CONTRATTO QUADRO N.5/2010 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
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CONTRATTO QUADRO N.5/2010 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
CONTRATTO QUADRO N.5/2010 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE ED INFORMATICI PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLA RETE INTERNAZIONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE(S-RIPA) TRA il DigitPA, ente pubblico non economico, istituito ai sensi del d.lgs 1 dicembre 2009 n. 177, nel seguito indicato come “DigitPA”, con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Marx 31/49, 00137, codice fiscale n. 97103420580, nella persona del suo Direttore Generale, ing. Giorgio De Rita E il raggruppamento temporaneo di imprese RTI tra BT Italia s.p.a. (mandataria), HP ES Italia s.r.l. (ex EDS Italia s.r.l.) ed ELSAG Datamat s.p.a. (mandanti), per atto del notaio Stefano Sammartano del 2 dicembre 2010, repertorio n. 27923, raccolta n. 16378, registrato all’Ufficio delle Entrate di Roma 8 il 7 dicembre 2010, serie 1T numero 4125, (in seguito indicato come “Prestatore”), con sede legale in Milano, via Tucidide, 56 codice fiscale e partita IVA n. 04952121004, nella persona del procuratore speciale della mandataria, sig. Luca Torrigiani Pagina 1 di 62 PREMESSO CHE a) il d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) alla sezione III del capo VIII, istituisce e disciplina la Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione (RIPA); b) l’art. 86 del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) affida al CNIPA, successivamente trasformato in DigitPA ai sensi del d.lgs n. 177 del 1 dicembre 2009, il gestire compito di l’evoluzione progettare, della Rete realizzare e Internazionale della Pubblica Amministrazione; c) le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 1, del d.lgs 12 febbraio 1993, n. 39, ai sensi dell’art. 85 comma 1 del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), sulla base delle proprie esigenze, sono tenute ad utilizzare i Servizi della Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione e che le Amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, comma 1, del richiamato d.lgs n. 39/93, possono, ove sia di loro interesse, utilizzare i suddetti servizi di Rete Internazionale; d) il CNIPA (DigitPA) ha sottoscritto in data 23 dicembre 2004 il Contratto quadro n. 5/2004 per il servizio di realizzazione della Rete Pagina 2 di 62 Internazionale della Pubblica Amministrazione (RIPA) finalizzata a soddisfare le esigenze di connettività verso le sedi estere delle Pubbliche Amministrazioni italiane; e) è stato G.U.U.E. pubblicato in data 17/02/2009 nella n. in data 23/02/2009 nella S32 ed G.U.R.I. parte V n. 23, il bando di gara di rilievo comunitario a procedura ristretta per la scelta del Prestatore al quale affidare la realizzazione dei “Servizi di telecomunicazione ed informatici per la realizzazione dei servizi e della Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione (S-RIPA)” (PR n. 1/2009 – numero gara 361355 Prestatore – CIG la 0274133DB1), lettera d’invito inviando a al presentare offerta, prot. 929 in data 8.2.2010; f) il raggruppamento temporaneo di imprese tra BT Italia s.p.a. (mandataria), HP ES Italia s.r.l. (ex EDS Italia s.r.l.) ed ELSAG Datamat s.p.a. (mandanti) è risultato aggiudicatario della citata procedura ristretta; g) gli oneri servizi derivanti saranno Amministrazioni dall’utilizzo sostenuti che di direttamente avranno tali dalle sottoscritto i Contratti Esecutivi per i servizi a gara sulla Pagina 3 di 62 base delle esigenze espresse dalle stesse nel proprio Piano dei Fabbisogni, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 (Definizioni) I termini contenuti nel presente Contratto Quadro (Allegato A alla lettera d’invito) hanno il significato specificato nell’Allegato H, a meno che il contesto delle singole clausole disponga diversamente. Art. 2 (Premesse e allegati) Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Quadro, così come fanno parte integrante e sostanziale ancorché non del presente materialmente Contratto allegati, i Quadro, seguenti allegati: − Allegato A: Offerta progettuale del Prestatore; − Allegato B: Schema di Contratto Esecutivo; − Allegato C: Capitolato tecnico e suoi annessi; − Allegato D: Offerta economica del Prestatore; − Allegato E: Livelli di servizio e penali; − Allegato F: Prezzi unitari dei Servizi; Pagina 4 di 62 − Allegato G: Documento contenente i chiarimenti forniti da DigitPA ai quesiti inviati dalle società partecipanti alla gara; − Allegato H: Definizioni ed acronimi. Art. 3 (Oggetto del Contratto Quadro) 3.1 − Il presente Contratto Quadro definisce: il quadro giuridico normativo complessivo per l’affidamento soddisfare al Prestatore i realizzazione servizi della dell’incarico necessari S-RIPA di alla per le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (di seguito indicate Centrali”) e delle come altre “Amministrazioni Amministrazioni non ricomprese nel citato art. 1, comma 1, del d.lgs 39/93 (di seguito indicate come “Altre Amministrazioni”); le Amministrazioni Centrali e le Altre Amministrazioni sono congiuntamente definite “Amministrazioni”; − le modalità in base alle quali il Prestatore assume la responsabilità di erogare e gestire i servizi oggetto del presente Contratto Quadro anche in relazione all’evoluzione tecnologica dei servizi stessi. Pagina 5 di 62 3.2 I Servizi di S-RIPA riguardano la realizzazione, gestione ed evoluzione, nel rispetto di quanto definito nel Capitolato tecnico di gara di cui all’Allegato C, di: a) servizi di Connettività IP ed Internet; b) servizi di Sicurezza di rete; c) servizi VoIP (Voice over IP); d) servizi di Unified Communication; e) servizi di Conduzione dei sistemi; f) servizi di migliore supporto, erogazione atti dei ad assicurare servizi di cui la ai precedenti punti, mediante un Centro di Gestione (CG-S-RIPA) che assicuri alle singole Amministrazioni i seguenti servizi: − gestione della rete, con monitoraggio puntuale di ogni servizio; − gestione e monitoraggio dei servizi di sicurezza; − monitoraggio dei livelli di servizio; − supporto tecnico alla gestione dei malfunzionamenti; − gestione centralizzata delle configurazioni e distribuzione del software; − funzioni di Contact Center per la ricezione delle segnalazioni di anomalie da parte Pagina 6 di 62 dell'utenza, inteso come helpdesk di 1° e 2° livello. 3.3 Il CG-S-RIPA rappresenta l’interfaccia verso gli utenti L’attività delle del singole CG-S-RIPA Amministrazioni. è sottoposta alla supervisione e controllo di DigitPA. Art. 4 (Presenza del Prestatore in territorio italiano) Il Prestatore è tenuto, nel caso in cui non disponga già di una sede in territorio italiano, a stabilire una sede sociale secondaria in territorio italiano entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di stipula del presente Contratto Quadro, nel rispetto della normativa vigente anche in materia fiscale singoli e tributaria, Contratti per la Esecutivi sottoscrizione nonché per dei il conseguente adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e per la gestione dei rapporti tra il Prestatore stesso, DigitPA e le Amministrazioni. Qualora il Prestatore non abbia adempiuto all’obbligo sopra indicato nel termine previsto, DigitPA si riserva la facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Quadro fatta salva l’esecuzione in danno ed il risarcimento di ogni danno subito, con escussione del deposito Pagina 7 di 62 cauzionale prestato. Art. 5 (Adesione delle singole Amministrazioni) 5.1 Le Amministrazioni Centrali, ai sensi dell’art. 85 comma 1 del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), sulla tenute ad base delle avvalersi proprie dei esigenze, servizi di sono cui al precedente art. 3 mediante la stipula, entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente Contratto Quadro, di un Contratto Esecutivo, il cui schema è riportato nell’Allegato B, alle condizioni e prezzi unitari di cui al presente Contratto Quadro. 5.2 Le Altre Amministrazioni possono aderire ai servizi di cui al precedente art. 3 mediante la stipula di un Contratto Esecutivo alle condizioni e prezzi unitari di cui al presente Contratto Quadro. 5.3 DigitPA si impegna a fare quanto nella propria disponibilità affinché tutte Centrali provvedano alla Contratti Esecutivi. DigitPA le Amministrazioni sottoscrizione non potrà in dei alcun modo essere ritenuto responsabile per il mancato perfezionamento dei Contratti Esecutivi con le Amministrazioni. Art. 6 Pagina 8 di 62 (Durata ed efficacia) 6.1 Il presente Contratto Quadro ha la durata di 84 (ottantaquattro) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione, salvo che venga risolto anticipatamente ai sensi del successivo art. 23. 6.2 Le parti espressamente concordano che nel corso del settimo anno di validità del presente Contratto Quadro, migrazione dei saranno svolte servizi le oggetto attività del di presente Contratto Quadro verso il Prestatore aggiudicatario di una nuova gara, che sarà bandita da DigitPA al fine di garantire la continuità operativa dei servizi di cui all’art. 3 al termine di validità del presente Contratto Quadro. 6.3 I singoli Contratti Esecutivi stipulati dalle Amministrazioni avranno durata fino al termine del presente Contratto Quadro Contratti Esecutivi, in non ogni potendo caso, tali superare la durata del presente Contratto Quadro. 6.4 Resta inteso che non si potranno stipulare nuovi Contratti Esecutivi nel corso del settimo ed ultimo anno di vigenza del presente Contratto Quadro. Art. 7 (Impegni specifici del Prestatore) Pagina 9 di 62 7.1 − Il Prestatore si impegna a: stipulare Contratti Amministrazioni Esecutivi Centrali con e, le se singole ne fanno richiesta, con le Altre Amministrazioni; − erogare i servizi territorio di nazionale cui e all’art. 3, sul internazionale, alle condizioni del presente Contratto Quadro, dei suoi allegati e del singolo Contratto Esecutivo; − praticare le condizioni economiche di cui all’art. 16 aggiornate con le modalità di cui all’art. 17. 7.2 Il Prestatore consegnare a si DigitPA, impegna entro 45 a predisporre e (quarantacinque) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente Contratto documentazione di cui Quadro, al la seguente paragrafo 12.1 del Capitolato tecnico (Allegato C): − Documento programmatico di gestione della sicurezza; − Piano generale per l’erogazione dei servizi; − Documentazione (Connettività, tecnica relativa Sicurezza, ai VoIP, servizi Unified Communication, Conduzione sistemi); − Documentazione tecnica relativa al servizio di Manutenzione ed Assistenza; Pagina 10 di 62 − Specifiche di dettaglio delle prove di verifica di conformità dei servizi in ambiente di prova (test bed). DigitPA giorni potrà richiedere, lavorativi, documentazione che entro 15 integrazioni il Prestatore (quindici) della suddetta dovrà recepire entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi. 7.3 Il Prestatore si impegna a realizzare a proprio carico il Centro di Gestione di cui al precedente art. 3.2 ed il collegamento tra la SRIPA ed il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) secondo le modalità di interconnessione descritte nel paragrafo 2.3 del Capitolato tecnico (Allegato C). Il dimensionamento di tale collegamento sarà concordato con DigitPA e dovrà tener conto delle esigenze delle Amministrazioni interconnesse. 7.4 Il Prestatore, entro il 31 gennaio di ogni anno, invierà a DigitPA una relazione consuntiva dell’attività contenente, svolta ordinate nell’anno per precedente servizi e per Amministrazioni, le quantità dei servizi erogati, il fatturato e le penali applicate. 7.5 − Il Prestatore si impegna a: adottare tutte monitoraggio e le necessarie misurazione dei misure di Livelli di Pagina 11 di 62 Servizio secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato E; − prestare i servizi di cui al precedente art. 3 con proprio rispetto personale di quanto specializzato, previsto dalla nel lettera d’invito relativamente al subappalto; − adempiere, per il proprio personale, a tutti gli obblighi di legge, fiscali, previdenziali, assicurativi, assistenziali ed a corrispondere al personale inferiore stesso a quella una retribuzione prevista dal non Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile; − rispettare, derivanti nell’esecuzione dal presente delle obbligazioni Contratto Quadro, le norme regolamentari di cui al d.lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; − rispettare, per internazionali quanto ISO l’assicurazione particolare, 9000 della quanto applicabili, per la le gestione e ed, in qualità previsto dalla norme norma ISO 9004/2; − prendere in carico i beni rivenienti riportati nell’Annesso ritenuti 2 idonei, all’Allegato utilizzarli C per e, qualora l’erogazione dei servizi di cui al precedente art. 3; Pagina 12 di 62 − osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tal scopo potranno essere predisposte da DigitPA; − comunicare tempestivamente a DigitPA, in caso di variazione, la propria struttura organizzativa coinvolta negli adempimenti Contratto Quadro e dei del singoli presente Contratti Esecutivi indicando i nominativi dei relativi responsabili. Art. 8 (Piano dei Fabbisogni) 8.1 Le Amministrazioni allegheranno al rispettivo Contratto Esecutivo il proprio Fabbisogni, formulato con Prestatore, contenente le Piano dei l’assistenza del indicazioni sulla tipologia, le quantità di servizi richiesti e il relativo costo stimato, per il primo anno o per ciascun anno di durata contrattuale ferma restando la possibilità di effettuare le variazioni di cui al successivo art. 10. 8.2 Il Prestatore si impegna ad inviare a DigitPA copia del Contratto Esecutivo, con allegato il Piano dei Fabbisogni dei servizi richiesti, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di Pagina 13 di 62 sottoscrizione dello stesso. Art. 9 (Progetto dei Fabbisogni) 9.1 Entro dalla 45 (quarantacinque) data Esecutivo, di sulla giorni sottoscrizione base dei lavorativi del Contratto servizi richiesti dall’Amministrazione con il Piano dei Fabbisogni, il Prestatore DigitPA ed dovrà alla predisporre e Amministrazione consegnare contraente a il Progetto dei Fabbisogni, di cui al paragrafo 12.2 dell’Allegato C, contenente altresì: − la durata dell’impegno dall’Amministrazione, all’intero Contratto periodo Quadro, contrattuale che di potrà validità ferma assunto riferirsi del restando presente una durata minima di un anno; − i costi suddetto servizi previsti per Progetto, richiesti la realizzazione ottenuti i prezzi applicando unitari di del ai cui all’Allegato F; − il Piano di Attuazione contenente il Documento programmatico di gestione della sicurezza dell’amministrazione, le Specifiche di dettaglio dei servizi ed il Piano Operativo con l’indicazione dei tempi di rilascio dei servizi; Pagina 14 di 62 − le Modalità di presentazione e approvazione degli Stati di Avanzamento Mensile; − le Specifiche di dettaglio delle prove di verifica di conformità (configurazione accessi). 9.2 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione del Progetto dei Fabbisogni, l’Amministrazione e DigitPA potranno comunicare al Prestatore, ciascuno per competenza, eventuali la parte modifiche di e/o rispettiva integrazioni ritenute necessarie al fine di rendere il Progetto compatibile con il Piano dei Fabbisogni formulato dall’Amministrazione e con quanto previsto dalla documentazione contrattuale. 9.3 Entro 10 ricevimento (dieci) della giorni lavorativi comunicazione, di cui dal al precedente art. 9.2, il Prestatore si impegna ad inviare Progetto alla dei Amministrazione Fabbisogni ed a DigitPA il modificato secondo le indicazioni ricevute da questi ultimi. 9.4 Qualora entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del Progetto dei Fabbisogni l’Amministrazione e/o DigitPA non comunichino al Prestatore eventuali modifiche e/o integrazioni, il Progetto dei Fabbisogni deve intendersi come approvato e diverrà parte integrante del relativo Pagina 15 di 62 Contratto Esecutivo. 9.5 Il Contratto negoziale con Esecutivo trova conclusione l’approvazione dell’Amministrazione contraente da del parte Progetto dei Fabbisogni. 9.6 Il primo attività di Piano Operativo, migrazione, non relativo potrà alle superare i 6 (sei) mesi dalla data di approvazione del Progetto dei Fabbisogni da parte della singola Amministrazione e conterrà l’indicazione delle date di rilascio dei singoli servizi che il Prestatore si impegna a rispettare. Il mancato rispetto delle suddette penali date per comporterà ritardo nel l’applicazione provisioning di delle cui al paragrafo 8.2.2 dell’Allegato E. 9.7 L’attivazione dei servizi richiesti da ogni singola Amministrazione successivamente alle attività di migrazione di cui al precedente art. 9.6, avverrà nel rispetto dei tempi previsti al paragrafo 8.2.2 dell’Allegato E. Tali tempi saranno computati a partire dalla data di ricezione da parte del Prestatore della richiesta di attivazione formulata dall’Amministrazione nei modi previsti dal successivo art. 10.2. Art. 10 Pagina 16 di 62 (Variazioni al Piano dei Fabbisogni) 10.1 Il Piano dei Fabbisogni potrà essere variato dall’Amministrazione attivazioni, (in termini dismissioni o di nuove modifiche di configurazione) ogni qualvolta questa lo ritenga necessario, articolo. nei Il limiti previsti Prestatore dovrà dal di presente conseguenza aggiornare il Progetto dei Fabbisogni nei modi di cui al precedente art. 9 e nei termini temporali indicati nell’Allegato E. 10.2 Le variazioni di cui al presente articolo dovranno essere comunicate dall’Amministrazione al Prestatore a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo espressamente che sarà comunicato a tal dal fine, Prestatore all’Amministrazione. 10.3 L’Amministrazione ha la facoltà, in relazione a variazioni apportate al proprio Piano dei Fabbisogni come effetto del precedente art. 10.1, di praticare ogni anno riduzioni sino al 20% (venti percento) del richiesti rispetto derivante dal precedente, valore al Progetto ferme economico dei restando dei consuntivo economico Fabbisogni le servizi dell’anno cessazioni dovute alle attività di migrazione effettuate al termine Pagina 17 di 62 del presente Contratto Quadro. 10.4 In caso di richiesta di variazione del Piano dei fabbisogni che comporti la dismissione di un servizio, l'Amministrazione dovrà comunicare al Prestatore la data di dismissione con un preavviso di almeno un mese. Il canone del mese in cui ricade la data di dismissione comunicata sarà comunque corrisposto per intero. Art. 11 (Organizzazione del lavoro) 11.1 Le attività di supervisione e controllo del presente Contratto Quadro sono svolte da DigitPA. 11.2 Le attività di supervisione e controllo del singolo Contratto Esecutivo per i servizi di cui all’art. 3 sono svolte dall’Amministrazione contraente. 11.3 La gestione del presente Contratto Quadro è affidata al Comitato Operativo della Rete Internazionale (di seguito indicato come CORI). 11.4 Il CORI è costituito da tre rappresentanti di DigitPA, di cui uno con funzioni di Presidente, e da tre rappresentanti del Prestatore, dotati di adeguati poteri. Il CORI è convocato dal Presidente e, quando necessario, rappresentanti delle allo stesso singole partecipano i Amministrazioni Pagina 18 di 62 coinvolte. I rappresentanti del Prestatore dovranno ricoprire i seguenti ruoli: − Responsabile del presente Contratto Quadro; − Responsabile dell’erogazione dei Servizi alle Amministrazioni; − Responsabile dell’Ingegneria dei Servizi. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del Contratto Quadro, il Prestatore comunicherà a rappresentanti; DigitPA ogni i nominativi eventuale dei propri variazione successiva dovrà essere comunicata tempestivamente a DigitPA. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del Contratto Quadro, DigitPA comunicherà al Prestatore i nominativi dei propri rappresentanti, tra i quali indicherà il Presidente del CORI. 11.5 Al CORI sono assegnati i seguenti compiti: − esame dello stato di avanzamento del Progetto dei Fabbisogni delle singole Amministrazioni, da svolgersi almeno trimestralmente nel corso del primo anno di validità contrattuale. Nel caso in cui vengano riscontrati dei ritardi rispetto al Piano di Attuazione di cui all’art. 9.1, per Pagina 19 di 62 motivi non convocata imputabili al nell’ambito Amministrazione Prestatore, del CORI per la verrà singola concordare una ripianificazione; − revisione generale dei prezzi unitari, attraverso la procedura di comparazione di cui al successivo art. 17; − valutazione dei Livelli di servizio di cui al successivo art. 14; − esame dell’evoluzione successivo art. 18 tecnologica ed di eventuali cui al modifiche correttive ed evolutive da apportare ai servizi di cui al precedente art. 3; − ampliamento dei servizi e definizione dei relativi prezzi unitari; − esame di eventuali nuove esigenze di singole Amministrazioni; − risoluzione amichevole di problemi e/o disservizi, relativi alla fornitura dei servizi, sottoposti dal Referente dell’Amministrazione o dal Rappresentante del Prestatore; − risoluzione amichevole di controversie relative all’applicazione delle penali e/o al loro ammontare. Art. 12 Pagina 20 di 62 (Locali messi a disposizione dalle Amministrazioni) 12.1 Ogni Amministrazione provvede ad indicare ed a mettere a disposizione del Prestatore, gratuitamente e non in via esclusiva, locali idonei all’installazione degli eventuali apparati del Prestatore necessari all’erogazione dei servizi di cui all’art. 3 del presente Contratto Quadro. 12.2 Il Prestatore, dell’Amministrazione e su con oneri richiesta a carico della stessa Amministrazione, si impegna a realizzare, opere, fornire prodotti e ad erogare servizi al solo fine della predisposizione dei locali di cui al comma precedente, per un importo massimo di 5.000,00 € (cinquemila) IVA esclusa per ciascuna sede. Art. 13 (Ispezioni, controlli e verifiche di conformità) 13.1 DigitPA sulle strutture l’assistenza degli avrà facoltà territoriali tecnica, eventuali di sui PoP sub-fornitori, svolgere di del con ispezioni presidio per Prestatore, un o preavviso minimo di 3 (tre) giorni lavorativi, per verificare il permanere, nel periodo di vigenza contrattuale, dei requisiti inoltre essere richiesti. svolte Le presso ispezioni le potranno strutture di Pagina 21 di 62 gestione del Prestatore dedicate alla fornitura dei Servizi o in quelle dei sub-fornitori di apparecchiature e/o di materiali. 13.2 DigitPA relative avrà alla facoltà conformità di eseguire delle controlli prestazioni di servizio al Capitolato Tecnico (Allegato C) e ai Livelli di rispondenza Servizio dei (Allegato servizi erogati E), al nonché sulla Progetto dei Fabbisogni e sul rispetto del Piano di Attuazione. Il Prestatore è tenuto a fornire tutta l’assistenza e la strumentazione necessaria allo svolgimento di tali verifiche. 13.3 Il Prestatore, a fronte dei rilievi trasmessi da DigitPA mediante apposita comunicazione ed emessi in relazione: − ai risultati delle ispezioni e dei controlli di cui ai precedenti commi; − al mancato rispetto dei tempi di realizzazione delle infrastrutture; − al mancato rispetto dei tempi di consegna della documentazione, si impegna a presentare, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, un “Piano di rientro” che dovrà essere implementato entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi Pagina 22 di 62 entro i quali comunicazione il ufficiale Prestatore a DigitPA dovrà di dare “pronto al controllo”. 13.4 Il modello di funzionamento dei Servizi di cui al precedente art. 3 sarà sottoposto a verifica di conformità DigitPA in e, conformità contraente, piattaforma tecnica successivamente, sul campo secondo le (test a bed) verifica da di dall’Amministrazione modalità di cui al successivo art. 13.9. 13.5 La verifica di conformità in test bed sarà effettuato da una Commissione incaricata da DigitPA alla presenza di un Rappresentante del Prestatore. L’ambiente di prova della verifica sarà messo a disposizione dal Prestatore a cui faranno carico i relativi oneri. La verifica di conformità in test bed avrà inizio entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla comunicazione conformità” che il di “Pronti Prestatore alla dovrà verifica inviare di a DigitPA entro 70 (settanta) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del Contratto Quadro. La verifica di conformità in test bed riguarderà: − la rispondenza dei servizi di S-RIPA, di cui al precedente art. 3, a quanto contenuto nell’Allegato A al presente Contratto Quadro e Pagina 23 di 62 ad eventuali varianti approvate da DigitPA in corso d’opera, e nel pieno rispetto di quanto previsto dagli Allegati C ed E; − il sistema di misura per la rilevazione dei Livelli di Servizio di cui all’Allegato E; − il sistema preposto all’erogazione dei servizi di rendicontazione e fatturazione; − le modalità di realizzazione della politica di sicurezza. La verifica di conformità riguarderà inoltre: − la prestazione dei servizi erogati dal Centro di Gestione (CG-S-RIPA); − il collegamento tra la S-RIPA ed il Sistema Pubblico di Connettività (SPC). 13.6 Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla ricezione delle specifiche di verifica di conformità di cui al precedente art. 7.2, DigitPA comunicherà al Prestatore eventuali modifiche e/o integrazioni (dieci) delle giorni predisporre ed definitivo che integrazioni documento Commissione stesse. lavorativi inviare il a costituirà la verifica successivi Prestatore DigitPA recepisca formulate di Nei da le dovrà documento modifiche quest’ultimo. guida di un 10 ed Tale operativa della conformità. Resta Pagina 24 di 62 espressamente inteso che in corso di verifica di conformità la Commissione potrà effettuare tutte le prove che riterrà opportune al fine di verificare la rispondenza dei servizi alle specifiche tecniche indicate agli Allegati C ed E. 13.7 La verifica di conformità in test bed, ove non si riscontrino difetti o carenze, avrà valore di verifica positiva. conformità verbale in che Le test operazioni bed dovrà di risulteranno essere verifica da di apposito sottoscritto dalla Commissione di verifica e dal Rappresentante del Prestatore in doppio originale per il Prestatore e per DigitPA. 13.8 Qualora dagli accertamenti effettuati in sede di prima conformi nelle verifica, alle prove i servizi specifiche di di verifica, non risultassero dettaglio il previste Prestatore dovrà eliminare i vizi accertati entro i termini fissati dalla Commissione, che comunque non potranno essere superiori a 15 (quindici) giorni lavorativi. Decorso detto termine, la Commissione procederà ad una seconda prova di verifica di conformità in test bed. 13.9 I servizi forniti a ciascuna Amministrazione saranno sottoposti ad un ulteriore verifica di Pagina 25 di 62 conformità “sul campo” da parte della stessa Amministrazione contraente alle date indicate nel Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni. Tale verifica sarà effettuata da una Commissione incaricata dall’Amministrazione contraente alla presenza di un Rappresentante del Prestatore. Gli oneri derivanti dalla verifica saranno a carico del Prestatore. I termini effettuazione della e le modalità verifica da di parte dell’Amministrazione contraente sono descritte nel relativo Contratto Esecutivo. 13.10 Qualora Prestatore l’Amministrazione espressamente concordino ed il nell’avviare l’erogazione dei servizi prima della conclusione con esito positivo delle attività di verifica in test bed svolte applicherà ai da servizi DigitPA, erogati il Prestatore prezzi unitari ridotti del 20% (ventipercento) rispetto a quelli in vigore alla data. La suddetta riduzione del 20% (ventipercento) non sarà più applicata successivamente alla data di superamento con esito positivo della verifica in test bed svolto da DigitPA. Per il periodo precedente alla suddetta data, non sarà effettuato alcun conguaglio e l’Amministrazione non riconoscerà ulteriori oneri Pagina 26 di 62 oltre quelli già sostenuti. Art. 14 (Livelli di servizio e penali) 14.1 Il Prestatore dovrà trasmettere periodicamente a DigitPA ed alle Amministrazioni, nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti nell’Allegato E, i risultati delle misure effettuate sui Livelli di servizio di cui al medesimo Allegato E. 14.2 DigitPA si riserva, in ogni caso, il diritto di verificare in ogni momento presso il CG-S-RIPA il rispetto dei citati Livelli di servizio e di richiedere al Prestatore l’elaborazione di report specifici anche diversi da quelli previsti dall’Allegato E. 14.3 In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto Quadro, il Prestatore sarà tenuto a riconoscere l’applicazione delle penali nei termini di seguito specificati. I casi e le modalità di applicazione delle penali da parte di ciascuna Amministrazione sono indicati nei singoli Contratti Esecutivi, fatto comunque salvo quanto qui di seguito specificato. 14.4 Le penali da applicarsi per mancato rispetto dei Livelli di servizio sono quelle indicate nell’Allegato E al presente Contratto Quadro. Pagina 27 di 62 14.5 In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai precedenti artt. 7.2 e 13.6, per fatti direttamente imputabili al Prestatore, DigitPA avrà la facoltà di applicare una penale il cui ammontare viene determinato come segue: − € 500,00 (cinquecento) per ciascun giorno solare di ritardo successivo al decimo e fino al trentesimo; − € 1.000,00 (mille) per ciascun giorno solare di ritardo successivo al trentesimo. Qualora il ritardo superi il trentesimo giorno, oltre all’applicazione delle penali, è facoltà di DigitPA di risolvere il presente Contratto Quadro con le modalità di cui al successivo art. 23. 14.6 In caso di mancato rispetto dei termini di cui agli artt. 13.3, 13.5 e 20.7, per fatti direttamente imputabili al Prestatore, DigitPA avrà la facoltà di applicare per ogni singolo termine una penale, il cui ammontare è determinato come segue: − € 1.000,00 (mille) per ciascun giorno solare di ritardo successivo al decimo e fino al trentesimo; − € 2.000,00 (duemila) per ciascun giorno solare di ritardo successivo al trentesimo; Pagina 28 di 62 Qualora il ritardo superi il trentesimo giorno, oltre all’applicazione delle penali, è facoltà del DigitPA risolvere il presente Contratto Quadro con le modalità di cui al successivo art. 23. 14.7 In caso di esito sfavorevole della seconda prova di verifica di cui al precedente art. 13.8, DigitPA avrà la facoltà di applicare una penale sino all’esito positivo della successiva verifica il cui ammontare è determinato come segue: − € 2.000,00 (duemila) per ciascun giorno solare di ritardo successivo al decimo e fino al trentesimo; − € 4.000,00 (quattromila) per ciascun giorno solare di ritardo successivo al trentesimo. In caso di ulteriore esito negativo della verifica di conformità DigitPA avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto Quadro con le modalità di cui al successivo art. 23. 14.8 In caso di applicazioni di penali di cui ai precedenti artt. 14.5, provvederà alla escussione importi dal deposito 14.6 a e 14.7, dei garanzia DigitPA corrispettivi di cui al successivo art. 25. Resta inteso che le penali sono cumulabili tra loro sino a concorrenza del limite massimo pari al 10% (diecipercento) del Pagina 29 di 62 Corrispettivo Annuo di cui al successivo art. 14.9 di tutti i Contratti Esecutivi stipulati in esecuzione del presente Contratto Quadro. Qualora l’ammontare dovesse delle penali superare il (diecipercento), risarcimento dovute suddetto DigitPA, del maggior dal limite fatto danno, Prestatore avrà del 10% salvo il facoltà di risolvere il Contratto Quadro ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., dandone comunicazione alla Commissione di Coordinamento del SPC per il seguito di competenza. 14.9 Per Corrispettivo Annuo si intende l’importo annuo stimato dei servizi richiesti nel Piano dei Fabbisogni dell’Amministrazione allegato al Contratto Esecutivo. 14.10 che Gli eventuali inadempimenti contrattuali daranno stabilite singoli luogo nel all’applicazione presente Contratti Contratto Esecutivi, delle Quadro dovranno penali e nei essere contestati al Prestatore per iscritto da DigitPA e dalla singola Amministrazione contraente, per quanto di rispettiva competenza; in quest’ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza a DigitPA. 14.11 In caso di contestazione Pagina 30 di 62 dell’inadempimento Amministrazione da parte contraente, della il singola Prestatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione termine di massimo 5 (cinque) medesima giorni nel lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. 14.12 Qualora pervengano termine le predette all’Amministrazione indicato, ovvero, pur deduzioni non contraente nel essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, l’inadempienza, Prestatore Contratto le potranno penali Esecutivo a giustificare essere applicate stabilite a nel decorrere al relativo dall’inizio dell’inadempimento. 14.13 In caso dell’inadempimento Prestatore dovrà da di contestazione parte comunicare di in DigitPA, ogni caso il per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, allo stesso DigitPA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. 14.14 Qualora le predette deduzioni non Pagina 31 di 62 pervengano a DigitPA nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio giustificare applicate del medesimo l’inadempienza, al Prestatore le DigitPA potranno penali a essere stabilite nel presente Contratto Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 14.15 Le compensare Amministrazioni i crediti contraenti derivanti potranno dall’applicazione delle penali di cui al relativo Contratto Esecutivo con quanto dovuto al Prestatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 14.16 al Ciascuna Amministrazione potrà applicare Prestatore misura valore penali massima del Prestatore pari sino al proprio prende a 10% concorrenza (diecipercento) Contratto atto, della in Esecutivo; ogni caso, del il che l’applicazione delle penali previste nei singoli Contratti Esecutivi non preclude il diritto delle singole Amministrazioni a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 14.17 La richiesta e/o il pagamento delle Pagina 32 di 62 penali indicate nel presente Contratto Quadro e nei singoli Contratti Esecutivi non esonera in nessun caso il Prestatore dell’obbligazione per dall’adempimento la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Art. 15 (Conflitti con altri prestatori di servizi) 15.1 L’insorgere di conflitti o controversie tra il Prestatore e soggetti subfornitori considerata di causa terzi servizi o suoi non legittima eventuali potrà di essere sospensione nell’erogazione dei servizi di cui all’art. 3 ed il Prestatore verrà considerato responsabile dei danni derivanti dall’inadempimento nei confronti della singola Amministrazione. Art. 16 (Prezzi unitari e massimale contrattuale) 16.1 Ai singoli Contratti Esecutivi si applicano i prezzi unitari di cui all’Annesso 1 dell’Allegato F formulati nell’offerta economica del Prestatore. Per gli anni solari successivi a quello di aggiudicazione, i prezzi unitari saranno calcolati automaticamente, a partire dai prezzi unitari per l’anno precedente, applicando le riduzioni Pagina 33 di 62 specificate nella tabella 1 dell’Allegato F. I prezzi unitari dei servizi di cui all’art. 3 si intendono validi sino all’esecuzione della procedura di revisione prezzi di cui al successivo art. 17. I prezzi unitari così aggiornati sostituiranno i precedenti prezzi unitari. 16.2 Il Prestatore si impegna sin da ora a farsi carico dei costi eventualmente sostenuti da ogni Amministrazione per la disponibilità dei circuiti nei paesi dove sia concesso esclusivamente all’Amministrazione stessa la stipula del Contratto con l’Autorità locale per l’erogazione di tale servizio. Tali costi verranno detratti dai canoni mensili dei servizi sottoscritti da ogni Amministrazione con il Prestatore nell’ambito del proprio Piano dei Fabbisogni. 16.3 Il Prestatore, con la sottoscrizione del presente Contratto Quadro, si obbliga a prestare nei confronti delle Amministrazioni i servizi oggetto del presente contratto, meglio descritti nel Capitolato Tecnico (Allegato C) e nell’Offerta tecnica del Prestatore (Allegato A), alle condizioni ivi stabilite e nella misura che verrà richiesta esecutivi, mediante sino la alla stipula dei concorrenza Contratti dell’importo Pagina 34 di 62 massimo di cui contrattuale al bando di a € pari (centosettantacinquemilioni) IVA gara (massimale 175.000.000,00 esclusa per 84 (ottantaquattro) mesi). Art. 17 (Aggiornamento dei prezzi unitari) 17.1 Per assicurare l’allineamento dei prezzi unitari dei servizi di cui all’art. 3 ai migliori prezzi di mercato per servizi confrontabili a quelli oggetto di fornitura, DigitPA svolgerà una Revisione Generale dei prezzi unitari, secondo la procedura di aggiornamento dei prezzi di cui all’Allegato F. 17.2 Qualora dalla procedura di aggiornamento dei prezzi di cui al precedente art. 17.1 risulti che i prezzi praticati rispetto listino a quelli prezzi Contratto dei Quadro sul in mercato vigore servizi sarà di a di siano inferiori quella data, cui il al presente conseguenza ridotto secondo le modalità previste dalla stessa procedura di aggiornamento dei prezzi. 17.3 Il Prestatore si impegna, in ogni caso, ad applicare alle Amministrazioni contraenti, durante l’esecuzione del presente Contratto Quadro, prezzi unitari non superiori a quelli che il Prestatore Pagina 35 di 62 stesso o società facenti parte del suo gruppo di appartenenza dovessero convenire nei Contratti stipulati con altre Amministrazioni pubbliche, per prestazioni confrontabili con quelle oggetto del presente Contratto Quadro. Art. 18 (Evoluzione tecnologica e nuove esigenze) 18.1 La tipologia dei servizi di cui all’art. 3 può essere ampliata e/o variata in relazione a nuove esigenze ovvero alla evoluzione tecnologica. 18.2 Il Prestatore cadenza almeno impegna semestrale, Amministrazioni tecnologica si contraenti dei servizi di ad informare, DigitPA sulla con e le evoluzione telecomunicazioni e delle conseguenti possibili variazioni nei servizi oggetto del presente Contratto Quadro. 18.3 La proposta di inserimento a listino del nuovo servizio e/o delle varianti è affidata al CORI. In tale eventualità il Prestatore presenterà offerta tecnico-economica impegnativa (tempi, modalità e prezzi) a DigitPA. L’inserimento a listino del nuovo servizio e/o delle varianti potrà avvenire solo previo parere positivo di congruità tecnico-economica di cui al comma 3 dell’art. 3 del Decreto Legislativo 1° Pagina 36 di 62 dicembre 2009, n. 177. Le parti si danno atto che, qualora il prezzo congruito per il singolo servizio e/o variante non trovi concorde riserva la il Prestatore, facoltà di non quest’ultimo erogare il si servizio stesso. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare al presente Contratto Quadro, ai suoi allegati ed ai singoli Contratti necessarie servizio Esecutivi all’inserimento e/o delle le a listino varianti, tramite modifiche del nuovo stipula di appositi Atti Aggiuntivi al Contratto Quadro. Art. 19 (Migrazione al nuovo prestatore) 19.1 Alla scadenza Contratto Quadro, Esecutivo, il o risoluzione ovvero Prestatore del si del singolo impegna a presente Contratto porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere la migrazione dei servizi offerti in base al presente Contratto Quadro ed ai relativi Contratti Esecutivi subentrante. assicurare servizi indicate In la ogni al il di dovrà prestazione modifiche fine Prestatore Prestatore della eventuali DigitPA, nuovo caso, continuità attuando da al dei operative, pianificare il Pagina 37 di 62 passaggio graduale dei servizi al nuovo Prestatore subentrante, ivi inclusa l’interconnessione con quest’ultimo (a cura e spese di quest’ultimo) per il tempo necessario a completare la migrazione dei servizi sulla sua rete. 19.2 Al fine di agevolare il passaggio delle consegne verso il nuovo Prestatore subentrante, il Prestatore del presente Contratto Quadro, dovrà: a) consegnare a DigitPA la seguente documentazione, 6 (sei) mesi prima della scadenza del Contratto Quadro: − documentazione inerente l’organizzazione funzionale del CG-S-RIPA per quanto riguarda i servizi oggetto del presente Contratto Quadro, completa della descrizione operative giornaliere, delle settimanali procedure e mensili utilizzate e dei relativi archivi cartacei ed elettronici a supporto dei servizi di gestione della Rete, assistenza distribuzione ed help desk del software, descritti nel Capitolato tecnico (Allegato C); − documentazione relativa ai repository con le registrazioni degli interventi di assistenza richiesti per tutti i malfunzionamenti e per problemi diversi riscontrati dagli utenti e la Pagina 38 di 62 descrizione degli interventi eseguiti per il loro ripristino, dettaglio con degli elevato elementi e livello con di allegata descrizione di eventuali formalismi utilizzati; − documentazione interventi relativa eseguiti per agli il eventuali cablaggio degli edifici delle Amministrazioni completa di tutte le informazioni utili in termini di indirizzi fisici degli indicazioni apparati sulla attivi convenzione di rete con utilizzata per l’attribuzione degli indirizzi logici; − documentazione relativa alla sicurezza compresi i repository dei dati relativi alle attività di auditing, alle procedure attivate ed agli altri servizi descritti nel Capitolato tecnico beni rivenienti presenti (Allegato C); − lista completa dei presso le Amministrazioni, in quanto tutti gli apparati installati sono da considerarsi di proprietà delle Amministrazioni alla scadenza contrattuale, fatta salva la possibilità per DigitPA di renderli disponibili al nuovo Prestatore subentrante; b) assicurare Prestatore l’affiancamento subentrante, dai professionale 2 (due) al mesi Pagina 39 di 62 precedenti la scadenza del Contratto Quadro ai 2 (due) mesi successivi, per le seguenti attività: − fornire la necessaria assistenza al personale del Prestatore subentrante mediante affiancamento di proprie risorse specializzate operanti presso sufficiente ad il CG-S-RIPA, assicurare il in numero trasferimento integrale delle procedure utilizzate dal CG-SRIPA per tutti i servizi descritti all’art. 3; − prevedere allo scopo un minimo di tre unità a tempo pieno quattro per mesi un solari periodo complessivo decorrenti dai due di mesi precedenti il termine del Contratto e per i due mesi successivi, unità che supporteranno il personale esterno ospitato presso il CG-S-RIPA per attività di formazione e di controllo dell’attività operativa connessa; c) consegnare alle Amministrazioni rivenienti (alla scadenza del Prestatore dovrà sottoscrivere i beni Contratto): il il di verbale passaggio di consegne dei beni rivenienti nonché fornire tutta la documentazione in suo possesso, con aggiornamento alla data di scadenza del Contratto Quadro, con le modalità indicate da DigitPA. Pagina 40 di 62 DigitPA si riserva la facoltà di comunicare, con anticipo di almeno 1 (uno) mese solare, eventuali aggiunte o variazioni alle suddette modalità di passaggio di consegne. Art. 20 (Sicurezza) 20.1 Il Prestatore si impegna ad assicurare alle Amministrazioni la sicurezza sia fisica che logica per i servizi di cui all’art. 3 ed a tal fine si impegna a predisporre, costantemente fisica che una attuare politica logica, ed della conforme aggiornare sicurezza, alle sia prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico (Allegato C) ed a quanto riportato nella documentazione di cui al precedente art. 7.2. 20.2 Il Prestatore procedure atte a dovrà regolare prevedere la specifiche gestione della sicurezza almeno per le seguenti aree: - amministrazione della sicurezza; - analisi dei rischi; - audit; - test di impenetrabilità; - incidenti di sicurezza; - allarmi e interventi; - controllo e analisi delle registrazioni Pagina 41 di 62 relative alla sicurezza. 20.3 DigitPA potrà adeguare le prescrizioni minime di sicurezza a seguito di eventuali variazioni del livello di rischio cui sono soggetti i servizi o a seguito di eventuali modifiche della tecnologia utilizzata o disponibile. Il Prestatore è tenuto a mantenere aggiornato il sistema di sicurezza rispetto a tali revisioni e quanto previsto dalle Regole Tecniche e di Sicurezza (DPCM 1° aprile 2008, su G.U.R.I. n. 144 del 21-6-2008). 20.4 Il Prestatore si impegna a prevenire e circoscrivere attacchi alla sicurezza fisica degli apparati deputati all’erogazione dei servizi ed istallati presso i locali sotto il suo controllo, secondo le indicazioni ed i requisiti contenuti nel Capitolato tecnico (Allegato C), in particolare attraverso misure di protezione per il controllo degli accessi e la prevenzione di atti dolosi, colposi ed eventi accidentali. 20.5 Il Prestatore si impegna altresì a prevenire e circoscrivere attacchi alla sicurezza logica degli apparati deputati all’erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto Quadro sia presso i locali sotto il suo controllo sia presso quelli delle singole Amministrazioni, secondo le Pagina 42 di 62 indicazioni ed i requisiti contenuti nel Capitolato tecnico (Allegato C). In particolare, il sistema di sicurezza dovrà amministrare il diritto di accesso ai dati ed ai servizi, in modo da verificare il diritto e la validità di ogni tentativo di accesso e stabilire l’identità dell’utente. Il Prestatore si impegna inoltre registrazioni misure per a relative agli l’integrità procedure per la gestire dei e mantenere accessi, dati rilevazione adottare e prevedere di attacchi far eseguire sistematici. 20.6 Il Prestatore si impegna a annualmente un approfondito audit sul sistema di sicurezza, condotto specializzata gradimento sotto scelta di la da DigitPA; una dal società Prestatore previo l’audit vigilanza Amministrazioni, primaria di ciascuno per verrà effettuato DigitPA e delle quanto di propria competenza. DigitPA e le Amministrazioni potranno, ciascuno per preavviso di quanto 15 di competenza (quindici) giorni e con un lavorativi, effettuare ulteriori attività di auditing secondo modalità concordate con il Prestatore. 20.7 Il Prestatore l’effettuazione di si impegna test ad autorizzare discrezionali di Pagina 43 di 62 impenetrabilità Amministrazioni. evidenza delle da parte Nel di caso carenze DigitPA detti e/o test rispetto delle mettano alle in specifiche tecniche di sicurezza, la situazione dovrà essere corretta in un tempo non superiore a 10 (dieci) giorni lavorativi. 20.8 Nel caso in cui le carenze di cui all’art. precedente previsto potrà permangano dal medesimo essere oltre il art. 20.7, considerato termine il ultimo Prestatore inadempiente e si applicheranno le penali di cui al precedente art. 14.6. 20.9 Nel caso si rilevi un pericolo relativo alla sicurezza di particolare gravità, DigitPA potrà, sentito il Prestatore, decidere la sospensione di uno o più servizi o la chiusura del CG-S-RIPA fino a quando non sia stato eliminato il pericolo medesimo. Art. 21 (Controversie) 21.1 Le insorgere validità, controversie che possono nell’interpretazione, efficacia e eventualmente esecuzione, risoluzione delle disposizioni del presente Contratto Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi sono prese in esame per Pagina 44 di 62 una composizione bonaria dal CORI di cui all’art. 11. A tal fine, nel caso in cui si verificassero casi di allegati ambigua del interpretazione Contratto quadro tra vale i la diversi seguente indicazione in termini di priorità interpretativa: 1. Contratto Quadro; 2. Contratto Esecutivo; 3. Allegato C; 4. i rimanenti allegati al presente Contratto escluso l’Allegato A; 5. l’Allegato A. 21.2 Le controversie, se non risolte nell’ambito del CORI, sono prese in esame per una composizione in via bonaria da DigitPA, dall’Amministrazione e dal Prestatore. 21.3 Qualora non sia possibile raggiungere un accordo sulla questione controversa e, comunque, una volta decorsi inutilmente 60 (sessanta) giorni solari dall’insorgere della stessa, ciascuna delle parti potrà deferire la questione ad un Collegio arbitrale ai sensi e per gli effetti degli articoli 806 e seguenti c.p.c. composto da tre membri. 21.4 Il primo arbitro verrà nominato dalla Parte istante, il secondo dalla Parte resistente entro 30 (trenta) giorni solari dalla notifica dell’atto di Pagina 45 di 62 nomina del osservanza primo di arbitro. tale In termine, caso la di mancata nomina verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma. 21.5 La Parte resistente ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo domanda davanti al giudice competente, entro 30 (trenta) giorni solari dalla notifica della domanda di arbitrato. A tale fine deve contestualmente notificare la sua determinazione all’altra Parte. 21.6 Il terzo arbitro, che svolgerà le funzioni di Presidente del collegio arbitrale, verrà nominato di comune accordo dai due arbitri di parte nel termine di 30 (trenta) giorni solari dalla notifica alla Parte istante della nomina del secondo arbitro. In mancanza di accordo entro tale termine, la nomina verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma. 21.7 Il Presidente del Tribunale di Roma provvederà inoltre a: − sostituire il terzo arbitro in caso egli abbandoni il proprio incarico ed i due arbitri di parte non abbiano nominato un sostituto nel termine di 30 (trenta) giorni dal venir meno del terzo arbitro; − sostituire l’arbitro di una Parte in caso egli Pagina 46 di 62 abbandoni il interessata proprio non incarico provveda e a la Parte sostituirlo nominando un altro arbitro nel termine di 30 (trenta) giorni dal venir meno dello stesso. 21.8 Il termine per la pronuncia del lodo sarà di 180 (centottanta) costituzione del saranno sospesi Qualora il prova e/o dal 1° collegio dalla arbitrale. agosto arbitrale al 15 il automaticamente (novanta) giorni data I termini mezzi di termine si ed solari di settembre. ammetta consulenza(e), prorogato 90 solari collegio disponga intenderà scadere giorni andrà dopo a il compimento dell’ultimo mezzo di prova assunto e, se successivo, dall’ultimo atto relativo alla consulenza. 21.9 Il collegio arbitrale, che avrà sede in Roma, giudicherà in via rituale e secondo diritto. 21.10 Le Parti riguardanti precludono autorità il a riconoscono che le procedimento ciascuna giudiziarie di esse disposizioni arbitrale di competenti chiedere non alle provvedimenti d’urgenza e provvedimenti cautelari in pendenza del procedimento arbitrale di cui al precedente articolo. 21.11 Le Parti concordano che, ai sensi dell’art. Pagina 47 di 62 47 del codice civile e dell’art. 30 del codice di procedura civile, il Foro competente per qualsiasi controversia, relativa al presente Contratto Quadro ed ai singoli Contratti Esecutivi, non devoluta al Collegio Arbitrale di cui al precedente art. 21.3 è quello di Roma. Art. 22 (Riservatezza – Trattamento dei dati – Consenso al trattamento) 22.1 Il Prestatore conoscenza di si terzi impegna a informazioni, non portare dati a tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto Quadro venga a conoscenza in forza del presente impegno. Il Prestatore si obbliga a ottemperare al vincolo di riservatezza delle informazioni anche successivamente alla scadenza del presente Contratto Quadro. 22.2 Il Prestatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs del 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., in materia di riservatezza. A tal fine, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs del 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano Pagina 48 di 62 di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente Contratto Quadro circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione del Contratto medesimo. Ogni parte dichiara espressamente di acconsentire al trattamento da parte dell’altra dei propri dati per le finalità connesse all’esecuzione del presente Contratto Quadro. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza sicurezza. e Con nel la rispetto delle sottoscrizione misure del di presente Contratto Quadro, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla citata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato. Pagina 49 di 62 Art. 23 (Recesso e risoluzione) 23.1 DigitPA si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto Quadro in tutto o in una sua parte e contestualmente le Amministrazioni dai Contratti Esecutivi dandone preavviso al Prestatore almeno 12 (dodici) mesi solari prima della data di efficacia del recesso a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo che sarà a tal fine espressamente comunicato dal prestatore a DigitPA, in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo sensi della dell’art. Pubblica 1373 del Amministrazione Codice civile, ai con riconoscimento al Prestatore delle sole prestazioni eseguite ed escluso qualsivoglia indennizzo. 23.2 Il presente Contratto Quadro e contestualmente i Contratti Esecutivi saranno risolti con effetto immediato nel caso in cui un liquidatore, curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti del Prestatore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Prestatore che comportino la cessione dei cespiti necessari alla prestazione dei Servizi o quest’ultimo sia dichiarato fallito (o diviene Pagina 50 di 62 soggetto ad altre procedure concorsuali) nel significato di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i. o di cui ad altre analoghe disposizioni in qualsiasi altra giurisdizione. 23.3 DigitPA potrà risolvere il presente Contratto Quadro ed i corrispondenti Contratti Esecutivi in ogni momento, con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Prestatore, nel caso in cui quest’ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del presente Contratto Quadro e, qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere. 23.4 In tutti i parziale, non ciascuna Parte risoluzione, casi saranno di pregiudicati esistenti nonché risoluzione, prima tutti gli i anche diritti della data altri di di diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni. 23.5 In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo, risoluzione Contratti e contenute Esecutivi nelle ulteriori ipotesi di nel Contratto Quadro, i stipulati dal Prestatore in esecuzione dello stesso saranno risolti di diritto. In tal caso il Prestatore dovrà porre in essere Pagina 51 di 62 tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto dei Contratti Esecutivi risolti secondo quanto previsto dal precedente art. 19.2. 23.6 Al presente Contratti Contratto Esecutivi si Quadro applica ed ai quanto singoli previsto dall’art. 1453 del codice civile. 23.7 Il Prestatore provveduto ad territoriali dà atto inoltrare del ai Governo che DigitPA competenti le ha Uffici richieste di comunicazioni ed informazioni antimafia. 23.8 Al riguardo il Prestatore dichiara di essere a conoscenza che, considerata l’urgenza di stipulare il presente contratto quadro, ai sensi di quanto disposto dall’art. 11, comma 2, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, DigitPA e le Amministrazioni aderenti hanno facoltà di recedere, rispettivamente, dal presente contratto quadro e dai contratti esecutivi qualora fossero accertati, successivamente alla stipula del contratti stessi, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento dei servizi già erogati, nei limiti delle utilità conseguite. Art. 24 (Responsabilità civile) Il Prestatore assume in proprio ogni responsabilità Pagina 52 di 62 per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Prestatore quanto di DigitPA e terzi, in dipendenza delle di Amministrazioni omissioni, o di negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Art. 25 (Deposito cauzionale) 25.1 A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte, il Prestatore ha presentato a DigitPA fideiussione bancaria n. 134356/A rilasciata il 3 dicembre 2010 da BNL s.p.a. di importo pari a € 1.250.000,00 (unmilioneduecento cinquantamila), percento) del corrispondente massimale al 5% contrattuale (cinque rapportato alla durata del contratto (7 anni). Lo svincolo del deposito a garanzia avverrà al termine delle prestazioni previste nel presente Contratto Quadro. 25.2 Inoltre, il Prestatore è tenuto a versare un deposito cauzionale, fideiussione bancaria o polizza assicurativa, alle singole Amministrazioni aderenti a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni Esecutivo, previste pari al da 9% ciascun Contratto (novepercento) del Pagina 53 di 62 corrispettivo totale del singolo Contratto Esecutivo (calcolata sulla base del ribasso offerto rispetto al PMRGlobale posto a base di gara), secondo le disposizioni dell’art. 113, comma 1, del d.lgs n. 163/2006 e s.m.i., con lo sconto del 50% (cinquantapercento) per obbligo di possesso della certificazione di qualità. 25.3 Le cauzioni rilasciate in a garanzia favore di dell’esecuzione, DigitPA e delle Amministrazioni aderenti, prevedono la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'articolo 1957, comma all'eccezione 2, del codice di cui civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta di DigitPA e/o delle Amministrazioni. La cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal Contratto Quadro e dall’esecuzione dei singoli Contratti Esecutivi. 25.4 In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Prestatore, anche quelli a fronte dei quali è Pagina 54 di 62 prevista resta l’applicazione espressamente di penali inteso che e, pertanto, DigitPA e le Amministrazioni, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 14, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. 25.5 La garanzia opera nei confronti di DigitPA a far data dalla sottoscrizione del Contratto Quadro e nei confronti delle Amministrazioni a far data dalla sottoscrizione dei Contratti Esecutivi. 25.6 La garanzia Contratto opera Quadro e per dei tutta la Contratti durata del Esecutivi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali Amministrazioni crediti di verso Prestatore il DigitPA e - a delle seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e particolare, la decorsi detti garanzia è termini. In progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, cento nel dell'iniziale limite importo massimo del garantito 75 per secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, d.lgs n. Pagina 55 di 62 163/2006, consegna, garante, subordinatamente da di esecuzione parte un delle documento è soltanto a del documento alla preventiva Prestatore all’istituto attestante prestazioni emesso contrattuali. periodicamente seguito della l’avvenuta da ricezione Tale DigitPA delle dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di verifica di conformità e/o dei certificati di regolare esecuzione ovvero documenti ed attestazioni analoghe) emessi dalle singole Amministrazioni relativamente ai singoli Contratti Esecutivi. 25.7 In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da DigitPA. 25.8 Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Prestatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da DigitPA. 25.9 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo DigitPA ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto Quadro e, del pari, le singole Amministrazioni hanno facoltà di Pagina 56 di 62 dichiarare risolto il relativo Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno. Art. 26 (Subappalto e servizi di terzi) 26.1 Il subappalto è ammesso nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia (art. 118 del d.lgs n. 163/2006 e s.m.i.). Il Prestatore avrà facoltà, nel rispetto dei termini del presente articolo di affidare alcune prestazioni ad altri soggetti, nei limiti e secondo le condizioni di cui alla Lettera di Invito, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. 26.2 In particolare, sulla base di quanto dichiarato dal Prestatore in sede di gara ed alle condizioni previste dalla legge, potranno essere affidati in subappalto i seguenti servizi: - Unified Communication; - Connettività IP ed Internet; - VOIP – Voice Over IP; - Supporto per assicurare la migliore erogazione dei servizi. 26.3 Il servizi Prestatore, a responsabile terzi, che affidi sarà in principale per la ogni fornitura caso dei ritenuto l’adempimento delle proprie obbligazioni derivanti dal Contratto Quadro Pagina 57 di 62 e dai Contratti disservizi, Esecutivi omissioni e o per gli atti, negligenze dei subcontraenti. Art. 27 (Brevetti e diritti d’autore) 27.1 DigitPA non assume alcuna responsabilità ove il Prestatore abbia usato, per le prestazioni oggetto del presente Contratto Quadro, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. 27.2 Il Prestatore manleva e tiene indenne DigitPA da tutte le rivendicazioni legali, le responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da qualsiasi soggetto, a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d’autore, di marchio e/o di brevetti italiani o stranieri. 27.3 Eventuali brevetti o innovazioni tecnologiche conseguenti alla esecuzione del presente Contratto Quadro, passibili di tutela di diritti di autore, si intendono di esclusiva proprietà di DigitPA. Art. 28 (Obblighi del Prestatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari) 28.1 Il Prestatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. Pagina 58 di 62 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, “Piano straordinario contro le mafie”, e s.m.i.. 28.2 Il Prestatore comunicazione a si impegna DigitPA ed a dare alla immediata Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento controparte (subappaltatore) della agli propria obblighi di tracciabilità finanziaria. Art. 29 (Oneri fiscali e spese contrattuali) 29.1 Il Prestatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente Contratto Quadro. 29.2 Al presente Contratto Quadro dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni e integrazioni. Roma, 22 dicembre 2010 per DigitPA per il Prestatore IL DIRETTORE GENERALE IL PROCURATORE SPECIALE _____________________ _________________________ Il Prestatore dichiara di avere completa conoscenza di tutte le clausole del presente Contratto Quadro, dei suoi allegati e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli Pagina 59 di 62 1341 e 1342 cod. civ., il Prestatore dichiara inoltre di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente articoli le condizioni seguenti: 3 contenute (Oggetto del Quadro), 4 (Presenza del Prestatore italiano), 6 (Durata e negli Contratto in territorio efficacia), 7 (Impegni specifici del Prestatore), 13 (Ispezioni, controlli e verifiche di conformità), 14 (Livelli di servizio e penali), 17 (Aggiornamento dei prezzi unitari), 18 (Evoluzione tecnologica e nuove esigenze), 19 (Migrazione al (Controversie), 23 nuovo (Recesso Prestatore), e Risoluzione), 21 25 (Deposito cauzionale), 28 (Obblighi del Prestatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari). Roma, 22 dicembre 2010 per il Prestatore IL PROCURATORE SPECIALE _____________________ Pagina 60 di 62 INDICE DEGLI ARTICOLI Art. 1 (Definizioni) ............................. 4 Art. 2 (Premesse e allegati) ..................... 4 Art. 3 (Oggetto del Contratto Quadro) ............ 5 Art. 4 (Presenza del Prestatore in territorio italiano) ........................................ 7 Art. 5 (Adesione delle singole Amministrazioni) .. 8 Art. 6 (Durata ed efficacia) ..................... 8 Art. 7 (Impegni specifici del Prestatore) ........ 9 Art. 8 (Piano dei Fabbisogni) ................... 13 Art. 9 (Progetto dei Fabbisogni) ................ 14 Art. 10 (Variazioni al Piano dei Fabbisogni) .... 16 Art. 11 (Organizzazione del lavoro) ............. 18 Art. 12 (Locali messi a disposizione dalle Amministrazioni) ................................ 20 Art. 13 (Ispezioni, controlli e verifiche di conformità) ..................................... 21 Art. 14 (Livelli di servizio e penali) .......... 27 Art. 15 (Conflitti con altri prestatori di servizi) ........................................ 33 Art. 16 (Prezzi unitari e massimale contrattuale) 33 Art. 17 (Aggiornamento dei prezzi unitari) ...... 35 Art. 18 (Evoluzione tecnologica e nuove esigenze) 36 Art. 19 (Migrazione al nuovo prestatore) ........ 37 Art. 20 (Sicurezza) ............................. 41 Pagina 61 di 62 Art. 21 (Controversie) .......................... 44 Art. 22 (Riservatezza – Trattamento dei dati – Consenso al trattamento) ........................ 48 Art. 23 (Recesso e risoluzione) ................. 50 Art. 24 (Responsabilità civile) ................. 52 Art. 25 (Deposito cauzionale) ................... 53 Art. 26 (Subappalto e servizi di terzi) ......... 57 Art. 27 (Brevetti e diritti d’autore) ........... 58 Art. 28 (Obblighi del Prestatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari) ............ 58 Art. 29 (Oneri fiscali e spese contrattuali) .... 59 Pagina 62 di 62