residente estero e atto notificato in italia

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residente estero e atto notificato in italia
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L'ESPERTORISPONDE
24MARZO2016
RESIDENTEESTEROEATTONOTIFICATOINITALIA
Sono un cittadino italiano residente in Libano dal 2013
(iscrittoall’AIRE).Primadeltrasferimentovivevoerisiedevo
aCuneo(insiemeamiamadrenellacasadisuaproprietà).
Lacasaèsfittadal2014.
Il 15 marzo 2016 faccio ritorno in Italia per qualche
settimana e nella cassetta della posta trovo una lettera
dell’AgenziadelleEntrateameindirizzataecontenenteun
avviso di liquidazione in merito alla mia dichiarazione dei
redditiUnico2013(redditi2012).
La lettera porta come timbro postale il giorno 12 gennaio
2016 e ad oggi sono già decorsi i 60 giorni. Posso
comunque presentare ricorso eccependo che l’Agenzia
delle Entrate mi doveva notificare la lettera all’attuale
residenzainLibanoenoninItalia?
Risposta – Il Libano rappresenta un Paese appartenente
all’elenco dei paesi black list (fiscalità privilegiata) per il
quale, ai sensi dell’art. 2 TUIR vige una presunzione legale, secondo cui “si considerano altresì residenti, salvo
provacontraria,icittadiniitalianicancellatidalleanagrafidellapopolazioneresidenteetrasferitiinStatioterritori
diversidaquelliindividuaticondecretodelMinistrodell'EconomiaedelleFinanze,dapub b licarenellaGazzetta
Ufficiale”.TalipaesisonoquelliindividuatidalDMdel4maggio1999etradiessiilLibanorisultaancoraincluso.
Dunque, sulla base della predetta presunzione, l’Agenzia delle Entrate potrebbe ritenere corretto l’aver notificato
l’avvisodiliquidazioneallavecchiaresidenzadelcontribuenteanchesel’art.2TUIRindividua“isoggettipassivi”
dell’imposta sul reddito e non le regole da seguire per la notificazione di atti ed avvisi le quali sono, invece,
contenutenell’art.60D.P.R.n.600/1973enell’art.142c.p.c.
Inparticolare,aisensidell’art.142c.p.c.seildestinatariononharesidenza,dimoraodomicilionelloStatoenonvi
ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell’articolo 77, l’atto è notificato mediante spedizione al
destinatariopermezzodellapostaconraccomandataemedianteconsegnadialtracopiaalpubblicoministeroche
necuralatrasmissionealMinisterodegliAffariEsteriperlaconsegnaallapersonaallaqualeèdiretta.
Tuttavia,lalett.f)comma1delpredettoart.60D.P.R.600/1973affermachenonsirendonoapplicabililepredette
disposizioniperlanotificazionedegliattidegliavvisidell’AmministrazioneFinanziaria.LaCorteCostituzionalecon
sentenza 7 novembre 2007 n. 366 ha però dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale lettera f) nel caso di
notificazioneacittadinoitalianoaventeall'esterounaresidenzaconoscibiledall'AmministrazioneFinanziariainbase
all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) come è nel caso in esame. Pertanto
l’amministrazionedovevanotificareilricorsoinLibanoenoninItalia.Taleprincipioèaltresìstatoribaditoinuna
recente sentenza della CTP di Reggio Emilia del 13 gennaio 2016 dove, l’Agenzia delle Entrate aveva, invece
fondatolasuadifesapropriosullapresunzionelegaledicuiall’art.2TUIR.
Come sempre il contribuente si trova, dunque, in mezzo ad orientamenti di prassi e di giurisprudenza che non
hannounindirizzounivoco.
Premesso che i termini per il ricorso sono spirati, si potrebbe tentare l’istanza dell’autotutela in cui eccepire le
predettemotivazioniperpoieventualmenteimpugnareildiniegoall’autotutela,ancheselastradapotrebberilevarsi
tortuosa. Si ricorda, infatti, che al riguardo è orientamento prevalente in giurisprudenza il principio secondo cui il
contribuentecherichiedeall’AmministrazioneFinanziariadiritirare,inautotutela,unavvisodivenutodefinitivo(qual
è anche un atto per il quale sono spirati i termini per il ricorso), deve prospettare l’esistenza di un interesse di
rilevanzageneraledell’Amministrazioneallarimozionedell’atto.
Neconseguecheilricorsocontroildiniegopuòesserepropostosolopercensurarevizidilegittimitàdellostessoe
nonilmeritodellapretesa.
AUTORE:PASQUALEPIRONE
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