Norme Tecniche di Attuazione

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Norme Tecniche di Attuazione
COMUNE DI MONTEMARCIANO
Provincia di Ancona
IV settore - servizio urbanistica
(ADEGUAMENTO AGLI INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DEL P.P.A.R.)
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Adottato con Deliberazione Comunale n. 29 del 05/03/95
approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 254 del 22.12.1998, pubblicata su B.U.R. n. 11
dell’11 febbraio 1999.
VARIANTI:
Consiglio Comunale n. 139 del 29/09/1999
Consiglio Comunale n. 74 del 26/07/2002
Consiglio Comunale n. 102 del 30/09/2003
Consiglio Comunale n. 75 del 30/07/2004
Consiglio Comunale n. 101 del 05/12/2006
Consiglio Comunale n. 56 del 29/06/2007
Consiglio Comunale n. 6 del 14/03/2000
Consiglio Comunale n. 108 del 27/09/2002
Consiglio Comunale n. 6 del 30/01/2004
Consiglio Comunale n. 39 del 11/04/2005
Consiglio Comunale n. 13 del 12/03/2007
ALLEGATO:
IL TESTO DELLE PRESENTI NORME E’ COORDINATO CON LE PRESCIZIONI DELLA PROVINCIA IN SEDE DI
APPROVAZIONE DEFINITIVA ED E’ VALIDO SOLO COME SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE
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ELABORATI DI PIANO
Allegato A1: RELAZIONE GENERALE
Allegato B :
- B1 STATO DI FATTO CAPOLUOGO 1:2000
- B2 STATO DI FATTO MARINA 1:2000
- B3 STATO DI FATTO MARZOCCA 1:2000
- B4 STATO DI FATTO CASSIANO 1:2000
- B5 STATO DI FATTO S.VENERANDA 1:2000
- B6 STATO DI FATTO NOCICCHIA 1:2000
- B7 VIABILITA' PRINCIPALE E STRUTTURE PUBBLICHE 1:5000
- B8 LINEE ACQUEDOTTO 1:5000
- B9 LINEE METANO 1:5000
- B10 CONDOTTE FOGNATURE 1:5000
- B11 EDIFICI STORICI URBANI ED EXTRAURBANI
- B11a CAPOLUOGO VIABILITA'- RETI TECNOLOGICHE URBANIZZAZIONI SECONDARIE EDIFICI E MANUFATTI DI INTERESSE STORICO 1:2000
- B11b MARINA VIABILITA' - RETI TECNOLOGICHE URBANIZZAZIONI SECONDARIE - EDIFICI
E MANUFATTI DI INTERESSE STORICO 1:2000
- B11c MARZOCCA VIABILITA' - RETI TECNOLOGICHE - URBANIZZAZIONI SECONDARIE
EDIFICI E MANUFATTI DI INTERESSE STORICO 1:2000
- B11d CASSIANO-CRUGNALETTO VIABILITA' - RETI TECNOLOGICHE URBANIZZAZIONI
SECONDARIE - EDIFICI E MANUFATTI DI INTERESSE STORICO 1:2000
- B11e NOCICCHIA VIABILITA' - RETI TECNOLOGICHE URBANIZZAZIONI SECONDARIE EDIFICI E MANUFATTI DI INTERESSE STORICO 1:2000
- B12 CARTA SITUAZIONE DELL'EDIFICATO RESIDENZE E ABITANTI 1:10000
- B13 CARTA BOTANICO-VEGETAZIONALE 1:10000
- B14 CARTA GEOLOGICA 1:10000
- B15 CARTA GEOMORFOLOGICA 1:10000
- B16 CARTA IDROGEOLOGICA 1:10000
Allegato C
- C1 CARTA TRASPOSIZIONE DEI VINCOLI DEL P.P.A.R. 1:10000
- C2 CARTA TRASPOSIZIONE DEI CINCOLI DEL P.P.A.R. 1:10000
- C3 CARTA BOTANICO-VEGETAZIONALE 1:10000
- C4 CARTA CORSI D'ACQUA 1:10000
- C5 CARTA PERICOLOSITA' DEI SUOLI 1:10000
- C6 PERICOLOSITA' DEI SUOLI AREE EDIFICATE ED EDIFICABILI 1:5000
Allegato D
- D1 CAPOLUOGO 1:2000
- D2 MARINA 1:2000
- D3 MARZOCCA 1:2000
- D4 CASSIANO-CRUGNALETTO 1:2000
- D5 NOCICCHIA 1:2000
- D6/1 TUTELA E PRESCRIZIONI ALLE DIRETTIVE DEL P.P.A.R. 1:5000
- D6/2 TUTELA E PRESCRIZIONI ALLE DIRETTIVE DEL P.P.A.R. 1:5000
- D6/3 TUTELA E PRESCRIZIONI ALLE DIRETTIVE DEL P.P.A.R. 1:5000
- D7 PROFILI ALTIMETRICI RELATIVI ALLE NUOVE AREE DI
ESPANSIONE RISPETTO AL CENTRO STORICO
Allegato E1: NORME TECNICHE DI ATTAZIONE
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TITOLO I
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART 1 - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL P.R.G.
Fanno parte del Piano Generale del Comune di Montemarciano i seguenti elaborati allegati
alle seguenti norme di attuazione:
Allegato A: Relazione Generale
" B: Planimetrie P.R.G. vigente
" C: Tavole dei servizi, popolazione e territorio
Allegato D: Tavole progetto di variante
Allegato E: Norme Tecniche d'Attuazione
ART. 2 - APPLICAZIONE DEL PIANO
Ai sensi della Legge 17 Agosto 1942 n. 1150, modificata con Legge 6 Agosto 1967 n. 76, con
Legge 19 Novembre 1968 n. 1187, con Legge 1 Giugno 1971 n. 291, con Legge 22 Ottobre
1972 n. 865 e con Legge 10 del 28 Gennaio 1977, ecc., la disciplina urbanistica del territorio
comunale, classificato zona sismica di seconda categoria, in virtù. della Legge n. 64 del 2
Febbraio 1964, viene regolata dalle planimetrie di Piano, dalle presenti Norme e dal
Regolamento Edilizio vigente.
Per le zonizzazioni indicate in tavole a scala diversa, in caso di difficoltà prevale la tavola
a scala maggiore più dettagliata.
Il Piano Regolatore è attuato mediante:
a) Piani Particolareggiati (art. 3 e seguenti L. 1150/1942 e successive modificazioni ed
integrazioni);
b) Piani di Lottizzazione e P.L.U. (L. 1150/42, L. 765/67 e successive modifiche ed integrazioni)
c) Piani di recupero (art. 28 L. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni);
d) Il rilascio delle Concessioni (L. 10 del 27/1/77 e successive modifiche ed integrazioni);
e) Piani di insediamenti produttivi (L. 865 del 22/10/71 e successive modifiche ed
integrazioni);
f) Piani di edilizia economica popolare (L. 865 del 22/10/71 e successive modifiche ed
integrazioni).
ART. 3 - NORME GENERALI
Gli edifici esistenti alla data di adozione del Piano, in contrasto con le destinazioni di zona
previste dal Piano stesso, potranno subire trasformazioni sostanziali soltanto per essere
adeguati alle presenti norme, mentre non costituiranno trasformazioni sostanziali le ordinarie
e straordinarie manutenzioni gli interventi di restauro e di risanamento conservativo.
Piante protette dalla L. R. 7/85, modificata ed integrata dalla L.R. 8/87.
In caso di abbattimento di individui appartenenti alle specie protette (come da elenco di cui
all’art. 1 L.R. 7/85 e successive modificazioni) autorizzato dai competenti Organi, si dovrà
provvedere alla sostituzione con eguale numero di individui appartenenti a specie, uguale o
analoga, purchè facente parte dell’elenco sopraindicato. Ciò a carico del proprietario.
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ART.3 bis
La fascia di rispetto ai fini dell’edificazione da osservare in corrispondenza delle scarpate deve
essere pari la doppio dell’altezza della scarpata stessa, misurata a partire dal ciglio superiore
della scarpata stessa.
Per quanto riguarda gli interventi previsti in terreni di fondovalle in prossimità dei corsi d’acqua,
la cui natura di stabilità è stata largamente comprovata, prima del rilascio della Concessione
edilizia, dovrà essere acquisita da parte del Comune una relazione a firma di un tecnico abilitato,
nella quale siano verificate le probabilità di esondazione con riferimento alle piene centennali e
conseguentemente sia valutata la necessità di realizzazione di opere a difesa degli immobili da
realizzare e/o l’adozione di particolari accorgimenti tecnici atti a prevenire danni per effetto delle
esondazioni. In particolare per le zone di espansione C1 (espansione) e D3 (industriale
commerciale nuova) poste in prossimità del fosso della Sorce in località Gabella dovrà essere
rispettato quanto precedentemente prescrivendo che il piano terra degli edifici sia posto ad una
quota di sicurezza di + 1,50 m. sul piazzale finito. Detta relazione dovrà essere trasmessa all’Uff.
Decentrato OO.PP. e difesa del suolo, per le valutazioni di competenza ai fini della sicurezza
idraulica.
Dovranno essere osservate le disposizioni del testo unico della legge 25.07.1904 n. 523 relativa
alle opere idrauliche delle diverse categorie. In particolare i divieti sui movimenti del terreno a
distanza minore di 4m. dal corso d’acqua, e per una distanza minore di 10m. sulla costruzione di
opere in elevazione di qualsiasi genere, comprese le recinzioni con carattere di stabilità
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CAPO II - PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI
ART4. - DESCRIZIONE DEI PARAMETRI
L'edificazione e l'urbanizzazione nelle varie zone del territorio oggetto del presente Piano sono
regolate dai seguenti indici, fermo restando che per quanto non espressamente specificato
nelle norme di cui al presente capo II, si fa riferimento a quelle contenute del
Regolamento Edilizio Comunale. Le definizioni ed i contenuti degli artt. dal n.4/1 al n. 5/2
sono quelli del R.E.C. adeguato al R.E.T. Ogni successiva modifica del Regolamento Edilizio
Comunale, debitamente approvata dalla competente autorità., comporta il tacito
corrispondente adeguamento degli art. dal n. 4/1 al n. 5/2 delle presenti N.T.A.
4/1 - SUPERFICIE TERRITORIALE = ST
E' l'area complessiva interessata da un intervento urbanistico attutivo, comprendente le
aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria e le aree destinate all'edificazione.
La superficie territoriale va misurata al netto delle strade esistenti esternamente all'area, al
lordo delle strade esistenti o previste dal P.R.G. o dal Piano di Lottizzazione internamente alla
delimitazione dell'area stessa.
4/2 - SUPERFICIE FONDIARIA = SF
E' l'area destinata all'edificazione, che risulta dalla ST sottraendo le superfici per le opere di
urbanizzazione primaria e secondaria.
4/3 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
Sono opere di urbanizzazione primaria:
a) strade a servizio degli insediamenti per il traffico motorizzato e strade pedonali;
b) aree di sosta e di parcheggio;
c) reti idriche, di fognature, di distribuzione dell' energia elettrica, del gas, del telefono,
d) pubblica illuminazione;
e) spazi di verde attrezzato.
4/4 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
Comprendono le aree destinate ad attrezzature di uso pubblico o di interesse collettivo e
cioè.:
a) asili nido;
b) scuole materne;
c) scuole dell'obbligo;
d) servizi per i cittadini: centri civici, attrezzature amministrative, culturali, sociali, sanitario,
assistenziali religiose, ricreative, commerciali di quartiere, ecc.;
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e) parchi pubblici; attrezzature sportive di quartiere; aree per il verde pubblico attrezzato e non
riferite alla scala di quartiere;
f) parcheggi ed autorimesse pubbliche;
g) mercati di quartiere.
Come disposto dall'art. 4 della Legge 847/64, modificata dall’art. 44 della Legge 865/71,
dalla Legge 67/88, dalla legge 38/90, dalla legge 441/87.
4/5 - SUPERFICIE MINIMA DI INTERVENTO
Si intende l'area minima richiesta per ogni "Intervento Edilizio Diretto"
"Intervento Edilizio Preventivo".
e
per
ogni
4/6 - SUPERFICE UTILE LORDA (SUL)
E' la somma delle superfici lorde di ciascun piano dell'edificio, comprese entro il
perimetro esterno delle murature, includendo " bow window", scale e ballatoi di accesso,
vani ascensori, cavedi per impianti tecnici, nonché il sottotetto qualora abitabile o utilizzabile
(come indicato al successivo art. 4/14) ed il piano seminterrato ed interrato come definito
dall’art. 13, lettera u) del REC.
Contribuiscono al calcolo della superficie utile lorda, con una quota pari al 50% della loro
entità., i porticati di uso condominiale.
Non contribuiscono al calcolo della superficie utile lorda:
- i porticati pubblici d'uso pubblico;
- i volumi tecnici emergenti dalla copertura piana o dalle falde del tetto, destinati ad extracorsa
degli ascensori, scale di accesso alla copertura, locali strettamente necessari per impianti,
serbatoi, vasi di espansione o canne fumarie;
- scale di sicurezza antincendio esterne ed aperte, nonché. qualsiasi rampa esterna di scala
coperta, terrazze e logge aperte.
4/7 - SUPERFICIE COPERTA (SC)
E' la proiezione orizzontale delle superfici lorde fuori terra.
4/8 - INDICE DI UTULIZZAZIONE TERRITORIALE = UT
E' il rapporto tra la Superficie Utile Lorda (SUL) massima realizzabile in una determinata
zona e la superficie territoriale (ST) della zona stessa.
4/9 - INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA = UF
Rappresenta il rapporto fra la Superficie Utile Lorda (SUL) e la Superficie Fondiaria (SF).
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4/10 INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA (IF)
E' il rapporto tra il volume (V) e la superficie fondiaria (SF)
4/11 - VOLUME (V)
E' la somma dei prodotti della superficie lorda di ciascun piano per l'altezza dello stesso piano,
misurata tra le quote di calpestio del piano stesso e del piano superiore.
Per l'ultimo piano, l'altezza è quella compresa tra la quota di calpestio e l'intradosso del solaio
piano o, per coperture a falda, l'altezza media dell'intradosso relativa alla superficie lorda
computata.
4/12 - ALTEZZA DEI FRONTI = H
E' l'altezza di ogni parte di prospetto in cui può. essere scomposto l'edificio, misurata dalla
linea di terra alla linea di copertura computando i corpi arretrati qualora non compresi. La
linea di terra è definita dall'intersezione della parete del prospetto con il piano stradale o il
piano del marciapiede o il piano del terreno a sistemazione definitiva.
La linea di copertura definita, nel caso di copertura piana, dall'intersezione della parete del
prospetto con il piano corrispondente all'estradosso del solaio di copertura; nel caso di
copertura a falde, dall'intersezione della parete di prospetto con il piano corrispondente
all'estradosso della falda di copertura.
Salva diversa specifica prescrizione dei singoli strumenti urbanistici, la misura dell'altezza non
tiene conto del vano scala, dell'ascensore e di canne fumarie, né delle maggiorazioni
corrispondenti a bocche di lupo o agli accessi esterni, carrabili e pedonali, al piano seminterrato,
purché gli accessi stessi, realizzati in trincea rispetto alla linea di terra, non siano di larghezza
superiore a m. 3,00.
4/13 ALTEZZA MASSIMA DEGLI EDIFICI (H MAX)
E' la massima tra le altezze delle diverse parti di prospetto in cui può essere scomposto
l'edificio, misurate come alla precedente art. (4/12).
Nel caso di prospetti in cui siano presenti falde inclinate di tetto ( a capanna, sfalsati o ad unico
spiovente), per altezza massima si considera quella corrispondente all'intersezione delle
pareti di prospetto con il piano corrispondente all'estradosso della falda di copertura purché il
colmo non superi di ml. 1,80 l'altezza così misurata; in caso diverso l'altezza massima va sempre
misurata alla linea di colmo ( v. fig. 1, lettere a, b, c, d del Regolamento Edilizio Comunale
R.E.C.).
Nel caso che le falde di copertura coincidono con le pareti inclinate dei prospetti, l'altezza
massima va sempre misurata alla linea di colmo (v. figura 1, lettere e ed f del R.E.C.).
Per edifici ubicati su terreni con pendenza naturale superiore al 15%, l'altezza massima
consentita, non può essere superata di un 20% nelle parti a valle dei prospetti con un massimo
assoluto di ml. 2,00 (v. fig. 1 lettera g) del R.E.C.)
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4/14 - PIANO SOTTOTETTO ABITABILE O UTILIZZABILE
Si intende per piano sottotetto quello compreso tra il solaio piano di copertura dell'ultimo
piano e le falde del tetto.
Il piano sottotetto è da considerare abitabile ove pur non risultando destinato ad abitazione
presenti un'altezza sufficiente per ottenere l'abitabilità, ai sensi del D.M. 5 Luglio 1975,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1975, n. 190.
Il piano sottotetto è da considerare utilizzabile (e quindi da conteggiare come superficie utile
lorda) quando l'altezza netta interna misurata dal piano del pavimento alla linea di colmo o
comunque nel punto più alto, all'intradosso del solaio, è superiore a ml. 1.80.
Tali superfici entrano nel computo della superficie utile lorda (SUL) e del volume (V).
ART. 5 - DISTANZE ED ALTEZZE
5/1 - DISTANZE
1) Nelle operazioni di risanamento conservativo e nei restauri eseguiti nei centri storici e
nelle zone di completamento, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a
quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computate senza tenere conto di
costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.
2) Nelle zone C di espansione di cui all'articolo 2 del D.M. 2 Aprile 1968, n. 1444
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1968, n. 97, tra pareti finestrate di edifici
antistanti è prescritta una distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto e comunque
non inferiore a ml. 10; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora
gli edifici si fronteggiano per uno sviluppo superiore a ml. 12.
In dette zone la distanza dai confini deve essere pari alla metà dell'altezza massima consentita
e comunque non inferiore a ml. 5,00.
E' consentita la costruzione a confine, ove ammessa dallo strumento urbanistico, mediante
accordo tra i proprietari confinanti.
3) Per tutti gli interventi edilizi ricadenti in altre zone, sono prescritte le seguenti distanze
minime:
DF tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti di cui almeno una finestrata: ml. 10;
DC dai confini: ml. 5 e salvo diversa prescrizione dello strumento urbanistico generale.
4) le distanze minime tra i fabbricati fra i quali siano interposte strade, con esclusione della
viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o insediamenti, debbono corrispondere alla
larghezza della strada maggiorata di:
- ml. 5.00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7.00;
- ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7.00 e ml. 15.00;
- ml. 10.00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.00.
5) Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nel comma 4, nel caso di gruppi di
edifici che formino oggetto di interventi urbanistici previsti da piani attuativi con previsioni
planivolumetriche, compresi i piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457.
6) sono fatte salve in ogni caso le norme in materia di distanze dettate in attuazione della
legge 2 febbraio 1974, n. 64.
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7) Per quanto riguarda le aree edificabili sottostanti gli elettrodotti, queste hanno una fascia di
inedificabilità di ampiezza di ml. 15.00 per lato a partire dalla proiezione dei conduttori esterni.
Di tale fascia ml. 5.00 laterali sono destinati alla piantumazione di alberi ad alto fusto posti al
di fuori dell'area interessata alla servitù di elettrodotto.
Tale area comunque non può essere destinata a standard urbanistici né a spazi pubblici e deve
essere mantenuta pulita a cura del proprietario che dovrà provvedere alla rasatura stagionale
della vegetazione erbacea.
5/2 - ALTEZZE
a) Le altezze massime degli edifici sono stabilite in relazione alle norme sulle distanze tra
i fabbricati ed in relazione alle prescrizioni urbanistiche dettate dalle presenti Norme con le
destinazioni d'uso.
b) L’altezza minima fra pavimento e soffitto dei vani abitabili . limitata a ml. 2,70.
c) L'altezza minima fra pavimento e soffitti dei nuovi locali destinati ad attività commerciali
e produttive è limitata a ml. 3,00.
d) Per locali destinati ad attività commerciali e produttive, ricadenti nel Centro Storico ed in
zone di recupero l'altezza minima può essere limitata a ml. 2,70 o all'altezza esistente del
locale, ove lo consentano le vigenti disposizioni sanitarie.
Per quanto non specificato va fatto riferimento a quanto prescritto dal R.E.C.
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TITOLO II
CAPO I - MODALITA' DI ATTUAZIONE
ART. 6 - PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PIANO
6/1 - INTERVENTI CONVENZIONATI
I Piani di zona, adottati ai sensi della Legge 18.04.1962, n. 167 e successive modificazioni
ed integrazioni, le lottizzazioni convenzionate dal Consiglio Comunale in data anteriore
all'adozione della Variante al Piano Regolatore Generale, non sono soggetti alla normativa del
Nuovo piano stesso, ma rimangono nella loro validità, fatta salva la diversa destinazione per usi
collettivi e sociali riportata nel Piano, per esigenze di pubblico interesse, mentre le eventuali
varianti che seguissero, comportanti modifiche dei parametri urbanistici o delle destinazioni
d’uso, dovranno adeguarsi alla normativa del P.R.G. vigente.
6/2 - SCHEDE DI PROGETTO
Schemi per la progettazione esecutiva
Per alcune aree soggette a piano urbanistico preventivo, l'intervento viene indirizzato
attraverso schemi grafici che sintetizzano alcuni criteri per la loro progettazione esecutiva .
I disegni allegati alle schede di progetto sono degli schemi direttivi per la progettazione
esecutiva, dei piani attuativi.
Gli schemi grafici danno delle indicazioni di massima sui tracciati delle strade, sulle aree
destinate a servizi ed attrezzature di interesse collettivo e sulle aree destinate all'edificazione.
I rapporti tra aree edificabili e quelle destinate agli standars urbanistici andranno comunque
calcolati in base alle indicazioni date dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione.
ART. 7 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO
7/1 - INTERVENTO URBANISTICO PREVENTIVO
Il PRG si attua attraverso piani urbanistici preventivi di iniziativa pubblica o privata e
attraverso intervento edilizio diretto.
I piani urbanistici preventivi sono:
- piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata (PP), leggi n. 1150/42, n. 765/67 e
successive modifiche ed integrazioni;
- piani di lottizzazione di iniziativa pubblica che privata e P.L.U., L. 150/42, n. 765/67 e
successive modifiche ed integrazioni;
- piani per l'edilizia economica e popolare (PEEP), leggi n. 167/62, n. 865/71 e successive
modifiche ed integrazioni;
- piani per gli insediamenti produttivi (PIP), legge n. 865/71 e successive modifiche ed
integrazioni;
- piani di recupero d'iniziativa pubblica o privata(PDR), legge n. 457/78, titolo IV, ogni
altra forma di strumentazione attuativa prevista da disposizioni legislative.
Il Piano di Lottizzazione convenzionato deve precisare:
1) le cessioni di aree e le realizzazioni di opere relative all'urbanizzazione primaria;
2) le cessioni di aree e le realizzazioni di opere relative all'urbanizzazione secondaria;
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3) la suddivisione in lotti delle aree edificabili e la distribuzione planovolumetrica degli
edifici;
4) la destinazione di uso degli edifici in tutte le loro parti;
5) la progettazione di massima delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Il progetto di Piano di Lottizzazione convenzionato deve contenere gli elaborati tecnici
prescritti dalle leggi vigenti e dagli art. 31,33,34 della L.R. n. 34 del 5.08.92. e da quanto
prescritto dal R.E.C.
Le convenzioni prescritte per i Piani di Lottizzazione devono prevedere:
1) la cessione gratuita, entro termini presentabili delle aree necessarie per le opere di
urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di
urbanizzazione secondaria, nella misura indicata dalle presenti Norme;
2) l'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi a tutte le opere di
urbanizzazione primarie inerenti alla lottizzazione, nonché l'assunzione degli oneri per
l'acquisizione delle aree e la costruzione delle opere di urbanizzazione secondaria, nella misura
indicata dalle vigenti Leggi, in proporzione all'entità ed alle caratteristiche degli insediaenti;
3) i termini di ultimazione delle successive fasi di intervento;
4) l'impegno da parte della proprietà alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria
e secondaria fino a quando tali opere non vengano acquisite dalla Amministrazione Comunale
in base alla convenzione stessa;
5) le congrue garanzie finanziarie per l’adempimento agli obblighi derivanti dalla convenzione,
che dovrà essere trascritta a cura e spese della proprietà, approvata con Deliberazione
Consiliare al fine del rilascio della prescritta autorizzazione.
Per quanto riguarda la documentazione da allegare alla domanda di lottizzazione ed allo
schema di convenzione va fatto riferimento agli artt. 49 e 50 del R.E.C.
7/2 - INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO
Gli strumenti di attuazione diretta sono:
- concessioni edilizie, legge n. 10/77 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare
legge n. 94/82;
- autorizzazione edilizie, legge n. 10/77 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare
legge n. 94/82. Ogni altra forma abilitativa prevista da disposizioni di Legge.
L'edificazione é consentita a condizione che:
1) Fermo restando l'obbligo di versamento del contributo afferente alla costruzione di cui
all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nei casi di intervento edilizio diretto la
concessione è subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria.
Inoltre sia garantita l'assunzione da parte del concessionario degli oneri relativamente
alle aree per l'urbanizzazione secondaria o la cessione delle aree relative, nella misura
indicata nelle presenti norme, nel caso ciò sia strettamente funzionale alle destinazioni d’uso
previste, secondo la vigente legislazione.
E' facoltà dell'Amministrazione Comunale chiedere la cessione delle aree o il rispettivo
importo delle aree stesse.
2) Il concessionario può
assumere l'obbligo della realizzazione diretta delle opere di
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urbanizzazione primaria a scomputo totale o parziale della quota di contributo dovuta.
3) In ogni caso il concessionario deve obbligarsi a cedere gratuitamente al comune le aree e le
opere relative alla urbanizzazione primarie ed a prestare congrue garanzie finanziarie.
4) Per le opere di urbanizzazione primaria devono essere redatti i progetti esecutivi in
conformità alle norme e alle prescrizioni emanate dal comune al fine del rilascio della
concessione.
5) Le opere sono eseguite sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale.
7/3 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
Sono Interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o a
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici.
Per gli Interventi di manutenzione ordinaria non . richiesta la concessione (art. 9 lett. c Legge n.
10 del 28/1/77) ma va data comunicazione al Sindaco circa la natura dei lavori e data di inizio
degli stessi.
Dovranno essere sottoposte al preventivo parere della Commissione Edilizia le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture costituenti parte qualificante dell'impianto
architettonico aventi particolare pregio storico artistico.
Sono consentiti:
1) il rimaneggiamento del manto di copertura, il suo riordino e anche la sostituzione integrale,
purché con uguale materiale e senza modificare la volumetria delle coperture;
2) la riparazione di intonaci, tinteggi, rivestimenti, pavimenti, infissi sia interni sia esterni;
3) il rifacimento di intonaci, tinteggi, rivestimenti, pavimenti, infissi, all'interno delle unità
immobiliari anche con caratteristiche diverse dai precedenti oppure all'esterno delle unità
immobiliari con le stesse caratteristiche dei precedenti;
4) la riparazione o sostituzione di canali di gronda, discendenti pluviali e canne fumarie;
5) la riparazione o sostituzione di materiali ed elementi di isolamento e impermeabilizzazione;
6) la riparazione delle sistemazioni esterne, come le recinzioni;
7) il restauro o il rifacimento di pozzi o cisterne all'interno delle proprietà private;
8) la riparazione ed ammortamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione e la
destinazione di nuovi locali per i servizi igienici e tecnologici.
9) ogni altra opera di riparazione o sostituzione di elementi danneggiati, usurati o inadeguati alle
esigenze del normale uso del fabbricato.
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7/4 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Sono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e
sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi
igienico-sanitario e tecnologici, sempreché non alterino i volumi e le superfici delle singole
unita immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.
1) Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano le opere e le modifiche necessarie al
rinnovamento e sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, nonché alla realizzazione
e integrazione dei servizi igienico sanitari e tecnologici.
2) Le parti dell'edificio sottoposte a rinnovamento e sostituzione, ai sensi del comma 1,
debbono mantenere, ricostituite nei materiali, la loro posizione e funzione all'interno del
preesistente sistema strutturale e distributivo.
3) Per parti strutturali si intendono quegli elementi dell'edificio aventi funzioni portanti,
quali muri maestri, solai di piano e di copertura, volte e scale.
I relativi interventi di manutenzione straordinaria debbono essere limitati esclusivamente alle
opere necessarie ad assicurare la stabilità di tali elementi, anche attraverso la sostituzione
totale degli stessi, mentre non possono comportare alcuna variazione della situazione
planimetria preesistente.
4) I servizi igienici sanitari e tecnologici, oltre che integrati con opere che ne migliorano
l'efficienza, possono essere anche realizzati ex novo al fine di migliorare la funzionalità
dell'uso originario dell'immobile o la funzionalità stabilita dagli strumenti urbanistici.
5) In ogni caso gli interventi di manutenzione straordinaria, da attuare nel rispetto
degli elementi tipologici, formali s strutturali dell'organismo edilizio, non debbono alterare i
volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non debbono comportare
modificazioni delle destinazioni d'uso.
6) Gli interventi di manutenzione straordinaria, tra l'altro, riguardano:
a) il consolidamento delle fondazioni, dei muri portanti, delle strutture del tetto, dei solai,
delle volte e delle scale;
b) il rifacimento delle strutture del tetto senza modifiche di forme e di quote (d'imposta e di
colmo);
c) la demolizione e ricostruzione di solai, volte e scale, anche con materiali diversi, ma senza
modifiche di quota;
d) la demolizione di volte e rifacimento in loro vece di solai, senza modifiche della quota di
calpestio;
e) la demolizione e ricostruzione di parti di fondazioni o dei muri portanti, con o senza modifiche
di materiali;
f) il consolidamento demolizione e successiva ricostruzione di tramezzi, con o senza modifiche
dei materiali;
g) l'inserimento ex-novo di intonaci, di rivestimenti interni, di pavimenti interni;
h) l'apertura, chiusura o modificazioni di porte esterne o finestre solo
ripristino delle preesistenze;
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se
ciò
costituisce
i) il rifacimento del manto del tetto con materiale diverso;
l) il rifacimento o la realizzazione di pavimenti, intonaci, infissi, rivestimenti e tinteggi esterni
con caratteristiche diverse;
m) la sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse o la messa in opera di doppio
infissi;
n) l'inserimento di vespai, di isolamento termo acustico e di altre impermeabilizzazioni;
o) le modifiche o costruzioni delle sistemazioni esterne, come le recinzioni;
p) la sostituzione totale o la realizzazione di nuovi servizi igienico sanitari in mancanza o
inefficienza di quelli esistenti.
7) Resta ferma, per gli interventi di manutenzione straordinaria qualificabili come
opere
interne, l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 5, comma 1, lett. b) e
comma 2 del R.E.C.
8) Per quanto riguarda gli edifici industriali, artigianali, sono considerati interventi di
manutenzione straordinaria tutti quelli sulle apparecchiature, servizi e impianti così come
indicati nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 16 novembre 1977, n. 1918, non
elencati tra quelli di manutenzione ordinaria, purché non compromettono le
caratteristiche ambientali e paesaggistiche, non diano luogo a effetti negativi di natura
igienica e non comportino aumento delle superfici utili.
7/5 - INTERVENTI DI RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO
Interventi di restauro e di risanamento conservativo si intendono quelli "rivolti a conservare
l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di
opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne
consentano destinazioni d'uso con essi compatibili". Sono pertanto consentiti previo rilascio
di concessione ed eventuale convenzione (art. 9 lettere b, d, e, Legge 28/1/77 n.10 gli interventi
volti al risanamento statico ed igienico degli edifici nonché al rinnovamento funzionale degli
organismi interni ai fini del loro mantenimento in uso.
Nelle zone residenziali d'interesse storico-artistico e negli edifici d'interesse storico-artistico
e tipologico tali interventi dovranno essere condotti in modo da conservare integralmente le
strutture storiche superstiti, da ripristinare le parti distrutte ma necessarie all'integrità
dell'edificio, e da eliminare le superfetazioni e le aggiunte in contrasto con l'ambiente,
ristabilendo il sistema originario degli spazi liberi.
Deve essere in ogni caso assicurata, salvo diverso parere della Soprintendenza ai beni storici
ed architettonici, la conservazione della veste architettonica esterna mediante il ripristino degli
elementi componenti le facciate, le coperture, gli infissi in conformità alla originaria natura
dei manufatti; dovrà essere assicurata inoltre la conservazione delle strutture portanti in quanto
associate al carattere tipologico dell'edificio, nonché la conservazione del numero dei solai
che possono essere sostituiti senza modificazione della quota di calpestio, con strutture aventi
gli stessi requisiti di quelle precedenti; potranno essere tuttavia consentite per comprovate
esigenze abitative e in particolare situazione di degrado variazioni delle quote di calpestio
contenute entro un limite massimo di 30 cm. e l'utilizzazione di diversi tipi di strutture.
Dovranno infine essere conservati gli adorni, gli spazi interni e
costituiscano elementi caratterizzanti del tipo edilizio.
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le
scale, qualora
Nel rispetto di quanto detto è consentito anche procedere al riordino ed alla installazione degli
impianti e dei servizi al fine di dotare l'edificio di una più adeguata funzionalità.
Per quanto non specificato o per quanto possa essere in contrasto nel presente art. con l'art. 10
del R.E.C., valgono le definizioni e le prescrizioni dello stesso art.10 di tale Regolamento
Edilizio Comunale.
7/6 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
1) Sono interventi di ristrutturazione edilizia tutti quelli finalizzati alla trasformazione
dell'organismo edilizio in rapporto a nuove esigenze funzionali con un insieme
sistematico di opere che, pur senza arrivare alla demolizione completa con ricostruzione,
possono portare ad un organismo completamente diverso da quello esistente.
2) Le opere di modifica e sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, nonché
l'inserimento di nuovi elementi o impianti non sono condizionati né dalla destinazione
né dalla tipologia originariamente proprie dell'edificio.
3) Gli interventi di ristrutturazione edilizia, possono riguardare, tra l'altro, le seguenti opere:
a) rifacimento dell'ossatura portante sia orizzontale che verticale con variazioni planimetriche
e altimetriche della originaria posizione degli elementi strutturali;
b) demolizione di coperture, solai, volte, scale, dei muri portanti, fondazioni;
c) demolizione e ricostruzione delle fondazioni e dei muri portanti con modifiche dei
sistemi statici o con spostamenti;
d) demolizione e ricostruzione dei solai, delle scale e della copertura, anche con modifiche di
quote;
e) costruzione di nuovi solai, scale, coperture, volte, muri portanti, fondazioni;
f) demolizione parziale o totale di un singolo edificio e sua ricostruzione secondo parametri
fissati, ove necessario, dalla normativa di apposito piano di recupero e a condizione che
l'intervento non muti l'assetto urbanistico in cui l'edificio . inserito;
g) sopraelevazione e ampliamenti;
h) realizzazione di nuove aperture sulle murature perimetrali;
i) riorganizzazione dei
collegamenti verticali e/o orizzontali, nonché dei servizi di uso
comune.
7/8 - ALLINEAMENTI
Per quanto indicato nelle planimetrie di Piano o descritto nelle presenti Norme, in presenza di
necessità di assumere gli allineamenti sulle fronti stradali o sulle piazze o comunque in
presenza di situazioni che ne richiedano la determinazione, il Comune, nel rilasciare le
concessioni edilizie, deve accertarsi dell'avvenuta osservanza o del rispetto dovuto.
In mancanza del suddetto rispetto l'Ufficio Tecnico o chi preposto indicherà, con apposita
prescrizione, i termini del dovuto allineamento.
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ART. 8 - OPERE ED ONERI DI URBANIZZAZIONE
Opere di Urbanizzazione Primaria:
Sono opere di urbanizzazione primaria;
a) strade a servizio degli insediamenti;
b) aree di sosta e di parcheggio;
c) reti idriche, di fognatura, di distribuzione dell'energia elettrica, del gas, del telefono;
d) Pubblica illuminazione;
e) Spazi a verde attrezzato.
Opere di Urbanizzazione Secondaria:
Sono opere di urbanizzazione secondaria;
a) asili nido;
b) scuole materne;
c) scuole dell'obbligo;
d) servizi per i cittadini: centri civici, attrezzature amministrative, culturali, sociali, sanitario,
assistenziali religiose, ricreative, commerciali di quartiere, ecc.;
e) parchi pubblici; attrezzature sportive di quartiere, aree per il verde pubblico attrezzato e non,
riferite alla scala di quartiere;
f) parcheggi ed autorimesse pubbliche;
g) mercati di quartiere.
8/2 - ONERI
Per quanto attiene le opere di urbanizzazione, primarie e secondarie, previste dall'art. 4 della
Legge 29/9/64 n. 847, modificata dall'art. 44 della Legge 22/10/71 n. 865, gli oneri di
incidenza sono stabiliti anche per quanto attiene il contributo sul costo di costruzione,
come previsto dall'art. 3 della Legge 28/1/77 n. 10, con deliberazione del Consiglio
Comunale, e sono regolamentati come previsto dagli art. 5-9-11 della stessa Legge.
Qualora in sede di rilascio della concessione edilizia sia prevista l'esecuzione diretta da parte
del concessionario di opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri concessori, ciò potrà
avvenire dietro presentazione di progetto esecutivo delle stesse, approvato dal competente
Ufficio tecnico Lavori del Comune.
La facoltà di optare tra l'esecuzione a scomputo degli oneri ed il pagamento degli stessi è
riservata al comune, la regolarità delle opere eseguite a scomputo degli oneri viene certificata
dall'Ufficio Tecnico Comunale.
Le opere eseguite saranno date in consegna al comune unitamente alle aree di proprietà del
concessionario di cui sia stata prevista la cessione al comune.
Allorquando sia prevista dalla normativa dei singoli azzonamenti la cessione di aree al
comune in conseguenza di edificazione subordinata a concessione edilizia, è esclusiva facoltà
del comune stesso decidere se optare per la cessione dell'area o per una sua parziale o totale
monetizzazione. I criteri e le modalità di monetizzazione saranno stabiliti con apposita delibera
del Consiglio Comunale.
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CAPO II - NORMATIVA PARTICOLARE
ART. 9 - NORME GENERALI DI ATTUAZIONE
La destinazione d'uso dei suoli e dei fabbricati deve essere indicata nei progetti di
"Intervento Edilizio Diretto" ed in quelli per l'Intervento Urbanistico preventivo", in base
alle prescrizioni degli articoli precedenti.
Qualunque cambiamento della destinazione d'uso rispetto al progetto edilizio è subordinato
all'autorizzazione della variante da parte del Comune.
Alla data di adozione delle presenti Norme nelle zone totalmente o parzialmente edificate,
con esclusione delle zone agricole, le aree costituenti singoli lotti, in base alla edificazione gi.
realizzata, sono di pertinenza degli edifici esistenti, e come tali, non possono essere
frazionate per la formazione di nuovi lotti, salvo che per le porzioni che siano in eccedenza
rispetto all'area minima desumibile dalle presenti Norme, rispetto alle superfici esistenti.
Le norme del comma precedente non si applicano nel caso di demolizione e ricostruzione.
Non è ammesso il trasferimento di volume fra aree a diversa destinazione e normativa, nonché
fra aree non contermini.
9/1 - PRESCRIZIONI PER IL DECORO ESTETICO ED AMBIENTALE
Per gli edifici esistenti e le relative aree di pertinenza che per il loro stato di manutenzione
non presentino le condizioni di decoro richieste dall'ambiente urbano, il Sindaco potrà
imporre ai proprietari l'esecuzione delle opere (rifacimento di intonaci, di tinteggiatura esterna,
di rivestimenti, di coperture, di infissi, di recinzioni, di pavimentazioni, di giardini, ecc.)
ritenute necessarie al fine del decoro estetico ed ambientale.
9/2 - ALBERATURE ED OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA
In tutti i progetti presentati al Comune le piante legnose esistenti dovranno essere
rigorosamente rilevate e indicate su apposita planimetria, con relativa documentazione
fotografica con l'indicazione dei tipi di essenze presenti. Senza la rilevazione sopra descritta non
potrà essere espresso alcun parere in merito alla relativa pratica edilizia.
I progetti dovranno essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto esistenti,
avendo particolare cura di non offendere gli apparati radicali. Parte integrante di ogni
progetto edilizio, sarà il progetto dettagliato della sistemazione esterna, con l'indicazione
delle zone alberate, a prato, a giardini (corredata dalle relative indicazioni della specie) o a
coltivo, e gli esecutivi di tutte le opere di sistemazione esterna, camminamenti pedonali,
marciapiedi (pavimentazioni, sistemazioni di irrigazione, arredi, ecc.).
La progettazione delle sistemazioni esterne sopra descritte è parte integrante della concessione
edilizia.
Negli appezzamenti e nei lotti privi di idonee alberature, ricadenti nelle zone pubbliche e di
interesse generale e in quelle per insediamenti residenziali e direzionali di espansione
dovranno essere poste a dimora, all'atto della costruzione ed in forma definitiva, nuove
alberature di alto fusto nella misura di 1 pianta ogni 50 mq. di superficie fondiaria, oltre ad
essenze arbustive nella misura di 2 gruppi ogni 100 mq. di superficie fondiaria del lotto.
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La scelta delle essenze deve avvenire prevalentemente nella gamma delle associazioni vegetali
locali, con una larga presenza di latifoglie, comunque seguendo le indicazioni della allegata
Tabella.
La nuova alberatura dovrà essere disposta in modo da creare degli spazi alberati unitari, o
comunque opportunamente collegati fra di loro, in rapporto specialmente ai fabbricati ed
alle viste relative.
Le piante ad alto fusto messe a dimora debbono essere di altezza non inferiore ai ml.2,00/2,50
ed il loro diametro non può essere inferiore a cm. 4 misurato a ml. 1,00 dal suolo (dal
colletto).
9/3 - CAVE E MINIERE
L'apertura di cave e miniere . consentita unicamente all’interno della zona agricola normale di
cui all'art. 17. L'apertura e lo sfruttamento di cave e miniere sono disciplinati dalla Legge
4/3/58 n. 198 e successive e comunque dovranno essere regolate da apposito piano come
prescritto dalle vigenti Leggi Regionali.
9/4 - ATTREZZATURE COMMERCIALI
Nelle zone omogenee in cui è previsto l'intervento edilizio diretto, l'insediamento di attività
commerciali, quando non escluso da specifica normativa, è ammesso solo previa dimostrazione
dell'autonomo soddisfacimento dello standard di parcheggi necessario a norma di legge in
relazione alla S.U. di vendita.
Nelle zone omogenee soggette al piano preventivo la determinazione della quota delle
attività commerciali, se ammesse, va determinata in sede di approvazione dello strumento
attuativo.
La classificazione delle attività commerciali per la determinazione dello standard di
parcheggi rapportato alla tipologia dell'esercizio, viene desunta dall'art. 11, comma 1, allegato
n. 6 della legge regionale 09.05.1994, n.17.
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ART. 10 - AREE DI PARCHEGGIO E AUTORIMESSE
1) Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono
essere riservati appositi spazi per il parcheggio privato in misura non inferiore ad 1 metro
quadrato ogni 10 mc. di costruzione ai sensi dell'articolo 41 sexies della legge 17 agosto
1942, n. 1150 così come modificato dalla legge 122/89.
Deve essere garantito in ogni caso un posto macchina per ogni alloggio.
2) In aggiunta alle superfici destinate a parcheggio di cui al comma 1, in sede di lottizzazione
deve essere reperita un'area pari a 1 mq. ogni 20 mc. di costruzione da destinare a parcheggio
pubblico con un minimo di mq. 14.00.
3) Nelle zone produttive a carattere industriale o artigianale, le aree da destinare a
parcheggio pubblico debbono essere almeno pari a mq. 5.00 ogni 100 mq. di superficie utile
lorda (SUL).
4) Negli insediamenti a carattere commerciale o direzionale, in aggiunta alle aree di parcheggio
di cui al comma 1, l'area di parcheggio pubblico deve essere pari a 40 mq. ogni 100 mq. di
superficie utile lorda (SUL).
5) Le aree a parcheggio di cui al presente articolo devono essere convenientemente piantumate
con almeno un albero ad alto fusto di essenza tipica del luogo ogni 25 mq. di superfcie.
6) Prima del rilascio della concessione edilizia, nel caso di intervento edilizio diretto,
l'interessato deve assumere formale impegno scritto a cedere gratuitamente le aree di sua
proprietà destinate a parcheggio pubblico, e ciò prima della ultimazione dei lavori oggetto della
concessione.
Il mancato trasferimento della proprietà dell'area al Comune, che dovrà avvenire comunque
a spese del cedente, costituisce inosservanza di prescrizione contenuta nella concessione
edilizia e pertanto sottoposta alle sanzioni di cui alla legge 47/85.
Negli articoli relativi alle singole Norme saranno precisate le dotazioni minime di spazi per
parcheggio ed autorimesse, che comunque non dovranno essere inferiori a quanto previsto
dall'articolo 10 delle N.T.A.
ART. 11 - CONCESSIONI IN CONTRASTO E COSTRUZIONI STRADALI
11/1 - CONCESSIONI IN CONTRASTO CON IL PIANO
Le autorizzazioni o concessioni rilasciate in contrasto con le previsioni del Piano, decadono
al momento della pubblicazione del decreto di approvazione del Piano stesso su bollettino della
Regione Marche, salvo che i lavori siano gi. stati iniziati come previsto dall'art. 36 comma 6
del R.E.C. e vengano completati entro il termine consentito dalle presenti Leggi.
11/2 - COSTRUZIONI STRADALI
Per le costruzioni di nuove strade o di riparazioni o di modificazioni di quelle esistenti le
indicazioni grafiche delle tavole del Piano, riguardanti la viabilità., hanno carattere
indicativo; . ammessa, nella fase della progettazione esecutiva della previsioni viarie o
pedonali o comunque di pubblico transito, l'eventuale rettifica, da contenere entro limiti
necessitati da esigenze tecniche.
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TITOLO III
CAPO I - PREVISIONI DEL PIANO
ART. 12 - ZONIZZAZIONE
12/1 - DIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE
Il territorio comunale è organizzato per aree urbane ed extraurbane. All'interno di queste
ripartizioni il territorio comunale è diviso in zone e sotto zone urbanistiche come risulta
dalle tavole del Piano, seguendo i criteri di fondo del D.M. 1444/68 e della L.R. 34/92.
12/2 - ZONE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI E TERZIARI
A) zone residenziali e terziarie del Centro Storico;
B) zone residenziali di completamento;
C) zone residenziali di espansione.
12/3 - ZONE PRODUTTIVE ED AGRICOLE
D) zone produttive;
E) zone agricole.
12/4-ZONE PER ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE
F) zone di interesse generale;
G) zone balneari e turistiche.
12/5 - COMPARTI OMOGENEI
Le zone urbanistiche risultanti dalle tavole di piano possono essere delimitate in
comparti omogenei dallo strumento urbanistico generale, per indirizzare sia l'iniziativa privata
che pubblica alla redazione dei Piani Particolareggiati.
12/6 – AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE UNITARIO “RQ MARCIANELLA”
L’area perimetrata nella tavola D3 Bis – Marzocca e denominata “RQ Marcianella” interessa un
ambito unitario da sottoporre a riqualificazione.
La normativa tecnica che disciplina gli interventi all’interno di tale ambito è dettagliata
nell’Allegato Normativo A alle presenti NTA.
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CAPO II - ZONE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI E TERZIALI
ART. 13 - ZONE DEL CENTRO STORICO E DI INTERESSE STORICO: A
Zone nelle quali più elementi caratterizzanti la struttura fisica sono considerati tuttora vitali,
permanenze di un passato non prossimo che mantengono senso e valore per il Capoluogo.
La suddivisione in A1 - A2 fa riferimento alle differenti caratteristiche degli elementi suddetti:
tutta l'area dovrà essere soggetta ad un Piano Particolareggiato di esecuzione di iniziativa
pubblica. Strumenti di intervento diretto: concessioni, autorizzazioni edilizie.
Le A3 - A4 fanno riferimento a nuclei ed edifici e complessi storici, l'intervento si applica per
intervento edilizio diretto e/o per piano di recupero.
Destinazione d'uso previste: residenze, pubblici esercizi, attrezzature per lo spettacolo,
commercio al dettaglio, uffici, studi professionali, agenzie varie, servizi ed attrezzature
collettive di interesse locale, uffici pubblici, sedi di associazione, artigianato di servizio,
artigianato di piccola produzione compatibile con la residenza, esclusa qualsiasi altra attività
che produca inquinamento acustico, danni alla residenza ed ogni altro tipo di inquinamento. A
tale proposito l’Amministrazione Comunale dovrà adottare un elenco delle funzioni ammissibili
e dei relativi limiti dimensionali entro 12 mesi dalla data di approvazione del presente Piano.
Tale elenco delle funzioni ammissibili non ha valore prescrittivo, ma di suggerimento.
13/1 - A1 NUCLEO ANTICO DEL CENTRO STORICO
Nucleo risalente al. XIV secolo di cui mantiene le caratteristiche urbanistiche.
Sono ammessi, fino all’approvazione di un Piano Particolareggiato, solo interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo.
In pendenza dell’approvazione del Piano Particolareggiato, sono ammesse ammesse altre
categorie di intervento edilizio solo nel caso di approvazione di un Piano di Recupero di cui alla
Legge n. 457/78.
Detti Piani preventivi dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
- Indice Fondiario nei limiti del D.M. 1444/68 e comunque tale da non comportare un
incremento di SUL superiore al 10% dell’esistente;
- le eventuali sopraelevazioni non dovranno superare l’altezza minore degli edifici continui nei
fronti edilizi allineati.
13/2 - A2 BORGHI E EDILIZIA CRESCENTE LUNGO LE DIREZIONI STORICHE
ATTORNO AL VECCHIO NUCLEO
Sono ammessi, fino all’approvazione di un Piano Particolareggiato, solo interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo.
In pendenza dell’approvazione del Piano Particolareggiato, sono ammesse ammesse altre
categorie di intervento edilizio solo nel caso di approvazione di un Piano di Recupero di cui alla
Legge n. 457/78.
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Detti Piani preventivi dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
- Indice Fondiario nei limiti del D.M. 1444/68 e comunque tale da non comportare un
incremento di SUL superiore al 10% dell’esistente;
- le eventuali sopraelevazioni non dovranno superare l’altezza minore degli edifici continui nei
fronti edilizi allineati.
E’ ammessa nel comparto contrassegnato da apposita simbologia (servizi sanitari Primo Nucleo
RSA), l’intervento di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento
conservativo e ristrutturazione edilizia, ai sensi del vigente Regolamento Edilizio, sugli immobili
esistenti.
E’ altresì ammesso l’ampliamento degli edifici esistenti nel rispetto dei seguenti parametri:
- Altezza massima: H non superiore a quella esistente;
- Densità Fondiaria: esistente + 20%;
- Distanza dalle strade e dai confini: non inferiori a quelle esistenti.
13/3 - A3 NUCLEI E BORGHI
Per gli edifici cartograficamente individuati dovranno essere conservati le relazioni tra gli
edifici, i lotti ed i passaggi interni con particolare attenzione alla sistemazione degli spazi
non edificati e ai cortili ed orti interni.
I caratteri architettonici e stilistici degli edifici dovranno essere mantenuti.
Tipi di intervento previsti: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro,
risanamento conservativo.
13/4 - A4 EDIFICI E COMPLESSI STORICI
Tutte le A4 sono zone di recupero.
Tipi d'intervento previsti:
Sono consentiti solo manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento
conservativo, demolizione (senza ricostruzione) solo delle superfetazioni
incongrue rispetto all'impianto originario. Eventuali diversi interventi (ristrutturazione,
ampliamenti, ecc.) potranno essere valutati, edificio per edificio, solo a seguito della redazione
ed approvazione di un apposito piano di recupero di iniziativa pubblica e/o privata.
Il piano di recupero dovrà riguardare tutta la zona A4, oppure stralci di queste per "tipi" di
edifici interessati (ad esempio, ville, chiese, volumi industriali dismessi). Basandosi su puntuali
e complete analisi
storico-architettoniche degli edifici, con particolare riferimento ai
censimenti previsti dall'art. 40 comma 8, lett. a), d) delle N.T.A del P.P.A.R., lo stesso piano
di recupero con apposita normativa definirà e regolamenterà le specifiche categorie di
intervento consentite per ogni
edificio, individuerà e quantificherà gli eventuali
ampliamenti, nonché le possibilità di demolizione di parti con o senza possibilità di
ricostruzione delle stesse.
Destinazioni d'uso: (chiese) attività di culto, servizi collettivi di interesse locale e generale;
(ville, palazzi e complessi rurali) residenze urbane e rurali, residenze temporanee
per
iniziative
didattiche,
stazioni agroturistiche, servizi collettivi di interesse generale e locale; Per Villa
Bufarini (Colle Sereno) destinazione d'uso: servizi collettivi di interesse generale (Sede
municipale) e culturale.
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Strumenti d'intervento: concessioni, autorizzazioni edilizie, piani di recupero in caso di
ristrutturazioni e ampliamenti.
Per i parchi e le essenze arboree presenti, ogni eventuale intervento nell'impianto esistente o
ampliamento dovrà essere corredato da uno studio approfondito seguendo le indicazioni
della relazione botanico vegetazionale (Allegata al Piano) con l'eventuale utilizzo di specie
arboree desunte dall'elenco allegato alle N.T.A.; inoltre tali interventi dovranno essere
approvati dalla C.E.C.
ART. 14 - B AREE DI COMPLETAMENTO PREVALENTEMENTE
RESIDENZIALI EDIFICATE PIU' O MENO RECENTEMENTE.
Destinazioni d'uso previste: residenze ed attività di servizio compatibili con la residenza,
esclusa qualsiasi altra attività che produca inquinamento acustico, danni alle residenze ed ogni
tipo di inquinamento.
A tale proposito l’amministrazione comunale dovrà adottare un elenco delle funzioni ammissibili
e dei relativi limiti dimensionali entro 12 mesi dalla data di approvazione del presente Piano.
Tale elenco delle funzioni ammissibili non ha valore prescrittivo ma di suggerimento.
Le attrezzature amministrative pubbliche e private con un forte concorso pubblico dovranno
essere valutate dal Consiglio Comunale.
Il piano si attua per Intervento edilizio Diretto.
Per gli interventi in lotti di dimensioni uguali o superiori a mq. 500 si richiede un piano plani
volumetrico con l'indicazione delle sistemazioni esterne, compresi i parcheggi dimensionati
in base alla L. 122/89 ed in aggiunta 1.00 mq ogni 40.00 mc di volume costruito o ampliato, da
rendere pubblicamente fruibile.
L’approvazione del piano plani volumetrico, in scala non inferiore ad 1 : 200, da parte della
commissione edilizia, è condizione indispensabile per l’avvio dell’iter istruttorio della richiesta
della Concessione edilizia.
14/1 - B1 AREE DI COMPLETAMENTO CON EDIFICAZIONE CONSOLIDATA E
PREVALENTEMENTE SATURA
Destinazione d'uso: residenze, pubblici esercizi, commercio al dettaglio, uffici, studi
professionali, agenzie varie, artigianato di servizio, piccolo artigianato di produzione
(compatibile con la residenza), servizi e attrezzature collettive di interesse locale, uffici
pubblici, sedi di associazioni.
La superficie utile lorda destinata alla residenza non potrà essere inferiore al 75% della SUL
complessiva dell'intero edificio. Questo rapporto percentuale dovrà essere tenuto presente
come indicazione di massima con una variazione del 10% per ogni intervento edilizio,
comprese le variazioni della destinazione d'uso. Quando la percentuale interessi una porzione
di unità immobiliare, la destinazione sarà riferita all'intera unità.
Per quanto riguarda il nucleo di Gabella dovranno essere mantenuti la relazione degli edifici
esistenti ed i loro caratteri architettonici e stilistici, la continuità della cortina sulla strada
provinciale, il filo stradale, con particolare attenzione alla sistemazione degli spazi non
edificati ed all'alberatura. Gli ampliamenti potranno avvenire solo nella parte
dell'edificio posteriore, salvaguardando la viabilità principale e comunque coerenti con gli
obbiettivi indicati nel periodo precedente.
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Per gli edifici costruiti nel secondo dopo guerra sono previsti anche interventi di
demolizione e ricostruzione tenendo presenti i tipi edilizi esistenti.
La prevista demolizione e ricostruzione è subordinata alla redazione di un progetto che
metta in evidenza la correlazione dell'edificio oggetto dell'intervento con gli edifici
confinanti in particolare modo alla cortina del fronte stradale principale.
Tipi di interventi previsti: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamento, demolizione con e senza
ricostruzione, nuova edificazione nei lotti interclusi, variazioni di destinazione d'uso.
Per le nuove costruzioni e per gli ampliamenti:
a) Indice di utilizzazione Fondiaria : UF = 0,60 mq/mq
Nelle aree già edificate deve essere detratta la superficie utile lorda già edificata e/o in
corso di edificazione.
b) Altezza massima: la media degli edifici preesistenti, ricadenti nella stessa zona B1, con
arrotondamento in eccesso al multiplo di cm. 50 immediatamente superiore alla media
calcolata e comunque non superiore a ml. 9,50. L’Amministrazione Comunale dovrà
predeterminare in via definitiva e secondo la norma sopra specificata, l’altezza massima
consentita per ogni singola zona B1 individuata e secondo perimetrazioni di cui alle tavola
D1, D2, D3, D4 e D5 del P.R.G. Nelle zone B1 senza edifici preesistenti, sarà considerata
come altezza massima quella calcolata nella zona B1 più vicina.
c) Distanza minima tra fabbricati di nuova edificazione e/o ampliamenti : ml. 10,00, D.M.
2.04.68.
d) Parcheggi : 1,00 mq ogni 10,00 mc di costruzione.
e) Aree di urbanizzazione secondaria : mq. 18.00 ogni 100.00 mc di volume di nuova
costruzione o ampliamento e/o di cambiamento di destinazione d'uso; dette aree sono di
norma monetizzate sulla base di apposito Regolamento da approvarsi da parte del C.C..
f) Distanza minima dai confini : ml.5,00.
g) Distanza dalle strade : art. 4 D.M. 1.04.68.
h) Costruzione a confine : solo sulla base di accurata documentazione tecnica a corredo della
domanda di concessione edilizia, volta a verificare l’appartenenza dell’edificio ad un tessuto
edilizio conforme, e dietro parere favorevole della Commissione edilizia, può essere concessa
la facoltà di costruire a confine; previo accordo tra le parti confinanti e fermo restando il
limite minimo di 10 m. tra pareti finestrate, ai sensi del regolamento edilizio comunale.
L’area B1 sita tra Piazza Michelangelo e il Torrente Rubbiano, località Marina, è assoggettata ad
un intervento unitario con l’area delimitata dal comparto; l’edifico esistente sull’area B1 è
sottoposto ad un intervento di ristrutturazione edilizia nel rispetto della volumetria esistente,
all’interno della quale è possibile realizzare una S.U.L. complessiva massima ottenuta dividendo
il volume esistente per l’altezza convenzionale di 3 metri, nei limiti di una dotazione di standard
urbanistici soddisfacenti il carico insediato prodotto.
L’edificio dovrà prospettare sulla piazza senza recinzioni, esso dovrà tipicizzarsi
architettonicamente come elemento di cortina in relazione ad uno spazio pubblico (piazza).
Il piano terra può avere solo destinazione d’uso a garage.
L’intervento edilizio è subordinato all’approvazione di un progetto panivolumetrico nel quale
siano individuate aree da cedere al Comune, di misura minima complessiva di mq. 1.600 mq, con
destinazione a parcheggio e a verde pubblico.
Per quanto riguarda la distanza dai confini, sono consentite distanza inferiori a quelle indicate nel
R.E.C. ed al precedente punto f), sul lato prospiciente le aree da cedere al Comune.
Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla presentazione di un atto unilaterale
d’obbligo per la cessione delle aree suddette. Gli schemi planimetrici e planovolumetrici allegati
al PRG hanno valore indicativo e pertanto eventuali discostamenti del progetto non costituiscono
varianti al PRG.
23
L’area sita in via Lungomare in prossimità del sottovia al km 186 (tav. D3) è assoggettata alla
redazione di un piano di recupero da approvarsi da parte del C.C..
L’area tra via dei Platani e via dei Tigli nella frazione di Marina, era compresa nel perimetro
della lottizzazione Miramare, convenzionata nel 1965, con destinazione “D”- servizi con negozi
e attrezzature pubbliche. Nell’attuale P.R.G. l’area è stata inserita fuori dalla lottizzazione con
destinazione in parte B1 ed in parte F5 (area archeologica)
14/1.1 - B1.1ZONA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO/P.R.U. DEL CAPOLUOGO
Destinazione d'uso: residenze, pubblici esercizi, commercio al dettaglio, uffici, studi
professionali, agenzie varie, artigianato di servizio, piccolo artigianato di produzione
(compatibile con la residenza), servizi e attrezzature collettive di interesse locale, uffici
pubblici, sedi di associazioni.
La superficie utile lorda destinata alla residenza non potrà essere inferiore al 75% della SUL
complessiva dell'intero edificio. Questo rapporto percentuale dovrà essere tenuto presente
come indicazione di massima con una variazione del 10% per ogni intervento edilizio,
comprese le variazioni della destinazione d'uso. Quando la percentuale interessi una porzione
di unità immobiliare, la destinazione sarà riferita all'intera unità.
Tipi di interventi previsti: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamento, demolizione con e senza
ricostruzione, nuova edificazione nei lotti interclusi, variazioni di destinazione d'uso.
Per le nuove costruzioni e per gli ampliamenti:
a) Indice di utilizzazione Fondiaria : UF = 0,60 mq/mq
Nelle aree già edificate deve essere detratta la superficie utile lorda già edificata e/o in
corso di edificazione.
c) Altezza massima: ML. 11,00
c) Distanza minima tra fabbricati di nuova edificazione e/o ampliamenti : ml. 10,00, D.M.
2.04.68.
d) Parcheggi : 1,00 mq ogni 10,00 mc di costruzione.
e) Aree di urbanizzazione secondaria : mq. 18.00 ogni 100.00 mc di volume di nuova
costruzione o ampliamento e/o di cambiamento di destinazione d'uso; dette aree sono di
norma monetizzate sulla base di apposito Regolamento da approvarsi da parte del C.C..
f) Distanza minima dai confini : ml.5,00.
g) Distanza dalle strade : art. 4 D.M. 1.04.68.
14/2 - B2 AREE DI COMPLETAMENTO CON EDIFICAZIONI ESTENSIVA
Destinazione d'uso: residenze, pubblici esercizi la cui collocazione dovrà essere prevista dal
relativo piano, studi professionali, parcheggi di servizio.
In queste zone il Piano si attua per Intervento Edilizio Diretto.
Tipi di interventi previsti:
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia, ampliamenti, demolizione con e senza ricostruzione, nuova
edificazione, sistemazione del suolo, variazione delle destinazione d'uso.
Non sono consentite le nuove edificazioni al di fuori delle aree del centro urbano, così come
definite nella tav. D6. Al di fuori delle aree del centro urbano, sono comunque consentiti
ampliamenti negli edifici residenziali esistenti fino ad un massimo del 20% del volume esistente.
Parametri urbanistici ed edilizi:
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a) Indice di utilizzazione fondiaria: UF 0,40 mq/mq.
Nelle aree edificate dovrà essere detratta la Superficie Utile Lorda già edificata e/o in
corso di edificazione.
b) Altezza massima: H 8.00 ml.
c) Distanza minima tra i fabbricati : ml. 10,00.
d) Aree di urbanizzazione secondaria AUS: mq. 18.00 ogni 100 mc di nuova costruzione; dette
aree sono di norma monetizzate sulla base di apposito Regolamento da approvarsi da parte del
C.C..
e) Distanza minima dai confini : ml. 5,00.
f) Distanza dalle strade : art. 4 D.M. 1.04.68
g) Parcheggi : 1,00 mq. ogni 10,00 mc. di costruzione.
Le superfici accessorie, anche se staccate dall'edificio principale, vanno comprese nell'UF e
quindi computate nella S.U.L..
Gli edifici situati lungo le strade non potranno essere ampliati in avanzamento rispetto al
fronte stradale se la loro distanza dalla strada è inferiore a quella prescritta.
14/3 - B3 ZONE DI COMPLETAMENTO A RIDOSSO DEL CENTRO STORICO
Zone a ridosso del centro storico con edifici costruiti negli anni 1950/60 senza alcun valore
di carattere né storico, né architettonico e, nella maggior parte dei casi, con caratteristiche
ambientali e volumetriche in contrasto
con gli edifici del nucleo storico.
Destinazione d'uso: residenze, pubblici esercizi, commercio al dettaglio, studi professionali,
artigianato di servizio, parcheggi.
La superficie utile lorda destinata alla residenza non potrà essere inferiore al 80% della SUL
complessiva dell'intero edificio.
Questo rapporto percentuale dovrà essere tenuto presente come indicazione di massima con una
variazione del 10% per ogni intervento edilizio, comprese le variazioni della destinazione
d'uso. Quando la percentuale interessi una porzione di unità immobiliare, la destinazione sarà
riferita all'intera unità.
Tipi di intervento previsti: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e demolizione con o senza ricostruzione,
variazioni della destinazione d'uso.
a) Nel caso di demolizione e ricostruzione non potrà essere superato il volume esistente e,
comunque, non potrà essere superato l'indice di utilizzazione fondiaria UF 0,50 mq/mq.
b) Altezza massima concessa : ml. 7,50, e comunque non superiore alla media degli edifici
preesistenti ed immediatamente circostanti, anche se non ricadenti nella stessa zonizzazione.
c) Distanza minima tra fabbricati di nuova edificazione e/o ampliamenti : ml. 10,00 D.M.
2.04.68.
d) Parcheggi : 1,00 mq ogni 10.00 mc di costruzione.
e) Aree di urbanizzazione secondaria : mq 18.00 ogni 100.00 mc di volume di nuova
costruzione o ampliamento; dette aree sono di norma monetizzate sulla base di apposito
Regolamento da approvarsi da parte del C.C..
f) Distanza minima dai confini : ml.5,00.
g) Distanza dalle strade : art. 4 D.M. 1.04.68
Andranno mantenuti i giardini e gli orti esistenti.
25
ART. 15 - C ZONE DI NUOVA EDIFICAZIONE PREVALENTEMENTE
RESIDENZIALI
Lo strumento d'intervento è il Piano Urbanistico Preventivo che deve comunque essere esteso
all'intera zona; mentre l'attuazione può avvenire per stralci funzionali parziali con una
estensione di mq. 15.000.
Nel caso in cui l'area zonizzata sia inferiore a mq. 15000, l'intervento preventivo e la
realizzazione saranno unitari ed interesseranno tutta la zona così come perimetrata dal P.R.G.
In sede attuativa l’Amministrazione Comunale dovrà verificare la possibilità di salvaguardia
delle essenze arboree esistenti.
Nel perimetro dell'area C1 situata a Marina a monte della SS. Adriatica ( per le aree residue ),
l'intervento dovrà essere attuato realizzando le opere di urbanizzazione primaria in
particolar modo completando la viabilità come indicato nelle tavole.
Nell’area C1, situata nel Capoluogo a valle di viale Italia, in prossimità dell’incrocio tra le
Provinciali n. 2 e n. 20, le Aree di Urbanizzazione Secondaria vanno collocate nella parte
inferiore della zona al di sotto della curva isometrica dei 50m (come indicato nella planimetria
tav. D1); dovrà essere realizzato un percorso pedonale in continuità con via Pozzo del letto, fino
al previsto percorso pedonale lungo il margine del fosso.
Nell’area posta tra l’abitato di Gabella ed il Capoluogo delimitata dal comparto “C”, lo
strumento d’intervento è il Piano Particolareggiato Attuativo Unitario dell’intero comparto
soggetto a convenzione.
15/1 - C1 AREE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE
Tipi di intervento previsti: nuova edificazione e sistemazione del suolo.
Destinazioni d'uso: residenze; commercio al dettaglio, pubblici esercizi, studi professionali,
servizi collettivi, possibilmente ai piani terra e/o con edifici polivalenti.
a) Indice di utilizzazione territoriale: UT = 0,25 mq/mq.
b) Indice di utilizzazione fondiaria: UF= 0,45 mq/mq.
c) Altezza massima : ml. 6,50.
d) Distanza minima dai confini: ml. 5,00.
e) Distanza minima tra edifici : ml. 10,00.
f) Distanza dalla strada di comparto : art. 9 D.M. 2.04.68.
g) Aree di urbanizzazione secondaria : 22.00 ogni 100.00 mc di volume di nuova costruzione o
ampliamento.
h) Parcheggi ed autorimesse: 1,00 mq ogni 10.00 mc di costruzione;
i) In aggiunta a quanto espresso al comma h) deve essere reperita un'area pari a 1 mq. ogni
20 mc. di costruzione da destinare a parcheggio pubblico.
L’area C1 in prossimità di “Fontebella”, Capoluogo, deve essere assoggettata ad intervento
preventivo unitario con l’area F5 a confine ed a ridosso del manufatto Fontebella e come indicato
nella planimetria Tav. D1.
Nell’area posta tra l’abitato di Gabella ed il Capoluogo delimitata dal comparto “C” ed
assoggettata ad intervento preventivo unitario con l’area F1 dello stesso comparto (Piano
Particolareggiato Attuativo) non si potrà superare il limite di 8.000 mq. di S.U.L.[G6]
L’area posta lungo via San Pietro delimitata dal comparto “D” (Tav. D1 ter e D4 ter) è
assoggettata ad un intervento preventivo unitario con l’area F1 dello stesso comparto (Piano
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Particolareggiato Attuativo soggetto a convenzione). La convenzione dovrà prevedere adeguate
forme di valorizzazione dell’adiacente bosco della “Castagnola” per quanto riguarda l’accesso, la
fruibilità e l’ampliamento. Le aree destinate alle A.U.S. con destinazione “Verde Pubblico” a
corredo della macchia esistente devono essere localizzate immediatamente a ridosso della stessa.
In ogni lotto dovranno essere messa a dimora alberature di alto fusto ed autoctone nella quantità
di 1 pianta ogni 50 mq di area edificabile.
Le fasce di rispetto stradale comprese all'interno delle unità di azzonamento non debbono
essere conteggiate al fine del soddisfacimento degli standards e debbono essere destinate
esclusivamente a verde di urbanizzazione primaria con piantumazione di essenze d'alto fusto
scelte tra quelle di cui all'allegato elenco "TIPI DI ESSENZE"
15/1.1 - C1.1 ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE/P.R.U. DEL CAPOLUOGO
Tipi di intervento previsti: nuova edificazione e sistemazione del suolo.
Destinazioni d'uso: residenze; commercio al dettaglio, pubblici esercizi, studi professionali,
servizi collettivi, possibilmente ai piani terra e/o con edifici polivalenti.
a) Indice di utilizzazione territoriale: UT = 0,35 mq/mq.
b) Indice di utilizzazione fondiaria: UF= 0,60 mq/mq.
c) Altezza massima : ml. 9,50.
d) Distanza minima dai confini: ml. 5,00.
e) Distanza minima tra edifici : ml. 10,00.
f) Distanza dalla strada di comparto : art. 9 D.M. 2.04.68.
g) Distanza minima dalla strada provinciale = ml. 20,00.
h) Aree di urbanizzazione secondaria : 22.00 ogni 100.00 mc di volume di nuova costruzione o
ampliamento.
i) Parcheggi ed autorimesse: 1,00 mq ogni 10.00 mc di costruzione;
l) In aggiunta a quanto espresso al comma h) deve essere reperita un'area pari a 1 mq. ogni 20
mc. di costruzione da destinare a parcheggio pubblico.
In ogni lotto dovranno essere messa a dimora alberature di alto fusto ed autoctone nella quantità
di 1 pianta ogni 50 mq di area edificabile.
Il verde di urbanizzazione primaria deve essere piantumato con essenze d'alto fusto scelte tra
quelle di cui all'allegato elenco "TIPI DI ESSENZE"
27
CAPO III - ZONE PRODUTTIVE ED AGRICOLE
ART 16 - D ZONE PRODUTTIVE
Zone destinate ad attività economiche non agricole; destinate ad insediamenti nuovi ed
esistenti per impianti industriali, artigianali, commerciali, residenze turistiche, recettività turistica
(alberghiera).
Dovrà essere prevista una fascia di verde alberato per una profondità minima di ml. 10,00 lungo
le fasce di rispetto che circondano le aree per insediamenti produttivi. Le piantumazione di
alberi di alto fusto e sempre verdi saranno stabilite nelle quantità e nelle essenze come da allegato
"Tipi di essenze"
ZONE INDUSTRIALI E COMMERCIALI
Destinazioni d'uso: impianti produttivi, laboratori, magazzini, depositi, grandi centri
commerciali con servizi tecnici e amministrativi, attività artigianali.
Gli impianti dovranno essere muniti di attrezzature contro la produzione di inquinamenti
atmosferici acustici e per lo smaltimento dei materiali liquidi e solidi di rifiuto.
E’ ammessa la realizzazione di un alloggio di custodia SUL non superiore a 150 mq per ogni
insediamento industriale o artigianale che superi i 500 mq di SUL destinata adusi produttivi.
L’alloggio è da intendersi dotazione funzionale dell’attività produttiva, pertanto non ne è consentita
la vendita o la locazione indipendentemente dai relativi locali ad uso produttivo.
Superficie da destinare agli spazi pubblici o attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi
(esclusa la sede viaria) non inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti.
Per le funzioni commerciali vale quanto stabilito dal D. I. 1444/68 e L.R. 17/94 riguardo alle aree
da destinare a verde e parcheggi.
16/1 - D1 AREE DESTINATE AD IMPIANTI INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI
DI COMPLETAMENTO
Aree già edificate o parzialmente edificate.
Tipi di intervento previsti: risanamento conservativo manutenzione ordinaria, manutenzione
straordinaria, ristrutturazione edilizia, demolizione con e senza ricostruzione, ampliamenti,
nuove costruzioni, variazioni della destinazione d'uso.
a) Indice di utilizzazione Fondiaria : UF = 0,60 mq/mq.
b) Altezza massima : H = ml. 8,50. In caso di specifiche e motivate esigenze tecnico-produttive tale
altezza può essere derogata sino a 12,00 ml dal C.C., sentita la commissione edilizia, sulla base di
attente valutazioni degli impatti che ciò può determinare sul paesaggio e sull’ambiente.
c) Distanze minime dai confini : 1/2 H comunque con un minimo di ml. 5,00.
d) Distanza dalle strade del comparto : Art. 9 D.M. 2.04.68
e) Parcheggi ed autorimesse : 1,00 mq. ogni 3,30 mq. di SUL per ambienti di altezza interna
superiore a ml.3,00; mq. 1,00 ogni 10 mc per ambienti con altezza interna uguale od inferiori a
ml.3,00 o comunque destinati ad abitazione.
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f) In aggiunta a quanto espresso al comma e), Parcheggi: 40 mq. ogni 100,00 mq. di superficie
utile lorda destinata a parcheggio pubblico per insediamenti industriali, artigianali, depositi,
magazzini, commercio.
16/2 - D2 AREE CON INSEDIAMENTI INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, DI
RICONVERSIONE PREVALENTEMENTE SITUATI LUNGO LA SS. ADRIATICA
Non sono ammessi impianti industriali nuovi; sono ammessi ampliamenti di modeste entità solo
per comprovate esigenze produttive previo parere favorevole del C.C., comunque non superiori al
10% della superficie esistente e nel rispetto del parametro UF = 0,60 mq/mq, fermi restando gli
altri parametri di zona.
Il rilascio di concessioni edilizie relative a nuove costruzioni su lotti liberi è subordinato
all’approvazione di un piano urbanistico preventivo che dimostri il soddisfacimento degli standars.
Per le nuove costruzioni sui lotti inedificati si applica l’indice UF = 0.60 mq/mq, fermi restando gli
altri parametri di zona.
In caso di riconversioni, ampliamento e nuove costruzioni, comprese quelle sui lotti liberi, sono
ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
- insediamenti commerciali;
- mercati specializzati o generali;
- centri generali di vendita;
- uffici pubblici e privati;
- centri direzionali;
- attrezzature per assistenza e sanità;
- sedi di enti ed organizzazioni;
- impianti sportivi e ricreativi ed attrezzature per la cultura;
- laboratori artigiani .
Tipi di interventi previsti:
manutenzione
ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, demolizione con
ricostruzione, ampliamenti, nuove costruzioni.
e senza
Si applicano i seguenti parametri:
a) Indice di utilizzazione Fondiaria: UF=0,80 mq/mq (eccettuati i casi contemplati dal primo e
secondo comma del presente articolo).
b) Altezza massima : H = ml. 8,50. In caso di specifiche e motivate esigenze tecnico-produttive tale
altezza può essere derogata sino a 12,00 ml dal C.C., sentita la commissione edilizia, sulla base di
attente valutazioni degli impatti che ciò può determinare sul paesaggio e sull’ambiente.
c) Distanza dai confini: 1/2 H con minimo di ml. 7,25.
d) Distanza dai fabbricati: ml. 14,50.
e) Distanza dalle strade di comparto: art.9 D.M. 2/4/68.
f) Distanza dalle strade: art. 4 D.M. 2.04.68.
g) Parcheggi ed autorimesse: 1,00 mq. ogni 10 mc di costruzione.
h) In aggiunta a quanto espresso alla lettera g), Parcheggi: 40 mq. ogni 100,00 mq. di superficie
utile lorda da destinarsi a parcheggi pubblici.
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16/3 - D3 AREE DESTINATE A NUOVI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E
COMMERCIALI.
Destinazioni d'uso previste: industrie e artigianato di produzione, magazzini, uffici e
complessi commerciali e direzionali.
a) Indice di utilizzazione Territoriale : UT = 0,60 mq/mq.
b) Indice di Utilizzazione Fondiaria : UF = 1,20 mq/mq.
c) Altezza massima : H = ml. 8,50. In caso di specifiche e motivate esigenze tecnico-produttive tale
altezza può essere derogata sino a 12,00 ml dal C.C., sentita la commissione edilizia, sulla base di
attente valutazioni degli impatti che ciò può determinare sul paesaggio e sull’ambiente.
d) Distanza dai confini: 1/2 H con un minimo di ml. 5,00.
e) Distanza dai fabbricati: ml. 12,00.
f) Distanza dalle strade del comparto : art. 9 D.M. 2.04.68.
g) Parcheggi ed autorimesse: 1,00 mq. ogni 10 mc. di costruzione.
h) In aggiunta a quanto espresso al punto g), nella redazione del Piano urbanistico preventivo
dovrà essere assicurata una ulteriore dotazione pari a 1,00 mq ogni 40 mc di costruzione da
destinare a parcheggi pubblici. Per le funzioni di tipo commerciale dovranno essere rispettati gli
standars di cui al D.I. 1444/68 attraverso la cessione di 80 mq di area per ogni 100 mq di SUL, di
cui almeno 40 mq a parcheggio. Dovranno altresì essere rispettate le dotazioni di parcheggi
previste dalla L.R. 17/94. Per le restanti funzioni l’area da cedere per gli standars è stabilita nel
10% della ST.
Strumento di intervento: Piano Urbanistico Preventivo, in cui non potrà essere superato IF 3 mc/mq.
Il lotto minimo di intervento per la lottizzazione “Alfa Lucas” è pari al 75% della zona D3 relativa
al comparto interessato, previa approvazione di un progetto generale dell’intero comparto, che può
essere realizzato per stralci.
Al fine di un computo corretto delle aree da cedere per il rispetto degli standars, il piano urbanistico
preventivo dovrà fissare le percentuali di uso commerciale. Tale percentuale, dichiarata anche in
convenzione, è da intendersi come limite massimo di comparto.
16/4 - D4 AREE CON DESTINAZIONE PER LA RESIDENZA
TURISTICA E PER COMPLESSI ALBERGHIERI.
Destinazioni d'uso previste: residenze turistiche, complessi alberghieri, pubblici esercizi,
attrezzature sportive; per l’area “Marcianella” anche commercio al dettaglio e terziario di servizio.
Tipi di interventi previsti: manutenzione
ordinaria,
manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo ristrutturazione edilizia, demolizione con e
senza ricostruzione, nuova edificazione.
a) Indice di Utilizzazione territoriale : UF= 0,17 mq/mq.
b) Indice di Utilizzazione Fondiaria : UF =0,20 mq/mq.
c) Altezza massima : H 7,00, tranne che per gli impianti sportivi, la cui altezza massima è fissata
in ml. 9,50.
d) Distanza minima dai confini: ml. 5,00.
e) Distanza minima dagli edifici: ml. 10,00.
f) Distanza dalle strade comparto: art. 9 D.M. 2.04.68.
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g) Parcheggi ed autorimesse: 1 mq. ogni 10 mq. di superficie utile per gli usi residenziali turistici;
1 mq ogni mq di superficie utile per le funzioni ricettive e pubblici esercizi; il 10% della S.F.
della parte destinata ad attrezzature sportive.
h) In aggiunta a quanto stabilito al punto g) dovranno essere individuati un mq ogni 40mc di
costruito da destinare a parcheggi pubblici da collocare a diretto contatto con le strade pubbliche
e/o private.
i) Aree da cedere per standars: 30% della ST.
l) Destinazione d’uso così suddivise: 70% della SF = residenza turistica; 30% della SF =
ricettività turistica alberghiera e strutture sportive.
In queste zone il Piano si attua per Intervento Urbanistico Preventivo.
L’area di sviluppo turistico in località S. Veneranda (Tav. D4) viene assoggettata alle seguenti
ulteriori norme:
- il piano attuativo dovrà prevedere un solo accesso sulla Strada Provinciale, posizionando il più
lontano possibile dal bivio stradale esistente;
- la distanza delle costruzioni dalla Strada Provinciale dovrà essere di ml. 30,00.
Nelle superfici di pertinenza dei singoli edifici andranno poste a dimora piante sempreverdi d'alto e
medio fusto nelle quantità di una ogni 50 mq. di superficie edificabile; le sedi stradali interne
dovranno essere fiancheggiate da opportune alberature sempreverdi; la posa a dimora delle piante
di cui sopra andrà particolarmente curata nella zona prospiciente la sede della Strada Provinciale
San Silvestro per i tipi di essenze vedi elenco allegato;
- Per le due aree a destinazione Turistica per alberghi e ristoranti lungo la SS. Adriatica saranno
assoggettate alle seguenti norme:
- Il piano attuativo preventivo
"attrezzature sociali F1"
dovrà
comprendere
anche l'adiacente area destinata ad
a) Indice di Utilizzazione Territoriale: UT = 0,35 mq/mq.
b) Indice di Utilizzazione Fondiaria: UF = 0,45 mq/mq.
c) Altezza massima : ml. 9,50.
d) Distanza dai confini : ml. 6.00.
e) Distanza dai fabbricati : ml. 12.00.
f) Distanza dalle strade di comparto : art. 9 D.M. 2/04/68.
g) Distanza dalle strade : art. 3 D.M. 1.04.68.
h) Parcheggi ed autorimesse: 1.00 mq ogni mq di superficie utile di cui il 30% ad uso pubblico ai
margini del lotto a contatto con le strade pubbliche e private.
i) Le aree per uso pubblico dovranno essere previste nella percentuale del 10% dell'intera area D4
a disposizione.
31
16/5 - D5 AREE CON EDIFICAZIONE TURISTICA DI COMPLETAMENTO
Destinazioni d'uso previste: residenze turistiche, complessi alberghieri, pubblici esercizi.
Tipi di interventi previsti: restauro e risanamento conservativo, manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, demolizione con e senza ricostruzione, nuova
edificazione.
a) Indice Utilizzazione Fondiaria UF = 0,30 mq/mq.
b) Altezza massima : H = 7,00
c) parcheggi ed autorimesse: 1 mq. ogni 10 mc. di nuovo edificato in caso di uso residenziale e
comunque in misura di un posto auto per ogni unità abitativa.
Per destinazioni diverse dalla residenziale la dotazione di parcheggi dovrà corrispondere a mq. 1
per ogni mq. di superficie utile, con riserva del 25% ad uso pubblico collocata a contatto con
vie pubbliche.
d) Distanza minima dai confini : ml. 5,00.
e) Distanza minima tra edifici : ml. 10,00.
f) Aree per urbanizzazioni secondarie: mq. 18,00 ogni 100 mc di volume di nuova costruzione o
ampliamento. Dette aree sono di norma monetizzate sulla base di apposito Regolamento da
approvarsi da parte del Consiglio Comunale.
16/6 - D6 AREE TURISTICHE RECETTIVE E DI RISTORAZIONE ESISTENTI
Destinazioni d'uso previste: recettività alberghiera e ristoranti.
Tipi di interventi previsti: restauro e risanamento conservativo manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, demolizione con e senza ricostruzione,
ampliamenti.
Per il complesso "Le Rose" gli interventi sono regolati dalla convenzione in atto con
l'Amministrazione Comunale.
Per "La Marinella" è ammesso anche l'ampliamento con i seguenti parametri:
- Indice di Utilizzazione Fondiaria : 1,20 mq/mq con un massimo di volume realizzabile
pari all'80% di quello esistente.
- Altezza massima = H ml. 12,70.
- Distanza dai confini : art.8 D.M 2.04.68 con un minimo di ml. 5,00.
- Distanza dalle strade : art. 4 D.M. 1.04.68; l’attuale distanza dalla SS 16 dovrà essere conservata
- Parcheggi e autorimesse: 1 mq. ogni mq. di S.U.L..
Ristorante in via dei Tigli:
- Indice di Utilizzazione Fondiaria : 0,50 mq/mq. con massimo di volume non superiore a 1,5
mc/mq.
- Altezza massima = H ml. 4,50.
- Distanza dalle strade e dai confini : Art. 8-9 D.M. 2.4.68.
- Parcheggi : 1 mq. per ogni mq. di S.U.L.
Per la ristrutturazione e gli ampliamenti è richiesto un piano di recupero con la sistemazione
dell'area.
32
Ristorante la Fattoria lungo la strada Adriatica:
- manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia anche con ampliamenti fino ad un massimo del 20% del volume edificato.
- Altezza max. H ml.7,50.
- Distanza dalle strade art.4 D.M. 1.04.68 e dai confini art. 8 D.M. 2.04.68.
- Parcheggi: 1 mq per ogni mq Superficie Utile.
16/7 - D7 STAZIONE DI SERVIZIO E DISTRIBUZIONE CARBURANTI
- Indice di utilizzazione fondiaria : IF 0,30 mc/mq.
- Altezza : h = ml. 3,50 per gli edifici; ml. 5.00 per le pensiline e le tettoie.
- Distanza dai confini : ml. 6,00.
- Distanza dagli edifici : art.9 D.M. 2.04.68.
- Distanza dalle strade : art. 4 D.M. 1.04.68.
Per le altre norme si invia alle precisazioni del piano dei carburanti.
Le aree attualmente destinate a questo uso che si rendessero libere in seguito alla chiusura
dell'esercizio o all'attuazione del piano suddetto, dovranno essere destinate a parcheggio ed essere
piantumate.
Strumenti di intervento: concessioni e autorizzazioni edilizie.
Attività e destinazioni d'uso complementari ammesse : ristorazione, rivendite di generi di
monopolio e giornali, accessori auto e similari, attività artigianali di servizio al trasporto su strada.
Le attività e destinazione d’uso complementari ammesse sono comunque subordinate al piano del
commercio e soggette al rispetto della quantità minima di parcheggio in relazione alle attività
stesse.
ART. 17 - ZONE AGRICOLE
Area esterna ai centri edificati e destinate ad usi agricoli.
COMPRENDONO LA ZONA E, AREA ESTERNA AI CENTRI EDIFICATI E SOGGETTA A
PARTICOLARI PRESCRIZIONI SUGLI ELEMENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E LE
SOTTOZONE E1, E2, E3, E4, E5, E6, AREE ESTERNE AI CENTRI EDIFICATI CON
PARTICOLARI NORMATIVE E TUTELE SECONDO GLI INDIRIZZI, DIRETTIVE E
PRESCRIZIONI DEL P.P.A.R.
I progetti relativi a qualunque attività edilizia interessante la generalità delle zone E vanno
corredati di elaborati atti a valutarli in rapporto all'inserimento nell'ambiente circostante.
In modo particolare vanno rilevate le alberature e le siepi esistenti sull'intero fondo interessato,
gli edifici in essere e la loro qualità edilizia e nei materiali, i fossi ed i corsi d'acqua in genere.
E' richiesta inoltre una valutazione dei caratteri visuali riferiti all'unità di passaggio, al bacino
spaziale di percezione, alle caratteristiche planovolumetriche dell'intervento.
33
17/1 - E AREA ESTERNA AI CENTRI EDIFICATI
Area non soggetta a particolari tutele destinata ad usi agricoli, agli allevamenti del bestiame ed
alle attività di trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli.
Sono consentiti solo interventi atti a favorire il mantenimento, la riqualificazione e lo
sviluppo delle attività agricole e zootecniche, comunque non in contrasto con l'equilibrio
naturale.
Non sono ammessi interventi che modifichino l’assetto geomorfologico ed idrogeologico, in
particolare nuovi impianti di cave (se non previste dall'apposito piano), discariche e colmate.
I movimenti di terra che dovessero apparire giustificati per l'uso agricolo dei suoli, interessanti
estese porzioni di territorio, dovranno essere autorizzati dal Sindaco su parere della
Commissione Edilizia.
Per le eventuali cave abbandonate dovranno essere predisposti appositi piani di recupero:
destinando quelle umide alla nidificazione dell'avifauna e favorendo con una opportuna
sistemazione attività di osservazione e di studio; privilegiando il ripristino dell'attività agricola;
prevedendo il rimboschimento nei casi di forte pendenza.
E' vietata la demolizione dei manufatti agricoli che costituiscono bene culturale ai sensi
dell'art. 15, punti 3 e 5 delle N.T.A. del P.P.A.R., individuabili sulla base della cartografia
I.G.M. 1892 - 95 salvo verifica puntuale del bene, del suo attuale carattere extraurbano e della sua
persistenza, verifica da effettuare all'interno del censimento previsto dall'art. 15 della L.R.
13/90.
L'Amministrazione provvederà al censimento, di cui all'art. 15 della L.R. 13/90, di tutti gli edifici
del territorio agricolo, alla classificazione, alla valutazione, alla compilazione dell'elenco degli
edifici che rivestono valore storico ed architettonico e alla determinazione degli interventi
possibili.
Fino all'espletamento del censimento della classificazione, delle valutazione, della compilazione
dell'elenco dei beni storico-architettonici, di cui all'art. 15 comma 2 L.R. 13/90 e
dell'identificazione del tipo di intervento compatibili con le singole costruzioni, con gli indirizzi
e le prescrizioni delle relative aree, . possibile autorizzare i soli interventi di manutenzione
ordinaria, manutenzione straordinaria risanamento conservativo e restauro. E' consentito
l'intervento di "Ristrutturazione edilizia" prima del censimento generale a condizione che venga
effettuato il censimento parziale sulle singole domande inoltrate all'Amministrazione
Comunale.
Per le case coloniche con bigattiera centrale a crociera sono ammessi solo interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo, restauro, purchè non modifichi il
tipo di materiale originario e la struttura distributiva interna.
Strade, corsi d'acqua, filari e alberature sono considerati elementi strutturanti il territorio rurale. Gli
interventi, pertanto, dovranno osservare le seguenti prescrizioni:
Strade: mantenimento delle dimensioni, del trattamento superficiale e dell'andamento originario.
Sono consentiti adeguamenti solo se ritenuti necessari per motivi di sicurezza viaria;
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Corsi d'acqua: mantenimento dell'ampiezza e dell'andamento degli alvei senza opere di colmata
Filari e alberate non da produzione: mantenimento, incremento e sostituzione di alberi in
caso di morie lungo strade comunali e corsi d'acqua, mantenimento delle siepi vive lungo le
scarpate; la fascia alberata va collocata ad una distanza di m.1 dal confine stradale e sul bordo
estremo delle scarpate.
Specie arboree: e' ammesso il cambiamento delle colture in atto e l'introduzione di nuove colture.
Qualora alterino gli elementi strutturanti il territorio (strade, filari e alberate) dovrà essere
richiesto il parere della Commissione Edilizia.
Elementi diffusi del paesaggio agrario
Per gli elementi diffusi è stabilito il divieto di distruzione o manomissioni degli elementi
stessi salvo l'ordinaria manutenzione e fermo restando il disposto della L.R. 10 gennaio 1987, n. 8
e della L.R. 13 Marzo 1985, n.7 con le seguenti prescrizioni:
1) sono vietati
- abbattimento delle essenze arboree e arbustive autoctone ( spontanee nel territorio);
- riduzione della copertura boschiva con dissodamento;
- introduzione di specie estranee e/o infestanti;
2) è consentito
- abbattimento della vegetazione infestante (robinia, ailanto);
- abbattimento delle essenze arboree e arbustive, in caso di inderogabile esigenze attinenti la
realizzazione di opere pubbliche.
L'autorizzazione all'abbattimento è rilasciato dagli organi chiamati all'approvazione dei progetti,
previa verifica dell'impossibilità di soluzione tecnicamente valide diverse da quelle comportanti
l'abbattimento.
Macchie e boschi residui di latifoglie
Aggruppamenti boschivi naturali e semi naturali anche se di dimensioni ridotte poste all'interno di
campi coltivati e in aree distanti da pi. vasti complessi boschivi.
1) sono vietati:
- accensioni di fuochi all'interno del bosco;
- attività che in qualche misura alternino la composizione floristica;
- introduzione di specie non autoctone;
- opere di qualsiasi tipo che possono compromettere il mantenimento del bosco;
2) sono permessi:
- interventi rivolti a facilitare l'espansione delle cenosi forestali originarie, nelle radure e in aree
marginali adiacenti con processi di ricolonizzazione in atto.
Tale ricostituzione potrà avvenire con la messa a dimora di specie arboree e arbustive autoctone,
la cui scelta non potrà discostarsi dai tipi vegetanti allo stato spontaneo e ponendo un vincolo di
tutela su una fascia di 10 ml dai fusti perimetrali della macchia o del bosco, dove è fatto divieto di
coltivazione agricola, pascolo e di altro uso del suolo, così come di manomettere la vegetazione
spontanea, accendere fuochi, transitare con mezzi meccanici.
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Vegetazione ripariale
Superfici occupate dalla vegetazione ripariale e su quelle aree prospicienti nelle quali . in atto
un processo di espansione della stessa.
1) E' vietata:
- attività che in qualche misura compromettono il mantenimento del tipo di vegetazione;
- distruzione o danneggiamento delle specie vegetali autoctone;
- introduzione di specie estranee al tipo di ambiente;
- alterazione geomorfologica del terreno;
- captazione di quantitativi di acqua che possono compromettere il mantenimento della
vegetazione ripariale.
2) E' permesso:
- ricostruzione della vegetazione ripariale nei tratti di maggiore depauperamento o dove è stata
completamente soppressa, tramite piantumazione di specie autoctone nel rispetto della
successione naturale;
- graduale eliminazione delle specie infestanti e ricostruzione della vegetazione ripariale
come definito nel punto precedente.
Alberature ed elementi arborei isolati o a piccoli gruppi, siepi
Carattere prioritario di tutela va dato alle specie autoctone che nel caso specifico sono
soprattutto rappresentate da esemplari di querce.
Riguardo a questi ultimi, numerosi sono gli elementi adulti distribuiti nel paesaggio agrario, ma
pochissimi sono gli individui giovani che potranno assicurare il loro rinnovamento nei
decenni futuri.
Le alberate (oliveti, aceri o olmi maritati alla vite, ecc.), i filari e gli individui isolati (gelsi,
olmi) rivestono importanza essenzialmente dal punto di vista paesaggistico, ornamentale e
caratterizzano il paesaggio rurale. Quali componenti del paesaggio agrario vanno intesi
essenzialmente dal punto di vista storico-culturale, e come tali devono essere tutelati e
salvaguardati dalla distruzione.
Aree con vegetazione scarsa o nulla ( con buona potenzialità per il ripristino della vegetazione
arborea naturale)
Esistono appezzamenti non pi. utilizzati per le colture in cui . in atto un processo di
ricolonizzazione della vegetazione; in taluni casi si osserva la presenza di elementi diffusi
come esemplari isolati o a gruppi di piccole querce, o di altri arbusti spontanei che
suggeriscono già il tipo di vegetazione da adottare nel caso di eventuali ampliamenti del verde.
1) sono vietati:
- utilizzazione di scarpate e aree incolte per depositi di materiale di alcun tipo, nonchè
inquinamento con scarichi o discariche;
- introduzione di specie infestanti come ailanto o robinia per nuove espansioni del verde;
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2) è permesso:
- posa a dimora di specie vegetali arbustive e arboree autoctone per l'espansione della
vegetazione boschiva;
- per le aree incolte (tra la strada statale e la ferrovia), un'eventuale operazione di
rinverdimento potrà essere effettuata con piccole piante a portamento arbustivo quale tamerici,
pitosporo e oleandro.
I progetti relativi a qualunque attività edilizia interessante la generalità delle zone E vanno corredati
di elaborati atti a valutarli in rapporto all’inserimento nell’ambiente circostante e con riguardo alla
tipologia di intervento. In modo particolare vanno rilevate le alberature e le siepi esistenti sull’intero
fondo interessato, gli edifici in essere e la loro qualità edilizia e nei materiali, i fossi ed i corsi
d’acqua in genere. E’ richiesta inoltre una valutazione dei caratteri visuali riferiti all’unità di
paesaggio, al bacino spaziale di percezione, alle caratteristiche planovolumetriche dell’intervento.
17/1a COSTRUZIONI
Sono previste le seguenti costruzioni:
a) abitazioni necessarie per l'esercizio
dell'attività agricola nonché
ricostruzione di quelle preesistenti da parte dell'imprenditore agricolo;
l'ampliamento
o
b) annessi agricoli necessari alla conduzione del fondo: silos, serbatoi idrici, depositi per
attrezzi e macchine, stalle, locali per la conservazione e la prima trasformazione dei prodotti
agricoli e zootecnici, impianti tecnici;
c) costruzioni per allevamenti zootecnici di tipo industriale con relativi impianti e servizi
lagoni di accumulo per la raccolta di liquami di origine zootecnica-serre;
d) costruzione per attività adibite alla manipolazione, conservazione, prima trasformazione dei
prodotti agricoli e zootecnici con relativi impianti e servizi.
La localizzazione degli impianti di cui agli ultimi due punti è subordinata a delibera del
Consiglio Comunale;
e) opera di pubblica utilità che debbono sorgere necessariamente in zone agricole.
Nell'area omogenea "E" è inoltre possibile insediare edifici per industrie estrattive e cave,
impianti tecnologici (stazioni ENEL, SNAM, SIP, ecc.) gli esercizi pubblici di cui alla Legge n.
524 del 14/10/1974 e gli esercizi di vendita al dettaglio di cui alla Legge n.426 del 11/6/1971 se
previsti nei rispettivi piani di settore.
Il rilascio della concessione è subordinato alla deliberazione del Consiglio Comunale circa
l'idoneità dell'area prescelta per tipo di utilizzazione nei confronti delle infrastrutture presenti e di
quelle necessarie, nonché alla esistenza dei pubblici servizi necessari per l'insediamento.
Gli ampliamenti e le nuove costruzioni di abitazioni e accessori debbono rispettare i seguenti
parametri, fatto salvo quanto disposto dalla L.R. 13/90:
a) Indice fondiario: L. R. 13/90, comma 3 art. 4 e comma 1 art. 8.
b) Altezza dei fabbricati: ml. 7,50 misurati a valle.
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c) Distacco dai confini : ml. 20,00 per gli ampliamenti e le ristrutturazioni di fabbricati esistenti
a distanza inferiore alla minima, tali interventi non debbono avvenire verso i confini posti a
distanza inferiore da quella minima.
d) Distanza dai fabbricati di diversa proprietà : ml. 40,00, ml. 50,00 da edifici con caratteristiche
architettoniche e ambientali significative censiti dall'Amministrazione Comunale.
e) Distanza dalle strade: art. 4 D.M. 1.04.68.
La densità fondiaria è calcolata sul fondo unitario con appezzamenti accorpati; non
costituiscono separazione del fondo strade vicinali e interpoderali, canali e fossi di acque non
pubbliche e comunque quanto disposto dall'art. 2 della L.R. 13/90.
17/1b - ABITAZIONI E ANNESSI AGRICOLI PER LA CONDUZIONE DEL FONDO
1-Tipi d'intervento previsti:
a) Manutenzione
ordinaria,
ristrutturazione dell'abitazione.
manutenzione
straordinaria, risanamento conservativo,
b) Ampliamenti dell'abitazione al solo fine di adeguarla alle esigenze abitative del nucleo
familiare, fino ad un massimo di 1000 mc, sono fatti salvi i disposti dall'art. 6, 5 comma della
L.R. 13/90 e quelli della L.R. n. 34/75.
Gli ampliamenti potranno avvenire solo attraverso aggiunte in aderenza di corpi di fabbrica.
Il volume dell'intero complesso abitativo non dovrà comunque superare mc. 1000 e potranno non
osservare le distanze minime di ml. 20 dai confini interni.
- demolizione con e senza ricostruzione di annessi agricoli;
- costruzioni di nuovi annessi agricoli, secondo quanto disposto dall'art. 8 della L.R. 13/90.
c) Demolizione con ricostruzione di singoli manufatti o dell'intero complesso edilizio compresa
la casa colonica, secondo quanto disposto dall'art. 5 coma 1 della L.R. 13/90, tranne per gli
edifici compresi nell'elenco di cui all'art. 15 coma 2. della L.R. 13/90, al fine esclusivo di
garantire lo sviluppo dell'azienda e soddisfacenti condizioni abitative al nucleo familiare
che conduce il fondo e con il limite massimo di mc. 1.000.
d) Costruzioni di nuove abitazioni sui fondi senza casa frazionati da almeno 5 anni alla data di
richiesta della concessione.
Gli edifici e le parti di edificio ricostruiti o costruiti ex-novo ampliati o ristrutturati dovranno
essere disposti in modo tale da assecondare la pendenza del terreno.
e) Case e annessi agricoli esistenti.
Oltre quanto prescritto nei commi precedenti si precisa che qualsiasi intervento che interessi una
casa agricola e i relativi annessi è subordinata all'espletamento del censimento dei fabbricati
rurali, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 13/90.
In adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2 del suddetto articolo e alle disposizioni
del P.P.A.R. il censimento . accompagnato da una indagine, condotta in conformità alle
indicazioni contenute nella C.R. 6/1992.
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Fino all'espletamento delle suddette operazioni al fine di dare risposte ad eventuali richieste di
intervento, l'Ufficio Tecnico Comunale deve svolgere una specifica indagine sull'edificio
oggetto della richiesta d'intervento.
I risultati dell'indagine sono oggetto di valutazione della Commissione Edilizia integrata ai sensi
della L.R. 24/84 la quale esprime parere sulla classificazione dell'edificio in ragione del suo valore
storico-documentale e del contesto paesistico ambientale.
Il P.R.G. stabilisce i seguenti criteri di classificazione, i relativi interventi ammessi e le
eventuali procedure abitative particolari.
Le schede di censimento e di classificazione degli edifici, potranno altresì contenere prescrizioni
particolari, in ragione di specifici elementi individuati sui fabbricati censiti.
Case agricole di classe A
Sono quelle di maggior valore storico architettonico, anche in considerazione delle relazioni con il
paesaggio e con la vegetazione circostante.
Interventi ammessi:
- Manutenzione ordinaria
- Manutenzione straordinaria
- Restauro
- Risanamento conservativo
Nel caso in cui ci sia necessità di una nuova abitazione, occorre presentare un progetto
preliminare per valutare le scelte del sito, le distanze dagli elementi da tutelare, le caratteristiche
tipologiche della nuova costruzione; distanza di ml. 50 dall'abitazione di classe A (art. 15
comma 5 della L.R. 13/90)
Case Agricole classe B
Case agricole che per configurazione tipologica e/o per la qualità di alcuni particolari elementi
costruttivi rivestono un valore di testimonianza dell'edificio rurale.
Interventi ammessi:
- Manutenzione ordinaria
- Manutenzione straordinaria
- Modifiche interne
- Risanamento conservativo
- Ristrutturazione Edilizia
Demolizione e ricostruzione senza variazioni dell'esistente sia nel volume che in altezza nei casi
in cui ci sono comprovate esigenze di carattere statico da non permettere un nuovo recupero;
aumento di volume mediante accorpamenti. Progetto preliminare che dimostri la precarietà statica
e l'essenza di particolari valori e l'adeguatezza del nuovo edificio con l'ambiente e paesaggio
circostante.
Case agricole classe C
Case agricole che non rivestono interesse storico ambientale e/o di recente costruzione.
Interventi ammessi:
- Manutenzione ordinaria
- Manutenzione straordinaria
- Modifiche interne
- Ristrutturazione Edilizia
- Demolizione con ricostruzione senza variazione del volume e della altezza dell'esistente
- Demolizione con ricostruzione con variazioni del volume e delle altezze dell'edificio esistente.
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Le sistemazioni esterne dovranno essere precisate nel progetto con particolare attenzione per le
case di classe A, che dovranno riproporre i caratteri dell'ambiente agricolo tradizionale.
Annessi Agricoli
Negli annessi agricoli compresi nell'area di pertinenza dell'edificio principale, sono ammessi
interventi previsti dalla classe della casa agricola corrispondente.
Negli annessi agricoli che non rivestono particolare interesse storico documentale possono
essere consentiti interventi di demolizione e ricostruzione con variazioni rispetto all'esistente.
Nel caso di annessi agricoli riferiti a case agricole di classe A i suddetti interventi di cui al
comma precedente, finalizzati al miglioramento dell'attuale assetto planivolumentrico del
complesso edilizio, sono subordinati alla approvazione di un progetto preliminare che dimostri
l'assenza di particolari valori di elementi architettonici e l'adeguatezza del nuovo edificio in
relazione alla casa agricola di classe A.
Nel caso di annessi agricoli corrispondenti a case
l'accorpamento con l'edificio principale.
agricole di classe C è consentito anche
17/1c - ABITAZIONI SENZA FONDO
Per le abitazioni di tipo urbano esistenti in zone rurali, senza fondo, sono ammessi interventi
di
restauro conservativo, di
manutenzione
ordinaria,
manutenzione straordinaria,
ristrutturazione edilizia; sono ammessi, inoltre ampliamenti per motivate esigenze abitative fino
ad un massimo di mq. 30.00 di S.U.L. Il rilascio della concessione edilizia per l’ampliamento nega
il diritto di ottenere successivi ampliamenti.
17/1d - EDIFICI ABBANDONATI
1) Gli edifici rurali abbandonati, cioè in disuso e non più destinati all'attività agricola, possono
essere recuperati senza vincoli del mantenimento dell'attività agricola e destinati ad uso
abitativo, anche mediante locazione a terzi anche a fini turistici.
2) In caso di cambiamento della destinazione ad uso agricolo sono consentiti interventi di
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia.
Per la ristrutturazione edilizia, con aumento di volume per esigenze igienico sanitarie, tale aumento
è consentito fino a mq. 30,00 di S.U.L.; inoltre nel progetto deve essere precisate le modalità
di sistemazione dell'area non edificata e devono essere illustrate le considerazioni progettuali
rispetto alle caratteristiche tipologiche originarie, ai materiali, particolari costruttivi e colori.
3) E' consentita la demolizione con ricostruzione solo in caso di comprovate necessità tecnicostatiche preventivamente accertate dall'ufficio tecnico comunale o con perizia giurata dal tecnico
previsto e salvo che la costruzione non sia inserita nell'elenco degli edifici di valore storico e
architettonico.
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4) Il rilascio di concessione ed autorizzazione e l'approvazione del piano di recupero sono
subordinati all'accertamento che l'intero complesso rurale non è abitato da almeno 3 anni dalla data
di richiesta di autorizzazione o concessione.
17/1e - COSTRUZIONI PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI DI TIPO INDUSTRIALE E
LAGONI DI ACCUMULO;
COSTRUZIONI PER LA LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE, TRASFORMAZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI.
1- Costruzioni per allevamenti zootecnici di tipo industriale e lagoni di accumulo.
- Sono considerati allevamenti zootecnici di tipo industriale quelli la cui consistenza supera
il rapporto peso superficie stabilito dalla legge 319/76.
- Le nuove costruzioni sono ammesse purchè coerenti con gli obbiettivi di sviluppo del piano
zonale agricolo di cui alla L.R. 6 febbraio 1978 n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni e
a condizione che sia garantito il regolare smaltimento dei rifiuti, previa depurazione, ai sensi
della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Le costruzioni per allevamenti devono avere le seguenti caratteristiche:
a) essere protette da una zona circostante, con recinzioni ed opportune alberature, di superficie
pari a quella degli edifici da realizzare, moltiplicata per 5;
b) rispettare le seguenti distanze minime: dai confini di ml. 40; dal perimetro dei centri e nuclei
abitati e degli edifici e manufatti storici individuati ml. 500, estesa a ml. 1000 per gli
allevamenti di suini; dal più vicino edificio residenziale non rientrante nel complesso aziendale di
ml. 100;
c) svilupparsi su un solo piano e rispettare l'altezza massima di ml. 4,50 misurata a valle per i
terreni in declivio; sono fatte comunque salve le diverse altezze che rispondono a particolari
esigenze tecniche, quanto previsto dalla lettera d) comma 2, art. 9 della L.R. n. 13/90.
I lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami di origine zootecnica devono essere posti ad una
distanza minima di ml. 100 dalle abitazioni e dai confini e devono essere realizzati all'interno
della zona di protezione di cui alla lettera a).
2- Costruzioni per la lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli e per industrie forestali.
- Le nuove costruzioni sono ammesse a condizione che esse siano al servizio di imprese agricole,
singole o associate, o di cooperative agricole locali, che siano proporzionate alle loro effettive
necessità e che i prodotti agricoli ivi trasformati, conservati o commercializzati, provengono
prevalentemente dalle stesse aziende agricole.
- Le costruzioni devono essere in armonia con i piani zonali agricoli di cui alla L.R. 6 febbraio 1978
n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni o, in mancanza, con gli indirizzi produttivi
all'uopo formulati dalla Regione.
41
Le costruzioni devono rispettare le seguenti prescrizioni:
a) avere un volume non superiore all'indice di fabbricabilità fondiaria di 1mc/mq;
b) osservare le distanze minime dai confini di ml. 20,00 e dalle abitazioni ricadenti nel complesso
aziendale di ml. 10,00.
3- La localizzazione delle costruzioni per le attività di cui al presente capoverso
e gli
eventuali lagoni di accumulo è subordinata ad una delibera del consiglio comunale attestante
l'idoneità dell'area alla destinazione d'uso prevista.
Ai fini decisionali andranno valutati i rischi di inquinamento connessi all'insediamento.
Il progetto dovrà in ogni caso indicare adeguate misure di depurazione degli scarichi ed essere
corredato di una verifica di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 63 bis e ter delle N.T.A. del
P.P.A.R.
17/1f - SERRE
1 - Sono considerate serre gli impianti stabilmente infissi al suolo, di tipo prefabbricato o
eseguiti in opera, e destinati esclusivamente a colture specializzate.
2 - Le serre si distinguono in:
a) serre destinate a colture con condizioni climatiche artificiali limitate ad una sola parte
dell'anno e, pertanto, con l'apertura solo stagionale;
b) serre destinate a colture normalmente con condizioni climatiche artificiali e pertanto con
coperture stabili.
3 - La realizzazione delle serre è subordinata alla L.R. 13/90, art. 10 comma 3.
4 - Le serre di cui alla precedente lettera b), possono essere realizzate in base a concessione
rilasciata dal Sindaco ai sensi della legislazione vigente e dietro impegno del richiedente a non
modificare la destinazione del manufatto.
5 - Le serre con copertura stabile devono altresì rispettare un indice massimo di utilizzazione
fondiaria di 0,5 mc/mq.
6 - Entrambi i tipi di serre devono avere le seguenti caratteristiche:
a) distanze minime non inferiori a ml. 5,00 dalle abitazioni esistenti nello stesso fondo e a ml. 10,00
da tutte le altre abitazioni;
b) distanze minime non inferiori a ml. 5,00 dal confine di proprietà.
17/1g - CONCESSIONI EDILIZIE
1- Le concessioni e le autorizzazioni per la realizzazione di edifici in zone agricole sono rilasciate
ai proprietari dei fondi o agli aventi titolo nel rispetto della L.R. 13/90 e della Legge 28 gennaio
1977 n. 10 e alle seguenti condizioni:
a) per quanto attiene agli interventi di cui alle lettere a) del paragrafo "Costruzioni" e alle lettere
b) - c) - d) del paragrafo "Abitazioni e annessi per la conduzione del fondo", che le costruzioni
stesse siano al servizio dell'attività agricola e delle esigenze abitative dell'imprenditore a titolo
principale singolo o associato con i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia;
42
b) per quanto attiene interventi di cui alle lettere b) - c) - d) del paragrafo "Costruzioni", che le
costruzioni stesse siano al servizio dell'attività agricola dell'imprenditore singolo o associato con
i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia.
2 - Le concessioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, dei paragrafi
"Abitazioni senza fondo" "Edifici abbandonati" sono rilasciate al
proprietario o a chi abbia titolo per richiederlo.
3 - Tutte le concessioni edilizie relative agli interventi di cui alla Legge Regionale 13/90, sono
rilasciate previo accertamento
dell'esistenza
delle
infrastrutture sufficienti, dell'acqua
potabile o della programmata realizzazione delle stesse da parte del Comune o, infine,
dell'assunzione di impegno da parte dell'interessato a realizzarle contestualmente agli edifici.
4 - I requisiti di cui alle lettere a) b) che precedono sono provati da un certificato attestante la
qualifica di coltivatore del richiedente (imprenditore a titolo principale ai sensi dell'art. 12
della Legge n. 153/75; cooperativa e associazione di imprenditori, colono mezzadro ai sensi
dell'art. 13 della Legge suddetta) o anche il pensionato ex coltivatore nel solo caso di interventi
di ampliamento, o da impegno, mediante atto pubblico, di alienare o locare l'edificio costruito
esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti stabiliti al punto precedente.
17/1h - VINCOLI DI INEDIFICABILITA'
1 - Il rilascio della concessione edilizia per gli interventi di cui alla lettera a) del
paragrafo
" Costruzioni" Art. 17/1 è subordinato alla istituzione di un vincolo a "non
aedificandi" sull'area dell'azienda, anche ricadente in comuni diversi ai sensi dell'art. 2 della L.R.
13/90, utilizzato a fini edificatori con esclusione dell'area iscritta a catasto per l'edificio rurale
oggetto della concessione ed alla presentazione di un certificato della conservatoria delle ipoteche
o di una dichiarazione notarile attestante l'assenza, sull'area di proprietà, di vincoli di
inedificabilità.
2 - Il comune dovrà dotarsi di un registro fondiario con annessa planimetria sulla quale riportare
i dati catastali dei terreni vincolati ai sensi del precedente comma.
3 - Il rilascio delle concessioni edilizie per le costruzioni di cui alle lettere b) - c) - d) del
paragrafo "Costruzioni" è subordinato alla istituzione di un vincolo di destinazione, che preveda
per almeno 10 anni il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività
agricola;
4 - I vincoli di cui al presente articolo sono trascritti a cura della Amministrazione Comunale e
a spese del concessionario, nei registri delle proprietà immobiliari.
5 - E' consentito il mutamento di destinazione d'uso:
a) nei casi di morte o invalidità permanente del concessionario;
b) nei casi di abbandono, imposto da espropriazione per pubblica utilità o da altre cause di
forza maggiore, dell'attività agricola da parte di chi ha sottoscritto l'atto di impegno;
c) nei casi in cui il concessionario versi nell'ipotesi di cui agli articoli 33 e seguenti della L.R. 28
ottobre 1977, n. 42.
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6 - Non comporta, in ogni caso, mutamento di destinazione ed obbligo di richiedere la
concessione onerosa, la prosecuzione dell'utilizzazione degli edifici da parte dei familiari del
concessionario nell'ipotesi di cui alla lettera a), e da parte del concessionario e suoi familiari
nella ipotesi di cui alle lettere b) - c) del precedente comma.
17/1i - NORME COMUNI
1 - La necessità e la destinazione delle nuove costruzioni di cui agli artt. 17/1b, 17/1e e 17/1f delle
presenti norme, devono risultare da un piano aziendale o interaziendale ai sensi della
legislazione regionale vigente da allegare alla domanda di concessione edilizia dal quale risulti
anche il quadro economico relativo ai 3 anni precedenti la richiesta con l'indicazione del tipo e
della estensione delle coltivazioni praticate sul fondo.
2 - Sono esonerati dalla presentazione del piano aziendale, e devono presentare una semplice
relazione illustrativa, i soggetti che, pur non risultando imprenditori agricoli a titolo principale,
ai sensi della legislazione vigente, esercitando le attività di cui agli artt. 17/1e e 17/1f delle
presenti norme.
3 - Il piano di sviluppo aziendale o la relazione illustrativa, presentata dai soggetti, che
pur non risultando imprenditori a titolo principale, esercitano le attività di allevamento zootecnico
industriali,
coltivazioni in
serra,
lavorazione,
conservazione,
trasformazione
e
commercializzazione dei prodotti agricoli sono approvati dagli organismi regionali (art. 13
comma 4 L.R. n. 13/90) e sono vincolati per almeno 10 anni dalla data del rilascio del certificato
di abitabilità.
4 - Tutte le costruzioni da realizzare in zona agricola dovranno rispettare le distanze dalle strade
stabilite dal Decreto Ministro n. 1404 del 1.4.1968 e dal Codice della Strada , in relazione
all'importanza delle stesse salvo l'ipotesi di cui alla lett. a) comma 2. della L.R. n. 13/90 e i casi
previsti dalla L.R. 21.5.75 n. 34 sono comunque fatte salve norme più restrittive del P.R.G.
rispetto al D.M. 1.4.68 n. 1404.
5 - Ai fini di prevenzione sismica per le altezze e le distanze tra i fabbricati si osservano le
norme pi. restrittive eventualmente stabilite dalla legislazione vigente.
17/2 - E1 AREA DI TUTELA
Sono destinate alla tutela di opere, abitati o manufatti.
E' imposto il mantenimento dell'ambiente naturale esistente e sono vietati nuovi insediamenti, in
particolare:
- ogni nuova edificazione, compresi i fabbricati di tipo agro-industriale adibiti alla lavorazione,
conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- silos e depositi agricoli compresa la realizzazione di depositi e stoccaggi di materiali non
agricoli, edifici ed impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale;
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- l'abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente tranne le essenze infestanti e le
piante di tipo produttivo industriale, resta salvo quanto regolamentato dalla L.R. 8/87 e
successive integrazioni ed modificazioni nonché quanto previsto dalla L.R. 34/87;
- l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti;
- il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade di qualunque categoria, fatta eccezione per i
mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola;
- l'allestimento di impianti di percorsi o di tracciati per attività sportive da esercitarsi con mezzi
motorizzati, l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo esclusa
la segnaletica stradale e quella turistica con la costruzione di recinzione delle proprietà se non
materiali idonei e compatibili con l'ambiente salvo recinzioni temporanee a servizio dell'attività
agricola, sono vietati muri in c.a. fuori terra, recinzioni prefabbricate ecc.;
- sono invece consentiti gli ampliamenti degli edifici abitativi esistenti di classe B e C, per
motivate esigenze, fino ad un massimo di mq. 30,00 di superficie utile lorda, previa presentazione
ed approvazione di un progetto preliminare in cui siano illustrate le considerazioni progettuali
rispetto alle caratteristiche tipologiche originarie, ai materiali, particolari costruttivi e colori. Sono
altresì consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo e
ristrutturazione, ove consentiti dalle precedenti norme. E’ consentita, per i soli imprenditori agricoli
a titolo principale, la costruzione di accessori agricoli di piccola entità, con vincolo di destinazione,
fino ad un massimo di 100 mq. per un’altezza massima di 4,00 ml, previa presentazione ed
approvazione di un progetto preliminare che dimostri la coerenza rispetto ai materiali ed al
linguaggio architettonico compositivo dell’edificio principale o l’aderenza a modalità costruttive
“leggere” di tipo tradizionale.
17/3 - E2 AREA DI TUTELA
Sono destinate alla protezione di opere o abitati.
E' imposto il mantenimento dell'ambiente naturale esistente e sono vietati nuovi insediamenti, in
particolare è vietato:
- ogni nuova edificazione, compresi i fabbricati di tipo agro-industriale adibiti alla lavorazione,
conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; silos e depositi
agricoli compresa la realizzazione di depositi e stoccaggi di materiali non agricoli, edifici ed
impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale;
- l'abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente tranne le essenze infestanti e le
piantate di tipo produttivo industriale, resta salvo quanto regolamentato dalla L.R. 8/87 e
successive integrazioni ed modificazioni nonchè quanto previsto dalla L.R. 34/87;
- l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti;
- sono invece consentiti gli ampliamenti degli edifici abitativi esistenti di classe B e C, per
motivate esigenze, fino ad un massimo di mq. 30,00 di superficie utile lorda, previa presentazione
ed approvazione di un progetto preliminare in cui siano illustrate le considerazioni progettuali
rispetto alle caratteristiche tipologiche originarie, ai materiali, particolari costruttivi e colori. Sono
altresì consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo e
ristrutturazione, ove consentiti dalle precedenti norme. E’ consentita, per i soli imprenditori agricoli
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a titolo principale, la costruzione di accessori agricoli di piccola entità, con vincolo di destinazione,
fino ad un massimo di 100 mq. per un’altezza massima di 4,00 ml, previa presentazione ed
approvazione di un progetto preliminare che dimostri la coerenza rispetto ai materiali ed al
linguaggio architettonico compositivo dell’edificio principale o l’aderenza a modalità costruttive
“leggere” di tipo tradizionale. E’ consentito inoltre, per i soggetti suddetti, l’ampliamento delle
abitazioni o la costruzione di nuove abitazioni, qualora ne risultino sprovvisti, ai sensi dell’art.
17/1b delle presenti norme.
17/4 - E3 CRINALI
I crinali ed i relativi ambiti di tutela sono individuati nella tavola N. C2 e tavole di progetto
allegato D. L'ampiezza della fascia di tutela va comunque verificata ogni qual volta si interviene
sul crinale od in prossimità di esso.
All'interno degli ambiti sono vietati:
- gli interventi edilizi di tipo agro-industriale adibiti alla lavorazione, conservazione,
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- i silos e depositi agricoli superiori a mc. 300 e/o di altezza superiore a ml. 3,00;
- gli edifici ed impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale; per gli impianti zootecnici
esistenti sono permesse ristrutturazioni ed ampliamenti nell’ambito dell’indice fondiario e nel
rispetto delle prescrizioni della legge regionale 13/90;
- le nuove attività estrattive, depositi e stoccaggi di materiali non agricoli, salvo i casi di
interventi compresi nei recuperi ambientali ai sensi dell'art. 57 del P.P.A.R. Per le cave esistenti
in atto o dismesse sono ammessi gli interventi di recupero ambientale di cui all’art. 57 del
P.P.A.R., con le procedure di verifica di compatibilità ambientale ai sensi della legislazione
vigente;
- le discariche per rifiuti solidi e fanghi.
I tipi di intervento consentiti relativi a coltivazioni, abitazioni e annessi rurali sono regolamentati
dall'art. 17 zona E.
Sono ammessi gli interventi di riqualificazione produttiva agro-silvo-pastorali dei fondi e la
piantata di filari, di alberate, di siepi vive, lungo le strade, le scarpate, i corsi d'acqua volti alla
ridefinizione dei caratteri paesaggistico ambientali.
17/5 - E4 PAESAGGIO STORICO-AGRARIO
E' prevista la conservazione della maglia poderale, della testimonianza di particolari tecniche
agricolo-produttive e storiche, degli insiemi colturali tradizionali.
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E' vietato:
- l'abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente comprese le testimonianze di
particolari tecniche agricolo-produttive e storiche tranne le essenze infestanti e le piantate di tipo
produttivo industriale. Resta salvo quanto regolamentato dalle Leggi regionali n.8/87 e n. 34/87 e
successive integrazioni e modificazioni, nonché normative silvo-colturali vigenti;
- l’inizio delle nuove attività estrattive. Per le cave esistenti in atto o dismesse sono ammessi gli
interventi di recupero ambientale di cui all’art. 57 del P.P.A.R., con le procedure di verifica di
compatibilità ambientale ai sensi della legislazione vigente;
- la realizzazione di depositi e di stoccaggio di materiali non agricoli;
- i movimenti di terra, che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, salvo
che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale di cui all'art. 57 delle N.T.A. del
P.P.A.R.
Tipi di interventi previsti sull' edificato: quelli individuati ai punti a), b), c), d)
dell'art.17/1b "Abitazioni e annessi agricoli per la conduzione del fondo", quelli relativamente alle
"Abitazioni senza fondo" art. 17/1c relativi agli "Edifici abbandonati", art.17/1d.
Per tutti gli interventi edilizi . richiesta una valutazione dei caratteri visuali riferiti all'unità di
paesaggio, al bacino spaziale
di
percezione,
alla
caratteristiche planovolumetriche
dell'intervento ai materiali da costruzione, ai caratteri paesistico-ambientali-insediativi presenti.
Per le autorizzazioni degli interventi vigono le clausole sospensive previste dall'art. 15 L.R. 13/90
di cui all'art. 17 delle presenti norme.
Sono vietati tipi di intervento e costruzioni diverse da quelle ammesse.
17/6 - E5 CORSI D'ACQUA
I corsi d'acqua sono individuati sulle tav.C4 e tavole di progetto, allegato D.
Per i corsi d'acqua appartenenti alle classi 2° e 3° del P.P.A.R. all'esterno delle aree urbanizzate è
stabilito un ambito di tutela a partire dalle sponde o dal piede esterno dell'argine di ml. 135 per
quelli di 2° classe e di ml. 75 per quelli della 3° classe.
All'interno degli ambiti di tutela dei corsi d'acqua di cui al precedente paragrafo a partire delle
sponde e dal piede esterno dell'argine si applicano le prescrizioni di base permanenti del
P.P.A.R. art. 29 lett. a) e b) con le seguenti precisazioni e prescrizioni:
La fascia di rispetto inedificabile nei tratti esterni alle aree urbanizzati di cui all'art. 27 del
P.P.A.R. . fissata in ml. 50 e ml. 35 rispettivamente per quelli della 2° classe e della 3° classe e
all'interno sono ammessi i lagoni di accumulo per fini irrigui.
Per il corso d'acqua " Fosso della Sorce" di 3° classe l'ambito di tutela coincide con la fascia
di rispetto inedificabile pari a ml. 35.
Inoltre per i corsi d'acqua di classe 2° e 3° all'interno della fascia inedificabile valgono le
seguenti ulteriori prescrizioni ed indirizzi:
- è vietata l'aratura, il dissodamento della fascia di ml. 5,00 contigua al corso d'acqua a partire
dalle sponde o dal piede esterno dell'argine;
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- sono vietati gli impianti tecnologici fuori terra per le opere attinenti al regime idraulico, salvo le
derivazioni, le captazioni d'acqua, il trattamento delle acque reflue.
Non sono ammessi i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o
profilo del terreno, l'ampiezza e l'andamento degli alvei.
stabilmente il
Le essenze arboree esistenti al bordo dei fondi (alberature, filari, querce caporili, ecc.) vanno
mantenute, sostituite con essenze analoghe in caso di morte od abbattimento.
E' ammessa, per scopi ricreativi, qualora non siano utilizzabili quelli già esistenti (strade
poderali, capezzagne, sentieri, ecc.) e purché compatibili con la presenza di colture, la
realizzazione di percorsi pedonali, non bitumati, di ampiezza non superiore a ml. 2,50, anche
attrezzati con piazzole, per la sosta e per le attività ginniche di superficie non superiore a mq. 25,
nel rispetto della vegetazione ripariale esistente.
Sono sempre ammesse le opere relative a progetti di recupero ambientale di cui all'art. 57 delle
N.T.A. del P.P.A.R. nonché l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale.
Sulle costruzioni esistenti, interne agli ambiti
interventi:
definitivi di tutela, sono possibili i seguenti
- manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, restauro,
variazione d'uso, ristrutturazione senza modificazione delle caratteristiche planivolumetriche,
all'interno della fascia di rispetto inedificabile, mentre all'esterno sono invece consentite le opere
minori complementari relative agli edifici esistenti , secondo i disposti dell'art. 6 della L.R. 13/90
non è consentita la demolizione fino alla compilazione dell'elenco di cui all'art. 15 coma 2. della
L.R. 13/90.nonché altri interventi
edilizi, specificatamente
realizzati
per l'esercizio
dell'attività agricola, ivi comprese le nuove abitazioni al servizio delle aziende agro-silvopastorali.
17/7 - E6 AREE LIMITROFE AL FOSSO RUBIANO TRATTO TRA MARINA E
MONTEMARCIANO E AL FOSSO FONTE BELLA - AREA DEL VERZIERE
Tutte le specie arboree esistenti lungo le strade comunali, i corsi d'acqua, le strade poderali ed
all'interno dei fondi ( alberature, filari, siepi, querce camporili, ecc.) compresi nelle fascia di tutela
vanno conservate e sostituite con specie analoghe in caso di morte ed abbattimento. Le specie
arboree da produzione vanno conservate e sostituite con specie analoghe o altre specie produttive
in caso di morte e abbattimenti, ad esclusione di quelle specie site all'interno dell'alveo, che
possano essere abbattute. Scarpate e capezzagne devono essere piantumate.
E' ammessa, per scopi ricreativi, qualora non siano utilizzabili quelli esistenti (strade poderali,
capezzagne, sentieri) e purchè compatibili con la presenza di colture, la realizzazione di percorsi
pedonali o ciclabili, non bitumati, di ampiezza non superiore a ml. 2,50, anche attrezzati con
piazzole per la sosta e le attività ginniche di superficie non superiore a mq. 25.
La loro realizzazione è subordinata ad un progetto approvato dell'Amministrazione Comunale che
dovrà verificare i tracciati individuati affinchè questi si mantengano lungo i confini dei fondi
coltivati o insistano sulle strade poderali e le capezzagne.
Per tutti gli altri tipi di intervento valgono le norme di cui al 17/6.
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CAPO IV - ZONE PER ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI INTERESSE
GENERALE.
ART. 18 - F AREE PER SERVIZI DI INTERESSE GENERALE.
Destinazione d'uso previste: servizi ed attrezzature di interesse comune, istruzione, verde
pubblico di quartiere, parcheggi, attrezzature civiche di interesse urbano, istruzione superiore,
attrezzature sanitarie, attrezzature sociali al servizio degli impianti produttivi, attrezzature a
carattere religioso, attrezzature militari, protezione civile e l'ordine pubblico, verde pubblico ad
interesse urbano, zone di rispetto cimiteriali, ed attrezzature sportive.
Le aree destinate a parcheggi o passaggi saranno sistemate a verde con alberature sempreverdi di
alto fusto, per almeno 1/3 della superficie.
In queste zone il Piano si attua per Intervento Urbanistico Preventivo, Diretto solo nei casi di
iniziativa Comunale.
Le simbologie indicano la destinazione d'uso particolare.
18/1 - F1 AREE PER STRUTTURE SOCIALI
Destinate alle attrezzature per servizi di interesse comune pubblico e/o privato e per attività
collettive.
Destinazioni d'uso previste:
- A carattere sociale e collettivo:
Scuola dell'obbligo, istruzione superiore, cultura, uffici pubblici.
Assistenza e sanità, sedi di enti, ed organizzazioni, impianti sportivi e ricreativi di carattere
urbano e di quartiere, uffici postali.
- A carattere economico:
Negozi, banche, mercati di quartiere, commerci specializzati, uffici privati.
a) Indice di utilizzazione Fondiaria:UF=0,50 mq/mq.
b) Altezza massima : H = ml. 11,00.
c) Distanza dai confini: 1/2 H, minimo ml. 5,00.
d) Distanza minima tra edifici : ml. 10,00.
e) Distanza minima delle strade di comparto: ART.9 D.M. 2/4/68.
f) Parcheggi: 1 mq. ogni mq. di superficie netta utile con un minimo di mq. 40.00, fatte salve
specifiche dotazioni richieste dalla vigente legislazione in relazione alle funzioni specifiche.
Gli interventi possono essere di iniziativa pubblica che privata; gli interventi di Enti e privati per
costruzioni di strutture civiche e sociali saranno regolati da apposita convenzione con
l'Amministrazione Comunale a condizione che venga ceduta al Comune un'area di superficie pari a
quelle oggetto di
intervento; è facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere la
monetizzazione di detta area.
L'area denominata "Ex Baboon" in località Marina tra via Honorati e via dei Tigli dovrà essere
destinata a piazza ed a strutture di carattere sociale, commerciale, ecc. con edificazione
perimetrale della piazza stessa con altezza non superiore a quella dell'esistente fabbricato
sede dell'ufficio postale.
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La realizzazione dovrà avvenire con un Piano Particolareggiato Pubblico di iniziativa
Comunale. Gli edifici dovranno essere di servizio alla piazza ed il Piano Particolareggiato dovrà
comprendere la realizzazione di tutta l'area incluso il parcheggio.
Nell’area F1 posta tra l’abitato di Gabella ed il capoluogo, delimitata dal comparto “C” – Tav.
D1bis- ed assoggettata ad intervento preventivo unitario con l’area C1 dello stesso comparto (Piano
Particolareggiato attuativo soggetto a convenzione) oltre le destinazioni di uso previste sarà
possibile anche realizzare strutture a carattere turistico: alberghi.
In detta area dovranno essere realizzati impianti sportivi con una superficie minima pari al 50%
della S.F.
La S.U.L. massima non potrà superare i 30.000 mq.
I parcheggi avranno una superficie pari a 0,35 mq. ogni mq. di superficie utile lorda.
L’area F1 posta tra via Selvettina e via San Pietro (area ex Consorzio Agrario), delimitata dal
comparto “D” – Tav D1 ter – è assoggettata ad intervento preventivo unitario con l’area C1 dello
stesso comparto (piano Particolareggiato Attuativo soggetto a convenzione.
La convenzione dovrà prevedere:
1) la realizzazione e cessione gratuita al Comune di una struttura pubblica quale quota aggiuntiva
di urbanizzazione secondaria nella misura minima di 450 mq. di SUL.
2) La realizzazione cessione gratuita al Comune di locali interrati quale quota aggiuntiva di
urbanizzazione secondaria nella misura minima di 400 mq. oltre a mq. 100 quale
monetizzazione della superficie prevista dall’art. 18 delle NTA.
3) La cessione gratuita al Comune, quale quota aggiuntiva di urbanizzazione secondaria del 50%
della superficie del lotto del Comparto D con destinazione F1, debitamente sistemata a verde e
parcheggi.
Per l’area F1 in frazione Marina valgono le medesime considerazioni fatte per quella di Gabella con
le seguenti prescrizioni:
- l’edificazione è consentita soltanto nella parte di zona a ridosso dell’abitato rispetto al limite
evidenziato in tratteggio nella planimetria tav. D2;
- SUL max = 500 mq;
- Altezza max dei manufatti = 4,50 ml.
Per l’area F1 in località Marzocca - strada provinciale n. 20 (tav. D3) è vietata l’edificazione
dell’area, fatta eccezione per modesti manufatti di servizio (spogliatoi, depositi), nel rispetto dei
seguenti parametri:
- SUL max = 100 mq. riferita all’intera zona;
- Altezza max = 4,50 ml.
Per l’area F1 Cassiano valgono le medesime considerazioni fatte per quella di Gabella con le
seguenti prescrizioni:
- l’edificazione è consentita soltanto nella parte di zona a ridosso dell’abitato rispetto al limite
evidenziato in tratteggio nella planimetria tav. D4;
- SUL max = 500 mq;
- Altezza max dei manufatti = 4,50 ml.
L’area F1 indicata come discarica controllata ( tavv. D4 e D5) dovrà essere assoggettata ad un piano
di recupero ambientale.
L’area F1 in zona A2 del capoluogo è soggetta alla redazione di un piano di recupero da approvarsi
da parte del Consiglio Comunale con i seguenti parametri:
50
- Altezza massima fuori terra: H = 3,50 ml.
- S.U.L. massima: mq. 200.
Per l’area denominata Hotel del Cane in via Spineto, sono possibili interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, restauro conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova edificazione.
a) Indice di Utilizzazione Fondiaria: UF = 0,50 mq/mq con un massimo di nuova S.U.L. di mq.
90,00;
b) Altezza massima: H = 3,50;
c) Distanza dai confini: 5,00 ml. e Decreto n. 39/82 relativo alle aree militari;
d) Distanza minima tra edifici: ml. 10,00;
e) Distanza dalle strade: D. M. 1/04/68
f) Parcheggi: mq. 5,00 ogni 100,00 mq. di S.U.L.
Per l’area F1 (tav. D2), interessata dalla scheda progetto, situata tra la S.S. 16 e la viabilità di Piano
del P.E.E.P. “Montemarina”, l’accessibilità a monte dalla strada di Piano può essere ottenuta con
una strada alberata ed attrezzata con una fascia a parcheggio.
Le zone individuate dalla tav. integrativa n. D6/2 come ambiti di tutela del centro storico, dei
manufatti storici e della linea di costa, è posto un vincolo di inedificabilità dove vale il regime di
tutela integrale di cui agli artt. 26-27 delle N.T.A. del P.P.A.R..
18/1.1 - F1.1 ZONE PER ATTREZZATURE POLIFUNZIONALI/P.R.U. DEL CAPOLUOGO
Destinate alle attrezzature per servizi di interesse comune pubblico e/o privato e per attività
collettive.
Destinazioni d'uso previste:
- A carattere sociale e collettivo:
Scuola dell'obbligo, istruzione superiore, cultura, uffici pubblici.
Assistenza e sanità, sedi di enti, ed organizzazioni, impianti sportivi e ricreativi di carattere
urbano e di quartiere, uffici postali.
- A carattere economico:
Negozi, banche, mercati di quartiere, commerci specializzati, uffici privati., pubblici esercizi.
a) Utilizzazione Territoriale massima : Sul = 1.282 mq.
b) Altezza massima : H = ml. 13,60.
Nel lato verso monte l’altezza non potrà superare ml. 7,50.
c) Distanza dai confini: 1/2 H, minimo ml. 5,00.
d) Distanza minima tra edifici : ml. 10,00.
e) Distanza minima delle strade di comparto: ART.9 D.M. 2/4/68.
f) Parcheggi: 1 mq. ogni mq. di superficie netta utile con un minimo di mq. 40.00, fatte salve
specifiche dotazioni richieste dalla vigente legislazione in relazione alle funzioni specifiche.
Gli interventi possono essere di iniziativa pubblica che privata; gli interventi di Enti e privati per
costruzioni di strutture civiche e sociali saranno regolati da apposita convenzione con
l'Amministrazione Comunale a condizione che venga ceduta al Comune un'area di superficie pari a
quelle oggetto di
intervento; è facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere la
monetizzazione di detta area.
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18/2 - F2 ZONE DESTINATE ALLA VIABILITA'
Aree destinate alla viabilità per la conservazione, l'ampliamento ed la creazione
per la circolazione dinamica e statica.
Indicano, sia l’intera zona riservata alla viabilità, che soltanto la sede viaria.
di nuovi spazi
Nel primo caso il tracciato viario ha il valore indicativo e nella progettazione esecutiva la
variazione del tracciato stesso nell'ambito della zona, non costituisce variante al Piano.
Per gli edifici esistenti all'interno delle zone destinate alla viabilità, sono ammessi interventi di
manutenzione straordinaria, a condizione che le opere da eseguire non costituiscano un maggior
onere per l'Amministrazione Comunale, o l'Ente preposto alla realizzazione della viabilità, in
sede di eventuale esproprio od acquisizione dell'immobile.
Tale condizione sarà tradotta in apposita convenzione e stipulata con atto pubblico.
In queste zone il Piano si attua per Intervento Diretto.
Le sedi viarie sono classificate secondo le categorie stabilite dal D.L. n. 285/92 (Nuovo Codice
della Strada), relativamente all’individuazione del centro abitato.
All'interno delle zone che il Piano prevede di realizzare per Intervento Urbanistico Preventivo, le
strade secondarie disegnate in planimetria hanno valore indicativo per il tracciato, ma vincolante
per i caratteri urbanistici (strade o località da collegare, fondo cieco, ecc.).
All'interno di "queste zone" potranno realizzarsi ampliamenti delle strade esistenti, sedi
indipendenti per il traffico pedonale, impianti di verde e di arredo stradale, canalizzazioni di
infrastrutture tecnologiche (acquedotti, fognature, linee elettriche, metanodotti, ecc.) aree per
stazioni di servizio e rifornimento carburanti.
Lungo tutte le strade comunali extraurbane è obbligatorio il distacco di ml. 20,00 dal ciglio stradale.
Le zone destinate a "parcheggio orizzontale" dovranno comunque essere previste da progetti
esecutivi.
Per la strada provinciale di Via Gualdo e Via Casino Pulini a carattere panoramico cos. come
prescritto dal P.P.A.R. art. 43 dovrà essere osservata una fascia di rispetto stradale indicata dal
D.M. 1.04.68 n. 1404, aumentata del 50% pari a ml. 30,00 per lato così come indicato nelle
tavole di piano.
Lungo tale strada è vietata anche l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari esclusa la
segnaletica stradale e quella turistica di modesta dimensione.
18/3 - F3 AREE DI RISPETTO E DI RISPETTO STRADALE
Sono destinate alla protezione di strade opere o abitati.
E' imposto il mantenimento dell'ambiente naturale esistente e sono vietati nuovi insediamenti.
Sono ammesse stazioni di servizio di distribuzione carburanti nel rispetto delle normative vigenti.
E' altresì ammessa la realizzazione di parcheggi a raso.
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Per le abitazioni situate all’interno delle fasce di rispetto sono ammessi ampliamenti per esigenze
igienico-sanitarie fino a mq. 30,00 di SUL, purché l’ampliamento non avvenga in avanzamento
rispetto al fronte stradale.
18/4 - F4 ZONE FERROVIARIE
Sono destinate a sedi ferroviarie esistenti o di previsione, ai relativi servizi ed impianti ed ai loro
ampliamenti, con esclusione di insediamenti residenziali che non riguardano la necessità di
risiedere in loco.
Per le fasce di rispetto si fa riferimento a quanto stabilito nel D.P.R. n. 753/80, nella L. n. 17/81, e
successive modificazioni e/o integrazioni.
18/5 - F5 PARCHI PUBBLICI E PRIVATI
Aree destinate alla protezione e/o l'ampliamento dei parchi esistenti ed alla realizzazione di parchi
pubblici o privati formati da aree a verde naturale, da morfologie agrarie, vegetale, topografica,
con il mantenimento delle essenze arboree ed arbustive esistenti.
I nuovi impianti per la realizzazione di giardini pubblici o prati alberati debbono essere eseguiti
con culture più idonee al contesto ambientale, debbono inoltre valorizzare i parchi storici e non
compromettere il loro impianto.
Non sono consentiti movimenti di terra, l'apertura di cave, discariche di rifiuti di materiali anche
terrosi.
Per gli edifici esistenti gli interventi previsti sono: manutenzione ordinaria, manutenzione
straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, regolamentati dall’art.
13/4 della presente normativa.
Per l’area F5 in prossimità del manufatto “Fontebella” Tav. D1, viene esclusa la ristrutturazione
edilizia.
Per l’edificio ubicato in zona F5 a valle dell’area “Marcianella” ed in prossimità della zona D2,
oltre agli interventi sopra previsti è consentito un aumento della SUL del 30% con la possibilità di
destinazione d’uso anche di attività commerciali, terziarie di servizio.
Per i parchi delle Ville storiche sono consentite piccole costruzioni per comprovate necessità alla
funzionalità del parco, escluso ogni tipo di residenza con:
IF= 0,01 mc/mq. cubatura max realizzabile mc 200
Altezza Max : H = 3,00 ml.; per ricovero attrezzi e mezzi meccanici di dimensioni superiori H =
4,00 ml.
Possono essere consentiti percorsi destinati all'attività podistica, equestre e tempo libero esclusi
mezzi motorizzati ed alle attività socio-culturali, purché non alterino l'impianto ambientale e
su parere della Commissione Edilizia.
Per quanto riguarda la vegetazione ornamentale dei parchi e giardini con latifoglie autoctone,
conifere e altre essenze esotiche.
Oltre a quanto sopra riportato ogni intervento o fruizione non può prescindere dal mantenimento
e miglioramento del bene.
53
1) E’ vietato:
- abbattimento di alberi e arbusti spontanei e di tipo ornamentale che possano compromettere la
struttura del parco o ridurne la superficie;
- utilizzo eccessivo di specie esotiche che non si inseriscono in maniera armonica nel
paesaggio naturale circostante.
2) E’ permesso:
- sfoltimento di essenze che manifestano processi
di attecchimento eccessivo tale da
compromettere la struttura e la fisionomia originaria del parco;
- potatura di siepi e di viali alberati, eccettuato capitozzature;
- favorire l'impianto delle specie spontanee che vegetano nella fascia climatica del territorio, per
esempio leccio, pitosporo o altre piante tipiche mediterranee.
La posa a dimora di specie arboree, in previsione di futuri parchi e giardini, dovrà tenere conto
dell'aspetto naturalistico e paesaggistico evitando l'introduzione di specie non autoctone e
favorendo invece la posa a dimora di specie spontanee appartenenti alla vegetazione della fascia
collinare o mediterranea.
A tale proposito si consigliano alcune specie idonee per il verde ornamentale nell'elenco allegato.
Le zone individuate dalla tav. integrativa n. 6/2 come ambiti di tutela del centro storico, dei
manufatti storici e della linea di costa, è posto un vincolo di inedificabilità dove vale il regime di
tutela integrale di cui agli artt. 26-27 delle N.T.A. del P.P.A.R..
18/6 - F6 PARCHI PUBBLICI E PRIVATI A CAMPEGGIO
Sono zone con la destinazione di cui alla normativa del paragrafo 18/5: F5, e le relative
prescrizioni.
In queste zone, di particolare localizzazione e di riconosciuto interesse pubblico, sono
consentiti impianti a campeggio, destinati all'esercizio dell'attività turistico stagionale e regolate ai
sensi della Legge 21.03.58 n. 326 del D.P.R- 20.06.61 n. 869, della Legge Regionale vigente
nonché del D.P.R. 24.07.77 n. 616, con i limiti e le condizioni dalle medesime consentiti e
da apposita regolamentazione predisposta dal Comune.
La superficie minima d'intervento è di tutto il comparto. Sono ammesse costruzioni relative a
servizi igienici, uffici guardiole, vendita, svago.
H = ml. 4,00
IF = 0,1; superficie utile lorda max mq. 400.00
In questa zona il Piano si attua per Intervento Urbanistico Preventivo.
18/7 - F7 AREE A VINCOLO CIMITERIALE
Sono destinate alle attrezzature cimiteriali e alle relative aree di rispetto.
54
In queste zone possono essere eseguite solo opere murarie riguardanti soltanto il servizio
cimiteriale, mentre nelle aree di rispetto non sono consentite costruzioni di alcuna specie, salvo
quanto previsto dall'Art. 31 della Legge 457/78.
18/8 - F8 AREE NON EDIFICATE DESTINATE A GIARDINI E/O PIAZZE PUBBLICHE
Sistemazioni prevalentemente con piantumazioni a raso e con essenze ad alto fusto per i giardini.
Per le piazze si dovrà svolgere uno studio preventivo da parte dei lottizzanti, sentito il parere
della Commissione Edilizia Comunale.
ART. 19 - G ZONE BALNEARI
Nelle zone del litorale, a servizio delle spiagge, è vietata qualsiasi costruzione a carattere
residenziale.
Sono consentite soltanto attrezzature permanenti o stagionali destinate all'attività balneare a
carattere turistico o sportivo.
Il Piano si attua per Intervento Urbanistico Preventivo a mezzo di un particolare "Piano di
spiaggia" in osservanza alle disposizioni dell'Autorità demaniale marittima ed allo scopo di
ottenere una disciplina dell'uso degli arenili e delle aree adiacenti.
Le zone sono regolamentate dalle prescrizioni e dalla normativa del Piano Spiaggia approvato
dalla Giunta Regione Marche.
19/1 - G1 ARENILI
Negli arenili sono ammesse soltanto attrezzature balneari stagionali.
Per stabilimenti a servizio pubblico, sono concesse autorizzazioni nella spiaggia a coprire mq.
1,00 per ogni ml. del fronte della spiaggia stessa e comunque il rapporto tra superficie, coperta
ed arenile, sia demaniale che privata, in uso o in concessione, non può essere superiore al 5%
della spiaggia prospiciente al fronte fino alla battigia.
19/2 - G2 AREE ATTREZZATE AL SERVIZIO DELLE SPIAGGE
Sono consentite parcheggi costruzioni permanenti o stagionali per attrezzature come,
ristoranti, bar, negozi, servizi di ricovero o manutenzione di imbarcazioni leggere e quanto altro
attiene alla attività ricreativa e sportiva inerente al turismo balneare.
Il rapporto della superficie coperta delle attrezzature permanenti o stagionali non può essere
superiore al 5% dell'area totale con un massimo di superficie coperta di mq. 300.
- Altezza massima delle costruzioni = ml. 4,00.
- Distanza minima dalle strade = ml. 5,00.
- Distanza minima tra edifici = ml. 10,00.
La parte di area da riservare al servizio della attrezzatura non può essere superiore al doppio di
55
quella coperta e le parti rimanenti devono essere libere nell'accesso al pubblico.
Sono consentite altresì autorizzazioni stagionali per parcheggi coperti.
Allo scopo di proporzionare le aree destinate a pubblico parcheggio, in rapporto all'effettiva
necessità le stesse sono quantitativamente definite dal Piano Spiaggia in base al calcolo dei posti
mare, riservando a ciascuno di essi una dotazione di parcheggio a mq. 2,5 a posto mare.
ART. 20 - NORMATIVA SPECIALE
La normativa che segue interessa zone che non sono state inserite nelle normative comuni che
costituiscono la maggior parte del Piano Regolatore.
20/1 - CASE ISOLATE E NUCLEI SPARSI IN ZONE C, D3
Per le case isolate ed i nuclei sparsi esistenti all'entrata in vigore delle presenti Norme, nelle
zone C, D3, in attesa della formazione degli interventi urbanistici preventivi, sono consentite
riparazioni, ristrutturazioni o ampliamenti totali e le ricostruzioni in loco a condizione che, la
Superficie Utile Lorda ricostruita o ristrutturata o riparata, o ampliata, non superi il 20% di quella
esistente, nei limiti degli indici delle rispettive zone C e D3.
Per l'intervento di demolizione totale e ricostruzione deve essere espresso parere favorevole da
parte del Consiglio Comunale, sentita la Commissione Edilizia.
20/2 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Ai sensi della Legge Regionale n. 6 del 22/2/1973, è vietato l'abbattimento delle piante sparse
della specie per le quali è prevista la tutela della Legge suddetta anche se radicate su terreni
destinati all'edificabilità.
Nell'elaborazione dei Piani Particolareggiati di esecuzione si dovrà provvedere allo studio del
terreno di sedime con l'individuazione di tutti i corsi d'acqua.
In tutte le zone del versante a nord dell'abitato del Capoluogo qualsiasi intervento, anche di
ristrutturazione, dovrà essere preceduto da accurato studio geologico che prescriva le
caratteristiche dell'intervento stesso entro i margini di sicurezza.
Nelle zone dichiarate di "importante interesse archeologico" i progetti per eseguire qualsiasi opera
dovranno essere sottoposti all'esame ed al parere preventivo di competenza della Soprintendenza
Archeologica delle Marche.
56
Variante Urbanistica Ambito unitario
di riqualificazione “RQ Marcianella”
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
(art.12/6 delle NTA del PRG)
Allegato Normativo “A” delle NTA del PRG
CAPO I - Configurazione del Piano
articolo 1
Ambito di applicazione
articolo 2
Obiettivi
articolo 3
Contenuti
articolo 4
Trasposizione parziale del PRG su cartografia digitale
articolo 5
Struttura normativa
articolo 6
Documenti costitutivi e loro natura
CAPO II - Disciplina generale per gli interventi
articolo 7
Comparti urbanistici
articolo 8
Comparto 1
articolo 9
Comparto2
articolo 10
Comparto3
articolo 11
Comparto 4
articolo 12
Comparto5
articolo 13
Comparto6
CAPO III - Normativa tecnica specifica
articolo 14
57
Norme di carattere botanico-vegetazionale
Articolo 15
Caratteristiche dei manufatti e dei parcheggi
Capo IV - Disposizioni varie
articolo 16
Norme integrative
CAPO I
Configurazione del Piano
articolo 1
Ambito di applicazione
Le presenti norme tecniche di attuazione costituiscono allegato normativo “A” previsto dall’art. 12/6 –
Ambito unitario di Riqualificazione RQ Marcianella -.
articolo 2
Obiettivi
L’obiettivo è la riqualificazione urbanistica della località Marcianella attraverso un sistema organico di
azioni che mirano alla ridefinizione dei caratteri urbani ed alla ricucitura del contesto insediativo esistente
caratterizzato principalmente dai margini sfrangiati dell’edificato litoraneo a nord di Marina costituito dalla
stessa Marcianella e dalle località Gelso e Forcella.
articolo 3
Contenuti
La riqualificazione urbanistica è volta al miglioramento delle urbanizzazioni, della viabilità,
alla realizzazione di un sistema di spazi verdi e di percorsi pubblici, al reperimento di aree
da destinare a standard ed al completamento dell’edificato esistente.
L’ambito unitario “RQ Marcianella” è suddiviso in 6 comparti individuati nell’elaborato P03 che
identificano altrettante zone a carattere omogeneo.
Per ogni comparto vengono individuate nel CAPO II delle presenti norme le destinazioni d’uso, i parametri
urbanistici e le modalità attuative.
articolo 4
Trasposizione parziale del PRG su cartografia digitale
Gli elaborati grafici di riferimento sono stati redatti su supporto cartografico digitale e lo stato di fatto di cui
alla tavola E.01 costituisce trasposizione parziale del PRG vigente.
Pertanto le rettifiche alle perimetrazioni ed indicazioni grafiche contenute negli elaborati dello stato di fatto
non comportano variante allo stesso PRG.
articolo 5
Struttura normativa
Le presenti NTA sono strutturate secondo due livelli normativi:
a. disciplina generale per gli interventi di cui al CAPO II, che stabilisce le norme previste per l’attuazione
degli interventi nei sei diversi comparti, individuati nell’elaborato P.03, per ognuno dei quali fissa le
destinazioni d’uso, le categorie di intervento e le modalità di attuazione;
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b. normativa tecnica specifica di cui al CAPO III, che stabilisce puntualmente le trasformazioni consentite
all’interno del perimetro dell’ambito RQ Marcianella, con riguardo alle caratteristiche dei manufatti e del
sistema botanico-vegetazionale.
articolo 6
Documenti costitutivi e loro natura
L’ambito RQ Marcianella oggetto delle presenti NTA è costituito da:
•
•
•
elaborati ricognitivi sviluppati sulla base dello studio dello stato di fatto
elaborati strutturali sviluppati sulla base delle previsioni e del progetto di variante
elaborati programmatici di orientamento per la progettazione degli interventi diretti, dei
planivolumetrici e del piano attuativo
come di seguito elencati.
Elaborati ricognitivi
Tavola di PRG: “D3 Marzocca” (formato A0)
Elaborati grafici di analisi (formato A2)
E.01 stralcio PRG vigente ed individuazione dell’ambito di variante
E.02a inquadramento normativo e vincoli – stralci PPAR
E.02b inquadramento normativo e vincoli – stralci PTC, PAI, zonizzazione acustica, AERCA
E.02c ambiti di tutela PPAR
E.03 struttura insediativa esistente, mobilità e sistema del verde
E.04 sistema infrastrutture a rete esistenti
E.05 documentazione fotografica
Elaborati strutturali
Relazioni (formato A4)
R.01 relazione tecnico-illustrativa
R.02 relazione botanica
R.03 relazione geologica
Elaborati grafici di progetto
Tavola di Variante : “D3bis Marzocca” (formato A0)
P.00 sistema dei vincoli
P.01 stralcio tav. D3bis di PRG e individuazione dell’ambito di variante (formato A2)
P.03 assetto urbanistico di variante e individuazione dei comparti (formato A2)
Norme Tecniche di Attuazione
Allegato normativo “A” delle NTA del PRG
Stralcio delle NTA di PRG art. 12/6
Elaborati programmatici
P.02 inquadramento territoriale e piano strategico (formato A2)
P.04 schema di indirizzo progettuale
P.05 schema progettuale delle infrastrutture a rete
Le presenti norme fissano tutte le prescrizioni da rispettare ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di
riqualificazione dell’ambito unitario “RQ Marcianella” e disciplinano gli interventi da attuare nei sei
comparti individuati nell’elaborato P.03 “assetto urbanistico di variante e individuazione dei comparti”,
nonché le relative modalità attuative.
L’elaborato P.05 “schema di indirizzo progettuale” prefigura l’assetto insediativo di progetto ipotizzando
uno schema che deve intendersi di riferimento nell’attuazione degli interventi e di indirizzo per la
predisposizione dei progetti planivolumetrici e del piano attuativo.
CAPO II
Disciplina generale per gli interventi
articolo 7
Comparti urbanistici
59
L’ambito di riqualificazione unitario RQ Marcianella è suddiviso in sei distinti comparti numerati da 1 a 6 ed
individuati nell’elaborato P.03.
Per ognuno di tali comparti valgono le norme di cui ai successivi articoli dall’8 al 13.
articolo 8
Comparto 1
Il Comparto 1, assimilabile ad una zona F di cui al D.M. 1444/68, è caratterizzato dalla presenza di aree a
verde attrezzato, percorsi pedo-ciclabili e parcheggi .
Per tale comparto sono fissate le seguenti norme:
1 - destinazioni d’uso
Nel Comparto 1 sono previste le seguenti destinazioni d’uso:
• Verde attrezzato
• Parcheggi
2 – categorie d’intervento
Nel Comparto 1 sono previste le seguenti categorie di intervento:
• sistemazione tramite piantumazioni e pavimentazioni
• realizzazione di modesti modellamenti del suolo
3 - parametri urbanistici
Sono ammesse piccole strutture a servizio dell’area parco.
4 - parametri ecologici e disciplina degli interventi sul verde
PARCHEGGI
I parcheggi dovranno essere realizzati con pavimentazione permeabile e piantumati con un albero ad alto
fusto ogni 25 mq di superficie a parcheggio delle specie indicate ai punti successivi per l’area parco.
Nella scelta delle specie da porre a dimora si deve tener conto che le piante hanno bisogno di un’area di
rispetto del proprio apparato sia radicale sia aereo; questi non dovranno interferire, quando la pianta sarà
adulta, con gli impianti tecnologici. La superficie d’impianto non dovrà essere impermeabilizzata.
DUNE FILTRO
Lungo il confine del comparto prospiciente la strada statale, andrà prevista una duna, ovvero un terrapieno a
pendenza naturale vegetato, quale opera di mitigazione dall’inquinamento acustico e da polveri.
Il dimensionamento della duna, inteso in termini di altezza e profondità, dovrà essere opportunamente
studiato nel piano attuativo.
Il terreno nel versante della duna rivolto verso la S.S. 16 deve essere inerbito, oltre che piantumato con
arbusti collocati ad una distanza compatibile con le norme del Codice della Strada.
Il versante rivolto a sud-ovest potrà ospitare, accanto alle arbustive, le specie arboree di grandezza via via
maggiore all’aumentare della distanza dall’asse stradale.
Si consigliano le seguenti specie da porre a dimora sulla duna:
Specie arboree:
acero campestre (Acer campestre)
olmo comune (Ulmus minor)
gelso (Morus nigra)
salice bianco (Salix alba)
Specie arbustive:
sambuco nero (Sambucus nigra)
biancospino (Crataegus monogyna)
corniolo (Cornus sanguinea)
ginestra (Spartium junceum)
60
viburno tino (Viburnum tinus)
Gli arbusti dovrebbero essere posti a dimora a quinconce con elevata densità
Per irrigare le essenze arbustive presenti sulla duna artificiale e le macchie di arbusti, si potrà utilizzare il
sistema d’irrigazione localizzato per infiltrazione laterale.
AREA PARCO
Gli ingressi principali al Parco debbono essere possibilmente posti lungo il confine tra il comparto 1 ed il
comparto 2, poiché per questioni di sicurezza, il resto dell’area dovrà essere recintata.
E’ indispensabile la conservazione della formazione lineare (siepe) rinvenuta sul lato sud del comparto,
tramite una opportuna riqualificazione mediante manutenzioni curative e selettive.
Andranno realizzati modesti modellamenti del suolo (collinette artificiali) allo scopo di evitare la sensazione
di monotonia all’interno del parco.
Grande importanza dovrà essere data ai percorsi interni al parco realizzati in ghiaietto (per sottolineare
l’aspetto naturalistico).
Vista la particolare collocazione paesistico-ambientale dell’area si propongono per il comparto 1 le seguenti
specie:
Specie arboree:
acero campestre (Acer campestre)
leccio (Quercus ilex)
gelso (Morus nigra)
Tiglio (Tilia sp)
Bagolaro (Celtis australis)
Specie arbustive:
lentisco (Pistacia lentiscus)
biancospino (Crataegus monogyna)
rosmarino (Rosmarinus officinalis)
albero di giuda (Cercis siliquastrum)
mirto (Myrtus communis)
ginestra (Spartium junceum)
viburno tino (Viburnum tinus)
corbezzolo (Arbutus unedo
La distesa a prato potrà essere irrigata attraverso un sistema a pioggia mediante degli irrigatori
dinamici a scomparsa che simulano la caduta naturale dell’acqua piovana.
PERCORSI PEDONALI
I percorsi, realizzati in ghiaietto e preferibilmente ad andamento sinuoso, potranno essere evidenziati e
delimitati da filari di piante arboree quali Lecci (Quercus ilex), Tigli (Tilia cordata), Bagolari (Celtis
austalis), Gelsi (Morus alba).
5 - modalità attuativa e prescrizioni particolari
Per tale comparto è prescritta la modalità attuativa indiretta ossia tramite approvazione di piano urbanistico
attuativo (PdL) esteso ai comparti 1-2-3.
Il Piano attuativo dovrà prevedere la cessione gratuita al Comune delle aree ricadenti nei comparti 1 e 3 e la
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste.
articolo 9
Comparto 2
Il Comparto 2 è caratterizzato dalla previsione di nuovi insediamenti a carattere residenziale ed è assimilabile
ad una zona C del D.M. 1444/68
Per tale comparto sono fissate le seguenti norme:
1 - destinazioni d’uso
• Residenziale
• Commercio al dettaglio ed attività compatibili con la residenza limitatamente ai piani terra
• Strutture ricettive alberghiere limitatamente agli edifici rurali esistenti
2 – categorie d’intervento
61
•
•
Nuova costruzione
Ristrutturazione senza completa demolizione per gli interventi sugli edifici rurali esistenti
nel rispetto delle disposizioni per gli edifici rurali censiti ai sensi della L.R. 13/90 , nel caso di specie
mantenimento della sagoma, degli speroni e dei paramenti murari
3 - parametri urbanistici
Hmax = 10 m
Hmax = 7,5 m per la porzione di comparto posta a monte della via Cingoli e a ridosso del comparto 3
Numero massimo piani fuori terra = 3
Vmax= 50.000 mc
Parcheggi privati = 1mq/10mc di costruzione. Devono essere garantiti in ogni caso due posti auto per
alloggio
Parcheggi pubblici = 3.500 mq quale quota minima reperibile anche nel limitrofo comparto 1 a ridosso del
confine con il comparto 2
Distanza dai confini = 5m
Distanza dalle strade = 5 m
Distanza tra fabbricati = 10 m (art.9 D.M. 1444/68)
4 - parametri ecologici e disciplina degli interventi sul verde
Superficie permeabile = almeno il 40% della superficie del lotto.
Andrà previsto il mantenimento della siepe di olmo (Ulmus minor) e tamerici (Tamarix gallica) presente sul
lato sud del comparto.
Andranno previste apposite aree per la raccolta differenziata dei rifiuti.
STRADE E PARCHEGGI, ESSENZE
Lungo le strade di lottizzazione andranno previste alberature di alto fusto nella misura minima di almeno una
pianta ad alto fusto ogni 15 mt.
I parcheggi pubblici dovranno essere realizzati con pavimentazione permeabile e piantumati con un albero ad
alto fusto ogni 25 mq di superficie a parcheggio.
Nella scelta delle specie da porre a dimora si deve tener conto che le piante hanno bisogno di un’area di
rispetto del proprio apparato sia radicale sia aereo; questi non dovranno interferire, quando la pianta sarà
adulta, con gli impianti tecnologici. La superficie d’impianto non dovrà essere impermeabilizzata.
I marciapiedi di nuova realizzazione dovranno comprendere spazi idonei alla piantumazione in modo da
creare dei viali alberati che contribuiscano alla realizzazione del circuito di verde.
In funzione della larghezza del marciapiede si dovrà determinare il tipo di alberatura utilizzabile, rispettando
le distanze minime dalle utenze sotterranee e dalle aeree preesistenti.
Sono consigliate specie tipo: Acer spp, Celtis australis, Platanus acerifolia, ecc
5 - modalità attuativa e prescrizioni particolari
Modalità attuativa indiretta ossia tramite approvazione di piano urbanistico attuativo (PdL) esteso ai
comparti 1-2-3.
Il Piano attuativo dovrà prevedere:
1. la cessione al Comune dei comparti 1 e 3 e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria previste
2. il collegamento stradale tra via Cingoli e l’area parco prevista nel comparto 1 in asse con via Gradara
3. il miglioramento dell’accessibilità al comparto 2 dalla strada provinciale tramite la risagomatura
dell’incrocio della stessa con Via Cingoli.
articolo 10
Comparto 3
Il Comparto 3 è caratterizzato dalla previsione di attrezzature di interesse generale ed è assimilabile ad una
zona F del D.M. 1444/68.
Per tale comparto sono fissate le seguenti norme:
1 - destinazioni d’uso
• Attrezzature a carattere sociale
62
•
•
Verde attrezzato
parcheggi
2 – categorie d’intervento
• Nuova costruzione
• sistemazione tramite piantumazioni e pavimentazioni;
• realizzazione di modesti modellamenti del suolo
3 - parametri urbanistici
H max = 4,5 m
SUL max = 250 mq
Parcheggi pubblici nella misura minima di 400 mq
4 - parametri ecologici e disposizioni per gli interventi sul verde
Almeno il 50 % della superficie del comparto dovrà essere permeabile.
PARCHEGGI
I parcheggi pubblici dovranno essere realizzati con pavimentazione permeabile e piantumati con un albero ad
alto fusto ogni 25 mq di superficie a parcheggio.
Valgono le medesime prescrizioni previste per i parcheggi del comparto 1.
SCHERMATURA CABINA ENEL
Andrà prevista una idonea schermatura con elementi vegetali della cabina Enel che, per ottenere l’effetto
desiderato dovrà avvenire con sesti d'impianto molto ravvicinati utilizzando specie dalla forma “fastigiata”
quali il pioppo cipressino o le cupressacee, oppure creando una struttura “biplana”disposta cioè su due livelli
(lo stato arboreo più arretrato e quello arbustivo in primo piano).
ESSENZE
La scelta delle essenze vegetali da porre a dimora in questo comparto dovrà cadere su specie particolarmente
ornamentali e fiorite quali l'Albizia julibrissin.
I gruppi di arbusti posti possono essere monospecie e/o plurispecie, tra le specie consigliate: Abelia
fluribunda, Ceanothus spp, Escallonia spp, Veronica spp; Weigelia spp, Myrthus comunis,etc. Essendo già
presenti in loco delle piante arbore, delle quali si auspica la conservazione compatibilmente con la nuova
sistemazione dell'area, si prevede che le nuove piantumazioni di alberi da alto fusto servano solo a raccordare
e definire i nuovi camminamenti previsti: quasi un invito a percorrerli.
Per quanto concerne le specie esistenti si pone l'attenzione sui gruppi di Acacie da fiore: pur non essendo
queste specie di pregio, la loro collocazione di fronte a via San Leo polarizza lo sguardo e permette un
cono di visuale verso il mare e ne rende interessante, pertanto, la conservazione. Anche gli esemplari di
Roverella rilevati dovranno essere mantenuti o, se ciò risulterà incompatibile con la nuova sistemazione,
ricollocati in punti più opportuni dello stesso comparto.
La fila di Pioppi di notevoli dimensioni lungo via Cingoli dovrà per quanto possibile, essere preservata ed
eventualmente inserita come alberatura nei parcheggi previsti in questo comparto.
5 - modalità attuativa e prescrizioni particolari
Modalità attuativa indiretta ossia tramite approvazione di piano urbanistico attuativo (PdL) a carattere
unitario esteso ai comparti 1-2-3.
Il Piano attuativo dovrà prevedere la cessione al Comune dei comparti 1 e 3 e la realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria previste.
L’edificio previsto potrà essere realizzato anche con sistemi prefabbricati di qualità, nella progettazione
andranno privilegiati sistemi costruttivi a basso costo di gestione e manutenzione, possibilmente con
approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili ed andrà preferibilmente progettato con criteri
bioclimatici e risparmio energetico.
articolo 11
Comparto 4
63
Il Comparto 4 è caratterizzato dal completamento dell’edificato presente assimilabile ad una zona B del D.M.
1444/68
Per tale comparto sono fissate le seguenti norme:
1 - destinazioni d’uso
Residenza ed attività di servizio compatibili con la residenza
2 – categorie d’intervento
• Manutenzione ordinaria e straordinaria
• Ristrutturazione
• Risanamento e Restauro conservativo
• Nuova costruzione
3 - parametri urbanistici
If = 2,5 mc/mq
Lotto max = 1000 mq
H max = 7,5 m
Parcheggi privati = 1mq/10mc di costruzione. Devono essere garantiti in ogni caso due posti auto per
alloggio. Tale dotazione minima deve essere garantita anche in caso di aumento delle unità abitative nei
fabbricati esistenti, per le nuove unità abitative.
Distanza dai confini = 5 m
Distanza dalle strade = 5 m
Distanza tra fabbricati = 10 m (art.9 D.M. 1444/68)
4 - parametri ecologici e disciplina degli interventi sul verde
Almeno il 30 % della superficie dei lotti dovrà essere permeabile.
Dovrà essere prevista la creazione di un viale alberato lungo il lato Sud per garantire la formazione di
un“circuito verde” che consenta di collegare i vari comparti fra di loro.
A tal fine valgono le medesime prescrizioni indicate per le strade del comparto 2.
5 - modalità attuativa e prescrizioni particolari
Intervento edilizio diretto.
articolo 12
Comparto 5
Il Comparto 5 è una zona mista assimilabile alle zone B e F del D.M. 1444/68, con presenza di una quota di
residenziale realizzabile nella porzione di comparto ricadente al di fuori del limite di rispetto autostradale.
Per tale comparto sono fissate le seguenti norme:
1 - destinazioni d’uso
• Residenza ed attività di servizio compatibili con la residenza
• Verde attrezzato
• Parcheggi
2 – categorie d’intervento
• Nuova costruzione limitatamente alle aree fuori dal limite di rispetto autostradale
• sistemazione tramite piantumazioni e pavimentazioni;
• realizzazione di modesti modellamenti del suolo
3 - parametri urbanistici
If = 2,5 mc/mq
64
Sf massima = 1500 mq
H max = 8 m
Parcheggi privati = 1mq/10mc di costruzione. Devono essere garantiti in ogni caso due posti auto per
alloggio
Distanza dai confini = 5 m
Distanza dalle strade = 5 m
Distanza tra fabbricati = 10 m (art.9 D.M. 1444/68)
Parcheggi pubblici = superficie minima 1100 mq
4 - parametri ecologici e disciplina degli interventi sul verde
Superficie permeabile lotto = minimo 30 % della superficie del lotto.
PARCHEGGI
I parcheggi pubblici dovranno essere realizzati con pavimentazione permeabile e piantumati con un albero ad
alto fusto ogni 25 mq di superficie a parcheggio.
Valgono le medesime prescrizioni previste per i parcheggi del comparto 1.
FASCIA FILTRO VEGETALE
Andrà creata una fascia di filtro lungo il confine ovest verso l’autostrada costituita dalle seguenti essenze
arboree ed arbustive :
Elenco delle specie arboree:
- Quercus ilex
- Tilia platyphyllos
- Cupressus sempervirens
- Cercis siliquastrum
- Celtis australis
- Prunus cerasifera “pissardii”
-Olea europea
Elenco delle specie arbustive:
Laurus nobilis
Quercus ilex (ad arbusto)
Viburnus tinus
Spartium junceum
Pistacia lentiscus
Arbutus unedo
ESSENZE
Per il resto dell’area si possono introdurre pochi esemplari di specie che, seppur esotiche, possono
caratterizzare l’area attraverso la bellissima colorazione del fogliame durante il periodo autunnale:
Liriodendron tulipifera ; Liquidambar styraciflua ; Gingo biloba.
5 - modalità attuativa e prescrizioni particolari
Modalità attuativa diretta previa approvazione di progetto planivolumetrico di insieme.
L’intervento dovrà configurarsi come unitario ed esteso a tutto il Comparto 5, con la previsione della
cessione gratuita al Comune dell’area a parco e realizzazione delle relative opere.
Condizione necessaria al rilascio del permesso di costruire sarà la preventiva presentazione al Comune di un
progetto di insieme, l’approvazione del progetto esecutivo dell’area parco e la stipula di Convenzione tra
Comune e Soggetto Attuatore.
articolo 13
Comparto 6
Il Comparto 6 è caratterizzato dalla previsione di spazi a verde e parcheggi ed è assimilabile ad una zona F
del D.M. 1444/68
Per tale comparto sono fissate le seguenti norme:
1 - destinazioni d’uso
Nel Comparto 6 sono previste le seguenti destinazioni d’uso:
• Verde pubblico attrezzato
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•
Parcheggi pubblici
2 – categorie d’intervento
Nel Comparto 6 sono previste le seguenti categorie di intervento:
• sistemazione tramite piantumazioni e pavimentazioni;
• realizzazione di modesti modellamenti del suolo
3 - parametri urbanistici
Sono ammesse piccole strutture al servizio dell’area parco con volumetria massina di 30 mc.
4 - parametri ecologici e disciplina degli interventi sul verde
PARCHEGGI
I parcheggi pubblici dovranno essere realizzati con pavimentazione permeabile e piantumati con un albero ad
alto fusto ogni 25 mq di superficie a parcheggio.
Valgono le medesime prescrizioni previste per i parcheggi del comparto 1.
DUNE
Le colline artificiali di dimensioni e forma variabile collocate in differenti posizioni del comparto hanno lo
scopo di movimentare la zona e, soprattutto, di isolare il percorso vita dalla strada comunale (confine
Ovest).
Andranno piantumate con arbusti quali il viburno, il lentisco, l’alloro, il biancospino, il prugnolo ecc
Nella realizzazione di tali collinette valgono comunque le considerazioni generali indicate per la stessa
tipologia di intervento nel comparto 1.
FASCIA FILTRO VEGETALE
Andrà prevista una fascia di filtro vegetale lungo il confine est verso l’autostrada, per la quale valgono le
medesime considerazioni fatte per il comparto 5.
ESSENZE
Possono essere consigliate le seguenti specie arboree: Quercus ilex , Tilia platyphyllos, Cercis siliquastrum,
Celtis australis, Morus alba, Pinis pinea (in modo da realizzare quasi una pineta elemento di grande rilievo
da un punto di vista paesistico). Per le arbustive Spartium junceum, Viburnum tinus; Pistacia lentiscus, ecc.
5 - modalità attuativa
Modalità attuativa diretta di iniziativa pubblica.
CAPO III
Normativa tecnica specifica
articolo 14
Norme di carattere botanico-vegetazionale
Gli interventi previsti per il sistema botanico-vegetazionale dovranno rappresentare un’opportunità di
ricomposizione del paesaggio, di aumento della sua biodiversità, di miglioramento dell’inquinamento
acustico e da polveri.
L’ambito RQ Marcianella dovrà in tal senso essere inteso come parte integrante di un sistema di corridoi
ecologici e di aree a verde che costeggiano la strada statale, ma che allo stesso tempo debbono collegare la
linea di costa con la collina.
Particolare attenzione dovrà essere posta, pertanto, ai criteri d’inserimento del verde nel paesaggio
e nelle aree agricole circostanti.
Andrà creata, per quanto possibile, una cintura verde che colleghi i vari spazi liberi individuati e che faccia
parte integrante di un progetto più complesso esterno all’area nell’intento di ridisegnare il paesaggio nel suo
tratto più delicato (tra abitato, campagna e costa), di arricchirlo rendendolo eterogeneo e restaurando discreti
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livelli di biodiversità. Dovrà realizzarsi un tessuto connettivo che, oltre a migliorare la situazione del verde in
termini quanti-qualitativi, tenderà a ridisegnare la forma dell’abitato, delineando i rapporti edificatopaesaggio-ambiente.
Grande importanza deve essere data alla fruibilità pubblica: il verde di quartiere dovrà essere interpretato
quale punto di ritrovo, di sosta e conversazione, attrezzature sportive, giochi per bambini.
La progettazione del verde andrà intesa come organizzazione razionale dello spazio in maniera funzionale al
raggiungimento di un insieme compositivo equilibrato e gradevole derivante da un’attenta analisi della
morfologia del suolo, unita alla necessità di organizzare lo spazio e di trovare soluzioni che richiedano bassi
costi di gestione e manutenzione.
Si dovrà cercare anzitutto di equilibrare i volumi delle chiome delle piante nonché la loro altezza alla luce
del loro sviluppo in età adulta, creando delle gradevoli accostamenti cromatici ed alternanze di piante basse
rotondeggianti e di altre a portamento piramidale e fastigiato.
Per quanto riguarda le specie da inserire e le prescrizioni particolari da adottare nei comparti si rimanda agli
articoli dal 8 al 13 del CAPO II delle presenti NTA.
In particolare dovrà essere rafforzato il collegamento delle aree a verde dei comparti 5 e 6 con l’area parco
del comparto 1 tramite un percorso alberato lungo il confine est del comparto 4 al fine di creare un circuito a
sistema del verde pubblico.
articolo 15
Caratteristiche dei manufatti e dei parcheggi
Edifici rurali esistenti
Per quanto attiene gli interventi sui manufatti rurali esistenti dovrà essere in ogni caso privilegiato il più
possibile il mantenimento dei materiali e delle finiture storicamente originali.
I materiali e le finiture dovranno riferirsi a quanto rilevabile dall’analisi sul manufatto e rispettare il valore
storico documentale.
Interventi di nuova edificazione
Nella realizzazione dei nuovi manufatti, andranno privilegiate le soluzioni progettuali in grado di assicurare
la migliore integrazione con l’ambiente circostante ed una disposizione delle costruzioni che rispetti al
massimo l’andamento del terreno.
In particolare i nuovi edifici previsti nel comparto 2 dovranno essere progettati in modo da assicurare la
realizzazione di coni visivi verso il versante costiero ed il mantenimento dei caratteri di percettività del
luogo.
Eventuali soluzioni progettuali del tipo in linea, orientate parallelamente alla S.S. 16, andranno attentamente
valutate al fine di garantire quanto sopra.
Parcheggi privati
I parcheggi all’aperto dovranno essere realizzati con tecniche che privilegino superfici permeabili alberate e
materiali atti a garantire l’inverdimento e la permeabilità del terreno.
Sp = Superficie permeabile
Si intende superficie permeabile la superficie di terreno permeabile naturalmente in modo profondo, priva di
manufatti interrati al fine di assicurare gli scambi idrici e gassosi con gli strati sottostanti.
Capo IV – Disposizioni varie
articolo 16
norme integrative
Per quanto non espressamente contenuto nelle presenti norme si applicano le disposizioni normative
Nazionali e Regionali in quanto applicabili nonché le prescrizioni del Regolamento Edilizio Comunale
(REC) e del PRG vigente.
Le indicazioni e prescrizioni scritte prevalgono su quelle grafiche in caso di discordanza.
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Le indicazioni grafiche rappresentate in scala minore prevalgono su quelle in scala maggiore (es. 1:1000
prevale rispetto ad 1:2000).
La perimetrazione dell’ambito interessato dalla variante e delle zone individuate (eseguita su base
aerofotogrammetrica) può discostarsi dal perimetro delle proprietà, pertanto a tutela delle singole proprietà è
ammessa una ridefinizione del perimetro di intervento senza che questo comporti variante urbanistica.
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