Comunicato dell`11 febbraio 2014

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Comunicato dell`11 febbraio 2014
Comunicato dell’11 febbraio 2014
Incontro con il CNR sullo svolgimento dell’attività fuori sede dei Ricercatori e
Tecnologi
Venerdì 7 febbraio, l’ANPRI ha incontrato il Direttore Generale del CNR, dott. Paolo Annunziato,
in merito alle norme contrattuali riguardanti lo svolgimento dell’attività fuori sede dei
Ricercatori e Tecnologi del CNR.
L’incontro era stato chiesto dall’ANPRI in seguito di una lettera inviata dal Direttore Centrale,
dott. Alessandro Preti, al RUOS di un Istituto del CNR che, ad avviso dell’ANPRI, reinterpreta,
in maniera piuttosto arbitraria, non solo la norma contrattuale riguardante lo svolgimento
dell’attività fuori sede dei Ricercatori e Tecnologi (comma 3, art. 35 del CCNL 5/3/1998,
ripreso integralmente dal comma 3, art. 58 del successivo CCNL 21/2/2002), ma anche la
(unica e vigente) Circolare n. 26 del 1998 del CNR sull’argomento.
Circolare che, giova ricordare, stabilisce che “lo svolgimento dell’attività al di fuori della sede di
servizio deve essere dichiarata mensilmente, con autocertificazione, e ciò ai fini sia della
conoscenza dell'attività svolta fuori sede sia della contezza delle ore lavorative e connessa
contabilità per le prestazioni effettuate in difetto e per quelle in eccesso, da gestire secondo le
particolari modalità stabilite dall’art. 35 del suddetto contratto collettivo nazionale”.
Nella lettera del dott. Preti, invece, si pretende immotivatamente di porre stringenti ed
incomprensibili limiti all’attività fuori sede dei Ricercatori e Tecnologi.
Si vorrebbe, infatti, limitare ai confini comunali della sede di lavoro l’attività fuori sede, limite
non presente né nella norma contrattuale, né nella relativa Circolare CNR, giustificando tale
restrizione con il fatto che “fuori dal comune è prevista infatti la missione”. Ci si dimentica,
però, che la normativa vigente prevede la missione anche nell’ambito comunale (anche se in
tal caso il trattamento di missione non è dovuto) e che l’istituto della missione comporta tempi
e un iter burocratico spesso incompatibili con l’attività fuori sede del Ricercatore, costretto
molte volte a partecipare a riunioni o incontri di durata incerta, spesso concordati ad horas.
Ugualmente immotivata e contraddittoria è la presunta impossibilità che l’attività fuori sede sia
svolta presso la propria abitazione, preclusione non presente in nessuna norma o contratto che
il dott. Preti prova a giustificare affermando che “esiste un apposito istituto giuridico quale il
Telelavoro che disciplina tale fattispecie”, dimenticando però che il Telelavoro disciplina una
prolungata e continuativa attività lavorativa del dipendente presso la propria abitazione (od
altra sede), con specifici oneri a carico del CNR, che nulla hanno a che vedere con una
saltuaria e occasionale esigenza del Ricercatore e Tecnologo di lavorare a casa.
Il CNR ha concordato sul fatto che quanto contenuto nella suddetta lettera è semplicemente un
parere, non vincolante né per il RUOS destinatario della lettera, né per i Ricercatori e i
Tecnologi dell’Ente. Anche l’affermazione che il Ricercatore “dovrà preventivamente avvisare,
anche solo per e-mail, la Segreteria e il Direttore” voleva avere un carattere non vincolante,
ma di semplice consiglio, e non relativa a ciascuna assenza per attività fuori sede ma ad un
insieme di future prevedibili assenze frutto di specifici impegni e/o progetti.
Il CNR ha quindi affermato che è necessario fare chiarezza sull’argomento, anche alla luce di
eventuali normative successive al Contratto che assegnino al Direttore d’Istituto dei doveri di
accountability che potrebbero implicare, ad esempio, una preventiva informazione da parte dei
Ricercatori e Tecnologi. Il Direttore Generale ha anche convenuto che i Ricercatori e i Tecnologi
possano avere l’esigenza di lavorare a casa, e che tale evenienza non va preclusa ma va
meglio definita. L’Ente prevede, quindi, di confrontarsi sull’argomento sia con gli altri Enti di
Ricerca che con la Funzione Pubblica, e di emettere, se necessario, una nuova Circolare.
L’ANPRI si è detta favorevole a che lo svolgimento dell’attività fuori sede, che ha un impatto
molto grande sull’attività di ricerca e sull’autonomia del ricercatore, venga normato in maniera
chiara, rispettosa della legge, del Contratto e dei diritti dei Ricercatori e Tecnologi, e che non
sia soggetto a interpretazioni fantasiose e spesso restrittive da parte di alcuni Direttori.
Ovviamente, l’ANPRI, sola tra le OO.SS. a preoccuparsi concretamente dell’autonomia dei
Ricercatori e Tecnologi, continuerà la sua opera di vigilanza su tale materia e sui contenuti di
una eventuale nuova circolare dell’Ente.
L’ANPRI ha, infine, ricordato al Direttore Generale che in alcuni casi i Direttori di Istituto, e
ancor più suoi delegati, si trovano in una posizione di conflitto di interesse con i propri
ricercatori e che, pertanto, non si può assegnare ai Direttori alcun potere discrezionale che
intacchi l’autonomia di ricerca.
Anche in seguito a tale incontro, non possiamo che confermare che lo svolgimento dell’attività
fuori sede è normato, al momento, esclusivamente dall’art. 58, comma 3, del CCNL 21/2/2002
e dalla Circolare CNR 26/1998 e che, pertanto:
1. l’attività fuori sede può svolgersi in qualsiasi luogo, all’interno o all’esterno del comune di
appartenenza della sede di servizio, in una sede istituzionale o no (come la propria abitazione
o la strada), quando compatibile con l’attività da svolgere,
2. l’attività fuori sede va autocertificata a fine mese: in caso di dichiarazioni mendaci,
riguardanti l’attività svolta e l’orario ricoperto, il Ricercatore/tecnologo può incorrere nelle
sanzioni penali previste dalla normativa vigente,
3. l’attività fuori sede non necessita di preventiva comunicazione, né tantomeno deve essere
autorizzata dal Direttore di Istituto; questi, però, può disporre controlli per verificare
l’autenticità di quanto autocertificato dal Ricercatore/Tecnologo.
Gianpaolo Pulcini
Segretario Nazionale, Responsabile CNR