elenco documenti per il 730

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elenco documenti per il 730
Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità
Segreteria Provinciale “Molinette” Tel 011/6334299 Fax 011/6336888 2° Piano Area Sindacale
ELENCO DOCUMENTI PER IL 730
 COPIA DICHIARAZIONE ( 730 o Modello Unico del 2015 ) DEI/DEL
DICHIARANTE/TI
 CUD 2015 COPIA DEI/DEL DICHIARANTE/TI
 Fotocopie DOCUMENTI D’IDENTITA’ E CODICE FISCALE ( NON
SCADUTI ) del contribuente/ti – dichiarante/ti
 Altri redditi : Certificazioni e Documentazione di altri eventuali redditi
percepito/i
 Spese mediche : Fatture, ricevute e scontrini fiscali dei farmaci del dichiarante/i ,
del coniuge, dei familiari a carico ed eventuali rimborsi ricevuti. (Originali e Fotocopie) . Spese sanitarie solo in alcuni casi e sopra la franchigia delle vecchie 250 mila lire (ossia le attuali 129,11 euro) da portare in detrazione per il 19% e oneri per spese mediche per familiari a carico (con dei limiti) deducibili dal reddito imponibile Irpef; articolo 2 sulla detrazione fiscale spese mediche, medicinali, interventi e Spese mediche per soggetti portatori di handicap (cfr L.104 del 1992) deducibili dal reddito imponibile ai fini Irpef; l’importo massimo è di
6.197,48 euro. Detrazione costi per palestre, ginnastica posturale, yoga e simili ma solo in alcuni casi ; la detrazione per i giovani purtroppo non è stata più prorogata
 Spese per l’acquisto di beni mobili: lavastoviglie, cucina da libera installazione, cappe,
forni elettrici, scaldacqua a pompe di calore,stufe, Acquisto di nuovi immobili ad alta efficienza
energetica (Classe A e B), Internet veloce per i giovani, Rimorchi e semirimorchi, Macchine per
uso agricolo e industriale macchine agricole, movimento terra, Inverter, motori ad alta
efficienza, batterie (da verificare sempre che le norme agevolative siano in vigore nell’anno
oggetto di compilazione in quanto la norma di riferimento resta sempre il testo unico delle
imposte sui redditi e le norme agevolative che entrano in vigore successivamente e possono
essere soggette a scadenza)
 Spese Funebri : Detrazione del 19%
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 Interessi di Mutui : certificazione relativa di interessi passivi pagati nel 2015 o
singole quietanze di pagamento, Rogito di acquisto e contratto Mutuo. Potremmo
aggiungere alla quota di interessi passivi pagati anche gli oneri accessori connessi alla stipula
del mutuo con la banca o anche che abbiamo corrisposto in virtù per esempio a titolo di variazioni del cambio di valuta, nonché le commissioni che sono state pagate agli istituti di credito
per l’intermediazione. Possiamo considerare anche nel monte spese detraibili oltre agli interessi
anche eventuali oneri fiscali e spese aggiuntive come l’imposta di iscrizione o cancellazione di
ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato).Ma non solo: possiamo anche considerare
che possiamo portarci in detrazione anche la provvigione per lo scarto rateizzato, le spese notarili sostenute per istruzione la pratica di mutuo (come se non potessimo fare altrimenti) e
di eventuali perizie tecniche, l’apertura di un conto corrente accessorio, escludendo invece eventuali polizze sull’immobile o polizze vita che spesso vi propongono/impongono e altre che trovate
nell’articolo
sotto
evidenziato
in
celeste.
Vi ricordo inoltre che l’acquisto della casa da adibire ad abitazione principale sulla quale accendiamo il muto deve avvenire o nelll’anno di imposta anteriore all’accensione o in quello successivo. La detrazione degli interessi passivi spetta ad ogni cointestatario indipendentemente dalla
quota di proprietà della casa, in quanto la detrazione spetterà in ragione della ripartizione del finanziamento; a tal proposito se il soggetto che paga il mutuo è uno quel soggetto sarà legittimato
alla
detrazione
degli
interessi
per
il
100%.
Tuttavia l’agenzia delle entrate ha chiarito anche che qualora due coniugi acquistino un immobile al 50% e solo uno risulta intestatario del contratto di mutuo solo il soggetto intestatario può
detrarre gli interessi ma sul 100% degli interessi pagati.
La detrazione massima è di 4.000 euro e se siete contitolari di altri mutuo l’importo è sempre
di 4.000 euro a meno che non abbiamo familiari a carico ipotesi in cui diveniamo titolari del diritto
alla detrazione anche del familiare a carico. In caso di divorzio legale pronunciato con sentenza al
coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione
degli interessi sul mutuo ma sempreché nella casa dimorino dei suoi familiari a carico.
 SPESE PROVVIGIONI DELLE AGENZIE IMMOBILIARI : Validi anche
per i costi di intermediazione immobiliare. Compensi mediatori immobiliari da portare
in detrazione per il 19% che, come sostenuto nella circolare n.20 del 2011, potranno essere dedotte pro quota tra coloro che hanno sostenuto la spesa e sempre nel limite di
1.000 euro complessivi avendo cura di integrare la fattura con i nomi del coniuge per
esempio nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da entrambi.
Spese veterinarie ma anche quelle per l’acquisto di cani per l’accompagnamento per i
soggetti non vedenti (uno per singolo non vedente) ed una volta ogni 4 anni da portare in
detrazione per il 19%.
 Assicurazione Vita/causa di morte e contro gli infortuni: certificazione
rilasciate dalle compagnie assicuratrici o quietanze singole rate. sarà possibile
detrarre il 19% fino ad un massimo di spesa di 1.291,14 euro ma non per tutte le
assicurazioni, infatti dovremmo distinguere i contratti di assicurazione stipulati sino al
31 dicembre 2000 sulla vita e contro gli infortuni da quelli stipulati o rinnovati dal primo
gennaio 2001 avranno altro trattamento e ancora da quelli che hanno ad oggetto il rischio
di morte o di invalidità permanente che preveda un indice di invalidità superiore al 5% o
di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani.
 Previdenza Complementare : Certificazione dei premi versati direttamente dal
contribuente
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 Istruzione/Nido Pubblici e privati : Pagamento Tassa iscrizione-quietanze
scuole superiori, università e asili nido. Per la frequenza di corsi di istruzione
secondaria ed universitaria, perfezionamento e/o specializzazione universitaria sia
presso privati che pubblici, da parte di familiari a carico, relativamente alle tasse ed ai
contributi degli istituti statali italiani (compreso anche soggiorni all’estero e master) da
indicare nel rigo RE13.
 Contributi previdenziali : quietanze premi pagati 2015 relativi Rc auto/moto
(quota SSN), Bollettino Inail casalinghe, bollettini riscatto Laurea, pagamenti
contributi previdenziali volontari o di ricongiunzione periodi assicurativi
 Erogazioni Liberali Deducibili : quietanze di pagamento a favore di ONLUS,
ONG, Istituzioni Religiose, Ect..
 Detrazione contributi INPS di Colf domestica badante donna di servizio : Il
Legislatore fiscale definisce un limite di deducibilità attualmente fisso a 1.549, 37 euro per
anno. Gli importi eccedenti non potranno essere dedotti e quindi non si potranno indicare in
dichiarazione perchè non rileveranno.
 Spese per lo sport e palestra dei figli : Per dei figli nei limiti di 210 euro e
limitatamente al 50% per ciascun genitore sostenute per l’iscrizione annuale di ragazzi di età
compresa tra i 5 e i 18 anni per l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre
strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica detraibili al 19%
(articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies, del Tuir) anche se purtroppo bisogna dire che questo
intervento non è stato più prorogato dal 2009.
 Assegno mantenimento per figli e coniuge dal giudice: Per il fisco gli assegni
periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in
conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio
o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti
dell’autorita’ giudiziaria ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR, prevede che sono
deducibili dalle tasse e dal reddito complessivo.
 Spese di Ristrutturazione - Risparmio Energetico spese di ristrutturazione
con agevolazione 55% (ora 65%) : Le detrazioni fiscali per il risparmio energetico sono
fruibili nella misura del 65% per gli interventi effettuati, intesi come spese sostenute, fino al 5
giugno 2013, delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015, per interventi sulle
singole unità, immobiliari dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015. Dal 2016, al momento spariranno. Gli interventi di ristrutturazione agevolabili per il risparmio energetico sinteticamente
sono le opere di ristrutturazione finalizzate alla riqualificazione energetica di edifici esistenti (cfr il comma 344 della Legge 296 del 2007, gli interventi di ristrutturazione su edifici
esistenti, case, abitazioni o unità immobiliari che hanno ad oggetto strutture opache verticali e
orizzontali, infissi, finestre sempre a patto che mantengano i requisiti di mantenimento del calore che in gergo tecnico prende il nome di trasmittanza termica e che quindi permettano il risparmio energetico, nonché le opere che abbiano ad oggetto l’installazione di pannelli solari fotovoltaici finalizzati alla produzione di acqua calda per il consumo domestico o industriale.Dalla cir3
colare 63 del 2013 viene chiarito che anche l’acquisto di scaldabagni o impinati di riscaldamento acquistati dal 6 giugno 2013 possono essere detratti con la maggiore aliquota del 65%.
In Sintesi le tipologie di interventi ammessi
Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili relativi all’intervento di
risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento
stesso e acquisire la certificazione energetica richiesta. Per gli interventi di riqualificazione energetica dell’edificio sono detraibili, oltre alle spese professionali, quelle relative alla forniture e alla
posa in opera di materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione, nonche la realizzazione
delle opere murarie ad essi collegate.
Per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica sono invece detraibili le spese
riguardanti:
a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica “U” degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie, attraverso la fornitura e la messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti o la fornitura e la messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle
caratteristiche termiche delle strutture esistenti o la demolizione e la ricostruzione dell’elemento costruttivo
b) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica “U” delle finestre, comprensive degli infissi, attraverso il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con
la fornitura e la posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso il miglioramento delle
caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni interventi
impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda, attraverso il
miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e la posa in
opera di una nuova finestra comprensiva di infisso o il miglioramento delle caratteristiche termiche
dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni
c) la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonche delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di
impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento oppure lo smontaggio e la dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.
Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli
eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi
di controllo e di regolazione, nonche sui sistemi di emissione.
Dai lavori di ristrutturazione di casa, agli interventi di risparmio energetico e antisismico, all'acquisto di mobili ed elettrodomestici: anche per tutto quest'anno sono state prorogate le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie per cui sono previste detrazioni fiscali del 65% e 50% e il bonus
mobili. Ancora per quest'anno, dunque, è possibile detrarre dall'Irpef le spese effettuate per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
delle singole case. Per le parti comuni di edifici residenziali il bonus si applicherà a interventi di
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.
E’ possibile portare in detrazione anche le spese per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, eliminazione di barriere architettoniche, bonifica dall'amianto, opere per evitare infortuni
domestici, interventi per prevenire atti illeciti, cablatura edifici ecc. Il tetto di spesa è di 96mila euro
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per gli interventi effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016 su cui sarà possibile calcolare
una detrazione al 50% e di 48mila euro dall'1 gennaio 2017 con una detrazione al 36%.
Sarà possibile detrarre dall'Irpef e dall'Ires le spese per gli interventi finalizzati alla riqualificazione
energetica degli edifici. Le detrazioni al 65% valgono, dunque, per le spese di sostituzione di porte
e finestre, per installare nuovi climatizzatori e caldaie, pannelli solari per la produzione di acqua
calda, per realizzare coperture, pavimenti e altri interventi che aumentino il livello di efficienza
energetica degli edifici esistenti. Detrazioni della stessa percentuale valgono anche per realizzare lavori di adeguamento antisismico della prima casa e delle attività produttive che ricadono nelle zone
sismiche più pericolose, per la rimozione dell’amianto e le schermature solari.
Il tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione resta fissata anche per l’anno prossimo a
96.000 euro. Per le semplici ristrutturazioni, il bonus fiscale scende al 50% suddiviso in dieci rate
annuali. Le detrazioni al 65% quest’anno valgono anche pergli enti di gestione delle case di edilizia
residenziale pubblica e gli ex Iacp, che potranno anche utilizzare un fondo di 170 milioni di euro
per le manutenzioni. Da quest’anno inoltre si può usufruire delle agevolazioni fiscali anche nel
caso in cui si cambia abitazione, acquistandone una nuova dopo aver già fruito di sgravi tributari
precedentemente. Il proprietario di un immobile che ha già usufruito di queste agevolazioni fiscali
quando ha effettuato l’acquisto, può ancora usufruirne se decide di cambiare casa comprandone una
nuova a condizione, però, che il vecchio immobile venga venduto entro un anno dal rogito.
Prorogato per tutto il 2016 anche il bonus mobili che prevede uno sgravio Irpef del 50% su un limite di spesa di 10.000 euro per i mobili acquistati per un’abitazione in ristrutturazione. Il bonus mobili quest’anno vale anche per le giovani coppie under 35 conviventi o sposate da almeno 3 anni che
abbiano acquistato casa. Possono usufruire della detrazione solo le coppie acquirenti di una casa e il
tetto massimo di spesa è di 16.000 euro, per uno sconto del 50% da spalmare su 10 anni.
 Bonus Arredi legati alla ristrutturazione sostenute nel 2015: Il bonus arredi,
prorogato per tutto il 2016, estende alle giovani coppie che acquistano una casa da destinare ad
abitazione principale la detrazione del 50% sulle spese per acquisti di mobili per un massimo di
10.000 euro legati alla ristrutturazione del’immobile, effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre
2016 per arredare la casa stessa. Il bonus mobili vale per l’acquisto di letti, materassi, armadi,
comodini, scrivanie, tavoli, sedie, poltrone, divani, credenze, ma anche per l’acquisto di elettrodomestici esclusivamente di classe A + o superiore, come frigoriferi, congelatori, forni a microonde, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, ventilatori elettrici, apparecchi per il
condizionamento e, oltre al proprietario dell'immobile, possono fruire dell’incentivo anche l’usufruttuario o il coniuge convivente non proprietario.
 Bonus mobili legati alla ristrutturazione sostenute nel 2015: a detrazione pari al
50% delle spese sostenute si applica agli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre
2016 per l’acquisto di mobili destinati ad arredare l’abitazione principale di giovani coppie, sia
che si tratti di coniugi che di conviventi purché abbiano costituito nucleo familiare da almeno
tre anni e almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni. La detrazione IRPEF
del 50% viene concessa per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.L’ammontare complessivo massimo di spesa è pari a 16.000 euro. La detrazione IRPEF sarà ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo. Il Bonus mobili per giovani
coppie non è cumulabile con l’altro Bonus Arredi, riconosciuto per l’arredo dell’immobile ristrutturato e prorogato anch’esso fino al 31 dicembre 2016.
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 Ristrutturazioni Condominiali : I documenti inviati dall'amministratore e le
relative rate da pagare al condominio, o la dichiarazione dell'amministratore con
l'importo detraibile
 Box pertinenziale : Modulo comunicazione al Centro Operativo di Pescara e
relativa Raccomandata – Fattura o certificazione del costruttore in cui è indicato il
costo di Costruzione :Bonifici o Compromesso registrato
 Versamenti F24 : Modelli di pagamento quietanze (F24) degli acconti imposta
IRPEF e/o 'cedolare secca' sugli affitti pagati direttamente dal contribuente
 Credito d'imposta del riacquisto della prima casa: rogiti di acquisto di
entrambi i fabbricati oppure dichiarazione del notaio e, in caso di credito risultante
della dichiarazione precedente
 Chi ha comprato casa nel 2015 : rogito di Acquisto ed eventuale contratto di
mutuo e fattura del notaio
 Canoni di locazione per gli studenti fuori sede : da portare in detrazione per il
19%: spese affitto degli studenti universitari fuori sede o dai genitori che li hanno a carico relativamente ad abitazione situate e non meno di 100 km dalla residenza e nel limite
di 2.633 euro per studente tanto per i contratti di affitto o locazione quanto quelli di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il
diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine
di lucro e cooperative anche per i familiari a carico e da indicare nel rigo E18 del 730 da
portare in detrazione per il 19%.
 Chi Affitta (Proprietario) : col regime della cedolare secca o a canone
'convenzionale': contratto di locazione e (se dovuto) modulo di registrazione
(servono gli estremi della registrazione e l'anno della dichiarazione ICI
dell'immobile)
 Chi Affitta (Proprietario) : a Tassazione ordinaria : importo canoni di locazione
percepiti per immobili e terreni
 Chi Affitta (Inquilino) : Contratto di Locazione abitazione principale ai sensi
della L. 413/98
 Iscrizione Collegio IPASVI (solo per coloro che sono liberi professionisti)
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 Agevolazioni per i disabili : I costi per gli addetti all’assistenza della propria persona o di
familiari non autosufficienti semprechè il reddito del soggetto che li versa sia inferiore abbia un
reddito imponibile inferiore ai 40 mila euro e nei limiti comunque di un importo pari a 2.100
euro.
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