Le cooperative tra professionisti
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Le cooperative tra professionisti
Le cooperative tra professionisti Fiscal Focus – 8 novembre 2013 La società cooperativa rappresenta uno dei tipi societari migliori per le nuove società tra professionisti: tralasciarla sarebbe un grave errore. Infatti, le società tra professionisti possono essere costituite ricorrendo ai seguenti tipi societari: - società di persone (S.S., S.N.C., S.A.S.); - società di capitali (S.R.L., S.R.L.S., S.P.A., S.A.P.A.); - società cooperativa. Molto spesso si tendono a valutare i vantaggi connessi alla responsabilità limitata delle società di capitali, oppure la possibilità di poter distinguere le tipologie di soci proprie della Sas, mentre si ignorano i benefici che potrebbero derivare dall’adozione di quella particolare forma societaria che è la società cooperativa. Le società cooperative si distinguono dagli altri tipi di società semplicemente per lo scopo economico perseguito, che è rappresentato dallo scopo mutualistico, il quale si concretizza nel voler fornire beni, servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del mercato. È pertanto possibile distinguere le cooperative di consumo (nelle quali i soci usufruiscono dei beni o servizi prodotti dalla cooperativa) dalle cooperative di produzione e lavoro, nelle quali i fattori produttivi necessari per l’attività d’impresa sono forniti direttamente dagli stessi soci, anche attraverso una loro distinta attività d’impresa o professionale. Da quanto appena esposto non risulta difficile capire come le società tra professionisti possano assumere la veste di cooperative di produzione e lavoro. Le società cooperative risultano essere particolarmente interessanti anche ove si pensi alla possibilità di poter superare le lacune che ancora interessano la disciplina fiscale e previdenziale delle Stp. Sarà possibile infatti fatturare le prestazioni al cliente direttamente da parte della società cooperativa e, solo successivamente, il singolo professionista emetterà una parcella nei confronti della cooperativa stessa per le prestazioni effettuate. È ovvio come il nucleo dell’intero sistema continui a rimanere il professionista, favorendo in tal modo l’esercizio congiunto della professione senza “scontrarsi” con le attuali incertezze normative. Tale forma societaria consente inoltre di rispettare alcuni requisiti propri delle Stp. Si pensi, a tal proposito, ai soci “di capitali”: la disciplina in tema di Stp espressamente chiarisce che il loro numero e la loro quota di capitale sociale deve essere tale da non consentire una partecipazione superiore a 1/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Con riferimento a tale previsione è utile rilevare come la disciplina delle società cooperative preveda ben due categorie di soci che potrebbero essere concretamente rivestita dai soci “di capitali”: - i soci finanziatori, ai quali non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea; - i soci sovventori, ai quali non possono essere attributi voti in misura maggiore a 1/3 dei voti spettanti a tutti i soci. Unico limite che potrebbe essere incontrato nella costituzione di una società cooperativa tra professionisti riguarda il numero minimo di soci richiesto. Infatti, le società cooperative devono essere costituite da un numero minimo di soci pari a nove: il numero minimo si abbassa a 3 qualora i soci siano tutti persone fisiche e la società adotti le norme delle Srl. In ogni caso non sarà possibile costituire una società cooperativa tra due professionisti, né tantomeno unipersonale.