REG.STRUTTURE PRECARIE - Comune di Porto Cesareo

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REG.STRUTTURE PRECARIE - Comune di Porto Cesareo
COMUNE DI PORTO CESAREO
PROVINCIA DI LECCE
REGOLAMENTO COMUNALE
DISCIPLINANTE L'INSTALLAZIONE
DELLE OPERE PRECARIE
Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 19 aprile 2012
REGOLAMENTO
Tit. I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto e Finalità
pag.
1
Art. 2 Campo di Applicazione
pag.
1
pag.
2
Art. 4 Materiali e Impianti
pag.
3
Art. 5 Forme e soluzioni tipologiche e tecnologiche
pag.
3
Art. 6 Distanze
pag.
6
Art. 7 Dimensioni e caratteristiche
pag.
7
Art. 8 Durata delle autorizzazioni
pag.
9
Art. 9 Procedimento
pag.
10
Art. 10 Fidejussione
pag.
11
Art. 11 Sanzioni
pag.
11
Art. 12 Norme transitorie e finali
pag.
13
Tit. II
DEFINIZIONI
Art. 3 Definizioni
Tit. III
Tit. IV
Caratteristiche tipologiche e dimensioni
Autorizzazioni e norme procedimentali
I
Disposizioni generali
Art.1
OGGETTO E FINALITA’
1. Il presente Regolamento detta norme per il rilascio di autorizzazioni stagionali e/
o temporanee per l’istallazione di strutture precarie sul Demanio statale,
regionale o comunale e su area privata.
2. La finalità perseguita è quella di definire le caratteristiche costruttive e
dimensionali delle strutture di cui al punto 1, onde conseguire una omogeneità
estetico-funzionale che concorra alla riqualificazione dell’ambiente urbano e
della costa.
Art.2 CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Le norme seguenti si applicano a strutture precarie temporanee o stagionali con
le seguenti destinazioni:
a) Attività di pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande;
b) Attività di ricezione turistica (alberghi, RTA, ecc.);
c) Attività di pubblico intrattenimento, ricreative ed associative;
d) Attività di parcheggio, sportive, culturali, commerciali e diportistiche;
e) Attività
agricole
e
di
piccolo
artigianato
connesse
commercializzazione di prodotti tradizionali;
f)
Attività connesse alla balneazione ed alla fruizione delle coste;
g) Interventi aventi finalità sociali senza fini di lucro.
alla
2. Le strutture di cui ai punti a., b. e c. devono essere contigue ad impianti fissi
regolarmente autorizzati ed in esercizio.
II
Definizioni
Art. 3 DEFINIZIONI
1. Si intendono per:
a) Strutture precarie: i manufatti aventi caratteristiche costruttive tali da
consentirne la facile rimozione. Esse non devono essere infisse al suolo
con strutture permanenti, nè devono comportare escavazioni né
livellamenti, riporti o spianamenti di terreno, sia durante la posa che per la
loro rimozione. Devono essere realizzate con elementi modulari e mobili,
che possono essere composti e rimossi senza produrre alcuna
alterazione dello stato dei luoghi. E’ altresì escluso l’uso di malte e/o
leganti. Un manufatto, per essere considerato una struttura precaria,
deve
pertanto
rispettare
contemporaneamente
tutte
le
seguenti
condizioni:
i. Non deve comportare trasformazione edilizio-urbanistica dei
luoghi, ai sensi dell’art. 10 c. 1 del D.P.R. 380/2001;
ii. Deve essere destinato a soddisfare esigenze contingenti, quindi
non perduranti nel tempo;
iii. Deve avere caratteristiche tali da consentirne la facile asportabilità.
b) Strutture temporanee: le strutture precarie autorizzate per periodi anche
pluriennali da rimuoversi alla scadenza dell’autorizzazione.
c) Strutture stagionali: le strutture precarie destinate a soddisfare esigenze
limitate a specifici periodi dell’anno, definiti nell’autorizzazione, con
obbligo di rimozione alla scadenza del periodo di utilizzo stagionale.
III
Caratteristiche tipologiche e dimensioni
Art. 4 MATERIALI E IMPIANTI
1. Le strutture di cui all’art. 2 devono essere realizzate in legno, trattato al naturale
o verniciato con colori chiari, con pannellature nello stesso materiale, in vetro
conforme alle norme di sicurezza o in materiale plastico trasparente similvetro e
copertura in legno, incannucciato, telo o simili. La pavimentazione dovrà essere
sollevata dal piano naturale di giacitura e realizzata con materiale antisdrucciolo
e lavabile.
2. Gli impianti dovranno essere realizzati e certificati in conformità alle vigenti
normative. Qualora all’interno della struttura si svolgano lavorazioni o la
somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere preventivamente acquisito
il parere dei competenti servizi della ASL e degli altri Enti.
3. Laddove le strutture precarie interferiscano con reti tecniche o elementi di
servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori di
servizio, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione,
ecc.), le stesse strutture dovranno essere rimosse a cura e spese dei titolari,
previa richiesta degli uffici in ragione di motivate necessità.
Art. 5 FORME E SOLUZIONI TIPOLOGICHE E TECNOLOGICHE
1. Le strutture di cui all’art. 2 da realizzarsi avranno forma regolare, secondo le
distanze e le dimensioni stabilite nei successivi articoli.
2. La struttura portante dovrà essere realizzata in legno verniciato al naturale o con
colori chiari ed infissa al suolo o comunque saldamente ancorata in modo da
non costituire pericolo in caso di avversità atmosferiche, ferme restando le
limitazioni di cui all’art. 3.
3. Le coperture dovranno essere realizzate con intelaiatura in legno verniciato al
naturale o con colori chiari e tamponatura:
-
Opaca
anche con manto impermeabilizzato nel caso di strutture
indipendenti o addossate ad edifici su pareti prive di aperture o dotate di
aperture non indispensabili al raggiungimento degli standard di
illuminazione naturale per i locali retrostanti;
-
In tela, incannucciato, pergolato naturale o altri materiali ombreggianti;
-
Trasparente, in vetro o materiale plastico similare; tale soluzione è
obbligatoria nel caso di strutture addossate ad edifici su pareti le cui
aperture sono indispensabili al raggiungimento degli standard di
illuminazione naturale per i locali retrostanti.
4. Le coperture non permeabili dovranno comunque consentire regolarmente la
raccolta, lo smaltimento ed il deflusso delle acque piovane.
5. L’altezza netta interna dovrà essere compresa tra 2.40 e 4.00 m., secondo le
vigenti normative in base alla destinazione d’uso degli ambienti.
6. Le pavimentazioni dovranno garantire la sicurezza di operatori ed utenti e
dovranno essere realizzate con tecnologie modulari assemblate a secco tali da
consentirne la agevole rimozione; esse dovranno essere realizzate ad una quota
massima di + 20 cm rispetto al piano circostante, raccordate mediante rampe
percorribili da sedia a ruote; tuttavia per motivazioni legate alla sicurezza, potrà
essere prescritta dall’amministrazione una maggiore altezza, ferma restando la
necessità di garantire l’accessibilità delle strutture agli utenti diversamente abili.
7. Le strutture precarie potranno essere o meno dotate di tamponature perimetrali;
le tamponature devono essere obbligatoriamente presenti per i servizi igienici e
per tutti gli ambienti che devono essere chiusi ai sensi delle vigenti normative
igienico-sanitarie o in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
8. Le chiusure perimetrali potranno essere realizzate:
-
Con pannellature modulari rivestite con doghe in legno verniciato al
naturale o con colori chiari; tali pannellature dovranno essere dotate di
rivestimenti interni lavabili ove richiesto dalle vigenti normative igienico
sanitarie per la destinazione d’uso del manufatto;
-
Con intelaiatura in legno e tamponatura in vetro o materiale plastico
trasparente similare, eventualmente dotate di tendaggi o elementi
ombreggianti esterni; tale soluzione è obbligatoria in caso di strutture
addossate ad edifici su pareti le cui aperture sono indispensabili al
raggiungimento degli standard di illuminazione naturale per i locali
retrostanti;
-
Con elementi graticciati in legno anche per il supporto di vegetazione
rampicante;
-
Con teli o tende ombreggianti;
-
Con soluzioni miste tra le precedenti.
9. Gli spazi potranno essere delimitati da pannellature o balaustre in legno di
altezza non superiore a 1,50 m. e/o da fioriere piantumate con vegetazione
autoctona. Tale soluzione è obbligatoria per le strutture di cui ai punti a), b) e c)
dell’art. 2.
Art. 6 DISTANZE
1. Per le strutture di cui ai punti a., b. e c. dell’art. 2 realizzate su aree pubbliche, in
contiguità con gli impianti fissi, sarà consentita l’occupazione di aree contenute
nel fronte del locale autorizzato; una maggiore occupazione per una superficie
max di mq. 20, compresa nei limiti di cui all'art. 7 comma 1 lett. a, potrà essere
consentita esclusivamente nel caso di area limitrofa non interessata da ingressi
o accessi e previa acquisizione di assenso scritto del proprietario del fabbricato.
Sono fatte salve le distanze imposte dal codice della strada, la libera
circolazione dei pedoni e dei mezzi di soccorso.
Per le stesse strutture realizzate su area privata è consentita l’occupazione
dell’area di proprietà.
2. Per le strutture di cui ai punti d., e. e g. dell’art. 2, realizzate su aree pubbliche
può essere consentita l’occupazione di area pubblica con le limitazioni rivenienti
da:
a) tutela di diritti di terzi e salvaguardia della visuale di fabbricati contigui;
b) distanze imposte dal Codice della Strada;
c) libera circolazione dei pedoni e accessibilità ai mezzi di soccorso;
d) salvaguardia del verde.
3. Per le strutture di cui al punto f. dell’art. 2, possono essere confermati gli
ingombri già autorizzati e impiantati nella stagione 2011.
Art. 7
DIMENSIONI E CARATTERISTICHE
1. Fatte salve le distanze ed i limiti determinati dallo stato dei luoghi e dal
precedente art. 6, possono essere autorizzate:
a) Le strutture di cui ai punti a., b., c. dell’art. 2, per un superficie massima di
mq 110 se realizzate su area pubblica e senza limiti di superficie se
realizzate su area privata;
b) Le strutture di cui ai punti d., e., g., fino ad un massimo di mq 15;
nell'ambito delle attività di cui al punto d. le strutture diportistiche potranno
essere autorizzate fino ad un massimo di mq. 25;
c) Le strutture di cui al punto f. dell’art. 2 già autorizzate ed impiantate nella
stagione
2011.
Possono
essere
consentiti
ampliamenti,
previa
acquisizione dei necessari pareri degli organi competenti, solo per
l’adeguamento a norme igienico-sanitarie e/o funzionali.
2. Fino all’entrata in vigore del Piano Comunale delle Coste il dimensionamento e
la dotazione di servizi degli stabilimenti balneari di cui al punto f dell’art. 2 sono
regolati dai seguenti parametri:
a) In ogni stabilimento balneare deve essere assicurata una superficie
minima di mq. 3 per singola persona. Si considera come numero
massimo di utenze ammissibili il rapporto tra la superficie dello
stabilimento (esclusi tutti gli spazi destinati a servizi, bar, luoghi di
ristorazione e quanto altro occorre) e la superficie minima per ogni
utenza.
b) Salvo quanto altro specificatamente previsto da normative di settore, in
ogni stabilimento balneare dovranno essere presenti i seguenti servizi
minimi:
- due servizi igienici dotati di acqua corrente, wc e lavabo, distinti
per sesso, ogni 150 utenti ammissibili; almeno il 10% dei suddetti
servizi, con arrotondamento per eccesso all’unità superiore,
dovranno essere accessibili agli utenti diversamente abili. Tali
servizi dovranno avere le dimensioni minime di m. 1,20 x 1,20 o di
m. 1,80 x 1,80 se destinati agli utenti diversamente abili, ed una
altezza interna pari a 2,40 m.; i servizi dovranno essere dotati di
antibagno e porta chiudibile.
- una doccia ogni 300 utenti ammissibili;
- una cabina-spogliatoio ogni 300 utenti ammissibili, di cui almeno
una destinata ad utenti diversamente abili; le cabine spogliatoio
dovranno avere
la superficie minima di mq. 2,50; le cabine
destinate ad utenti diversamente abili dovranno avere le
dimensioni minime di m. 1,80 x 1,80;
- un locale di primo soccorso della dimensione minima di 15 metri
quadri.
c) Ogni stabilimento balneare deve possedere i seguenti requisiti:
approvvigionamento con acqua potabile; smaltimento liquami conforme
alla legislazione statale e regionale vigente; raccoglitori per la raccolta
differenziata dei rifiuti e raccoglitori per cicche di sigarette, composti di
sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi recipienti di plastica o di
altro materiale lavabile, muniti di coperchio che garantisca la chiusura e la
tenuta dei sacchi stessi, di capacità complessiva non inferiore a 100 litri
ogni dieci ombrelloni.
IV
Autorizzazioni e norme procedimentali
Art. 8 DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI
1. Per le strutture di cui ai punti a), b), c), d), e) e g) dell’art. 2,
-
L’autorizzazione è temporanea e avrà durata:
a) Pari alla concessione demaniale per le strutture su suolo pubblico
e demanio marittimo;
b)
Pari a 3 anni dal rilascio, per le strutture realizzate su area
privata.
-
La decadenza della concessione demaniale o, nei casi di cui ai punti a),
b) e c) dell’art. 2, la dismissione dell’attività principale comporteranno in
automatico la decadenza dell’autorizzazione;
-
Dovranno
essere
rimosse
entro
quindici
giorni
dalla
scadenza
dell’autorizzazione, salvo che non sia stato richiesto il rinnovo della
concessione e/o dell’autorizzazione e salvo il buon fine della richiesta;
-
Le nuove richieste devono essere conformi al presente regolamento.
2. Le strutture di cui al punto f. dell’art. 2, munite di titolo abilitativo per l’anno 2011
e fino all’entrata in vigore del Piano Comunale delle Coste, redatto ai sensi della
L.R. 17/2006 “Disciplina della tutela e dell’uso della costa” , potranno essere
autorizzate dal 1 aprile al 31 ottobre di ogni anno, con l’obbligo della rimozione
entro i quindici giorni successivi alla scadenza. La mancata rimozione nei termini
previsti comporta la decadenza della autorizzazione che non potrà essere
rinnovata per l’anno successivo.
Art. 9 PROCEDIMENTO
1. I richiedenti devono presentare istanza al SUAP, che provvede all’istruttoria.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza il Responsabile SUAP
può richiedere all'interessato eventuale documentazione integrativa; la richiesta
di documentazione integrativa sospende i termini del procedimento che
ricominciano a decorrere dalla data di presentazione della documentazione
richiesta; decorso detto termine di 60 gg. senza interruzioni l'istanza si intende
correttamente presentata.
2. L'intero procedimento dovrà rispettare la tempistica prevista dal D.P.R.
160/2010. Qualora entro il termine di 60 giorni, previsto per la conclusione del
procedimento ordinario ai sensi del D.P.R. 160/2010, non venga adottato il
provvedimento finale, il Responsabile del SUAP indice una Conferenza di
Servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della L. 241/90. In conformità
dell'art. 14, comma 1, della L. 241/90, è facoltà del Responsabile SUAP indire la
Conferenza dei Servizi, fin dall'inizio del procedimento, anche su richiesta del
soggetto interessato, quando nel procedimento debbano essere acquisite
intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse Amministrazioni Pubbliche.
3. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare
all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il
termine di trenta giorni dalla conclusione della conferenza o dall’acquisizione dei
pareri di cui al comma precedente.
4. Il SUAP provvede inoltre a:
-
Richiedere i pareri ed i versamenti necessari;
-
Rilasciare l’atto Unico autorizzativo;
-
Disporre e verificare la delimitazione dell’area assegnata con picchetti infissi
al suolo;
-
Compilare il registro delle strutture precarie autorizzate, distinte ai sensi
dell’art. 2, con importi, scadenze e sanzioni;
-
Art. 10
Emettere gli eventuali provvedimenti sanzionatori previo P.v.c.
FIDEJUSSIONE
1. Prima del rilascio della autorizzazione il soggetto autorizzato dovrà trasmettere
al SUAP una polizza fideJussoria assicurativa o bancaria, di importo pari a €
2.000,00 per le strutture di superficie inferiore a 30 mq e € 5.000,00 per quelle
superiori,
quale
cauzione
per
il
rispetto
delle
condizioni
contenute
nell’autorizzazione, escutibile a prima richiesta da parte dell’Amministrazione.
Art. 11
SANZIONI
1. Nel caso in cui una struttura temporanea non venga rimossa alla scadenza dei
termini prescritti dalla relativa autorizzazione o non siano rispettate altre
condizioni
contenute
nell’autorizzazione,
il
SUAP
irroga
al
titolare
dell’autorizzazione una sanzione pari ad € 150,00, intimando allo stesso di
provvedere alla rimozione della struttura o alla sua regolamentazione in un
termine congruo che non potrà superare i 15 giorni dalla data di notifica del
provvedimento.
2. Nel caso in cui una struttura temporanea non venga rimossa o adeguata alla
scadenza degli ulteriori termini prescritti, il SUAP incassa la polizza fideiussoria
di cui al precedente articolo.
3. Le strutture temporanee non rimosse nei termini previsti dal presente
regolamento perdono la caratteristica della precarietà e sono pertanto
considerate abusive e soggette ai provvedimenti previsti dalla vigente normativa
in materia.
4. Sono fatte salve le sanzioni che discendono dalla mancata osservanza di
ulteriori disposizioni di legge o di regolamento.
5. Il mancato adeguamento alle prescrizioni entro il termine fissato dall’ufficio
preposto comporta la decadenza dell’autorizzazione.
Art. 12
NORME TRANSITORIE E FINALI
1. Le presenti norme entrano in vigore a seguito della pubblicazione della delibera
di Consiglio Comunale di approvazione.
2. Tutti i titolari di strutture temporanee o stagionali già in esercizio devono
richiedere il rilascio di nuova autorizzazione in conformità al presente
regolamento entro il 31/12/2012.
3. Per le strutture esistenti munite di titolo abilitativo per l’anno 2011, può essere
confermata l’autorizzazione esistente, con obbligo di adeguamento alle
prescrizioni del presente regolamento entro il 31/12/2013.
4. I titolari delle strutture di cui al punto f) dell’art. 2 munite di titolo abilitativo per
l’anno 2011 potranno richiedere la conferma dell’autorizzazione per la stagione
estiva 2012, previa presentazione di apposita comunicazione e a condizione che
non si apportino modifiche rispetto a quanto autorizzato.
5. Le norme relative alle strutture di cui al punto f. dell’art. 2, restano in vigore sino
all’approvazione del Piano Comunale delle Coste, redatto ai sensi della L.R.
17/2006.
6. Sono consentite deroghe al presente regolamento, esclusivamente a seguito di
presentazione di istanza motivata, previa Delibera di Consiglio Comunale.
7. Nell’applicazione del presente Regolamento sono fatte salve le norme contenute
negli ulteriori Regolamenti comunali, in quanto applicabili, cui si fa espresso
rimando.