IVA Forfettino - Imprenditori si Diventa!
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IVA Forfettino - Imprenditori si Diventa!
Regime sostitutivo per nuove iniziative (c.d. “forfettino”) La sua applicazione necessita di un’opzione da effettuarsi in sede di presentazione della dichiarazione d’inizio attività. È possibile utilizzare questo regime per un massimo di tre anni, ma anche prima di tale termine il contribuente può comunicare la rinunzia al regime agevolato. È utilizzabile dalle imprese individuali (comprese quelle familiari) quando sussistono i seguenti requisiti: • • • • Il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni (cioè prima dell’inizio della nuova iniziativa) attività d’impresa o professionale, neanche in forma associata; La nuova attività non deve essere la prosecuzione di un’attività precedente, anche se svolta in qualità di lavoratore dipendente o autonomo; La nuova impresa deve essere in regola con gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi; I ricavi annuali non devono essere superiori a € 30.987,41 (per le prestazione di servizi) o a € 61.974,83 (per le altre attività). Gli stessi limiti posti ai ricavi di cui al punto sopra, riferiti all’anno precedente, valgono per il caso di subentro in un’impresa già esercitata da altro soggetto. Quindi, il regime sostitutivo per le nuove iniziative è applicabile a: • • Ditte individuali (persone fisiche); Lavoratori autonomi (professionisti) . Con il forfettino c’è il completo esonero dagli adempimenti contabili: non si devono registrare i fatti di gestione e non si deve tenere nessun libro o registro (tranne quelli dei dipendenti, se esistenti) Inoltre, si possono omettere le liquidazioni ed i versamenti periodici dell’IVA, nonché l’acconto annuale della stessa imposta ed il pagamento delle addizionali IRPEF. L’ordinaria tassazione IRPEF del reddito d’impresa (o di lavoro autonomo) è sostituita da una tassazione sostitutiva più favorevole. Libri e registri conseguenti al regime: • • • • Dipendenti (se esistono); Libro paga; Libro matricola; Libro infortuni . CONSULES Corso Vittorio Emanuele II, 184 – 00186 – ROMA – ITALIA +39 06 45491270 [email protected] WWW.IMPRENDITORISIDIVENTA.ORG PAGE | 1 I vantaggi di questo regime sono: • • • • • • • Completa omissione della registrazione e tenuta delle scritture contabili; Eliminazione di alcune formalità IVA (liquidazioni e versamenti periodici, pagamento dell’acconto annuale); Esonero dalla tassazione delle addizionali IRPEF (regionali e comunali); Tassazione sostitutiva dell’IRPEF con aliquota agevolata; Compilazione della dichiarazione dei redditi più facile e meno costosa; Non richiede nessuna conoscenza contabile; Possibilità di utilizzare un software gratuito per l’utilizzo di questo regime, messo a disposizione dall’Amministrazione finanziaria. Gli svantaggi sono: • • • • Inesistenza di fatto (tranne la documentazione conservata) di elementi informativi per il controllo di gestione; Grosse difficoltà nella predisposizione di bilanci periodici; Applicazione del regime sostitutivo di tassazione solo al reddito dell’attività, per il quale è stato richiesto, e non agli altri eventuali redditi soggetti ad IRPEF; Impossibilità di considerare le detrazioni e deduzioni IRPEF, normalmente godibili, non correlate con l’attività esercitata . Il reddito d’esercizio è calcolato come da Codice Civile: differenza tra Costi e Ricavi (ma non c’è il conto economico). Il reddito imponibile è calcolato, in applicazione dei criteri fiscali, partendo dal reddito d’esercizio: Reddito d’esercizio + costi fiscalmente indeducibili – ricavi non imponibili – costi non dedotti (nei limiti fiscalmente ammessi). La tassazione, sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, avviene con un’imposta agevolata del 10% applicata sul reddito imponibile. CONSULES Corso Vittorio Emanuele II, 184 – 00186 – ROMA – ITALIA +39 06 45491270 [email protected] WWW.IMPRENDITORISIDIVENTA.ORG PAGE | 2