III – Le ricadute sui redditi ei contratti

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III – Le ricadute sui redditi ei contratti
11-6-2008
A CHI GIOVA LA DETASSAZIONE DEGLI STRAORDINARI
I possibili effetti delle misure contenute nel decreto legge n. 93/2008
III – Le ricadute sui redditi e i contratti
a cura di TOMMASO PIZZO
Benefici solo per alcuni, con risultati paradossali
I lavoratori destinatari di compensi per gli straordinari, i premi e le ore di lavoro aggiuntive riceveranno uno
stipendio maggiore del passato, a parità di ore lavorate o di premi corrisposti. Nello specifico, l’incremento
del netto sarà il risultato di una serie di variabili che influiscono sul meccanismo del calcolo dell’imposta
lorda, delle detrazioni, della conseguente imposta netta e delle addizionali all’Irpef.
Il primo vantaggio sarà dato dal risparmio dell’Irpef sulle erogazioni previste dal decreto che, se tassate
con l’imposta sostitutiva, comporteranno un minor prelievo fiscale dato dalla differenza fra l’attuale aliquota
progressiva a scaglioni (23%, 27%, 38%) e quella fissa del 10%.
Un aspetto rilevante del provvedimento dell’attuale Governo riguarda il fatto che tutte le somme
oggetto della tassazione agevolata, entro il limite dei 3mila euro previsti, non vengono considerate
per la formazione del reddito complessivo del lavoratore, sia ai fini fiscali (quindi per l’applicazione
delle aliquote progressive Irpef, per il calcolo delle detrazioni spettanti e per l’eventuale corresponsione di
assegni al nucleo familiare) che per la determinazione della situazione economica equivalente (Isee) del
lavoratore beneficiario o del suo nucleo familiare.
L’esclusione ai fini fiscali di questi importi potrebbe quindi comportare un aumento delle detrazioni
d’imposta, che sono tanto maggiori quanto è ridotto il reddito preso a riferimento. L’incremento delle
detrazioni, a sua volta, produrrà per differenza una minore imposta netta da trattenere complessivamente al
dipendente.
Un ulteriore effetto positivo sarà dato dal minor prelievo fiscale relativo alle addizionali. La loro base
imponibile è, infatti, la stessa determinata ai fini Irpef, quindi al netto delle somme oggetto di detassazione.
Tutto ciò evidenzia come l’esenzione a fini fiscali dei redditi detassati potrebbe produrre un effetto
spiazzante sull’intero sistema re-distributivo, operato dallo Stato anche attraverso la leva fiscale: a parità di
reddito da lavoro dipendente, infatti, due lavoratori potrebbero anche essere tassati in modo diverso, per
l’intervento combinato dell’esenzione a fini fiscali di una parte dei guadagni e del meccanismo progressivo
delle detrazioni, determinando come risultato una disparità ingiustificata nei redditi di cui effettivamente
potranno disporre. Verrebbe così meno un principio essenziale su cui tutti i sistemi equi di tassazione si
fondano: ad uguale livello di reddito deve corrispondere, a parità di altre condizioni socialmente o
soggettivamente rilevanti, un’identica imposizione fiscale.
Uno strumento per sostenere i salari?
Riducendo il peso fiscale sugli straordinari, si è assunto un provvedimento che – nelle intenzioni dell'attuale
compagine di Governo, che lo ha prima annunciato con enfasi in campagna elettorale e poi fortemente
sostenuto sul piano politico – vorrebbe costituire un potente ed efficace strumento di incremento dei
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redditi da lavoro. Tuttavia appare evidente come le detassazioni proposte non siano finalizzate a
sostenere i salari in via generalizzata. Per questo scopo, in molti hanno suggerito che l'intervento
fiscale più adeguato sarebbe stato l'aumento della detrazione per lavoro dipendente, che avrebbe avuto il
pregio di riguardare anche i collaboratori a progetto, nella cui schiera si contano numerosi giovani, i quali
sono invece esclusi dalle misure attuate.
Si è proposto invece di detassare le componenti variabili della retribuzione, quelle cioè che si percepiscono
solo a condizione di lavorare per più ore o di riuscire a ottenere che l'impresa condivida con il lavoratore
un risultato aziendale positivo.
Il ricorso al part time può divenire più conveniente
Si è detto del principio, messo ora in discussione dal provvedimento, secondo cui due soggetti che hanno lo
stesso reddito dovrebbero essere tassati in egual misura. Un'altra importante regola della tassazione dei
redditi che viene violata è quella in base alla quale se due redditi hanno uguale natura (per esempio, sono
entrambi redditi da lavoro dipendente, come il salario normale e il reddito da straordinari o, in alternativa,
quello per le ore supplementari) bisognerebbe tassarli secondo le stesse regole. Altrimenti si incentivano
comportamenti elusivi, ossia pratiche attraverso cui si trasforma in modo fittizio un tipo di reddito
nell'altro, senza modificare gli obiettivi di retribuzione effettiva dei lavoratori, ma al solo scopo di ridurre
l'imposta da pagare.
Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, nel caso in cui un datore di lavoro decidesse di rinnovare il contratto
di lavoro a un proprio dipendente a termine, sino a quel momento utilizzato a tempo pieno, optando
stavolta per un rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale e chiedendogli contestualmente,
per le ore che servirebbero a raggiungere comunque il “full time”, di svolgere ore di lavoro supplementare.
La normativa appena introdotta consente questo tipo di espediente, per cui se durante il semestre di
sperimentazione alcuni datori operassero contrattualmente in tale direzione, verrebbe loro riconosciuto lo
sconto fiscale per delle pseudo-ore supplementari che altro non sarebbero se non una componente
mascherata del normale orario di lavoro. Qualora venisse stipulato adesso un contratto part time, infatti, il
decreto legge dispone che la tassazione sostitutiva al 10% non venga applicata solo nel caso in cui si ricorra
alle clausole elastiche, e non al lavoro supplementare.
Perchè agevolare gli straordinari?
Per quale ragione, inoltre, si dovrebbero detassare gli straordinari, riconoscendo loro un trattamento di
favore? Gli straordinari, in alcune fasi dell'attività dell'azienda, consentono maggiore flessibilità per
rispondere a picchi temporanei della domanda. È giusto allora che non siano fiscalmente penalizzati e la
penalizzazione contributiva, che esisteva fino a pochi mesi fa, è stata rimossa dalla legge attuativa del
Protocollo sul Welfare. Ma perchè renderli addirittura più convenienti delle ore normali di lavoro?
Oltretutto, ricorrendo allo straordinario non viene compiuta una scelta organizzativa e imprenditoriale che
va nella direzione di un incremento della produttività del lavoro. Aumenterà, semmai, la produzione da parte
di ciascun lavoratore, per l'elementare motivo che viene innalzata la base di ore lavorate. Da questo punto
di vista non si comprende davvero la logica del provvedimento.
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Perchè detassare i premi di risultato?
Viceversa, nel caso dei premi di risultato, l'obiettivo potrebbe effettivamente essere quello di incentivare il
maggior valore aggiunto che si ottiene lavorando lo stesso numero di ore (quindi la produttività), anziché
spingere verso un maggiore prodotto, che richiede maggior lavoro.
Un maggior valore aggiunto non è però necessariamente il risultato di uno sforzo volontario o di una
capacità del singolo lavoratore (che andrebbero comunque premiati non in sede fiscale ma nella
contrattazione decentrata), ma dipende generalmente dall'introduzione di processi innovativi, anche nella
stessa organizzazione del lavoro, sui quali il suo contributo individuale ha una scarsissima incidenza. È giusto,
comunque, che i lavoratori siano resi partecipi di questi migliori risultati aziendali, qualunque ne sia la causa:
ma perchè premiarli fiscalmente?
In conclusione, l'agevolazione attuata sulle componenti variabili della retribuzione ci sembra non solo che
persegua obiettivi che si prestano a non poche obiezioni, ma che produca anche risultati iniqui,
contrastando con alcuni principi-cardine del sistema di imposizione fiscale sul reddito e rispondendo solo
marginalmente al problema della bassa produttività del lavoro in Italia. Riguarderà inoltre solo una parte
esigua dei lavoratori che avrebbero veramente bisogno di veder crescere le proprie retribuzioni, e tra di
essi non vi saranno quelli meno forti sul piano contrattuale, che non sono in grado di esercitare un'adeguata
influenza nelle scelte organizzative del datore di lavoro.
Non sembrano, questi, elementi di scarso rilievo, e necessariamente peseranno quando dovrà essere
valutata, al termine del periodo di sperimentazione, l’adeguatezza e l’efficacia dell’intervento del Governo
(preferito a molte altre possibili soluzioni) rispetto agli obiettivi dichiarati.
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Il documento
- Consiglio dei Ministri – Decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di
acquisto delle famiglie
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