24 2.4.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA

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24 2.4.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
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2.4.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 13
DECRETO 24 marzo 2014, n. 45
Accordo di programma per il completamento del
sistema tramviario dell’area fiorentina e l’estensione
nell’area metropolitana. Delega a partecipare alle
sedute del Collegio di Vigilanza.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’Accordo di programma, sottoscritto il 6 marzo
2014, fra la Regione Toscana ed i Comuni di Firenze,
Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio per il completamento
del sistema tramviario dell’area fiorentina e l’estensione
nell’area metropolitana, ed in particolare l’articolo 7
di tale Accordo, che istituisce il Collegio di Vigilanza,
composto, fra gli altri, dal Presidente della Giunta
regionale;
Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme
sul procedimento ammininistratiivo, per la semplificazione
e la trasparenza dell’attività amministrativa), ed in
particolare l’articolo 34-octies, commi 3- 4, in base al
quale il Collegio di Vigilanza degli Accordi di programma
è presieduto dal Presidente della Giunta regionale, il
quale, può delegare l’esercizio delle proprie funzioni a
un assessore e, in caso di impedimento di quest’ultimo,
al dirigente regionale competente per materia;
Visto il proprio precedente decreto n. 59 del 27
aprile 2010, con il quale si è provveduto alla nomina
del Vicepresidente e degli altri componenti della Giunta
regionale e alle assegnazione dei rispettivi incarichi;
Visti, inoltre, i propri precedenti decreti:
- n. 71 del 11 maggio 2010
- n. 91 del 1 giugno 2010
- n. 215 del 23 novembre 2010
- n. 37 del 7 marzo 2011
- n. 115 del 14 maggio 2012
- n. 119 del 29 maggio 2012
- n. 129 del 15 giugno 2012
- n. 213 del 14 dicembre 2012
- n. 42 del 14 marzo 2013
- n. 27 del 17 febbraio 2014
- n. 28 del 25 febbraio 2014
con i quali è stata ridefinita la composizione della
Giunta regionale ed è stato aggiornato il quadro delle
Direzioni generali a cui il Presidente, il Vicepresidente
e ciascun componente della Giunta regionale fanno
riferimento;
Ritenuto opportuno, in caso di assenza o impedimento
del Presidente della Giunta regionale, delegare a partecipare alle sedute del Collegio di Vigilanza previsto dall’
Accordo di programma sopra menzionato l’Assessore
regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Vincenzo
Ceccarelli;
DECRETA
L’Assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità,
Vincenzo Ceccarelli, in caso di assenza o impedimento
del Presidente della Giunta regionale, è delegato a
partecipare alle sedute del Collegio di Vigilanza previsto
dall’Accordo di programma, sottoscritto il 6 marzo 2014,
fra la Regione Toscana ed i Comuni di Firenze, Sesto
Fiorentino e Campi Bisenzio per il completamento del
sistema tramviario dell’area fiorentina e l’estensione
nell’area metropolitana.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
Il Presidente
Enrico Rossi
DECRETO 25 marzo 2014, n. 46
Delibera Giunta regionale n. 594 del 22/07/2013.
Approvazione accordo di programma.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”, ed in particolare l’articolo 34 che disciplina gli
Accordi di Programma;
Vista la Legge Regionale 23 luglio 2009, n. 40, “Norme
sul procedimento amministrativo, per la semplificazione
e la trasparenza dell’attività amministrativa” come
modificata dalla l.r. 14 marzo 2013, n. 9 ed in particolare
il capo II bis “Disciplina degli accordi di programma”;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento di
Protezione Civile n. 84 del 28/05/2013 pubblicata sulla
GU n. 131 del 6/06/2013 che, in attuazione dell’art.5,
comma 4 ter e comma 4 quater della legge n. 225/1992,
ha disposto la prosecuzione in ordinario della OPCM
3850/2010 per l’evento del dicembre 2009- gennaio
2010 dichiarato di rilevanza nazionale con delibera del
Consiglio dei Ministri del 13/01/2010;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 594 del
22/07/2013 con la quale, per la esecuzione di un intervento
previsto nell’allegato 1 della citata OCDPC 84/2013 “Interventi di messa in sicurezza idraulica degli abitati di
Aulla e Bagni di Podenzana alla confluenza tra il torrente
Aulella ed il fiume Magra” – PRIMO STRALCIO euro
794.388,68.-, è stato deliberato di procedere alla stipula
di un accordo di programma con l’ente ordinariamente
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competente, approvando le finalità dell’accordo medesimo ai sensi della L.r. 40/2009 articolo 34 ter come
modificata dalla L.r. 9/2013;
Preso atto che con la delibera della Giunta 594/2013
è stato dato mandato al Presidente della Giunta regionale
di promuovere l’accordo di programma ai sensi della L.r.
40/2009 come modificata dalla L.r. 9/2013, prevedendo
in particolare che il contenuto dell’accordo di programma
dovrebbe tener conto di quanto già approvato dalla Giunta
con delibere 130/2013, 171/2012 e 209/2013 per gli
accordi di programma sottoscritti ai sensi della OCDPC
45/2013 per l’evento dell’ottobre 2011 in provincia di
Massa Carrara;
Visto il Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 come
modificato dalla Legge di conversione 17 dicembre 2012
n. 21 che, con l’art. 6 comma 2, modifica l’articolo 15
della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed introduce il comma
2-bis che dispone che: “A far data dal 1° gennaio 2013
gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma
digitale (…) pena la nullità degli stessi”;
Preso atto che il giorno 7/10/2013 è stato sottoscritto
con firma digitale l’accordo di programma da parte dei
legali rappresentanti degli Enti sottoscrittori, evidenziato
al riguardo che per mero errore materiale nel testo
dell’accordo approvato con la delibera n. 594/2013 ed
allegato al presente atto è stata indicata la diversa data
del 30/03/2013;
DECRETA
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1. di approvare, ai sensi e per gli effetti ai sensi
dell’art. 34, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
e dell’art. 34 sexies Legge regionale 40/2009, l’accordo
di programma per l’attuazione dell’intervento indicato
nell’OCDPC 84/2013 - “Interventi di messa in sicurezza
idraulica degli abitati di Aulla e Bagni di Podenzana alla
confluenza tra il torrente Aulella ed il fiume Magra” –
PRIMO STRALCIO euro 794.388,68 -, predisposto
secondo lo schema approvato con la delibera n. 594/2013,
contenuto nel testo che si allega al presente atto, quale
parte integrante e sostanziale;
2. di far pubblicare il presente provvedimento e il
testo dell’accordo di programma allegato parte integrante
del medesimo atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana (B.U.R.T.), ai sensi dell’art. 34 sexies comma 3
L.r. 40/2009;
3. di conservare l’accordo di programma sottoscritto
con firma digitale, presso l’Amministrazione regionale
con modalità digitali in conformità alle regole tecniche
di cui all’art. 71 del D.Lgs. n. 82/2005.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale 23
aprile 2007 n. 23 e sulla banca dati degli atti amministrativi
della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della L.r.
23/2007.
Il Presidente
Enrico Rossi
SEGUE ALLEGATO
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ALLEGATO 1 Decreto del Presidente
ACCORDO DI PROGRAMMA
Ai sensi dell'articolo 34 bis e seguenti L.r. 40/2009
fra Regione Toscana e Provincia di Massa Carrara per l’attuazione dell’ordinanza CDPC n. 84/2013 e la
prosecuzione degli interventi previsti nel Piano approvato dal Commissario delegato per l’emergenza
dicembre 2009- gennaio 2010 (OPCM n. 3850/2010)
Il giorno 7 ottobre 2013 presso la sede della Regione Toscana, P.zza Duomo n. 10, i sottoscritti:
- Enrico Rossi in rappresentanza della Regione Toscana
- Osvaldo Angeli in rappresentanza della Provincia di Massa Carrara
VISTA la legge 24 febbraio 1992 n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile)
VISTA la legge regionale 3 settembre 1996 n. 76 (Disciplina degli accordi di programma)
PREMESSO
- che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13/01/2010, ai sensi dell’articolo 5 della legge
225/1992, è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale per gli eccezionali eventi meteorologici che
hanno colpito le regioni Emilia Romagna, Liguria e Toscana nell’ultima decade del mese di dicembre 2009 e
nei primi giorni del mese di gennaio 2010;
- che con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri:
- n. 3850 del 10/02/2010 il Presidente della Regione Toscana è nominato commissario delegato per la
predetta situazione di emergenza (art. 1 ,comma 1);
- n. 3952 del 18/07/2011 il medesimo commissario è stato confermato fino al 31/12/2011;
- n. 4004 del 16/02/2012 la predetta scadenza è stata ulteriormente prorogata al 1/10/2012;
- che il Capo del Dipartimento di protezione civile con ordinanza n. 84 del 28/05/2013, in ottemperanza a
quanto previsto dall’articolo 5 commi 4 ter e 4 quater Legge 225/1992 ha individuato, d’intesa con la
Regione, la stessa amministrazione regionale quale competente al coordinamento delle attività necessarie al
completamento delle attività necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del
contesto di criticità determinatosi a seguito degli eventi sopra citati;
PRESO ATTO
- dell’ordinanza commissariale n. 9 del 26/03/2010 e successive modifiche, con cui è stato approvato il Piano
generale degli interventi per il superamento dell’emergenza, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 dell’OPCM
3850/2010;
- della delibera della Giunta regionale n. 594 del 22/07/2013 e della delibera della Giunta provinciale n. 47
del 30/08/2013 con cui viene approvato il presente accordo,
CONSIDERATO che l’OCDPC 84/2013 prevede che:
- gli interventi previsti nel Piano approvato dal Commissario delegato, i cui soggetti attuatori erano stati
individuati negli enti ordinariamente competenti alla loro realizzazione (allegato 1 alla OCDPC 84/2013),
vengono eseguiti da questi ultimi con le risorse residue ad essi trasferite sulla base di appositi accordi;
- la Regione Toscana, attraverso il Dirigente Responsabile del settore sistema regionale di protezione civile,
è tenuta a relazionare al Dipartimento della Protezione civile con cadenza semestrale sullo stato di attuazione
degli interventi;
Concordano e stipulano il seguente
ACCORDO
Art. 1
Premesse
Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.
Art. 2
Oggetto
Il presente accordo di programma ha per oggetto il trasferimento alla Provincia di Massa Carrara, della
competenza alla realizzazione del seguente intervento, già assegnato al medesimo ente in qualità di soggetto
attuatore nominato dal Commissario delegato ai sensi dell’OPCM n. 3850/2010 con ordinanza commissariale
n. 106 del 28/09/2012:
“Interventi di messa in sicurezza idraulica degli abitati di Aulla e Bagni di Podenzana alla confluenza tra il
torrente Aulella ed il fiume Magra” – PRIMO STRALCIO euro 794.388,68.
L’intervento in oggetto consiste in interventi di riduzione del rischio dell’area posta alla confluenza del F.
Magra e del T. Aulella, anche mediante la delocalizzazione o la demolizione di edifici a rischio.
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Art. 3
Impegni della Provincia di Massa Carrara
La Provincia di Massa Carrara si impegna:
- ad assumere in propria diretta responsabilità e in qualità di ente ordinariamente competente la realizzazione
delle procedure per la realizzazione delle opere specificate all’art. 2, nel rispetto dello stanziamento
complessivo di euro 794.388,68 definito nel piano degli interventi approvato dal Commissario delegato come
specificato in premessa;
- ad assicurare, nella gestione delle suddette procedure il rispetto delle tempistiche specificate nel crono
programma indicato all’articolo 5 e delle modalità definite al successivo art. 7;
- ad assicurare gli obblighi di informazione e di rendicontazione specificati agli artt. n. 7 e 8;
- a nominare l’Ing. Stefano Michela quale Responsabile Unico del Procedimento che curerà tutti i rapporti
con la Regione Toscana, Settore Prevenzione del Rischio Idraulico e Idrogeologico.
Al termine delle predette procedure le opere realizzate restano in capo alla Provincia, che se ne assume tutti i
successivi oneri di gestione.
Art. 4
Impegni della Regione Toscana
La Regione Toscana si impegna a porre in essere gli adempimenti necessari per trasferire alla Provincia di
Massa Carrara le risorse necessarie per la realizzazione dell’intervento di cui all’art. 2 nell’ammontare che
risulterà definitivamente stabilito alla ultimazione dei lavori e all’approvazione del collaudo/certificato di
regolare esecuzione, nel limite massimo di euro 794.388,68 corrispondenti all’importo assegnato dal piano
degli interventi.
Il Settore Prevenzione del Rischio Idraulico e Idrogeologico costituisce il riferimento per la Provincia di
Massa Carrara ed è competente per tutte le attività previste per portare a compimento la realizzazione
dell’opera.
Art. 5
Modalità di attuazione
La Provincia di Massa Carrara si impegna al rispetto delle seguenti modalità di attuazione dell’intervento di
cui all’art. 2:
a)
Per tutte le attività tecniche di progettazione degli interventi, di indagine, di redazione
del piano di sicurezza e coordinamento, di direzione e contabilità dei lavori, emissione del certificato
di regolare esecuzione o collaudo, di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione è riservata
una quota massima pari al 10% dell’ammontare complessivo del finanziamento previsto nel piano;
b)
Nel quadro economico allegato al progetto dovranno essere dettagliatamente indicate
tutte le voci attinenti la realizzazione dell’opera, ivi compresi gli eventuali oneri di espropriazione e
l’IVA. Ogni variazione ai suddetti elementi, che non può comunque comportare un aumento del costo
complessivo finanziato, è comunicata al Settore Viabilità di interesse regionale;
c)
I progetti sono trasmessi entro 5 giorni lavorativi dall’approvazione da parte della
Provincia al Settore Prevenzione Rischio Idraulico e Idrogeologico per la verifica circa la conformità
al presente accordo e alla copertura finanziaria. La verifica costituisce il presupposto per la
prosecuzione del procedimento;
d)
Qualora, per l’approvazione dei progetti degli interventi la Provincia di Massa Carrara
ricorra alla convocazione della conferenza di servizi di cui all’art. 14 della L. n. 241 del 07.08.1990 e
successive modifiche, deve darne comunicazione al Settore Prevenzione Rischio Idraulico e
Idrogeologico per l’eventuale partecipazione;
e)
L’intervento seguirà le seguenti tempistiche:
1. Approvazione progetto :
2. Appalto lavori :
3. Inizio lavori :
4. Fine lavori entro il:
5. Collaudo/certificato ultimazione lavori entro il:
Il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento ha l'obbligo di comunicare, motivandolo, al
Settore Prevenzione del Rischio Idraulico e Idrogeologico ogni spostamento dal cronoprogramma
superiore ai 15gg.
Art. 6
Costo dell'opera e copertura finanziaria
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L’intervento risulta completamente finanziato dalle risorse del piano degli interventi approvato con
ordinanza commissariale n. 106 del 28/09/2012 sulla contabilità speciale n. 5414 intestata al sottoscritto.
La Provincia, in accordo con il Settore Prevenzione Rischio Idraulico e Idrogeologico, potrà ricomprendere
lo stralcio in questione all’interno di un progetto complessivo di messa in sicurezza idraulica degli abitati di
Aulla e Bagni di Podenzana alla confluenza tra il torrente Aulella ed il fiume Magra, che utilizzi anche altre
risorse.
Art. 7
Modalità di erogazione delle risorse e relativa tempistica, perizie di variante e rendicontazione
1.
Per il trasferimento delle risorse da parte della Regione Toscana la Provincia di Massa Carrara,
tramite il RUP e utilizzando la modulistica che verrà trasmessa dalla Regione Toscana, Settore Prevenzione
del Rischio Idraulico e Idrogeologico inoltrerà al medesimo settore della Regione Toscana, apposita richiesta
corredata della documentazione prevista al comma 2.
2.
Le erogazioni non ancora effettuate nel corso della gestione commissariale saranno disposte alle
seguenti scadenze:
in seguito alla sottoscrizione del presente accordo e della richiesta del RUP: un anticipo del 10% del
finanziamento riconosciuto da erogare ;
alla consegna dei lavori: acconto del 40% dell'importo risultante dal quadro economico del progetto
al netto del ribasso d'asta ottenuto nell’appalto dei lavori. La richiesta, accompagnata dal quadro economico
risultante a seguito dell'espletamento delle procedure di gara e del verbale di consegna dei lavori, dovrà
indicare, al fine di effettuare il necessario conguaglio, l’importo ancora da erogare tenuto conto di quanto già
anticipato;
una volta liquidato e rendicontato almeno l’80% dell’importo già erogato, come risultante da
apposita attestazione del RUP: ulteriore acconto del 40% dell'importo risultante dal quadro economico del
progetto al netto del ribasso d'asta ottenuto nell'appalto dei lavori;
dietro presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori oppure del collaudo tecnico e
amministrativo se dovuto e alla rendicontazione di tutte le spese sostenute: il 20% a saldo. La
rendicontazione richiesta fa riferimento, in conformità alle precisazioni fornite con la Circolare del
Commissario Delegato prot. n . 68612 del 7 marzo 2012, all’assunzione dell’atto di liquidazione da parte
della Provincia di Massa Carrara. Le eventuali economie di chiusura rientrano nella disponibilità della
contabilità speciale.
3.
La Provincia di Massa Carrara, a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, può rimodulare il quadro
economico dell’intervento adeguando, fino al massimo del 5% dell’importo contrattuale, la somma a
disposizione per imprevisti, attingendo dal ribasso d’asta al netto del 50% del ribasso conseguito. Qualora
l’ente proceda a tale rimodulazione ne dà specifica evidenza nel quadro economico trasmesso
contestualmente alla richiesta di erogazione del primo acconto del 40%.
4.
Le economie a valere sulle risorse finanziarie della contabilità speciale, accertate a seguito
dell’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori e del loro eventuale utilizzo in base a
quanto disposto al comma 3, rientrano nella disponibilità della medesima contabilità.
5.
Sono ammesse le varianti che, nel rispetto di quanto indicato all’art. 132, comma 3, secondo periodo,
del D.Lgs. n. 163/2006, prevedano un aumento della spesa contenuto all’interno dell'accantonamento per
imprevisti fissato nel quadro economico, eventualmente rimodulato ai sensi del comma 3, e comunque non
superiore al 5% dell'importo originario del contratto. Tali perizie di variante possono essere direttamente
disposte dal soggetto responsabile e devono essere trasmesse alla Regione Toscana, Settore Prevenzione del
Rischio Idraulico e Idrogeologico.
6.
Sono ammesse e devono essere sottoposte alla valutazione del Settore Prevenzione del Rischio
Idraulico e Idrogeologico le perizie di variante previste dall’art. 132, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006,
qualora la variante aumenti il quadro economico risultante dall’aggiudicazione, ovvero il quadro economico
risultante dalla rimodulazione di cui al precedente comma 3, ma non determinino il superamento della
copertura finanziaria stanziata per l’intervento.
7.
Non sono ammesse perizie di varianti che aumentino la copertura finanziaria stanziata per
l’intervento.
8.
Entro 30 giorni dalla liquidazione del saldo dell’intervento, la Provincia di Massa Carrara invia la
documentazione di rendicontazione della spesa, in originale e in copia conforme, accompagnata da un
apposito modello da elaborare a cura del Settore Prevenzione del Rischio Idraulico e Idrogeologico (DSR),
sotto indicata:
)
AQuadro economico aggiornato;
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*
+
,
-
.
/
0
9.
A
A tti di approvazione del progetto;
A
A tti di affidamento di incarichi e lavori;
AStati di Avanzamento dei Lavori;
D
A etermine di impegno e liquidazione;
M
A andato di pagamento quietanzato;
AFatture di pagamento;
ACertificato di regolare esecuzione e/o collaudo.
Le spese effettuate nell’anno devono comunque essere rendicontate entro il 10 gennaio
dell’anno successivo, anche ove l’opera non sia stata ancora ultimata.
10.
Qualora lo stralcio in questione venga ricompreso in un progetto complessivo di messa in sicurezza
idraulica degli abitati di Aulla e Bagni di Podenzana alla confluenza tra il torrente Aulella ed il fiume Magra,
che utilizzi anche altre risorse, le richiesta di erogazione di cui ai commi precedenti dovranno dare atto del
cofinanziamento, in modo proporzionale, dell’intervento.
Art. 8
Monitoraggio
La Provincia di Massa Carrara, si impegna a fornire con cadenza trimestrale lo stato di attuazione degli
interventi, inviando apposita comunicazione al Settore Prevenzione del Rischio Idraulico e Idrogeologico che
si rapporterà al Dirigente Responsabile del Settore Sistema regionale di protezione civile per i successivi
adempimenti nei confronti del Dipartimento di protezione civile.
Art. 9
Funzionario responsabile dell'accordo
1.
E’ individuato quale funzionario responsabile dell’accordo il Dirigente responsabile del Settore
Settore Prevenzione del Rischio Idraulico e Idrogeologico con i compiti definiti all’art. 34 octies della LR n.
40/2009.
Art. 10
Collegio di vigilanza
1.
Il presente accordo vincola le parti che lo hanno sottoscritto.
2.
La vigilanza sul rispetto degli obblighi delle parti è affidata al Collegio di vigilanza, composto dal
Presidente della Giunta regionale che lo preside o su delega del Presidente, dall’assessore regionale
competente in materia di difesa del suolo e dal Presidente della Provincia di Massa Carrara.
3.
Il Collegio di vigilanza:
a)
verifica le attività di esecuzione dell'accordo, anche chiedendo informazioni ai firmatari e
procede a ispezioni;
b)
attiva i poteri sostitutivi in caso di inerzia in ordine agli adempimenti concordati.
4.
Ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi il Collegio accerta l'inerzia o il ritardo, anche avvalendosi
del responsabile dell'attuazione dell'accordo, e diffida il soggetto inadempiente ad adempiere entro un
termine non superiore a 30 giorni.
5.
Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, qualora sia strettamente necessario per il proseguo
del procedimento, il Collegio richiede al Presidente della Giunta regionale la nomina di un commissario ad
acta per il compimento degli atti o delle attività per le quali si è verificata l'inerzia o il ritardo. Al
commissario ad acta si applica la normativa regionale in materia di commissari. Al commissario non è
attribuita nessuna indennità né altra forma di compenso.
Art. 11
Durata dell'accordo
Il presente accordo ha una durata fino al completamento dell’intervento in oggetto.
Regione Toscana
Enrico Rossi
Provincia di Massa Carrara
Osvaldo Angeli
Il presente accordo è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.lgs. 7/03/205 n. 82, in base a
quanto previsto dall’articolo 15 Legge 7/08/1990 n. 241 come modificato dalla Legge 17/12/2012 n. 221.
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