REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA EPDItaly
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REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA EPDItaly Revisione 2 11.04.2016 1 Indice Introduzione ............................................................................................................................................................ 3 Organizzazione........................................................................................................................................................ 6 Sviluppo della PCR ................................................................................................................................................. 9 La Dichiarazione EPD ......................................................................................................................................... 15 Sviluppo e Verifica della EPD ............................................................................................................................ 21 Iter di pubblicazione EPD .................................................................................................................................. 31 Logo EPDItaly ...................................................................................................................................................... 33 2 Capitolo 1 Introduzione 1.1 FINALITÀ Lo scopo principale del Programma EPDItaly e del presente Regolamento consiste nel fornire uno strumento per valorizzare l’impegno che le organizzazioni di qualsiasi paese che operano in qualsiasi settore di mercato ripongono nel ridurre gli impatti ambientali legati ai prodotti o servizi erogati. Lo strumento è rappresentato dalla Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) nella quale l’Organizzazione può riportare le informazioni di carattere ambientale legate al prodotto o al servizio erogato. Le EPD all’interno del Programma EPDItaly consentono alla Organizzazione di comunicare le performance ambientali dei propri prodotti in modo comprensibile e credibile, in quanto oggetto di verifica da parte di un soggetto terzo indipendente. Il Programma EPDItaly, come il presente Regolamento, è infatti sviluppato conformemente alla ISO 140251 e il contenuto della EPD è pertanto soggetto alla verifica di terza parte. All’interno del Regolamento vi sono, inoltre, indicazioni aggiuntive per le EPD conformi alla EN 158042. Prima della pubblicazione del Regolamento, esso deve essere sottoposto a consultazione pubblica, della durata minima di 1 mese (cfr. 3.6). Esso viene rivisto ogni 3 anni o su input del mercato, per eventualmente adeguarlo alle sue esigenze. In caso di modifiche il periodo di consultazione è di 10 giorni solari. Le EPD di prodotti appartenenti alla stessa categoria ma sviluppate in Programmi differenti, possono non essere tra loro confrontabili. Il Programma EPDItaly prevede che le informazioni riportate nella EPD debbano essere ricavate tramite studi del ciclo di vita (LCA) eseguiti in accordo alle norme della serie ISO 14040 3 che costituiscono uno standard internazionalmente riconosciuto. 1.2 DEFINIZIONI SISTEMA DI PRODOTTO Insieme di processi unitari con flussi elementari e di prodotti che espleta una o più funzioni definite e modella il ciclo di vita di un prodotto. PRODOTTO Qualsiasi bene o servizio. LIFE CYCLE ASSESSMENT (LCA) Metodo che valuta un insieme di interazioni che un prodotto o un servizio ha con l’ambiente, considerando il suo intero ciclo di vita che include le fasi di pre-produzione (estrazione dei materiali, produzione dell’energia, etc.), produzione, distribuzione, uso e manutenzione, riciclo e dismissione finali. La procedura LCA è standardizzata dalle norme ISO 14040 e ISO 140444. ALLOCAZIONE Metodologia di partizione dei flussi di ingresso o uscita di un processo o di un sistema di prodotto, tra il sistema di prodotto in esame e uno o più altri sistemi di prodotto. CRITERI DI CUT-OFF Specificazione della quantità di flusso di materiali o di energia o il livello di rilevanza ambientale associato alla unità di processo o di sistema di prodotto, che è possibile escludere da uno studio di LCA. UNITÀ FUNZIONALE Prestazione quantificata di un sistema di prodotto da utilizzare come unità di riferimento. UNITÀ DICHIARATA Quantità di prodotto utilizzata quale unità di riferimento in una EPD per la elaborazione di una dichiarazione ambientale basata su uno o più moduli informativi. MODULO INFORMATIVO 1 ISO 14025, Environmental labels and declarations – Type III Environmental declarations – Principles and procedures EN 15804, Sustainability of construction works. Environmental product declarations. Core rules for the product category of construction products 3 ISO 14040, Environmental management – Life cycle assessment – Principles and framework 4 ISO 14044, Environmental management – Life cycle assessment – Requirements and guidelines 2 3 Compilazione di dati da utilizzare come base per una EPD, che tratta un processo unitario o una combinazione di processi unitari che fanno parte dell’LCA di un prodotto. FATTORE DI CARATTERIZZAZIONE Fattore derivato da un modello di caratterizzazione che viene applicato per convertire un risultato dell'analisi di inventario del ciclo di vita (LCI) assegnato all'unità comune dell'indicatore di impatto. IMPATTO AMBIENTALE Qualunque modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, causata totalmente o parzialmente dagli aspetti ambientali di un’Organizzazione. ASPETTO AMBIENTALE Elemento delle attività, prodotti o servizi di un’Organizzazione che può interagire con l’ambiente. INDICATORE DI CATEGORIA DI IMPATTO Rappresentazione quantificabile di una categoria di impatto. ANALISI DI SENSITIVITÀ Procedura per determinare gli effetti che ha una scelta effettuata relativa a metodi di calcolo o a dati, sui risultati dello studio LCA (cfr. norma ISO 14040). PARTE INTERESSATA Persona od Organismo interessato o influenzato dallo sviluppo e dall’uso di un programma di dichiarazione ambientale di tipo III. DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI TIPO III (EPD) Dichiarazione ambientale che fornisce dati ambientali quantificati utilizzando parametri predeterminati 5 e, dove pertinenti, informazioni ambientali aggiuntive6. PROGRAMMA DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI TIPO III EPDITALY Programma volontario per lo sviluppo e l'uso delle dichiarazioni ambientali di Tipo III, sulla base di una serie di regole operative. REGOLE DELLA CATEGORIA DI PRODOTTO (PCR) Serie di regole, requisiti e linee guida specifici per lo sviluppo di dichiarazioni ambientali di Tipo III per una o più categorie di prodotto. CATEGORIA DI PRODOTTO Gruppo di prodotti che possono soddisfare funzioni analoghe. NON CONFORMITÀ Mancato soddisfacimento e/o inadeguatezza dell’applicazione di un requisito applicabile dei documenti di riferimento di estensione, sistematicità, intensità, criticità e/o influenza tali da pregiudicare la correttezza, completezza e/o chiarezza delle informazioni contenute in LCA ed EPD; non soddisfacimento di un requisito legislativo. CO-PRODOTTO Qualsiasi di due o più prodotti provenienti dalla stessa unità di processo o sistema di prodotto. VERIFICATORE Persona od organismo che esegue la verifica. CICLO DI VITA Fasi consecutive e interconnesse di un sistema di prodotto, dall'acquisizione delle materie prime o dalla generazione delle risorse naturali, fino allo smaltimento finale. CONTENUTO DI RICICLATO Proporzione in massa di materiale riciclato in un prodotto o imballaggio7. SCARTI POST-CONSUMER Materiale generato da insediamenti domestici o da installazioni commerciali, industriali e istituzionali nel loro ruolo di utilizzatori/consumatori finali del prodotto che non può più essere utilizzato per lo scopo per il quale era stato realizzato. È incluso il materiale di ritorno dalla catena di distribuzione. SCARTI PRE-CONSUMER Materiale sottratto dal flusso dei rifiuti durante il processo di produzione del prodotto. Restano esclusi i recuperi di materiale all’interno del medesimo processo che li ha generati. CONVALIDA 5 I parametri predeterminati si basano sulla serie di norme ISO 14040, che si compone della ISO 14040 e della ISO 14044 Le informazioni ambientali aggiuntive possono essere quantitative o qualitative 7 ISO 14021, Environmental labels and declarations - Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling) 6 4 Azione mediante la quale un Organismo di terza parte si accerta della correttezza dei dati contenuti nella EPD. CERTIFICAZIONE Attestazione di conformità a requisiti specificati. REGISTRAZIONE Azione mediante la quale EPDItaly identifica la EPD dell’Organizzazione richiedente la pubblicazione. PUBBLICAZIONE Azione mediante la quale EPDItaly pubblica la EPD dell’Organizzazione richiedente. 5 Capitolo 2 Organizzazione STRUTTURA 2.1 Il diagramma seguente illustra in che modo le diverse attività svolte all’interno del Programma EPDItaly siano tra loro interconnesse. PCR Operatore EPDITALY EPD Comitato Tecnico Comitato del Riesame delle PCR Moderatore PCR Esperti LCA/EPD Advisory Board Organizzazioni Stakeholder della categoria Segreteria Tecnica Organismi di certificazione Regolamento EPDITALY Figura 1 – Struttura del Programma EPDItaly ICMQ S.p.A. (nel seguito ICMQ), Via G. De Castillia, 10 20124 Milano è l’Operatore del Programma EPDItaly. ICMQ ha la responsabilità gestionale e finanziaria dell’intera struttura operativa. Secondo quanto previsto dalla norma ISO 14025, l’Operatore ha una serie di obblighi che sono adempiuti tramite i seguenti organismi: Segreteria Tecnica Advisory Board Comitato Tecnico Comitato del Riesame delle PCR Moderatore PCR Esperti LCA/EPD Il Programma è gestito da una Segreteria Tecnica coadiuvata da un Comitato Tecnico e da un Comitato per il Riesame delle PCR. Lo sviluppo di una PCR avviene per il tramite del moderatore, che coinvolge sia gli esperti LCA ed EPD sia, principalmente nella fase di consultazione, il gruppo degli Stakeholder della categoria specifica. I membri del Programma EPDItaly possono essere permanenti o temporanei. I primi sono rappresentati da organizzazioni o associazioni interessate alla diffusione delle EPD, mentre i membri temporanei sono soggetti interessati nonché Stakeholder che abbiano conoscenza della tematica EPD, LCA, PCR. Le EPD sono sviluppate dalle organizzazioni sulla base di quanto riportato nella PCR applicabile e sulla base del presente Regolamento, e sono sottoposte alla verifica di un soggetto terzo (Organismo di Certificazione). 2.1.1 SEGRETERIA TECNICA La Segreteria Tecnica ha il compito di: Pubblicare le PCR sviluppate ed approvate dal Comitato Tecnico. Pubblicare le EPD. 6 2.1.2 ADVISORY BOARD L’Advisory Board rappresenta l’organo che: 1. 2. Analizza il mercato Raccoglie e analizza i feedback del mercato al fine di revisionare il presente Regolamento. Verifica l’esigenza di modifica delle PCR. Monitora la sensibilità del mercato in materia di sostenibilità dei prodotti. Promuove il Regolamento Suggerisce attività/eventi per la promozione del Programma EPDItaly. Fornisce input per la gestione del Regolamento. Fornisce alla Segreteria Tecnica le indicazioni per possibili evoluzioni tecniche e sviluppi del Programma EPDItaly. 2.1.3 COMITATO TECNICO Il comitato è formato da un minimo di n. 2 esperti in LCA/EPD, più il Presidente il cui compito consiste nel: 1. Garantire l’applicazione del Regolamento Predispone, comunica e sottopone a revisione il Regolamento del Programma EPDItaly. Approva una procedura credibile per la consultazione aperta del Regolamento in fase di sviluppo/revisione. Approva le check list e i tool specifici definiti in ottemperanza al presente Regolamento. Approva le procedure atte a garantire la tracciabilità e la consistenza del database dei dati relativi alle organizzazione e alle loro EPD. 2. Deliberare la pubblicazione di una PCR Nomina un Moderatore PCR. Guida lo sviluppo dei Product Category Rules (PCR). Approva una procedura credibile per la consultazione aperta delle PCR in fase di sviluppo/revisione. Verifica che l’applicazione della procedura di revisione delle PCR sia condotta in modo trasparente e affidabile. 3. Deliberare la pubblicazione di una EPD Verifica che l’applicazione della procedura di convalida delle LCA e delle EPD sia condotta in modo trasparente e affidabile. Decide per la pubblicazione delle EPD sulla base dei report prodotti dai soggetti verificatori. Verifica che le attività dei verificatori siano condotte in accordo al presente Regolamento. Valuta le richieste di pubblicazione nel programma EPDItaly, di EPD sviluppate in altri Programmi. 2.1.4 COMITATO DEL RIESAME DELLE PCR Il Comitato del Riesame delle PCR è composto da un presidente e due membri e il suo compito è quello di effettuare il riesame delle PCR per garantire, attraverso una verifica indipendente, che le PCR siano conformi al presente Regolamento e alla norma ISO 14025. Esse devono essere sviluppate in conformità alla norma ISO 14040 e tali che le EPD relative contengano le informazioni minime per descrivere in modo esauriente le prestazioni ambientali del prodotto. Le competenze del personale coinvolto nel riesame delle PCR sono valutate secondo le specifiche procedure di EPDItaly. 2.1.5 MODERATORE PCR Il Moderatore PCR è principalmente coinvolto nello sviluppo e revisione delle PCR. I suoi compiti possono riassumersi nei seguenti: Identificare i CPC (Central Product Code, vedi §3.3) più adeguati per la categoria di prodotti. 7 Predisporre una pianificazione temporale per lo sviluppo delle PCR, sottoponendole al Comitato Tecnico. Predisporre le bozza delle PCR e sottoporla al Comitato tecnico che ne verifica il soddisfacimento dei requisiti, in conformità al presente Regolamento. Coadiuvare il Comitato Tecnico nella definizione dei gruppi di stakeholder da contattare/coinvolgere nelle fasi di sviluppo, revisione e di consultazione aperta delle PCR. Gestire i commenti relativi al processo di consultazione pubblico, sottoponendoli a lettura critica. Se necessario, revisionare le PCR sulla base dei commenti e delle proposte di modifica ricevute, giungendo ad una bozza definitiva del documento. Informare tutti i soggetti coinvolti nello sviluppo/revisione della PCR riguardo al documento finale, prima della pubblicazione sul sito web. Una volta che la PCR è divenuta operativa, raccogliere i feedback dal gruppo di consultazione riguardo eventuali aggiustamenti, da inserire nella futura revisione. Garantire una adeguata consultazione durante le fasi di sviluppo/revisione dei documenti favorendo la partecipazione delle parti interessate. 2.1.6 ESPERTI LCA/EPD Tutte le parti a vario titolo interessate possono contribuire allo sviluppo/revisione delle PCR. Lo sviluppo/revisione delle PCR può beneficiare della conoscenza degli esperti LCA/EPD delle organizzazioni su tematiche riguardanti le specifiche categorie di prodotto, sia per lo sviluppo delle LCA, sia nel modo di presentare i risultati. 2.1.7 GRUPPO DI PCR STAKEHOLDER Il Gruppo di PCR Stakeholder partecipa allo sviluppo/revisione della PCR. Devono far parte del gruppo i soggetti che a livello nazionale e internazionale siano in grado di coprire per conoscenza e competenza le varie fasi del ciclo di vita della categoria di prodotti per i quali si stia sviluppando/revisionando la PCR. 2.1.8 VERIFICATORI INDIPENDENTI I verificatori indipendenti (Organismi di Certificazione) hanno il compito di: accertare che lo studio LCA dal quale provengono le informazioni utilizzate nella EPD, sia conforme ai requisiti delle norme della serie ISO 14040, del presente Regolamento e della PCR di riferimento; verificare che il modello adottato nello studio LCA del prodotto sia aderente alla situazione reale; verificare che i dati nella EPD siano rappresentati in accordo a quanto previsto dal presente Regolamento e dalla PCR di riferimento; produrre un report che contenga gli elementi di revisione della documentazione analizzata (LCA ed EPD), compresa la chiusura di eventuali Non Conformità o Raccomandazioni, e la posizione in merito alla convalida della EPD. La convalida della EPD può avvenire tramite il ricorso a Organismi di Certificazione riconosciuti da EPDItaly secondo le proprie specifiche procedure. È compito dei singoli Organismi di Certificazione garantire la competenza dei verificatori che agiscono per conto di essi ed effettuare la supervisione del loro operato. 8 Capitolo 3 Sviluppo della PCR 3.1 INTRODUZIONE Al fine di garantire la confrontabilità tra EPD diverse, relative a prodotti della medesima categoria, è necessario che tutte le EPD di quella categoria siano costruite su LCA conformi alla norma ISO 14040 e sviluppate all’interno di un medesimo framework di prerequisiti, in termini per esempio di confini del sistema, di fasi del processo produttivo, di criteri di cut-off e così via. Per garantire ciò, dal momento che differenti categorie di prodotto possono essere caratterizzate da requisiti specifici, oltre a definire metodi di calcolo che devono essere necessariamente applicati nel momento in cui una qualsiasi EPD viene sviluppata, occorre che un contesto di regole sia sviluppato ad hoc. Le regole applicabili a tutte le EPD sono rappresentate: a) b) dal presente Regolamento; dalle PCR, Product Category Rules, relative alle diverse categorie di prodotto. Lo sviluppo della PCR rappresenta pertanto il primo passo che è necessario compiere per convalidare una EPD, laddove non esista ancora la Product Category Rules di riferimento per quella categoria. Il processo per lo sviluppo della PCR è garantito dall’Operatore del Programma EPDItaly. Il Moderatore PCR, che è un esperto indicato dall’Operatore, ha il compito di gestire lo sviluppo delle specifiche PCR. Anche gli Stakeholder sono coinvolti nello sviluppo e nella consultazione della PCR. Lo sviluppo della PCR deve seguire lo schema seguente: Sviluppo della PCR su iniziativa di: Organizzazioni in cooperazione o associazioni di categoria Singole organizzazioni attraverso esperti LCA/EPD Istituzioni in cooperazione con aziende Avvio iniziativa Individuazione CPC Ricerca PCR altri programmi Ricerca PCR collegate al ciclo di vita Predisposizione bozza documento Consultazione Gestita dal moderatore Partecipazione gruppo stakeholder consultazione Eventuale revisione bozza su base commenti Approvazione da parte del Comitato Tecnico Aggiornamento Figura 2 – Schema di sviluppo delle PCR In caso di prodotti e servizi nel settore delle costruzioni, è necessario seguire la norma EN 15804 che fornisce le regole chiave per lo sviluppo di EPD. 3.2 PRE-CERTIFICAZIONE Per agevolare lo sviluppo delle EPD e con esse il consolidarsi della sensibilità dei consumatori e del mercato all’acquisto consapevole di prodotti, selezionati anche sulla base delle loro performance ambientali, è previsto lo sviluppo di EPD senza una relativa PCR approvata. 9 Il Programma EPDItaly prevede che una EPD possa essere registrata solo seguendo i criteri del presente Regolamento. La durata di questo tipo di pre-certificazione è fissata ad un anno, senza rinnovo. La pre-certificazione rappresenta il primo step per sviluppare una PCR, in quanto può consentire il nascere di una discussione tra i diversi Stakeholder. Per ottenere la pre-certificazione attraverso la convalida di un verificatore indipendente, è necessario che la EPD risponda nel formato e nei contenuti minimi a quanto previsto nel presente Regolamento (cfr. §4) e che lo studio LCA sia sviluppato secondo le norme ISO 14040 e 14044. Nel caso di pre-certificazione di una EPD, lo studio LCA e di conseguenza la dichiarazione, nelle parti pertinenti, dovrà necessariamente contenere: la scelta e la definizione dell’unità funzionale i criteri di allocazione scelti le fonti dei dati i criteri di cut-off i confini del sistema L’indicazione della pre-certificazione dovrà essere chiaramente contenuta nella EPD. 3.3 AVVIO DELLA INIZIATIVA La classificazione internazionale UN CPC (Central Product Classification), nella sua versione aggiornata consente di definire il campo di applicazione della PCR. La classificazione permette di identificare i gruppi di prodotti rispetto ai quali organizzare le PCR e rappresenta lo strumento per definire in modo sistematico i documenti PCR all’interno del Programma EPDItaly. La classificazione UN CPC (d’ora in avanti CPC) ha una struttura gerarchica basata su codici costruiti nel modo seguente: Sezioni Divisioni Gruppi Classi Sottoclassi Ciascun elemento gerarchico è rappresentato da un codice numerico di una cifra. Per esempio: CPC 2 21 211 2112 21121 Descrizione Food products, beverages and tobacco; textiles, apparel and leather products Meat, fish, fruit, vegetables, oils and fats Meat and meat products Meat of poultry, fresh or chilled Meat of chickens, fresh or chilled Tabella 1 – Esempio di struttura di codici CPC La struttura gerarchica del codice CPC può agevolare la predisposizione della PCR, che deve seguire la stessa logica gerarchica. Nel predisporre una PCR8 occorre verificare l’esistenza di PCR riferibili a prodotti o semilavorati in ingresso al processo, ai quali spesso corrispondono PCR del tipo “from cradle to gate”. Ciò può essere d’aiuto a chi predispone la PCR del prodotto in oggetto in quanto questi può essere un esperto del proprio processo e può conoscere le norme tecniche di riferimento del processo di manufacturing dal quale si produce il prodotto oggetto dello studio, ma può non conoscere quelle che regolano la produzione dei prodotti o semilavorati in ingresso. 8 Nel caso di prodotti da costruzione è necessario tenere conto delle indicazioni contenute nella EN 15804 e, laddove applicabile, alla ISO 21930, Sustainability in buildings and civil engineering works — Core rules for environmental declaration of construction products and services used in any type of construction works 10 Allo stesso modo, nel redigere una PCR, occorre tenere presente le informazioni contenute nelle PCR eventualmente esistenti relative all’uso e fine vita del prodotto. AA EE BB EEE DD CC (Upstream) Cradle to gate FFFF GGGG EEEE (Core) Gate to gate (Downstream) Gate to grave Figura 3 – Schema di ciclo di vita I moduli A e C indicano la produzione delle materie prime, i moduli B e D quelli relativi alla loro lavorazione, il modulo E quelli relativi alla lavorazione del prodotto, mentre i moduli F e G rispettivamente indicano le fasi di utilizzo e fine vita del prodotto. Per le EPD redatte secondo la norma EN 15804 è utilizzata una suddivisione in moduli differente (cfr. §5 della norma EN 15804). I prodotti coperti dal documento PCR possono pertanto essere classificati tramite un codice numerico di quattro o cinque cifre con una struttura ad albero che ricalca quella del codice CPC. Il primo passo consiste quindi nella individuazione del codice CPC più idoneo. Laddove al prodotto in questione non corrisponda un codice CPC chiaro ovvero il prodotto copra un numero variegato di codici CPC, il Comitato Tecnico, se del caso, fornirà una guida relativa allo sviluppo della PCR. L’avvio della iniziativa consiste nel: Verificare l’esistenza di PCR Individuare un moderatore Costituire un gruppo di consultazione degli Stakeholder Pubblicare l’avvio della iniziativa 3.3.1 VERIFICARE L’ESISTENZA DI PCR Una volta verificato che non esistano PCR disponibili nel Programma EPDItaly, riferibili al prodotto oggetto dell’iniziativa, se ne verifica l’esistenza all’interno di altri Programmi gestiti da differenti Operatori. È infatti opportuno verificare come, seppure all’interno di altre strutture, altri soggetti abbiano individuato le peculiarità del ciclo di vita della categoria di prodotti pertinenti. Al fine di garantire l’armonizzazione dei Programmi è pertanto importante, pur nel rispetto del presente Regolamento, sviluppare le PCR tenendo conto e utilizzando le informazioni delle PCR già presenti sviluppate in altri Programmi. La struttura dei codici CPC permette di sfruttare la loro modularità nel definire il contenuto della PCR. È infatti possibile utilizzare il contenuto di eventuali PCR riferite ad un codice CPC di livello inferiore limitandosi ad adattarle precisandone i contenuti che, proprio perché riferiti a un macro-gruppo di prodotti, risultano essere necessariamente più generici. 3.3.2 INDIVIDUARE UN MODERATORE Il compito del moderatore è quello di fornire il necessario supporto ad un sviluppo armonico delle PCR. Il moderatore deve necessariamente avere familiarità con lo sviluppo di LCA ed EPD. La sua individuazione avverrà di concerto con EPDItaly. I compiti del moderatore sono indicati nel §2.1.5. 3.3.3 COSTITUIRE UN GRUPPO DI CONSULTAZIONE DEGLI STAKEHOLDER Al fine di rendere la PCR un documento condiviso dai vari operatori concorrenti nella medesima categoria di prodotti, è importante che le regole di calcolo e le ipotesi inserite nella PCR siano frutto di un lavoro di team. Pertanto è necessario richiedere la cooperazione di più soggetti, potenzialmente interessati al prodotto oggetto di studio. Gli operatori dovrebbero essere, il più possibile, scelti a livello internazionale. 11 Oltre al gruppo ristretto di soggetti che potrebbero prendere parte attiva nella stesura della bozza di PCR, è importante individuare i potenziali Stakeholder esperti del prodotto che faranno parte del Gruppo di Consultazione del forum e che potranno, in quanto esperti nel settore, fornire utili indicazioni durante la redazione della versione finale della PCR. Sarà compito del moderatore individuare tanto il team ristretto di soggetti, che potranno cooperare alla stesura della PCR, tanto il Gruppo di consultazione degli Stakeholder. 3.3.4 PUBBLICARE L’AVVIO DELL’INIZIATIVA Il moderatore avrà cura di informare le parti interessate della pubblicazione sul sito web di EPDItaly dell’avvio dell’iniziativa volta allo sviluppo della PCR. Tanto l’informazione inviata ai potenziali Stakeholder quanto l’annuncio sul sito web saranno completati da una pianificazione di base delle attività. La fase di consultazione aperta deve avere una durata minima di 1 mese. La durata della attività del moderatore per rispondere ai commenti ricevuti e per adeguare la PCR è ugualmente, salvo casi legati a sviluppi particolari, pari a 1 mese. 3.4 PREDISPOSIZIONE DELLA BOZZA DEL DOCUMENTO 3.4.1 CONTENUTO DELLE PCR La PCR serve a definire, nell’ambito della categoria di prodotti cui si riferisce, quali regole nella definizione dei confini del sistema o quali requisiti di qualità nella raccolta dei dati dovranno essere rispettati nello studio LCA utilizzato per la predisposizione della EPD, nonché quale dovrà essere l’unità dichiarata, altrimenti detta funzionale, presa a riferimento e quali informazioni dovranno essere incluse nella EPD. Nel dettaglio la PCR dovrà considerare: Codice CPC e descrizione della categoria di prodotti cui esso si riferisce. Validità del documento. Unità funzionale della categoria di prodotti. Confini del sistema. Obiettivo e campo di applicazione delle informazioni basate sull’LCA. Descrizione dei dati. Criteri di cut-off dei dati. In caso di applicazione della norma EN 15804, possono essere applicati altri criteri per l’esclusione dei dati (cfr. §6.3.5 della norma EN 15804). Requisiti di qualità dei dati. In caso di applicazione della norma EN 15804, si applicano i requisiti aggiuntivi definiti nel §6.3.7 della norma stessa. Analisi di inventario o raccolta dati o eventuali procedure di calcolo o metodi di allocazione consentiti/consigliati o eventuali parametri predeterminati Il database da utilizzare laddove il risultato della LCA possa essere influenzato in modo significativo dalla sua scelta. Lista delle categorie di impatto da considerare, metodi di calcolo e relativi indicatori. Parametri predeterminati per la comunicazione in un eventuale rapporto dei dati dell'LCA. Informazioni relative al contenuto minimo della EPD. Materiali e sostanze che possono avere effetti nocivi sulla salute da dichiarare. Requisiti per le informazioni ambientali aggiuntive. Indicazione delle fasi del ciclo di vita non considerate e omesse dalla EPD. Informazioni da includere nella fase finale del ciclo di vita. Informazioni addizionali, relative per esempio all’adozione di sistemi di gestione o a certificazioni relative al prodotto, alla gestione dei rifiuti, etc. Riferimento ai documenti utilizzati per lo sviluppo della PCR, quali studi LCA o altri studi pertinenti, norme applicabili, etc. Al fine di facilitare l’armonizzazione, nello sviluppo della PCR è necessario tenere conto di quanto già riportato in eventuali PCR già disponibili nello stesso codice CPC e/o facenti riferimento a codici CPC di livello inferiore rispetto a quella del prodotto oggetto di studio. Tali informazioni devono essere prontamente disponibili e devono essere registrate nel documento PCR. Qualora ci fossero delle ragioni valide per lo sviluppo di PCR di contenuto differente rispetto a quelle già esistenti, tali giustificazioni devono essere esplicitate. 12 3.5 FORUM DI CONSULTAZIONE La fase di consultazione serve a garantire che i principali soggetti a vario titolo coinvolti nel ciclo di vita della categoria di prodotti, siano informati della pubblicazione della PCR, in modo da riportare i propri commenti e le proprie proposte di modifica prima che il documento sia ufficializzato come PCR nella sua versione definitiva. Il documento viene pertanto pubblicato sul sito web come PCR in consultazione aperta. Il Comitato Tecnico indica per ciascuna PCR un moderatore il cui compito è quello di raccogliere i diversi commenti, condurre la discussione, fornire eventuali chiarimenti e risposte nonché vagliare le proposte di modifica verificandone la congruenza con il presente Regolamento. Laddove la PCR venga proposta dalla stessa Organizzazione che propone la EPD da convalidare, il ruolo del moderatore, preventivamente accettato dal Comitato Tecnico, può essere svolto dalla stessa persona fisica che ha sviluppato la prima bozza della PCR. Per partecipare al Forum è necessario registrarsi sul sito web del Programma EPDItaly. Le lingue del Forum sono l’italiano e l’inglese. I soggetti che costituiranno il forum di consultazione sono: il Gruppo di consultazione degli Stakeholder il moderatore qualsiasi Stakeholder della filiera produttiva, esperti LCA/EPD, associazioni di consumatori, verificatori riconosciuti da EPDItaly e qualunque soggetto ne faccia richiesta iscrivendosi al forum. Il forum è gestito tramite internet sul sito web di EPDItaly (www.epditaly.it) e la flessibilità di accesso garantisce la più ampia partecipazione. La fase di consultazione pubblica è avviata da EPDItaly tramite un annuncio sul sito web dedicato. La fase di consultazione ha la durata di 1 mese, salvo necessarie modifiche alle tempistiche decise da EPDItaly. I commenti ricevuti sono vagliati dal moderatore che provvede ad apportare le eventuali modifiche alla prima bozza della PCR, redigendo un sommario delle modifiche. 3.6 APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE I commenti ricevuti sono vagliati dal moderatore che provvede al loro eventuale recepimento apportando le dovute modifiche alla PCR. Il moderatore tiene uno storico del vaglio dei commenti e delle modifiche intervenute. Una volta giunti ad una versione consolidata della PCR, il moderatore la sottopone, unitamente allo storico, al vaglio del Comitato Tecnico per approvazione finale. Il compito del Comitato Tecnico, in questo ambito, è quello di: verificare che il processo di redazione della PCR e di gestione del forum di consultazione sia avvenuto secondo quanto precisato nel presente Regolamento; verificare che la PCR sia coerente con il presente Regolamento; verificare le che osservazioni giunte nel forum durante la fase di consultazione siano state adeguatamente esaminate. Il Comitato può emettere delle osservazioni che il moderatore deve prendere in carico per poter procedere con l’approvazione. Il moderatore può pertanto riattivare il forum per emettere una nuova revisione della PCR. Una volta che l’esame del Comitato Tecnico è positivo si procede con la pubblicazione sul sito web e con l’attribuzione di un numero di registrazione della PCR. EPDItaly sarà titolare dei diritti sulle PCR pubblicate. 3.7 AGGIORNAMENTO La PCR ha una durata che è stabilità all’interno del documento stesso, ma che non può superare i 5 anni. Una durata tra i tre ed i cinque anni è in genere ritenuta opportuna per i prodotti da costruzioni. Vale peraltro la regola che le PCR riferite a codice CPC di livello più elevato possano avere una durata più lunga. Tre mesi prima della scadenza della PCR, sarà cura del moderatore avviare una nuova fase di consultazione per l’aggiornamento del documento. Se la fase di aggiornamento dovesse protrarsi oltre la scadenza della PCR in vigore, non sarà possibile convalidare la EPD rispetto alla versione della PCR ormai scaduta. Le EPD registrate e convalidate secondo la PCR scaduta resteranno valide per un anno, al termine del quale saranno tolte dal database. Una revisione della PCR può rendersi necessaria prima della sua scadenza laddove, per esempio, esigenze di mercato lo richiedano. I commenti alla PCR possono essere inviati a EPDItaly durante il periodo di validità e far così scaturire, su segnalazione del Comitato Tecnico, l’esigenza di una sua rivisitazione prima della normale scadenza. In tal caso sarà il Comitato Tecnico a farsi carico di avviare il processo di aggiornamento incaricando il moderatore. Viceversa, nel caso durante il periodo di validità della PCR non sia stato ricevuto alcun commento significativo, sarà la stessa Segreteria Tecnica a procedere con il prolungamento della validità della PCR. 13 3.8 MUTUO RICONOSCIMENTO EPDItaly ha tra i suoi obiettivi quello di aderire alle varie iniziative di armonizzazione tra gli schemi. Il Programma EPDItaly riconosce le PCR preparate nell’ambito di Programmi diversi purché operanti in accordo alla norma ISO 14025 e al presente Regolamento per quanto attiene: regole di allocazione; approccio alla gestione degli impatti connessi al recupero dei rifiuti; categorie di impatto; consultazione degli Stakeholder. Le PCR provenienti da altri Programmi possono, se rispondenti ai requisiti sopra riportati, essere approvate dal Comitato Tecnico ed essere conseguentemente utilizzate nell’ambito del Programma EPDItaly, con le opportune modifiche per renderle utilizzabili sul mercato italiano e con gli opportuni richiami al proprietario intellettuale. Laddove esista una norma internazionalmente riconosciuta che già possa essere utilizzata come PCR, il Programma EPDItaly consente che la stessa possa essere utilizzata come PCR, purché venga soggetta ad un percorso di consultazione aperta e riporti quanto previsto al cap. 4.4.1. 3.9 RIESAME DELLE PCR Per garantire che ogni PCR sia coerente con il presente Regolamento e con la norma ISO 14025 e sia conforme ai principi di mutuo riconoscimento con altri programmi esistenti, il Comitato di Riesame delle PCR accerta che: le PCR siano state sviluppate in conformità con la serie di norme ISO 14040 e, nello specifico, in conformità con il punto 6.7.1 della norma ISO 14025. Le PCR soddisfino i requisiti del presente Regolamento. I dati basati sulla LCA, assieme alle informazioni ambientali aggiuntive prescritte dalle PCR, forniscano una descrizione degli aspetti ambientali significativi del prodotto. 14 Capitolo 4 La Dichiarazione EPD 4.1 REQUISITI BASE DELLA DICHIARAZIONE Al fine di garantire una certa omogeneità nei formati delle EPD anche di prodotti di categorie diverse, il Programma EPDItaly prevede alcune regole comuni: informazioni relative al Program Operator; descrizione del prodotto e contenuto di materiali; performance ambientali del prodotto e informazioni aggiuntive; altre eventuali informazioni obbligatorie. La EPD deve rispondere ai requisiti stabiliti dalla ISO 14020 9 e può essere scritta in italiano o inglese La EPD ha una durata di tre anni allo scadere dei quali la dichiarazione deve essere necessariamente riemessa. Nel caso dei prodotti da costruzione la durata dell’EPD è fissata a cinque anni. Durante il periodo di validità, il contenuto della EPD è soggetto ad una verifica annuale di mantenimento per valutare se i dati in essa riportati siano ancora coerenti con la situazione reale. 4.2 INFORMAZIONI RELATIVE ALL’OPERATORE DEL PROGRAMMA EPDITALY La EPD deve contenere: il riferimento a EPDItaly e al sito web www.epditaly.it; il logo di EPDItaly; riferimento alla PCR; la data di pubblicazione e la validità dell’EPD; un codice identificativo, fornito dalla Segreteria Tecnica; i dati di LCA (compreso eventualmente quali fasi non si considerano), dell’inventario o moduli informativi; la versione di riferimento dell’LCA; l’anno di riferimento dei dati utilizzati nello studio LCA. 4.3 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO E CONTENUTO DI MATERIALI La EPD deve contenere: il nome commerciale del prodotto e una sua identificazione (per esempio il modello o tramite un codice); il codice CPC; breve descrizione della organizzazione incluso il riferimento ad eventuali certificazioni di sistema di gestione. Non possono essere inseriti giudizi comparativi rispetto ad altre organizzazioni o a prodotti di altre organizzazioni; descrizione tecnica del prodotto, possibili utilizzi, vita utile, caratteristiche funzionali; unità funzionale, coerente con la PCR di riferimento; contenuto dei principali materiali: o lista dei materiali e delle sostanze chimiche, specificando la presenza di sostanze pericolose. Per la classificazione delle sostanze è necessario utilizzare le classificazioni internazionali: Regolamenti (UE) 1907/2006 (REACh) e (UE) 1272/2008; o nel caso di sostanze o materiali coperti da brevetto o da riserbo industriale, le informazioni da fornire potranno limitarsi alle dichiarazioni indicate dal produttore su brochure, schede tecniche commerciali o schede di sicurezza. Informazioni ambientali aggiuntive; informazioni relative al contenuto di materiali riciclati. Al fine di evitare errate interpretazioni: o possono considerarsi materiali riciclati, gli scarti pre e post consumatore; o non possono considerarsi materiali riciclati i materiali di scarto oggetto di recupero interno e impiegati nello stesso processo che li ha generati. Affermazione che le EPD di programmi differenti possono non essere confrontabili. Informazioni sui luoghi dove è possibile ottenere materiali esplicativi. L’unità di misura dei dati deve essere riferita al S.I. Per EPD redatte secondo la norma EN 15804 si applica quanto prescritto al §6.3.9 della norma stessa. 9 ISO 14020, Environmental labels and declarations - General principles 15 4.4 PERFORMANCE AMBIENTALI DEL PRODOTTO E INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Le informazioni relative alle performance ambientali del prodotto, che dovranno essere riportate nella EPD, riguarderanno dati, quali il consumo di risorse naturali, sia prive che con contenuto energetico nonché i potenziali impatti ambientali. I criteri generali e le modalità con le quali organizzare tali informazioni sono di seguito specificate. Maggiori e più specifici dettagli potranno essere richiesti dalle PCR di riferimento. 4.4.1 FASI DEL CICLO DI VITA Lo studio LCA dal quale saranno tratti i dati inseriti nella EPD, dovrà essere redatto in modo tale che le performance ambientali del prodotto siano fornite per le diverse fasi del ciclo di vita. Il presente Regolamento prevede che le fasi del ciclo di vita debbano fare riferimento alla segmentazione nei tre moduli seguenti: Modulo Upstream che include tutti i processi rilevanti della supply chain, quali, per esempio: o l’estrazione delle materie prime inclusi i processi di riciclo di rifiuti e la produzione di semi-lavorati e prodotti ausiliari, nonché il loro imballaggio; o il trasporto delle materie prime all’azienda produttrice. Modulo Core che include tutti i processi rilevanti gestiti dall’Organizzazione che propone la EPD quali, per esempio: o gli impatti legati alla produzione dell’energia elettrica consumata secondo il mix energetico di riferimento, la realizzazione, l’installazione e lo smontaggio delle infrastrutture se queste hanno un peso significativo sul ciclo di vita (per esempio per il servizio di trasporto ferroviario), gli impatti legati alla combustione di combustibili nel sito di produzione, gli impatti legati alle emissioni in acqua e/o in aria; o gli impatti legati alla costruzione/smantellamento delle infrastrutture di produzione, o del sito di produzione, quando queste abbiano un peso rilevante (per esempio per gli impianti eolici o per le piattaforme di estrazione petrolifera). Modulo Downstream che include tutti i processi rilevanti che si svolgono al di là del cancello del sito dell’Organizzazione che propone la EPD: o trasporto del prodotto o installazione del prodotto o esercizio o manutenzione o trasporto dei rifiuti o processo di trattamento dei rifiuti o discarica Le fasi di Upstream e di Core costituiscono i confini delle EPD del tipo dalla culla al cancello, mentre l’insieme delle tre fasi delimita i confini delle EPD dalla culla alla tomba. La norma EN 15804 prevede una suddivisione diversa delle fasi del ciclo di vita (cfr. §6 della norma stessa): A. FASE DI PRODUZIONE Modulo A1: Estrazione delle materie prime Modulo A2: Trasporto Modulo A3: Produzione B. FASE DI COSTRUZIONE Modulo A4: Trasporto Modulo A5: Installazione C. FASE DI USO Modulo B1: Uso Modulo B2: Mantenimento Modulo B3: Riparazione Modulo B4: Sostituzione Modulo B5: Ristrutturazione Modulo B6: Consumo di energia durante l’utilizzo Modulo B7: Consumo di acqua durante l’utilizzo 16 D. FASE DI FINE VITA Modulo C1: Demolizione Modulo C2: Trasporto Modulo C3: Trattamento rifiuti Modulo C4: Smaltimento E. BENEFICI E CARICHI OLTRE I CONFINI DEL SISTEMA Modulo D: Potenziale di riutilizzo, recupero-riciclo. Pertanto per i prodotti da costruzione in vece di upstream, core e downstream dovranno essere utilizzati i moduli A1-A3, A4-A5, B1-B5, B6-B7, C1-C4 e D, considerando i confini dalla culla al cancello, dalla culla al cancello con opzioni, dalla culla alla tomba, secondo quanto previsto dalla norma EN 15804. Il processo di incenerimento (efficienza <60%) è considerato come parte del sistema. Solo l’energia esportata può essere sostituita e dichiarata nel modulo D. Se il rifiuto è trasformato in combustibile, il processo di incenerimento e combustione diventa parte del sistema successivo e tutti i potenziali benefici e impatti sono dichiarati nel modulo D. 4.4.2 PERFORMANCE AMBIENTALI DA DICHIARARE OBBLIGATORIAMENTE Per ciascuno dei moduli del ciclo di vita del prodotto pertinenti alla EPD considerata occorre che vengano forniti: 4.4.2.1 USO DI RISORSE Risorse energetiche primarie non rinnovabili totali e parziali: o escluse quelle utilizzate come materie prime (MJ o altra unità multipla/sottomultipla di energia); o utilizzate come materie prime (MJ o altra unità multipla/sottomultipla di energia e kg o altra unità multipla/sottomultipla di massa). Risorse energetiche primarie rinnovabili totali e parziali: o escluse quelle utilizzate come materie prime (MJ o altra unità multipla/sottomultipla di energia); o utilizzate come materie prime (MJ o altra unità multipla/sottomultipla di energia e kg o altra unità multipla/sottomultipla di massa). Risorse secondarie: o risorse energetiche non rinnovabili (combustibili secondari), ad es. rifiuti recuperati termicamente (MJ o altra unità multipla/sottomultipla di energia); o risorse energetiche rinnovabili (combustibili secondari), ad es. rifiuti recuperati termicamente (MJ o altra unità multipla/sottomultipla di energia); o risorse materiali, ad es. rottami, scarti, etc. (kg o altra unità multipla/sottomultipla di massa) Consumo di acqua totale Consumo di acqua relativo al processo di Core. Le informazioni sopra riportate vanno sia aggregate che riportate singolarmente. Le risorse che contribuiscono per una percentuale inferiore al 10% del dato aggregato, possono essere incluse in una voce denominata “ALTRO”. La fonte nucleare va inclusa tra le fonti di energia non rinnovabili. Il contenuto di energia del prodotto va riportato nella EPD calcolandolo sulla base del Potere Calorifico Superiore (PCS). Nel calcolo del contenuto energetico del prodotto occorre tenere in considerazione soltanto il PCS delle sostanze effettivamente recuperabili da un punto di vista termico. Per esempio il carbonio contenuto nella ghisa non deve essere considerato in quanto non recuperabile. Per questa stessa ragione non va considerato il contenuto termico di prodotti destinati all’alimentazione umana o animale. In caso di prodotti da costruzione le performance ambientali da dichiarare obbligatoriamente, relative all’uso di risorse, sono quelle elencate nel prospetto 4 della norma EN 15804. 4.4.2.2 POTENZIALI CATEGORIE DI IMPATTO I potenziali impatti associati alle emissioni dei diversi inquinanti dovranno essere riportate, attraverso gli opportuni fattori di caratterizzazione, alle seguenti categorie: Global Warming Potential, GWP100, espresso in kg CO2eq Emissioni di gas in grado di contribuire alla formazioni di smog fotochimico espresse in kg di Etene equivalente Emissioni di gas acidificanti, espresse in kg SO2 equivalente Emissioni di sostanze in acqua in grado di contribuire alla eutrofizzazione, espresse in emissioni di fosfati equivalenti (kg PO43-) ADP, Abiotic Depletion Potential di risorse non fossili, espresso in kg Sb equivalente (opzionale) 17 ADP, Abiotic Depletion Potential di risorse fossili, espresso in MJ e calcolato utilizzando i poteri calorifici inferiori (opzionale) In caso di prodotti da costruzione le performance ambientali da dichiarare obbligatoriamente, relative agli impatti ambientali, sono quelle elencate nel prospetto 3 della norma EN 15804. I fattori di caratterizzazione da utilizzare sono quelli del CML (Instititute of Environmental Sciences dell’Università di Leiden), ottobre 2012. Laddove ritenuto necessario, le singole PCR indicheranno quali indicatori opzionali dovranno essere inclusi nella EPD. Inoltre le PCR potranno indicare altre categorie di impatto da dover considerare, per esempio tenendo conto di quanto riportato nelle Product Environmental Footprint (PEF) sviluppate dalla Unione Europea o di quanto indicato in norme specifiche per lo sviluppo di PCR quali la norma EN 15804, specificando per ciascuna categoria di impatto i fattori di caratterizzazione da adoperare. Per le EPD conformi alla norma EN 15804, le categorie di impatto aggiuntive saranno riportate in un’Appendice all’EPD e dovranno essere dichiarate come non conformi alla EN 15804. 4.4.2.3 PRODUZIONE DI RIFIUTI I rifiuti prodotti nel ciclo di vita del prodotto vanno dichiarati, tenendo conto di quanto riportato al §5.12, ripartendoli tra: Rifiuti pericolosi Rifiuti non pericolosi In caso di prodotti da costruzione le performance ambientali da dichiarare obbligatoriamente, relative alla produzione di rifiuti, sono quelle elencate nel prospetto 5 della norma EN 15804. 4.4.3 INFORMAZIONI AMBIENTALI AGGIUNTIVE Se ritenuto utile, possono essere inserite nella EPD alcune informazioni di carattere ambientale non direttamente ottenute dai calcoli dello studio LCA, ma che comunque possono avere una rilevanza significativa, in particolare per gli impatti ambientali nelle fasi di utilizzo, manutenzione e fine vita. Ci si riferisce per esempio a: informazioni relative al corretto smaltimento del prodotto a fine vita (per es. separazione delle parti per il corretto conferimento); informazioni relative al corretto uso e manutenzione, per esempio per contenere i consumi di energia o ridurre il consumo di prodotti detergenti, le emissioni di rumore, o le emissioni in atmosfera; informazioni relative alla durata delle parti del prodotto al fine di contenere il ricorso alla sostituzione e quindi al consumo di materie prime; informazioni per il riuso del prodotto; aspetti geografici legati alle fasi del ciclo di vita del prodotto, per esempio legati alle condizioni di uso; adesione dell'Organizzazione ad eventuali sistemi di gestione ambientale, con un'asserzione dei luoghi nei quali la parte interessata può reperire dettagli sul sistema; qualsiasi altro sistema di certificazione ambientale applicato al prodotto e una dichiarazione dei luoghi nei quali la parte interessata può reperire dettagli sul sistema di certificazione; altre attività ambientali dell'Organizzazione, quali la partecipazione in programmi di riciclo o recupero, a condizione che dettagli su questi programmi siano resi disponibili all'acquirente o all'utente. eventi potenziali, per esempio incidenti, che potrebbero comportare impatto(i) sull'ambiente; informazioni su come il tema ambientale è affrontato nel suo insieme dall’Organizzazione che richiede la convalida dell’EPD. Per esempio l’adozione di sistemi di gestione ambientale, attività di responsabilità sociale, partecipazioni a fondazioni di tutela ambientale/artistico/architettonica, etc. Tutte le informazioni dovranno essere conformi ai requisiti della norma ISO 14025 e dovranno essere tenute separate di cui ai paragrafi precedenti. In caso di prodotti da costruzione le eventuali performance ambientali aggiuntive sono quelle elencate nei prospetti 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della norma EN 15804. 4.4.4 ALTRE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE La EPD dovrà contenere: Identificazione e descrizione dell'Organizzazione che effettua la dichiarazione (nome, indirizzo e sito di produzione). Descrizione delle modalità di impiego del prodotto e dei suoi principali componenti. Identificazione del prodotto (per esempio, numero di modello), corredata da una rappresentazioni visiva del prodotto. 18 Identificazione della PCR. Data di pubblicazione e periodo di validità. Dati ottenuti dall’LCA, LCI (cfr. §5.3.2) o moduli informativi, conformemente a quanto specificato nella ISO 14025. Informazioni ambientali aggiuntive. Dichiarazione del contenuto di materiali e sostanze da dichiarare (per esempio, informazioni in merito al contenuto dei prodotti, includendo specifiche di materiali e sostanze che possono avere effetti nocivi sulla salute umana e/o sull'ambiente, in tutte le fasi del ciclo di vita) elencate nell’ “Elenco di sostanze estremamente problematiche candidate per l’autorizzazione”, qualora il loro contenuto ecceda i limiti per la registrazione presso l’Agenzia delle Sostanze Chimiche. Tipologia di EPD (dalla culla al cancello ovvero dalla culla alla tomba). Uno schema con rappresentante le fasi del ciclo di vita rientranti nei confini del sistema analizzato, con eventuali spiegazioni relative alle fasi omesse. Informazioni sui luoghi dove è possibile ottenere materiali esplicativi. La frase “EPD relative alla stessa categoria di prodotti ma appartenenti a differenti programmi potrebbero non essere confrontabili”. In caso di materiali da costruzione, la frase “EPD relative ai prodotti da costruzione potrebbero non essere confrontabili se non conformi alla EN 15804” Nel caso in cui una EPD riporti le prestazioni ambientali medie di un gruppo di prodotti, la Dichiarazione deve indicare chiaramente tale riferimento, unitamente ad una descrizione della gamma delle possibili variabili dei risultati della valutazione di impatto del ciclo di vita, se significativa. Logo EPDItaly. La tabella seguente: La norma EN 15804 costituisce il riferimento quadro per le PCR (se applicabile) Verifica indipendente della EPD e dei dati in essa contenuti condotta in accordo alla norma ISO 14025 Interna Esterna Verifica di parte terza Tabella 2 – Cartiglio obbligatorio Il formato per la comunicazione utilizzato per una EPD, conforme alla EN 15804, deve essere in conformità alla norma EN 1594210. Il Programma EPDItaly consente di includere in una stessa EPD le informazioni ambientali relative a prodotti simili provenienti dallo stesso impianto e/o da differenti impianti produttivi. I dati da riportare nella EPD sono in tal caso quelli relativi al “prodotto medio” tra i diversi prodotti considerati. Questo tipo di EPD può essere utilizzato solo se lo scostamento dei diversi indicatori ambientali relativi ai singoli prodotti considerati è in valore assoluto inferiore al 10% rispetto al corrispondente dato medio. 4.5 EPD DI SETTORE Dal momento che la sostenibilità ambientale dei prodotti è divenuto un argomento di interesse centrale all’interno di numerose associazioni di categoria, EPDItaly offre la possibilità di comunicare le performance ambientali di prodotto utilizzando le informazioni di processi produttivi di più soggetti operanti nel medesimo ambito. Ciò permette di comunicare le performance ambientali rappresentative di un prodotto/servizio medio attraverso il coinvolgimento diretto di un adeguato numero di processi campione. La EPD di settore altro non è che una Dichiarazione Ambientale di tipo III redatta in riferimento ai dati di un elevato numero di siti produttivi in un’area geografica ben definita. Le modalità di verifica sono descritte nel cap. 5.9. 4.6 CERTIFICAZIONE DI PROCESSO EPD Laddove un’organizzazione produca una grande quantità di tipologie di prodotti e voglia convalidarne le relative EPD, il Programma EPDItaly le dà la possibilità di farlo riducendo i costi di verifica. Un’organizzazione può farsi certificare il proprio processo di predisposizione delle EPD e, una volta ottenuta detta certificazione, l’Organizzazione può emettere l’EPD in autonomia, purché preceduta da una verifica interna del processo EPD effettuata da funzioni indipendenti che svolgono il ruolo di verificatore di parte terza. La certificazione consiste in una verifica di qualità delle competenze interne dell’Organizzazione nell’esecuzione delle seguenti attività: 10 EN 15942, Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Communication format business-to-business 19 sviluppo del calcolo dell’LCA secondo le PCR di riferimento; creazione delle EPD secondo le opportune PCR; disporre e attuare delle procedure di follow-up e verifica delle informazioni contenute nelle EPD. Le modalità di verifica sono descritte nel successivo §5. La certificazione di processo deve essere effettuata da un Organismo terzo indipendente riconosciuto da EPDItaly, secondo le proprie specifiche procedure. 20 Capitolo 5 Sviluppo e Verifica della EPD 5.1 DESCRIZIONE DEL PROCESSO Il processo di sviluppo della EPD segue in generale il seguente schema: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Verifica dell'esistenza di una PCR (cap. 3) Eventuale sviluppo di una nuova PCR (cap. 3) Studio del ciclo di vita (cap. 5) Redazione Report LCA ed EPD (cap. 5) Verifica e convalida LCA ed EPD (cap. 5) Registrazione e Pubblicazione (cap. 6) In accordo alla norma ISO 14025, la verifica della EPD serve a garantire che le informazioni di carattere ambientale in essa contenute siano affidabili e ottenute, coerentemente alla relativa PCR, mediante uno studio LCA conforme alle norme ISO 14040 e ISO 14044. Per questo motivo il processo di verifica riguarda: la consistenza dei dati utilizzati nello studio LCA dal quale sono tratti gli indicatori inseriti nella EPD; la consistenza del modello utilizzato nello studio LCA; la coerenza dello studio LCA (confini, criteri di cut-off, regole di allocazione, unità funzionale, etc.) con quanto riportato nella PCR di riferimento e nel presente Regolamento; il modo con il quale i dati sono riportati nella EPD; la convalida dei dati riportati nella EPD; eventuali ulteriori asserzioni di carattere ambientale. Ferma restando la consistenza del modello adottato nello studio LCA, la verifica può basarsi sul principio di campionamento nei casi in cui, per esempio, una grande varietà di prodotti non permetta una verifica sul 100% dei dati. In questi casi la verifica si dovrà concentrare sul controllo dei dati che contribuiscono in modo più significativo a determinare gli indicatori ambientali del prodotto. Sarà cura del verificatore adottare il criterio più idoneo, per esempio tralasciando la verifica di quei dati che incidono per meno dell’1% sugli indicatori ambientali. È inoltre opportuno che nelle verifiche di mantenimento annuale e/o di rinnovo, le verifiche si concentrino prevalentemente sui quei dati e/o processi che hanno provocato le maggiori variazioni rispetto alla verifica precedente. 5.2 PREPARAZIONE DELL’AUDIT L’Organismo di Certificazione deve avviare l’iter di certificazione comunicando i valutatori incaricati di eseguire le verifiche, dopo averne accertato la competenza e l’indipendenza (vedi §5.11). Nel caso di EPD di settore o certificazione di processo EPD (qualora questo si applichi a più siti produttivi), deve essere definito e comunicato un piano triennale di campionamento che tiene conto di: - numero dei siti oggetto della richiesta di convalida; - complessità dei processi produttivi oggetto della richiesta di convalida; - aspetti ambientali connessi ai processi produttivi oggetto della richiesta di convalida; - presenza di certificazione ISO 14001; - livello di omogeneità fra i siti produttivi (per esempio per quanto riguarda materie prime, tipologia degli impianti ecc.). 5.3 ANALISI DOCUMENTALE L’analisi documentale è volta ad accertare la coerenza sia dello studio LCA che della EPD, alla PCR di riferimento e al presente Regolamento. La verifica deve altresì accertare l’esistenza e l’applicazione di procedure interne con le quali l’Organizzazione raccoglie i dati necessari alla elaborazione dei dati e ne garantisce l’affidabilità. Dal momento che l’EPD rappresenta per l’organizzazione una leva per il marketing basata sulla comunicazione degli indicatori ambientali del prodotto, è necessario che, affinché la EPD possa essere pubblicata all’interno del Programma EPDItaly, l’organizzazione dia evidenza della compliance, dei processi produttivi e del prodotto oggetto di EPD, alla normativa in materia ambientale applicabile. L’adozione di un sistema di gestione ambientale certificato conforme alla norma ISO 14001 certificato da Organismo di Certificazione Accreditato o Registrazione EMAS, è sufficiente allo scopo. 21 In assenza di verifiche di parte terza sulla compliance alla normativa ambientale, dovrà essere eseguito un audit presso il sito di produzione per accertare la conformità alla normativa ambientale applicabile, salvo in caso di analisi solo documentale o campionamento degli impianti. La verifica dovrà necessariamente includere anche una due diligence alla normativa ambientale in materia di: o o o o o o Emissioni in atmosfera ETS Scarichi idrici Rifiuti (produzione e/o gestione) Sostanze ozono lesive e gas fluorurati a effetto serra IPPC relativa ai processi coinvolti nel ciclo di vita del prodotto. Nel caso in cui la verifica non sia svolta on-site (es. solo documentale o in caso di campionamento degli impianti) e l’Organizzazione non sia certificata ISO 14001 o registrata EMAS, devono essere fornite con frequenza annuale le evidenze di una autovalutazione del rispetto dei requisiti legislativi ambientali e del suo esito positivo. L’Organismo di Certificazione dovrà inoltre accertare la conformità del prodotto alla normativa ambientale applicabile per esempio relativamente al contenuto di materiali e sostanze pericolose contenute nel prodotto medesimo. L’Organizzazione deve inoltre registrare gli eventuali reclami relativi ai prodotti oggetto di EPD e rendere disponibili tali registrazioni agli Auditors. 5.4 CONVALIDA DEI DATI La fase di convalida ha lo scopo di verificare che i dati che sono stati adoperati nello studio LCA che ha alimentato la EPD, siano veritieri e che il modello adottato nella LCA sia effettivamente rappresentativo della realtà. Per questo la fase di validazione è necessariamente eseguita con una verifica sul campo almeno nelle fasi di prima registrazione della EPD e nella fase di rinnovo. La fase di validazione potrà avvenire anche senza audit in campo, in occasione delle sorveglianze annuali di mantenimento della EPD, quando cioè la validazione del modello dello studio LCA sia già avvenuta in occasioni delle precedenti verifiche. L’audit in campo si rende pur tuttavia necessario allorquando da un anno all’altro ci siano le variazioni in termini di flussi in input e output del sistema considerato che abbiano generato delle variazioni in modulo superiori al 10% per almeno uno degli indicatori di impatto presenti nelle EPD. La convalida dei dati dovrà accertare, accedendo a dati di fatturazione, di contabilità industriale, di vendita, di monitoraggi interni, etc. che i dati utilizzati nella LCA siano corretti. Dovranno essere verificati: la chiusura dei bilanci di massa per ciascuna delle operazioni unitarie coinvolte nel sistema con particolare attenzione al fatto che il consumo di risorse naturali complessivo soddisfi tali requisiti, la congruenza delle emissioni con i fabbisogni dichiarati dei principali combustibili, la strutturazione del modello (congruenza e dimostrabilità dei flussi principali di massa ed energia per l’intero sistema considerato), la congruenza della metodologia di calcolo, della qualità dei dati utilizzati e dei risultati ottenuti con gli scopi e gli obiettivi specificati per il sistema analizzato. Viene inoltre verificata la corrispondenza dei dati contenuti in LCA e EPD. Inoltre sarà necessario accertare che le procedure di raccolta e validazione, interne all’Organizzazione, dei dati adoperati nello studio LCA siano effettivamente applicate. 5.5 CONFIDENZIALITÀ DEI DATI Tutti i dati e le notizie relative all’Organizzazione, di cui l’Organismo di Certificazione verrà a conoscenza nell’espletamento delle attività oggetto del presente Regolamento, hanno carattere riservato. L’accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura, che prevede il vincolo di riservatezza per gli Auditor e per tutto il personale coinvolto nei processi oggetto del presente Regolamento. Laddove per eseguire lo studio LCA siano stati adoperati dati aventi carattere confidenziale, per esempio perché: aventi carattere strategico per l’Organizzazione, coperti da proprietà intellettuale, requisiti legati alla concorrenza commerciale, legati a restrizioni legali, l’Organismo di Certificazione dovrà mantenere il segreto, evitando di divulgare tali informazioni a soggetti terzi senza il permesso esplicito dell’Organizzazione. La dichiarazione dovrà fornire, in generale, soltanto i dati aggregati su tutte le fasi o sulle fasi pertinenti del ciclo di vita. I dati commerciali identificati come riservati che sono forniti per il processo di verifica indipendente dovranno essere mantenuti riservati dall’auditor e dall’Organismo di Certificazione. 22 Da parte sua l’Organizzazione dovrà dare al verificatore accesso ai dati per garantire che l’audit possa essere condotto correttamente da un soggetto indipendente. EPDItaly provvederà a comunicare ai soggetti interessati tutte le informazioni in proprio possesso, nei limiti e nei casi in cui ciò è imposto per legge. 5.6 ESECUZIONE DELLA VERIFICA La fase operativa della verifica ispettiva viene: preceduta da una riunione iniziale in cui l’auditor coordinatore presenta il gruppo di verifica ispettiva, illustra le modalità di conduzione della verifica e fornisce eventuali chiarimenti e precisazioni; seguita da una riunione di chiusura in cui l’auditor coordinatore illustra gli esiti della verifica ed esprime le proprie conclusioni. Tutte le osservazioni verbalizzate dal gruppo di verifica ispettiva, sotto forma di raccomandazione o non conformità, vengono riesaminate con il responsabile dell’Organizzazione, che firma per conoscenza e deve avere la possibilità di esprimere, comunque, le proprie riserve sui rilievi segnalati. All’Organizzazione devono essere rilasciati i moduli di registrazione di raccomandazioni e non conformità, nonché un verbale della riunione di chiusura. Ad entrambe le riunioni devono essere presenti rappresentanti della direzione aziendale e i responsabili aziendali per la EPD, o persone da loro delegate. 5.7 REPORT E VERBALE DI VERIFICA L’auditor redige un report nel quale si dovrà fornire evidenza dei controlli eseguiti. Il report deve dare evidenza di eventuali difformità riscontrate e di eventuali richieste di chiarimenti avanzate. Per i prodotti da costruzione, l’auditor redige anche una specifica check list, disponibile sul sito www.epditaly.it. 5.8 MANTENIMENTO DELLA CONVALIDA La fase di mantenimento ha lo scopo di verificare il permanere della conformità e l’aggiornamento delle informazioni contenute nello studio LCA e nella EPD. In tale fase deve essere eseguita, con cadenza almeno annuale (da intendersi come periodo di 12 mesi), una verifica documentale allo scopo di: valutare le modifiche eventualmente introdotte nello studio LCA; valutare le procedure predisposte per l’aggiornamento delle informazioni contenute nello studio LCA e conseguentemente nella EPD; ed eventualmente una verifica sul campo allo scopo di: valutare la correttezza delle informazioni contenute nello studio LCA e nella EPD; valutare l’applicazione delle procedure predisposte per l’aggiornamento delle informazioni contenute nello studio LCA e conseguentemente nella EPD; valutare eventualmente l’efficace applicazione del Sistema di Gestione attuato al fine del controllo di processo EPD (§5.9); verificare e convalidare nuovi dati per aggiornamento dello studio LCA ed EPD nei casi di seguito indicati. L’Organizzazione deve valutare annualmente se le variazioni intercorse in termini di flussi in input e output del sistema considerato hanno generato variazioni in modulo superiori al 10% per ciascuno degli indicatori di impatto presenti nelle EPD. Nel caso in cui il limite del 10% non venga superato, l’Organizzazione non modificherà l’EPD e fornirà evidenza dei calcoli effettuati. Se il limite del 10% viene superato per almeno uno degli indicatori di impatto, l’EPD deve essere aggiornata. In tal caso l’Organismo di Certificazione effettuerà un audit in campo per verifica e convalida dei nuovi dati. Per EPD di prodotto, la verifica di mantenimento sarà svolta presso il sito o i siti dell’Organizzazione nel caso in cui vi siano state modifiche nel sistema di raccolta dei dati o modifiche di processo, che non trovino palese chiarificazione all’interno dello studio LCA. Nel caso in cui la verifica non sia svolta on-site e l’Organizzazione non sia certificata ISO 14001 o registrata EMAS, devono essere fornite con frequenza annuale le evidenze di una autovalutazione del rispetto dei requisiti legislativi ambientali e del suo esito positivo. 5.9 PROCESSO DI VERIFICA PER EPD DI SETTORE La procedura di verifica per una EPD di settore deve considerare i seguenti aspetti: consistenza e coerenza della definizione del campione scelto per lo sviluppo dello studio LCA e per la redazione dell’EPD; 23 un campionamento pianificato affinché siano riguardati tutti i processi e i siti produttivi nell’ambito della validità dell’EPD; l’individuazione di una persona responsabile, per l’Organizzazione, per valutare tutte le modifiche significative nella EPD di settore, derivanti dall’introduzione di nuovi materiali o modifiche ai processi produttivi che richiedano un aggiornamento della EPD. Il campionamento dei siti deve essere tale da verificare tutti i siti produttivi nell’arco di durata della EPD. Tra i diversi fattori di cui tener conto nel definire il campione, su cui basare lo studio LCA e l’EPD, devono essere compresi: le diversità tanto nei processi di Upstream quanto in quelli di Core e di conseguenza definire un campione adeguato rappresentativo in ciascun ambito; una disamina sui processi e sulle materie prime utilizzate di tipo casuale dai vari siti che però copra, in termini percentuali, un numero statisticamente e geograficamente (con riferimento all’associazione di settore) significativo. Una percentuale del 25% è considerata adeguata. I criteri da adottare nel definire il panel del campione sul quale costruire lo studio LCA e la relativa EPD da certificare dovranno essere specificati nella PCR. La EPD dovrà riportare una descrizione del campione utilizzato per effettuare lo studio LCA e la dichiarazione che copre i valori medi, nonché la lista delle aziende che hanno contribuito ai dati. Dato il campionamento attuato per la verifica dei siti considerati nella EPD, la fase di mantenimento deve essere svolta sempre con un audit in campo. 5.10 CERTIFICAZIONE DI PROCESSO DELLE EPD Il presente Regolamento prevede che le organizzazioni possano richiedere la pubblicazione di EPD nel Programma EPDItaly senza che queste siano state preventivamente soggette ad una verifica specifica da parte di un soggetto verificatore indipendente. Ciò può avvenire solo attraverso la certificazione di processo delle EPD. La certificazione di processo avviene tramite un Organismo di Certificazione di terza parte. 5.10.1 DEFINIZIONI PROCESSO EPD La concatenazione di tutte le attività che portano, secondo una definita procedura, all’emissione dell’EPD. OWNER DEL PROCESSO EPD Il soggetto che all’interno dell’Organizzazione è il gestore del processo EPD. RESPONSABILE EMISSIONE EPD Il soggetto che all’interno dell’Organizzazione approva l’emissione della EPD. PROCESSO DI VERIFICA E CONTROLLO INTERNO DELLE EPD Il sistema di sorveglianza e audit interno che garantisce l’applicazione delle procedure che descrivono il processo EPD e che garantisce l’affidabilità e la consistenza dei dati. Ha la medesima valenza della verifica di parte terza. CERTIFICAZIONE DEL PROCESSO EPD Verifica di parte terza sul processo di verifica e controllo interno delle EPD. 5.10.2 IL PROCESSO EPD L’Organizzazione deve stabilire, documentare, adottare e mantenere attivo un sistema di procedure del processo EPD secondo il noto schema Plan Do Check Act PCDA. L’Organizzazione dovrà: individuare la sequenza delle attività e delle interazioni del processo EPD e di come queste interagiscano con le altre all’interno dell’Organizzazione; definire i criteri di sorveglianza e audit per garantire l’applicazione delle procedure adottate; garantire le risorse, la formazione e l’informazione necessarie per attuare le procedure del processo EPD e le attività di sorveglianza e di audit; monitorare e misurare il processo di EPD, laddove possibile; definire e attuare le necessarie misure di miglioramento per raggiungere i risultati pianificati e il continuo miglioramento del processo EPD. Come per qualsiasi certificazione di sistema, è necessario che l’Organizzazione definisca ed applichi un adeguato sistema di procedure la cui applicazione sia documentata dalle relative registrazioni. 24 5.10.3 RISORSE L’impegno dell’alta Direzione dell’Organizzazione a stabilire e mantenere il processo EPD deve essere esplicitamente dichiarato attraverso un documento formale. L’alta Direzione definisce l’owner del processo EPD e il responsabile della pubblicazione. L’alta Direzione esegue su base almeno annuale il riesame del processo EPD per verificare, in analogia con quanto previsto dalle norme di sistema di gestione, l’andamento del processo, la sua efficacia e i suoi punti di debolezza, in modo da poter definire gli obiettivi di miglioramento. L’alta Direzione deve mettere a disposizione le risorse necessarie a garantire l’applicazione del processo EPD in termini di: competenza del personale che può avere effetto sulla consistenza del processo EPD, garantendo l’erogazione di corsi specifici se necessario; informazione del personale coinvolto; investimenti economici in equipaggiamenti, strutture, attività di monitoraggio, etc. per garantire il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento stabiliti. Inoltre l’Organizzazione dovrà definire in che modo valutare la competenza del personale coinvolto nel processo EPD e in che modo garantirne un adeguato livello di competenza. L’Organizzazione dovrà tenere traccia della formazione al personale. 5.10.4 PIANIFICAZIONE L’Organizzazione dovrà definire: le PCR applicabili ed i requisiti in esse specificati, verificandone la validità e gli eventuali nuovi adempimenti derivanti dalle revisioni. Tale verifica dovrà essere documentata. In caso non esistesse una PCR di riferimento, l’Organizzazione dovrà provvedere a predisporre una nuova PCR. I requisiti derivanti dalle PCR dei prodotti e semilavorati in ingresso al processo di Core gestito dall’Organizzazione. Le attività da implementare per garantire al processo EPD le risorse necessarie per: o la raccolta dati; o lo studio LCA in accordo ai requisiti della PCR, del codice CPC e del presente Regolamento; o la revisione critica dei risultati; o la preparazione della EPD in accordo ai requisiti della PCR, del codice CPC e del presente Regolamento; o la revisione critica della EPD; o garantire che la EPD mantenga la sua validità e rappresentatività. verifiche richieste prima della emissione della EPD e relativa documentazione a supporto delle verifica; i controlli da eseguire sui dati. 5.10.5 RACCOLTA DATI E STUDIO LCA La raccolta dati e la predisposizione dello studio LCA dovranno essere effettuate secondo procedure documentate. L’Organizzazione deve assicurare che i dati da raccogliere rispettino i requisiti individuati. Il tipo di accuratezza e di controllo sulla raccolta dati dovranno essere appropriati all’effetto che i dati in questione hanno sui risultati finali. L’Organizzazione pianifica ed esegue la raccolta dati tenendo conto: della disponibilità di informazioni che descrivano le caratteristiche del prodotto; della disponibilità di istruzioni operative. 5.10.6 PREDISPOSIZIONE DELLA EPD La predisposizione della EPD dovrà seguire una procedura documentata. L’EPD dovrà essere redatta in conformità a quanto previsto nel precedente §4, in particolare per quanto riguarda i dati e le fonti usate per lo studio LCA. Anche il tipo e il contenuto delle informazioni non direttamente connesse con lo studio LCA dovrà essere inserito nella EPD in modo controllato. Pertanto anche le fonti che dovranno fornire tali informazioni dovranno essere definite nella procedura, così come la tipologia di informazioni aggiuntive. Le EPD dovranno contenere le frasi obbligatorie previste nel §4, laddove la verifica di terza parte della EPD andrà invece sostituita dalla certificazione di terza parte del processo EPD. 5.10.7 GARANZIA DEL PROCESSO EPD L’Organizzazione deve pianificare e condurre periodicamente, con cadenza almeno annuale, una verifica interna del processo EPD per verificare se: 25 è conforme al presente Regolamento ed ai requisiti stabiliti dall’Organizzazione; sia effettivamente attuato. Una procedura documentata dovrà definire ruoli e responsabilità per la conduzione delle verifiche, definendo la competenza e l’indipendenza dei verificatori, le modalità di pianificazione, e stabilendo i documenti di registrazione ed i verbali che dovranno essere conservati. A fronte di eventuali anomalie riscontrate nel corso della verifica, l’Organizzazione dovrà dare attuazione nel più breve tempo possibile alle azioni di ripristino e alle azioni correttive per impedire il ripetersi delle Non Conformità. 5.10.8 RIESAME DEL PROCESSO EPD L’alta Direzione assicura il riesame critico dell’andamento del processo EPD con cadenza almeno annuale. Il riesame è un momento formale nel quale l’Organizzazione esamina una serie di dati di input e di output del processo e verifica l’efficacia del processo stesso. Tra i dati di input vi dovranno essere i seguenti elementi: risultati delle verifiche interne; feedback ricevuti dai destinatari delle EPD o da altri Stakeholder; verbale di audit di parte terza di certificazione del processo EPD; stato delle azioni correttive e preventive; esiti rispetto ad azioni pianificate in precedenti Riesami; modifiche intervenute nell’impianto normativo (Regolamento EPDItaly, PCR, codice CPC, etc.) aventi effetto sul processo EPD. Tra i dati di output dovranno essere presenti: piano di miglioramento; miglioramenti da apportare alle EPD provenienti dagli Stakeholder o dai destinatari delle EPD; necessità di risorse (economiche, di personale, formative, di strumenti, infrastrutture, etc.); modifiche alla procedura del processo EPD. 5.10.9 CERTIFICAZIONE DEL PROCESSO EPD Durante il periodo di validità delle EPD emesse dal processo EPD, dovrà essere eseguita una verifica da parte di un Organismo di terza parte indipendente riconosciuto da EPDItaly, secondo le proprie procedure. Tale verifica sarà effettuata con cadenza annuale e dovrà coprire tutto il processo EPD. La verifica seguirà la prassi tipica adottata per le certificazioni di sistema, quali quelle per le norme ISO 14001 o la ISO 9001. Tutte le verifiche di processo EPD saranno sempre svolte presso l’Head Office dell’Organizzazione ove è applicato il sistema di processo EPD. Per condurre questo tipo di verifica, l’Organismo predisporrà un piano triennale di verifica per il mantenimento ed il rinnovo della certificazione. In tali controlli saranno campionate le EPD sviluppate dall’Organizzazione dotata del sistema di processo EPD secondo la seguente procedura: valutazione = √n sorveglianza = 0,6 * √n rinnovo = 0,8 * √n dove n è il numero di EPD predisposte dall’Organizzazione. Il Certificato attesterà che il processo EPD dell’Organizzazione è condotto nel rispetto del presente Regolamento e che, in tal modo, gli studi LCA e le EPD emesse dall’Organizzazione rispettano la specifica normativa tecnica applicabile e il presente Regolamento. Le EPD redatte nell’ambito della certificazione di processo EPD saranno considerate equivalenti a quelle direttamente oggetto di verifica da parte di un soggetto verificatore terzo. 5.11 I SOGGETTI VERIFICATORI I soggetti che possono eseguire le verifiche di terza parte in accordo al presente Regolamento sono gli Organismi di certificazione riconosciuti da EPDItaly secondo le proprie specifiche procedure. 5.11.1 VERIFICA DELL’INDIPENDENZA DEI VERIFICATORI Il Programma EPDItaly richiede che gli Organismi di Certificazione riconosciuti tengano sotto controllo l’indipendenza degli auditor, mediante accertamento che gli stessi non siano coinvolti nell'esecuzione della LCA o nello sviluppo della EPD, e che non abbiano rapporti economici con l’Organizzazione. 26 Gli auditor devono: essere estranei ad ogni fatto o condizione che possa costituire impedimento al libero e sereno esercizio dell’attività affidata. Non avere avuto rapporti di natura economica con l’azienda assegnata negli ultimi 3 anni e impegnarsi a non assumerne per tutto il tempo in cui effettua l’attività ispettiva. Essere liberi da ogni conflitto di interessi che possa pregiudicare il corretto svolgimento dell’attività di verifica. La presenza di un accreditamento di ACCREDIA per l’organismo di certificazione è una condizione sufficiente a dimostrare l’indipendenza degli auditors. E’ comunque compito dell’auditor segnalare a EPDItaly eventuali casi di conflitto d’interesse che dovessero insorgere per l’espletamento dell’incarico affidato. EPDItaly, infine, analizza il rischio legato all’utilizzo del verificatore. 5.11.2 VERIFICA DELLA COMPETENZA DEI VERIFICATORI La competenza generale dell’auditor è specificata nella ISO/IEC 17065 11 e nella ISO 1901112. Il processo di supervisione delle competenze si basa su: verifica documentale delle competenze, attraverso l’esame del CV, attestati, pubblicazioni, etc.; verifiche in accompagnamento all’auditor da parte di esperti LCA. La competenza minima prevista per i verificatori è definita nelle procedure EPDItaly e comprende: - conoscenza delle norme di settore, relative al LCA ed EPD; conoscenza della legislazione ambientale; conoscenza del settore delle costruzioni e dei prodotti oggetto di EPD; conoscenza dei processi di produzione dei prodotti oggetto di EPD; conoscenza del presente Regolamento, e di tutte le regole necessarie al corretto svolgimento delle attività, incluse quelle dell’Organismi di Accreditamento ACCREDIA. Le competenze richieste per gli enti di certificazione sono valutati dall'organismo di accreditamento. La presenza di un accreditamento di ACCREDIA per l’organismo di certificazione è una condizione sufficiente a dimostrare la competenza degli auditors. È necessario inoltre dimostrare un certo numero di anni di esperienza di lavoro nel campo della LCA e EPD e aggiornamento continuo delle competenze. Per l’EPD di processo è richiesto che nel Team di audit vi sia anche una professionalità con esperienza nella certificazione dei sistemi di gestione. 5.12 REGOLE GENERALI PER GLI STUDI LCA Lo studio LCA dovrà essere strutturato in modo fedele ai requisiti della PCR 13. Dovranno essere inserite eventuali tabelle di calcolo, spiegazioni e interpretazioni sui modelli di calcolo adottati e sulle ipotesi fatte. In particolare i dati dovranno essere affidabili e presentati, sotto forma di Report, in modo chiaro e trasparente e per le diverse fasi del ciclo di vita pertinenti al prodotto. Le fonti dati generiche, specifiche o tratte da dati di letteratura dovranno essere indicate in modo chiaro e trasparente. Per agevolare la verifica, lo studio LCA dovrà fornire indicazioni riguardo agli orizzonti temporale e geografico dei dati adoperati. Lo studio LCA dovrà in ultima analisi seguire i requisiti della norma ISO 14040, riportando: gli obiettivi dello studio e il campo di applicazione, i confini del sistema – meglio se in forma grafica con indicazione delle fasi del ciclo di vita – l’unità funzionale dello studio, l’analisi di inventario (sotto forma di tabella), l’analisi dei potenziali impatti ed una analisi di sensitività. Come regola generale la LCA, utilizzata per ottenere gli indicatori ambientali da inserire nella EPD, dovrà essere sviluppata in conformità alla ISO 14040 e ISO 14044. 11 ISO/IEC 17065, Conformity assessment - requirements for bodies certifying products, processes and services 12 ISO 19011, Guidelines for auditing management systems 13 In caso di EN 15804, lo studio dovrà presentarsi sotto forma di Rapporto di Progetto (vedi §8 della norma EN 15804) 27 Lo studio LCA dovrà inoltre essere coerente con il presente Regolamento e con quanto prescritto nella PCR, nonché con quanto specificato nella EN 15804, se applicabile, riportando gli indicatori ambientali relativi alle categorie di impatto previste. In particolare dovrà essere coerente con la segmentazione nelle diverse fasi del ciclo di vita del prodotto pertinente alla EPD e al prodotto così come previsto al § 4.4.1. Per ogni fase del ciclo di vita è necessario riportare un riassunto dei vari parametri. Lo studio LCA dovrà indicare: i confini dello studio, in conformità alla PCR di riferimento, relativi all’area geografica, all’orizzonte temporale, alle fasi del ciclo di vita; l’unità funzionale, in conformità alla PCR di riferimento; le specifiche tecniche del prodotto relative per esempio: o alla vita utile, espressa in anni, in ore di esercizio, in km percorsi etc.; o alle condizioni di esercizio utilizzate nella simulazione; o alle condizioni di manutenzione; definizione dei criteri di cut-off che permettono di trascurare alcuni dati dall’inventario, quando questi siano ritenuti ininfluenti ai fini dello studio e rappresenterebbero solo un inutile aggravio nella raccolta dati, senza spostare in modo significativo il risultato finale; descrizione della qualità dei dati: o dati relativi agli aspetti ambientali del sistema considerato e costituiti prevalentemente da materiali ed energia in ingresso e uscita al sistema di produzione. Tali dati sono di pertinenza dell’Organizzazione; o dati legati agli impatti dei cicli di vita dei prodotti/materiali e dei flussi di energia utilizzati nel processo di produzione e che derivano in generale da database. o I dati di input e output relativi al ciclo di vita del prodotto possono classificarsi in tre tipologie: dati specifici o primari, raccolti direttamente presso chi produce il prodotto o eroga il servizio o presso quei fornitori che siano, per esempio, in grado di indicare i dati effettivi di consumo o le emissioni legate al ciclo di produzione della fornitura. Tali dati non devono essere più vecchi di 5 anni e devono riferirsi ad un anno di esercizio. Il ricorso a dati rappresentativi di periodi di esercizio più brevi devono essere giustificati adeguatamente. alla categoria dei dati generici selezionati o secondari appartengono i dati provenienti da database commerciali o gratuiti considerati affidabili nel sostituire i dati primari. I data base utilizzabili in luogo dei dati specifici devono essere inseriti nella PCR di riferimento. Il database utilizzato dovrebbe essere il più aggiornato possibile e non deve essere più vecchio di 15 anni. dati generici, cioè dati provenienti da altre fonti. Come regola generale il ricorso a tali dati dovrebbe essere limitato il più possibile. L’impatto legato all’utilizzo di dati generici non deve superare il valore pari al 10% dell’impatto complessivo per ciascuna categoria di impatto Lo studio deve chiarire come si sia supplito alla mancanza eventuale di dati. Proprio su questo tipo di dati dovrebbe concentrarsi l’analisi di sensitività. Regole di allocazione utilizzate: per i prodotti non da costruzione le regole di allocazione sono applicate in conformità a quanto previsto dalle norme ISO 14040 e ISO 14044 nonché dalla PCR di riferimento. Come regola generale l’allocazione dovrebbe essere evitata ricorrendo a dati specifici. Se non è possibile evitarla occorrerà che le regole adoperate rispondano il più possibile al fenomeno fisico/economico descritto. Per i prodotti da costruzione si applicano le norme di cui al punto 6.4.3 della EN 15804. Per entrambi i tipi di prodotti, laddove diversi tipi di prodotti provengano da processi di produzione e siano disponibili solo informazioni aggregate, le regole di allocazione specifici devono essere definite per ogni singolo prodotto. La PCR deve definire il metodo di allocazione per ogni prodotto. Le regole di allocazione per il trattamento dei rifiuti sono descritte nella figura 4. Gestione dei rifiuti. Salvo diversamente specificato dalla PCR, i processi di trattamento finale dei rifiuti (discarica e incenerimento) la cui produzione è legata al ciclo di vita del prodotto dovrebbero essere inclusi nello studio. Laddove ciò non sia possibile per mancanza di informazioni, è necessario dichiarare la quantità di rifiuti prodotti. Per i processi di recupero e riciclo, occorre tener conto dei soli impatti legati al trasporto dei rifiuti stessi alla piattaforma di trattamento. Gli impatti dei processi di riciclo (incluso per esempio il compostaggio o la degradazione anaerobica per la produzione di biogas) e recupero termico, così come i benefici da questi derivanti, vanno conteggiati nel ciclo di vita rispettivamente dove i materiali riciclati vengono riutilizzati e dove il calore prodotto viene recuperato. È possibile però indicare i potenziali vantaggi derivanti dal riciclo e/o dal recupero dei rifiuti nella sezione riguardante le informazioni aggiuntive di carattere ambientale della EPD. 28 Processi da includere Processo di incenerimento Distruzione dei rifiuti Processo di generazione dei rifiuti Uso dell’energia e distribuzione Processo stabilizzante Trattamento dei rifiuti stabilizzati Discarica Riciclo Raccolta e selezione dei rottami Riciclo Figura 4 – Processo di generazione dei rifiuti: metodi di allocazione Definizione dello scenario relativo al fine vita. Poiché in genere si tratta di ipotesi formulate su scenari che potrebbero nella realtà dei fatti essere anche assai diversi tra loro, è necessario individuare delle condizioni rappresentative medie ed è opportuno eseguire una analisi di sensitività sulle diverse opzioni individuate. Le opzioni individuate potrebbero essere legate ai confini geografici dello studio, al fatto se il prodotto oggetto della EPD sia un prodotto B2C o B2B. La PCR potrebbe fornire delle specifiche indicazioni per individuare lo scenario più appropriato. Sottoprodotti. La produzione di eventuali sottoprodotti nel processo di realizzazione del prodotto oggetto della EPD è importante per dettare le regole di allocazione. Se infatti il processo porta alla produzione contestuale di sottoprodotti, gli impatti derivanti dal processo andranno ripartiti oltre che sui prodotti realizzati anche sui sottoprodotti. La definizione di sottoprodotto segue quella della Direttiva (UE)2008/98 e può riassumersi nei seguenti punti: o trattasi di un qualcosa la cui produzione scaturisce dallo stesso processo che porta alla produzione del prodotto oggetto della EPD. o È originato dal processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto. La sostanza o l’oggetto può essere utilizzata direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale. o L’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana. o E’ certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi. La presenza di sottoprodotti deve essere documentata nella EPD, riportando: o quantità di sottoprodotti per singola unità funzionale del prodotto oggetto della EPD; o regole di allocazione; o nome del sottoprodotto; o destinazione d’uso; o criteri utilizzati per definirlo come sottoprodotto. GWP. La PAS 2050 e la norma ISO 14067 rappresentano gli Standard di riferimento per il calcolo del Carbon Footprint. Per EPDItaly il documento PAS 2050:2011 è preso come riferimento di base, sia per i prodotti da costruzione sia per quelli non da costruzione. La PAS 2050 può essere considerata il documento di riferimento principale per il calcolo della GWP100 nella preparazione della PCR. Per i prodotti da costruzione si veda la tabella C.7 e C.8 della norma EN 15804. 29 Per i prodotti da costruzione con carbonio biogenico, vedi la norma EN 16485 “Legno tondo e segati – Dichiarazioni Ambientali di Prodotto – Regole per la categoria di prodotto per il legno e i prodotti a base di legno per l’impiego nelle costruzioni”. Le emissioni e gli assorbimenti di gas serra devono essere contabilizzate per il prodotto valutato. Devono essere incluse le emissioni e gli assorbimenti provenienti da fonti fossili o biogeniche, nonché dai cambiamenti di uso del suolo. Per quanto riguarda mangimi e alimenti, le emissioni e gli assorbimenti di gas serra dovuti a fonti biogene entranti a far parte del prodotto non devono essere prese in considerazione con la seguente eccezione: - materiale Biogenico che fa parte del prodotto, ma che non deve essere ingerito; - CO2 proveniente dalla degradazione di alimenti e mangimi e fermentazione; - le emissioni e gli assorbimenti di carbonio biogenico causate della produzione di alimenti e mangimi, ogni volta che il carbonio biogenico non diventa parte del prodotto. Water Footprint. Nei casi relativi ai processi di produzione della biomassa sia animale che vegetale, può assumere un importante significato riportare l’impronta del prodotto misurata sul consumo di acqua o sull’impronta ecologica. Nel redigere la specifica PCR è opportuno pertanto fare riferimento a quanto riportato dal Water Footprint Network (www.waterfootprint.org) e dal Global Footprint Network (www.footprintnetwork.org). 5.13 REQUISITI AGGIUNTIVI Quando il destinatario della EPD non è necessariamente un’ impresa (comunicazione Business to Business B2B), ma può essere rappresentato dal consumatore finale (comunicazione Business to Consumer B2C), alla EPD vanno applicati i seguenti requisiti aggiuntivi: dichiarazione che giustifichi l’omissione di alcune fasi del ciclo di vita (per esempio l’uso e il fine vita) nel caso in cui non si disponga di informazioni specifiche o nel caso in cui tali fasi possano ragionevolmente essere giudicate come trascurabili. L’Organizzazione deve garantire che le EPD destinate anche al consumatore siano disponibili nel punto di acquisto del prodotto. L’Organizzazione deve fornire tutte le informazioni esplicative supplementari per chiarire il contenuto della EPD. Il costo dell’invio di tale materiale dovrebbe essere a carico della Organizzazione o comunque limitarsi alle spese eventuali di spedizione qualora questa non avvenga per posta elettronica. L’Organizzazione deve garantire che il responsabile interno che ha il compito di fornire tali informazioni sia indicato sulla EPD e/o sia contattabile da tutti i punti vendita del prodotto. Nel caso in cui la EPD sia rivolta anche ai consumatori, durante la fase di consultazione aperta della PCR è necessario coinvolgere anche i rappresentanti dei portatori di interesse dei consumatori (per esempio, associazioni dei consumatori) e degli interessi ambientali (per esempio, associazioni ambientaliste). L’Advisory Board agevolerà in tal caso la ricerca e la partecipazione di tali portatori di interesse. 30 Capitolo 6 Iter di pubblicazione EPD 6.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PUBBLICAZIONE (APPLICATION FORM) Quando un’Organizzazione desidera pubblicare una EPD, essa si rivolge a EPDItaly (www.epditaly.it) inviando: a. b. c. d. la EPD; il certificato di convalida ricevuto dall’Organismo di Certificazione; il report di verifica, predisposto da EPDItaly e disponibile sul sito www.epditaly.it; l’Application Form, predisposto da EPDItaly e disponibile sul sito www.epditaly.it. La Segreteria Tecnica ricevuta l’Application Form verifica la documentazione ricevuta e, solo dopo averne accertato la sua completezza, accetta la domanda di pubblicazione. Il Comitato Tecnico, dopo aver verificato la coerenza della documentazione ricevuta, delibera la pubblicazione della EPD. Le EPD rimarranno pubblicate sul sito web di EPDItaly (www.epditaly.it), fintantoché l’Azienda ottempererà al pagamento della quota annuale di mantenimento e dimostrerà la validità della EPD, mediante la conferma della validità del certificato di convalida. Il Comitato Tecnico può deliberare la cancellazione dal registro per le cause indicate nel §6.4.2. 6.2 TARIFFE Sono previste delle quote di registrazione e mantenimento della pubblicazione EPD. Tali tariffe sono disponibili sul sito www.epditaly.it. La quota di registrazione deve essere pagata prima della registrazione e pubblicazione della EPD, mentre la quota di mantenimento deve essere pagata ad inizio dell’anno solare, a seguito di fatturazione. 6.3 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Una volta che la pubblicazione dell’EPD è stata deliberata, la Segreteria Tecnica assegna il numero di registrazione e il Direttore Generale di ICMQ appone la propria firma sul certificato che attesta che la EPD è pubblicabile all’interno del Programma EPDItaly. La pubblicazione ha una durata pari a 3 anni, fatto salvo quanto specificato nel §3.2. Nel caso di prodotti da costruzione la durata è 5 anni. 6.4 RINUNCIA ALLA PUBBLICAZIONE, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PUBBLICAZIONE 6.4.1 RINUNCIA ALLA PUBBLICAZIONE L’Organizzazione può in qualsiasi momento rinunciare alla pubblicazione della EPD nel Programma EPDItaly. In tal caso ne dà comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante alla Segreteria Tecnica. La rinuncia alla pubblicazione non comporta l’applicazione di alcuna penale. È in ogni caso necessario che sia regolarizzato il pagamento delle tariffe relative all’anno in corso. La rinuncia alla pubblicazione ha effetto dalla data indicata dall’Organizzazione e non può comunque essere antecedente a quella di ricezione della comunicazione. Dal momento della rinuncia l’Organizzazione non può più utilizzare il logo EPDItaly (cfr. §7.1) e fare riferimento ai dati della EPD utilizzando il numero di registrazione cui si è rinunciato. 6.4.2 SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PUBBLICAZIONE Il Comitato Tecnico può decidere della sospensione della pubblicazione nei seguenti casi: ritardo nel pagamento delle tariffe dovute a EPDItaly per la pubblicazione successivamente a una prima comunicazione di sollecito; indicazioni ricevute dal soggetto verificatore in ragione di quanto evidenziato durante la verifica di certificazione e/o mantenimento; esito di arbitrati in caso di dispute (cfr. §6.5); irregolarità da parte del Cliente in merito all’utilizzo del logo EPDItaly; inadempimento da parte del Cliente ad una obbligazione prevista contrattualmente; qualora il Cliente dovesse essere protestato o messo in liquidazione o assoggettato a procedure esecutive e/o concorsuali. Il Comitato Tecnico può decidere della revoca della pubblicazione nei seguenti dati: mancato pagamento delle tariffe di registrazione successivamente a una specifica comunicazione di preavviso inviata all’Organizzazione; esito di arbitrati in caso di dispute (cfr. §6.5); 31 perdurare dei motivi che hanno determinato la sospensione della pubblicazione; qualora il Cliente dovesse essere protestato o messo in liquidazione o assoggettato a procedure esecutive; cambiamento della norme tecniche di riferimento senza accettazione da parte del Cliente; condanna definitiva (passata in giudicato) in un procedimento giudiziario (inclusi arbitrati) per fatti aventi ad oggetto il mancato rispetto del presente Regolamento; irregolarità gravi in merito all’utilizzo del logo EPDItaly; 6.5 PROCEDURE DI ARBITRATO Il Comitato Tecnico garantisce che il processo di verifica della EPD avvenga in conformità al presente Regolamento e nel rispetto dei requisiti della PCR relativa. Ciò dovrebbe garantire che non vi siano disuniformità nella verifica delle EPD e che sia pertanto assicurata la confrontabilità tra documenti diversi appartenenti alla medesima categoria di prodotto. Pur tuttavia il presente Regolamento prevede che nei casi in cui sorgano delle dispute o si manifestino delle lamentele riguardanti la validità e/o la qualità del contenuto delle EPD, sia attivabile una procedura di arbitrato. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra EPDItaly e l’azienda che chiede la pubblicazione della EPD è derogata alla competenza del giudice ordinario e di conseguenza sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano e secondo le norme di diritto per quanto riguarda il merito della controversia. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico. L’arbitrato avrà sede a Milano. La procedura di arbitrato è definita nelle Condizioni Generali di Contratto con l’Organizzazione. 6.6 RICORSI L’Azienda può presentare motivato ricorso contro le decisioni di EPDItaly. Le modalità di gestione dei ricorsi è definita nelle Condizioni Generali di Contratto con l’Azienda. 6.7 CONTESTAZIONI E RECLAMI Contestazioni e reclami riguardanti sia l’attività di EPDItaly, sia quella dell’Azienda possono essere rivolti a EPDItaly, oltre che dal Cliente stesso, anche da terze parti che possono fare riferimento alle Condizioni Generali di Contratto con l’Organizzazione. La descrizione del processo di trattamento delle contestazioni e dei reclami viene fornita a chi ne faccia richiesta. 32 Capitolo 7 Logo EPDItaly 7.1 UTILIZZO DEL LOGO Il logo del Programma EPD ITALY è di seguito rappresentato: Il logo può essere utilizzato nei modi seguenti: nella EPD senza nessuna specificazione ulteriore; sul prodotto e sui materiali di imballaggio, con contestuale indicazione del numero di registrazione della EPD, della data di registrazione, della data di validità e del numero del codice CPC; laddove le informazioni tratte dall’EPD siano utilizzate su materiale informativo, brochure, opuscoli, data sheet, etc., l’Organizzazione deve specificare che le informazioni sono tratte dalla EPD, potendone usare il logo e citandone necessariamente il numero di registrazione della EPD, la data di registrazione, la data di validità e il numero del codice CPC; la EPD può essere utilizzata solo con riferimento al numero di registrazione della EPD, alla data di pubblicazione e al sito web del gestore del Programma EPDItaly. 33