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Aggiornamento DEMOGRAFICI
Circolare 26 aprile 2013
Giudici Popolari
Formazione e aggiornamento albi
Normativa di riferimento:
Legge n. 287 del 10 aprile 1951
Legge n. 405 del 5 maggio 1952
Legge n. 1441 del 27 dicembre 1956
Le Corti d'Assise
In riferimento all’amministrazione della giustizia i comuni svolgono tra i loro compiti la
funzione di formazione degli elenchi di revisione degli Albi dei Giudici Popolari delle
Corti di Assise e delle Corti di Assise di Appello.
I Giudici Popolari sono cittadini italiani chiamati a comporre, a seguito di estrazione a
sorte da apposite liste, le Corte di Assise e le Corte di Assise di Appello.
Tali Giudici fanno parte del Collegio giudicante delle Corti di Assise e delle Corti di Assise
di Appello per una precisa prescrizione della Costituzione che, all'art. 102, terzo comma,
recita: “la legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo
all'amministrazione della giustizia”.
La partecipazione ha lo scopo principale di attuare un collegamento diretto tra il popolo,
in nome del quale viene amministrata la giustizia, e la magistratura, organo preposto a tale
amministrazione.
Sia la Corte di Assise sia la Corte di Assise di Appello sono un collegio giudicante e sono
costituite da giudici collegiali composti da otto membri: due giudici togati (uno è il
presidente, l'altro il cosiddetto giudice a latere) e sei giudici laici (denominati giudici
popolari).
Magistrati e giudici popolari costituiscono un collegio unico a tutti gli effetti.
La Corte di Assise giudica i reati indicati dall'articolo 5 del codice di procedura penale.
La Corte di Assise di Appello giudica sugli appelli avverso le sentenze delle Corti di
Assise del Distretto.
La funzione di aggiornamento degli albi viene esercitata ogni due anni, negli anni dispari,
da apposita commissione comunale che ha il compito di iscrivere d'ufficio, negli Albi dei
Giudici Popolari, tutti i cittadini residenti nel proprio Comune che nell'anno in corso
abbiano compiuto o debbano compiere il 30° anno di età e che siano in possesso dei
requisiti prescritti indicati agli articoli 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287. La
Commissione ha inoltre il compito di formare un secondo elenco chiamato “elenco dei
cancellandi”, ossia elettori che hanno perduto la qualità di elettore del comune in seguito a
decesso, emigrazione o perdita del diritto di voto.
Se valutati idonei NON POSSONO RIFIUTARE l'incarico se non per gravissimi motivi.
Requisiti
Albo dei Giudici Popolari per la Corte di Assise:
a. residenza anagrafica nel comune
b. cittadinanza italiana
c. godimento dei diritti politici
d. buona condotta morale
e. età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65
f. aver assolto alla scuola dell'obbligo.
Albo dei Giudici Popolari per la Corte di Assise di Appello:
a. residenza anagrafica nel Comune
b. cittadinanza italiana
c. godimento dei diritti politici
d. buona condotta morale
e. età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65
f. diploma di scuola media superiore, di qualsiasi tipo.
Domanda
La domanda, in carta libera, va prodotta utilizzando apposito modello, dal 1° maggio al 31
luglio degli anni dispari e indirizzata al Sindaco del comune di residenza, indicando
cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo, titolo di studio specifico e non
generico con la data del conseguimento, la denominazione dell'istituto scolastico e
l'ubicazione dello stesso, la professione.
Alla domanda deve essere allegata anche la copia di un documento di riconoscimento in
corso di validità.
Particolarità
Se un cittadino cambia la residenza dopo il compimento del 31° anno, viene cancellato
dall’Albo dei Giudici Popolari del comune di provenienza. Pertanto, se vuole essere
nuovamente iscritto, deve presentare domanda al Sindaco del comune di nuova residenza.
Una volta iscritti, non occorre rinnovare l'iscrizione.
Esclusioni
Sono esclusi dalla funzione di Giudice Popolare:
a. i Magistrati ed i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'Ordine
Giudiziario;
b. gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia anche se
non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
c. i Ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Sono dispensati dall'ufficio di giudice popolare per la durata della carica:
a) i Ministri e i Sottosegretari di Stato;
b) i membri del Parlamento;
c) i Commissari delle regioni;
d) i componenti gli organi delle regioni preveduti dall'art. 121 della Costituzione o gli
organi corrispondenti preveduti dagli statuti regionali speciali;
e) i prefetti delle province.
Fascicolo individuale
Ogni componente iscritto negli albi deve essere munito di fascicolo individuale, questo
deve contenere la seguente documentazione:
- richiesta iscrizione;
- certificato di residenza;
- certificato di cittadinanza italiana;
- estratto per riassunto dell’atto di nascita;
- copia fotostatica titolo di studio;
- scheda personale maschile/femminile;
PIANO DI LAVORO DELLA COMMISSIONE COMUNALE
AGGIORNAMENTO ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI (Legge 10-04-1951, n. 287)
ADEMPIMENTI NEGLI ANNI DISPARI:
Scadenza
ADEMPIMENTO
30 aprile
Termine entro il quale deve essere affisso sul sito istituzionale del comune, ed in
altri luoghi pubblici, il manifesto che invita tutti coloro che sono in possesso dei
prescritti requisiti richiesti a presentare domanda di iscrizione negli elenchi
integrativi dei Giudici Popolari.
31 luglio
Termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione negli elenchi da
parte dei cittadini.
1 agosto
Nomina, per le Amministrazioni
Comunali sciolte, di due membri della
Commissione Comunale da parte della Prefettura di competenza.
30 agosto
Termine ultimo entro il quale la commissione comunale deve provvedere, previo
accertamento dei requisiti richiesti, alla formazione degli elenchi suddivisi per la
Corte di Assise e Corte di Assise di Appello:
- compilazione degli elenchi dei cittadini, aventi i requisiti di legge, da aggiungere
agli albi generali.
- compilazione degli elenchi dei cittadini da cancellare per morte, per età, per
trasferimento, ecc.
10 settembre
Trasmissione del verbale e degli elenchi di cui sopra al Presidente del Tribunale.
dal 15 al 30 settembre
Il Presidente del Tribunale convoca la Commissione composta dai Sindaci del
Circondario.
30 ottobre
Termine ultimo per la compilazione, da parte della Commissione Circoscrizionale,
presieduta dal Presidente del Tribunale, composta da tutti i Sindaci della
Circoscrizione o loro delegati, degli elenchi dei Giudici Popolari di Corte di Assise
e di Corte di Assise di Appello.
15 novembre
Trasmissione degli elenchi di aggiornamento a ciascun comune per l’affissione
all’Albo online comunale.
Il Sindaco pubblica per 10 giorni consecutivi all’Albo online gli elenchi
comprendenti i Giudici residenti nel comune. Di tale pubblicazione viene inoltre
data notizia mediante affissione di pubblico manifesto.
1° dicembre
Restituzione al Presidente del Tribunale degli elenchi con la relativa nota di
pubblicazione.
Terminati i lavori
Il Presidente del Tribunale approva definitivamente gli atti dei Giudici Popolari.
Gli estratti sono rimessi al comune per la pubblicazione all’albo online per 10
giorni.
Dell’affissione il Sindaco ne dà notizia con apposito manifesto.
Ogni cittadino entro 15 giorni può presentare reclamo alla Corte di Appello.
Alla scadenza della pubblicazione gli estratti sono restituiti al Presidente del
Tribunale.
IMPORTANTE:
Il Ministero della Giustizia, Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, ha
predisposto un sistema informatico (GPop) per la gestione dei Giudici Popolari di Corte di
Assise e Corte di Assise di Appello secondo quanto previsto dalla Legge n. 287 del 1951 e
successive modifiche.
Se un distretto di Corte di Appello utilizza detto sistema informatico, tutti i comuni del
distretto devono attenersi alle indicazioni riportate nella sezione Moduli della presente
scheda pratica.
Al fine di aggiornare gli Albi dei Giudici Popolari per le Corti di Assise, è necessario che i
comuni forniscano ai Tribunali competenti per territorio gli elenchi aggiornati dei cittadini
idonei all'esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di Assise e Corti di Assise
di Appello. Tali elenchi devono essere forniti in formato file con contenuto sequenziale
appositamente strutturato per permetterne la verifica e l'elaborazione automatizzata. Il file
deve essere uno unico per i due Albi e deve essere verificato prima di essere consegnato.
Per facilitare le operazioni di verifica da parte dei comuni è stato predisposto il software
"Giudici Popolari - Utility di verifica file formato.sgp".
Vai alla pagina del Ministero per scaricare i file
Il Tribunale competente per territorio indicherà ai singoli comuni l'indirizzo di Posta
Elettronica Certificata (PEC) al quale inviare il file.
Per eventuali chiarimenti i comuni dovranno rivolgersi al Tribunale competente per
territorio.
COME SI DIVENTA GIUDICE POPOLARE
I Giudici Popolari sono estratti a sorte dall'Albo approvato dal Presidente del Tribunale,
sulla base di elenchi formati dai comuni e dalle commissioni mandamentali.
L'estrazione avviene 15 giorni prima della conclusione della sessione ed i giudici estratti
vengono convocati davanti al Presidente entro i cinque giorni successivi all'estrazione.
Nel giorno della convocazione il Presidente, dopo aver dispensato coloro che risultano
legittimamente impediti, chiama a prestare servizio, nell'ordine dell'estrazione, tanti
giudici popolari quanti ne servono per formare il collegio.
Di norma vengono anche individuati due giudici popolari supplenti i quali saranno
chiamati a prestare servizio solo nel caso di impedimento dei giudici effettivi.
Se il dibattimento si prevede di lunga durata, o comunque quando lo ritiene necessario, il
Presidente dispone che prestino servizio altri giudici popolari, in qualità di aggiunti, in
numero non superiore a 10, perché assistano al dibattimento e sostituiscano i giudici
effettivi nel caso di loro assenza o impedimento
QUANDO OPERA LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO
La Corte di Assise di Appello tiene quattro sessioni annue della durata di tre mesi
ciascuna.
Il giudice nominato per una sessione partecipa ai collegi giudicanti dei processi penali che
iniziano in quel trimestre ma i dibattimenti debbono essere conclusi dallo stesso collegio
anche dopo la fine della sessione nel corso della quale sono stati iniziati.
Il Giudice Popolare, quindi, potrebbe non far parte di nessun collegio, se nel trimestre non
si celebrano processi, ma la sua attività potrebbe anche prolungarsi oltre i tre mesi della
sessione per la quale è stato nominato.
OBBLIGHI E SANZIONI
La funzione di Giudice Popolare è obbligatoria ed è parificata, a tutti gli effetti,
all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive.
Il Giudice Popolare che, chiamato a prestare servizio, non si presenta senza giustificato
motivo, può essere condannato, con decreto motivato, dal presidente della Corte di Assise
o della Corte di Assise di Appello al pagamento di una sanzione amministrativa, e alle
spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento cagionato dalla sua assenza,
senza pregiudizio delle più gravi sanzioni stabilite dalla legge nel caso che il fatto da lui
commesso costituisca reato.
Il decreto può essere revocato dallo stesso Presidente qualora il condannato, entro quindici
giorni dalla notificazione, dimostri di essersi trovato nella impossibilità di presentarsi.
Il Giudice Popolare che prima che sia pronunziata la sentenza manifesta indebitamente il
proprio convincimento sui fatti, che formano oggetto del procedimento, è escluso, previa
contestazione, con decreto motivato del Presidente, dal far parte del collegio. E’ altresì
condannato al pagamento di una somma da euro 10 ad euro 25 a favore della cassa delle
ammende, oltre alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento, senza
pregiudizio delle più gravi sanzioni stabilite dalla legge nel caso che il fatto da lui
commesso costituisca reato. Contro il decreto di condanna è ammessa opposizione, entro
cinque giorni dalla notificazione, al Presidente della Corte di Appello, il quale provvede
ugualmente con decreto. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento di
esclusione.
Data l’obbligatorietà dell’ufficio di Giudice Popolare, il datore di lavoro della persona
chiamata a svolgere le funzioni di Giudice Popolare è obbligato a concedere un permesso
(che può essere retribuito o non retribuito) per l’assolvimento dell’ufficio stesso per tutta
la durata dell’incarico.
INDENNITA E RIMBORSI
Ai Giudici Popolari nei collegi di assise spetta l'indennità prevista dall'art. 65 del D.P.R.
30/05/02 n. 115 e cioè:
- Indennità giornaliera di funzione: spetta nella misura di € 25,82 al lavoratore dipendente
ovvero per le prime 50 sedute € 51,65 al lavoratore autonomo o dipendente senza diritto
alla retribuzione per ogni giorno di udienza a cui si sommano il giorno della convocazione
e quello del giuramento, e di € 56,81 per le udienze successive.
- Indennità di soggiorno: spetta al Giudice Popolare che non sia residente nel comune in
cui si tiene l'udienza di assise, e che dalla partenza da casa al suo rientro siano trascorse
almeno 4 ore. La misura di questa indennità è di € 0,85 l'ora.
- Rimborso spese di viaggio: si intendono spese rimborsabili i biglietti del treno di II classe,
dell'autobus urbano ed extraurbano. I biglietti dell'aereo ed il costo del taxi sono
rimborsabili solo se l'utilizzo di questi mezzi è preventivamente autorizzato dal
magistrato. Non si rimborsa il costo del parcheggio.
- Indennità supplementare spese di viaggio: rappresenta il 10% del rimborso delle spese di
viaggio se il mezzo utilizzato è il treno ed il 5% se è l'aereo, al netto dei supplementi rapidi
e prenotazioni.
- Indennità chilometrica: nei casi in cui l'orario dei mezzi pubblici di linea sia inconciliabile
con lo svolgimento della funzione ovvero tali mezzi manchino del tutto, può essere
consentito l'uso del mezzo proprio, previa autorizzazione del magistrato su domanda
scritta dell'interessato dalla quale risulti che l'amministrazione è sollevata da qualsiasi
responsabilità circa l'uso del mezzo stesso. L'indennità spettante è pari ad 1/5 del costo
della benzina alla pompa Agip per chilometro percorso. Le distanze chilometriche che si
prendono in considerazione sono quelle fornite dall'ACI.
Modulistica:
Domanda iscrizione ai Giudici Popolari
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Accertamento titolo di studio per Giudici Popolari
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Fascicolo personale per Giudici Popolari
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