REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA EPDItaly

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REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA EPDItaly
REGOLAMENTO
DEL
PROGRAMMA EPDItaly
Revisione 2
11.04.2016
1
Indice
Introduzione ............................................................................................................................................................ 3
Organizzazione........................................................................................................................................................ 6
Sviluppo della PCR ................................................................................................................................................. 9
La Dichiarazione EPD ......................................................................................................................................... 15
Sviluppo e Verifica della EPD ............................................................................................................................ 21
Iter di pubblicazione EPD .................................................................................................................................. 31
Logo EPDItaly ...................................................................................................................................................... 33
2
Capitolo 1
Introduzione
1.1
FINALITÀ
Lo scopo principale del Programma EPDItaly e del presente Regolamento consiste nel fornire uno strumento per
valorizzare l’impegno che le organizzazioni di qualsiasi paese che operano in qualsiasi settore di mercato ripongono nel
ridurre gli impatti ambientali legati ai prodotti o servizi erogati. Lo strumento è rappresentato dalla Dichiarazione
Ambientale di Prodotto (EPD) nella quale l’Organizzazione può riportare le informazioni di carattere ambientale legate al
prodotto o al servizio erogato. Le EPD all’interno del Programma EPDItaly consentono alla Organizzazione di comunicare
le performance ambientali dei propri prodotti in modo comprensibile e credibile, in quanto oggetto di verifica da parte di un
soggetto terzo indipendente.
Il Programma EPDItaly, come il presente Regolamento, è infatti sviluppato conformemente alla ISO 140251 e il contenuto
della EPD è pertanto soggetto alla verifica di terza parte. All’interno del Regolamento vi sono, inoltre, indicazioni aggiuntive
per le EPD conformi alla EN 158042.
Prima della pubblicazione del Regolamento, esso deve essere sottoposto a consultazione pubblica, della durata minima di 1
mese (cfr. 3.6). Esso viene rivisto ogni 3 anni o su input del mercato, per eventualmente adeguarlo alle sue esigenze.
In caso di modifiche il periodo di consultazione è di 10 giorni solari.
Le EPD di prodotti appartenenti alla stessa categoria ma sviluppate in Programmi differenti, possono non essere tra loro
confrontabili.
Il Programma EPDItaly prevede che le informazioni riportate nella EPD debbano essere ricavate tramite studi del ciclo di
vita (LCA) eseguiti in accordo alle norme della serie ISO 14040 3 che costituiscono uno standard internazionalmente
riconosciuto.
1.2
DEFINIZIONI
SISTEMA DI PRODOTTO
Insieme di processi unitari con flussi elementari e di prodotti che espleta una o più funzioni definite e modella il ciclo di vita
di un prodotto.
PRODOTTO
Qualsiasi bene o servizio.
LIFE CYCLE ASSESSMENT (LCA)
Metodo che valuta un insieme di interazioni che un prodotto o un servizio ha con l’ambiente, considerando il suo intero
ciclo di vita che include le fasi di pre-produzione (estrazione dei materiali, produzione dell’energia, etc.), produzione,
distribuzione, uso e manutenzione, riciclo e dismissione finali. La procedura LCA è standardizzata dalle norme ISO 14040 e
ISO 140444.
ALLOCAZIONE
Metodologia di partizione dei flussi di ingresso o uscita di un processo o di un sistema di prodotto, tra il sistema di prodotto
in esame e uno o più altri sistemi di prodotto.
CRITERI DI CUT-OFF
Specificazione della quantità di flusso di materiali o di energia o il livello di rilevanza ambientale associato alla unità di
processo o di sistema di prodotto, che è possibile escludere da uno studio di LCA.
UNITÀ FUNZIONALE
Prestazione quantificata di un sistema di prodotto da utilizzare come unità di riferimento.
UNITÀ DICHIARATA
Quantità di prodotto utilizzata quale unità di riferimento in una EPD per la elaborazione di una dichiarazione ambientale
basata su uno o più moduli informativi.
MODULO INFORMATIVO
1
ISO 14025, Environmental labels and declarations – Type III Environmental declarations – Principles and procedures
EN 15804, Sustainability of construction works. Environmental product declarations. Core rules for the product category of
construction products
3 ISO 14040, Environmental management – Life cycle assessment – Principles and framework
4 ISO 14044, Environmental management – Life cycle assessment – Requirements and guidelines
2
3
Compilazione di dati da utilizzare come base per una EPD, che tratta un processo unitario o una combinazione di processi
unitari che fanno parte dell’LCA di un prodotto.
FATTORE DI CARATTERIZZAZIONE
Fattore derivato da un modello di caratterizzazione che viene applicato per convertire un risultato dell'analisi di inventario
del ciclo di vita (LCI) assegnato all'unità comune dell'indicatore di impatto.
IMPATTO AMBIENTALE
Qualunque modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, causata totalmente o parzialmente dagli aspetti ambientali di
un’Organizzazione.
ASPETTO AMBIENTALE
Elemento delle attività, prodotti o servizi di un’Organizzazione che può interagire con l’ambiente.
INDICATORE DI CATEGORIA DI IMPATTO
Rappresentazione quantificabile di una categoria di impatto.
ANALISI DI SENSITIVITÀ
Procedura per determinare gli effetti che ha una scelta effettuata relativa a metodi di calcolo o a dati, sui risultati dello studio
LCA (cfr. norma ISO 14040).
PARTE INTERESSATA
Persona od Organismo interessato o influenzato dallo sviluppo e dall’uso di un programma di dichiarazione ambientale di tipo III.
DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI TIPO III (EPD)
Dichiarazione ambientale che fornisce dati ambientali quantificati utilizzando parametri predeterminati 5 e, dove pertinenti,
informazioni ambientali aggiuntive6.
PROGRAMMA DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI TIPO III EPDITALY
Programma volontario per lo sviluppo e l'uso delle dichiarazioni ambientali di Tipo III, sulla base di una serie di regole
operative.
REGOLE DELLA CATEGORIA DI PRODOTTO (PCR)
Serie di regole, requisiti e linee guida specifici per lo sviluppo di dichiarazioni ambientali di Tipo III per una o più categorie
di prodotto.
CATEGORIA DI PRODOTTO
Gruppo di prodotti che possono soddisfare funzioni analoghe.
NON CONFORMITÀ
Mancato soddisfacimento e/o inadeguatezza dell’applicazione di un requisito applicabile dei documenti di riferimento di
estensione, sistematicità, intensità, criticità e/o influenza tali da pregiudicare la correttezza, completezza e/o chiarezza delle
informazioni contenute in LCA ed EPD; non soddisfacimento di un requisito legislativo.
CO-PRODOTTO
Qualsiasi di due o più prodotti provenienti dalla stessa unità di processo o sistema di prodotto.
VERIFICATORE
Persona od organismo che esegue la verifica.
CICLO DI VITA
Fasi consecutive e interconnesse di un sistema di prodotto, dall'acquisizione delle materie prime o dalla generazione delle
risorse naturali, fino allo smaltimento finale.
CONTENUTO DI RICICLATO
Proporzione in massa di materiale riciclato in un prodotto o imballaggio7.
SCARTI POST-CONSUMER
Materiale generato da insediamenti domestici o da installazioni commerciali, industriali e istituzionali nel loro ruolo di
utilizzatori/consumatori finali del prodotto che non può più essere utilizzato per lo scopo per il quale era stato realizzato. È
incluso il materiale di ritorno dalla catena di distribuzione.
SCARTI PRE-CONSUMER
Materiale sottratto dal flusso dei rifiuti durante il processo di produzione del prodotto. Restano esclusi i recuperi di
materiale all’interno del medesimo processo che li ha generati.
CONVALIDA
5
I parametri predeterminati si basano sulla serie di norme ISO 14040, che si compone della ISO 14040 e della ISO 14044
Le informazioni ambientali aggiuntive possono essere quantitative o qualitative
7
ISO 14021, Environmental labels and declarations - Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling)
6
4
Azione mediante la quale un Organismo di terza parte si accerta della correttezza dei dati contenuti nella EPD.
CERTIFICAZIONE
Attestazione di conformità a requisiti specificati.
REGISTRAZIONE
Azione mediante la quale EPDItaly identifica la EPD dell’Organizzazione richiedente la pubblicazione.
PUBBLICAZIONE
Azione mediante la quale EPDItaly pubblica la EPD dell’Organizzazione richiedente.
5
Capitolo 2
Organizzazione
STRUTTURA
2.1
Il diagramma seguente illustra in che modo le diverse attività svolte all’interno del Programma EPDItaly siano tra loro
interconnesse.
PCR
Operatore
EPDITALY
EPD
Comitato Tecnico
Comitato del Riesame
delle PCR
Moderatore
PCR
Esperti
LCA/EPD
Advisory Board
Organizzazioni
Stakeholder della
categoria
Segreteria Tecnica
Organismi di
certificazione
Regolamento EPDITALY
Figura 1 – Struttura del Programma EPDItaly
ICMQ S.p.A. (nel seguito ICMQ), Via G. De Castillia, 10 20124 Milano è l’Operatore del Programma EPDItaly. ICMQ ha
la responsabilità gestionale e finanziaria dell’intera struttura operativa. Secondo quanto previsto dalla norma ISO 14025,
l’Operatore ha una serie di obblighi che sono adempiuti tramite i seguenti organismi:






Segreteria Tecnica
Advisory Board
Comitato Tecnico
Comitato del Riesame delle PCR
Moderatore PCR
Esperti LCA/EPD
Il Programma è gestito da una Segreteria Tecnica coadiuvata da un Comitato Tecnico e da un Comitato per il Riesame delle
PCR.
Lo sviluppo di una PCR avviene per il tramite del moderatore, che coinvolge sia gli esperti LCA ed EPD sia, principalmente
nella fase di consultazione, il gruppo degli Stakeholder della categoria specifica.
I membri del Programma EPDItaly possono essere permanenti o temporanei. I primi sono rappresentati da organizzazioni
o associazioni interessate alla diffusione delle EPD, mentre i membri temporanei sono soggetti interessati nonché
Stakeholder che abbiano conoscenza della tematica EPD, LCA, PCR.
Le EPD sono sviluppate dalle organizzazioni sulla base di quanto riportato nella PCR applicabile e sulla base del presente
Regolamento, e sono sottoposte alla verifica di un soggetto terzo (Organismo di Certificazione).
2.1.1
SEGRETERIA TECNICA
La Segreteria Tecnica ha il compito di:
 Pubblicare le PCR sviluppate ed approvate dal Comitato Tecnico.
 Pubblicare le EPD.
6
2.1.2
ADVISORY BOARD
L’Advisory Board rappresenta l’organo che:
1.
2.
Analizza il mercato

Raccoglie e analizza i feedback del mercato al fine di revisionare il presente Regolamento.

Verifica l’esigenza di modifica delle PCR.

Monitora la sensibilità del mercato in materia di sostenibilità dei prodotti.
Promuove il Regolamento

Suggerisce attività/eventi per la promozione del Programma EPDItaly.

Fornisce input per la gestione del Regolamento.

Fornisce alla Segreteria Tecnica le indicazioni per possibili evoluzioni tecniche e sviluppi del Programma
EPDItaly.
2.1.3
COMITATO TECNICO
Il comitato è formato da un minimo di n. 2 esperti in LCA/EPD, più il Presidente il cui compito consiste nel:
1.
Garantire l’applicazione del Regolamento
 Predispone, comunica e sottopone a revisione il Regolamento del Programma EPDItaly.

Approva una procedura credibile per la consultazione aperta del Regolamento in fase di sviluppo/revisione.

Approva le check list e i tool specifici definiti in ottemperanza al presente Regolamento.

Approva le procedure atte a garantire la tracciabilità e la consistenza del database dei dati relativi alle
organizzazione e alle loro EPD.
2.
Deliberare la pubblicazione di una PCR
 Nomina un Moderatore PCR.

Guida lo sviluppo dei Product Category Rules (PCR).

Approva una procedura credibile per la consultazione aperta delle PCR in fase di sviluppo/revisione.

Verifica che l’applicazione della procedura di revisione delle PCR sia condotta in modo trasparente e
affidabile.
3.
Deliberare la pubblicazione di una EPD
 Verifica che l’applicazione della procedura di convalida delle LCA e delle EPD sia condotta in modo
trasparente e affidabile.

Decide per la pubblicazione delle EPD sulla base dei report prodotti dai soggetti verificatori.

Verifica che le attività dei verificatori siano condotte in accordo al presente Regolamento.

Valuta le richieste di pubblicazione nel programma EPDItaly, di EPD sviluppate in altri Programmi.
2.1.4
COMITATO DEL RIESAME DELLE PCR
Il Comitato del Riesame delle PCR è composto da un presidente e due membri e il suo compito è quello di effettuare il
riesame delle PCR per garantire, attraverso una verifica indipendente, che le PCR siano conformi al presente Regolamento e
alla norma ISO 14025. Esse devono essere sviluppate in conformità alla norma ISO 14040 e tali che le EPD relative
contengano le informazioni minime per descrivere in modo esauriente le prestazioni ambientali del prodotto.
Le competenze del personale coinvolto nel riesame delle PCR sono valutate secondo le specifiche procedure di EPDItaly.
2.1.5
MODERATORE PCR
Il Moderatore PCR è principalmente coinvolto nello sviluppo e revisione delle PCR.
I suoi compiti possono riassumersi nei seguenti:

Identificare i CPC (Central Product Code, vedi §3.3) più adeguati per la categoria di prodotti.
7

Predisporre una pianificazione temporale per lo sviluppo delle PCR, sottoponendole al Comitato Tecnico.

Predisporre le bozza delle PCR e sottoporla al Comitato tecnico che ne verifica il soddisfacimento dei
requisiti, in conformità al presente Regolamento.

Coadiuvare il Comitato Tecnico nella definizione dei gruppi di stakeholder da contattare/coinvolgere nelle fasi
di sviluppo, revisione e di consultazione aperta delle PCR.

Gestire i commenti relativi al processo di consultazione pubblico, sottoponendoli a lettura critica.

Se necessario, revisionare le PCR sulla base dei commenti e delle proposte di modifica ricevute, giungendo ad
una bozza definitiva del documento.

Informare tutti i soggetti coinvolti nello sviluppo/revisione della PCR riguardo al documento finale, prima
della pubblicazione sul sito web.

Una volta che la PCR è divenuta operativa, raccogliere i feedback dal gruppo di consultazione riguardo
eventuali aggiustamenti, da inserire nella futura revisione.

Garantire una adeguata consultazione durante le fasi di sviluppo/revisione dei documenti favorendo la
partecipazione delle parti interessate.
2.1.6
ESPERTI LCA/EPD
Tutte le parti a vario titolo interessate possono contribuire allo sviluppo/revisione delle PCR. Lo sviluppo/revisione delle
PCR può beneficiare della conoscenza degli esperti LCA/EPD delle organizzazioni su tematiche riguardanti le specifiche
categorie di prodotto, sia per lo sviluppo delle LCA, sia nel modo di presentare i risultati.
2.1.7
GRUPPO DI PCR STAKEHOLDER
Il Gruppo di PCR Stakeholder partecipa allo sviluppo/revisione della PCR. Devono far parte del gruppo i soggetti che a
livello nazionale e internazionale siano in grado di coprire per conoscenza e competenza le varie fasi del ciclo di vita della
categoria di prodotti per i quali si stia sviluppando/revisionando la PCR.
2.1.8
VERIFICATORI INDIPENDENTI
I verificatori indipendenti (Organismi di Certificazione) hanno il compito di:

accertare che lo studio LCA dal quale provengono le informazioni utilizzate nella EPD, sia conforme ai
requisiti delle norme della serie ISO 14040, del presente Regolamento e della PCR di riferimento;

verificare che il modello adottato nello studio LCA del prodotto sia aderente alla situazione reale;

verificare che i dati nella EPD siano rappresentati in accordo a quanto previsto dal presente Regolamento e
dalla PCR di riferimento;

produrre un report che contenga gli elementi di revisione della documentazione analizzata (LCA ed EPD),
compresa la chiusura di eventuali Non Conformità o Raccomandazioni, e la posizione in merito alla convalida
della EPD.
La convalida della EPD può avvenire tramite il ricorso a Organismi di Certificazione riconosciuti da EPDItaly secondo le
proprie specifiche procedure. È compito dei singoli Organismi di Certificazione garantire la competenza dei verificatori che
agiscono per conto di essi ed effettuare la supervisione del loro operato.
8
Capitolo 3
Sviluppo della PCR
3.1 INTRODUZIONE
Al fine di garantire la confrontabilità tra EPD diverse, relative a prodotti della medesima categoria, è necessario che tutte le
EPD di quella categoria siano costruite su LCA conformi alla norma ISO 14040 e sviluppate all’interno di un medesimo
framework di prerequisiti, in termini per esempio di confini del sistema, di fasi del processo produttivo, di criteri di cut-off e
così via. Per garantire ciò, dal momento che differenti categorie di prodotto possono essere caratterizzate da requisiti
specifici, oltre a definire metodi di calcolo che devono essere necessariamente applicati nel momento in cui una qualsiasi
EPD viene sviluppata, occorre che un contesto di regole sia sviluppato ad hoc. Le regole applicabili a tutte le EPD sono
rappresentate:
a)
b)
dal presente Regolamento;
dalle PCR, Product Category Rules, relative alle diverse categorie di prodotto.
Lo sviluppo della PCR rappresenta pertanto il primo passo che è necessario compiere per convalidare una EPD, laddove
non esista ancora la Product Category Rules di riferimento per quella categoria.
Il processo per lo sviluppo della PCR è garantito dall’Operatore del Programma EPDItaly. Il Moderatore PCR, che è un
esperto indicato dall’Operatore, ha il compito di gestire lo sviluppo delle specifiche PCR. Anche gli Stakeholder sono
coinvolti nello sviluppo e nella consultazione della PCR.
Lo sviluppo della PCR deve seguire lo schema seguente:
Sviluppo della PCR su iniziativa di:
Organizzazioni in cooperazione o associazioni di
categoria
Singole organizzazioni attraverso esperti LCA/EPD
Istituzioni in cooperazione con aziende
Avvio iniziativa
Individuazione CPC
Ricerca PCR altri programmi
Ricerca PCR collegate al ciclo di vita
Predisposizione bozza documento
Consultazione
Gestita dal moderatore
Partecipazione gruppo stakeholder
consultazione
Eventuale revisione bozza su base commenti
Approvazione da parte del Comitato Tecnico
Aggiornamento
Figura 2 – Schema di sviluppo delle PCR
In caso di prodotti e servizi nel settore delle costruzioni, è necessario seguire la norma EN 15804 che fornisce le regole
chiave per lo sviluppo di EPD.
3.2 PRE-CERTIFICAZIONE
Per agevolare lo sviluppo delle EPD e con esse il consolidarsi della sensibilità dei consumatori e del mercato all’acquisto
consapevole di prodotti, selezionati anche sulla base delle loro performance ambientali, è previsto lo sviluppo di EPD senza
una relativa PCR approvata.
9
Il Programma EPDItaly prevede che una EPD possa essere registrata solo seguendo i criteri del presente Regolamento. La
durata di questo tipo di pre-certificazione è fissata ad un anno, senza rinnovo. La pre-certificazione rappresenta il primo step per
sviluppare una PCR, in quanto può consentire il nascere di una discussione tra i diversi Stakeholder.
Per ottenere la pre-certificazione attraverso la convalida di un verificatore indipendente, è necessario che la EPD risponda nel
formato e nei contenuti minimi a quanto previsto nel presente Regolamento (cfr. §4) e che lo studio LCA sia sviluppato
secondo le norme ISO 14040 e 14044.
Nel caso di pre-certificazione di una EPD, lo studio LCA e di conseguenza la dichiarazione, nelle parti pertinenti, dovrà
necessariamente contenere:





la scelta e la definizione dell’unità funzionale
i criteri di allocazione scelti
le fonti dei dati
i criteri di cut-off
i confini del sistema
L’indicazione della pre-certificazione dovrà essere chiaramente contenuta nella EPD.
3.3 AVVIO DELLA INIZIATIVA
La classificazione internazionale UN CPC (Central Product Classification), nella sua versione aggiornata consente di definire
il campo di applicazione della PCR. La classificazione permette di identificare i gruppi di prodotti rispetto ai quali
organizzare le PCR e rappresenta lo strumento per definire in modo sistematico i documenti PCR all’interno del Programma
EPDItaly.
La classificazione UN CPC (d’ora in avanti CPC) ha una struttura gerarchica basata su codici costruiti nel modo seguente:
 Sezioni
 Divisioni
 Gruppi
 Classi
 Sottoclassi
Ciascun elemento gerarchico è rappresentato da un codice numerico di una cifra. Per esempio:
CPC
2
21
211
2112
21121
Descrizione
Food products, beverages and tobacco; textiles, apparel and leather products
Meat, fish, fruit, vegetables, oils and fats
Meat and meat products
Meat of poultry, fresh or chilled
Meat of chickens, fresh or chilled
Tabella 1 – Esempio di struttura di codici CPC
La struttura gerarchica del codice CPC può agevolare la predisposizione della PCR, che deve seguire la stessa logica
gerarchica. Nel predisporre una PCR8 occorre verificare l’esistenza di PCR riferibili a prodotti o semilavorati in ingresso al
processo, ai quali spesso corrispondono PCR del tipo “from cradle to gate”. Ciò può essere d’aiuto a chi predispone la PCR del
prodotto in oggetto in quanto questi può essere un esperto del proprio processo e può conoscere le norme tecniche di
riferimento del processo di manufacturing dal quale si produce il prodotto oggetto dello studio, ma può non conoscere
quelle che regolano la produzione dei prodotti o semilavorati in ingresso.
8
Nel caso di prodotti da costruzione è necessario tenere conto delle indicazioni contenute nella EN 15804 e, laddove applicabile, alla
ISO 21930, Sustainability in buildings and civil engineering works — Core rules for environmental declaration of construction products
and services used in any type of construction works
10
Allo stesso modo, nel redigere una PCR, occorre tenere presente le informazioni contenute nelle PCR eventualmente
esistenti relative all’uso e fine vita del prodotto.
AA
EE
BB
EEE
DD
CC
(Upstream)
Cradle to gate
FFFF
GGGG
EEEE
(Core)
Gate to gate
(Downstream)
Gate to grave
Figura 3 – Schema di ciclo di vita
I moduli A e C indicano la produzione delle materie prime, i moduli B e D quelli relativi alla loro lavorazione, il modulo E
quelli relativi alla lavorazione del prodotto, mentre i moduli F e G rispettivamente indicano le fasi di utilizzo e fine vita del
prodotto.
Per le EPD redatte secondo la norma EN 15804 è utilizzata una suddivisione in moduli differente (cfr. §5 della norma EN
15804).
I prodotti coperti dal documento PCR possono pertanto essere classificati tramite un codice numerico di quattro o cinque
cifre con una struttura ad albero che ricalca quella del codice CPC. Il primo passo consiste quindi nella individuazione del
codice CPC più idoneo. Laddove al prodotto in questione non corrisponda un codice CPC chiaro ovvero il prodotto copra
un numero variegato di codici CPC, il Comitato Tecnico, se del caso, fornirà una guida relativa allo sviluppo della PCR.
L’avvio della iniziativa consiste nel:




Verificare l’esistenza di PCR
Individuare un moderatore
Costituire un gruppo di consultazione degli Stakeholder
Pubblicare l’avvio della iniziativa
3.3.1
VERIFICARE L’ESISTENZA DI PCR
Una volta verificato che non esistano PCR disponibili nel Programma EPDItaly, riferibili al prodotto oggetto dell’iniziativa,
se ne verifica l’esistenza all’interno di altri Programmi gestiti da differenti Operatori. È infatti opportuno verificare come,
seppure all’interno di altre strutture, altri soggetti abbiano individuato le peculiarità del ciclo di vita della categoria di prodotti
pertinenti. Al fine di garantire l’armonizzazione dei Programmi è pertanto importante, pur nel rispetto del presente
Regolamento, sviluppare le PCR tenendo conto e utilizzando le informazioni delle PCR già presenti sviluppate in altri
Programmi.
La struttura dei codici CPC permette di sfruttare la loro modularità nel definire il contenuto della PCR. È infatti possibile
utilizzare il contenuto di eventuali PCR riferite ad un codice CPC di livello inferiore limitandosi ad adattarle precisandone i
contenuti che, proprio perché riferiti a un macro-gruppo di prodotti, risultano essere necessariamente più generici.
3.3.2
INDIVIDUARE UN MODERATORE
Il compito del moderatore è quello di fornire il necessario supporto ad un sviluppo armonico delle PCR. Il moderatore deve
necessariamente avere familiarità con lo sviluppo di LCA ed EPD.
La sua individuazione avverrà di concerto con EPDItaly.
I compiti del moderatore sono indicati nel §2.1.5.
3.3.3
COSTITUIRE UN GRUPPO DI CONSULTAZIONE DEGLI STAKEHOLDER
Al fine di rendere la PCR un documento condiviso dai vari operatori concorrenti nella medesima categoria di prodotti, è
importante che le regole di calcolo e le ipotesi inserite nella PCR siano frutto di un lavoro di team. Pertanto è necessario
richiedere la cooperazione di più soggetti, potenzialmente interessati al prodotto oggetto di studio. Gli operatori dovrebbero
essere, il più possibile, scelti a livello internazionale.
11
Oltre al gruppo ristretto di soggetti che potrebbero prendere parte attiva nella stesura della bozza di PCR, è importante
individuare i potenziali Stakeholder esperti del prodotto che faranno parte del Gruppo di Consultazione del forum e che
potranno, in quanto esperti nel settore, fornire utili indicazioni durante la redazione della versione finale della PCR.
Sarà compito del moderatore individuare tanto il team ristretto di soggetti, che potranno cooperare alla stesura della PCR,
tanto il Gruppo di consultazione degli Stakeholder.
3.3.4 PUBBLICARE L’AVVIO DELL’INIZIATIVA
Il moderatore avrà cura di informare le parti interessate della pubblicazione sul sito web di EPDItaly dell’avvio dell’iniziativa
volta allo sviluppo della PCR. Tanto l’informazione inviata ai potenziali Stakeholder quanto l’annuncio sul sito web saranno
completati da una pianificazione di base delle attività. La fase di consultazione aperta deve avere una durata minima di 1
mese. La durata della attività del moderatore per rispondere ai commenti ricevuti e per adeguare la PCR è ugualmente, salvo
casi legati a sviluppi particolari, pari a 1 mese.
3.4 PREDISPOSIZIONE DELLA BOZZA DEL DOCUMENTO
3.4.1 CONTENUTO DELLE PCR
La PCR serve a definire, nell’ambito della categoria di prodotti cui si riferisce, quali regole nella definizione dei confini del
sistema o quali requisiti di qualità nella raccolta dei dati dovranno essere rispettati nello studio LCA utilizzato per la
predisposizione della EPD, nonché quale dovrà essere l’unità dichiarata, altrimenti detta funzionale, presa a riferimento e
quali informazioni dovranno essere incluse nella EPD.
Nel dettaglio la PCR dovrà considerare:



















Codice CPC e descrizione della categoria di prodotti cui esso si riferisce.
Validità del documento.
Unità funzionale della categoria di prodotti.
Confini del sistema.
Obiettivo e campo di applicazione delle informazioni basate sull’LCA.
Descrizione dei dati.
Criteri di cut-off dei dati.
In caso di applicazione della norma EN 15804, possono essere applicati altri criteri per l’esclusione dei dati (cfr.
§6.3.5 della norma EN 15804).
Requisiti di qualità dei dati.
In caso di applicazione della norma EN 15804, si applicano i requisiti aggiuntivi definiti nel §6.3.7 della norma
stessa.
Analisi di inventario
o raccolta dati
o eventuali procedure di calcolo
o metodi di allocazione consentiti/consigliati
o eventuali parametri predeterminati
Il database da utilizzare laddove il risultato della LCA possa essere influenzato in modo significativo dalla sua
scelta.
Lista delle categorie di impatto da considerare, metodi di calcolo e relativi indicatori.
Parametri predeterminati per la comunicazione in un eventuale rapporto dei dati dell'LCA.
Informazioni relative al contenuto minimo della EPD.
Materiali e sostanze che possono avere effetti nocivi sulla salute da dichiarare.
Requisiti per le informazioni ambientali aggiuntive.
Indicazione delle fasi del ciclo di vita non considerate e omesse dalla EPD.
Informazioni da includere nella fase finale del ciclo di vita.
Informazioni addizionali, relative per esempio all’adozione di sistemi di gestione o a certificazioni relative al
prodotto, alla gestione dei rifiuti, etc.
Riferimento ai documenti utilizzati per lo sviluppo della PCR, quali studi LCA o altri studi pertinenti, norme
applicabili, etc.
Al fine di facilitare l’armonizzazione, nello sviluppo della PCR è necessario tenere conto di quanto già riportato in eventuali
PCR già disponibili nello stesso codice CPC e/o facenti riferimento a codici CPC di livello inferiore rispetto a quella del
prodotto oggetto di studio. Tali informazioni devono essere prontamente disponibili e devono essere registrate nel
documento PCR.
Qualora ci fossero delle ragioni valide per lo sviluppo di PCR di contenuto differente rispetto a quelle già esistenti, tali
giustificazioni devono essere esplicitate.
12
3.5 FORUM DI CONSULTAZIONE
La fase di consultazione serve a garantire che i principali soggetti a vario titolo coinvolti nel ciclo di vita della categoria di
prodotti, siano informati della pubblicazione della PCR, in modo da riportare i propri commenti e le proprie proposte di
modifica prima che il documento sia ufficializzato come PCR nella sua versione definitiva.
Il documento viene pertanto pubblicato sul sito web come PCR in consultazione aperta. Il Comitato Tecnico indica per
ciascuna PCR un moderatore il cui compito è quello di raccogliere i diversi commenti, condurre la discussione, fornire
eventuali chiarimenti e risposte nonché vagliare le proposte di modifica verificandone la congruenza con il presente
Regolamento. Laddove la PCR venga proposta dalla stessa Organizzazione che propone la EPD da convalidare, il ruolo del
moderatore, preventivamente accettato dal Comitato Tecnico, può essere svolto dalla stessa persona fisica che ha sviluppato
la prima bozza della PCR.
Per partecipare al Forum è necessario registrarsi sul sito web del Programma EPDItaly. Le lingue del Forum sono l’italiano e
l’inglese.
I soggetti che costituiranno il forum di consultazione sono:



il Gruppo di consultazione degli Stakeholder
il moderatore
qualsiasi Stakeholder della filiera produttiva, esperti LCA/EPD, associazioni di consumatori, verificatori
riconosciuti da EPDItaly e qualunque soggetto ne faccia richiesta iscrivendosi al forum.
Il forum è gestito tramite internet sul sito web di EPDItaly (www.epditaly.it) e la flessibilità di accesso garantisce la più
ampia partecipazione.
La fase di consultazione pubblica è avviata da EPDItaly tramite un annuncio sul sito web dedicato. La fase di consultazione
ha la durata di 1 mese, salvo necessarie modifiche alle tempistiche decise da EPDItaly. I commenti ricevuti sono vagliati dal
moderatore che provvede ad apportare le eventuali modifiche alla prima bozza della PCR, redigendo un sommario delle
modifiche.
3.6 APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE
I commenti ricevuti sono vagliati dal moderatore che provvede al loro eventuale recepimento apportando le dovute
modifiche alla PCR.
Il moderatore tiene uno storico del vaglio dei commenti e delle modifiche intervenute. Una volta giunti ad una versione
consolidata della PCR, il moderatore la sottopone, unitamente allo storico, al vaglio del Comitato Tecnico per approvazione
finale.
Il compito del Comitato Tecnico, in questo ambito, è quello di:



verificare che il processo di redazione della PCR e di gestione del forum di consultazione sia avvenuto secondo
quanto precisato nel presente Regolamento;
verificare che la PCR sia coerente con il presente Regolamento;
verificare le che osservazioni giunte nel forum durante la fase di consultazione siano state adeguatamente
esaminate.
Il Comitato può emettere delle osservazioni che il moderatore deve prendere in carico per poter procedere con
l’approvazione. Il moderatore può pertanto riattivare il forum per emettere una nuova revisione della PCR. Una volta che
l’esame del Comitato Tecnico è positivo si procede con la pubblicazione sul sito web e con l’attribuzione di un numero di
registrazione della PCR. EPDItaly sarà titolare dei diritti sulle PCR pubblicate.
3.7 AGGIORNAMENTO
La PCR ha una durata che è stabilità all’interno del documento stesso, ma che non può superare i 5 anni. Una durata tra i tre
ed i cinque anni è in genere ritenuta opportuna per i prodotti da costruzioni. Vale peraltro la regola che le PCR riferite a
codice CPC di livello più elevato possano avere una durata più lunga. Tre mesi prima della scadenza della PCR, sarà cura del
moderatore avviare una nuova fase di consultazione per l’aggiornamento del documento.
Se la fase di aggiornamento dovesse protrarsi oltre la scadenza della PCR in vigore, non sarà possibile convalidare la EPD
rispetto alla versione della PCR ormai scaduta. Le EPD registrate e convalidate secondo la PCR scaduta resteranno valide
per un anno, al termine del quale saranno tolte dal database. Una revisione della PCR può rendersi necessaria prima della sua
scadenza laddove, per esempio, esigenze di mercato lo richiedano. I commenti alla PCR possono essere inviati a EPDItaly
durante il periodo di validità e far così scaturire, su segnalazione del Comitato Tecnico, l’esigenza di una sua rivisitazione
prima della normale scadenza. In tal caso sarà il Comitato Tecnico a farsi carico di avviare il processo di aggiornamento
incaricando il moderatore.
Viceversa, nel caso durante il periodo di validità della PCR non sia stato ricevuto alcun commento significativo, sarà la stessa
Segreteria Tecnica a procedere con il prolungamento della validità della PCR.
13
3.8 MUTUO RICONOSCIMENTO
EPDItaly ha tra i suoi obiettivi quello di aderire alle varie iniziative di armonizzazione tra gli schemi.
Il Programma EPDItaly riconosce le PCR preparate nell’ambito di Programmi diversi purché operanti in accordo alla norma
ISO 14025 e al presente Regolamento per quanto attiene:




regole di allocazione;
approccio alla gestione degli impatti connessi al recupero dei rifiuti;
categorie di impatto;
consultazione degli Stakeholder.
Le PCR provenienti da altri Programmi possono, se rispondenti ai requisiti sopra riportati, essere approvate dal Comitato
Tecnico ed essere conseguentemente utilizzate nell’ambito del Programma EPDItaly, con le opportune modifiche per
renderle utilizzabili sul mercato italiano e con gli opportuni richiami al proprietario intellettuale.
Laddove esista una norma internazionalmente riconosciuta che già possa essere utilizzata come PCR, il Programma
EPDItaly consente che la stessa possa essere utilizzata come PCR, purché venga soggetta ad un percorso di consultazione
aperta e riporti quanto previsto al cap. 4.4.1.
3.9 RIESAME DELLE PCR
Per garantire che ogni PCR sia coerente con il presente Regolamento e con la norma ISO 14025 e sia conforme ai principi di
mutuo riconoscimento con altri programmi esistenti, il Comitato di Riesame delle PCR accerta che:



le PCR siano state sviluppate in conformità con la serie di norme ISO 14040 e, nello specifico, in conformità con il
punto 6.7.1 della norma ISO 14025.
Le PCR soddisfino i requisiti del presente Regolamento.
I dati basati sulla LCA, assieme alle informazioni ambientali aggiuntive prescritte dalle PCR, forniscano una
descrizione degli aspetti ambientali significativi del prodotto.
14
Capitolo 4
La Dichiarazione EPD
4.1 REQUISITI BASE DELLA DICHIARAZIONE
Al fine di garantire una certa omogeneità nei formati delle EPD anche di prodotti di categorie diverse, il Programma
EPDItaly prevede alcune regole comuni:




informazioni relative al Program Operator;
descrizione del prodotto e contenuto di materiali;
performance ambientali del prodotto e informazioni aggiuntive;
altre eventuali informazioni obbligatorie.
La EPD deve rispondere ai requisiti stabiliti dalla ISO 14020 9 e può essere scritta in italiano o inglese La EPD ha una durata
di tre anni allo scadere dei quali la dichiarazione deve essere necessariamente riemessa.
Nel caso dei prodotti da costruzione la durata dell’EPD è fissata a cinque anni.
Durante il periodo di validità, il contenuto della EPD è soggetto ad una verifica annuale di mantenimento per valutare se i
dati in essa riportati siano ancora coerenti con la situazione reale.
4.2 INFORMAZIONI RELATIVE ALL’OPERATORE DEL PROGRAMMA EPDITALY
La EPD deve contenere:








il riferimento a EPDItaly e al sito web www.epditaly.it;
il logo di EPDItaly;
riferimento alla PCR;
la data di pubblicazione e la validità dell’EPD;
un codice identificativo, fornito dalla Segreteria Tecnica;
i dati di LCA (compreso eventualmente quali fasi non si considerano), dell’inventario o moduli informativi;
la versione di riferimento dell’LCA;
l’anno di riferimento dei dati utilizzati nello studio LCA.
4.3 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO E CONTENUTO DI MATERIALI
La EPD deve contenere:



il nome commerciale del prodotto e una sua identificazione (per esempio il modello o tramite un codice);
il codice CPC;
breve descrizione della organizzazione incluso il riferimento ad eventuali certificazioni di sistema di gestione. Non
possono essere inseriti giudizi comparativi rispetto ad altre organizzazioni o a prodotti di altre organizzazioni;
 descrizione tecnica del prodotto, possibili utilizzi, vita utile, caratteristiche funzionali;
 unità funzionale, coerente con la PCR di riferimento;
 contenuto dei principali materiali:
o lista dei materiali e delle sostanze chimiche, specificando la presenza di sostanze pericolose. Per la
classificazione delle sostanze è necessario utilizzare le classificazioni internazionali: Regolamenti (UE)
1907/2006 (REACh) e (UE) 1272/2008;
o nel caso di sostanze o materiali coperti da brevetto o da riserbo industriale, le informazioni da fornire
potranno limitarsi alle dichiarazioni indicate dal produttore su brochure, schede tecniche commerciali o
schede di sicurezza.
 Informazioni ambientali aggiuntive;
 informazioni relative al contenuto di materiali riciclati. Al fine di evitare errate interpretazioni:
o possono considerarsi materiali riciclati, gli scarti pre e post consumatore;
o non possono considerarsi materiali riciclati i materiali di scarto oggetto di recupero interno e impiegati
nello stesso processo che li ha generati.
 Affermazione che le EPD di programmi differenti possono non essere confrontabili.
 Informazioni sui luoghi dove è possibile ottenere materiali esplicativi.
L’unità di misura dei dati deve essere riferita al S.I. Per EPD redatte secondo la norma EN 15804 si applica quanto
prescritto al §6.3.9 della norma stessa.
9
ISO 14020, Environmental labels and declarations - General principles
15
4.4 PERFORMANCE AMBIENTALI DEL PRODOTTO E INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Le informazioni relative alle performance ambientali del prodotto, che dovranno essere riportate nella EPD, riguarderanno
dati, quali il consumo di risorse naturali, sia prive che con contenuto energetico nonché i potenziali impatti ambientali.
I criteri generali e le modalità con le quali organizzare tali informazioni sono di seguito specificate. Maggiori e più specifici
dettagli potranno essere richiesti dalle PCR di riferimento.
4.4.1 FASI DEL CICLO DI VITA
Lo studio LCA dal quale saranno tratti i dati inseriti nella EPD, dovrà essere redatto in modo tale che le performance
ambientali del prodotto siano fornite per le diverse fasi del ciclo di vita. Il presente Regolamento prevede che le fasi del ciclo
di vita debbano fare riferimento alla segmentazione nei tre moduli seguenti:



Modulo Upstream che include tutti i processi rilevanti della supply chain, quali, per esempio:
o l’estrazione delle materie prime inclusi i processi di riciclo di rifiuti e la produzione di semi-lavorati e
prodotti ausiliari, nonché il loro imballaggio;
o il trasporto delle materie prime all’azienda produttrice.
Modulo Core che include tutti i processi rilevanti gestiti dall’Organizzazione che propone la EPD quali, per
esempio:
o gli impatti legati alla produzione dell’energia elettrica consumata secondo il mix energetico di riferimento,
la realizzazione, l’installazione e lo smontaggio delle infrastrutture se queste hanno un peso significativo
sul ciclo di vita (per esempio per il servizio di trasporto ferroviario), gli impatti legati alla combustione di
combustibili nel sito di produzione, gli impatti legati alle emissioni in acqua e/o in aria;
o gli impatti legati alla costruzione/smantellamento delle infrastrutture di produzione, o del sito di
produzione, quando queste abbiano un peso rilevante (per esempio per gli impianti eolici o per le
piattaforme di estrazione petrolifera).
Modulo Downstream che include tutti i processi rilevanti che si svolgono al di là del cancello del sito
dell’Organizzazione che propone la EPD:
o trasporto del prodotto
o installazione del prodotto
o esercizio
o manutenzione
o trasporto dei rifiuti
o processo di trattamento dei rifiuti
o discarica
Le fasi di Upstream e di Core costituiscono i confini delle EPD del tipo dalla culla al cancello, mentre l’insieme delle tre fasi
delimita i confini delle EPD dalla culla alla tomba.
La norma EN 15804 prevede una suddivisione diversa delle fasi del ciclo di vita (cfr. §6 della norma stessa):
A. FASE DI PRODUZIONE
Modulo A1: Estrazione delle materie prime
Modulo A2: Trasporto
Modulo A3: Produzione
B. FASE DI COSTRUZIONE
Modulo A4: Trasporto
Modulo A5: Installazione
C. FASE DI USO
Modulo B1: Uso
Modulo B2: Mantenimento
Modulo B3: Riparazione
Modulo B4: Sostituzione
Modulo B5: Ristrutturazione
Modulo B6: Consumo di energia durante l’utilizzo
Modulo B7: Consumo di acqua durante l’utilizzo
16
D. FASE DI FINE VITA
Modulo C1: Demolizione
Modulo C2: Trasporto
Modulo C3: Trattamento rifiuti
Modulo C4: Smaltimento
E. BENEFICI E CARICHI OLTRE I CONFINI DEL SISTEMA
Modulo D: Potenziale di riutilizzo, recupero-riciclo.
Pertanto per i prodotti da costruzione in vece di upstream, core e downstream dovranno essere utilizzati i moduli A1-A3, A4-A5,
B1-B5, B6-B7, C1-C4 e D, considerando i confini dalla culla al cancello, dalla culla al cancello con opzioni, dalla culla alla tomba,
secondo quanto previsto dalla norma EN 15804.
Il processo di incenerimento (efficienza <60%) è considerato come parte del sistema. Solo l’energia esportata può essere
sostituita e dichiarata nel modulo D. Se il rifiuto è trasformato in combustibile, il processo di incenerimento e combustione
diventa parte del sistema successivo e tutti i potenziali benefici e impatti sono dichiarati nel modulo D.
4.4.2 PERFORMANCE AMBIENTALI DA DICHIARARE OBBLIGATORIAMENTE
Per ciascuno dei moduli del ciclo di vita del prodotto pertinenti alla EPD considerata occorre che vengano forniti:
4.4.2.1 USO DI RISORSE





Risorse energetiche primarie non rinnovabili totali e parziali:
o escluse quelle utilizzate come materie prime (MJ o altra unità multipla/sottomultipla di energia);
o utilizzate come materie prime (MJ o altra unità multipla/sottomultipla di energia e kg o altra unità
multipla/sottomultipla di massa).
Risorse energetiche primarie rinnovabili totali e parziali:
o escluse quelle utilizzate come materie prime (MJ o altra unità multipla/sottomultipla di energia);
o utilizzate come materie prime (MJ o altra unità multipla/sottomultipla di energia e kg o altra unità
multipla/sottomultipla di massa).
Risorse secondarie:
o risorse energetiche non rinnovabili (combustibili secondari), ad es. rifiuti recuperati termicamente (MJ o
altra unità multipla/sottomultipla di energia);
o risorse energetiche rinnovabili (combustibili secondari), ad es. rifiuti recuperati termicamente (MJ o altra
unità multipla/sottomultipla di energia);
o risorse materiali, ad es. rottami, scarti, etc. (kg o altra unità multipla/sottomultipla di massa)
Consumo di acqua totale
Consumo di acqua relativo al processo di Core.
Le informazioni sopra riportate vanno sia aggregate che riportate singolarmente. Le risorse che contribuiscono per una
percentuale inferiore al 10% del dato aggregato, possono essere incluse in una voce denominata “ALTRO”. La fonte
nucleare va inclusa tra le fonti di energia non rinnovabili.
Il contenuto di energia del prodotto va riportato nella EPD calcolandolo sulla base del Potere Calorifico Superiore (PCS).
Nel calcolo del contenuto energetico del prodotto occorre tenere in considerazione soltanto il PCS delle sostanze
effettivamente recuperabili da un punto di vista termico. Per esempio il carbonio contenuto nella ghisa non deve essere
considerato in quanto non recuperabile. Per questa stessa ragione non va considerato il contenuto termico di prodotti
destinati all’alimentazione umana o animale.
In caso di prodotti da costruzione le performance ambientali da dichiarare obbligatoriamente, relative all’uso di risorse, sono
quelle elencate nel prospetto 4 della norma EN 15804.
4.4.2.2 POTENZIALI CATEGORIE DI IMPATTO
I potenziali impatti associati alle emissioni dei diversi inquinanti dovranno essere riportate, attraverso gli opportuni fattori di
caratterizzazione, alle seguenti categorie:





Global Warming Potential, GWP100, espresso in kg CO2eq
Emissioni di gas in grado di contribuire alla formazioni di smog fotochimico espresse in kg di Etene equivalente
Emissioni di gas acidificanti, espresse in kg SO2 equivalente
Emissioni di sostanze in acqua in grado di contribuire alla eutrofizzazione, espresse in emissioni di fosfati
equivalenti (kg PO43-)
ADP, Abiotic Depletion Potential di risorse non fossili, espresso in kg Sb equivalente (opzionale)
17

ADP, Abiotic Depletion Potential di risorse fossili, espresso in MJ e calcolato utilizzando i poteri calorifici inferiori
(opzionale)
In caso di prodotti da costruzione le performance ambientali da dichiarare obbligatoriamente, relative agli impatti ambientali,
sono quelle elencate nel prospetto 3 della norma EN 15804.
I fattori di caratterizzazione da utilizzare sono quelli del CML (Instititute of Environmental Sciences dell’Università di
Leiden), ottobre 2012.
Laddove ritenuto necessario, le singole PCR indicheranno quali indicatori opzionali dovranno essere inclusi nella EPD.
Inoltre le PCR potranno indicare altre categorie di impatto da dover considerare, per esempio tenendo conto di quanto
riportato nelle Product Environmental Footprint (PEF) sviluppate dalla Unione Europea o di quanto indicato in norme
specifiche per lo sviluppo di PCR quali la norma EN 15804, specificando per ciascuna categoria di impatto i fattori di
caratterizzazione da adoperare. Per le EPD conformi alla norma EN 15804, le categorie di impatto aggiuntive saranno
riportate in un’Appendice all’EPD e dovranno essere dichiarate come non conformi alla EN 15804.
4.4.2.3 PRODUZIONE DI RIFIUTI
I rifiuti prodotti nel ciclo di vita del prodotto vanno dichiarati, tenendo conto di quanto riportato al §5.12, ripartendoli tra:
 Rifiuti pericolosi
 Rifiuti non pericolosi
In caso di prodotti da costruzione le performance ambientali da dichiarare obbligatoriamente, relative alla produzione di
rifiuti, sono quelle elencate nel prospetto 5 della norma EN 15804.
4.4.3 INFORMAZIONI AMBIENTALI AGGIUNTIVE
Se ritenuto utile, possono essere inserite nella EPD alcune informazioni di carattere ambientale non direttamente ottenute
dai calcoli dello studio LCA, ma che comunque possono avere una rilevanza significativa, in particolare per gli impatti
ambientali nelle fasi di utilizzo, manutenzione e fine vita.
Ci si riferisce per esempio a:










informazioni relative al corretto smaltimento del prodotto a fine vita (per es. separazione delle parti per il corretto
conferimento);
informazioni relative al corretto uso e manutenzione, per esempio per contenere i consumi di energia o ridurre il
consumo di prodotti detergenti, le emissioni di rumore, o le emissioni in atmosfera;
informazioni relative alla durata delle parti del prodotto al fine di contenere il ricorso alla sostituzione e quindi al
consumo di materie prime;
informazioni per il riuso del prodotto;
aspetti geografici legati alle fasi del ciclo di vita del prodotto, per esempio legati alle condizioni di uso;
adesione dell'Organizzazione ad eventuali sistemi di gestione ambientale, con un'asserzione dei luoghi nei quali la
parte interessata può reperire dettagli sul sistema;
qualsiasi altro sistema di certificazione ambientale applicato al prodotto e una dichiarazione dei luoghi nei quali la
parte interessata può reperire dettagli sul sistema di certificazione;
altre attività ambientali dell'Organizzazione, quali la partecipazione in programmi di riciclo o recupero, a
condizione che dettagli su questi programmi siano resi disponibili all'acquirente o all'utente.
eventi potenziali, per esempio incidenti, che potrebbero comportare impatto(i) sull'ambiente;
informazioni su come il tema ambientale è affrontato nel suo insieme dall’Organizzazione che richiede la convalida
dell’EPD. Per esempio l’adozione di sistemi di gestione ambientale, attività di responsabilità sociale, partecipazioni
a fondazioni di tutela ambientale/artistico/architettonica, etc.
Tutte le informazioni dovranno essere conformi ai requisiti della norma ISO 14025 e dovranno essere tenute separate
di cui ai paragrafi precedenti.
In caso di prodotti da costruzione le eventuali performance ambientali aggiuntive sono quelle elencate nei prospetti 6, 7, 8,
9, 10, 11 e 12 della norma EN 15804.
4.4.4 ALTRE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE
La EPD dovrà contenere:



Identificazione e descrizione dell'Organizzazione che effettua la dichiarazione (nome, indirizzo e sito di
produzione).
Descrizione delle modalità di impiego del prodotto e dei suoi principali componenti.
Identificazione del prodotto (per esempio, numero di modello), corredata da una rappresentazioni visiva del
prodotto.
18













Identificazione della PCR.
Data di pubblicazione e periodo di validità.
Dati ottenuti dall’LCA, LCI (cfr. §5.3.2) o moduli informativi, conformemente a quanto specificato nella ISO
14025.
Informazioni ambientali aggiuntive.
Dichiarazione del contenuto di materiali e sostanze da dichiarare (per esempio, informazioni in merito al contenuto
dei prodotti, includendo specifiche di materiali e sostanze che possono avere effetti nocivi sulla salute umana e/o
sull'ambiente, in tutte le fasi del ciclo di vita) elencate nell’ “Elenco di sostanze estremamente problematiche candidate per
l’autorizzazione”, qualora il loro contenuto ecceda i limiti per la registrazione presso l’Agenzia delle Sostanze
Chimiche.
Tipologia di EPD (dalla culla al cancello ovvero dalla culla alla tomba).
Uno schema con rappresentante le fasi del ciclo di vita rientranti nei confini del sistema analizzato, con eventuali
spiegazioni relative alle fasi omesse.
Informazioni sui luoghi dove è possibile ottenere materiali esplicativi.
La frase “EPD relative alla stessa categoria di prodotti ma appartenenti a differenti programmi potrebbero non essere confrontabili”.
In caso di materiali da costruzione, la frase “EPD relative ai prodotti da costruzione potrebbero non essere confrontabili se non
conformi alla EN 15804”
Nel caso in cui una EPD riporti le prestazioni ambientali medie di un gruppo di prodotti, la Dichiarazione deve
indicare chiaramente tale riferimento, unitamente ad una descrizione della gamma delle possibili variabili dei
risultati della valutazione di impatto del ciclo di vita, se significativa.
Logo EPDItaly.
La tabella seguente:
La norma EN 15804 costituisce il riferimento quadro per le PCR (se applicabile)
Verifica indipendente della EPD e dei dati in essa contenuti condotta in accordo alla norma ISO 14025
Interna
Esterna
Verifica di parte terza
Tabella 2 – Cartiglio obbligatorio
Il formato per la comunicazione utilizzato per una EPD, conforme alla EN 15804, deve essere in conformità alla norma EN
1594210.
Il Programma EPDItaly consente di includere in una stessa EPD le informazioni ambientali relative a prodotti simili
provenienti dallo stesso impianto e/o da differenti impianti produttivi. I dati da riportare nella EPD sono in tal caso quelli
relativi al “prodotto medio” tra i diversi prodotti considerati. Questo tipo di EPD può essere utilizzato solo se lo
scostamento dei diversi indicatori ambientali relativi ai singoli prodotti considerati è in valore assoluto inferiore al 10%
rispetto al corrispondente dato medio.
4.5 EPD DI SETTORE
Dal momento che la sostenibilità ambientale dei prodotti è divenuto un argomento di interesse centrale all’interno di
numerose associazioni di categoria, EPDItaly offre la possibilità di comunicare le performance ambientali di prodotto
utilizzando le informazioni di processi produttivi di più soggetti operanti nel medesimo ambito. Ciò permette di comunicare
le performance ambientali rappresentative di un prodotto/servizio medio attraverso il coinvolgimento diretto di un adeguato
numero di processi campione.
La EPD di settore altro non è che una Dichiarazione Ambientale di tipo III redatta in riferimento ai dati di un elevato
numero di siti produttivi in un’area geografica ben definita.
Le modalità di verifica sono descritte nel cap. 5.9.
4.6 CERTIFICAZIONE DI PROCESSO EPD
Laddove un’organizzazione produca una grande quantità di tipologie di prodotti e voglia convalidarne le relative EPD, il
Programma EPDItaly le dà la possibilità di farlo riducendo i costi di verifica. Un’organizzazione può farsi certificare il
proprio processo di predisposizione delle EPD e, una volta ottenuta detta certificazione, l’Organizzazione può emettere
l’EPD in autonomia, purché preceduta da una verifica interna del processo EPD effettuata da funzioni indipendenti che
svolgono il ruolo di verificatore di parte terza.
La certificazione consiste in una verifica di qualità delle competenze interne dell’Organizzazione nell’esecuzione delle
seguenti attività:
10
EN 15942, Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Communication format business-to-business
19



sviluppo del calcolo dell’LCA secondo le PCR di riferimento;
creazione delle EPD secondo le opportune PCR;
disporre e attuare delle procedure di follow-up e verifica delle informazioni contenute nelle EPD.
Le modalità di verifica sono descritte nel successivo §5.
La certificazione di processo deve essere effettuata da un Organismo terzo indipendente riconosciuto da EPDItaly, secondo
le proprie specifiche procedure.
20
Capitolo 5
Sviluppo e Verifica della EPD
5.1 DESCRIZIONE DEL PROCESSO
Il processo di sviluppo della EPD segue in generale il seguente schema:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Verifica dell'esistenza di una PCR (cap. 3)
Eventuale sviluppo di una nuova PCR (cap. 3)
Studio del ciclo di vita (cap. 5)
Redazione Report LCA ed EPD (cap. 5)
Verifica e convalida LCA ed EPD (cap. 5)
Registrazione e Pubblicazione (cap. 6)
In accordo alla norma ISO 14025, la verifica della EPD serve a garantire che le informazioni di carattere ambientale in essa
contenute siano affidabili e ottenute, coerentemente alla relativa PCR, mediante uno studio LCA conforme alle norme ISO
14040 e ISO 14044.
Per questo motivo il processo di verifica riguarda:






la consistenza dei dati utilizzati nello studio LCA dal quale sono tratti gli indicatori inseriti nella EPD;
la consistenza del modello utilizzato nello studio LCA;
la coerenza dello studio LCA (confini, criteri di cut-off, regole di allocazione, unità funzionale, etc.) con quanto
riportato nella PCR di riferimento e nel presente Regolamento;
il modo con il quale i dati sono riportati nella EPD;
la convalida dei dati riportati nella EPD;
eventuali ulteriori asserzioni di carattere ambientale.
Ferma restando la consistenza del modello adottato nello studio LCA, la verifica può basarsi sul principio di
campionamento nei casi in cui, per esempio, una grande varietà di prodotti non permetta una verifica sul 100% dei dati. In
questi casi la verifica si dovrà concentrare sul controllo dei dati che contribuiscono in modo più significativo a determinare
gli indicatori ambientali del prodotto. Sarà cura del verificatore adottare il criterio più idoneo, per esempio tralasciando la
verifica di quei dati che incidono per meno dell’1% sugli indicatori ambientali. È inoltre opportuno che nelle verifiche di
mantenimento annuale e/o di rinnovo, le verifiche si concentrino prevalentemente sui quei dati e/o processi che hanno
provocato le maggiori variazioni rispetto alla verifica precedente.
5.2 PREPARAZIONE DELL’AUDIT
L’Organismo di Certificazione deve avviare l’iter di certificazione comunicando i valutatori incaricati di eseguire le verifiche,
dopo averne accertato la competenza e l’indipendenza (vedi §5.11).
Nel caso di EPD di settore o certificazione di processo EPD (qualora questo si applichi a più siti produttivi), deve essere
definito e comunicato un piano triennale di campionamento che tiene conto di:
-
numero dei siti oggetto della richiesta di convalida;
-
complessità dei processi produttivi oggetto della richiesta di convalida;
-
aspetti ambientali connessi ai processi produttivi oggetto della richiesta di convalida;
-
presenza di certificazione ISO 14001;
-
livello di omogeneità fra i siti produttivi (per esempio per quanto riguarda materie prime, tipologia degli impianti
ecc.).
5.3 ANALISI DOCUMENTALE
L’analisi documentale è volta ad accertare la coerenza sia dello studio LCA che della EPD, alla PCR di riferimento e al
presente Regolamento. La verifica deve altresì accertare l’esistenza e l’applicazione di procedure interne con le quali
l’Organizzazione raccoglie i dati necessari alla elaborazione dei dati e ne garantisce l’affidabilità.
Dal momento che l’EPD rappresenta per l’organizzazione una leva per il marketing basata sulla comunicazione degli
indicatori ambientali del prodotto, è necessario che, affinché la EPD possa essere pubblicata all’interno del Programma
EPDItaly, l’organizzazione dia evidenza della compliance, dei processi produttivi e del prodotto oggetto di EPD, alla
normativa in materia ambientale applicabile. L’adozione di un sistema di gestione ambientale certificato conforme alla
norma ISO 14001 certificato da Organismo di Certificazione Accreditato o Registrazione EMAS, è sufficiente allo scopo.
21
In assenza di verifiche di parte terza sulla compliance alla normativa ambientale, dovrà essere eseguito un audit presso il sito
di produzione per accertare la conformità alla normativa ambientale applicabile, salvo in caso di analisi solo documentale o
campionamento degli impianti. La verifica dovrà necessariamente includere anche una due diligence alla normativa ambientale
in materia di:
o
o
o
o
o
o
Emissioni in atmosfera
ETS
Scarichi idrici
Rifiuti (produzione e/o gestione)
Sostanze ozono lesive e gas fluorurati a effetto serra
IPPC
relativa ai processi coinvolti nel ciclo di vita del prodotto.
Nel caso in cui la verifica non sia svolta on-site (es. solo documentale o in caso di campionamento degli impianti) e
l’Organizzazione non sia certificata ISO 14001 o registrata EMAS, devono essere fornite con frequenza annuale le evidenze
di una autovalutazione del rispetto dei requisiti legislativi ambientali e del suo esito positivo.
L’Organismo di Certificazione dovrà inoltre accertare la conformità del prodotto alla normativa ambientale applicabile per
esempio relativamente al contenuto di materiali e sostanze pericolose contenute nel prodotto medesimo.
L’Organizzazione deve inoltre registrare gli eventuali reclami relativi ai prodotti oggetto di EPD e rendere disponibili tali
registrazioni agli Auditors.
5.4 CONVALIDA DEI DATI
La fase di convalida ha lo scopo di verificare che i dati che sono stati adoperati nello studio LCA che ha alimentato la EPD,
siano veritieri e che il modello adottato nella LCA sia effettivamente rappresentativo della realtà. Per questo la fase di
validazione è necessariamente eseguita con una verifica sul campo almeno nelle fasi di prima registrazione della EPD e nella
fase di rinnovo.
La fase di validazione potrà avvenire anche senza audit in campo, in occasione delle sorveglianze annuali di mantenimento
della EPD, quando cioè la validazione del modello dello studio LCA sia già avvenuta in occasioni delle precedenti verifiche.
L’audit in campo si rende pur tuttavia necessario allorquando da un anno all’altro ci siano le variazioni in termini di flussi in
input e output del sistema considerato che abbiano generato delle variazioni in modulo superiori al 10% per almeno uno
degli indicatori di impatto presenti nelle EPD.
La convalida dei dati dovrà accertare, accedendo a dati di fatturazione, di contabilità industriale, di vendita, di monitoraggi
interni, etc. che i dati utilizzati nella LCA siano corretti.
Dovranno essere verificati: la chiusura dei bilanci di massa per ciascuna delle operazioni unitarie coinvolte nel sistema con
particolare attenzione al fatto che il consumo di risorse naturali complessivo soddisfi tali requisiti, la congruenza delle
emissioni con i fabbisogni dichiarati dei principali combustibili, la strutturazione del modello (congruenza e dimostrabilità
dei flussi principali di massa ed energia per l’intero sistema considerato), la congruenza della metodologia di calcolo, della
qualità dei dati utilizzati e dei risultati ottenuti con gli scopi e gli obiettivi specificati per il sistema analizzato. Viene inoltre
verificata la corrispondenza dei dati contenuti in LCA e EPD.
Inoltre sarà necessario accertare che le procedure di raccolta e validazione, interne all’Organizzazione, dei dati adoperati
nello studio LCA siano effettivamente applicate.
5.5 CONFIDENZIALITÀ DEI DATI
Tutti i dati e le notizie relative all’Organizzazione, di cui l’Organismo di Certificazione verrà a conoscenza nell’espletamento
delle attività oggetto del presente Regolamento, hanno carattere riservato. L’accesso ad essi è regolamentato da apposita
procedura, che prevede il vincolo di riservatezza per gli Auditor e per tutto il personale coinvolto nei processi oggetto del
presente Regolamento.
Laddove per eseguire lo studio LCA siano stati adoperati dati aventi carattere confidenziale, per esempio perché:




aventi carattere strategico per l’Organizzazione,
coperti da proprietà intellettuale,
requisiti legati alla concorrenza commerciale,
legati a restrizioni legali,
l’Organismo di Certificazione dovrà mantenere il segreto, evitando di divulgare tali informazioni a soggetti terzi senza il
permesso esplicito dell’Organizzazione.
La dichiarazione dovrà fornire, in generale, soltanto i dati aggregati su tutte le fasi o sulle fasi pertinenti del ciclo di vita. I
dati commerciali identificati come riservati che sono forniti per il processo di verifica indipendente dovranno essere
mantenuti riservati dall’auditor e dall’Organismo di Certificazione.
22
Da parte sua l’Organizzazione dovrà dare al verificatore accesso ai dati per garantire che l’audit possa essere condotto
correttamente da un soggetto indipendente.
EPDItaly provvederà a comunicare ai soggetti interessati tutte le informazioni in proprio possesso, nei limiti e nei casi in cui
ciò è imposto per legge.
5.6 ESECUZIONE DELLA VERIFICA
La fase operativa della verifica ispettiva viene:


preceduta da una riunione iniziale in cui l’auditor coordinatore presenta il gruppo di verifica ispettiva, illustra le
modalità di conduzione della verifica e fornisce eventuali chiarimenti e precisazioni;
seguita da una riunione di chiusura in cui l’auditor coordinatore illustra gli esiti della verifica ed esprime le proprie
conclusioni. Tutte le osservazioni verbalizzate dal gruppo di verifica ispettiva, sotto forma di raccomandazione o
non conformità, vengono riesaminate con il responsabile dell’Organizzazione, che firma per conoscenza e deve
avere la possibilità di esprimere, comunque, le proprie riserve sui rilievi segnalati. All’Organizzazione devono essere
rilasciati i moduli di registrazione di raccomandazioni e non conformità, nonché un verbale della riunione di
chiusura.
Ad entrambe le riunioni devono essere presenti rappresentanti della direzione aziendale e i responsabili aziendali per la
EPD, o persone da loro delegate.
5.7 REPORT E VERBALE DI VERIFICA
L’auditor redige un report nel quale si dovrà fornire evidenza dei controlli eseguiti. Il report deve dare evidenza di eventuali
difformità riscontrate e di eventuali richieste di chiarimenti avanzate.
Per i prodotti da costruzione, l’auditor redige anche una specifica check list, disponibile sul sito www.epditaly.it.
5.8 MANTENIMENTO DELLA CONVALIDA
La fase di mantenimento ha lo scopo di verificare il permanere della conformità e l’aggiornamento delle informazioni
contenute nello studio LCA e nella EPD.
In tale fase deve essere eseguita, con cadenza almeno annuale (da intendersi come periodo di 12 mesi), una verifica
documentale allo scopo di:


valutare le modifiche eventualmente introdotte nello studio LCA;
valutare le procedure predisposte per l’aggiornamento delle informazioni contenute nello studio LCA e
conseguentemente nella EPD;
ed eventualmente una verifica sul campo allo scopo di:




valutare la correttezza delle informazioni contenute nello studio LCA e nella EPD;
valutare l’applicazione delle procedure predisposte per l’aggiornamento delle informazioni contenute nello studio
LCA e conseguentemente nella EPD;
valutare eventualmente l’efficace applicazione del Sistema di Gestione attuato al fine del controllo di processo EPD
(§5.9);
verificare e convalidare nuovi dati per aggiornamento dello studio LCA ed EPD nei casi di seguito indicati.
L’Organizzazione deve valutare annualmente se le variazioni intercorse in termini di flussi in input e output del sistema
considerato hanno generato variazioni in modulo superiori al 10% per ciascuno degli indicatori di impatto presenti nelle
EPD. Nel caso in cui il limite del 10% non venga superato, l’Organizzazione non modificherà l’EPD e fornirà evidenza dei
calcoli effettuati. Se il limite del 10% viene superato per almeno uno degli indicatori di impatto, l’EPD deve essere
aggiornata. In tal caso l’Organismo di Certificazione effettuerà un audit in campo per verifica e convalida dei nuovi dati.
Per EPD di prodotto, la verifica di mantenimento sarà svolta presso il sito o i siti dell’Organizzazione nel caso in cui vi siano
state modifiche nel sistema di raccolta dei dati o modifiche di processo, che non trovino palese chiarificazione all’interno
dello studio LCA.
Nel caso in cui la verifica non sia svolta on-site e l’Organizzazione non sia certificata ISO 14001 o registrata EMAS, devono
essere fornite con frequenza annuale le evidenze di una autovalutazione del rispetto dei requisiti legislativi ambientali e del
suo esito positivo.
5.9 PROCESSO DI VERIFICA PER EPD DI SETTORE
La procedura di verifica per una EPD di settore deve considerare i seguenti aspetti:

consistenza e coerenza della definizione del campione scelto per lo sviluppo dello studio LCA e per la redazione
dell’EPD;
23


un campionamento pianificato affinché siano riguardati tutti i processi e i siti produttivi nell’ambito della validità
dell’EPD;
l’individuazione di una persona responsabile, per l’Organizzazione, per valutare tutte le modifiche significative nella
EPD di settore, derivanti dall’introduzione di nuovi materiali o modifiche ai processi produttivi che richiedano un
aggiornamento della EPD.
Il campionamento dei siti deve essere tale da verificare tutti i siti produttivi nell’arco di durata della EPD.
Tra i diversi fattori di cui tener conto nel definire il campione, su cui basare lo studio LCA e l’EPD, devono essere compresi:


le diversità tanto nei processi di Upstream quanto in quelli di Core e di conseguenza definire un campione adeguato
rappresentativo in ciascun ambito;
una disamina sui processi e sulle materie prime utilizzate di tipo casuale dai vari siti che però copra, in termini
percentuali, un numero statisticamente e geograficamente (con riferimento all’associazione di settore) significativo.
Una percentuale del 25% è considerata adeguata.
I criteri da adottare nel definire il panel del campione sul quale costruire lo studio LCA e la relativa EPD da certificare
dovranno essere specificati nella PCR.
La EPD dovrà riportare una descrizione del campione utilizzato per effettuare lo studio LCA e la dichiarazione che copre i
valori medi, nonché la lista delle aziende che hanno contribuito ai dati.
Dato il campionamento attuato per la verifica dei siti considerati nella EPD, la fase di mantenimento deve essere svolta
sempre con un audit in campo.
5.10 CERTIFICAZIONE DI PROCESSO DELLE EPD
Il presente Regolamento prevede che le organizzazioni possano richiedere la pubblicazione di EPD nel Programma
EPDItaly senza che queste siano state preventivamente soggette ad una verifica specifica da parte di un soggetto verificatore
indipendente. Ciò può avvenire solo attraverso la certificazione di processo delle EPD.
La certificazione di processo avviene tramite un Organismo di Certificazione di terza parte.
5.10.1 DEFINIZIONI
PROCESSO EPD
La concatenazione di tutte le attività che portano, secondo una definita procedura, all’emissione dell’EPD.
OWNER DEL PROCESSO EPD
Il soggetto che all’interno dell’Organizzazione è il gestore del processo EPD.
RESPONSABILE EMISSIONE EPD
Il soggetto che all’interno dell’Organizzazione approva l’emissione della EPD.
PROCESSO DI VERIFICA E CONTROLLO INTERNO DELLE EPD
Il sistema di sorveglianza e audit interno che garantisce l’applicazione delle procedure che descrivono il
processo EPD e che garantisce l’affidabilità e la consistenza dei dati. Ha la medesima valenza della verifica
di parte terza.
CERTIFICAZIONE DEL PROCESSO EPD
Verifica di parte terza sul processo di verifica e controllo interno delle EPD.
5.10.2 IL PROCESSO EPD
L’Organizzazione deve stabilire, documentare, adottare e mantenere attivo un sistema di procedure del processo EPD
secondo il noto schema Plan Do Check Act PCDA.
L’Organizzazione dovrà:





individuare la sequenza delle attività e delle interazioni del processo EPD e di come queste interagiscano con le
altre all’interno dell’Organizzazione;
definire i criteri di sorveglianza e audit per garantire l’applicazione delle procedure adottate;
garantire le risorse, la formazione e l’informazione necessarie per attuare le procedure del processo EPD e le
attività di sorveglianza e di audit;
monitorare e misurare il processo di EPD, laddove possibile;
definire e attuare le necessarie misure di miglioramento per raggiungere i risultati pianificati e il continuo
miglioramento del processo EPD.
Come per qualsiasi certificazione di sistema, è necessario che l’Organizzazione definisca ed applichi un adeguato sistema di
procedure la cui applicazione sia documentata dalle relative registrazioni.
24
5.10.3 RISORSE
L’impegno dell’alta Direzione dell’Organizzazione a stabilire e mantenere il processo EPD deve essere esplicitamente
dichiarato attraverso un documento formale.
L’alta Direzione definisce l’owner del processo EPD e il responsabile della pubblicazione. L’alta Direzione esegue su base
almeno annuale il riesame del processo EPD per verificare, in analogia con quanto previsto dalle norme di sistema di
gestione, l’andamento del processo, la sua efficacia e i suoi punti di debolezza, in modo da poter definire gli obiettivi di
miglioramento.
L’alta Direzione deve mettere a disposizione le risorse necessarie a garantire l’applicazione del processo EPD in termini di:



competenza del personale che può avere effetto sulla consistenza del processo EPD, garantendo l’erogazione di
corsi specifici se necessario;
informazione del personale coinvolto;
investimenti economici in equipaggiamenti, strutture, attività di monitoraggio, etc. per garantire il raggiungimento
degli obiettivi di miglioramento stabiliti.
Inoltre l’Organizzazione dovrà definire in che modo valutare la competenza del personale coinvolto nel processo EPD e in
che modo garantirne un adeguato livello di competenza. L’Organizzazione dovrà tenere traccia della formazione al
personale.
5.10.4 PIANIFICAZIONE
L’Organizzazione dovrà definire:





le PCR applicabili ed i requisiti in esse specificati, verificandone la validità e gli eventuali nuovi adempimenti
derivanti dalle revisioni. Tale verifica dovrà essere documentata. In caso non esistesse una PCR di riferimento,
l’Organizzazione dovrà provvedere a predisporre una nuova PCR.
I requisiti derivanti dalle PCR dei prodotti e semilavorati in ingresso al processo di Core gestito dall’Organizzazione.
Le attività da implementare per garantire al processo EPD le risorse necessarie per:
o la raccolta dati;
o lo studio LCA in accordo ai requisiti della PCR, del codice CPC e del presente Regolamento;
o la revisione critica dei risultati;
o la preparazione della EPD in accordo ai requisiti della PCR, del codice CPC e del presente Regolamento;
o la revisione critica della EPD;
o garantire che la EPD mantenga la sua validità e rappresentatività.
verifiche richieste prima della emissione della EPD e relativa documentazione a supporto delle verifica;
i controlli da eseguire sui dati.
5.10.5 RACCOLTA DATI E STUDIO LCA
La raccolta dati e la predisposizione dello studio LCA dovranno essere effettuate secondo procedure documentate.
L’Organizzazione deve assicurare che i dati da raccogliere rispettino i requisiti individuati. Il tipo di accuratezza e di
controllo sulla raccolta dati dovranno essere appropriati all’effetto che i dati in questione hanno sui risultati finali.
L’Organizzazione pianifica ed esegue la raccolta dati tenendo conto:


della disponibilità di informazioni che descrivano le caratteristiche del prodotto;
della disponibilità di istruzioni operative.
5.10.6 PREDISPOSIZIONE DELLA EPD
La predisposizione della EPD dovrà seguire una procedura documentata.
L’EPD dovrà essere redatta in conformità a quanto previsto nel precedente §4, in particolare per quanto riguarda i dati e le
fonti usate per lo studio LCA.
Anche il tipo e il contenuto delle informazioni non direttamente connesse con lo studio LCA dovrà essere inserito nella
EPD in modo controllato. Pertanto anche le fonti che dovranno fornire tali informazioni dovranno essere definite nella
procedura, così come la tipologia di informazioni aggiuntive.
Le EPD dovranno contenere le frasi obbligatorie previste nel §4, laddove la verifica di terza parte della EPD andrà invece
sostituita dalla certificazione di terza parte del processo EPD.
5.10.7 GARANZIA DEL PROCESSO EPD
L’Organizzazione deve pianificare e condurre periodicamente, con cadenza almeno annuale, una verifica interna del
processo EPD per verificare se:
25


è conforme al presente Regolamento ed ai requisiti stabiliti dall’Organizzazione;
sia effettivamente attuato.
Una procedura documentata dovrà definire ruoli e responsabilità per la conduzione delle verifiche, definendo la competenza
e l’indipendenza dei verificatori, le modalità di pianificazione, e stabilendo i documenti di registrazione ed i verbali che
dovranno essere conservati. A fronte di eventuali anomalie riscontrate nel corso della verifica, l’Organizzazione dovrà dare
attuazione nel più breve tempo possibile alle azioni di ripristino e alle azioni correttive per impedire il ripetersi delle Non
Conformità.
5.10.8 RIESAME DEL PROCESSO EPD
L’alta Direzione assicura il riesame critico dell’andamento del processo EPD con cadenza almeno annuale. Il riesame è un
momento formale nel quale l’Organizzazione esamina una serie di dati di input e di output del processo e verifica l’efficacia
del processo stesso.
Tra i dati di input vi dovranno essere i seguenti elementi:






risultati delle verifiche interne;
feedback ricevuti dai destinatari delle EPD o da altri Stakeholder;
verbale di audit di parte terza di certificazione del processo EPD;
stato delle azioni correttive e preventive;
esiti rispetto ad azioni pianificate in precedenti Riesami;
modifiche intervenute nell’impianto normativo (Regolamento EPDItaly, PCR, codice CPC, etc.) aventi effetto sul
processo EPD.
Tra i dati di output dovranno essere presenti:




piano di miglioramento;
miglioramenti da apportare alle EPD provenienti dagli Stakeholder o dai destinatari delle EPD;
necessità di risorse (economiche, di personale, formative, di strumenti, infrastrutture, etc.);
modifiche alla procedura del processo EPD.
5.10.9 CERTIFICAZIONE DEL PROCESSO EPD
Durante il periodo di validità delle EPD emesse dal processo EPD, dovrà essere eseguita una verifica da parte di un
Organismo di terza parte indipendente riconosciuto da EPDItaly, secondo le proprie procedure. Tale verifica sarà effettuata
con cadenza annuale e dovrà coprire tutto il processo EPD. La verifica seguirà la prassi tipica adottata per le certificazioni di
sistema, quali quelle per le norme ISO 14001 o la ISO 9001.
Tutte le verifiche di processo EPD saranno sempre svolte presso l’Head Office dell’Organizzazione ove è applicato il
sistema di processo EPD. Per condurre questo tipo di verifica, l’Organismo predisporrà un piano triennale di verifica per il
mantenimento ed il rinnovo della certificazione. In tali controlli saranno campionate le EPD sviluppate dall’Organizzazione
dotata del sistema di processo EPD secondo la seguente procedura:



valutazione = √n
sorveglianza = 0,6 * √n
rinnovo = 0,8 * √n
dove n è il numero di EPD predisposte dall’Organizzazione.
Il Certificato attesterà che il processo EPD dell’Organizzazione è condotto nel rispetto del presente Regolamento e che, in
tal modo, gli studi LCA e le EPD emesse dall’Organizzazione rispettano la specifica normativa tecnica applicabile e il
presente Regolamento. Le EPD redatte nell’ambito della certificazione di processo EPD saranno considerate equivalenti a
quelle direttamente oggetto di verifica da parte di un soggetto verificatore terzo.
5.11 I SOGGETTI VERIFICATORI
I soggetti che possono eseguire le verifiche di terza parte in accordo al presente Regolamento sono gli Organismi di
certificazione riconosciuti da EPDItaly secondo le proprie specifiche procedure.
5.11.1 VERIFICA DELL’INDIPENDENZA DEI VERIFICATORI
Il Programma EPDItaly richiede che gli Organismi di Certificazione riconosciuti tengano sotto controllo l’indipendenza
degli auditor, mediante accertamento che gli stessi non siano coinvolti nell'esecuzione della LCA o nello sviluppo della EPD,
e che non abbiano rapporti economici con l’Organizzazione.
26
Gli auditor devono:

essere estranei ad ogni fatto o condizione che possa costituire impedimento al libero e sereno esercizio dell’attività
affidata.

Non avere avuto rapporti di natura economica con l’azienda assegnata negli ultimi 3 anni e impegnarsi a non
assumerne per tutto il tempo in cui effettua l’attività ispettiva.

Essere liberi da ogni conflitto di interessi che possa pregiudicare il corretto svolgimento dell’attività di verifica.
La presenza di un accreditamento di ACCREDIA per l’organismo di certificazione è una condizione sufficiente a dimostrare
l’indipendenza degli auditors.
E’ comunque compito dell’auditor segnalare a EPDItaly eventuali casi di conflitto d’interesse che dovessero insorgere per
l’espletamento dell’incarico affidato.
EPDItaly, infine, analizza il rischio legato all’utilizzo del verificatore.
5.11.2 VERIFICA DELLA COMPETENZA DEI VERIFICATORI
La competenza generale dell’auditor è specificata nella ISO/IEC 17065 11 e nella ISO 1901112. Il processo di supervisione
delle competenze si basa su:


verifica documentale delle competenze, attraverso l’esame del CV, attestati, pubblicazioni, etc.;
verifiche in accompagnamento all’auditor da parte di esperti LCA.
La competenza minima prevista per i verificatori è definita nelle procedure EPDItaly e comprende:
-
conoscenza delle norme di settore, relative al LCA ed EPD;
conoscenza della legislazione ambientale;
conoscenza del settore delle costruzioni e dei prodotti oggetto di EPD;
conoscenza dei processi di produzione dei prodotti oggetto di EPD;
conoscenza del presente Regolamento, e di tutte le regole necessarie al corretto svolgimento delle attività, incluse
quelle dell’Organismi di Accreditamento ACCREDIA.
Le competenze richieste per gli enti di certificazione sono valutati dall'organismo di accreditamento.
La presenza di un accreditamento di ACCREDIA per l’organismo di certificazione è una condizione sufficiente a dimostrare
la competenza degli auditors.
È necessario inoltre dimostrare un certo numero di anni di esperienza di lavoro nel campo della LCA e EPD e
aggiornamento continuo delle competenze.
Per l’EPD di processo è richiesto che nel Team di audit vi sia anche una professionalità con esperienza nella certificazione
dei sistemi di gestione.
5.12 REGOLE GENERALI PER GLI STUDI LCA
Lo studio LCA dovrà essere strutturato in modo fedele ai requisiti della PCR 13. Dovranno essere inserite eventuali tabelle di
calcolo, spiegazioni e interpretazioni sui modelli di calcolo adottati e sulle ipotesi fatte. In particolare i dati dovranno essere
affidabili e presentati, sotto forma di Report, in modo chiaro e trasparente e per le diverse fasi del ciclo di vita pertinenti al
prodotto.
Le fonti dati generiche, specifiche o tratte da dati di letteratura dovranno essere indicate in modo chiaro e trasparente. Per
agevolare la verifica, lo studio LCA dovrà fornire indicazioni riguardo agli orizzonti temporale e geografico dei dati
adoperati.
Lo studio LCA dovrà in ultima analisi seguire i requisiti della norma ISO 14040, riportando: gli obiettivi dello studio e il
campo di applicazione, i confini del sistema – meglio se in forma grafica con indicazione delle fasi del ciclo di vita – l’unità
funzionale dello studio, l’analisi di inventario (sotto forma di tabella), l’analisi dei potenziali impatti ed una analisi di
sensitività.
Come regola generale la LCA, utilizzata per ottenere gli indicatori ambientali da inserire nella EPD, dovrà essere sviluppata
in conformità alla ISO 14040 e ISO 14044.
11
ISO/IEC 17065, Conformity assessment - requirements for bodies certifying products, processes and services
12
ISO 19011, Guidelines for auditing management systems
13
In caso di EN 15804, lo studio dovrà presentarsi sotto forma di Rapporto di Progetto (vedi §8 della norma EN 15804)
27
Lo studio LCA dovrà inoltre essere coerente con il presente Regolamento e con quanto prescritto nella PCR, nonché con
quanto specificato nella EN 15804, se applicabile, riportando gli indicatori ambientali relativi alle categorie di impatto
previste. In particolare dovrà essere coerente con la segmentazione nelle diverse fasi del ciclo di vita del prodotto pertinente
alla EPD e al prodotto così come previsto al § 4.4.1.
Per ogni fase del ciclo di vita è necessario riportare un riassunto dei vari parametri.
Lo studio LCA dovrà indicare:





i confini dello studio, in conformità alla PCR di riferimento, relativi all’area geografica, all’orizzonte temporale, alle
fasi del ciclo di vita;
l’unità funzionale, in conformità alla PCR di riferimento;
le specifiche tecniche del prodotto relative per esempio:
o alla vita utile, espressa in anni, in ore di esercizio, in km percorsi etc.;
o alle condizioni di esercizio utilizzate nella simulazione;
o alle condizioni di manutenzione;
definizione dei criteri di cut-off che permettono di trascurare alcuni dati dall’inventario, quando questi siano
ritenuti ininfluenti ai fini dello studio e rappresenterebbero solo un inutile aggravio nella raccolta dati, senza
spostare in modo significativo il risultato finale;
descrizione della qualità dei dati:
o dati relativi agli aspetti ambientali del sistema considerato e costituiti prevalentemente da materiali ed
energia in ingresso e uscita al sistema di produzione. Tali dati sono di pertinenza dell’Organizzazione;
o dati legati agli impatti dei cicli di vita dei prodotti/materiali e dei flussi di energia utilizzati nel processo di
produzione e che derivano in generale da database.
o I dati di input e output relativi al ciclo di vita del prodotto possono classificarsi in tre tipologie:
 dati specifici o primari, raccolti direttamente presso chi produce il prodotto o eroga il servizio o
presso quei fornitori che siano, per esempio, in grado di indicare i dati effettivi di consumo o le
emissioni legate al ciclo di produzione della fornitura. Tali dati non devono essere più vecchi di
5 anni e devono riferirsi ad un anno di esercizio. Il ricorso a dati rappresentativi di periodi di
esercizio più brevi devono essere giustificati adeguatamente.
 alla categoria dei dati generici selezionati o secondari appartengono i dati provenienti da database
commerciali o gratuiti considerati affidabili nel sostituire i dati primari. I data base utilizzabili in
luogo dei dati specifici devono essere inseriti nella PCR di riferimento.
Il database utilizzato dovrebbe essere il più aggiornato possibile e non deve essere più vecchio di
15 anni.

dati generici, cioè dati provenienti da altre fonti. Come regola generale il ricorso a tali dati
dovrebbe essere limitato il più possibile. L’impatto legato all’utilizzo di dati generici non deve
superare il valore pari al 10% dell’impatto complessivo per ciascuna categoria di impatto
Lo studio deve chiarire come si sia supplito alla mancanza eventuale di dati. Proprio su questo tipo di dati
dovrebbe concentrarsi l’analisi di sensitività.


Regole di allocazione utilizzate: per i prodotti non da costruzione le regole di allocazione sono applicate in
conformità a quanto previsto dalle norme ISO 14040 e ISO 14044 nonché dalla PCR di riferimento. Come regola
generale l’allocazione dovrebbe essere evitata ricorrendo a dati specifici. Se non è possibile evitarla occorrerà che le
regole adoperate rispondano il più possibile al fenomeno fisico/economico descritto. Per i prodotti da costruzione
si applicano le norme di cui al punto 6.4.3 della EN 15804. Per entrambi i tipi di prodotti, laddove diversi tipi di
prodotti provengano da processi di produzione e siano disponibili solo informazioni aggregate, le regole di
allocazione specifici devono essere definite per ogni singolo prodotto. La PCR deve definire il metodo di
allocazione per ogni prodotto. Le regole di allocazione per il trattamento dei rifiuti sono descritte nella figura 4.
Gestione dei rifiuti. Salvo diversamente specificato dalla PCR, i processi di trattamento finale dei rifiuti (discarica e
incenerimento) la cui produzione è legata al ciclo di vita del prodotto dovrebbero essere inclusi nello studio.
Laddove ciò non sia possibile per mancanza di informazioni, è necessario dichiarare la quantità di rifiuti prodotti.
Per i processi di recupero e riciclo, occorre tener conto dei soli impatti legati al trasporto dei rifiuti stessi alla
piattaforma di trattamento. Gli impatti dei processi di riciclo (incluso per esempio il compostaggio o la
degradazione anaerobica per la produzione di biogas) e recupero termico, così come i benefici da questi derivanti,
vanno conteggiati nel ciclo di vita rispettivamente dove i materiali riciclati vengono riutilizzati e dove il calore
prodotto viene recuperato. È possibile però indicare i potenziali vantaggi derivanti dal riciclo e/o dal recupero dei
rifiuti nella sezione riguardante le informazioni aggiuntive di carattere ambientale della EPD.
28
Processi da
includere
Processo di incenerimento
Distruzione dei rifiuti
Processo di generazione
dei rifiuti
Uso dell’energia e
distribuzione
Processo stabilizzante
Trattamento dei rifiuti
stabilizzati
Discarica
Riciclo
Raccolta e selezione
dei rottami
Riciclo
Figura 4 – Processo di generazione dei rifiuti: metodi di allocazione


Definizione dello scenario relativo al fine vita. Poiché in genere si tratta di ipotesi formulate su scenari che
potrebbero nella realtà dei fatti essere anche assai diversi tra loro, è necessario individuare delle condizioni
rappresentative medie ed è opportuno eseguire una analisi di sensitività sulle diverse opzioni individuate. Le
opzioni individuate potrebbero essere legate ai confini geografici dello studio, al fatto se il prodotto oggetto della
EPD sia un prodotto B2C o B2B. La PCR potrebbe fornire delle specifiche indicazioni per individuare lo scenario
più appropriato.
Sottoprodotti. La produzione di eventuali sottoprodotti nel processo di realizzazione del prodotto oggetto della
EPD è importante per dettare le regole di allocazione. Se infatti il processo porta alla produzione contestuale di
sottoprodotti, gli impatti derivanti dal processo andranno ripartiti oltre che sui prodotti realizzati anche sui
sottoprodotti. La definizione di sottoprodotto segue quella della Direttiva (UE)2008/98 e può riassumersi nei
seguenti punti:
o trattasi di un qualcosa la cui produzione scaturisce dallo stesso processo che porta alla produzione del
prodotto oggetto della EPD.
o È originato dal processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, il cui scopo primario non è la
produzione di tale sostanza od oggetto. La sostanza o l’oggetto può essere utilizzata direttamente senza
alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale.
o L’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti
pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti
complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
o E’ certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di
produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi.
La presenza di sottoprodotti deve essere documentata nella EPD, riportando:

o quantità di sottoprodotti per singola unità funzionale del prodotto oggetto della EPD;
o regole di allocazione;
o nome del sottoprodotto;
o destinazione d’uso;
o criteri utilizzati per definirlo come sottoprodotto.
GWP. La PAS 2050 e la norma ISO 14067 rappresentano gli Standard di riferimento per il calcolo del Carbon
Footprint. Per EPDItaly il documento PAS 2050:2011 è preso come riferimento di base, sia per i prodotti da
costruzione sia per quelli non da costruzione. La PAS 2050 può essere considerata il documento di riferimento
principale per il calcolo della GWP100 nella preparazione della PCR. Per i prodotti da costruzione si veda la tabella
C.7 e C.8 della norma EN 15804.
29
Per i prodotti da costruzione con carbonio biogenico, vedi la norma EN 16485 “Legno tondo e segati – Dichiarazioni
Ambientali di Prodotto – Regole per la categoria di prodotto per il legno e i prodotti a base di legno per l’impiego nelle costruzioni”.


Le emissioni e gli assorbimenti di gas serra devono essere contabilizzate per il prodotto valutato. Devono essere
incluse le emissioni e gli assorbimenti provenienti da fonti fossili o biogeniche, nonché dai cambiamenti di uso del
suolo. Per quanto riguarda mangimi e alimenti, le emissioni e gli assorbimenti di gas serra dovuti a fonti biogene
entranti a far parte del prodotto non devono essere prese in considerazione con la seguente eccezione:
- materiale Biogenico che fa parte del prodotto, ma che non deve essere ingerito;
- CO2 proveniente dalla degradazione di alimenti e mangimi e fermentazione;
- le emissioni e gli assorbimenti di carbonio biogenico causate della produzione di alimenti e mangimi, ogni
volta che il carbonio biogenico non diventa parte del prodotto.
Water Footprint. Nei casi relativi ai processi di produzione della biomassa sia animale che vegetale, può assumere
un importante significato riportare l’impronta del prodotto misurata sul consumo di acqua o sull’impronta
ecologica. Nel redigere la specifica PCR è opportuno pertanto fare riferimento a quanto riportato dal Water
Footprint Network (www.waterfootprint.org) e dal Global Footprint Network (www.footprintnetwork.org).
5.13 REQUISITI AGGIUNTIVI
Quando il destinatario della EPD non è necessariamente un’ impresa (comunicazione Business to Business B2B), ma può
essere rappresentato dal consumatore finale (comunicazione Business to Consumer B2C), alla EPD vanno applicati i
seguenti requisiti aggiuntivi:




dichiarazione che giustifichi l’omissione di alcune fasi del ciclo di vita (per esempio l’uso e il fine vita) nel caso in
cui non si disponga di informazioni specifiche o nel caso in cui tali fasi possano ragionevolmente essere giudicate
come trascurabili.
L’Organizzazione deve garantire che le EPD destinate anche al consumatore siano disponibili nel punto di acquisto
del prodotto.
L’Organizzazione deve fornire tutte le informazioni esplicative supplementari per chiarire il contenuto della EPD.
Il costo dell’invio di tale materiale dovrebbe essere a carico della Organizzazione o comunque limitarsi alle spese
eventuali di spedizione qualora questa non avvenga per posta elettronica. L’Organizzazione deve garantire che il
responsabile interno che ha il compito di fornire tali informazioni sia indicato sulla EPD e/o sia contattabile da
tutti i punti vendita del prodotto.
Nel caso in cui la EPD sia rivolta anche ai consumatori, durante la fase di consultazione aperta della PCR è
necessario coinvolgere anche i rappresentanti dei portatori di interesse dei consumatori (per esempio, associazioni
dei consumatori) e degli interessi ambientali (per esempio, associazioni ambientaliste). L’Advisory Board agevolerà
in tal caso la ricerca e la partecipazione di tali portatori di interesse.
30
Capitolo 6
Iter di pubblicazione EPD
6.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PUBBLICAZIONE (APPLICATION FORM)
Quando un’Organizzazione desidera pubblicare una EPD, essa si rivolge a EPDItaly (www.epditaly.it) inviando:
a.
b.
c.
d.
la EPD;
il certificato di convalida ricevuto dall’Organismo di Certificazione;
il report di verifica, predisposto da EPDItaly e disponibile sul sito www.epditaly.it;
l’Application Form, predisposto da EPDItaly e disponibile sul sito www.epditaly.it.
La Segreteria Tecnica ricevuta l’Application Form verifica la documentazione ricevuta e, solo dopo averne accertato la sua
completezza, accetta la domanda di pubblicazione.
Il Comitato Tecnico, dopo aver verificato la coerenza della documentazione ricevuta, delibera la pubblicazione della EPD.
Le EPD rimarranno pubblicate sul sito web di EPDItaly (www.epditaly.it), fintantoché l’Azienda ottempererà al pagamento
della quota annuale di mantenimento e dimostrerà la validità della EPD, mediante la conferma della validità del certificato di
convalida. Il Comitato Tecnico può deliberare la cancellazione dal registro per le cause indicate nel §6.4.2.
6.2 TARIFFE
Sono previste delle quote di registrazione e mantenimento della pubblicazione EPD. Tali tariffe sono disponibili sul sito
www.epditaly.it. La quota di registrazione deve essere pagata prima della registrazione e pubblicazione della EPD, mentre la
quota di mantenimento deve essere pagata ad inizio dell’anno solare, a seguito di fatturazione.
6.3 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Una volta che la pubblicazione dell’EPD è stata deliberata, la Segreteria Tecnica assegna il numero di registrazione e il
Direttore Generale di ICMQ appone la propria firma sul certificato che attesta che la EPD è pubblicabile all’interno del
Programma EPDItaly. La pubblicazione ha una durata pari a 3 anni, fatto salvo quanto specificato nel §3.2. Nel caso di
prodotti da costruzione la durata è 5 anni.
6.4 RINUNCIA ALLA PUBBLICAZIONE, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PUBBLICAZIONE
6.4.1 RINUNCIA ALLA PUBBLICAZIONE
L’Organizzazione può in qualsiasi momento rinunciare alla pubblicazione della EPD nel Programma EPDItaly. In tal caso
ne dà comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante alla Segreteria Tecnica. La rinuncia alla pubblicazione non
comporta l’applicazione di alcuna penale. È in ogni caso necessario che sia regolarizzato il pagamento delle tariffe relative
all’anno in corso. La rinuncia alla pubblicazione ha effetto dalla data indicata dall’Organizzazione e non può comunque
essere antecedente a quella di ricezione della comunicazione.
Dal momento della rinuncia l’Organizzazione non può più utilizzare il logo EPDItaly (cfr. §7.1) e fare riferimento ai dati
della EPD utilizzando il numero di registrazione cui si è rinunciato.
6.4.2 SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PUBBLICAZIONE
Il Comitato Tecnico può decidere della sospensione della pubblicazione nei seguenti casi:






ritardo nel pagamento delle tariffe dovute a EPDItaly per la pubblicazione successivamente a una prima
comunicazione di sollecito;
indicazioni ricevute dal soggetto verificatore in ragione di quanto evidenziato durante la verifica di certificazione
e/o mantenimento;
esito di arbitrati in caso di dispute (cfr. §6.5);
irregolarità da parte del Cliente in merito all’utilizzo del logo EPDItaly;
inadempimento da parte del Cliente ad una obbligazione prevista contrattualmente;
qualora il Cliente dovesse essere protestato o messo in liquidazione o assoggettato a procedure esecutive e/o
concorsuali.
Il Comitato Tecnico può decidere della revoca della pubblicazione nei seguenti dati:


mancato pagamento delle tariffe di registrazione successivamente a una specifica comunicazione di preavviso
inviata all’Organizzazione;
esito di arbitrati in caso di dispute (cfr. §6.5);
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
perdurare dei motivi che hanno determinato la sospensione della pubblicazione;

qualora il Cliente dovesse essere protestato o messo in liquidazione o assoggettato a procedure esecutive;

cambiamento della norme tecniche di riferimento senza accettazione da parte del Cliente;

condanna definitiva (passata in giudicato) in un procedimento giudiziario (inclusi arbitrati) per fatti aventi ad
oggetto il mancato rispetto del presente Regolamento;

irregolarità gravi in merito all’utilizzo del logo EPDItaly;
6.5 PROCEDURE DI ARBITRATO
Il Comitato Tecnico garantisce che il processo di verifica della EPD avvenga in conformità al presente Regolamento e nel
rispetto dei requisiti della PCR relativa. Ciò dovrebbe garantire che non vi siano disuniformità nella verifica delle EPD e che
sia pertanto assicurata la confrontabilità tra documenti diversi appartenenti alla medesima categoria di prodotto.
Pur tuttavia il presente Regolamento prevede che nei casi in cui sorgano delle dispute o si manifestino delle lamentele
riguardanti la validità e/o la qualità del contenuto delle EPD, sia attivabile una procedura di arbitrato.
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra EPDItaly e l’azienda che chiede la pubblicazione della EPD è derogata alla
competenza del giudice ordinario e di conseguenza sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo il Regolamento della
Camera Arbitrale di Milano e secondo le norme di diritto per quanto riguarda il merito della controversia. Il Tribunale
Arbitrale sarà composto da un arbitro unico. L’arbitrato avrà sede a Milano.
La procedura di arbitrato è definita nelle Condizioni Generali di Contratto con l’Organizzazione.
6.6 RICORSI
L’Azienda può presentare motivato ricorso contro le decisioni di EPDItaly.
Le modalità di gestione dei ricorsi è definita nelle Condizioni Generali di Contratto con l’Azienda.
6.7 CONTESTAZIONI E RECLAMI
Contestazioni e reclami riguardanti sia l’attività di EPDItaly, sia quella dell’Azienda possono essere rivolti a EPDItaly, oltre
che dal Cliente stesso, anche da terze parti che possono fare riferimento alle Condizioni Generali di Contratto con
l’Organizzazione. La descrizione del processo di trattamento delle contestazioni e dei reclami viene fornita a chi ne faccia
richiesta.
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Capitolo 7
Logo EPDItaly
7.1 UTILIZZO DEL LOGO
Il logo del Programma EPD ITALY è di seguito rappresentato:
Il logo può essere utilizzato nei modi seguenti:

nella EPD senza nessuna specificazione ulteriore;

sul prodotto e sui materiali di imballaggio, con contestuale indicazione del numero di registrazione della EPD, della
data di registrazione, della data di validità e del numero del codice CPC;

laddove le informazioni tratte dall’EPD siano utilizzate su materiale informativo, brochure, opuscoli, data sheet,
etc., l’Organizzazione deve specificare che le informazioni sono tratte dalla EPD, potendone usare il logo e
citandone necessariamente il numero di registrazione della EPD, la data di registrazione, la data di validità e il
numero del codice CPC;

la EPD può essere utilizzata solo con riferimento al numero di registrazione della EPD, alla data di pubblicazione e
al sito web del gestore del Programma EPDItaly.
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