IVA Forfettino - Imprenditori si Diventa!

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IVA Forfettino - Imprenditori si Diventa!
 Regime sostitutivo per nuove iniziative
(c.d. “forfettino”)
La sua applicazione necessita di un’opzione da effettuarsi in sede di presentazione della
dichiarazione d’inizio attività. È possibile utilizzare questo regime per un massimo di tre anni, ma
anche prima di tale termine il contribuente può comunicare la rinunzia al regime agevolato. È
utilizzabile dalle imprese individuali (comprese quelle familiari) quando sussistono i seguenti
requisiti:
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Il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni (cioè prima dell’inizio della
nuova iniziativa) attività d’impresa o professionale, neanche in forma associata;
La nuova attività non deve essere la prosecuzione di un’attività precedente, anche se svolta
in qualità di lavoratore dipendente o autonomo;
La nuova impresa deve essere in regola con gli obblighi previdenziali, assicurativi e
amministrativi;
I ricavi annuali non devono essere superiori a € 30.987,41 (per le prestazione di servizi) o a
€ 61.974,83 (per le altre attività).
Gli stessi limiti posti ai ricavi di cui al punto sopra, riferiti all’anno precedente, valgono per il caso
di subentro in un’impresa già esercitata da altro soggetto.
Quindi, il regime sostitutivo per le nuove iniziative è applicabile a:
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Ditte individuali (persone fisiche);
Lavoratori autonomi (professionisti)
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Con il forfettino c’è il completo esonero dagli adempimenti contabili: non si devono registrare i fatti
di gestione e non si deve tenere nessun libro o registro (tranne quelli dei dipendenti, se esistenti)
Inoltre, si possono omettere le liquidazioni ed i versamenti periodici dell’IVA, nonché l’acconto
annuale della stessa imposta ed il pagamento delle addizionali IRPEF. L’ordinaria tassazione
IRPEF del reddito d’impresa (o di lavoro autonomo) è sostituita da una tassazione sostitutiva più
favorevole.
Libri e registri conseguenti al regime:
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Dipendenti (se esistono);
Libro paga;
Libro matricola;
Libro infortuni
.
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Corso Vittorio Emanuele II, 184 – 00186 – ROMA – ITALIA
+39 06 45491270
[email protected]
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I vantaggi di questo regime sono:
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Completa omissione della registrazione e tenuta delle scritture contabili;
Eliminazione di alcune formalità IVA (liquidazioni e versamenti periodici, pagamento
dell’acconto annuale);
Esonero dalla tassazione delle addizionali IRPEF (regionali e comunali);
Tassazione sostitutiva dell’IRPEF con aliquota agevolata;
Compilazione della dichiarazione dei redditi più facile e meno costosa;
Non richiede nessuna conoscenza contabile;
Possibilità di utilizzare un software gratuito per l’utilizzo di questo regime, messo a
disposizione dall’Amministrazione finanziaria.
Gli svantaggi sono:
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Inesistenza di fatto (tranne la documentazione conservata) di elementi informativi per il
controllo di gestione;
Grosse difficoltà nella predisposizione di bilanci periodici;
Applicazione del regime sostitutivo di tassazione solo al reddito dell’attività, per il quale è
stato richiesto, e non agli altri eventuali redditi soggetti ad IRPEF;
Impossibilità di considerare le detrazioni e deduzioni IRPEF, normalmente godibili, non
correlate con l’attività esercitata
.
Il reddito d’esercizio è calcolato come da Codice Civile: differenza tra Costi e Ricavi (ma non c’è il
conto economico). Il reddito imponibile è calcolato, in applicazione dei criteri fiscali, partendo dal
reddito d’esercizio: Reddito d’esercizio + costi fiscalmente indeducibili – ricavi non imponibili –
costi non dedotti (nei limiti fiscalmente ammessi). La tassazione, sostitutiva dell’IRPEF e delle
relative addizionali, avviene con un’imposta agevolata del 10% applicata sul reddito imponibile.
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