Il Sole 24 Ore
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Il Sole 24 Ore Norme e tributi Lunedì 2 Marzo 2009 - N. 60 5 Fisco INFORMAZIONE PUBBLICITARIA Operazioni straordinarie. In caso di riallineamento l’imposta del 12% non mette al riparo da nuove pretese erariali La sostitutiva non salva i soci NOTIZIARIO DELLE IMPRESE Per la Dre Lombardia la successiva attribuzione del patrimonio va tassata Fabio Landuzzi Conferimentid’azienda,fusioni e scissioni, con riallineamento dei valori mediante versamentodell’impostasostitutiva, sono eseguibili senza particolari differenze sia nell’ipotesi in cui la società avente causa sia di capitali, sia che si tratti di società di persone. L’ampliamentosoggettivoallesocietàdipersonesièconcretizzato con la Finanziaria 2008, modificando l’articolo 176, comma1,del Tuir.Mal’impressione che si ritrae è che non semprenormepensateinundeterminatomomentoperl’imposizione tributaria delle società di capitali siano successivamenteapplicabili"de plano"allesocietàdipersone.Atestimonianza di ciò è sufficiente imbattersi nel versamento dell’impostasostitutiva– prevista dall’articolo 176, comma 2 SPAZI DI MANOVRA La risposta fornita dagli uffici periferici all’istanza di interpello non sembra lasciare margini di azione alla Snc L’EFFETTO Sono state applicate alla lettera norme che tuttavia non si adattano alla situazione trattata ter, del Tuir – per il riallineamento dei valori civili e fiscali: in una risposta a un recente interpellolaDreLombardiaritiene che tale versamento non esaurisca l’obbligazione tributaria e quindi i soci della società di persone potrebbero trovarsi nella condizione di versarenuovamenteimpostenelmomento in cui la società, cessata l’attività,attribuiscaaisocistessi il patrimonio netto residuo. Ma da dove nasce il parere rilasciato lo scorso 3 febbario dalla Direzione regionale della Lombardia? Una Società in nome collettivo procede alla scissione di un un ramo d’azienda che comprende un immobile in favore di una beneficiaria neo costituita. Il costo fiscale della partecipazione nella beneficiaria è stato assunto in base al valore proporzionale del patrimonio netto contabile trasferito (così come chiariva la circolare delle Entrate n. 98/E del 2000). La beneficiaria ha poi iscritto nell’attivo patrimoniale i valori correnti dei beni trasferiti. Ora intende esercitare l’opzioneperil riallineamento versando l’imposta sostitutiva del 12 per cento. Ciò comporta che a partiredalquartoeserciziosuc- cessivo i beni potrebbero essere ceduti senza generare plusvalenze (se non per ulteriori incrementidi valoredei benirispetto agli importi riallineati). Aquesto puntoselasocietàfosse sciolta e ai soci fossero attribuite quote proporzionali di patrimonio netto si manifesterebbe l’insorgenza di un reddito ex articolo 20-bis del Tuir, cioè la differenza tra le somme attribuite e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.Quindiisociverserebbero nuovamente imposte dopo aver pagato, tramite la società, l’imposta sostitutiva. La risposta fornita dalla Dre Lombardia non lascia però margini d’azione alla Snc. Il Fisco, infatti, non intende riconoscere alcun effetto al costo della partecipazione per aver versato la beneficiaria l’imposta sostitutiva. Tesi, questa, certamente in linea con il dato letterale, ma la cui applicazione sul caso specifico dell’avente causa società di persone, genera un effetto paradossale. Infatti, se non viene versata l’imposta sostitutiva, nel caso di cessione dei beni trasferiti conla scissione, si avrà la tassazione della plusvalenza, ma con attribuzione dell’imponibile ai soci e conseguente incremento del costo della partecipazione. Così quando la società verrà sciolta i soci non avranno ulteriore tassazione ex articolo 20-bis del Tuir. Diversamente con il versamento dell’imposta sostitutiva non c’è tassazione sulla cessione del bene, ma poi al momento dello scioglimento della societàisoci vedonoformarsiimponibile ex articolo 20-bis del Tuir, quindi sul reddito da partecipazionesarannochiamati a versareimpostedopo chelasocietà ha pagato l’imposta sostitutiva del 12 per cento. Prelievo che di fatto sostituisce l’imposta sul reddito del socio stesso. Questa situazione determina un irragionevole aggravio tributario per i soci delle società di persone che dovrebbe essere risolto, se non normativamente, anche attraverso un’interpretazione che consideri in modosistematicolecorrelazioni tra versamento dell’imposta sostitutivae riflessisulla partecipazione e non fermandosi al dato meramente letterale. Siauspica,quindi,chel’agenziadelle Entrate riesaminiilcaso e più in generale le conseguenzedella distribuzionidiriserve da parte di società di persone successive al versamento diimpostesostitutiveper riallineare i minori valori fiscali sui maggiori valori civilistici. www.ilsole24ore.com/norme L’interpello della Dre Lombardia e la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 98/E del 2000 I risultati pratici L’esempio L’operazione di riallinemento in caso di una scissione in favore di una beneficiaria strtturata come Snc Benefici fiscali non sempre garantiti STATO PATRIMONIALE SOCIETÀ ANTE SCISSIONE Fabbricato industriale Immobilizzazioni attività industriale Immobilizzazioni attività utenti domestici 100,00 Capitale sociale 1.900,00 Riserve del netto 2.000,00 100,00 3.900,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 (si ipotizzano redditi imputati per 4.000,00 trasparenza pari a 3.900,00 À) Costo fiscale della partecipazione Valore fiscalmente riconosciuto beni STATO PATRIMONIALE SOCIETÀ BENEFICIARIA (senza riallineamento) Fabbricato industriale (storico) Fabbricato industriale (maggior valore) Immobilizzazioni attività industriale 100,00 Capitale ssociale 1.000,00 Riserve del netto 1.900,00 50,00 2.950,00 3.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 Valore fiscalmente riconosciuto beni Valore fiscale della partecipazione Carico fiscale dell’operazione zero Reddito per cessione della partecipazione Reddito per scioglimento dopo la cessione dei beni al corrispettivo di 3.000 À 1.000,00 (si ipotizza un valore di cessione di 3.000 À) zero (con reddito imputato ai soci per 1.000 À) STATO PATRIMONIALE SOCIETÀ BENEFICIARIA (con riallineamento) 100,00 Capitale sociale 1.000,00 Riserve del netto 1.900,00 3.000,00 Fabbricato industriale (storico) Fabbricato industriale (maggior valore) Immobilizzazioni attività industriale Valore fiscalmente riconosciuto beni Valore fiscale della partecipazione Carico fiscale dell’operazione Reddito per cessione della partecipazione Reddito per scioglimento dopo la cessione dei beni al corrispettivo di 3.000 À zero (con reddito imputato ai soci per 1.000 À) Penalizzazioni. Come evitarle Via d’uscita con la trasparenza IN ATTESA È necessario un intervento di revisione di tutte le disposizioni in materia che dia certezze alle compagini personali ca professionale. Vediamo qual è lo scenario in presenza di distribuzione di riserve di utili e di riserve di capitale. In virtù del fatto che le società dipersoneattribuisconoilreddito per trasparenza è ormai assodatochenonsipossaavereun’ulteriore tassazione laddove l’utile sia successivamente distribuito. Questo principio trova la sua estrinsecazioneinunanormade- dicataalcapital gain (articolo68, comma 6, del Tuir) che interessandosidelcostodellapartecipazione, incidentalmente disciplinaleconseguenzefiscalidelladistribuzione di utile ai soci: il costodellapartecipazionesiriduce dell’utile distribuito ma solo fino a concorrenza di quello attribuitopertrasparenza. È grazie a questa disposizione cheutilinonsottopostiatassazione in capo alla società (ad esempio riserve scaturite dalla cosiddetta "Tremonti Bis") non generanoredditoimponibilenemmenoincapoaisociladdovefossero distribuiti. Il costo della partecipazione, infatti, non è stato incrementato daquestiutilinonattribuitifiscalmentenéessovienedecrementato dalla distribuzione. Il che rende l’operazione sostanzialmente neutra. Ma se solo si sposta l’esame in particolari situazioni, ad esempiocomenelcasodelrecesso del socio, le cose si complicano,poichél’articolo20-bisdelTuirnelquantificareilredditoritraibile da questa distribuzione, rinvia all’articolo 47, comma 7, del Tuir.Quest’ultimanormastabilisce che in capo al socio recedente il reddito è pari alla differenza Per meglio valutare gli effetti reali di un’operazione di riallineamento dei valori, a seguito di un’operazione di scissione in favore di una beneficiaria che è strutturata come società di persone, è stato elaborato l’esempio pubblicatoafianco.Vediamo,allorapartendo dalcaso concreto, estremamente semplificato, cosa accade in assenza di riallineamento e viceversa. L’ipotesi Per estrema semplicità, si èconsiderataunasituazionedipartenzachecontempli esclusivamente beni ammortizzabili (suddivisi in due aree, la prima riferita al compendio che si intende attribuire alla beneficiaria, la seconda al compendio che permane nella scissa) e poste del netto. Il costo della partecipazione viene fatto pari alla somma del capitale e delle riserve della Snc, trascurando il fatto che gli imponibili imputati ai soci potrebberoesserediammontare più elevato, stante la generica prevalenza dei redditiimputatipertrasparenza rispetto agli utili di bilancio. S port, relax e natura. È questo il connubio che UNA Hotels & Resorts offre agli amanti del golf in Toscana ed in Piemonte nei due esclusivi Golf Resort della catena. A soli 25 km dal centro di Firenze, immerso nella verde campagna toscana protetta dagli Appennini, l'UNA Poggio dei Medici è un elegante Resort dallo straordinario valore storico e paesaggistico, punto di riferimento per gli amanti del Golf grazie a uno dei campi più prestigiosi d'Italia, sede di importanti gare nazionali e internazionali. Il campo, costruito nel pieno rispetto degli standard USGA, è dotato di 18 buche, par 72. 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Se così fosse, la distribuzione dellariservadurantela"vita"della società non determinerebbe imposizione in capo ai soci, mentre diverse sarebbero le conseguenzenel casoincui lasocietà si dovesse sciogliere: l’articolo 20-bis del Tuir impone infatti, in queste circostanze, la tassazione delle somme o del valore normale dei beni ricevuti dai soci per la parte che eccede il costo delle partecipazioni annullate, che non si incrementa per effetto dell’operazione. Se invece alla rivalutazione è data anche rilevanza fiscale, il saldo attivo di rivalutazione, se non affrancato con la sostitutiva, si deve considerare in sospensione. Dal momento in cui la società decide di distribuire la riserva in sospensione, deve effettuare una variazione in aumento in dichiarazione. Il che comporta che la maggioreimposizionesitrasferirà ai soci attraverso l’imputazione del reddito per trasparenza. Seinvecelasocietàaffrancailsaldo attivo con il versamento dell’imposta sostitutiva del 10%, lariservaviene"liberata"econseguentemente non vi è tassazione in capo ai soci in considerazione delfatto che, trattandosi di societàdipersone,ladistribuzionedel- Per i «piccoli» riserve con poche regole ScorrendoilTuirallaricerca diriferimentipergestirelafiscalità della distribuzione delle riservedapartedellesocietàdipersonesihalasensazionecheleregolesianoalquantoframmentarie. Non esiste una disciplina organica e solo in alcune disposizioni, per altro non coordinate tra loro, si possono individuare alcuni concetti utili per la prati- 3.000,00 3.000,00 2.000,00 120,00 (sostitutiva del 12% su 1.000 À) 1.000,00 (si ipotizza un valore di cessione di 3.000 À) Testo unico. I buchi da colmare Paolo Meneghetti 50,00 2.950,00 Gian Paolo Ranocchi Giovanni Valcarenghi UNA Hotels & Resorts per gli amanti del golf tra prezzo pagato per acquistare la partecipazione (diciamo pure costo fiscalmente riconosciuto) e somma ricevuta, il che tendenzialmente comporterebbe che a prescindere dall’origine della riservaattribuita,essaformaredditodapartecipazioneincapoalsocioperchésemplicementeegliriceve un importo più elevato del costodellapartecipazione. Questa conclusione è illogica perché farebbe dipendere la genesidell’imponibilenondalfatto in sè, ma dal momento in cui una certa riserva è distribuita, ma dal punto di vista letterale il problemasipone. Se la società di persone distribuisceunariservadicapitalequalisonoiriflessisulsocio?Inprimo luogo va notato che l’articolo 47, comma 5, del Tuir prescrive che ladistribuzionediriservedicapitale diminuisce il costo della partecipazione(edèlanormachesta alla base della tesi secondo cui il differenzialenegativocostituisce reddito di capitale o derivante da realizzo aseconda della tipologia delsocio,comestabilitodallecircolari dell’agenzia delle Entrate n.26en.36del2004),masolosela partecipata è soggetta all’impostasulredditodellesocietà. D’altra parte si deve ritenere, per motivi sistematici più che letterali, che come un versamento in conto capitale incrementa il costo della partecipazione, la distribuzione di riserve di capitali la riduca. Ma si può parlare di "sottozero" imponibile per una quota di societàdipersone? Si ritiene di no, posto che in tal caso non esiste un reddito da capitale ritraibile dall’impiego dellapartecipazione.Masecosìèallora si dovrebbe convenire che non esiste reddito nemmeno in capo di attribuzione di riserve di capitali in caso di recesso o liquidazione, sebbene tale conclusione, si scontra, come del resto sopra sottolineato, con la lettera dell’articolo20-bisdelTuir. Insomma una revisione normativa organica di queste fattispecie sarebbe quanto mai opportuna. DIRETTORE RESPONSABILE Ferruccio de Bortoli CAPOREDATTORE Salvatore Padula le riserve sarà fiscalmente irrilevante per i percipienti. Per evitare un fenomeno di doppiaimposizione,l’importoassoggettato dalla società a imposta sostitutiva si considera imputatoper trasparenzaalsocio, senza scontare un ulterioreprelievo. Sulla base di quanto previsto dal comma6dell’articolo68delTuir ilcostofiscaledellapartecipazione è aumentato dell’importo assoggettato alla sostitutiva e sarà diminuito, fino a concorrenza del reddito tassato, degli utili distribuiti al socio. Pereffettodell’incremento del costodellapartecipazione,nelcaso della rivalutazione "fiscale" al momento dell’eventuale scioglimento non si viene a creare quel trattamento differenziato rispetto alla distribuzione degli utili chevièinvecenel casodellarivalutazione soltanto "civilistica". SULLEGUIDE Partendo dalla situazione illustrata, si è ricostruito l’ideale stato patrimoniale della beneficiaria, ipotizzando che sia stata data rappresentazionecontabilealmaggiorvaloredimercato dell’immobile (nell’esempio è pari a mille),senzaperseguire ilriallineamento fiscale dei valori. Oltre al valore fiscale dei beni, rimane ovviamente immutato anche il costo fiscale della partecipazione (in capo ai soci), fatto pari al 50% di quello originario, in relazione ai valori prescelti del tutto. In caso di una eventuale cessione della partecipazione al valore di mercato della società, dunque, si sprigionerebbe un capital gain per 1.000,00, così come si produrrebbe un reddito per trasparenza in caso ai soci per 1.000,00 (derivante dalla plusvalenza) in caso di cessione a valore corrente dei beni. Il successivo scioglimento con attribuzione di 3.000,00 ai soci diverrebbe fiscalmente neutrale, stantel’incrementodelcosto della partecipazione. Con il pagamento ESPERTI ONLINE SUI MODELLI IVA 2009 Onlineilprimoappuntamento coninuoviprodotti multimedialisulsitodi GuidaNormativa.Gliesperti illustranoinretelenovità delladichiarazioneannuale Iva2009.Uninterventoaudio corredatodagrafici,tabelle edesemplificazionipratiche. Completanoilprodotto ladocumentazionenormativa elamodulisticadiriferimento. Inparticolarevengono analizzateemesseinevidenza lenovitàdiquest’anno:dal nuovoregimedeiminimi alleregoleperlesocietànon operativeaiversamentiper immatricolazionidiautoUe. Ilprossimoappuntamento saràdedicatoainuovi adempimentitelematici perleimprese. Ipotizzando, invece, che si intenda pagare la sostitutiva di 120 euro (1.000 x 12%) per riallineare il valore fiscale a quello civile, si riscontra che non si produce un effetto di parallelo aggiornamento del valore di carico della partecipazione. Una cessione delle stesse a valore corrente di 3.000,00 determinerebbe, dunque, un capital gain per 1.000 euro in capo ai soci. Anche la cessione dei beni al valore di 3.000,00 non sprigiona reddito in capo alla società e, per conseguenza, il successivo scioglimento produce reddito di impresa (secondo quanto fissato dall’articolo 20-bis del Testo unico delle imposte sui redditi) in capo ai partecipanti per un valore di 1.000 euro, con evidente inutilità del pagamento della sostitutiva. D a gennaio 2009 l'offerta Golf di UNA Hotels & Resorts è ancora più ricca grazie al Resort UNA Golf Hotel Cavaglià, nel suggestivo scenario del Biellese, delle Prealpi e del massiccio del Monte Rosa e strategicamente situato a breve distanza da numerose attrazioni quali l'Outlet Vico Lungo, l'Outlet The Place, il lago di Viverone ed il circuito Fiat a Balocco. UNA Golf Hotel Cavaglià è la destinazione ideale per chi ama il golf e per tutti coloro che desiderano avvicinarsi a questa disciplina. La meravigliosa tenuta dell'albergo dove natura, sport e ospitalità si coniugano perfettamente, ospita un campo a 9 buche regolamentari, par 73 ed un percorso di 6 buche executive, par 19 ideale per chi si avvicina per la prima volta a questo affascinante sport. Per coloro che desiderano allenarsi, sono a disposizione un driving range attrezzato con 20 postazioni, l'ampio putting green e il pitching green. Nella Club House è possibile trovare l'attrezzatura completa sia per principianti che per esperti, prenotare lezioni di golf e iscriversi ai tornei in programma. UNA Golf Hotel Cavaglià, è però l'ideale punto di riferimento anche per il turismo d'affari e leisure. Per coloro che scelgono il Resort come destinazione per il proprio business, sono a disposizione 7 sale meeting, in grado di ospitare fino a 150 persone, con una splendida vista sul campo da golf. Per gli ospiti delle 37 camere che invece desiderano concedersi una pausa da dedicare solo all'attività fisica e al relax, l'UNA Golf Hotel Cavaglià dispone di una sala fitness aperta tutto l'anno e una piscina scoperta immersa nel rigoglioso parco che circonda la struttura. Il Resort ospita infine il "RossoCuoco Café" e la "RossoCuoco Steak House", particolarmente apprezzata per la sua carne alla brace in stile USA. Per le prenotazioni: www.unahotels.it numero Verde - 800 60 61 62