regolamento esercizio delle attivita commerciali al dettaglio su aree

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regolamento esercizio delle attivita commerciali al dettaglio su aree
COMUNE DI CERCEMAGGIORE
PROVINCIA DI CAMPOBASSO
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESERCIZIO DELLE
ATTIVITA’ COMMERCIALI AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
del
CAPO 1 – Disposizioni generali
Articolo 1 - Fonti normative
Il presente Regolamento disciplina l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio su area
pubblica nel territorio comunale di Cercemaggiore, in conformità con i seguenti
provvedimenti normativi ed atti di indirizzo di fonte superiore:
a) Articoli 5, 27, 28 e 29 del Decreto Legislativo n.114 del 31 Marzo 1998;
b) Legge Regionale n. 33 del 27 settembre 1999 – Disciplina regionale del commercio in
attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante: “Riforma della
disciplina relativa al Settore del Commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4 della
Legge 18 marzo 1997, n. 59”-.
Articolo 2 – Definizioni terminologiche
Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni di cui all’articolo 27 del Decreto
Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 secondo le quali si intendono:
a) Per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la
somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese
quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la
disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
b) Per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata
gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura
destinata ad uso pubblico;
c) Per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la
disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio
dell'attività commerciale;
d) Per mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità,
composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per
uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al
dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
e) Per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree
pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati
ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze,
eventi o festività;
f) Per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si e' presentato in tale
mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
g) Per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha
effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.
Inoltre si intendono:
a) Per mostra mercato: un mercato aperto anche alla partecipazione di soggetti che non
esercitano l’attività commerciale e caratterizzato da particolari specializzazioni
merceologiche, quali l’antiquariato, l’usato, l’oggettistica, i libri, le stampe, gli oggetti
da collezionismo, i prodotti di artigianato, ecc;
b) Per autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche: l’atto rilasciato dal
Comune – sede di posteggio – previa domanda di autorizzazione e concessione di
posteggio inoltrata al competente ufficio del Comune in questione, per gli esercenti
con posteggio; l’atto rilasciato dal Comune di residenza dell’interessato, ovvero ove
ha sede legale la società, o, se trattasi di persona fisica, l’atto rilasciato dal Comune di
residenza del richiedente previa domanda di autorizzazione ai sensi del comma 4
dell’articolo 28 del Decreto Legislativo n. 114/1998 presentata al competente ufficio
comunale ove si risiede per gli operatori itineranti;
c) Per miglioria: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera
o in un mercato di sceglierne un altro purché non assegnato;
d) Per scambio: la possibilità fra due esercenti concessionari di posteggio in una fiera o in
un mercato di scambiarsi il posteggio;
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e) Per spunta: operazione con la quale, all’inizio dell’orario di vendita, dopo aver
verificato presenze ed assenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si
provvede all’assegnazione, solo per quella giornata, dei posteggi liberi o non ancora
assegnati.
Articolo 3 –Esercizio del commercio su aree pubbliche
Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
a) Su posteggi dati in concessione;
b) Su qualsiasi area, purché in forma itinerante.
L’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche è soggetta ad apposita
autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 28 del Decreto Legislativo 114/98 a persone
fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
Il trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda o di un ramo d’azienda per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il
trasferimento dell’autorizzazione amministrativa a chi subentra purché sia in possesso dei
requisisti di cui all’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 114/1998.
Il subentrante deve comunicare l’avvenuto sub-ingresso entro sei mesi.
Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l’attività fino alla
regolarizzazione prescritta dai commi precedenti.
Nel caso di operatori per concessione, la re-intestazione è effettuata dal Comune – sede del
posteggio – previa comunicazione del re-intestatario e contestuale autocertificazione del
possesso dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività commerciale.
Nel caso di operatori itineranti, l’autorizzazione è re-intestata dal Comune di residenza del
subentrante.
È inoltre obbligo dell’operatore comunicare ogni eventuale variazione anagrafica, anche in
relazione alla figura giuridica della ditta, entro 30 giorni dall’intervenuta modifica.
La revoca dell’autorizzazione per una delle cause di cui al comma 4 dell’articolo 29 del
Decreto Legislativo n. 114/1998è disposta dall’ente comunale che ha rilasciato
l’autorizzazione.
Articolo 4 – Durata delle concessioni
Le concessioni hanno una validità di anni 5, rinnovabili alla data di scadenza per altri 5 anni,
senza ulteriori adempimenti e possono essere rinnovate.
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Qualora venga deciso di non procedere al rinnovo della concessione, il dirigente responsabile
del servizio, dovrà dare avviso scritto agli interessati, da comunicare almeno 6 mesi prima
della scadenza a mezzo lettera raccomandata a.r., precisando nella comunicazione i motivi per
i quali non si procede al rinnovo della concessione. Qualora il Dirigente Responsabile del
Servizio, disponga di non procedere al rinnovo della concessione del posteggio e, sei mesi
prima della scadenza non venga dato preavviso al titolare della concessione, quest’ultima si
intende rinnovata per ulteriori 5.
In tal caso il Dirigente Responsabile del servizio provvederà a richiedere all’operatore la
documentazione necessaria al rinnovo.
La concessione del posteggio è revocata qualora il concessionario protragga l’assenza dal
medesimo mercato per un periodo superiore a quattro mesi continuativi.
.
Articolo 5 – Adempimenti degli uffici comunali
L’ente comunale, attraverso gli appositi uffici, assicura l’espletamento delle attività di
carattere istituzionale e di vigilanza. Il Comando di Polizia Municipale è incaricato alla
sorveglianza circa il corretto funzionamento di tutte le attività commerciali esercitate su aree
pubbliche, nonché circa il rispetto delle disposizioni di legge e del presente Regolamento. È
altresì compito del Comando di Polizia Municipale:
a) sovraintendere agli orari di inizio e fine occupazione nonché a quelli stabiliti per le
operazioni di vendita;
b) registrare le presenze degli esercenti presenti nel mercato all’inizio delle operazioni di
spunta;
c) provvedere all’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati,
registrando le relative presenze;
d) verificare il corretto posizionamento dei banchi e dei relativi allestimenti da parte degli
assegnatari.
Il Comune, durante l’attività di vendita,se lo ritiene necessario, può istituire un senso unico di
marcia o addirittura vietare la completa circolazione ad ogni sorta di veicolo nelle strade o
aree riservate al mercato, eccetto ai velocipedi purché condotti a mano e i mezzi di soccorso e
di emergenza. Tali divieti saranno indicati con opportuna segnaletica a cura del Comune.
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Gli operatori commerciali su aree pubbliche potranno presentare istanze e osservazioni in
forma scritta al Corpo della Polizia Municipale per motivi inerenti le rispettive competenze in
materia di commercio su aree pubbliche.
CAPO 2 –Disposizioni mercatali
Articolo 6 – Orario di svolgimento dei mercati
I mercati comunali istituiti su area pubblica si svolgono entro la fascia oraria di apertura e di
chiusura così fissata: dalle ore 07,00 alle ore 13,00
I titolari di posteggio possono iniziare ad allestire i banchi sessanta minuti prima dell’orario
stabilito per l’inizio delle operazioni di vendita e hanno l’obbligo di rimuovere gli stessi entro
sessanta minuti dopo l’orario fissato per la cessazione delle operazioni di vendita.
In casi di emergenza gli orari di svolgimento dei singoli mercati possono essere modificati dal
Sindaco con apposita ordinanza comunicata tempestivamente alle associazioni di categoria ed
esposta all’albo pretorio.
Articolo 7 – Individuazione delle aree mercatali
Il Comune può istituire nuovi mercati, anche temporanei o stagionali, sopprimere, trasferire o
spostare di sede, ampliare o ridurre quelli esistenti e deliberare le modalità di funzionamento
degli stessi.
A seguito dello spostamento o del trasferimento parziale del mercato in altra sede, l’Ente
assegna i posteggi agli operatori titolari di concessione attenendosi ai seguenti criteri:
a) Numero di presenze;
b) Anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
c) Dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie,
alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.
Il Comune può altresì prevedere lo svolgimento di mostre mercato, tenendo anche conto
dell’esigenza di animazione o rivitalizzazione delle zone urbane.
L’area di svolgimento dei mercati e la tipologia dei posteggi ammessi, sono rimessi alla
potestà regolamentare del Comune da esercitare nel rispetto ed in conformità alle leggi
vigenti.
Nel territorio del Comune di Cercemaggiore sono individuate quali aree mercatali : Viale
Mazzini – Via Roma – Viale Regina Margherita.
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La Giunta potrà, con apposito atto variare i giorni di mercato al fine di incentivare le attività
mercatali, tenuto conto delle esigenze che, di volta in volta, potrebbero manifestarsi.
Nell’ambito del mercato i posteggi possono essere dislocati con determinazione del Dirigente
del servizio competente secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di
allacciamento alla rete idrica o fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie
prescritte o sulla base della diversa superficie dei posteggi.
Le tipologie di posteggio ammesse nei mercati sono le seguenti:
a) Generi alimentari (quali formaggi e salumi, frutta e verdura, bevande, dolciumi,
pasticceria, rosticceria);
b) Generi non alimentari (compresi i prodotti d’abbigliamento, le pelletterie e le
calzature);
c) Vendita e somministrazione di bevande, panini, cibi cotti e simili al fine di garantire la
continuità del servizio di somministrazione nell’ambito dei mercati;
d) Posteggi riservati alla vendita del proprio prodotto da parte di produttori agricoli
iscritti al Registro Imprese in qualità di imprenditori agricoli e/o artigiani iscritti
all’Albo Artigiani.
È istituito in questo Comune un mercato settimanale domenicale, esteso a tutti i settori, da
effettuarsi mediante posteggi assegnati nel giorno di domenica in Piazza San Rocco, Via
Roma, Via Mazzini, come da DGC n. 191 del 04.12.2014.
Articolo 8 – Criteri e procedure per il rilascio delle autorizzazioni
Il Comune, entro il 31.01 di ogni anno, pubblica l’elenco dei posteggi liberi e concedibili,
dando così la possibilità agli interessati di inoltrare le istanze di autorizzazione. Entro 30
giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, il Comune redigerà la
graduatoria e rilascerà le autorizzazioni. Nella determinazione della graduatoria si
osserveranno, nell’ordine, i seguenti criteri di priorità:
a) Maggior numero di presenze effettive maturate nell’ambito del mercato;
b) Anzianità dell’attività di commercio su aree pubbliche, attestata dall’iscrizione al
Registro delle Imprese;
c) Certificata invalidità costituente titolo per la concessione obbligatoria, ai sensi delle
vigenti disposizioni sulle categorie protette.
I posteggi che si rendono disponibili nel corso dell’anno verranno dati in concessione
utilizzando la stessa graduatoria.
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Articolo 9 – Modalità di assegnazione e occupazione dei posteggi
Qualora le richieste di partecipazione a mercati di nuova istituzione eccedano il numero
effettivo di posteggi disponibili, i richiedenti vengono inseriti nella graduatoria di spunta
prevista per il mercato cui si riferiscono, in base all’ordine temporale di presentazione delle
domande.
Nessun soggetto giuridico può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni di
posteggio per ciascun settore merceologico nella medesima area mercatale.
L’operatore commerciale assegnatario di posteggio deve essere presente nel giorno di
svolgimento del mercato entro l’orario prefissato per l’inizio delle operazioni di
contrattazione e deve permanervi per tutta la durata del mercato. In caso contrario,
l’operatore, salvo casi di forza maggiore, quali peggioramento della situazione atmosferica o
improvviso malessere fisico, sarà considerato assente e perderà il diritto al posteggio per
l’intera giornata.
Tale posteggio verrà assegnato provvisoriamente a chi, presente nel mercato, al suddetto
orario, sia legittimato ad esercitare il commercio su aree pubbliche e non sia titolare di altro
posteggio nel mercato stesso.
Non si procede all’assegnazione provvisoria quando sull’area in concessione si trovino
strutture o attrezzature di proprietà del titolare della concessione.
I titolari di posteggio che siano anche spuntisti possono partecipare all’operazione di spunta
solo dopo aver già occupato il posteggio oggetto di concessione e qualora siano provvisti di
ulteriore idonea attrezzatura. Esaurita l’operazione di spunta, il Comando Polizia Municipale
rende noti gli eventuali posteggi ancora disponibili; in tal caso, gli operatori titolari di
concessione possono chiedere lo spostamento in altro posteggio non occupato, limitatamente
a quella giornata di svolgimento del mercato.
Non è permesso occupare passi carrabili, ostruire ingressi di abitazioni o negozi e deve essere
assicurato, se necessario, il passaggio di automezzi di pronto intervento. Qualora in situazioni
particolari si rendano temporaneamente indisponibili le aree pubbliche in cui ordinariamente
si svolgono i mercati, il dirigente responsabile del servizio procederà ad individuare aree
alternative per consentire lo svolgimento dell’attività agli operatori interessati senza
modificarne il numero, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente Regolamento.
Articolo 10 – Dimensione dei posteggi
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La dimensione del posteggio è assegnata dal Comando dei Vigili Urbani, tenendo conto delle
esigenze stesse degli ambulanti.
Le attrezzature devono essere collocate all’interno dello spazio appositamente assegnato.
L’esposizione a terra è consentita esclusivamente ai venditori di calzature, piante e fiori,
ferramenta ed arredamenti.
I generi alimentari devono essere esposti e venduti ad altezza con le modalità prescritte dalle
disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria.
Tra un banco e l’altro deve essere lasciato libero un passaggio di almeno 50 cm.
Le tende di copertura del posteggio devono possedere una superficie adeguata allo spazio
concesso ed essere collocate in modo tale che:
a) Non siano di ostacolo al passaggio;
b) Non costituiscano pericolo per alcuno;
c) Non impediscano la visuale degli altri posteggi;
d) Non impediscano l’eventuale transito dei mezzi di sicurezza e di soccorso.
Nelle aree che per dimensioni, morfologia ed accessibilità lo consentono, i posteggi possono
essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita.
Articolo 11 – Mercato riservato alla vendita diretta di prodotti agricoli a filiera corta
Gli agricoltori che esercitano attività di vendita dei loro prodotti devono essere in possesso
dell’autorizzazione amministrativa rilasciata dal sindaco del Comune in cui sono ubicati i
terreni coltivati, con specificazione delle coltivazioni in atto.
Suddette autorizzazioni verranno rilasciate dando priorità:
a) Ai giovani coltivatori con età inferiore ai 40 anni ed iscritti all’INPS ed alla Camera di
Commercio competente per territorio;
b) Anzianità di iscrizione alla gestione speciale INPS dei Coltivatori Diretti;
c) Pensionati Coltivatori Diretti che continuano l’attività di produttori agricoli;
d) Produttori agricoli iscritti solo alla Camera di Commercio.
L’assegnazione dei posteggi all’interno del mercato riservato alla vendita diretta di prodotti
agricoli denominato “A filiera corta” avviene a favore degli imprenditori agricoli iscritti nel
Registro delle Imprese che abbiano:
a) Ubicazione
dell’azienda
agricola
nell’ambito
territoriale
del
Comune
di
Cercemaggiore;
b) Vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda, anche ottenuti a
seguito di attività di manipolazione o trasformazione.
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In caso di assenza giornaliera dal mercato il relativo posteggio non viene assegnato in via
temporanea ad altri operatori, ma resta vacante, in quanto in tali mercati non sono previste
graduatorie.
Articolo 12 – Svolgimento del commercio in forma itinerante
L’esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto, nel rispetto di quanto
prescritto dall’articolo 28 comma 1 della Legge Regionale 33/1999, con l’esposizione della
merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa e a condizione che la sosta
dei veicoli sia compatibile con le disposizioni disciplinate dalla circolazione stradale.
È vietata la vendita con l’uso di bancarelle e l’esposizione della merce esternamente al mezzo.
È altresì vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di
mercati e fiere nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera.
CAPO 3 – Disposizioni comportamentali
Articolo 13 – Norme di comportamento ed igienico sanitarie
È fatto obbligo agli operatori partecipanti ai mercati, pena il pagamento di un’ammenda pari
ad euro 50,00 di:
a) esibire il documento che autorizza la concessione ad ogni richiesta da parte degli
agenti di vigilanza;
b) usare modi corretti ed educati con la clientela, con i colleghi e con gli organi di
vigilanza;
c) fornire agli organi di vigilanza le notizie e la collaborazione dagli stessi richiesta al
fine di consentire il regolare funzionamento del mercato;
d) non rifiutare le comunicazioni o gli avvisi inviati agli stessi per motivi di servizio;
e) non utilizzare apparecchi per l’amplificazione e diffusione di suoni, fatta eccezione per
i venditori di dischi, musicassette, radio, strumenti e articoli musicali in genere,
evitando comunque di recare disturbo alle attività limitrofe;
f) provvedere, alla chiusura del mercato, ad una accurata pulizia del suolo pubblico in
concessione.
Con l’uso del posteggio, il concessionario, assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti
da leggi, doveri e ragioni connesse all’esercizio dell’attività.
I titolari di concessioni esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento,
conservano il diritto di continuare l’attività di vendita sino alla fine del corrente anno solare.
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Si intendono, inoltre, integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di
carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in
materia.
Articolo 14 – Canone di posteggio
La concessione di posteggio è soggetta al pagamento di un canone, in relazione all’entità
dell’area o dello spazio pubblico occupato, secondo quanto previsto dagli atti e dai
regolamenti comunali.
Per i posteggi temporanei, il pagamento va effettuato sul posto mediante versamento postale o
bancario su conto intestato al Comune di Cercemaggiore.
Per i posteggi fissi, il pagamento va effettuato prima del rilascio dell'autorizzazione, tramite
versamento su conto corrente intestato alla Tesoreria Comunale.
Al momento della richiesta di ottenimento del posteggio, l’interessato dovrà provvedere al
versamento del relativo canone; tale versamento è riferito al primo anno di validità della
concessione, con decorrenza dalla data di deposito al protocollo della richiesta stessa.
Per le successive annualità, il termine di scadenza per il pagamento del canone è fissato al 31
gennaio di ogni anno, pena la revoca della concessione.
Articolo 15 – Diversa disciplina del mercato
In occasione di particolari circostanze, quali manifestazioni civili e religiose, il mercato può
essere disciplinato dal Sindaco, con apposite ordinanze.
Art.16 – Rinvio dinamico
Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme
vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente
regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
Art.17 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alle norme di
legge statali o regionali disciplinanti il settore commerciale.
Art.18 – Abrogazioni
Il presente atto abroga tutte le precedenti disposizioni regolamentari incompatibili con i suoi
contenuti.
Art.19 – Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore secondo i tempi e le modalità contemplate nella
normativa di cui al Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
f.to Testa Vincenza
IL SEGRETARIO
f.to Iannotta Nadia
Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA, ai sensi dell’art’49, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267 sulla proposta di deliberazione.
Cercemaggiore, lì 07-01-16
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to BONCRISTIANO NAZARIO
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE ai sensi dell’art’49, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione.
Cercemaggiore, lì 07-01-16
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Calabrese Danilo
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. Pub. n° 67
Il Sottoscritto Segretario, attesta che la presente deliberazione è affissa all’albo pretorio del Comune
per 15 giorni consecutivi dal 09-02-16 al 24-02-16 come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 267/2000.
Cercemaggiore, lì 09-02-16
IL SEGRETARIO
f.to Iannotta Nadia
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il Sottoscritto Segretario, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20-02-16,
► □ poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000);
► □ poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 267/2000).
Cercemaggiore, lì 21-02-16
IL SEGRETARIO
f.to Iannotta Nadia
Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Cercemaggiore, lì 09-02-16
IL SEGRETARIO
Iannotta Nadia
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