ASL MILANO DUE - Comune di Dresano

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ASL MILANO DUE - Comune di Dresano
IL VIAGGIO
In AUTO: se trasporti un cane, ricorda che è
necessario avere la rete di separazione, oppure
utilizza le apposite gabbie di trasporto (anche per
gatti). Se il tragitto richiede molte ore, programma delle
soste per permettere al cane di “sgranchirsi” le zampe,
urinare e bere (poco, se soffre di mal d’auto). È buona
norma applicare ai vetri dell’auto tendine parasole per
evitare la luce diretta del sole. Se non disponi di aria
condizionata, cerca di evitare di viaggiare durante le ore
più calde della giornata.
Per principio, non lasciare MAI i tuoi animali in auto da
soli: ogni eccezione va valutata con attenzione e
responsabilità!
In NAVE: ogni compagnia ti darà informazioni
dettagliate. In molti casi gli animali devono essere
alloggiati in apposite gabbie messe a disposizione
della compagnia navale. I cani devono essere provvisti di
guinzaglio e museruola e spesso non possono sostare
negli spazi comuni destinati ai passeggeri.
Lascia
a disposizione acqua e un po’ di cibo.
In TRENO: le condizioni possono variare a
seconda delle tipologie di treno: è quindi
consigliabile informarsi per tempo. In generale,
gli animali vanno alloggiati in appositi trasportini, o
tenuti in scompartimenti noleggiati per intero o previo
consenso degli altri passeggeri, o utilizzando le
piattaforme o il vestibolo delle carrozze.
È d’obbligo l’uso di guinzaglio e museruola.
In AEREO: il regolamento IATA detta le
condizioni per il trasporto degli animali. È
necessario prenotare in anticipo e informarsi
direttamente con il vettore sulle modalità di trasporto. Se
si tratta di animali di piccola taglia, contenuti in idonei
trasportini, possono a volte essere alloggiati insieme ai
passeggeri (massimo 2 per aereo). Animali di grossa taglia
invece devono essere rinchiusi in gabbie di trasporto
(generalmente non fornite dalle compagnie aeree) e stivati
o spediti come bagaglio.
ALTE INFORMAZIONI
Se smarrite il Vostro cane: I cani accalappiati
sul territorio dell’ASL Milano 2 vengono
ospitati presso il canile sanitario “Il Molino” di
Pantigliate (MI). Tel. 02/90686188; orario: dalle
9.00 alle 12.00 tutti i giorni, esclusi domenica e
festivi.
Se trovate un cane vagante o ferito:
Rivolgersi al più presto al Comando di Polizia
Locale (o alla Stazione dei Carabinieri) del
comune dove si trova il cane; gli agenti si
attiveranno per contattare gli operatori del
canile sanitario dell’ASL addetti al ritiro
dell’animale. Si rammenta che i cani accalappiati
NON possono essere soppressi e resteranno
ospiti del canile in attesa di essere riconsegnati
al proprietario, se smarriti, oppure di essere
adottati.
ASL
MILANO
DUE
Azienda Sanitaria Locale della Provincia
di Milano 2
Dipartimento di Prevenzione Veterinaria
Via Mantova, 10 – tel. 02.92654866/67 – fax
02.92654864
ANAGRAFE CANINA
REGIONALE
PASSAPORTO PER
ANIMALI DA
COMPAGNIA
Avvisare le autorità preposte (Polizia
Locale, Carabinieri, Polizia di Stato) è un
preciso dovere civico di ogni cittadino, e,
soprattutto, può evitare che animali
vaganti possano procurare danni a sé
stessi o a persone.
Alcune regole importanti
Dipartimento di Prevenzione Veterinaria
Via Mantova, 10 – tel. 02.92654866/67 – fax 02.92654864

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1. Chiunque venga in possesso di un
cane è tenuto a dotarlo di microchip
e ad iscriverlo all’Anagrafe Canina
Regionale entro quindici giorni
dall’acquisizione. I cuccioli devono
essere identificati tramite impianto di
microchip e iscritti entro il 45° giorno
di vita (Legge Regionale N° 25 dell’
11/07/2006).
1. In caso di trasferimento, cessione o
morte dell’animale, il proprietario è
tenuto a darne comunicazione entro
quindici giorni al Servizio Veterinario
dell’ASL territorialmente competente.
2. Per recarsi all’estero con al seguito il
proprio cane, gatto o furetto, è
necessario dotarsi del previsto
“PASSAPORTO PER ANIMALI DA
COMPAGNIA” (PET PASSPORT).
Per ottenerne il rilascio occorre:
a) che il cane, gatto o furetto sia
opportunamente identificato e regolarmente
inserito nella banca dati dell’Anagrafe Canina
Regionale. Per i cani già identificati tramite
apposizione di tatuaggio, è possibile
l’inserimento in banca dati e il rilascio del
passaporto senza l’impianto del microchip, a
condizione che il tatuaggio risulti ben leggibile.
Se del caso, l’impianto del microchip può anche
essere effettuato contestualmente al rilascio del
passaporto.
b) che l’animale, se di età superiore ai tre mesi,
sia stato sottoposto a vaccinazione antirabbica
da almeno venti giorni e da meno di undici mesi
c) che (nel caso di spostamenti verso Regno
Unito, Irlanda, Svezia, Malta) l’animale sia
sottoposto ad un esame del sangue per la
titolazione degli anticorpi neutralizzanti contro
la rabbia, eseguita da sei mesi (GB e IRL o
quattro mesi (S) prima della partenza). Il
prelievo può essere effettuato, dal Veterinario
libero professionista, dopo che sia trascorso un
mese dalla prima vaccinazione antirabbica e il
titolo anticorpale deve essere superiore a 0,5
UI/ml. In Gran Bretagna, Irlanda e Svezia è
vietata l’introduzione di cani e gatti di età
inferiore ai tre mesi; l’introduzione in detti
Paesi è inoltre subordinata all’identificazione
degli animali esclusivamente tramite microchip.
La titolazione anticorpale è inoltre necessaria, al
fine di consentire il rientro nei Paesi della CE,
anche per l’espatrio verso Paesi Terzi non
equiparati ai paesi della Comunità Europea, e
deve essere effettuata almeno un mese dopo la
prima vaccinazione.
Il capitolo relativo al titolo anticorpale deve
essere compilato dal Servizio Veterinario che ha
rilasciato il passaporto, previa visione del referto
redatto dall’Istituto Zooprofilattico di Padova
(Istituto di riferimento per la rabbia in Italia).
Se i richiami vaccinali sono effettuati con
regolarità, non è necessario ripetere la
titolazione anticorpale.
3. Prima dell’espatrio verso Paesi terzi, il
Passaporto deve essere vidimato dal
Servizio Veterinario competente per
territorio.
4. Il Passaporto, a condizione che i
richiami della vaccinazione antirabbica
siano effettuati con regolarità, non ha
una scadenza e può essere aggiornato di
anno in anno dal Veterinario libero
professionista che segue l’animale.
Il Veterinario dovrà annotare,
nell’apposito campo del Passaporto, la
data del richiamo annuale, il tipo di
vaccino e il relativo numero di lotto.
PAESI C.E.: Austria, Belgio, Cipro,
Danimarca (comprese Groenlandia e Far Oer),
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia,
Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo,
Malta, Olanda, Polonia, Portogallo (comprese
Azzorre e Madeira), Regno Unito, R. Slovacca,
R. Ceca, Slovenia, Romania, Bulgaria, Spagna
(comprese Baleari e Canarie, no Ceuta e
Melilla), Svezia, Ungheria. (Per Regno Unito,
Irlanda, Svezia, obbligatori anche trattamenti
antiparassitari).
PAESI EQUIPARATI C.E. : Andorra,
Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Monaco,
Norvegia, San Marino, Città del Vaticano, Isole
dell’Ascensione, Antigua e Barbuda, Antille
Olandesi, Australia, Aruba, Barbados, Bahrein,
Bermuda, Canada, Fiji, I. Falkland, Croazia,
Giamaica, Giappone, Saint Kitts e Nevis, I.
Cayman, Montserrat, Mauritius, Nuova
Caledonia, Nuova Zelanda, Polinesia Francese,
Saint Pierre e Miquelon, Singapore, Sant’Elena,
Stati Uniti d’America, Saint Vincent e
Grenadine, Vanuaru Wallis e Futura, Mayotte.