di Torino, accogliendo conforme ricorso di Massimo Cialdella, titolare della Ditta
Maxdecor, in data 12.3.2009 ha emesso decreto ingiuntivo 2807/2009 nei confronti di Indeco
s.a.s. di Cavallo geom. Maurizio e dello stesso Maurizio Pietro Lorenzo Cavallo, socio
accomandatario, intimando loro il pagamento della somma di € 10.200,00=, a titolo di
corrispettivo insoluto di lavori eseguiti presso un cantiere edile in Pinasca, di cui alla prodotta
fattura 5 del 9.10.2008.
Al decreto, notificato in data 27.3.2009, hanno proposto opposizione la Indeco s.a.s. e Maurizio
Cavallo, chiedendone la revoca. Con lo stesso atto hanno chiamato in causa il terzo Davide
Basile, chiedendo, in subordine, che egli venisse condannato a pagar loro la stessa somma
ingiunta, corrisposta erroneamente a suo favore.
Gli opponenti hanno sostenuto:
che i signori Cialdella e Basile si erano presentati alla Indeco come soci;
che le trattative erano state condotte principalmente da parte del Basile;
che era stato concordato un compenso unitario per le opere edili da eseguirsi presso i
cantieri di Verona e di Pinasca;
che il Cialdella aveva operato quale coordinatore delle opere eseguite in Pinasca e il Basile
quale coordinatore di quelle di Verona;
che il Basile aveva accordato una riduzione del corrispettivo pattuito, stante la necessità di
intervento diretto della Indeco per le opere di Pinasca, che andavano a rilento;
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restituzione in favore di INDECO s.a.s. delle somme erroneamente corrisposte in Suo favore e pari a €
10.200,00, oltre interessi.
IN VIA ISTRUTTORIA ulteriormente subordinata:
Ammettere le prove dedotte nelle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e 3 c.p.c.,
da intendersi integralmente richiamate e ritrascritte.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, accessori e onorari, rimborso spese generali 12,5% T.F. e ulteriori.”
che il corrispettivo pattuito era stato corrisposto in tre rate a mani del Basile, sul
presupposto che i due operassero in società e che la fattura relativa alle opere di Pinasca
fosse stata emessa dalla Maxidecor per ragioni fiscali.
Gli opponenti sostenevano quindi l’efficacia liberatoria del pagamento eseguito al Basile quale
creditore apparente e solo in subordine instavano per la condanna del terzo chiamato alla
restituzione delle somme indebitamente percepite.
Si è costituito il convenuto in opposizione Cialdella, chiedendo la conferma del decreto opposto e
negando la sussistenza di una società (apparente o occulta) e dell’apparenza di poteri
rappresentativi in capo al Basile; ha sottolineato in particolare che era stato richiesto
inequivocamente alla Indeco il pagamento della fattura, fornendo al contempo tutti gli elementi
identificativi necessari, e che la Indeco ben sapeva dell’esistenza di due distinte ditte individuali,
del Basile e del Cialdella.
Conseguentemente il convenuto opposto ha negato efficacia al pagamento eseguito da Indeco al
Basile.
Il terzo chiamato Basile non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace.
Dopo il rigetto della richiesta concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo
opposto, e l’assegnazione dei termini di cui all’art.183/6 c.p.c., l’istruttoria esperita ha comportato
l’esibizione da parte di Banca Unicredit s.p.a. degli originali degli assegni emessi da Indeco, allo
scopo di verificarne l’effettivo incasso.
Dopo l’acquisizione degli assegni, all’udienza del 10.11.2010 il difensore della parte convenuta ha
osservato che apparentemente le diversità grafiche dei titoli facevano pensare che essi fossero
stati compilati solo parzialmente e che in origine non riportassero il nome del prenditore e la data
di emissione.
All’udienza del 16.2.2011 parte convenuta ha proposto querela di falso nei confronti dei
documenti prodotti da Indeco sub doc.10, ossia nei confronti dei tre assegni bancari.
Il Giudice istruttore con ordinanza 28.3.2011 ha rifiutato l’autorizzazione alla presentazione della
querela, ritenendola irrilevante al dichiarato fine di far accertare che i titoli fossero stati compilati
da persone diverse dai sottoscrittori, ritenuta evidente al solo esame visivo.
All’udienza del 19.12.2012, dopo alcuni rinvii dovuti al trasferimento del Giudice Istruttore e alla
sua successiva sostituzione, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini
di legge ( 60 + 20 gg) per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da Indeco s.a.s. è infondata e non può essere accolta
per i motivi che seguono.
§ 1. La proposta querela di falso è stata rinunciata.
Dopo l’acquisizione da Banca Unicredit s.p.a. degli originali degli assegni emessi da Indeco, parte
convenuta ha osservato che apparentemente le diversità grafiche dei titoli facevano pensare che
essi fossero stati compilati solo parzialmente e che in origine non riportassero il nome del
prenditore e la data di emissione e ha quindi proposto querela di falso nei confronti dei tre assegni
bancari.
Il Giudice istruttore ha però rifiutato l’autorizzazione alla presentazione della querela, ritenendola
irrilevante al dichiarato fine di far accertare che i titoli fossero stati compilati da persone diverse
dai sottoscrittori, ritenuta evidente al solo esame visivo.
Poco importano le ragioni del ricordato provvedimento poiché parte convenuta ha
inequivocamente abbandonato la propria richiesta, non riproponendola nella sue definitive
conclusioni.
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Sentenza n. 1743/2013 pubbl. il 13/03/2013
RG n. 15303/2009
In comparsa conclusionale la difesa del Cialdella argomenta, sulla scorta della motivazione
dell’ordinanza di rigetto della querela di falso, secondo la quale sarebbe evidente sulla base di un
mero esame visivo dei titoli che gli stessi erano stati compilati da persone diverse da quelle che ne
risultavano gli autori.
Il che, per un verso è molto opinabile, in assenza di riscontri tecnici, e per un altro del tutto
irrilevante, poiché ciò non dimostrerebbe affatto né che la compilazione sia avvenuta in un
momento successivo (e non anteriore) alla sottoscrizione degli assegni da parte dell’emittente, né,
tantomeno, che l’eventuale compilazione postuma non sia avvenuta in conformità a precisi
“accordi di riempimento” con l’autore delle integrazioni del contenuto del documento.
Non si può infatti dimenticare che ai sensi dell’art.2702 c.c. la scrittura privata (qual è l’assegno
bancario) fa piena prova, sino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha
sottoscritta se colui contro la quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione o questa è
legalmente considerata come riconosciuta.
Infine occorre sottolineare che l’Indeco non assume che gli assegni siano stati emessi in date
diverse da quelle che risultano sui tre titoli di credito ed anzi ha espressamente sostenuto il
contrario (cfr atto di citazione in opposizione , § 23, 24, 25, pag.4).
Per finire il convenuto non avrebbe alcun interesse a coltivare la querela in un primo tempo
prefigurata, visto che nel merito ha tutto l’interesse a far valere la data di compilazione degli
assegni che sugli stessi compare, successiva in due casi alla corrispondenza esplicatrice intercorsa
con la Indeco.
§ 2. Non sussistono gli estremi di una società apparente.
Come già accennato in narrativa, parte attrice in opposizione ha contestato i fatti costitutivi della
pretesa azionata in via monitoria dal ricorrente, negando l’avvenuta stipulazione di un contratto
d’opera tra la Indeco s.a.s e il Cialdella e sostenendo l’esistenza di un apparente rapporto
societario tra il Cialdella e il Basile, situazione che l’avrebbe legittimata al pagamento nelle mani di
quest’ultimo.
La tesi non appare condivisibile in base agli atti di causa.
L’opponente non ha sostenuto l’esistenza di un reale rapporto societario fra Cialdella e Basile ma
ha piuttosto prospettato una situazione di apparenza societaria tale da giustificare, alla stregua del
principio generale della tutela dell’affidamento, il pagamento da essa eseguito in buona fede al
creditore apparente ex art.1189 c.c.
La Indeco s.a.s. si è così esonerata dalla prova degli elementi costitutivi di un organismo societario
(fondo comune e affectio societatis). A tal riguardo la giurisprudenza insegna che “ Non è sufficiente il
collegamento tra le attività di lavorazione di due ditte e che le stesse svolgano la propria attività sotto lo stesso
capannone industriale a configurare l'esistenza di un rapporto societario di fatto. Sono invece sempre necessari il
fondo comune e il vincolo di collaborazione, trattandosi, quest'ultimi, di elementi sintomatici della società di fatto ed
espressione di quel contratto sociale senza il quale qualsiasi società non può esistere.”(Cassazione civile, sez. II,
3.8.2010, n. 18031).
Cionondimeno, anche sulla base della mera teoria dell’apparenza, la parte opponente avrebbe
comunque dovuto dimostrare che i soci avevano tenuto un comportamento tale da ingenerare
inequivocabilmente la convinzione incolpevole circa la sussistenza della società.
Tale circostanza non è stata dimostrata nella presente vertenza.
Invero, in primo luogo occorre evidenziare che è pacifico sia che Cialdella e Basile hanno
emesso due fatture distinte, sia che i lavori svolti presso il cantiere di Pinasca sono stati eseguiti
solo dal sig. Cialdella (senza collaborazione del Basile).
Del resto, le predette circostanze erano ben note alla Indeco s.a.s., tant’è vero che nella lettera
13.1.2009 (prodotta come doc. 7 di parte attrice) il geom. Cavallo dà atto che il lavoro di Pinasca
era stato preso in carico dal sig. Cialdella e riconosce espressamente a quest’ultimo il diritto di
emettere la fattura singolarmente (intestata alla sua ditta individuale).
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Né appare plausibile la tesi sostenuta da parte attrice in opposizione in base alla quale il Cialdella
avrebbe emesso la fattura a suo nome per soli “motivi fiscali”. Tra l’altro, la parte opponente si
limita a una generica deduzione in tal senso, senza minimamente indicare la natura di tali motivi,
che restano avvolti da un alone di ingiustificato mistero, e senza spiegare la sua disponibilità ad
accettare un accordo collusivo in violazione delle norme pubblicistiche relative all’imposta sul
valore aggiunto.
Tutto ciò rende scarsamente inattendibile il suo assunto, mentre la tesi svolta dalla parte
convenuta, secondo cui la fatturazione è stata regolarmente eseguita dal soggetto che ha
effettivamente eseguito le prestazioni contrattuali, in piena conformità alle regole I.V.A., appare
molto più lineare e verosimile.
In secondo luogo, diverse sono le circostanze che evidenziano l’inidoneità del comportamento dei
presunti soci a indurre nell’Indeco s.a.s. il convincimento della sussistenza del rapporto societario
tra il Basile e il Cialdella.
Ad esempio, non risulta che Cialdella e Basile abbiano mai speso il nome della presunta impresa di
cui essi erano soci; al contrario gli stessi hanno sempre menzionato il nome delle rispettive ditte
individuali di cui sono titolari.
Le fatture, come già indicato in precedenza, sono state emesse dalla impresa Basile per i lavori di
Verona, e dalla Impresa MaxDecor del Cialdella per i lavori effettuati ad Inverso di Pinasca.
E’ pur vero, poi, che nella mail datata 18.10.2006 il sig. Cialdella utilizza il termine “ex socio”
riferendosi al Basile; è altrettanto certo però che questo solo elemento non può ritenersi indicativo
della sussistenza di un vero e proprio vincolo societario tra i predetti, ben potendo esser stato
impropriamente utilizzato – specie da un artigiano digiuno di studi di diritto commerciale semplicemente per indicare una mera condivisione degli affari tra i due.
D’altra parte, agli atti, non vi é alcuna manifestazione da parte dei presunti soci idonea a
ingenerare nella Indeco s.a.s il convincimento dell’esistenza di quella che, a suo dire, sembrava
un’apparente società. Al contrario, la stessa parte attrice ha ripetutamente sostenuto di aver
effettuato gran parte della trattative esclusivamente con il Basile.
Nel momento di difficoltà nell’ultimazione dei lavori di Pinasca é d’altronde intervenuto il
personale dipendente della Indeco s.a.s e non quello del Basile, intervento che oltretutto è costato
una riduzione della somma del corrispettivo per le opere eseguite presso il cantiere di Inverso di
Pinasca.
Nella sopra citata lettera del 13.1.2009 il geom.Cavallo spiega il proprio intervento diretto con
l’insufficienza delle forze lavorative del Cialdella e assume di aver concordato tale intervento con
entrambi gli artigiani.
Né, secondo il Tribunale, si potrebbe pervenire a diverse conclusioni richiamando l’istituto del
socio occulto e asserendo che le trattative sono state poste in essere esclusivamente dal Basile
mentre il Cialdella rimaneva nell’ombra. La costruzione in esame non convince poiché Cialdella
non ha agito tramite il Basile, ma ha effettuato di persona i lavori di Pinasca e ha emesso a proprio
nome le conseguenti fatture.
Merita rilevare che l’inquadramento della fattispecie in esame nell’istituto della società apparente
ovvero in quella di socio occulto conduce a soluzioni contrapposte e logicamente contraddittorie
che si elidono tra di loro: in un caso, infatti, quello della società apparente, i terzi fanno
affidamento su un contratto sociale esteriorizzato, seppur inesistente, nell’altro caso, invece,
quello del socio occulto, il rapporto sociale, seppur celato, esiste realmente, e su tale effettività si
fonderebbe la tutela del terzo (stante la responsabilità dell’intera base sociale). In altre parole, le
figure sono opposte e se vi è l’una, non vi è l’altra.
§ 3. Il pagamento al creditore apparente non ha effetto liberatorio se viziato da mala fede
o negligenza.
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Seguendo le prospettazioni delle parti, è inoltre essenziale valutare se il terzo nei confronti del
quale è avvenuto il pagamento, il Basile, poteva apparire effettivamente creditore legittimato a
riceverlo per conto del Cialdella e se, conseguentemente, si possa attribuire efficacia liberatoria al
pagamento in questione in forza del principio dell’apparenza.
Le considerazioni dei precedenti paragrafi minano alle radici le pretese di parte attrice di vedersi
estinto il credito azionato per adempimento.
E’ indubbio che l’applicabilità dell’art. 1189 c.c. può essere estesa all’ipotesi in cui il pagamento
viene effettuato a persona che appare legittimata a riceverlo per conto del creditore.
Occorre comunque, ai fini del riconoscimento dell’efficacia liberatoria del pagamento, che il
debitore fornisca prova della ragionevolezza del proprio affidamento.
In questo senso l’Indeco s.a.s riconduce la bontà del pagamento corrisposto al Basile al modus
operandi dei presunti soci e, in particolare, alla circostanza per cui tutte le attività inerenti alle
trattative sull’entità e sulle modalità del pagamento sarebbero state delegate dal Cialdella al terzo
chiamato.
Pur tuttavia, secondo consolidata giurisprudenza, la ragionevolezza dell’affidamento può essere
invocata qualora il debitore fornisca la prova non solo di aver confidato senza colpa nella
situazione apparente ma altresì che il suo erroneo convincimento è stato determinato dal
comportamento colposo del creditore che ha fatto sorgere nel solvens in buona fede una
ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell’accipiens (Cfr.
Cass. Civ. sez. III 30.10.2008 n.26052).
Ebbene, nel caso di specie, la Indeco non ha fornito la prova richiesta.
Infatti, alla luce della fattura emessa da Maxdecor n. 5/08 nonché delle comunicazioni e dei
solleciti del Cialdella, da cui emergono univoche e dettagliate istruzioni di pagamento da
effettuarsi a suo favore, l’affidamento di Indeco s.a.s. non appare ragionevole e, di conseguenza,
in difetto di errore scusabile e buona fede, non può riconoscersi efficacia solutoria al pagamento
effettuato in mano al Basile.
In particolare, il pagamento effettuato da parte di Indeco a un soggetto apparentemente
autorizzato a riceverlo per conto del Cialdella, non ha prodotto effetti liberatori in quanto viziato
da errore non scusabile, oggettivamente superabile con l’ordinaria diligenza.
Infatti, Indeco s.a.s. ben sapeva che il lavoro di Pinasca sarebbe stato effettuato ed è stato
effettuato dal Cialdella tant’è vero che quando vi sono stati problemi per il suo completamento
ha mandato il suo personale in ausilio al predetto.
Non solo, Cialdella ha, con il consenso di Indeco, emesso una fattura a suo nome.
E ancora, tutti i titoli di credito esaminati (eccetto l’acconto iniziale dell’8.10.2008) sono stati
emessi in data successiva - e cioè il 28.11.2008 e 16.12.2008 - alla mail del 18.10.2008 nella quale
espressamente il Cialdella invita la Indeco al pagamento in suo favore, indicando specificatamente
le modalità con le quali procedere al pagamento (“… Dal primo giorno ad oggi ho sempre gestito i miei
lavori da solo o con l’aiuto dei miei collaboratori…penso di aver fatto insieme a loro un buon lavoro a Pinasca, ma
se cosi non fosse ti invito a comunicarlo e visto che sono l’intestatario della fattura a cui devi pagare il conto,
qualsiasi problema ci fosse per Pinasca sarò lieto di risolverlo. Una cortesia, fammi sapere se la fattura che ti ho
portato è giusta e quando pensi di pagarla…”).
Detto invito è stato reiterato con comunicazione via mail del 28.11.2008 con la quale è stato
richiesto il pagamento mediante assegno o bonifico bancario intestato alla Maxdecor di Cialdella
(cfr. doc. 8 e 9 parte convenuta).
Le richieste di pagamento sono dunque pervenute a Indeco in data precedente all’emissione dei
predetti assegni, mentre è irrilevante l’anteriorità dell’emissione del primo assegno, che ben poteva
essere imputato al pagamento delle opere eseguite dal Basile nel cantiere di Verona; quindi Indeco
non poteva non sapere chi era l’esatto destinatario del pagamento e, di conseguenza, non può
sostenere che il Cialdella abbia tenuto un comportamento colposo tale da ingenerare il
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§ 4. Sulla ripetizione di Indebito nei confronti del terzo chiamato.
È pacifico in causa che il pagamento della somma pretesa dal Cialdella sia stato effettuato a favore
del sig. Basile che non aveva titolo per ricevere e trattenere, la somma in realtà dovuta al Cialdella
per i motivi già sopra esposti.
Ne consegue che il sig. Basile dovrà restituire alla Indeco s.a.s la somma che quest’ultima deve
versare in forza della presente sentenza al sig. Cialdella.
Il sig. Basile ex art 2033 c.c. deve pertanto restituire alla Indeco l’importo di € 10.200,00 pagato
indebitamente, con gli interessi legali, come da domanda, decorrenti dalla data della domanda
giudiziale (cfr Cass.civ. SS.UU. 25.6.2009 n.14886), ossia dal 14.10.2009, non essendo né dedotta
né provata la mala fede, comunque presumibile, sino a prova contraria, del Basile.
§ 5. Le spese di lite
Ex lege, secondo il principio generale, le spese seguono la soccombenza.
Esse vengono complessivamente liquidate ex art.9 d.l. 9.1.2012 n.1, conv. in legge 27.3.2012 n.27
e d.m.140/2012 nella somma di € 3.115,99=, di cui € 37,49= per esposti e € 3.078,50= per
compenso professionale (avuto riguardo ai valori medi per le fasi di studio, introduzione, di
istruzione, decisione, con correlativa riduzione come richiesto), oltre accessori fiscali e
previdenziali dovuti secondo legge .
Tuttavia nel caso di specie si ritiene ricorrano giusti motivi per compensare le stesse nella misura
di 1/3 tra la Indeco s.a.s e il Cialdella posto che dagli atti di causa si evince indiscutibilmente che
la situazione, sia pur solo inizialmente, non era del tutto esente da equivoci in ordine agli esatti
rapporti fra Basile e Cialdella, anche se tali relative incertezze sono state progressivamente
chiarite e dissipate. Gli opponenti dovranno quindi rifondere la somma di € 2.077,32= oltre
accessori.
Le spese inerenti alla domanda proposta dalla Indeco nei confronti del Basile vanno regolate
secondo il principio di soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico del Basile previa
liquidazione in complessivi € 2.590,00= sulla base della riduzione nella misura del 30% dei
compensi medi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della semplicità della controversia sul
punto, oltre IVA e C.P.A, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
1. rigetta l’opposizione proposta da Indeco s.a.s di Cavallo geom. Maurizio e dal geom.
Maurizio Pietro Lorenzo Cavallo nei confronti del decreto ingiuntivo n. 2807/09 che, per
l’effetto, conferma;
2. dichiara tenuti e condanna la Indeco s.a.s di Cavallo geom. Maurizio, in persona del
legale rapp.te pro tempore, e il geom. Maurizio Pietro Lorenzo Cavallo, in solido fra loro, a
pagare a Massimo Cialdella, titolare ditta Maxdecor, la somma di € 2.077,32= oltre
accessori fiscali e previdenziali dovuti secondo legge, a titolo di rifusione dei 2/3 delle
spese processuali, per il resto compensate;
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ragionevole convincimento che il Basile fosse il soggetto legittimato a riscuotere la somma di cui
si discute.
Né la Indeco assume che la data sui titoli sia stata apposta in epoca successiva da soggetto diverso
dall’emittente, circostanza questa che avrebbe comunque richiesto la proposizione de da parte sua
della querela di falso; in ogni caso in questa ipotesi essa avrebbe comunque proceduto
colposamente
Sentenza n. 1743/2013 pubbl. il 13/03/2013
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3. dichiara tenuto e condanna Davide Basile al pagamento nei confronti di Indeco s.a.s della
somma di € 10.200,00=, oltre interessi legali dal 14.10.2009 sino al saldo;
4. dichiara tenuto e condanna Davide Basile al pagamento in favore di Indeco s.a.s della
somma di € 3.700,00=, oltre accessori fiscali e previdenziali dovuti secondo legge, a titolo
di refusione delle spese processuali.
Così deciso in Torino il 12 marzo 2013
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Il Giudice unico
dott.Umberto Scotti.