condizioni generali per l`assicurazione individuale sulla vita

Transcript

condizioni generali per l`assicurazione individuale sulla vita
Edizione 2015
CONDIZIONI GENERALI
PER L’ASSICURAZIONE INDIVIDUALE
SULLA VITA
INDICE
1.
Basi del contratto
2
2.
2.1
Obbligo d’avviso
Conseguenze dovute alla reticenza
2
2
3.
Diritto di revoca
2
4.
Inizio della copertura assicurativa
2
5.
5.1
5.2
5.3
Giustificazione dei diritti
Clausola beneficiaria
Cessione e costituzione in pegno
Clausola al portatore
2
2
2
2
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Pagamento dei premi
Premi unici
Premi periodici
Pagamento rateale
Rimborso dei premi
Mancato pagamento dei premi
2
2
2
2
2
3
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
Partecipazione alle eccedenze
Come si formano le eccedenze
Basi di calcolo dei premi
Fonti di eccedenze
Principi della partecipazione alle
eccedenze
Comunicazione relativa alle eccedenze
Modifica del sistema delle eccedenze
3
3
3
3
7.5
7.6
Pax, Società svizzera di assicurazione sulla vita SA
8.
8.1
8.2
8.3
4
4
4
8.4
8.5
Altre disposizioni
Indennizzi
Comunicazioni alla Pax
Cambiamento di domicilio e
rappresentanza
Luogo d’adempimento
Foro competente e diritto applicabile
9.
9.1
9.2
Servizio militare e guerra
Servizio militare
Guerra
4
4
4
10.
Foreign Account Tax Compliance
Act (FATCA)
Obblighi di informazione e
collaborazione del contraente
Pagamento agli aventi diritto
10.1
10.2
4
4
4
5
5
5
4
4
4
EEL011I
Pagina 1/5
1.
Basi del contratto
Le basi del contratto d’assicurazione tra PAX, Società
svizzera d’assicurazione sulla vita SA (qui di seguito Pax)
e il contraente sono costituite
– dalla proposta d’assicurazione con gli altri
documenti ad essa relativi (p. es. offerta, rapporto
medico, ecc.),
– dalla polizza, dalle condizioni generali
d’assicurazione e dalle condizioni complementari e
suppletive,
– dalla legge federale sul contratto d’assicurazione
(LCA).
2.
Obbligo d’avviso
La clausola beneficiaria può essere revocata o
modificata in qualsiasi momento, sempre che non sia
stata costituita come irrevocabile.
Se dev’essere costituita una clausola beneficiaria
irrevocabile, su richiesta Pax è disposta a dare il suo
appoggio per adempiere le formali prescrizioni legali.
5.2
Cessione e costituzione in pegno
Il diritto alle prestazioni del contratto d’assicurazione
può essere costituito in pegno o ceduto a un terzo. Per
avere validità la costituzione in pegno e la cessione
richiedono la forma scritta, la consegna della polizza al
creditore pignoratizio o al cessionario e la
comunicazione scritta alla Pax.
Alla conclusione dell’assicurazione, in caso di aumento
della prestazione e di un’eventuale riattivazione
dell’assicurazione il proponente e la persona assicurata
devono rispondere in modo veritiero alle domande
poste.
5.3
Clausola al portatore
Pax è autorizzata, ma non tenuta, a considerare il
detentore della polizza come avente diritto.
2.1
Conseguenze dovute alla reticenza
Se a una domanda scritta è stato risposto in modo
falso, Pax è autorizzata a disdire il contratto con effetto
immediato entro 4 settimane dopo aver preso atto della
reticenza ed è libera dall'obbligo alle prestazioni per i
casi di sinistro già verificatisi (articolo 6 della legge sul
contratto d'assicurazione).
6.1
Premi unici
Salvo regolamentazione derogante nelle condizioni
complementari, un premio unico deve essere
accreditato al conto designato dalla Pax entro le ore 12
del mattino del giorno in cui inizia l’assicurazione. Se
perviene più tardi, l’inizio dell’assicurazione viene
spostato al primo giorno del mese successivo all’entrata
del premio unico e le scadenze delle prestazioni
assicurative di un rispettivo periodo di tempo.
3.
Diritto di revoca
Dopo la firma della proposta, il proponente ha la
possibilità di revocarla. La revoca deve pervenire alla
Pax con lettera raccomandata entro 14 giorni dalla
firma. Con l’invio della revoca si estingue la copertura.
4.
Inizio della copertura
assicurativa
La responsabilità della Pax decorre dalla conclusione del
contratto, al più presto però dalla data convenuta.
Nelle assicurazioni a premio unico la responsabilità
della Pax inizia al più presto con il pagamento del
premio unico.
5.
Giustificazione dei diritti
Di regola hanno diritto alle prestazioni del contratto
d’assicurazione il contraente o i suoi eredi.
5.1
Clausola beneficiaria
Il contraente può designare una o più persone come
beneficiari delle prestazioni assicurative. I beneficiari
hanno – con riserva degli eventuali diritti di pegno – un
diritto diretto alle prestazioni assicurate.
Pax, Società svizzera di assicurazione sulla vita SA
6.
Pagamento dei premi
6.2
Premi periodici
I premi periodici devono essere pagati sempre il primo
giorno dell’anno d’assicurazione.
6.3
Pagamento rateale
Mediante accordo i premi periodici si possono pagare
in rate semestrali o trimestrali. Utilizzando un sistema
d’addebitamento diretto sono possibili anche rate
mensili, a condizione che la rata non sia inferiore
all’ammontare minimo stabilito nella tariffa. Per
compensare le risultanti perdite d’interessi e le spese
supplementari vengono calcolati dei supplementi di rata
sul premio annuo. Le rate vengono a maturazione il
primo giorno del relativo periodo di pagamento
convenuto.
6.4
Rimborso dei premi
Se il contratto d’assicurazione viene sciolto dopo il
primo anno d'assicurazione, i premi periodici sono
dovuti soltanto per il periodo fino allo scioglimento. Le
quote dei premi pagate oltre la data dello scioglimento
vengono rimborsate in conformità alle condizioni
complementari valide per l’assicurazione in questione.
I premi unici non vengono rimborsati.
EEL011I
Pagina 2/5
6.5
Mancato pagamento dei premi
Se un premio non è pagato in tempo utile, Pax può
richiederne il versamento entro 14 giorni dall’invio del
richiamo, incluse le eventuali spese di richiamo. Se non
si ottempera a quest’invito, gli eventuali premi restanti
per il primo anno d’assicurazione, incluse le spese di
richiamo, diventano esigibili immediatamente. Inoltre
subentrano le conseguenze di mora secondo le
condizioni vigenti per la corrispondente assicurazione.
Se diviene esigibile una prestazione dall’assicurazione, i
premi arretrati vengono dedotti dall’importo versato.
7.
Partecipazione alle eccedenze
Pax fa partecipare i suoi contraenti alle eccedenze
ricavate. Tuttavia, in linea di principio non si può
garantire l’ammontare della partecipazione.
7.1
Come si formano le eccedenze
I premi concordati all’inizio del contratto per le
prestazioni in caso di vita o di decesso e per l'esonero
dal pagamento dei premi in caso d'incapacità di
guadagno fino a una determinata somma sono garantiti
per l’intera durata dell’assicurazione. Per questa ragione
il calcolo dei premi deve avere basi stimate con
prudenza, che vengono verificate periodicamente.
Dalle verifiche risultano eventualmente nuove generazioni tariffarie.
Il principio della prudenza applicato nel calcolo dei
premi porta di solito a delle eccedenze. In casi singoli,
con l’andar del tempo queste basi di calcolo possono
anche dimostrarsi insufficienti e portare a delle perdite.
Il presupposto per partecipare alle eccedenze è che i
premi delle assicurazioni o delle loro componenti
soddisfino i principi di calcolo indicati sopra.
In particolare ciò vale per le assicurazioni i cui premi
sono garantiti per tutta la durata dell’assicurazione.
Poiché Pax non fa partecipare i suoi contraenti alle
perdite, le eccedenze ricavate devono essere impiegate
anche per creare delle adeguate riserve per compensare
eventuali perdite future.
7.2
Basi di calcolo dei premi
a. Basi biometriche
Comprendono le probabilità che gli eventi assicurati
insorgano. Le probabilità dipendono dal sesso e
dall’età della persona assicurata e sono rilevate in
base a dati di osservazione nella popolazione o ai
portafogli di assicurazioni. Per compensare le
oscillazioni casuali e tenere conto di tendenze di
lunga durata, a tali dati vengono attribuiti
supplementi o ribassi di sicurezza.
Pax, Società svizzera di assicurazione sulla vita SA
b. Tasso d’interesse tecnico
Il tasso d'interesse serve per lo sconto dei valori
attesi di future prestazioni assicurative e futuri
pagamenti di premio per determinare il calcolo del
premio rispettivamente per la riserva matematica. In
caso di assicurazioni costituenti dei capitali, ad
eccezione dell'assicurazione agganciata a parti di
fondi, la remunerazione della riserva matematica
viene eseguita con l'interesse tecnico. Poiché questo
tasso è garantito per l’intera durata di assicurazione,
occorre definirlo prudentemente.
c. Tassi dei costi per la conclusione e la gestione
Sia alla conclusione di un’assicurazione, sia nel
corso della durata vengono riscossi dei costi, che
nel calcolo dei premi vengono considerati sotto
forma di tassi dei costi.
Il tasso dei costi di conclusione viene definito
tenendo conto dei costi insorti al momento della
conclusione, come la retribuzione per il servizio
esterno (provvigioni) e le spese per l’esame del
rischio e l’allestimento della polizza.
Il tasso dei costi amministrativi viene determinato
per il singolo contratto come contribuzione alle
spese totali di gestione e contiene un supplemento
di sicurezza per futuri aumenti dei costi.
I tassi dei costi possono essere calcolati come costi
fissi o in relazione ad altri parametri attuariali
(premio, somma dei premi, somma d’assicurazione,
ecc.) oppure come combinazione di entrambi i
metodi.
7.3
Fonti di eccedenze
Le fonti di eccedenze corrispondono alle componenti
del calcolo dei premi.
– Le eccedenze sul rischio si creano se l’andamento
del rischio (l’insorgere degli eventi assicurati) è più
positivo rispetto a quanto prevedono le basi
biometriche.
– Le eccedenze d’interessi si creano quando il ricavo
dagli investimenti di capitale supera l’interesse
tecnico. In questo caso occorre tener presente che
gli investimenti di capitale avvengono sotto forma di
investimento collettivo per l’intero portafoglio di
contratti. Vanno pertanto considerati i tassi
d’interesse tecnici di tutte le generazioni di tariffe.
Le eccedenze sui costi si creano quando le spese
effettivamente insorte sono inferiori a quelle
previste. I tassi dei costi derivano dalla ripartizione
delle spese totali.
EEL011I
Pagina 3/5
7.4
Principi della partecipazione alle eccedenze
Le eccedenze sono soggette a oscillazioni e il loro
ammontare non è prevedibile. Per poter ammorbidire
le oscillazioni, le parti delle eccedenze annue da
ripartire ai contraenti in un primo tempo vengono
raccolte in un fondo eccedenze e ripartite poi in
momenti successivi. Nonostante ciò, non si può
garantire l’ammontare di una futura partecipazione alle
eccedenze.
Pax sono in ogni caso valide, se inviate all’ultimo
indirizzo conosciuto.
I fondi accumulati nel fondo eccedenze possono essere
impiegati unicamente per la partecipazione alle
eccedenze dei contraenti, a meno che i ricavi della Pax
non siano sufficienti per la costituzione delle riserve
tecniche secondo il piano d’esercizio. Secondo il diritto
di sorveglianza, Pax è tenuta ad assegnare annualmente
ai contraenti una quota minima dei fondi costituiti nel
fondo eccedenze.
8.4
Luogo d’adempimento
Il luogo d’adempimento per tutte le prestazioni
riguardanti il contratto d’assicurazione è il domicilio
dell’avente diritto in Svizzera. Se l’avente diritto non ha
alcun domicilio in Svizzera, il luogo d’adempimento è la
sede principale della Pax a Basilea.
L’importo totale delle quote d’eccedenze da attribuire
ai contraenti viene prelevato dal fondo eccedenze e
ripartito sulle assicurazioni con diritto ad eccedenze
secondo metodi riconosciuti della matematica
assicurativa. In questo contesto, si tiene conto di diverse
basi di calcolo dei premi per le varie generazioni di
tariffe e le diverse prestazioni delle tariffe.
Le disposizioni specifiche relative alla partecipazione
alle eccedenze valide per questa assicurazione sono
stabilite nelle condizioni complementari.
7.5
Comunicazione relativa alle eccedenze
Pax informa i contraenti annualmente sull'ultima
assegnazione delle eccedenze e sull'attuale situazione
della partecipazione alle eccedenze.
7.6
Modifica del sistema delle eccedenze
Pax ha il diritto di modificare, durante il periodo di
durata del contratto, il sistema delle eccedenze oppure
di adattarlo a delle nuove condizioni, se per esempio in
tal modo risultano delle semplificazioni nell'amministrazione del contratto.
Il sistema d'eccedenze modificato deve essere almeno
equivalente dal punto di vista finanziario. Pax ha inoltre
il dovere di comunicare una modifica precedentemente
all'autorità di sorveglianza.
8.
Altre disposizioni
8.1
Indennizzi
Pax può riscuotere adeguati indennizzi per le spese
straordinarie di gestione del contratto.
8.2
Comunicazioni alla Pax
Per essere valide, le comunicazioni alla Pax devono
pervenire alla sede principale a Basilea.
8.3
Cambiamento di domicilio e
rappresentanza
Ogni cambiamento di domicilio o d’indirizzo dev’essere
comunicato alla Pax per iscritto. Le comunicazioni della
Pax, Società svizzera di assicurazione sulla vita SA
Se il contraente vive all’estero, deve designare alla Pax
una persona domiciliata in Svizzera quale suo
rappresentante per ricevere le comunicazioni. Se non è
indicato nessun rappresentante in Svizzera, tutte le
comunicazioni della Pax sono considerate validamente
effettuate il giorno dopo che sono state imbucate.
8.5
Foro competente e diritto applicabile
Pax riconosce come foro competente il domicilio
svizzero del contraente o quello dell’avente diritto.
Se il domicilio è all’estero, è riconosciuta come foro
competente la sede principale della Pax a Basilea.
Si applica il diritto svizzero.
9.
Servizio militare e guerra
9.1
Servizio militare
Il servizio attivo per la difesa della neutralità svizzera o
per il mantenimento della calma e dell’ordine interno, in
entrambi i casi senza azioni belliche, vale come servizio
militare in tempo di pace. Come tale è senz’altro coperto
nel quadro delle condizioni generali d’assicurazione.
9.2
Guerra
1. Se la Svizzera è in guerra o è coinvolta in operazioni
belliche, dall’inizio della guerra in poi è dovuta una
quota unica di guerra, che diviene esigibile un anno
dopo la fine della guerra, sia che la persona
assicurata prenda o no parte alla guerra, sia che si
trovi in Svizzera o all’estero.
2. La quota unica di guerra serve a coprire i danni
causati direttamente e indirettamente dalla guerra,
in quanto essi concernano le assicurazioni per le
quali valgono le presenti condizioni. Pax, d’accordo
con l’autorità svizzera di sorveglianza, constata i
danni di guerra e i fondi di copertura disponibili;
inoltre fissa la quota unica di guerra e le possibilità
d’ammortizzarla, eventualmente con la riduzione
delle prestazioni assicurative.
3. Se le prestazioni assicurative vengono a scadere
prima che sia fissata la quota unica di guerra, Pax ha
la facoltà di differirne parzialmente il pagamento
fino a un anno dopo la fine della guerra. Pax,
d’accordo con l’autorità svizzera di sorveglianza,
fissa l’ammontare differibile delle prestazioni e il
relativo tasso d’interesse.
4. L’autorità svizzera di sorveglianza stabilisce il giorno
d’inizio e quello della fine della guerra, ai sensi delle
norme sopracitate.
EEL011I
Pagina 4/5
5. Se la persona assicurata prende parte a una guerra
o ad azioni belliche senza che la Svizzera sia in
guerra o coinvolta in operazioni belliche e decede
durante tale guerra o entro sei mesi dalla
stipulazione della pace o dalla fine delle operazioni
belliche, Pax è tenuta al pagamento della riserva
matematica calcolata al giorno del decesso, in ogni
caso al massimo fino all’ammontare della
prestazione assicurata per il caso di morte. Se sono
assicurate rendite per i superstiti, invece della riserva
matematica saranno pagate le rendite ad essa
corrispondenti, calcolate al giorno del decesso, ma
al massimo fino all’ammontare delle rendite
assicurate.
6. Pax si riserva la facoltà di modificare, d’accordo con
l’autorità svizzera di sorveglianza, le norme del
presente articolo con effetto anche per questa
assicurazione. Inoltre restano esplicitamente
riservate le disposizioni legali e amministrative
emesse in caso di guerra, in particolare quelle sul
riscatto dell’assicurazione.
10. Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA)
10.1
Obblighi di informazione e collaborazione
del contraente
Anche dopo la sottoscrizione della proposta di assicurazione il contraente è tenuto a comunicare alla Pax tutti i
cambiamenti dello status relativo alla qualifica di
"soggetto statunitense" secondo il diritto fiscale
statunitense.
Se alla sottoscrizione della proposta lo status di
“soggetto statunitense” non è stato regolarmente
dichiarato, Pax è tenuta a trattare il contratto esistente
come “conto statunitense senza dichiarazione di
consenso” e a inoltrare una notifica in merito.
Questa notifica può essere considerata dall’autorità
fiscale statunitense (Internal Revenue Service - IRS) un
motivo per richiedere informazioni specifiche sul
rapporto contrattuale mediante una domanda
raggruppata.
10.2 Pagamento agli aventi diritto
Al momento del pagamento Pax verifica se l’avente
diritto è considerato “soggetto statunitense”. L’avente
diritto è tenuto a collaborare.
Se l’avente diritto ha lo status di “soggetto
statunitense”, Pax è tenuta a inviare una notifica con i
nomi e i valori all’autorità fiscale americana (IRS).
Se l’avente diritto non dà il consenso alla notifica, Pax è
tenuta a trattare il contratto esistente come “conto
statunitense senza dichiarazione di consenso” e a
inoltrare una notifica in merito. Questa notifica può
essere considerata dall’autorità fiscale statunitense
(Internal Revenue Service - IRS) un motivo per
richiedere informazioni specifiche sul rapporto
contrattuale mediante una domanda raggruppata.
Se Pax dispone di indizi riguardanti lo status di
"soggetto statunitense", è tenuta a eseguire ulteriori
accertamenti. Il contraente ha in questo caso un obbligo
di collaborazione e informazione (p. es. rispondere alle
domande riguardanti l’assoggettamento fiscale,
dichiarazione di consenso alla notifica all'IRS,
indicazione del codice di identificazione fiscale [TIN],
altre autodichiarazioni). Se, nonostante sollecitazione
scritta, non adempie ai suoi obblighi di collaborazione e
informazione, il contratto esistente viene trattato come
“conto statunitense senza dichiarazione di consenso”.
Pax
Aeschenplatz 13
CH-4002 Basel
Pax, Società svizzera di assicurazione sulla vita SA
Tel. +41. (0)61. 277 66 66
Fax +41. (0)61. 277 64 56
[email protected]
www.pax.ch
EEL011I
Pagina 5/5