residente estero e atto notificato in italia
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residente estero e atto notificato in italia
Tornaalsitodi: WWW.ODCECPALMI.IT k L'ESPERTORISPONDE 24MARZO2016 RESIDENTEESTEROEATTONOTIFICATOINITALIA Sono un cittadino italiano residente in Libano dal 2013 (iscrittoall’AIRE).Primadeltrasferimentovivevoerisiedevo aCuneo(insiemeamiamadrenellacasadisuaproprietà). Lacasaèsfittadal2014. Il 15 marzo 2016 faccio ritorno in Italia per qualche settimana e nella cassetta della posta trovo una lettera dell’AgenziadelleEntrateameindirizzataecontenenteun avviso di liquidazione in merito alla mia dichiarazione dei redditiUnico2013(redditi2012). La lettera porta come timbro postale il giorno 12 gennaio 2016 e ad oggi sono già decorsi i 60 giorni. Posso comunque presentare ricorso eccependo che l’Agenzia delle Entrate mi doveva notificare la lettera all’attuale residenzainLibanoenoninItalia? Risposta – Il Libano rappresenta un Paese appartenente all’elenco dei paesi black list (fiscalità privilegiata) per il quale, ai sensi dell’art. 2 TUIR vige una presunzione legale, secondo cui “si considerano altresì residenti, salvo provacontraria,icittadiniitalianicancellatidalleanagrafidellapopolazioneresidenteetrasferitiinStatioterritori diversidaquelliindividuaticondecretodelMinistrodell'EconomiaedelleFinanze,dapub b licarenellaGazzetta Ufficiale”.TalipaesisonoquelliindividuatidalDMdel4maggio1999etradiessiilLibanorisultaancoraincluso. Dunque, sulla base della predetta presunzione, l’Agenzia delle Entrate potrebbe ritenere corretto l’aver notificato l’avvisodiliquidazioneallavecchiaresidenzadelcontribuenteanchesel’art.2TUIRindividua“isoggettipassivi” dell’imposta sul reddito e non le regole da seguire per la notificazione di atti ed avvisi le quali sono, invece, contenutenell’art.60D.P.R.n.600/1973enell’art.142c.p.c. Inparticolare,aisensidell’art.142c.p.c.seildestinatariononharesidenza,dimoraodomicilionelloStatoenonvi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell’articolo 77, l’atto è notificato mediante spedizione al destinatariopermezzodellapostaconraccomandataemedianteconsegnadialtracopiaalpubblicoministeroche necuralatrasmissionealMinisterodegliAffariEsteriperlaconsegnaallapersonaallaqualeèdiretta. Tuttavia,lalett.f)comma1delpredettoart.60D.P.R.600/1973affermachenonsirendonoapplicabililepredette disposizioniperlanotificazionedegliattidegliavvisidell’AmministrazioneFinanziaria.LaCorteCostituzionalecon sentenza 7 novembre 2007 n. 366 ha però dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale lettera f) nel caso di notificazioneacittadinoitalianoaventeall'esterounaresidenzaconoscibiledall'AmministrazioneFinanziariainbase all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) come è nel caso in esame. Pertanto l’amministrazionedovevanotificareilricorsoinLibanoenoninItalia.Taleprincipioèaltresìstatoribaditoinuna recente sentenza della CTP di Reggio Emilia del 13 gennaio 2016 dove, l’Agenzia delle Entrate aveva, invece fondatolasuadifesapropriosullapresunzionelegaledicuiall’art.2TUIR. Come sempre il contribuente si trova, dunque, in mezzo ad orientamenti di prassi e di giurisprudenza che non hannounindirizzounivoco. Premesso che i termini per il ricorso sono spirati, si potrebbe tentare l’istanza dell’autotutela in cui eccepire le predettemotivazioniperpoieventualmenteimpugnareildiniegoall’autotutela,ancheselastradapotrebberilevarsi tortuosa. Si ricorda, infatti, che al riguardo è orientamento prevalente in giurisprudenza il principio secondo cui il contribuentecherichiedeall’AmministrazioneFinanziariadiritirare,inautotutela,unavvisodivenutodefinitivo(qual è anche un atto per il quale sono spirati i termini per il ricorso), deve prospettare l’esistenza di un interesse di rilevanzageneraledell’Amministrazioneallarimozionedell’atto. Neconseguecheilricorsocontroildiniegopuòesserepropostosolopercensurarevizidilegittimitàdellostessoe nonilmeritodellapretesa. AUTORE:PASQUALEPIRONE ©InformatiS.r.l.–RiproduzioneRiserv ata