CITTÀ DI IMPERIA Settore : SERVIZI FINANZIARI Servizio : Tributi

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CITTÀ DI IMPERIA Settore : SERVIZI FINANZIARI Servizio : Tributi
C I T TÀ D I I M P E R IA
Settore
:
SERV IZ I F I NANZ IAR I
Servizio
:
T r ibuti
Digitally signed by NATTA
ALESSANDRO
Date: 2016.01.18 17:54:11 CET
Reason: Firma dell'atto
amministrativo
Determinazione di r igenziale n. 0033 del 12/01/2016
OGGET TO: Assistenza legale Contenzioso T r ibuta r io determinazione a contra r re e impegno di spesa
I L D I R IGE N TE / F U NZ IONAR IO COORD I NATORE
P remesso che:
➢
l'Ufficio ICl/IMU ha avviato una serie di verifiche sulla posizione fiscale di una Società Contribuente
relativamente agli anni d'imposta 2009/2010/2011/2012/2013;
➢ al termine dell'istruttoria dell'Ufficio sono stati notificati alla Società i verbali di conclusione delle
operazioni di verifica e contestuale invito al contraddittorio, in conformità a quanto disposto dall'art. 12
co.7 della L. 212/2000;
➢ in data 12 agosto 2015 la Società ha presentato le memorie di replica nella quale è stato richiesto
l'annullamento dei verbali emessi dall'Ufficio;
➢ considerato l'ammontare del valore della potenziale lite e la complessità della materia del contendere
con determina n. 1104 del 11 settembre 2015 si è proceduto all'affidamento di un contratto di assistenza
legale, limitatamente alla fase del contraddittorio endoprocedimentale, all'Avv. Pietro Piciocchi del Foro
di Genova;
➢ il contraddittorio endoprocedimentale si è concluso con la conferma delle risultanze istruttorie
notificate alla controparte e la conseguente emissione degli atti di accertamento ICI/IMU per il recupero
dell'imposta evasa e la contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie previste;
➢ in data 30 novembre 2015 sono stati notificati al Comune i ricorsi per l'opposizione a n. 7 atti di
accertamento ICI/IMU;
Vista l'attività istruttoria nella quale viene confermata la correttezza delle contestazioni mosse
nell'ambito degli accertamenti;
Rilevato che l'Avv. Piciocchi era già stato individuato per l'incarico di assistenza legale nella fase “pre
contenziosa” e pertanto ha già seguito tutto l'iter legato all'attività di accertamento;
Visto il preventivo di spesa dell'Avv. Pietro Piciocchi con studio legale in Genova, C.so Torino 30/18,
pervenuto con nota del 8 gennaio 2016 (prot. 450 del 8.01.2016) per la somma di€ 4.000,00= per onorari, oltre ad €
160,00= CPA 4% ed€ 915,20= IVA 22% e pertanto per complessivi€ 5.075,20=, a seguito di richiesta di preventivo del
Dirigente del Settore Servizi Finanziari per l'attività a tutela del Comune di Imperia nel contenzioso in oggetto;
Considerato che secondo un orientamento recentemente espresso dal Consiglio di Stato - sentenza n. 2730
del 13 aprile 2011, depositata l'11 maggio 2011 - va differenziata l'ipotesi di conferimento di un singolo incarico
legale, legato alla necessità contingente, rispetto all'attività di assistenza a contenuto complesso, inserita in un
quadro articolato di attività professionali organizzate sulla base dei bisogni dell'ente;
Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 2730/2011, secondo cui "l'espletamento di un singolo
incarico di patrocinio legale, occasionato da puntuali esigenze di difesa di un ente locale, presenta differenze
ontologiche dall'espletamento dell'attività di assistenza e consulenza giuridica a favore di un ente, dato che
quest'ultima attività risulta caratterizzata dalla sussistenza di una specifica organizzazione, dalla complessità
dell'oggetto e dalla predeterminazione della durata. Ne consegue che mentre l'incarico di consulenza e di
assistenza a contenuto complesso si inserisce in un quadro articolato di attività professionali organizzate sulla
base dei bisogni di un particolare ente, il conferimento di un singolo incarico, connesso ad esigenze contingenti,
non rappresenta un appalto di servizi legali, integrando invero un contratto d'opera intellettuale che esula dalla
disciplina dettata dal Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 163 del 2006) in materia di procedure di evidenza
pubblica"(vedi anche deliberazione n. 19/2009 della Corte dei Conti sez. reg. Basilicata, delibera della Corte dei
Conti, Sezione delle Autonomie, n. 6/AUT/2008 );
Richiamata la delibera della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n. 6/AUT/2008, secondo cui "con
riferimento, poi, all'incarico conferito ad un libero professionista, avvocato esterno all'Amministrazione, va
distinta l'ipotesi della richiesta di una consulenza, studio o ricerca, destinata sostanzialmente a sfociare in un
parere legale, rispetto alla rappresentanza e patrocinio giudiziale. La prima ipotesi rientra sicuramente
nell'ambito della previsione dell'art. 3 commi da 54 a 57 della legge finanziaria per il 2008. La seconda, invece,
esorbita concettualmente dalla nozione di consulenza, e quindi ad essa non potrà applicarsi la disciplina della
legge finanziaria per il 2008 sopra indicata";
Vista la Direttiva sugli Appalti Pubblici 2014/24/UE del 26/2/2014 ed, in particolare, l'art. 4, lett. d) che
fissa l'applicabilità della medesima agli appalti superiori alla soglia di euro 750.000 con riferimento ai servizi di cui
all'Allegato XIV, che ricomprende anche i servizi legali;
Atteso che l'art. 10, comma 1, lett. d) esclude in assoluto l'applicabilità della sopra citata Direttiva ai
procedimenti giudiziari ed alle consulenze legali in preparazione dei procedimenti giudiziari;
Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta Municipale della
Città di Imperia con delibera n. 97 del 20/04/2012 e succ. mod., che all'art. 34 e seguenti disciplina il
conferimento di incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria,
con contratti di lavoro autonomo aventi ad oggetto incarichi professionali, prestazioni occasionali e
collaborazioni coordinate e continuative, escludendo dall'applicazione di detta disciplina alcune tipologie di
incarichi, tra cui gli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente, anche in
sede amministrativa e tributaria, o per le relative domiciliazioni [vedi art. 34, comma 2, lettera a ) del
Regolamento citato;
Considerato che, pur essendo il contratto oggetto della presente determinazione qualificabile alla luce
degli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati quale contratto d'opera intellettuale di patrocinio in
giudizio e non quale consulenza, la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità
delle Pubbliche Amministrazioni ha di recente espresso l'avviso che anche per gli incarichi per la difesa e
rappresentanza dell'ente l'Amministrazione sia tenuta ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, del D.lgs. n. 33/2013 a
pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale, all'interno della sezione 11Amministrazione trasparente",
sottosezione di primo livello “ Consulenti e collaboratori" (CIVIT del 17/09/2013);
Visto I' art. 15 del DLgs. n. 33 del 14.03.2013, relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti titolari di
incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenza;
Atteso che per la complessità della materia trattata e la rilevanza della base imponibile attratta a
tassazione sia necessario avvalersi di un legale per l'assistenza tecnica nel contenzioso tributario instauratosi;
Preso atto della titolarità alla rappresentanza in giudizio da parte del Dirigente del Servizio Tributi;
Richiamato l'a r t. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.:
- comma 3 “L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del M inistro
dell'interno che, a i sensi di quanto previsto dal l'a rt. 151, primo comma, differisce i l
termine di approvazione del bilancio, d'intesa con i l M inistro dell'economia e delle
finanze, sentita l a Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate
esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito i l r icorso a l l'indebitamento e
gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventual i spese correlate r igua rdanti le
pa rt ite di giro, l avori pubblici di somma urgenza o a lt r i interventi di somma urgenza.”
- comma 5 “nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,
unitamente a l l a quota dei dodicesimi non util izzata nei mesi precedenti, per ciascun
programma, le spese di cui a l comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli
stanziamenti del secondo esercizio del bil ancio di previsione deliberato l'anno precedente,
r idotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato a l
fondo plu r iennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dal l a legge;
b) non suscettibil i di pagamento fr azionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garant i re i l mantenimento del l ivello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito dell a scadenza dei
rel ativi contr atti.
Visto i l decreto M inistero dell' Interno 28/10/2015 che ha differito i l termine uti le per l a
deliberazione del bilancio di previsione 2016 da pa rte degli enti locali a l 31 ma rzo 2016 e
conseguentemente ha autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bil ancio
2016, a i sensi dell'a r t. 163, comma 3, del T UEL.
Accertata pertanto la disponibilità all'impegno della somma di€ 5.075,20= sul capitolo di spesa 26.80 del
bilancio 2016;
Fatta riserva circa il visto di regolarità contabile allegato al presente atto per attestare la copertura
finanziaria della relativa spesa, da sottoscriversi dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell'art.151 c.4
del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il vigente regolamento di Contabilità
DE T ER M I NA
1. Di stipulare con l'Avv. Pietro Piciocchi con studio in Genova C.so Torino 30/18 un contratto di assistenza legale
con il Comune di Imperia - allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, consistente
nell'assistenza tecnica nel contenzioso tributario meglio specificato in premessa instauratosi nanti la
Commissione Tributaria Provinciale di Imperia.
2. Di impegnare, per i motivi espressi in narrativa, la somma complessiva di € 5.075,20=, comprensiva di CPA 4%
ed IVA 22%, per l'attività di tutela del Comune di Imperia nel procedimento di accertamento in oggetto
avvalendosi dei fondi allocati sul Cap. 26.80 del Bilancio 2016.
3. Di dare atto che le informazioni relative al presente incarico saranno oggetto di pubblicazione sensi e per gli
effetti dell'art. 15 del D.Lgs n. 33/2013 nel link “ Amministrazione Trasparente", Sezione “Consulenti e
Collaboratori” del sito istituzionale della Città di Imperia.
4. La memorizzazione del documento originale elettronico nell'archivio digitale della Città di Imperia.
D ISPONE
l'invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla pubblicazione dell'atto all'Albo
Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, dando
atto che la determinazione con allegato il visto di copertura finanziaria apposto dal Dirigente dei Servizi
Finanziari sarà archiviato nell'archivio digitale della Città di Imperia a disposizione del Dirigente del Settore
Proponente.
(segue allegato)
ALLEGATO
D ISC I P L I NARE D I I NCAR ICO
OGGET TO: assistenza e difesa del Comune di Imperia nel contenzioso ICl/IMU instaurato nei confronti di una
Società Contribuente - richiesta di preventivo prot.
EN TE CONFERE N TE L' I NCAR ICO: Città di Imperia (Dirigente Settore Servizi Finanziari)
NO M I NAT IVO SOGGET TO I NCAR ICATO : Avv. Pietro Piciocchi con studio legale in Corso Torino
n.30/18 GENOVA
I M PORTO D E L CO MPENSO:€ 5.075,20= comprensivo di CPA 4% ed IVA 22%.
T I PO LOG IA D I ATT I V I TÀ PROFESSIONALE SVOLTA : prestazione d'opera intellettuale di
assistenza e difesa nel contenzioso instaurato da Società contribuente ICI/IMU contro 7 atti di accertamento
emessi dall'Ufficio ICI/IMU
RAG IONE DE L L' I NCAR ICO: necessità di tutela degli interessi del Comune di Imperia nel nell'azione di
accertamento
fiscale.
PREMESSO
✔
Che il Comune di Imperia necessita dell'assistenza legale a difesa dei propri interessi e diritti nel
cpntenzioso tributario promosso da una Società contribuente ICI/IMU;
✔
Che il Dirigente del Servizio Tributi e il Sindaco hanno legittimazione a stare in giudizio per la tutela
degli interessi dell'Ente;
✔
Che la Giunta Comunale della Città di Imperia, con relazione n. 260, del 10 settembre 2015267, ha
condiviso la necessità di un'assistenza legale a supporto e integrazione dell'attività degli Uffici;
✔
Che il competente Dirigente di Settore, con determinazione dirigenziale n ..... ..... del ................ ha
impegnato al n . .... ... .... .... del cap .... ..... ......... .. .. .... del Bilancio 2016 la somma complessiva di € 5.075,20=
comprensiva di CPA 4% ed IVA 22%, a favore dell'Avv. Pietro Piciocchi destinata al finanziamento dell'incarico in
oggetto per l'attività di assistenza tecnica del Comune di Imperia;
Visto l'art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche) che consente che per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio le Pubbliche Amministrazioni possano conferire incarichi ad esperti di provata competenza,
determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
SI CONVIENE
ART.1
Il Comune di Imperia, in persona del Dott. Alessandro NATTA, Dirigente del Settore Servizi Finanziari, domiciliato
per la funzione presso la sede dell'Ente e l'Avv. Pietro Piciocchi Cod . Fisc ................................ e Part.
IVA......... ........................... , iscritto all'Albo degli Avvocati di ................ ... ... .... e domiciliato presso il suo studio
legale in Genova, C.so Torino 30/18 approvano e stipulano il presente disciplinare di prestazione d'opera
intellettuale professionale alle condizioni regolate dagli articoli che seguono.
ART. 2
Il Comune affida all'Avv. Pietro Piciocchi l'attività difensiva in giudizio a tutela del Comune di Imperia,
consistente nelle seguenti attività, come precisate nel preventivo: assistenza e difesa del Comune di Imperia nel
contenzioso ICI/IMU instauratosi nanti la CTP di Imperia contro una società contribuente. L'Avv. Pietro Piciocchi
si impegna ad eseguire personalmente -salvo quanto previsto al secondo comma del presente articolo- il
patrocinio legale affidato sotto la propria responsabilità, senza vincolo di subordinazione, nel rispetto delle
discipline legali, professionali e deontologiche che regolano la professione forense.
Il Comune di Imperia riconosce all'Avv. Pietro Piciocchi la facoltà per quanto occorra di nominare sostituti, senza
che ciò determini alcuna modifica dell'importo sopra indicato.
L'Avv. Pietro Piciocchi, unitamente ai suoi eventuali sostituti, hanno l'obbligo di osservare il DPR n. 62 del 16
aprile 2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), nonché le norme previste
dal vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Imperia, per quanto compatibili con
l'attività di difesa legale in giudizio di cui al presente contratto. L'inosservanza di tali disposizioni è causa di
risoluzione del contratto.
Il rapporto con il Comune è di lavoro autonomo ex art. 2230 c.c. non subordinato, per cui sono escluse le
assicurazioni sociali.
ART. 3
L'Avv. Pietro Piciocchi si impegna a non accettare incarichi professionali incompatibili con l'oggetto del presente
contratto, a svolgere il proprio mandato con la massima diligenza ed in collaborazione con i Servizi comunali
competenti.
L'Avv. Pietro Piciocchi si impegna a rendere le dichiarazioni, previste ai sensi dell'art. 53, comma 14, del Dlgs. 30
marzo 2001 n. 165, così come modificato dall'art. 1 comma 42 lettera H ed I della Legge 6 novembre 2012 n. 190,
inerenti le situazioni anche potenziali di conflitti di interessi in riferimento all'incarico a tutela del Comune di
Imperia nel contenzioso in oggetto.
ART. 4
L'Avv. Pietro Piciocchi, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione
comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o
negoziali per conto dell'Amministrazione comunale in procedimenti in cui l'Avv. Pietro Piciocchi sia stato
interessato; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle
conseguenze previste dall'art. 53, comma 16ter del Decreto Legislativo n. 165 /2001.
ART. 5
Il Comune di Imperia si impegna a fornire al legale tutte le notizie e la documentazione occorrente al regolare
espletamento del mandato difensivo nei limiti dell'art. 2235 del c.c.
ART. 6
Il compenso del professionista per l'intera attività svolta, meglio indicata all'art. 2, non potrà comunque ed in
ogni caso superare la soglia massima omnicomprensiva di € 5.075,20=, comprensiva di CPA 4% ed IVA 22%, ciò nel
rispetto dell'impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Finanziari n . ....... .....
del ... ....... ...... ........... .. .... .. registrata con il numero di impegno ... ......... ....... ..... del Cap. …...... del Bilancio
pluriennale 205/2017 esercizio provvisorio 016.
Il professionista si impegna ad indicare gli estremi dell'impegno contabile, relativi al presente contratto di
prestazione di assistenza legale in giudizio, negli strumenti per il pagamento e, in particolare, nella fattura o
avviso
di fattura, che farà pervenire al Comune per il pagamento della propria prestazione.
Ai fini del pagamento il professionista indica il conto dedicato n . ....................... ... ....... .. , ove effettuare il bonifico
a titolo di corrispettivo.
ART. 7
Il presente contratto, a tempo determinato, avrà inizio dalla data di comunicazione da parte del Comune di
accettazione del preventivo relativo al contenzioso in oggetto (vedi preventivo pervenuto con nota del 8.01.2016
prot. 450 del 8.01.2016) e terminerà con la definitiva conclusione giudizio di primo grado.
L'efficacia del presente contratto è condizionata all'adempimento, a cura del Comune di Imperia, degli obblighi di
pubblicità sul sito internet del Comune di Imperia nella sezione "Amministrazione Trasparente" e di
comunicazione previsti dall'art. 15 Dlgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e dall'art. 53, comma 14, secondo periodo del
D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni.
A tale riguardo l'Avv. Pietro Piciocchi presta il proprio consenso al trattamento dei dati, ai fini degli adempimenti
di
cui al precedente comma.
ART. 8
Qualunque modifica al presente contratto dovrà risultare da atto scritto alla quale forma le parti attribuiscono
carattere essenziale.
ART. 9
Per quanto non qui espressamente previsto le parti fanno esplicito riferimento alle vigenti disposizioni di legge
in materia, nonché agli usi vigenti e non incompatibili con gli intenti qui esplicitati, nonché infine alla buona
fede nella interpretazione quanto all'esecuzione del presente contratto.
ART. 10
Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.86, n. 131 la presente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione
in caso d'uso avendo per oggetto prestazioni di servizio soggette ad I.V.A.
Letto, confermato e sottoscritto.
Imperia, lì _________ _
I L D I R IGE N TE DE I SERV I Z I F I NANZ IAR I
IL
PROFESS IO N ISTA
Dott. Alessandro NATTA
Avv. Pietro PICIOCCHI
Imperia, lì 11 gennaio 2016
F.to digitalmente dal Di r igente Settore Servizi F inanzia r i
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato
ATTESTATO D I COPERT URA F I NANZ IAR IA
Si attesta la sussistenza della copertura finanziaria.
F.to digitalmente dal D i r igente Servizi F inanziar i
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato
CERT I F ICATO D I PUBBL ICAZ IONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
F.to digitalmente dal Segretario Generale
Dott.ssa Rosa PUGL IA o suo delegato