Lettera intestata della Provincia

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Lettera intestata della Provincia
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO
Corso Nizza, 21 - CUNEO
SERVIZIO DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E PREVENTIVA
SEMESTRALE DI PORTE
TAGLIAFUOCO, DI SICUREZZA ED
ESTINTORI
DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA
PROVINCIA DI CUNEO
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CAPITOLATO D’ONERI
Capo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto dell’appalto.
Oggetto del presente appalto è il servizio di manutenzione delle porte tagliafuoco, di sicurezza ed
estintori installati negli edifici provinciali (sedi delle istituzioni scolastiche) ed edifici di competenza
provinciale indicati nell’allegato D, così come previsto dalla normativa e dalle norme UNI vigenti.
Il numero indicativo dei dispositivi soggetti a manutenzione è di circa 2.325 porte taglia fuoco e di
sicurezza e circa 2.300 estintori.
Il numero degli immobili riportato nell’allegato D e dei dispositivi è puramente indicativo. Qualora
nel corso del contratto la Provincia incrementasse o decrementasse l’elenco degli stabili, l’impresa
appaltatrice sarà obbligata ad assoggettarsi alle stesse condizioni del presente capitolato nel
rispetto dei limiti previsti dalla legge.
Ai fini dell’art. 37, comma 2 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. si precisa che la prestazione oggetto del
presente appalto si distingue tra prestazione principale (servizio di manutenzione) e prestazione
secondaria (smaltimento).
Art. 2 – Durata e importo dell’appalto.
L’appalto ha la durata di 1 anno (comprensivo di due passaggi 2013 – periodo maggio/giugno e
novembre/dicembre sia per gli estintori sia per le porte) dalla data di consegna del servizio e fino al
31.12.2013.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di cui all’art. 57 del D.Lgs 163/2006.
Il servizio potrà avere inizio anche in pendenza di stipulazione formale del contratto.
L’importo è fissato in € 60.000,00 IVA esclusa per la durata del contratto di cui € 500,00 IVA
esclusa di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso così ripartiti:
a. MANUTENZIONE ORDINARIA A CANONE € 50.000,00 iva esclusa di cui € 250,00 IVA
esclusa di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
b. MANUTENZIONE STRAORDINARIA (prestazione a misura su segnalazione EXTRA
CANONE) € 10.000,00 iva esclusa di cui € 250,00 IVA esclusa di oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso;
Il ribasso applicato dalla Ditta in sede di gara è unico ed è riferito sia alle operazioni di
manutenzione ordinaria sia straordinaria.
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Capo 2 – ESECUZIONE DELL’APPALTO
Capo 2.1 – EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
Art.3 Modalità.
Il servizio di manutenzione volto a garantire la piena efficienza dei dispositivi in parola installati
presso gli immobili di competenza provinciale, comprende attività a canone ed attività extracanone:
Attività ordinaria A CANONE: attività di manutenzione preventiva e programmata,
ripristino delle condizioni di sicurezza, tenuta e aggiornamento del Registro Antincendio,
anagrafica dei dispositivi, reperibilità e pronta disponibilità in h 48;
Attività straordinaria EXTRA-CANONE: attività riferite esclusivamente a interventi attivati
con buono d’ordine emesso dall’Amministrazione su segnalazione della Ditta o dei
Referenti degli Immobili.
Le attività del presente capitolato dovranno rispettare le norme generali di igiene e sicurezza sul
lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), nonché le norme di prevenzione incendi, le norme UNI sugli impianti
antincendio tra cui le norme UNI e il D.M. 10/3/98.
Nell’espletamento del servizio, al fine di minimizzare i rischi di interferenza tra l’attività lavorativa
svolta nei vari siti e quella manutentiva, occorrerà che:
- in funzione dell’intervento siano limitati i rischi di interferenza con l’attività scolastica;
- che tutte le irregolarità riscontrate vengano eliminate nel più breve tempo possibile per garantire il
ripristino delle condizioni di efficienza dei dispositivi.
-al fine di minimizzare il rischio di infortuni in genere sarà cura della ditta incaricata organizzare al
meglio gli interventi di manutenzione posizionando correttamente il materiale riducendo così il
rischio di inciampo da parte degli occupanti l’immobile.
Nell’allegato C è disponibile il documento di valutazione dei rischi di interferenze (DUVRI) che la
ditta affidataria dovrà restituire controfirmato all’atto della stipula del contratto.
Art.4 Attività ordinaria.
Art. 4.1 - Attività di manutenzione preventiva e programmata e ripristino delle condizioni di
sicurezza.
4.1.1 Generalità.
PORTE TAGLIA FUOCO E DI SICUREZZA
L’attività di manutenzione ordinaria comprende:
-controllo sull’agevole apertura/chiusura della porta (prova apertura per verificare che il maniglione
antipanico e scrocco funzioni, che la porta si apra senza sforzi, che le ante si chiudano
automaticamente, che i meccanismo di corretta sovrapposizione delle ante funzioni, ecc)
-controllo che la porta non sia chiusa a chiave ed eventuale sblocco
-controllo dello stato delle guarnizioni (se siano in grado di mantenere la tenuta dei fumi)
-controllo degli organi di movimento della porta siano esenti da usura, lubrificazione cerniere
-controllo della segnaletica (cartello di divieto di accesso, ove prescritto, è presente e visibile – il
cartello con segnalazione di uscita/uscita di emergenza, ove previsto, è presente e visibile)
-verifica dell’assenza di dispositivi aggiuntivi applicati per mantenere la porta aperta e rimozione
degli stessi ove presenti (ad es. cunei, catenelle, attrezzature varie quali vasi fioriere …)
-verifica che il percorso di accesso alla porta sia libero da ingombri
-verifica che tutti gli eventuali automatismi di comando (chiudiporta, elettromagneti, regolatori di
chiusura, maniglione antipanico, ecc) siano efficienti
-verifica la tenuta dei cardini e cerniere
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-verifica dello stato di guarnizioni
-verifica di assenza di fessurazioni
-verifica di funzionamento e stato, ove presenti, dell’efficienza dei sistemi di sblocco magneti e
della corretta autochiusura
-ripristino, rettifica porte, maniglioni, registrazione dispositivi (minuta manutenzione)
ESTINTORI
Le attività di manutenzione devono essere sviluppate in conformità alle prescrizioni della normativa
di settore attualmente vigente a livello nazionale ed europeo.
In particolare dovranno comprendere tutte le fasi definite dalla norma UNI 9994 di validità, Art. 5, e
cioè:
Controllo
Revisione
Collaudo
per cui i contenuti e tempistiche di riferimento si rimanda alla predetta normativa, in considerazione
della tipologia di apparecchiatura oggetto degli interventi.
Dovrà essere assicurata la piena efficienza e funzionalità di tutti gli estintori presenti presso gli
immobili oggetto di questo Capitolato, compresi quelli di successivo affidamento, attivando tutti gli
interventi necessari; tale prescrizione si riferisce anche al mantenimento del corretto stato di
funzionamento di tutti gli estintori affidati, anche a seguito di segnalazione di anomalia verificatasi
al di fuori della normale attività programmata. Deve essere inoltre garantito l’aggiornamento
nonché l’integrazione, laddove necessario, di cartellino, identificazione e segnalazione della
apparecchiature (Cartellonistica e quant’altro necessario).
Dovranno essere forniti tutti i materiali di consumo e/o ricambi necessari per l’effettuazione delle
attività; i ricambi utilizzati devono far conservare all’estintore la conformità al prototipo approvato
od omologato dal Ministero dell’Interno.
Costituisce specifica responsabilità della Ditta l’immediata segnalazione all’Amministrazione di
ogni eventuale situazione di difformità rispetto alle prescrizioni normative.
La presentazione di cui trattasi interesserà i fabbricati sede di uffici Provinciali e/o di competenza
della Provincia di Cuneo e sedi delle Istituzioni scolastiche rientranti nella competenza della
Provincia di Cuneo (all. D).
Il numero degli immobili riportato nell’allegato D) è puramente indicativo. Qualora nel corso del
contratto la Provincia incrementasse o decrementasse l’elenco degli stabili, l’impresa appaltatrice
sarà obbligata ad assoggettarsi alle stesse condizioni del presente capitolato nel rispetto dei limiti
previsti dalla legge.
Le attività di manutenzione devono essere sviluppate in conformità alle prescrizioni della normativa
di settore attualmente vigente a livello nazionale ed europeo.
La manutenzione programmata dei dispositivi deve avere cadenza semestrale con il primo
passaggio tra maggio e giugno 2013 e il secondo passaggio tra novembre e dicembre 2013.
Dovrà essere assicurata la piena efficienza e funzionalità di tutti i dispositivi presenti presso gli
immobili oggetto di questo Capitolato, compresi quelli di successivo affidamento, attivando tutti gli
interventi necessari; tale prescrizione si riferisce anche al mantenimento del corretto stato di
funzionamento di tutti i dispositivi affidati, anche a seguito di segnalazione di anomalia verificatasi
al di fuori della normale attività programmata. Deve essere inoltre garantito l’aggiornamento
nonché l’integrazione, laddove necessario, del cartellino.
Dovranno essere forniti tutti i materiali di consumo e/o ricambi necessari per l’effettuazione delle
attività; i ricambi utilizzati devono far conservare all’impianto la conformità al prototipo approvato
od omologato dal Ministero dell’Interno.
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Costituisce specifica responsabilità della Ditta l’immediata segnalazione all’Amministrazione di
ogni eventuale situazione di difformità rispetto alle prescrizioni normative.
L’Amministrazione si riserva, sulla base della normativa vigente la facoltà di richiedere alla
medesime condizioni offerte ulteriori interventi di manutenzione ordinaria preventiva rispetto a
quelli oggetto della presente gara in altri siti o negli stessi siti, in caso di inserimento, in seguito ad
interventi di ristrutturazione/adeguamento, di nuovi dispositivi.
4.1.2 Operatività
La ditta deve presentare prima dell’avvio delle operazioni una comunicazione al Settore Edilizia e
Patrimonio – Ufficio Gestione Patrimonio - sul programma di massima dell’attività (inizio,
successione delle sedi, fine).
L’intervento sulle singole sedi deve essere preceduto da segnalazione telefonica o a mezzo fax,
almeno due giorni prima, per consentire al referente dell’edificio di predisporre le misure
necessarie affinché l’intervento sia efficace. I tecnici della Ditta, dopo essersi qualificati, dovranno
essere accompagnati nei locali per agevolare la localizzazione dei dispositivi. Gli stessi dovranno
essere muniti di tesserino di riconoscimento ai sensi delle norme vigenti.
Inoltre la ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a proprie spese, al ritiro ed all’avvio al riciclaggio o
allo smaltimento degli eventuali materiali di risulta secondo la normativa vigente.
La ditta dovrà, in seguito ad ogni intervento eseguito, produrre un rapporto da inviarsi nel più breve
tempo possibile (5 gg) dal termine dell’intervento alla Provincia di Cuneo con le seguenti
indicazioni:
denominazione ed indirizzo sito oggetto d’intervento
numero di dispositivi censiti e sottoposti a manutenzione
elenco delle anomalie riscontrate e rimosse in sede di manutenzione ordinaria preventiva
elenco delle eventuali anomalie riscontrate e non rimovibili in sede di manutenzione
ordinaria. In questo ultimo caso la ditta dovrà produrre, a parte, un preventivo di spesa per
la rimozione di tali anomalie, previo contatto telefonico con il Referente del Settore.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di attivare modalità informatiche per la gestione delle
rendicontazione di cui al presente articolo cui la Ditta dovrà adeguarsi senza oneri per
l’Amministrazione Provinciale.
Il servizio comprende altresì la possibilità di chiamate extra canone per interventi di urgenza da
effettuarsi entro due giorni dalla chiamata.
4.2 Registro Antincendio
L’Aggiudicatario dovrà mantenere aggiornato il registro antincendio secondo le schede che
verranno fornite alla Ditta da parte dell’Amministrazione Provinciale.
All’aggiudicatario, inoltre, è delegata la compilazione del Registro Antincendio di tutti i siti affidati,
così come richiesto dal DPR n. 37 del 12/1/1998 e secondo le norme tecniche relative alle attività
antincendio presenti (attività scolastiche e altre attività).
L’inadempimento di quanto sopra prescritto determina una penale di cui al successivo art. 14.
L’originale di tale registro Antincendio deve essere obbligatoriamente consegnato alla Provincia di
Cuneo alla scadenza del contratto.
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Art. 5 – Altre Attività da svolgersi durante il servizio (straordinaria)
Art.5.1 Sostituzione / riparazione / altro
In particolare per le porte tagliafuoco e di sicurezza, a seguito di specifico buono d’ordine
dell’amministrazione la Ditta provvederà all’esecuzione di particolari interventi quali:
- sostituzione/manutenzione straordinaria maniglione antipanico;
- fornitura guarnizioni;
- sostituzione vetri di sicurezza;
- sostituzione cerniere e altra componentistica omologata delle porte, ecc.;
- piccoli interventi di muratura/saldatura, ecc ;
L’esecuzione degli interventi in parola dovranno essere concordati e avviati entro 5 giorni.
In caso di particolari parti di impianto sarà ammessa diversa tempistica.
La fornitura e posa in opera del materiale dovrà essere conforme alla normativa in materia e alle
norme UNI vigenti. Il materiale di risulta dovrà essere ritirato e smaltito dalla ditta in conformità alla
normativa vigente.
Capo 2.2 – DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 6 – Disposizioni sul personale dell’impresa appaltatrice
La Ditta entro il termine indicato nel provvedimento di formale comunicazione dell’aggiudicazione
definitiva dell’appalto dovrà fornire all’Amministrazione la seguente documentazione relativa al
personale che impiegherà nel servizio:
 L’elenco nominativo di tutto il personale dipendente utilizzato nell’appalto, corredato per
ogni singolo lavoratore dell’indicazione del luogo e data di nascita, della qualifica, del
numero di matricola e degli estremi delle posizioni assicurative e previdenziali;
 copia dell’estratto del libro matricola riguardante il personale applicato all’appalto;
 copia delle schede professionali (ex libretti di lavoro) del suddetto personale;
La stessa documentazione dovrà essere presentata ogni qualvolta si verifichino modifiche
nell’organico impiegato, sia per sostituzioni di personale sia per somministrazione di nuovi servizi.
La Ditta si obbliga ad impiegare, per l’espletamento del servizio, personale qualificato e idoneo a
svolgere le relative funzioni, assunto secondo le disposizioni di legge in vigore ed a retribuirlo in
misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale e da quello Provinciale di
lavoro di categoria.
La Ditta si impegna altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali,
assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
La Ditta deve osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
E’ fatto obbligo alla Ditta di avere una posizione contributiva INPS e INAIL e di esibire, a semplice
richiesta, dei funzionari dell’Amministrazione, i documenti comprovanti la regolarità contributiva.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà
opportuni e di coinvolgere l’Ispettorato del Lavoro ed ogni altra autorità pubblica di controllo al fine
di assicurarsi che la Ditta osservi le prescrizioni suddette.
La Ditta si impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano
scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti nel presente Capitolato le disposizioni in
tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alla normativa di cui al D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.
Nell’ambito di svolgimento dell’attività di cui al presente capitolato il personale occupato
dall’impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata da
fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
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I lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento all’interno dei luoghi di lavoro
ispezionati.
Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente l’attività di cui
al presente capitolato.
I costi della sicurezza, diversi da quelli connessi con l’attività ordinaria della ditta appaltatrice,
vengono quantificati in € 500,00 (IVA esclusa) e non sono soggetti a ribasso.
L’appaltatore prende visione ed accetta, con la presentazione dell’offerta, il documento contenente
le prime indicazioni sulla sicurezza predisposto dal committente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i. e si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare i rischi derivanti da
eventuali interferenze tra le attività.
L’appaltatore si impegna, ai fini dell’aggiudicazione, a rendere le dichiarazioni necessarie alla
individuazione dei rischi interferenziali e a sottoscrivere il documento integrativo della valutazione
dei rischi interferenziali derivanti dall’attività appaltata all’interno degli edifici scolastici e degli edifici
provinciali.
L’appaltatore si impegna altresì ad acquisire, prima di ogni intervento presso gli edifici sedi delle
istituzioni scolastiche il documento integrativo di valutazione dei rischi interferenziali, specifico per
l’attività svolta.
Art. 7 – Responsabilità
Nell’esecuzione dei lavori la Ditta è tenuta all’osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti in
materia di lavori impiantistici, come in materia assicurativa, fiscale, amministrativa, nonché a quelle
che dovessero essere emanante durante l’esecuzione dei lavori. La Ditta dovrà osservare quanto
prescritto dal D.P.R. 18/04/1994 n. 392 “Regolamento recante disciplina del procedimento di
riconoscimento delle imprese ai fini dell’installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti
nel rispetto delle norme di sicurezza” e dalle disposizioni emanate dal CEI, dall’Ente UNI e da altri
Enti normativi riconosciuti dalla legge.
La Ditta aggiudicataria è responsabile dei danni derivanti da prodotti difettosi, ai sensi del D.P.R.
24/05/1988 n. 224.
La Ditta si assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni eventualmente arrecati
all’Amministrazione o a terzi.
L’Amministrazione Provinciale non si assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro che
dovessero derivare alla Ditta aggiudicataria o ai suoi dipendenti nell’esecuzione delle prestazioni
oggetto del presente Capitolato o per qualsiasi altra causa.
La Ditta sarà comunque tenuta a risarcire l’Amministrazione del danno causato da ogni
inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato.
Art. 8 – Garanzie e coperture assicurative
L’Appaltatore è responsabile per qualunque danno che possa derivare all’Amministrazione
Provinciale ed a terzi nell’espletamento del servizio assunto (art. 1) “oggetto dell’appalto” e
regolato dal presente Capitolato Speciale di appalto.
L’Appaltatore è responsabile verso l’Amministrazione Provinciale del perfetto andamento e
svolgimento dei servizi assunti, della custodia di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna
da parte della Provincia.
Prima della stipula del contratto di appalto, l’Appaltatore dovrà sottoporre all’approvazione della
Provincia i progetti delle polizze che lo stesso sarà tenuto a stipulare ed a mantenere in vigore per
tutta la durata dell’appalto, pena la possibilità di incorrere nella decadenza del contratto.
Gli Assicuratori dell’Appaltatore dovranno garantire la copertura dei seguenti rischi:
A) POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
(R.C.T.):
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per danni materiali (a persone o cose) provocati durante lo svolgimento di tutte le tipologie
di servizio indicate all’art. 1) del presente capitolato;
in tale polizza dovranno essere ricomprese anche tutte le attività preliminari, collaterali,
complementari ed accessorie, anche non direttamente collegate alle attività primarie
dell’Appaltatore, nulla escluso né eccettuato;
Nella definizione di “terzo danneggiato” la polizza dovrà comprendere:
-
-
-
le persone che hanno un rapporto diretto con l’Amministrazione Provinciale, quali gli
Amministratori, i Dipendenti ed altri soggetti (persone fisiche o giuridiche) quando agiscono
per la loro attività nell’ambito e per conto della Provincia di Cuneo;
le cose (beni immobili e mobili) di proprietà della Provincia di Cuneo, ovvero in uso alla
medesima a qualsiasi titolo per l’esercizio della propria attività, comprese le cose in
consegna o in deposito presso le sedi provinciali;
le cose (beni mobili) appartenenti alle persone che hanno un rapporto diretto con la
Provincia di Cuneo, quali gli Amministratori, i Dipendenti ed altri soggetti, quando per la loro
attività agiscono nell’ambito e per conto della Provincia di Cuneo.
Nella polizza dovranno essere richiamate le più significative CONDIZIONI PARTICOLARI e
GARANZIE AGGIUNTIVE e precisamente:
-
responsabilità civile personale di ciascun prestatore di lavoro, per danni a “terzi” e agli altri
“prestatori di lavoro”;
lavori presso terzi compresi i danni alle cose che l’Appaltatore abbia in consegna o
custodia;
danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi;
danni da incendio, danni da furto;
danni a condutture ed impianti sotterranei;
danni derivanti da inquinamento accidentale.
Qualora l’Appaltatore si avvalga di sub/appaltatori la garanzia dovrà comprendere la garanzia per
“cessione di lavori e servizi in sub/appalto”, riconoscendo a tali Imprese la qualifica di Assicurato.
La polizza dovrà prevedere un massimale catastrofale non inferiore ad EURO 2.500.000,00
ed un limite di danni a persone e cose non inferiore a EURO 1.000.000,00.
B) POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO PRESTATORI
DI LAVORO:
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a favore di tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia,
l’Appaltatore si avvalga nello svolgimento di tutte le attività oggetto del presente appalto;
ai sensi delle disposizioni di legge che disciplinano le azioni di regresso e surroga esperite
dall’INAIL e/o INPS;
ai sensi del Codice Civile;
per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro.
La garanzia dovrà comprendere l’estensione alle “malattie professionali”.
La polizza dovrà prevedere un massimale catastrofale non inferiore ad EURO 2.500.000,00
ed un limite non inferiore ad EURO 1.000.000,00 per ogni dipendente e/o prestatore di
lavoro infortunato.
L’appaltatore sarà tenuto, a pena di decadenza, al mantenimento in vigore delle predette coperture
assicurative senza diminuire in alcun modo le somme assicurate in ogni contratto.
L’Appaltatore sarà altresì tenuto, a pena di decadenza, a comprovare alla Stazione Appaltante la
persistenza dei contratti assicurativi.
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Si informa inoltre l’Appaltatore che eventuali franchigie, scoperti, limiti di risarcimento stabiliti nei
contratti di assicurazione, non potranno in alcun modo essere opponibili alla Stazione Appaltante,
e rimarranno a totale carico dell’Appaltatore.
L’Appaltatore sarà inoltre tenuto a presentare all’Amministrazione Provinciale le coperture
assicurative previste dalle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici. I contratti assicurativi
dovranno essere conformi agli schemi di polizza tipo (D.M. 12/3/2004 n. 123).
Art. 9 – Prezzi dell’appalto
L’appalto è gestito con il metodo della somministrazione, pertanto all’impresa spetta
esclusivamente il corrispettivo per le prestazioni ordinate e regolarmente eseguite, calcolato in
base ai prezzi unitari risultati dall’offerta espressa in sede di gara oltre ai costi per la sicurezza,
quantificati in € 500,00= (IVA esclusa), non soggetti a ribasso.
Art. 10 – Liquidazione dei corrispettivi
Il pagamento avverrà in base a presentazione di fattura, dopo l’accertamento della regolarità della
prestazione del servizio, salvo vizi occulti, con mandato di accreditamento in conto corrente
bancario o postale dedicato ai sensi dell’art. 3 c.1. della legge 13/8/2010 n. 136 “Piano
straordinario contro le mafie”, secondo le disposizioni vigenti.
Ai sensi degli art. 4 e 5 del D.Lgs. 231/2002 si esplicita che il pagamento sarà effettuato entro 60
giorni dal ricevimento della fattura, compatibilmente con i vincoli normativi in materia di pagamenti
nella pubblica amministrazione. La misura di eventuali interessi moratori è stabilita in misura di
legge
La relativa fattura dovrà essere accompagnata dalla documentazione riguardante la descrizione e
la quantificazione delle prestazioni effettuate secondo quanto prescritto ai punti precedenti.
Le fatture dovranno riportare gli estremi dell’ordine emesso dall’Amministrazione e avere allegato
copia del relativo rapportino.
Art. 11 – Controlli delle attività
L’Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire controlli in qualsiasi momento e senza preavviso
sull’esecuzione del servizio di manutenzione dei dispositivi antindencio e sulle norme organizzative
degli stessi.
A seguito di tali controlli, sarà verbalizzata la conformità o meno del servizio alle prescrizioni di cui
al presente Capitolato.
In caso di inadempienza degli obblighi contrattualmente assunti, la Ditta sarà tenuta ad eliminare
l’inadempienza entro il giorno successivo alla diffida, anche telefonica, fatta dall’Ufficio Gestione
Patriomoio dell’Amministrazione.
Nel caso in cui la Ditta non provvedesse a ripristinare la conformità della prestazione fornita,
l’Amministrazione potrà rivolgersi ad altri fornitori, addebitando alla Ditta i costi sostenuti e
applicando le penali di cui all’art. 14.
Art. 12 – Quinto d’obbligo
Nel caso in cui si rendesse necessario, in corso d’esecuzione, un aumento delle prestazioni
oggetto di questo capitolato, la Ditta è obbligata ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto
dell’importo contrattuale, alle stesse condizioni del contratto.
Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede alla risoluzione del contratto.
In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiara alla
Provincia di Cuneo che di tale diritto intende avvalersi.
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Art. 13 – Subappalto e cessione del contratto
E’ fatto divieto di effettuare una cessione anche solo parziale del contratto, sotto pena
dell’immediata risoluzione dello stesso.
Per quanto concerne il subappalto, lo stesso dovrà essere autorizzato dalla Provincia di Cuneo.
In ogni caso la Ditta subappaltatrice dovrà possedere i requisiti richiesti per l’organizzazione
dell’appalto.
Resta ferma la responsabilità della Ditta aggiudicataria nei confronti dell’Amministrazione
provinciale per il complesso degli obblighi previsti dal presente Capitolato.
Art. 14 – Penalità
14.1 Manutenzione
In caso di inadempienza e/o ritardi nell’esecuzione del servizio di manutenzione sarà applicata una
penale pari a € 100,00 per ogni giorno non giustificato rispetto al termine di ultimazione degli
interventi previsti e/o richiesti.
Il ritardo verrà definito:
 nel caso delle operazioni di manutenzione: prendendo come riferimento la data di
ultimazione del ciclo di controllo (verrà cioè verificato che al termine stabilito, entro il quale
l’intero ciclo di controllo avrebbe dovuto essere eseguito, lo stesso e tutti gli altri interventi
previsti siano stati effettivamente eseguiti);
 nel caso di interventi straordinari richiesti dall’Amministrazione: prendendo come riferimento
la data prescritta e/o riportata nel buono d’ordine.
14.2 Altri inadempimenti della Ditta
Ogni altra casistica di inadempimento rispetto alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato
sarà sanzionato con una penale pari a € 50,00 per ogni singolo inadempimento e/o per giorno di
ritardo non giustificato rispetto ai termini di ultimazione previsti.
Il mancato adempimento della compilazione del Registro Antincendio di cui all’art. 4.2 comporta
una penale di € 1.000,00 fatte salve le ulteriori responsabilità in capo alla Ditta in base alla
legislazione vigente.
14.3 Applicazione
Gli importi delle penalità che dovessero in generale applicarsi saranno trattenuti con semplice atto
amministrativo, previa nota formale di contestazione degli addebiti, sull’ammontare delle fatture
ammesse in pagamento.
Art. 15 – Risoluzione
E’ facoltà dell’Amministrazione risolvere di diritto il contratto:
 in caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali (cinque inosservanze
accertate e formalizzate);
 in caso di subappalto non autorizzato, nonché in caso di cessione del contratto;
 in caso di vizi riguardanti lo svolgimento dei servizi tali da dover comportare per
l’Amministrazione il ricorso ad un altro manutentore esterno;
 in caso di messa in liquidazione, stato di fallimento, concordato preventivo, stati di
moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento o altri casi di cessione di
attività o di cessazione dell’impresa appaltatrice;
 quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli
dall’Amministrazione, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alle
violazioni di legge o regolamenti, nonché del presente capitolato.
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 Il mancato rinnovo o pagamento dei contratti assicurativi di cui all’Art. n. 8.
La risoluzione avviene tramite provvedimento comunicato alla Ditta senza necessità di atti
giudiziari salvo il risarcimento dei danni e l’escussione dalla cauzione prestata dalla Ditta.
Il provvedimento di risoluzione del contratto è oggetto di notificazione alla Ditta secondo le vigenti
disposizioni di legge.
L’inosservanza degli obblighi concernenti il personale, in materia di lavoro e sicurezza, determina
l’immediata risoluzione del contratto.
CAPO 3 - NORME FINALI
Art. 16 – modalità di gara
L’appalto avrà luogo, sulla base del presente capitolato, per mezzo di gara ai sensi degli artt. 125 e
82 commi 1 e 2 lett. a) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., con il metodo delle offerte segrete, con il
criterio del prezzo più basso rispetto all’importo posto a base di gara.
Il Dirigente che presiede la gara, dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione della
documentazione amministrativa indicata nella lettera di invito, procederà alla rispondenza della
documentazione e dei requisiti presentati dai partecipanti a quanto richiesto nella lettera di invito e
nel presente Capitolato nonché alla relativa esclusione od ammissione alla gara dei soggetti
partecipanti.
In seduta pubblica nel giorno indicato nella lettera di invito si procederà all’apertura delle offerte
economiche pervenute in busta chiusa virtuale ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto. Sarà
dichiarato aggiudicatario provvisorio il proponente la cui offerta economica sia più favorevole.
La Ditta aggiudicataria – avvisata dell’esito positivo della gara – dovrà, entro il termine perentorio
di 5 giorni lavorativi provvedere alla conferma della propria offerta economica.
L’offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, dovrà altresì essere
regolarizzata mediante apposizione di marca da bollo da Euro 14,62 secondo le disposizioni
vigenti.
Tale documento dovrà pervenire, a pena di esclusione, alla PROVINCIA DI CUNEO – SETTORE
EDILIZIA E PATRIMONIO – UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO – C.so Nizza, 21 – CUNEO - a
mezzo raccomandata A.R. o mediante consegna “a mano”, con recapito a rischio del mittente,
entro il termine perentorio sopra indicato.
La mancata o irregolare o incompleta presentazione della documentazione di cui sopra
comporterà l’esclusione dalla gara.
Ai sensi dell’art. n. 69 e 77 del Regolamento di Contabilità dello Stato, si procederà
all’aggiudicazione quand’anche pervenga una sola offerta, purché valida. In caso di offerte uguali
si procederà ai sensi del succitato Art. 77; tuttavia la scrivente Amministrazione si riserva la facoltà
di non procedere ad alcuna aggiudicazione, anche per soli motivi di opportunità ed a prescindere
dal regolare espletamento della gara. La gara verrà dichiarata deserta qualora non sia pervenuta
almeno un offerta valida.
In difetto la Ditta decade dall’aggiudicazione e si procede all’esame della seconda Ditta in
graduatoria e così seguendo.
La valutazione della congruità dell’offerta verrà effettuata ai sensi degli artt. 86 comma 1, 87, 88 e
89 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
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Si darà luogo all’aggiudicazione anche nel caso di un’unica offerta ammissibile, purché la
medesima sia ritenuta conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Art. 17 Accettazione capitolato d’oneri e condizioni contrattuali
La presentazione dell’offerta da parte del concorrente equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di antinfortunistica e prevenzione incendi, nonché alla completa accettazione di tutte le
norme che regolano il presente appalto.
Inoltre corrisponde alla completa accettazione delle difficoltà operative, logistiche, delle condizioni
di viabilità e di accesso ai fabbricati indicati nell’allegato D.
Art. 18 Aggiudicazione
Si provvederà ad aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso con l’esclusione delle offerte
pari o in aumento sull’importo a base di gara.
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’impresa risultata migliore offerente in sede di gara
subordinatamente alla presentazione dei documenti conformi alla prescrizioni di legge, a conferma
delle attestazioni rese nelle dichiarazioni.
Nel caso due o più concorrenti risultassero migliori offerenti si procederà ai sensi dell’art. 77 del
R.D. 827/1924.
Si darà luogo all’aggiudicazione anche nel caso di un’unica offerta ammissibile, purché la
medesima sia ritenuta conveniente ed idonea.
Dopo l’aggiudicazione definitiva si addiverrà alla formalizzazione del relativo contratto.
Resta ferma in ogni caso la facoltà della Provincia di non procedere ad alcuna aggiudicazione.
La Provincia, prima di procedere all’aggiudicazione provvisoria, individua le offerte risultate
anomale ai sensi dell’art. 86 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e conseguentemente verifica le
stesse ai sensi degli artt. 87 e 88 del citato D.Lgs.
In ogni caso la Provincia può valutare, ai sensi dell’art. 86 comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Art. 19 Garanzia definitiva
Al momento della stipula del contratto l’impresa aggiudicataria dovrà presentare una garanzia
definitiva a garanzia del corretto adempimento della prestazione, nella misura prevista dall’art. 113
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all’art. 75 comma 3 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 , comma 2
c.c. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.
Le imprese in possesso dei requisiti di cui all’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
potranno beneficiare della riduzione del 50% della garanzia in questione.
La cauzione sarà vincolata a chiusura di tutta la contabilità e risolta ogni eventuale contestazione.
Art. 20– Subappalto – cessione di contratto
Per quanto concerne il subappalto si applicano i disposti dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
e dovrà essere autorizzato dalla Provincia.
La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista
dell’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.
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Art. 21– Spese contrattuali, imposte e tasse
Sono a carico dell’impresa appaltatrice senza diritto di rivalsa:
 le spese contrattuali;
 le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le autorizzazioni occorrenti per l’esecuzione
dei servizi,
 le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del servizio;
 le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto;
A carico dell’impresa restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sull’esecuzione del servizio.
Art.22 -Foro competente
Per ogni effetto del contratto, si riconosce per ogni controversia la competenza del Foro di Cuneo.
Art. 23– Trattamento dati
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati forniti dalla ditta appaltatrice sono trattati dalla
Provincia esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva
stipulazione e gestione del contratto. Il titolare in questione è la Provincia.
Art. 24 - Osservanza di leggi e norme
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle seguenti
disposizioni:
 decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.
 regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia di Cuneo;
 codice civile.