FI mutuo chirografario GARANZIA Medio C. Centrale
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FI mutuo chirografario GARANZIA Medio C. Centrale
FOGLIO INFORMATIVO relativo al Mutuo Chirografario Finanziamenti in Convenzione con Medio Credito Centrale spa - Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo del Circeo S.C.P.A. Sede Legale: via Torino n. 5 – 04016 Sabaudia ( LT) Sede Amministrativa : via Torino n. 5 – 04016 Sabaudia ( LT) Tel.: 0773 518844 – Fax: 0773 511192 Sito internet : www.bccc.it mail : [email protected] Registro delle Imprese della CCIAA di Latina n. 21479 P. IVA 01710450592 Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 5253 - cod. ABI 07017.7 Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A153135 Aderente al Fondi di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Capitale Sociale al 31/12/2015 €. 1.996.299,00 Riserve al 31/12/2015 €. 10.140.990,00 CHE COS’È IL MUTUO CHIROGRAFARIO Il mutuo chirografario è un contratto che impegna le parti contraenti per un certo arco di tempo (c.d. contratto di durata). La scadenza del contratto è rimessa alla libera determinazione delle parti e va definita nel contratto. Con il contratto di mutuo chirografario la banca consegna al cliente una somma di denaro dietro impegno da parte del cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto stesso. Il rimborso avviene mediante il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali. Al cliente viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del credito a suo carico espresso in percentuale annua del credito concesso. L’eventuale durata medio-lunga del finanziamento (superiore ai 18 mesi) permette di avvalersi del regime fiscale agevolato. I Finanziamenti in Convenzione con Medio Credito Centrale spa - Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese sono assistiti dal Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (di cui all’art. 2 comma 100 lettera a) L. 662/96) gestito dal Medio Credito Centrale Spa (MCC) e destinati a sostenere l’accesso al credito delle Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) e Professionisti ubicati nelle Regioni del Lazio, Abruzzo e Veneto purché rientranti nelle fattispecie c.d. “Semplificata Fascia 1” ed “Importo Ridotto” (come previsto dalle “Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia per le PMI”). La Banca opera con il Fondo di Garanzia per le PMI e, in caso di richiesta da parte dell'impresa cliente, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia (oltre al merito stesso del credito). L’intervento del Fondo e assistito dalla garanzia in ultima istanza dello Stato. La garanzia concessa “a prima richiesta” da MCC e esplicita, incondizionata, irrevocabile. La garanzia copre, nei limiti dell’importo massimo garantito, l’ammontare dell’esposizione della Banca nei confronti dei destinatari dei finanziamenti ed e concessa secondo il regime “de minimis“ sugli aiuti di Stato. La Banca ha aderito al programma di sostegno stipulando un’apposita convenzione con dei Service esterni, che assistono la BCC del Circeo nella fase di richiesta, gestione ed eventuale attivazione delle garanzie rilasciate dal Fondo; provvedono a calcolare l’ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo) per verificare se la garanzia concessa dal Fondo rispetta i limiti quantitativi previsti dai Regolamenti comunitari. I finanziamenti nella forma del Mutuo Chirografario possono essere destinati alle seguenti finalità: 1. Investimenti materiali e immateriali, spese di ristrutturazione e ammodernamento dell’azienda; 2. Consolidamento nostre passività a breve termine; 3. Liquidita aziendale per acquisto scorte, pagamento fornitori, anticipo fatture, pagamento spese per il personale comunque inerenti l’attività principale del richiedente; 4. rinegoziazione dei debiti a medio/lungo termine, sia della nostra Banca che di altre Banche (con durata minima di 36 mesi); I beneficiari dei suddetti finanziamenti che possono richiedere la garanzia MCC sono: 1. Le PMI: Foglio informativo n. 1/2017 aggiornato al. 16.01.2017 a. economicamente e finanziariamente sane; b. Start-up e PMI innovative (solo per finanziamenti a breve termine) c. costituite da almeno 3 anni ed iscritte nel registro delle imprese CCIAA; con gli ultimi due bilanci approvati; d. ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno Lazio e Veneto; e. appartenenti a tutti i settori economici, ad eccezione dei seguenti: A – Agricoltura, silvicoltura e pesca; K – Attività finanziarie e assicurative; O – Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria; T – Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze; U – Organizzazioni ed organismi extraterritoriali. 2. I Professionisti iscritti agli ordini professionali o che aderiscono alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013; I finanziamenti possono rientrare nella fattispecie “Semplificata Fascia 1” purché presentino le seguenti caratteristiche: 1. Assenza di garanzie reali, bancarie e assicurative (solo garanzie fideiussorie non bancarie e assicurative); 2. l’importo del finanziamento inferiore al 30% dell’ultimo fatturato dell’impresa (20% solo nel caso di operazioni fino a 36 mesi); 3. eventuale diminuzione del fatturato dell’ultimo esercizio rispetto all’esercizio precedente inferiore al 40%; 4. eventuale perdita in uno degli ultimi due bilanci approvati pari o inferiore al 5% del relativo fatturato; 5. Il rapporto fra Mezzi Propri / Totale Passivo pari o superiore al 5% (da ultimo bilancio approvato). I finanziamenti richiesti da Imprese ubicate in tutto il territorio nazionale possono rientrare nella fattispecie “Importo Ridotto” purche presentino le seguenti caratteristiche: 1. Assenza di garanzie reali, bancarie e assicurative (solo garanzie fideiussorie non bancarie e assicurative); 2. utile d’esercizio in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati; 3. eventuale perdita registrata nell’ ultimo bilancio approvato ≤ 10% del relativo fatturato. I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI Mutuo a tasso fisso Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l’importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell’ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato. Mutuo a tasso variabile Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto. Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo o del numero delle rate. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate. Rischi specifici legati alla tipologia di contratto Nei mutui che prevedono un tasso variabile, può essere stabilito un tasso minimo (floor). In questi casi, indipendentemente dalla variazione del parametro di indicizzazione, il tasso di interesse non può scendere al di sotto del minimo. Il contratto inoltre può prevedere che la banca, in presenza di una giusta causa, possa modificare nel corso del rapporto le condizioni economiche applicate al cliente, ad eccezione del tasso di interesse. Per saperne di più: La Guida pratica al Mutuo, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, e presso tutte le filiali della banca e sul sito della banca : www.bccc.it . ONI SULLA BANCA Foglio informativo n. 1/2017 aggiornato al. 16.01.2017 CONDIZIONI ECONOMICHE C QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO CHIROGRAFARIO Tasso annuo effettivo globale (TAEG) 1 Mutuo a Tasso fisso 10,735 % Mutuo a Tasso variabile 7,430 % VOCI Importo massimo finanziabile Durata massima TASSI Criterio di calcolo degli interessi COSTI Tasso fisso Tasso variabile € 200 mila € 200 mila 10 anni 10 anni Anno civile Tasso di interesse nominale annuo 9,00 % Euribor 6m (-0,224 %) + spread 5,50% = 5,276% Min. 6,00 % Tasso di interesse effettivo annuo 9,381 % 6,168 % Non previsto Euribor 6 mesi divisore 365, rilevato dal quotidiano ILSOLE 24ORE alla data del 30/12/2016 Non previsto 6,00 % Tasso di interesse di preammortamento 9,00 % Tasso di mora 3,00 % Euribor 6m (-0,224 %) + spread 5,50% = 5,276% Min. 6,00 % 3,00 % Tasso minimo 9,00 % 6,00 % Parametro di indicizzazione Spread 1 Il TAEG è calcolato su un finanziamento di € 30.000,00, di durata pari a 10 anni, con una periodicità della rata mensile per una piccola impresa Foglio informativo n. 1/2017 aggiornato al. 16.01.2017 Spese per la stipula del contratto Istruttoria 0,30 % importo richiesto minimo € 250,00 massimo € 500,00 0,30 % importo richiesto minimo € 250,00 massimo € 500,00 0,30 % importo richiesto minimo € 250,00 massimo € 500,00 Incasso rata Con addebito automatico in conto corrente Con pagamento per cassa € 2,07 € 2,07 € 2,07 € 2,07 Invio comunicazioni In forma cartacea On line € 2,50 gratuite € 2,50 gratuite Accollo mutuo Non previste Non previste Sospensione pagamento rate Non previste Non previste Spese per la gestione del rapporto SPESE Gestione pratica per eventuali revisione PIANO DI AMMORTAME NTO Spese per estinzione anticipata (in percentuale sul debito residuo)2 Spese per decurtazione del mutuo in corso di ammortamento 0,30 % importo richiesto minimo € 250,00 massimo € 500,00 non superiore all’1,00 % Non previste Tipo di ammortamento Francese Francese Tipologia di rata Costante Variabile Periodicità della rata Mensile Mensile ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO EURIBOR (Euribor semestrale, divisore 365, avente valuta il primo giorno lavorativo di ogni mese, rilevato dal quotidiano ILSOLE 24ORE) Data del quotidiano 30/12/2016 30/11/2016 01/11/2016 Data del tasso 29/12/2016 29/11/2016 31/10/2016 Valuta del tasso 02/01/2017 01/12/2016 02/11/2016 Tasso -0,224 % -0,222 % -0,215 % Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi. CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA Tasso Fisso 2 Al cliente non verrà applicata la presente commissione qualora il finanziamento stipulato o accollato sia finalizzato all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale, ciò ai sensi dell’art. 7 della L. 40 del 02/04/2007, fatti salvi i limiti di cui all’Accordo ABI-Consumatori, siglato in data 2 maggio 2007, le cui tabelle (che riportano le misure massime delle penali per estinzione anticipata) sono allegate al presente documento. Foglio informativo n. 1/2017 aggiornato al. 16.01.2017 Tasso di interesse applicato 9,00 % 9,00 % 9,00 % 9,00 % Durata del finanziamento (mesi) Importo della rata mensile per € 30.000,00 di capitale 48 60 96 120 746,70 622,90 439,64 380,16 CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA Tasso Variabile Tasso di Durata del Importo della rata Se il tasso di interesse interesse finanziamento mensile per € 30.000,00 aumenta di 2,00 % applicato (mesi) di capitale dopo 2 anni (*) Tasso = 8,000 % 6,000 % 48 704,65 732,52 6,000 % 60 580,08 608,27 6,000 % 96 394,35 424,22 6,000 % 120 333,14 364,10 (*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula. Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*) Tasso diventerebbe 4,00 % ma il minimo è 6,00 % 704,65 580,08 394,35 333,14 Il Tasso effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (legge numero 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e presso il sito (www.bccc.it ). ALTRE SPESE DA SOSTENERE C Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da oggetti terzi: Se acquistati attraverso la banca/intermediario Spese Vive sostenute dalla banca per effettuare le visure Ipocatastali, Centrale Rischi, Crif e Cerved a carico del richiedente e del/dei garanti. Massimo € 400,00 € 10,00 Atre comunicazioni scritte massimo Ricerche d’Archivio massimo per documento € 5,20 € 130,00 Comunicazione Legali € 1,50 Invio avviso pagam. rata (solo su richiesta) 0,25% o 2,00% dell’importo concesso secondo la prescrizione di Imposta sostitutiva legge. € 0,052 ogni € 516,46 di capitale Bollo cambiale D.P.R. 601/73 (per finanziamenti di durata superiore a 18 mesi) Bollo cambiale (per finanziamenti di durata 0,11% dell’importo finanziato inferiore a 18 mesi) Oneri a favore di terzi che rientrano nel TAEG (calcolati sull’importo garantito dal fondo) Altro Commissioni a favore del Service 2,00 % dell’importo garantito dal Fondo, minimo € 350,00 ( + iva attualmente 22,00 %) Costo della garanzia a favore del Fondo di Garanzia MCC, calcolata sull’importo garantito: - Per operazioni di consolidamento di passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario Per tutte le imprese 3,00 % - Per altre operazioni Per Imprese Parzialmente Esentate * Foglio informativo n. 1/2017 aggiornato al. 16.01.2017 0,00 % Per Micro Impresa 0,25 % Per Piccola Impresa 0,50 % Per Media Impresa 1,00 % * Le Imprese parzialmente esentate dal pagamento della commissione di garanzia sono: a) Imprese ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo) e Lazio; b) Imprese Femminili; c) Piccole Imprese dell’indotto di Imprese in amministrazione straordinaria; d) Micro, Piccole e Medie Imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete; e) Imprese Sociali; f) Imprese di autotrasporto; (per maggiori delucidazioni chiedere direttamente presso le nostre filiali) TEMPI DI EROGAZIONE Disponibilità dell’importo Massimo 5 giorni dalla stipula del contratto Durata dell’istruttoria Massimo un mese dal momento in cui il cliente ha fornito tutta la documentazione. ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’ E RECLAMI Estinzione anticipata Il cliente in ogni momento può esercitare, senza alcun onere né spesa né penale, il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, del mutuo: se il contratto di mutuo è stipulato o accollato a seguito di frazionamento per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento dell’attività economica o professionale da parte del mutuatario persona fisica; se l’estinzione anticipata totale del mutuo avviene nell’ambito di un’operazione di portabilità del mutuo. In tutte le altre ipotesi, il mutuatario può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, corrispondendo un compenso percentuale sul debito residuo, nella misura sopra indicata. Recesso della banca In determinate ipotesi (ad es.: mancato pagamento delle rate; vicende riguardanti il cliente o gli eventuali garanti che – incidendo sulla loro situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme alla banca), il contratto si scioglie, automaticamente o a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere l’immediato pagamento di quanto dovutole. Portabilità del mutuo Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. Tempi massimi di chiusura del rapporto La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 15 giorni decorrenti dalla data di integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso Reclami I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento, al seguente indirizzo : B.C.C. del CIRCEO – Ufficio Reclami – Via Torino n. 5 – 04016 Sabaudia (LT), oppure all’indirizzo mail [email protected] Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca; Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010, innanzi all’organismo Conciliatore Bancario Finanziario di cui al comma 4, ovvero attivare il procedimento presso l’ABF secondo la procedura di cui al comma 3, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo Foglio informativo n. 1/2017 aggiornato al. 16.01.2017 iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it Ombudsman – Giurì bancario se sorge una controversia con la banca in materia di prodotti finanziari d’investimento o in materia di bonifici transfrontalieri, LEGENDA Accollo Imposta sostitutiva Istruttoria Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso) Piano di ammortamento Piano di ammortamento “francese” Piano di ammortamento “italiano” Piano di ammortamento “tedesco” Quota capitale Quota interessi Rata costante Rata crescente Rata decrescente Rimborso in un’unica soluzione Spread Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Tasso di interesse di preammortamento Tasso di interesse nominale annuo Tasso di mora Tasso effettivo globale medio (TEGM) Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Imposta pari allo 0,25% della somma erogata, per mutui superiori a 18 mesi,. sull'ammontare del finanziamento nel caso di: - acquisto, costruzione o ristrutturazione della propria prima casa, destinandola ad abitazione principale; - destinazione del finanziamento al ripristino della liquidità del cliente nonché generiche esigenze di spesa da parte di persone fisiche. L’imposta sostitutiva è pari al 2,00% dell’ammontare del finanziamento negli altri casi.. Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo. Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse. Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto. Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo. Prevede una rata costante e il pagamento degli interessi in anticipo, cioè all'inizio del periodo in cui maturano. La prima rata è costituita solo da interessi ed è pagata al momento del rilascio del prestito; l’ultima è costituita solo dal capitale. Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito. Quota della rata costituita dagli interessi maturati.. La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo. La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate. La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi. Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata. Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui chirografari per il credito al consumo, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore. Foglio informativo n. 1/2017 aggiornato al. 16.01.2017