CONTRATTO QUADRO N.5/2010 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI

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CONTRATTO QUADRO N.5/2010 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
CONTRATTO QUADRO N.5/2010
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE ED
INFORMATICI PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI E
DELLA RETE INTERNAZIONALE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE(S-RIPA)
TRA
il DigitPA, ente pubblico non economico, istituito
ai sensi del d.lgs 1 dicembre 2009 n. 177, nel
seguito
indicato
come
“DigitPA”,
con
sede
e
domicilio fiscale in Roma, viale Marx 31/49, 00137,
codice fiscale n. 97103420580, nella persona del
suo Direttore Generale, ing. Giorgio De Rita
E
il raggruppamento temporaneo di imprese RTI tra BT
Italia s.p.a. (mandataria), HP ES Italia s.r.l. (ex
EDS
Italia
s.r.l.)
ed
ELSAG
Datamat
s.p.a.
(mandanti), per atto del notaio Stefano Sammartano
del 2 dicembre 2010, repertorio n. 27923, raccolta
n. 16378, registrato all’Ufficio delle Entrate di
Roma 8 il 7 dicembre 2010, serie 1T numero 4125,
(in seguito indicato come “Prestatore”), con sede
legale in Milano, via Tucidide, 56 codice fiscale e
partita
IVA
n.
04952121004,
nella
persona
del
procuratore speciale della mandataria, sig. Luca
Torrigiani
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PREMESSO CHE
a) il d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) alla sezione
III del capo VIII, istituisce e disciplina la
Rete
Internazionale
della
Pubblica
Amministrazione (RIPA);
b) l’art. 86 del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (CAD)
affida al CNIPA, successivamente trasformato in
DigitPA ai sensi del d.lgs n. 177 del 1 dicembre
2009,
il
gestire
compito
di
l’evoluzione
progettare,
della
Rete
realizzare
e
Internazionale
della Pubblica Amministrazione;
c) le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 1,
del
d.lgs
12
febbraio
1993,
n.
39,
ai
sensi
dell’art. 85 comma 1 del d.lgs 7 marzo 2005, n.
82
(CAD),
sulla
base
delle
proprie
esigenze,
sono tenute ad utilizzare i Servizi della Rete
Internazionale della Pubblica Amministrazione e
che le Amministrazioni non ricomprese tra quelle
di cui all'art. 1, comma 1, del richiamato d.lgs
n. 39/93, possono, ove sia di loro interesse,
utilizzare
i
suddetti
servizi
di
Rete
Internazionale;
d) il CNIPA (DigitPA) ha sottoscritto in data 23
dicembre 2004 il Contratto quadro n. 5/2004 per
il
servizio
di
realizzazione
della
Rete
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Internazionale
della
Pubblica
Amministrazione
(RIPA) finalizzata a soddisfare le esigenze di
connettività
verso
le
sedi
estere
delle
Pubbliche Amministrazioni italiane;
e) è
stato
G.U.U.E.
pubblicato
in
data
17/02/2009
nella
n.
in
data
23/02/2009
nella
S32
ed
G.U.R.I. parte V n. 23, il bando di gara di
rilievo comunitario a procedura ristretta per la
scelta
del
Prestatore
al
quale
affidare
la
realizzazione dei “Servizi di telecomunicazione
ed informatici per la realizzazione dei servizi
e
della
Rete
Internazionale
della
Pubblica
Amministrazione (S-RIPA)” (PR n. 1/2009 – numero
gara
361355
Prestatore
–
CIG
la
0274133DB1),
lettera
d’invito
inviando
a
al
presentare
offerta, prot. 929 in data 8.2.2010;
f) il raggruppamento temporaneo di imprese tra BT
Italia s.p.a. (mandataria), HP ES Italia s.r.l.
(ex EDS Italia s.r.l.) ed ELSAG Datamat s.p.a.
(mandanti)
è
risultato
aggiudicatario
della
citata procedura ristretta;
g) gli
oneri
servizi
derivanti
saranno
Amministrazioni
dall’utilizzo
sostenuti
che
di
direttamente
avranno
tali
dalle
sottoscritto
i
Contratti Esecutivi per i servizi a gara sulla
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base delle esigenze espresse dalle stesse nel
proprio Piano dei Fabbisogni,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
(Definizioni)
I termini contenuti nel presente Contratto Quadro
(Allegato
A
alla
lettera
d’invito)
hanno
il
significato specificato nell’Allegato H, a meno che
il
contesto
delle
singole
clausole
disponga
diversamente.
Art. 2
(Premesse e allegati)
Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati,
ancorché non materialmente allegati, costituiscono
parte
integrante
e
sostanziale
del
presente
Contratto Quadro, così come fanno parte integrante
e
sostanziale
ancorché
non
del
presente
materialmente
Contratto
allegati,
i
Quadro,
seguenti
allegati:
−
Allegato A: Offerta progettuale del Prestatore;
−
Allegato B: Schema di Contratto Esecutivo;
−
Allegato C: Capitolato tecnico e suoi annessi;
−
Allegato D: Offerta economica del Prestatore;
−
Allegato E: Livelli di servizio e penali;
−
Allegato F: Prezzi unitari dei Servizi;
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−
Allegato G: Documento contenente i chiarimenti
forniti
da
DigitPA
ai
quesiti
inviati
dalle
società partecipanti alla gara;
−
Allegato H: Definizioni ed acronimi.
Art. 3
(Oggetto del Contratto Quadro)
3.1
−
Il presente Contratto Quadro definisce:
il quadro giuridico normativo complessivo per
l’affidamento
soddisfare
al
Prestatore
i
realizzazione
servizi
della
dell’incarico
necessari
S-RIPA
di
alla
per
le
Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (di
seguito
indicate
Centrali”)
e
delle
come
altre
“Amministrazioni
Amministrazioni
non
ricomprese nel citato art. 1, comma 1, del d.lgs
39/93
(di
seguito
indicate
come
“Altre
Amministrazioni”); le Amministrazioni Centrali e
le
Altre
Amministrazioni
sono
congiuntamente
definite “Amministrazioni”;
−
le modalità in base alle quali il Prestatore
assume la responsabilità di erogare e gestire i
servizi oggetto del presente Contratto Quadro
anche
in
relazione
all’evoluzione
tecnologica
dei servizi stessi.
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3.2
I
Servizi
di
S-RIPA
riguardano
la
realizzazione, gestione ed evoluzione, nel rispetto
di quanto definito nel Capitolato tecnico di gara
di cui all’Allegato C, di:
a) servizi di Connettività IP ed Internet;
b) servizi di Sicurezza di rete;
c) servizi VoIP (Voice over IP);
d) servizi di Unified Communication;
e) servizi di Conduzione dei sistemi;
f) servizi
di
migliore
supporto,
erogazione
atti
dei
ad
assicurare
servizi
di
cui
la
ai
precedenti punti, mediante un Centro di Gestione
(CG-S-RIPA)
che
assicuri
alle
singole
Amministrazioni i seguenti servizi:
− gestione della rete, con monitoraggio puntuale
di ogni servizio;
− gestione
e
monitoraggio
dei
servizi
di
sicurezza;
− monitoraggio dei livelli di servizio;
− supporto
tecnico
alla
gestione
dei
malfunzionamenti;
− gestione centralizzata delle configurazioni e
distribuzione del software;
− funzioni di Contact Center per la ricezione
delle
segnalazioni
di
anomalie
da
parte
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dell'utenza, inteso come helpdesk di 1° e 2°
livello.
3.3
Il CG-S-RIPA rappresenta l’interfaccia verso
gli
utenti
L’attività
delle
del
singole
CG-S-RIPA
Amministrazioni.
è
sottoposta
alla
supervisione e controllo di DigitPA.
Art. 4
(Presenza del Prestatore in territorio italiano)
Il
Prestatore
è
tenuto,
nel
caso
in
cui
non
disponga già di una sede in territorio italiano, a
stabilire una sede sociale secondaria in territorio
italiano entro 30 (trenta) giorni solari dalla data
di
stipula
del
presente
Contratto
Quadro,
nel
rispetto della normativa vigente anche in materia
fiscale
singoli
e
tributaria,
Contratti
per
la
Esecutivi
sottoscrizione
nonché
per
dei
il
conseguente adempimento di tutte le obbligazioni
contrattuali e per la gestione dei rapporti tra il
Prestatore stesso, DigitPA e le Amministrazioni.
Qualora
il
Prestatore
non
abbia
adempiuto
all’obbligo sopra indicato nel termine previsto,
DigitPA si riserva la facoltà di dichiarare risolto
il
presente
Contratto
Quadro
fatta
salva
l’esecuzione in danno ed il risarcimento di ogni
danno
subito,
con
escussione
del
deposito
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cauzionale prestato.
Art. 5
(Adesione delle singole Amministrazioni)
5.1
Le
Amministrazioni
Centrali,
ai
sensi
dell’art. 85 comma 1 del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82
(CAD),
sulla
tenute
ad
base
delle
avvalersi
proprie
dei
esigenze,
servizi
di
sono
cui
al
precedente art. 3 mediante la stipula, entro 45
(quarantacinque) giorni lavorativi dalla data di
sottoscrizione del presente Contratto Quadro, di un
Contratto
Esecutivo,
il
cui
schema
è
riportato
nell’Allegato B, alle condizioni e prezzi unitari
di cui al presente Contratto Quadro.
5.2
Le Altre Amministrazioni possono aderire ai
servizi di cui al precedente art. 3 mediante la
stipula di un Contratto Esecutivo alle condizioni e
prezzi unitari di cui al presente Contratto Quadro.
5.3
DigitPA si impegna a fare quanto nella propria
disponibilità
affinché
tutte
Centrali
provvedano
alla
Contratti
Esecutivi.
DigitPA
le
Amministrazioni
sottoscrizione
non
potrà
in
dei
alcun
modo essere ritenuto responsabile per il mancato
perfezionamento
dei
Contratti
Esecutivi
con
le
Amministrazioni.
Art. 6
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(Durata ed efficacia)
6.1
Il presente Contratto Quadro ha la durata di
84 (ottantaquattro) mesi a decorrere dalla data di
sottoscrizione,
salvo
che
venga
risolto
anticipatamente ai sensi del successivo art. 23.
6.2
Le
parti
espressamente
concordano
che
nel
corso del settimo anno di validità del presente
Contratto
Quadro,
migrazione
dei
saranno
svolte
servizi
le
oggetto
attività
del
di
presente
Contratto Quadro verso il Prestatore aggiudicatario
di una nuova gara, che sarà bandita da DigitPA al
fine
di
garantire
la
continuità
operativa
dei
servizi di cui all’art. 3 al termine di validità
del presente Contratto Quadro.
6.3
I singoli Contratti Esecutivi stipulati dalle
Amministrazioni avranno durata fino al termine del
presente
Contratto
Quadro
Contratti
Esecutivi,
in
non
ogni
potendo
caso,
tali
superare
la
durata del presente Contratto Quadro.
6.4
Resta
inteso
che
non
si
potranno
stipulare
nuovi Contratti Esecutivi nel corso del settimo ed
ultimo
anno
di
vigenza
del
presente
Contratto
Quadro.
Art. 7
(Impegni specifici del Prestatore)
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7.1
−
Il Prestatore si impegna a:
stipulare
Contratti
Amministrazioni
Esecutivi
Centrali
con
e,
le
se
singole
ne
fanno
richiesta, con le Altre Amministrazioni;
−
erogare
i
servizi
territorio
di
nazionale
cui
e
all’art.
3,
sul
internazionale,
alle
condizioni del presente Contratto Quadro, dei
suoi allegati e del singolo Contratto Esecutivo;
−
praticare
le
condizioni
economiche
di
cui
all’art. 16 aggiornate con le modalità di cui
all’art. 17.
7.2
Il
Prestatore
consegnare
a
si
DigitPA,
impegna
entro
45
a
predisporre
e
(quarantacinque)
giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del
presente
Contratto
documentazione
di
cui
Quadro,
al
la
seguente
paragrafo
12.1
del
Capitolato tecnico (Allegato C):
−
Documento
programmatico
di
gestione
della
sicurezza;
−
Piano generale per l’erogazione dei servizi;
−
Documentazione
(Connettività,
tecnica
relativa
Sicurezza,
ai
VoIP,
servizi
Unified
Communication, Conduzione sistemi);
−
Documentazione tecnica relativa al servizio di
Manutenzione ed Assistenza;
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−
Specifiche di dettaglio delle prove di verifica
di conformità dei servizi in ambiente di prova
(test bed).
DigitPA
giorni
potrà
richiedere,
lavorativi,
documentazione
che
entro
15
integrazioni
il
Prestatore
(quindici)
della
suddetta
dovrà
recepire
entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi.
7.3
Il
Prestatore
si
impegna
a
realizzare
a
proprio carico il Centro di Gestione di cui al
precedente art. 3.2 ed il collegamento tra la SRIPA ed il Sistema Pubblico di Connettività (SPC)
secondo le modalità di interconnessione descritte
nel paragrafo 2.3 del Capitolato tecnico (Allegato
C). Il dimensionamento di tale collegamento sarà
concordato con DigitPA e dovrà tener conto delle
esigenze delle Amministrazioni interconnesse.
7.4
Il Prestatore, entro il 31 gennaio di ogni
anno, invierà a DigitPA una relazione consuntiva
dell’attività
contenente,
svolta
ordinate
nell’anno
per
precedente
servizi
e
per
Amministrazioni, le quantità dei servizi erogati,
il fatturato e le penali applicate.
7.5
−
Il Prestatore si impegna a:
adottare
tutte
monitoraggio
e
le
necessarie
misurazione
dei
misure
di
Livelli
di
Pagina 11 di 62
Servizio secondo le specifiche tecniche di cui
all’allegato E;
−
prestare i servizi di cui al precedente art. 3
con
proprio
rispetto
personale
di
quanto
specializzato,
previsto
dalla
nel
lettera
d’invito relativamente al subappalto;
−
adempiere, per il proprio personale, a tutti gli
obblighi
di
legge,
fiscali,
previdenziali,
assicurativi, assistenziali ed a corrispondere
al
personale
inferiore
stesso
a
quella
una
retribuzione
prevista
dal
non
Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile;
−
rispettare,
derivanti
nell’esecuzione
dal
presente
delle
obbligazioni
Contratto
Quadro,
le
norme regolamentari di cui al d.lgs 81/2008 e
successive modifiche ed integrazioni;
−
rispettare,
per
internazionali
quanto
ISO
l’assicurazione
particolare,
9000
della
quanto
applicabili,
per
la
le
gestione
e
ed,
in
qualità
previsto
dalla
norme
norma
ISO
9004/2;
−
prendere in carico i beni rivenienti riportati
nell’Annesso
ritenuti
2
idonei,
all’Allegato
utilizzarli
C
per
e,
qualora
l’erogazione
dei servizi di cui al precedente art. 3;
Pagina 12 di 62
−
osservare,
nell’adempimento
delle
proprie
prestazioni, tutte le indicazioni operative, di
indirizzo
e
di
controllo,
che
a
tal
scopo
potranno essere predisposte da DigitPA;
−
comunicare tempestivamente a DigitPA, in caso di
variazione, la propria struttura organizzativa
coinvolta
negli
adempimenti
Contratto
Quadro
e
dei
del
singoli
presente
Contratti
Esecutivi indicando i nominativi dei relativi
responsabili.
Art. 8
(Piano dei Fabbisogni)
8.1
Le Amministrazioni allegheranno al rispettivo
Contratto
Esecutivo
il
proprio
Fabbisogni,
formulato
con
Prestatore,
contenente
le
Piano
dei
l’assistenza
del
indicazioni
sulla
tipologia, le quantità di servizi richiesti e il
relativo costo stimato, per il primo anno o per
ciascun anno di durata contrattuale ferma restando
la possibilità di effettuare le variazioni di cui
al successivo art. 10.
8.2
Il Prestatore si impegna ad inviare a DigitPA
copia
del
Contratto
Esecutivo,
con
allegato
il
Piano dei Fabbisogni dei servizi richiesti, entro
10
(dieci)
giorni
lavorativi
dalla
data
di
Pagina 13 di 62
sottoscrizione dello stesso.
Art. 9
(Progetto dei Fabbisogni)
9.1
Entro
dalla
45
(quarantacinque)
data
Esecutivo,
di
sulla
giorni
sottoscrizione
base
dei
lavorativi
del
Contratto
servizi
richiesti
dall’Amministrazione con il Piano dei Fabbisogni,
il
Prestatore
DigitPA
ed
dovrà
alla
predisporre
e
Amministrazione
consegnare
contraente
a
il
Progetto dei Fabbisogni, di cui al paragrafo 12.2
dell’Allegato C, contenente altresì:
−
la
durata
dell’impegno
dall’Amministrazione,
all’intero
Contratto
periodo
Quadro,
contrattuale
che
di
potrà
validità
ferma
assunto
riferirsi
del
restando
presente
una
durata
minima di un anno;
−
i
costi
suddetto
servizi
previsti
per
Progetto,
richiesti
la
realizzazione
ottenuti
i
prezzi
applicando
unitari
di
del
ai
cui
all’Allegato F;
−
il Piano di Attuazione contenente il Documento
programmatico
di
gestione
della
sicurezza
dell’amministrazione, le Specifiche di dettaglio
dei
servizi
ed
il
Piano
Operativo
con
l’indicazione dei tempi di rilascio dei servizi;
Pagina 14 di 62
−
le
Modalità
di
presentazione
e
approvazione
degli Stati di Avanzamento Mensile;
−
le
Specifiche
di
dettaglio
delle
prove
di
verifica di conformità (configurazione accessi).
9.2
Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data
di
ricezione
del
Progetto
dei
Fabbisogni,
l’Amministrazione e DigitPA potranno comunicare al
Prestatore,
ciascuno
per
competenza,
eventuali
la
parte
modifiche
di
e/o
rispettiva
integrazioni
ritenute necessarie al fine di rendere il Progetto
compatibile con il Piano dei Fabbisogni formulato
dall’Amministrazione e con quanto previsto dalla
documentazione contrattuale.
9.3
Entro
10
ricevimento
(dieci)
della
giorni
lavorativi
comunicazione,
di
cui
dal
al
precedente art. 9.2, il Prestatore si impegna ad
inviare
Progetto
alla
dei
Amministrazione
Fabbisogni
ed
a
DigitPA
il
modificato
secondo
le
indicazioni ricevute da questi ultimi.
9.4
Qualora entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal
ricevimento
del
Progetto
dei
Fabbisogni
l’Amministrazione e/o DigitPA non comunichino al
Prestatore eventuali modifiche e/o integrazioni, il
Progetto
dei
Fabbisogni
deve
intendersi
come
approvato e diverrà parte integrante del relativo
Pagina 15 di 62
Contratto Esecutivo.
9.5
Il
Contratto
negoziale
con
Esecutivo
trova
conclusione
l’approvazione
dell’Amministrazione
contraente
da
del
parte
Progetto
dei
Fabbisogni.
9.6
Il
primo
attività
di
Piano
Operativo,
migrazione,
non
relativo
potrà
alle
superare
i
6
(sei) mesi dalla data di approvazione del Progetto
dei
Fabbisogni
da
parte
della
singola
Amministrazione e conterrà l’indicazione delle date
di rilascio dei singoli servizi che il Prestatore
si impegna a rispettare. Il mancato rispetto delle
suddette
penali
date
per
comporterà
ritardo
nel
l’applicazione
provisioning
di
delle
cui
al
paragrafo 8.2.2 dell’Allegato E.
9.7
L’attivazione dei servizi richiesti da ogni
singola
Amministrazione
successivamente
alle
attività di migrazione di cui al precedente art.
9.6, avverrà nel rispetto dei tempi previsti al
paragrafo 8.2.2 dell’Allegato E. Tali tempi saranno
computati
a
partire
dalla
data
di
ricezione
da
parte del Prestatore della richiesta di attivazione
formulata
dall’Amministrazione
nei
modi
previsti
dal successivo art. 10.2.
Art. 10
Pagina 16 di 62
(Variazioni al Piano dei Fabbisogni)
10.1 Il Piano dei Fabbisogni potrà essere variato
dall’Amministrazione
attivazioni,
(in
termini
dismissioni
o
di
nuove
modifiche
di
configurazione) ogni qualvolta questa lo ritenga
necessario,
articolo.
nei
Il
limiti
previsti
Prestatore
dovrà
dal
di
presente
conseguenza
aggiornare il Progetto dei Fabbisogni nei modi di
cui al precedente art. 9 e nei termini temporali
indicati nell’Allegato E.
10.2 Le
variazioni
di
cui
al
presente
articolo
dovranno essere comunicate dall’Amministrazione al
Prestatore a mezzo di posta elettronica certificata
(PEC)
all’indirizzo
espressamente
che
sarà
comunicato
a
tal
dal
fine,
Prestatore
all’Amministrazione.
10.3 L’Amministrazione ha la facoltà, in relazione
a
variazioni
apportate
al
proprio
Piano
dei
Fabbisogni come effetto del precedente art. 10.1,
di praticare ogni anno riduzioni sino al 20% (venti
percento)
del
richiesti
rispetto
derivante
dal
precedente,
valore
al
Progetto
ferme
economico
dei
restando
dei
consuntivo
economico
Fabbisogni
le
servizi
dell’anno
cessazioni
dovute
alle attività di migrazione effettuate al termine
Pagina 17 di 62
del presente Contratto Quadro.
10.4 In caso di richiesta di variazione del Piano
dei fabbisogni che comporti la dismissione di un
servizio,
l'Amministrazione
dovrà
comunicare
al
Prestatore la data di dismissione con un preavviso
di almeno un mese. Il canone del mese in cui ricade
la
data
di
dismissione
comunicata
sarà
comunque
corrisposto per intero.
Art. 11
(Organizzazione del lavoro)
11.1 Le attività di supervisione e controllo del
presente Contratto Quadro sono svolte da DigitPA.
11.2 Le attività di supervisione e controllo del
singolo Contratto Esecutivo per i servizi di cui
all’art.
3
sono
svolte
dall’Amministrazione
contraente.
11.3 La gestione del presente Contratto Quadro è
affidata
al
Comitato
Operativo
della
Rete
Internazionale (di seguito indicato come CORI).
11.4 Il CORI è costituito da tre rappresentanti di
DigitPA, di cui uno con funzioni di Presidente, e
da
tre
rappresentanti
del
Prestatore,
dotati
di
adeguati poteri. Il CORI è convocato dal Presidente
e,
quando
necessario,
rappresentanti
delle
allo
stesso
singole
partecipano
i
Amministrazioni
Pagina 18 di 62
coinvolte.
I rappresentanti del Prestatore dovranno ricoprire
i seguenti ruoli:
−
Responsabile del presente Contratto Quadro;
−
Responsabile dell’erogazione dei Servizi alle
Amministrazioni;
−
Responsabile dell’Ingegneria dei Servizi.
Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di
sottoscrizione del Contratto Quadro, il Prestatore
comunicherà
a
rappresentanti;
DigitPA
ogni
i
nominativi
eventuale
dei
propri
variazione
successiva dovrà essere comunicata tempestivamente
a DigitPA.
Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di
sottoscrizione
del
Contratto
Quadro,
DigitPA
comunicherà al Prestatore i nominativi dei propri
rappresentanti, tra i quali indicherà il Presidente
del CORI.
11.5 Al CORI sono assegnati i seguenti compiti:
−
esame dello stato di avanzamento del Progetto
dei Fabbisogni delle singole Amministrazioni, da
svolgersi almeno trimestralmente nel corso del
primo anno di validità contrattuale. Nel caso in
cui vengano riscontrati dei ritardi rispetto al
Piano di Attuazione di cui all’art. 9.1, per
Pagina 19 di 62
motivi
non
convocata
imputabili
al
nell’ambito
Amministrazione
Prestatore,
del
CORI
per
la
verrà
singola
concordare
una
ripianificazione;
−
revisione
generale
dei
prezzi
unitari,
attraverso la procedura di comparazione di cui
al successivo art. 17;
−
valutazione dei Livelli di servizio di cui al
successivo art. 14;
−
esame
dell’evoluzione
successivo
art.
18
tecnologica
ed
di
eventuali
cui
al
modifiche
correttive ed evolutive da apportare ai servizi
di cui al precedente art. 3;
−
ampliamento
dei
servizi
e
definizione
dei
relativi prezzi unitari;
−
esame
di
eventuali
nuove
esigenze
di
singole
Amministrazioni;
−
risoluzione
amichevole
di
problemi
e/o
disservizi, relativi alla fornitura dei servizi,
sottoposti dal Referente dell’Amministrazione o
dal Rappresentante del Prestatore;
−
risoluzione amichevole di controversie relative
all’applicazione
delle
penali
e/o
al
loro
ammontare.
Art. 12
Pagina 20 di 62
(Locali messi a disposizione dalle Amministrazioni)
12.1 Ogni Amministrazione provvede ad indicare ed a
mettere
a
disposizione
del
Prestatore,
gratuitamente e non in via esclusiva, locali idonei
all’installazione
degli
eventuali
apparati
del
Prestatore necessari all’erogazione dei servizi di
cui all’art. 3 del presente Contratto Quadro.
12.2 Il
Prestatore,
dell’Amministrazione
e
su
con
oneri
richiesta
a
carico
della
stessa Amministrazione, si impegna a realizzare,
opere, fornire prodotti e ad erogare servizi al
solo fine della predisposizione dei locali di cui
al
comma
precedente,
per
un
importo
massimo
di
5.000,00 € (cinquemila) IVA esclusa per ciascuna
sede.
Art. 13
(Ispezioni, controlli e verifiche di conformità)
13.1 DigitPA
sulle
strutture
l’assistenza
degli
avrà
facoltà
territoriali
tecnica,
eventuali
di
sui
PoP
sub-fornitori,
svolgere
di
del
con
ispezioni
presidio
per
Prestatore,
un
o
preavviso
minimo di 3 (tre) giorni lavorativi, per verificare
il permanere, nel periodo di vigenza contrattuale,
dei
requisiti
inoltre
essere
richiesti.
svolte
Le
presso
ispezioni
le
potranno
strutture
di
Pagina 21 di 62
gestione del Prestatore dedicate alla fornitura dei
Servizi
o
in
quelle
dei
sub-fornitori
di
apparecchiature e/o di materiali.
13.2 DigitPA
relative
avrà
alla
facoltà
conformità
di
eseguire
delle
controlli
prestazioni
di
servizio al Capitolato Tecnico (Allegato C) e ai
Livelli
di
rispondenza
Servizio
dei
(Allegato
servizi
erogati
E),
al
nonché
sulla
Progetto
dei
Fabbisogni e sul rispetto del Piano di Attuazione.
Il Prestatore è tenuto a fornire tutta l’assistenza
e la strumentazione necessaria allo svolgimento di
tali verifiche.
13.3 Il Prestatore, a fronte dei rilievi trasmessi
da
DigitPA
mediante
apposita
comunicazione
ed
emessi in relazione:
−
ai risultati delle ispezioni e dei controlli di
cui ai precedenti commi;
−
al mancato rispetto dei tempi di realizzazione
delle infrastrutture;
−
al mancato rispetto dei tempi di consegna della
documentazione,
si impegna a presentare, entro 10 (dieci) giorni
lavorativi dal ricevimento della comunicazione, un
“Piano di rientro” che dovrà essere implementato
entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi
Pagina 22 di 62
entro
i
quali
comunicazione
il
ufficiale
Prestatore
a
DigitPA
dovrà
di
dare
“pronto
al
controllo”.
13.4 Il modello di funzionamento dei Servizi di cui
al precedente art. 3 sarà sottoposto a verifica di
conformità
DigitPA
in
e,
conformità
contraente,
piattaforma
tecnica
successivamente,
sul
campo
secondo
le
(test
a
bed)
verifica
da
di
dall’Amministrazione
modalità
di
cui
al
successivo art. 13.9.
13.5 La verifica di conformità in test bed sarà
effettuato da una Commissione incaricata da DigitPA
alla presenza di un Rappresentante del Prestatore.
L’ambiente di prova della verifica sarà messo a
disposizione dal Prestatore a cui faranno carico i
relativi oneri. La verifica di conformità in test
bed avrà inizio entro 20 (venti) giorni lavorativi
dalla
comunicazione
conformità”
che
il
di
“Pronti
Prestatore
alla
dovrà
verifica
inviare
di
a
DigitPA entro 70 (settanta) giorni lavorativi dalla
data di sottoscrizione del Contratto Quadro.
La verifica di conformità in test bed riguarderà:
−
la rispondenza dei servizi di S-RIPA, di cui al
precedente
art.
3,
a
quanto
contenuto
nell’Allegato A al presente Contratto Quadro e
Pagina 23 di 62
ad eventuali varianti approvate da DigitPA in
corso d’opera, e nel pieno rispetto di quanto
previsto dagli Allegati C ed E;
−
il
sistema
di
misura
per
la
rilevazione
dei
Livelli di Servizio di cui all’Allegato E;
−
il sistema preposto all’erogazione dei servizi
di rendicontazione e fatturazione;
−
le modalità di realizzazione della politica di
sicurezza.
La verifica di conformità riguarderà inoltre:
−
la prestazione dei servizi erogati dal Centro di
Gestione (CG-S-RIPA);
−
il
collegamento
tra
la
S-RIPA
ed
il
Sistema
Pubblico di Connettività (SPC).
13.6 Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla
ricezione
delle
specifiche
di
verifica
di
conformità di cui al precedente art. 7.2, DigitPA
comunicherà al Prestatore eventuali modifiche e/o
integrazioni
(dieci)
delle
giorni
predisporre
ed
definitivo
che
integrazioni
documento
Commissione
stesse.
lavorativi
inviare
il
a
costituirà
la
verifica
successivi
Prestatore
DigitPA
recepisca
formulate
di
Nei
da
le
dovrà
documento
modifiche
quest’ultimo.
guida
di
un
10
ed
Tale
operativa
della
conformità.
Resta
Pagina 24 di 62
espressamente inteso che in corso di verifica di
conformità la Commissione potrà effettuare tutte le
prove che riterrà opportune al fine di verificare
la rispondenza dei servizi alle specifiche tecniche
indicate agli Allegati C ed E.
13.7 La verifica di conformità in test bed, ove non
si riscontrino difetti o carenze, avrà valore di
verifica
positiva.
conformità
verbale
in
che
Le
test
operazioni
bed
dovrà
di
risulteranno
essere
verifica
da
di
apposito
sottoscritto
dalla
Commissione di verifica e dal Rappresentante del
Prestatore in doppio originale per il Prestatore e
per DigitPA.
13.8 Qualora dagli accertamenti effettuati in sede
di
prima
conformi
nelle
verifica,
alle
prove
i
servizi
specifiche
di
di
verifica,
non
risultassero
dettaglio
il
previste
Prestatore
dovrà
eliminare i vizi accertati entro i termini fissati
dalla Commissione, che comunque non potranno essere
superiori
a
15
(quindici)
giorni
lavorativi.
Decorso detto termine, la Commissione procederà ad
una seconda prova di verifica di conformità in test
bed.
13.9 I servizi forniti a ciascuna Amministrazione
saranno
sottoposti
ad
un
ulteriore
verifica
di
Pagina 25 di 62
conformità
“sul
campo”
da
parte
della
stessa
Amministrazione contraente alle date indicate nel
Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni.
Tale verifica sarà effettuata da una Commissione
incaricata
dall’Amministrazione
contraente
alla
presenza di un Rappresentante del Prestatore. Gli
oneri derivanti dalla verifica saranno a carico del
Prestatore.
I
termini
effettuazione
della
e
le
modalità
verifica
da
di
parte
dell’Amministrazione contraente sono descritte nel
relativo Contratto Esecutivo.
13.10
Qualora
Prestatore
l’Amministrazione
espressamente
concordino
ed
il
nell’avviare
l’erogazione dei servizi prima della conclusione
con esito positivo delle attività di verifica in
test
bed
svolte
applicherà
ai
da
servizi
DigitPA,
erogati
il
Prestatore
prezzi
unitari
ridotti del 20% (ventipercento) rispetto a quelli
in vigore alla data. La suddetta riduzione del 20%
(ventipercento)
non
sarà
più
applicata
successivamente alla data di superamento con esito
positivo
della
verifica
in
test
bed
svolto
da
DigitPA. Per il periodo precedente alla suddetta
data,
non
sarà
effettuato
alcun
conguaglio
e
l’Amministrazione non riconoscerà ulteriori oneri
Pagina 26 di 62
oltre quelli già sostenuti.
Art. 14
(Livelli di servizio e penali)
14.1 Il Prestatore dovrà trasmettere periodicamente
a
DigitPA
ed
alle
Amministrazioni,
nel
rispetto
delle modalità e dei tempi previsti nell’Allegato
E, i risultati delle misure effettuate sui Livelli
di servizio di cui al medesimo Allegato E.
14.2 DigitPA si riserva, in ogni caso, il diritto
di verificare in ogni momento presso il CG-S-RIPA
il rispetto dei citati Livelli di servizio e di
richiedere al Prestatore l’elaborazione di report
specifici
anche
diversi
da
quelli
previsti
dall’Allegato E.
14.3 In caso di inadempimento delle obbligazioni
assunte
con
il
presente
Contratto
Quadro,
il
Prestatore sarà tenuto a riconoscere l’applicazione
delle penali nei termini di seguito specificati. I
casi e le modalità di applicazione delle penali da
parte di ciascuna Amministrazione sono indicati nei
singoli Contratti Esecutivi, fatto comunque salvo
quanto qui di seguito specificato.
14.4 Le penali da applicarsi per mancato rispetto
dei
Livelli
di
servizio
sono
quelle
indicate
nell’Allegato E al presente Contratto Quadro.
Pagina 27 di 62
14.5 In caso di mancato rispetto dei termini di cui
ai
precedenti
artt.
7.2
e
13.6,
per
fatti
direttamente imputabili al Prestatore, DigitPA avrà
la facoltà di applicare una penale il cui ammontare
viene determinato come segue:
−
€ 500,00 (cinquecento) per ciascun giorno solare
di
ritardo
successivo
al
decimo
e
fino
al
trentesimo;
−
€ 1.000,00 (mille) per ciascun giorno solare di
ritardo successivo al trentesimo.
Qualora
il
ritardo
superi
il
trentesimo
giorno,
oltre all’applicazione delle penali, è facoltà di
DigitPA di risolvere il presente Contratto Quadro
con le modalità di cui al successivo art. 23.
14.6 In caso di mancato rispetto dei termini di cui
agli
artt.
13.3,
13.5
e
20.7,
per
fatti
direttamente imputabili al Prestatore, DigitPA avrà
la facoltà di applicare per ogni singolo termine
una penale, il cui ammontare è determinato come
segue:
−
€ 1.000,00 (mille) per ciascun giorno solare di
ritardo
successivo
al
decimo
e
fino
al
trentesimo;
−
€ 2.000,00 (duemila) per ciascun giorno solare
di ritardo successivo al trentesimo;
Pagina 28 di 62
Qualora
il
ritardo
superi
il
trentesimo
giorno,
oltre all’applicazione delle penali, è facoltà del
DigitPA risolvere il presente Contratto Quadro con
le modalità di cui al successivo art. 23.
14.7 In
caso
di
esito
sfavorevole
della
seconda
prova di verifica di cui al precedente art. 13.8,
DigitPA avrà la facoltà di applicare una penale
sino all’esito positivo della successiva verifica
il cui ammontare è determinato come segue:
−
€ 2.000,00 (duemila) per ciascun giorno solare
di
ritardo
successivo
al
decimo
e
fino
al
trentesimo;
−
€
4.000,00
(quattromila)
per
ciascun
giorno
solare di ritardo successivo al trentesimo.
In caso di ulteriore esito negativo della verifica
di conformità DigitPA avrà la facoltà di risolvere
il presente Contratto Quadro con le modalità di cui
al successivo art. 23.
14.8 In caso di applicazioni di penali di cui ai
precedenti
artt.
14.5,
provvederà
alla
escussione
importi
dal
deposito
14.6
a
e
14.7,
dei
garanzia
DigitPA
corrispettivi
di
cui
al
successivo art. 25. Resta inteso che le penali sono
cumulabili tra loro sino a concorrenza del limite
massimo
pari
al
10%
(diecipercento)
del
Pagina 29 di 62
Corrispettivo Annuo di cui al successivo art. 14.9
di
tutti
i
Contratti
Esecutivi
stipulati
in
esecuzione del presente Contratto Quadro. Qualora
l’ammontare
dovesse
delle
penali
superare
il
(diecipercento),
risarcimento
dovute
suddetto
DigitPA,
del
maggior
dal
limite
fatto
danno,
Prestatore
avrà
del
10%
salvo
il
facoltà
di
risolvere il Contratto Quadro ai sensi dell’art.
1456
cod.
civ.,
dandone
comunicazione
alla
Commissione di Coordinamento del SPC per il seguito
di competenza.
14.9 Per Corrispettivo Annuo si intende l’importo
annuo stimato dei servizi richiesti nel Piano dei
Fabbisogni
dell’Amministrazione
allegato
al
Contratto Esecutivo.
14.10
che
Gli eventuali inadempimenti contrattuali
daranno
stabilite
singoli
luogo
nel
all’applicazione
presente
Contratti
Contratto
Esecutivi,
delle
Quadro
dovranno
penali
e
nei
essere
contestati al Prestatore per iscritto da DigitPA e
dalla
singola
Amministrazione
contraente,
per
quanto di rispettiva competenza; in quest’ultimo
caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere
comunicati per conoscenza a DigitPA.
14.11
In
caso
di
contestazione
Pagina 30 di 62
dell’inadempimento
Amministrazione
da
parte
contraente,
della
il
singola
Prestatore
dovrà
comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie
deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente
documentazione,
all’Amministrazione
termine
di
massimo
5
(cinque)
medesima
giorni
nel
lavorativi
dalla ricezione della contestazione stessa.
14.12
Qualora
pervengano
termine
le
predette
all’Amministrazione
indicato,
ovvero,
pur
deduzioni
non
contraente
nel
essendo
pervenute
tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della
medesima
Amministrazione,
l’inadempienza,
Prestatore
Contratto
le
potranno
penali
Esecutivo
a
giustificare
essere
applicate
stabilite
a
nel
decorrere
al
relativo
dall’inizio
dell’inadempimento.
14.13
In
caso
dell’inadempimento
Prestatore
dovrà
da
di
contestazione
parte
comunicare
di
in
DigitPA,
ogni
caso
il
per
iscritto le proprie deduzioni, supportate da una
chiara ed esauriente documentazione, allo stesso
DigitPA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni
lavorativi
dalla
ricezione
della
stessa
contestazione.
14.14
Qualora
le
predette
deduzioni
non
Pagina 31 di 62
pervengano a DigitPA nel termine indicato, ovvero,
pur essendo pervenute tempestivamente, non siano
idonee,
a
giudizio
giustificare
applicate
del
medesimo
l’inadempienza,
al
Prestatore
le
DigitPA
potranno
penali
a
essere
stabilite
nel
presente Contratto Quadro a decorrere dall’inizio
dell’inadempimento.
14.15
Le
compensare
Amministrazioni
i
crediti
contraenti
derivanti
potranno
dall’applicazione
delle penali di cui al relativo Contratto Esecutivo
con quanto dovuto al Prestatore a qualsiasi titolo,
quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero,
in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno
di diffida, ulteriore accertamento o procedimento
giudiziario.
14.16
al
Ciascuna Amministrazione potrà applicare
Prestatore
misura
valore
penali
massima
del
Prestatore
pari
sino
al
proprio
prende
a
10%
concorrenza
(diecipercento)
Contratto
atto,
della
in
Esecutivo;
ogni
caso,
del
il
che
l’applicazione delle penali previste nei singoli
Contratti Esecutivi non preclude il diritto delle
singole
Amministrazioni
a
richiedere
il
risarcimento degli eventuali maggiori danni.
14.17
La
richiesta
e/o
il
pagamento
delle
Pagina 32 di 62
penali indicate nel presente Contratto Quadro e nei
singoli Contratti Esecutivi non esonera in nessun
caso
il
Prestatore
dell’obbligazione
per
dall’adempimento
la
quale
si
è
reso
inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di
pagamento della medesima penale.
Art. 15
(Conflitti con altri prestatori di servizi)
15.1 L’insorgere di conflitti o controversie tra il
Prestatore
e
soggetti
subfornitori
considerata
di
causa
terzi
servizi
o
suoi
non
legittima
eventuali
potrà
di
essere
sospensione
nell’erogazione dei servizi di cui all’art. 3 ed il
Prestatore verrà considerato responsabile dei danni
derivanti
dall’inadempimento
nei
confronti
della
singola Amministrazione.
Art. 16
(Prezzi unitari e massimale contrattuale)
16.1 Ai singoli Contratti Esecutivi si applicano i
prezzi unitari di cui all’Annesso 1 dell’Allegato F
formulati nell’offerta economica del Prestatore.
Per
gli
anni
solari
successivi
a
quello
di
aggiudicazione, i prezzi unitari saranno calcolati
automaticamente, a partire dai prezzi unitari per
l’anno
precedente,
applicando
le
riduzioni
Pagina 33 di 62
specificate nella tabella 1 dell’Allegato F.
I prezzi unitari dei servizi di cui all’art. 3 si
intendono
validi
sino
all’esecuzione
della
procedura di revisione prezzi di cui al successivo
art.
17.
I
prezzi
unitari
così
aggiornati
sostituiranno i precedenti prezzi unitari.
16.2 Il Prestatore si impegna sin da ora a farsi
carico dei costi eventualmente sostenuti da ogni
Amministrazione per la disponibilità dei circuiti
nei
paesi
dove
sia
concesso
esclusivamente
all’Amministrazione stessa la stipula del Contratto
con
l’Autorità
locale
per
l’erogazione
di
tale
servizio. Tali costi verranno detratti dai canoni
mensili
dei
servizi
sottoscritti
da
ogni
Amministrazione con il Prestatore nell’ambito del
proprio Piano dei Fabbisogni.
16.3 Il
Prestatore,
con
la
sottoscrizione
del
presente Contratto Quadro, si obbliga a prestare
nei
confronti
delle
Amministrazioni
i
servizi
oggetto del presente contratto, meglio descritti
nel Capitolato Tecnico (Allegato C) e nell’Offerta
tecnica
del
Prestatore
(Allegato
A),
alle
condizioni ivi stabilite e nella misura che verrà
richiesta
esecutivi,
mediante
sino
la
alla
stipula
dei
concorrenza
Contratti
dell’importo
Pagina 34 di 62
massimo
di
cui
contrattuale
al
bando
di
a
€
pari
(centosettantacinquemilioni)
IVA
gara
(massimale
175.000.000,00
esclusa
per
84
(ottantaquattro) mesi).
Art. 17
(Aggiornamento dei prezzi unitari)
17.1 Per
assicurare
l’allineamento
dei
prezzi
unitari dei servizi di cui all’art. 3 ai migliori
prezzi
di
mercato
per
servizi
confrontabili
a
quelli oggetto di fornitura, DigitPA svolgerà una
Revisione Generale dei prezzi unitari, secondo la
procedura
di
aggiornamento
dei
prezzi
di
cui
all’Allegato F.
17.2 Qualora dalla procedura di aggiornamento dei
prezzi di cui al precedente art. 17.1 risulti che i
prezzi
praticati
rispetto
listino
a
quelli
prezzi
Contratto
dei
Quadro
sul
in
mercato
vigore
servizi
sarà
di
a
di
siano
inferiori
quella
data,
cui
il
al
presente
conseguenza
ridotto
secondo le modalità previste dalla stessa procedura
di aggiornamento dei prezzi.
17.3 Il Prestatore si impegna, in ogni caso, ad
applicare alle Amministrazioni contraenti, durante
l’esecuzione del presente Contratto Quadro, prezzi
unitari non superiori a quelli che il Prestatore
Pagina 35 di 62
stesso o società facenti parte del suo gruppo di
appartenenza
dovessero
convenire
nei
Contratti
stipulati con altre Amministrazioni pubbliche, per
prestazioni confrontabili con quelle oggetto del
presente Contratto Quadro.
Art. 18
(Evoluzione tecnologica e nuove esigenze)
18.1 La tipologia dei servizi di cui all’art. 3 può
essere ampliata e/o variata in relazione a nuove
esigenze ovvero alla evoluzione tecnologica.
18.2 Il
Prestatore
cadenza
almeno
impegna
semestrale,
Amministrazioni
tecnologica
si
contraenti
dei
servizi
di
ad
informare,
DigitPA
sulla
con
e
le
evoluzione
telecomunicazioni
e
delle conseguenti possibili variazioni nei servizi
oggetto del presente Contratto Quadro.
18.3 La proposta di inserimento a listino del nuovo
servizio e/o delle varianti è affidata al CORI. In
tale eventualità il Prestatore presenterà offerta
tecnico-economica
impegnativa
(tempi,
modalità
e
prezzi) a DigitPA.
L’inserimento
a
listino
del
nuovo
servizio
e/o
delle varianti potrà avvenire solo previo parere
positivo di congruità tecnico-economica di cui al
comma
3
dell’art.
3
del
Decreto
Legislativo
1°
Pagina 36 di 62
dicembre 2009, n. 177.
Le
parti
si
danno
atto
che,
qualora
il
prezzo
congruito per il singolo servizio e/o variante non
trovi
concorde
riserva
la
il
Prestatore,
facoltà
di
non
quest’ultimo
erogare
il
si
servizio
stesso.
Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare
al presente Contratto Quadro, ai suoi allegati ed
ai
singoli
Contratti
necessarie
servizio
Esecutivi
all’inserimento
e/o
delle
le
a
listino
varianti,
tramite
modifiche
del
nuovo
stipula
di
appositi Atti Aggiuntivi al Contratto Quadro.
Art. 19
(Migrazione al nuovo prestatore)
19.1 Alla
scadenza
Contratto
Quadro,
Esecutivo,
il
o
risoluzione
ovvero
Prestatore
del
si
del
singolo
impegna
a
presente
Contratto
porre
in
essere tutte le attività necessarie o utili al fine
di permettere la migrazione dei servizi offerti in
base al presente Contratto Quadro ed ai relativi
Contratti
Esecutivi
subentrante.
assicurare
servizi
indicate
In
la
ogni
al
il
di
dovrà
prestazione
modifiche
fine
Prestatore
Prestatore
della
eventuali
DigitPA,
nuovo
caso,
continuità
attuando
da
al
dei
operative,
pianificare
il
Pagina 37 di 62
passaggio graduale dei servizi al nuovo Prestatore
subentrante,
ivi
inclusa
l’interconnessione
con
quest’ultimo (a cura e spese di quest’ultimo) per
il tempo necessario a completare la migrazione dei
servizi sulla sua rete.
19.2 Al
fine
di
agevolare
il
passaggio
delle
consegne verso il nuovo Prestatore subentrante, il
Prestatore del presente Contratto Quadro, dovrà:
a) consegnare a DigitPA la seguente documentazione,
6 (sei) mesi prima della scadenza del Contratto
Quadro:
−
documentazione
inerente
l’organizzazione
funzionale del CG-S-RIPA per quanto riguarda i
servizi oggetto del presente Contratto Quadro,
completa
della
descrizione
operative
giornaliere,
delle
settimanali
procedure
e
mensili
utilizzate e dei relativi archivi cartacei ed
elettronici a supporto dei servizi di gestione
della
Rete,
assistenza
distribuzione
ed
help
desk
del
software,
descritti
nel
Capitolato tecnico (Allegato C);
−
documentazione relativa ai repository con le
registrazioni
degli
interventi
di
assistenza
richiesti per tutti i malfunzionamenti e per
problemi diversi riscontrati dagli utenti e la
Pagina 38 di 62
descrizione degli interventi eseguiti per il
loro
ripristino,
dettaglio
con
degli
elevato
elementi
e
livello
con
di
allegata
descrizione di eventuali formalismi utilizzati;
−
documentazione
interventi
relativa
eseguiti
per
agli
il
eventuali
cablaggio
degli
edifici delle Amministrazioni completa di tutte
le informazioni utili in termini di indirizzi
fisici
degli
indicazioni
apparati
sulla
attivi
convenzione
di
rete
con
utilizzata
per
l’attribuzione degli indirizzi logici;
−
documentazione relativa alla sicurezza compresi
i repository dei dati relativi alle attività di
auditing, alle procedure attivate ed agli altri
servizi
descritti
nel
Capitolato
tecnico
beni
rivenienti
presenti
(Allegato C);
−
lista
completa
dei
presso le Amministrazioni, in quanto tutti gli
apparati
installati
sono
da
considerarsi
di
proprietà delle Amministrazioni alla scadenza
contrattuale, fatta salva la possibilità per
DigitPA
di
renderli
disponibili
al
nuovo
Prestatore subentrante;
b) assicurare
Prestatore
l’affiancamento
subentrante,
dai
professionale
2
(due)
al
mesi
Pagina 39 di 62
precedenti la scadenza del Contratto Quadro ai 2
(due) mesi successivi, per le seguenti attività:
−
fornire la necessaria assistenza al personale
del
Prestatore
subentrante
mediante
affiancamento di proprie risorse specializzate
operanti
presso
sufficiente
ad
il
CG-S-RIPA,
assicurare
il
in
numero
trasferimento
integrale delle procedure utilizzate dal CG-SRIPA per tutti i servizi descritti all’art. 3;
−
prevedere allo scopo un minimo di tre unità a
tempo
pieno
quattro
per
mesi
un
solari
periodo
complessivo
decorrenti
dai
due
di
mesi
precedenti il termine del Contratto e per i due
mesi
successivi,
unità
che
supporteranno
il
personale esterno ospitato presso il CG-S-RIPA
per
attività
di
formazione
e
di
controllo
dell’attività operativa connessa;
c) consegnare
alle
Amministrazioni
rivenienti
(alla
scadenza
del
Prestatore
dovrà
sottoscrivere
i
beni
Contratto):
il
il
di
verbale
passaggio di consegne dei beni rivenienti nonché
fornire tutta la documentazione in suo possesso,
con
aggiornamento
alla
data
di
scadenza
del
Contratto Quadro, con le modalità indicate da
DigitPA.
Pagina 40 di 62
DigitPA si riserva la facoltà di comunicare, con
anticipo di almeno 1 (uno) mese solare, eventuali
aggiunte
o
variazioni
alle
suddette
modalità
di
passaggio di consegne.
Art. 20
(Sicurezza)
20.1 Il Prestatore si impegna ad assicurare alle
Amministrazioni la sicurezza sia fisica che logica
per i servizi di cui all’art. 3 ed a tal fine si
impegna
a
predisporre,
costantemente
fisica
che
una
attuare
politica
logica,
ed
della
conforme
aggiornare
sicurezza,
alle
sia
prescrizioni
contenute nel Capitolato tecnico (Allegato C) ed a
quanto
riportato
nella
documentazione
di
cui
al
precedente art. 7.2.
20.2 Il
Prestatore
procedure
atte
a
dovrà
regolare
prevedere
la
specifiche
gestione
della
sicurezza almeno per le seguenti aree:
- amministrazione della sicurezza;
- analisi dei rischi;
- audit;
- test di impenetrabilità;
- incidenti di sicurezza;
- allarmi e interventi;
- controllo
e
analisi
delle
registrazioni
Pagina 41 di 62
relative alla sicurezza.
20.3 DigitPA potrà adeguare le prescrizioni minime
di sicurezza a seguito di eventuali variazioni del
livello di rischio cui sono soggetti i servizi o a
seguito
di
eventuali
modifiche
della
tecnologia
utilizzata o disponibile. Il Prestatore è tenuto a
mantenere
aggiornato
il
sistema
di
sicurezza
rispetto a tali revisioni e quanto previsto dalle
Regole
Tecniche
e
di
Sicurezza
(DPCM
1°
aprile
2008, su G.U.R.I. n. 144 del 21-6-2008).
20.4 Il
Prestatore
si
impegna
a
prevenire
e
circoscrivere attacchi alla sicurezza fisica degli
apparati
deputati
all’erogazione
dei
servizi
ed
istallati presso i locali sotto il suo controllo,
secondo le indicazioni ed i requisiti contenuti nel
Capitolato
tecnico
(Allegato
C),
in
particolare
attraverso misure di protezione per il controllo
degli
accessi
e
la
prevenzione
di
atti
dolosi,
colposi ed eventi accidentali.
20.5 Il Prestatore si impegna altresì a prevenire e
circoscrivere attacchi alla sicurezza logica degli
apparati
deputati
all’erogazione
dei
servizi
oggetto del presente Contratto Quadro sia presso i
locali sotto il suo controllo sia presso quelli
delle
singole
Amministrazioni,
secondo
le
Pagina 42 di 62
indicazioni ed i requisiti contenuti nel Capitolato
tecnico (Allegato C). In particolare, il sistema di
sicurezza dovrà amministrare il diritto di accesso
ai dati ed ai servizi, in modo da verificare il
diritto e la validità di ogni tentativo di accesso
e stabilire l’identità dell’utente. Il Prestatore
si
impegna
inoltre
registrazioni
misure
per
a
relative
agli
l’integrità
procedure
per
la
gestire
dei
e
mantenere
accessi,
dati
rilevazione
adottare
e
prevedere
di
attacchi
far
eseguire
sistematici.
20.6 Il
Prestatore
si
impegna
a
annualmente un approfondito audit sul sistema di
sicurezza,
condotto
specializzata
gradimento
sotto
scelta
di
la
da
DigitPA;
una
dal
società
Prestatore
previo
l’audit
vigilanza
Amministrazioni,
primaria
di
ciascuno
per
verrà
effettuato
DigitPA
e
delle
quanto
di
propria
competenza. DigitPA e le Amministrazioni potranno,
ciascuno
per
preavviso
di
quanto
15
di
competenza
(quindici)
giorni
e
con
un
lavorativi,
effettuare ulteriori attività di auditing secondo
modalità concordate con il Prestatore.
20.7 Il
Prestatore
l’effettuazione
di
si
impegna
test
ad
autorizzare
discrezionali
di
Pagina 43 di 62
impenetrabilità
Amministrazioni.
evidenza
delle
da
parte
Nel
di
caso
carenze
DigitPA
detti
e/o
test
rispetto
delle
mettano
alle
in
specifiche
tecniche di sicurezza, la situazione dovrà essere
corretta in un tempo non superiore a 10 (dieci)
giorni lavorativi.
20.8 Nel caso in cui le carenze di cui all’art.
precedente
previsto
potrà
permangano
dal
medesimo
essere
oltre
il
art.
20.7,
considerato
termine
il
ultimo
Prestatore
inadempiente
e
si
applicheranno le penali di cui al precedente art.
14.6.
20.9 Nel caso si rilevi un pericolo relativo alla
sicurezza di particolare gravità, DigitPA potrà,
sentito il Prestatore, decidere la sospensione di
uno o più servizi o la chiusura del CG-S-RIPA fino
a
quando
non
sia
stato
eliminato
il
pericolo
medesimo.
Art. 21
(Controversie)
21.1 Le
insorgere
validità,
controversie
che
possono
nell’interpretazione,
efficacia
e
eventualmente
esecuzione,
risoluzione
delle
disposizioni del presente Contratto Quadro e dei
singoli Contratti Esecutivi sono prese in esame per
Pagina 44 di 62
una composizione bonaria dal CORI di cui all’art.
11. A tal fine, nel caso in cui si verificassero
casi
di
allegati
ambigua
del
interpretazione
Contratto
quadro
tra
vale
i
la
diversi
seguente
indicazione in termini di priorità interpretativa:
1. Contratto Quadro;
2. Contratto Esecutivo;
3. Allegato C;
4. i
rimanenti
allegati
al
presente
Contratto
escluso l’Allegato A;
5. l’Allegato A.
21.2 Le controversie, se non risolte nell’ambito
del CORI, sono prese in esame per una composizione
in via bonaria da DigitPA, dall’Amministrazione e
dal Prestatore.
21.3 Qualora
non
sia
possibile
raggiungere
un
accordo sulla questione controversa e, comunque,
una volta decorsi inutilmente 60 (sessanta) giorni
solari dall’insorgere della stessa, ciascuna delle
parti potrà deferire la questione ad un Collegio
arbitrale ai sensi e per gli effetti degli articoli
806 e seguenti c.p.c. composto da tre membri.
21.4 Il primo arbitro verrà nominato dalla Parte
istante, il secondo dalla Parte resistente entro 30
(trenta) giorni solari dalla notifica dell’atto di
Pagina 45 di 62
nomina
del
osservanza
primo
di
arbitro.
tale
In
termine,
caso
la
di
mancata
nomina
verrà
effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma.
21.5 La Parte resistente ha facoltà di escludere la
competenza arbitrale, proponendo domanda davanti al
giudice competente, entro 30 (trenta) giorni solari
dalla notifica della domanda di arbitrato. A tale
fine
deve
contestualmente
notificare
la
sua
determinazione all’altra Parte.
21.6 Il terzo arbitro, che svolgerà le funzioni di
Presidente del collegio arbitrale, verrà nominato
di comune accordo dai due arbitri di parte nel
termine di 30 (trenta) giorni solari dalla notifica
alla
Parte
istante
della
nomina
del
secondo
arbitro. In mancanza di accordo entro tale termine,
la
nomina
verrà
effettuata
dal
Presidente
del
Tribunale di Roma.
21.7 Il Presidente del Tribunale di Roma provvederà
inoltre a:
−
sostituire
il
terzo
arbitro
in
caso
egli
abbandoni il proprio incarico ed i due arbitri
di parte non abbiano nominato un sostituto nel
termine di 30 (trenta) giorni dal venir meno
del terzo arbitro;
−
sostituire l’arbitro di una Parte in caso egli
Pagina 46 di 62
abbandoni
il
interessata
proprio
non
incarico
provveda
e
a
la
Parte
sostituirlo
nominando un altro arbitro nel termine di 30
(trenta) giorni dal venir meno dello stesso.
21.8 Il termine per la pronuncia del lodo sarà di
180
(centottanta)
costituzione
del
saranno
sospesi
Qualora
il
prova
e/o
dal
1°
collegio
dalla
arbitrale.
agosto
arbitrale
al
15
il
automaticamente
(novanta)
giorni
data
I
termini
mezzi
di
termine
si
ed
solari
di
settembre.
ammetta
consulenza(e),
prorogato
90
solari
collegio
disponga
intenderà
scadere
giorni
andrà
dopo
a
il
compimento dell’ultimo mezzo di prova assunto e, se
successivo,
dall’ultimo
atto
relativo
alla
consulenza.
21.9 Il collegio arbitrale, che avrà sede in Roma,
giudicherà in via rituale e secondo diritto.
21.10 Le
Parti
riguardanti
precludono
autorità
il
a
riconoscono
che
le
procedimento
ciascuna
giudiziarie
di
esse
disposizioni
arbitrale
di
competenti
chiedere
non
alle
provvedimenti
d’urgenza e provvedimenti cautelari in pendenza del
procedimento
arbitrale
di
cui
al
precedente
articolo.
21.11 Le Parti concordano che, ai sensi dell’art.
Pagina 47 di 62
47 del codice civile e dell’art. 30 del codice di
procedura civile, il Foro competente per qualsiasi
controversia, relativa al presente Contratto Quadro
ed ai singoli Contratti Esecutivi, non devoluta al
Collegio Arbitrale di cui al precedente art. 21.3 è
quello di Roma.
Art. 22
(Riservatezza – Trattamento dei dati – Consenso al
trattamento)
22.1 Il
Prestatore
conoscenza
di
si
terzi
impegna
a
informazioni,
non
portare
dati
a
tecnici,
documenti e notizie di carattere riservato, di cui
il personale comunque impiegato nello svolgimento
delle
attività
oggetto
del
presente
Contratto
Quadro venga a conoscenza in forza del presente
impegno. Il Prestatore si obbliga a ottemperare al
vincolo di riservatezza delle informazioni anche
successivamente
alla
scadenza
del
presente
Contratto Quadro.
22.2 Il
Prestatore
si
impegna,
altresì,
a
rispettare quanto previsto dal d.lgs del 30 giugno
2003, n. 196 e s.m.i., in materia di riservatezza.
A tal fine, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs
del 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. in tema di
trattamento di dati personali, le parti dichiarano
Pagina 48 di 62
di
essersi
preventivamente
e
reciprocamente
informate prima della sottoscrizione del presente
Contratto Quadro circa le modalità e le finalità
dei
trattamenti
di
dati
personali
che
verranno
effettuati per l’esecuzione del Contratto medesimo.
Ogni parte dichiara espressamente di acconsentire
al trattamento da parte dell’altra dei propri dati
per
le
finalità
connesse
all’esecuzione
del
presente Contratto Quadro. Ai fini della suddetta
normativa, le parti dichiarano che i dati personali
forniti
con
il
presente
atto
sono
esatti
e
corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente
da qualsivoglia responsabilità per errori materiali
di compilazione, ovvero per errori derivanti da una
inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi
elettronici
e
cartacei.
Il
trattamento
dei
dati
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità
e
trasparenza
sicurezza.
e
Con
nel
la
rispetto
delle
sottoscrizione
misure
del
di
presente
Contratto Quadro, le parti dichiarano di essersi
reciprocamente
comunicate
oralmente
tutte
le
informazioni previste dalla citata normativa, ivi
comprese
quelle
relative
ai
nominativi
del
responsabile e del titolare del trattamento e le
modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
Pagina 49 di 62
Art. 23
(Recesso e risoluzione)
23.1 DigitPA si riserva la facoltà di recedere dal
presente Contratto Quadro in tutto o in una sua
parte
e
contestualmente
le
Amministrazioni
dai
Contratti Esecutivi dandone preavviso al Prestatore
almeno 12 (dodici) mesi solari prima della data di
efficacia del recesso a mezzo di posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo che sarà a tal fine
espressamente comunicato dal prestatore a DigitPA,
in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere
organizzativo
sensi
della
dell’art.
Pubblica
1373
del
Amministrazione
Codice
civile,
ai
con
riconoscimento al Prestatore delle sole prestazioni
eseguite ed escluso qualsivoglia indennizzo.
23.2 Il presente Contratto Quadro e contestualmente
i Contratti Esecutivi saranno risolti con effetto
immediato nel caso in cui un liquidatore, curatore,
fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia
designato in relazione a, o prenda il possesso di,
tutti
o
una
parte
sostanziale
dei
cespiti
del
Prestatore o stipuli accordi o transazioni con i
creditori del Prestatore che comportino la cessione
dei cespiti necessari alla prestazione dei Servizi
o quest’ultimo sia dichiarato fallito (o diviene
Pagina 50 di 62
soggetto
ad
altre
procedure
concorsuali)
nel
significato di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e
s.m.i. o di cui ad altre analoghe disposizioni in
qualsiasi altra giurisdizione.
23.3 DigitPA potrà risolvere il presente Contratto
Quadro ed i corrispondenti Contratti Esecutivi in
ogni
momento,
con
efficacia
dalla
data
indicata
nella diffida ad adempiere inviata al Prestatore,
nel
caso
in
cui
quest’ultimo
abbia
violato
qualsiasi obbligo del presente Contratto Quadro e,
qualora
la
violazione
possa
essere
sanata,
tale
violazione non sia stata sanata entro il termine
indicato nella suddetta diffida ad adempiere.
23.4 In
tutti
i
parziale,
non
ciascuna
Parte
risoluzione,
casi
saranno
di
pregiudicati
esistenti
nonché
risoluzione,
prima
tutti
gli
i
anche
diritti
della
data
altri
di
di
diritti
previsti dalla legge italiana incluso il diritto al
risarcimento dei danni.
23.5 In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al
presente
articolo,
risoluzione
Contratti
e
contenute
Esecutivi
nelle
ulteriori
ipotesi
di
nel
Contratto
Quadro,
i
stipulati
dal
Prestatore
in
esecuzione dello stesso saranno risolti di diritto.
In tal caso il Prestatore dovrà porre in essere
Pagina 51 di 62
tutte le attività necessarie alla migrazione dei
servizi
oggetto
dei
Contratti
Esecutivi
risolti
secondo quanto previsto dal precedente art. 19.2.
23.6 Al
presente
Contratti
Contratto
Esecutivi
si
Quadro
applica
ed
ai
quanto
singoli
previsto
dall’art. 1453 del codice civile.
23.7 Il
Prestatore
provveduto
ad
territoriali
dà
atto
inoltrare
del
ai
Governo
che
DigitPA
competenti
le
ha
Uffici
richieste
di
comunicazioni ed informazioni antimafia.
23.8 Al riguardo il Prestatore dichiara di essere a
conoscenza che, considerata l’urgenza di stipulare
il presente contratto quadro, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 11, comma 2, del D.P.R. 3 giugno
1998, n. 252, DigitPA e le Amministrazioni aderenti
hanno
facoltà
di
recedere,
rispettivamente,
dal
presente contratto quadro e dai contratti esecutivi
qualora
fossero
accertati,
successivamente
alla
stipula del contratti stessi, elementi relativi a
tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il
pagamento dei servizi già erogati, nei limiti delle
utilità conseguite.
Art. 24
(Responsabilità civile)
Il Prestatore assume in proprio ogni responsabilità
Pagina 52 di 62
per
infortunio
o
danni
eventualmente
subiti
da
parte di persone o di beni, tanto del Prestatore
quanto
di
DigitPA
e
terzi,
in
dipendenza
delle
di
Amministrazioni
omissioni,
o
di
negligenze
o
altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle
prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche
se eseguite da parte di terzi.
Art. 25
(Deposito cauzionale)
25.1 A
garanzia
dell’esatto
adempimento
delle
obbligazioni assunte, il Prestatore ha presentato a
DigitPA
fideiussione
bancaria
n.
134356/A
rilasciata il 3 dicembre 2010 da BNL s.p.a. di
importo pari a € 1.250.000,00 (unmilioneduecento
cinquantamila),
percento)
del
corrispondente
massimale
al
5%
contrattuale
(cinque
rapportato
alla durata del contratto (7 anni). Lo svincolo del
deposito
a
garanzia
avverrà
al
termine
delle
prestazioni previste nel presente Contratto Quadro.
25.2 Inoltre, il Prestatore è tenuto a versare un
deposito
cauzionale,
fideiussione
bancaria
o
polizza assicurativa, alle singole Amministrazioni
aderenti a garanzia dell’esatto adempimento delle
obbligazioni
Esecutivo,
previste
pari
al
da
9%
ciascun
Contratto
(novepercento)
del
Pagina 53 di 62
corrispettivo
totale
del
singolo
Contratto
Esecutivo (calcolata sulla base del ribasso offerto
rispetto
al
PMRGlobale
posto
a
base
di
gara),
secondo le disposizioni dell’art. 113, comma 1, del
d.lgs n. 163/2006 e s.m.i., con lo sconto del 50%
(cinquantapercento) per obbligo di possesso della
certificazione di qualità.
25.3 Le
cauzioni
rilasciate
in
a
garanzia
favore
di
dell’esecuzione,
DigitPA
e
delle
Amministrazioni aderenti, prevedono la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore
principale,
la
rinuncia
all'articolo
1957,
comma
all'eccezione
2,
del
codice
di
cui
civile,
nonché l'operatività della garanzia medesima entro
15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta
di DigitPA e/o delle Amministrazioni. La cauzione è
estesa a tutti gli accessori del debito principale,
a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di
tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per
gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal
Contratto
Quadro
e
dall’esecuzione
dei
singoli
Contratti Esecutivi.
25.4 In
particolare,
la
cauzione
rilasciata
garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal
Prestatore,
anche
quelli
a
fronte
dei
quali
è
Pagina 54 di 62
prevista
resta
l’applicazione
espressamente
di
penali
inteso
che
e,
pertanto,
DigitPA
e
le
Amministrazioni, fermo restando quanto previsto nel
precedente articolo 14, hanno diritto di rivalersi
direttamente
sulla
cauzione
per
l’applicazione
delle penali.
25.5 La garanzia opera nei confronti di DigitPA a
far data dalla sottoscrizione del Contratto Quadro
e nei confronti delle Amministrazioni a far data
dalla sottoscrizione dei Contratti Esecutivi.
25.6 La
garanzia
Contratto
opera
Quadro
e
per
dei
tutta
la
Contratti
durata
del
Esecutivi,
e,
comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione
delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti
e
sarà
svincolata,
secondo
le
modalità
ed
alle
condizioni di seguito indicate - previa deduzione
di
eventuali
Amministrazioni
crediti
di
verso
Prestatore
il
DigitPA
e
-
a
delle
seguito
della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni
contrattuali
e
particolare,
la
decorsi
detti
garanzia
è
termini.
In
progressivamente
svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione,
cento
nel
dell'iniziale
limite
importo
massimo
del
garantito
75
per
secondo
quanto stabilito all’art. 113, comma 3, d.lgs n.
Pagina 55 di 62
163/2006,
consegna,
garante,
subordinatamente
da
di
esecuzione
parte
un
delle
documento
è
soltanto
a
del
documento
alla
preventiva
Prestatore
all’istituto
attestante
prestazioni
emesso
contrattuali.
periodicamente
seguito
della
l’avvenuta
da
ricezione
Tale
DigitPA
delle
dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta
esecuzione (certificati di verifica di conformità
e/o dei certificati di regolare esecuzione ovvero
documenti ed attestazioni analoghe) emessi dalle
singole
Amministrazioni
relativamente
ai
singoli
Contratti Esecutivi.
25.7 In ogni caso il garante sarà liberato dalla
garanzia prestata solo previo consenso espresso in
forma scritta da DigitPA.
25.8 Qualora
l’ammontare
della
garanzia
prestata
dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di
penali, o per qualsiasi altra causa, il Prestatore
dovrà provvedere al reintegro entro il termine di
10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della
relativa richiesta effettuata da DigitPA.
25.9 In
caso
di
inadempimento
alle
obbligazioni
previste nel presente articolo DigitPA ha facoltà
di dichiarare risolto il Contratto Quadro e, del
pari, le singole Amministrazioni hanno facoltà di
Pagina 56 di 62
dichiarare risolto il relativo Contratto Esecutivo,
fermo restando il risarcimento del danno.
Art. 26
(Subappalto e servizi di terzi)
26.1 Il subappalto è ammesso nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa vigente in materia (art.
118 del d.lgs n. 163/2006 e s.m.i.). Il Prestatore
avrà facoltà, nel rispetto dei termini del presente
articolo di affidare alcune prestazioni ad altri
soggetti, nei limiti e secondo le condizioni di cui
alla Lettera di Invito, a prescindere dalla natura
giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
26.2 In
particolare,
sulla
base
di
quanto
dichiarato dal Prestatore in sede di gara ed alle
condizioni previste dalla legge, potranno essere
affidati in subappalto i seguenti servizi:
-
Unified Communication;
-
Connettività IP ed Internet;
-
VOIP – Voice Over IP;
-
Supporto per assicurare la migliore erogazione
dei servizi.
26.3 Il
servizi
Prestatore,
a
responsabile
terzi,
che
affidi
sarà
in
principale
per
la
ogni
fornitura
caso
dei
ritenuto
l’adempimento
delle
proprie obbligazioni derivanti dal Contratto Quadro
Pagina 57 di 62
e
dai
Contratti
disservizi,
Esecutivi
omissioni
e
o
per
gli
atti,
negligenze
dei
subcontraenti.
Art. 27
(Brevetti e diritti d’autore)
27.1 DigitPA non assume alcuna responsabilità ove
il
Prestatore
abbia
usato,
per
le
prestazioni
oggetto del presente Contratto Quadro, dispositivi
o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto
la privativa.
27.2 Il Prestatore manleva e tiene indenne DigitPA
da
tutte
le
rivendicazioni
legali,
le
responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da
qualsiasi
soggetto,
a
seguito
di
qualsiasi
rivendicazione di violazione di diritti d’autore,
di marchio e/o di brevetti italiani o stranieri.
27.3 Eventuali brevetti o innovazioni tecnologiche
conseguenti alla esecuzione del presente Contratto
Quadro, passibili di tutela di diritti di autore,
si intendono di esclusiva proprietà di DigitPA.
Art. 28
(Obblighi del Prestatore relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari)
28.1 Il
Prestatore
assume
tutti
gli
obblighi
di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.
Pagina 58 di 62
3
della
legge
13
agosto
2010,
n.
136,
“Piano
straordinario contro le mafie”, e s.m.i..
28.2 Il
Prestatore
comunicazione
a
si
impegna
DigitPA
ed
a
dare
alla
immediata
Prefettura
–
Ufficio territoriale del Governo competente della
notizia
dell’inadempimento
controparte
(subappaltatore)
della
agli
propria
obblighi
di
tracciabilità finanziaria.
Art. 29
(Oneri fiscali e spese contrattuali)
29.1 Il Prestatore riconosce a proprio carico tutti
gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali
relative al presente Contratto Quadro.
29.2 Al
presente
Contratto
Quadro
dovrà
essere
applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai
sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.
131 e successive modificazioni e integrazioni.
Roma, 22 dicembre 2010
per DigitPA
per il Prestatore
IL DIRETTORE GENERALE
IL PROCURATORE SPECIALE
_____________________
_________________________
Il Prestatore dichiara di avere completa conoscenza
di tutte le clausole del presente Contratto Quadro,
dei suoi allegati e dei documenti ivi richiamati;
ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli
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1341
e
1342
cod.
civ.,
il
Prestatore
dichiara
inoltre di aver letto con attenzione e di approvare
specificatamente
articoli
le
condizioni
seguenti:
3
contenute
(Oggetto
del
Quadro), 4 (Presenza del Prestatore
italiano),
6
(Durata
e
negli
Contratto
in territorio
efficacia),
7
(Impegni
specifici del Prestatore), 13 (Ispezioni, controlli
e verifiche di conformità), 14 (Livelli di servizio
e penali), 17 (Aggiornamento dei prezzi unitari),
18 (Evoluzione tecnologica e nuove esigenze), 19
(Migrazione
al
(Controversie),
23
nuovo
(Recesso
Prestatore),
e
Risoluzione),
21
25
(Deposito cauzionale), 28 (Obblighi del Prestatore
relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
Roma, 22 dicembre 2010
per il Prestatore
IL PROCURATORE SPECIALE
_____________________
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INDICE DEGLI ARTICOLI
Art. 1 (Definizioni) ............................. 4
Art. 2 (Premesse e allegati) ..................... 4
Art. 3 (Oggetto del Contratto Quadro) ............ 5
Art. 4 (Presenza del Prestatore in territorio
italiano) ........................................ 7
Art. 5 (Adesione delle singole Amministrazioni) .. 8
Art. 6 (Durata ed efficacia) ..................... 8
Art. 7 (Impegni specifici del Prestatore) ........ 9
Art. 8 (Piano dei Fabbisogni) ................... 13
Art. 9 (Progetto dei Fabbisogni) ................ 14
Art. 10 (Variazioni al Piano dei Fabbisogni) .... 16
Art. 11 (Organizzazione del lavoro) ............. 18
Art. 12 (Locali messi a disposizione dalle
Amministrazioni) ................................ 20
Art. 13 (Ispezioni, controlli e verifiche di
conformità) ..................................... 21
Art. 14 (Livelli di servizio e penali) .......... 27
Art. 15 (Conflitti con altri prestatori di
servizi) ........................................ 33
Art. 16 (Prezzi unitari e massimale contrattuale) 33
Art. 17 (Aggiornamento dei prezzi unitari) ...... 35
Art. 18 (Evoluzione tecnologica e nuove esigenze) 36
Art. 19 (Migrazione al nuovo prestatore) ........ 37
Art. 20 (Sicurezza) ............................. 41
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Art. 21 (Controversie) .......................... 44
Art. 22 (Riservatezza – Trattamento dei dati –
Consenso al trattamento) ........................ 48
Art. 23 (Recesso e risoluzione) ................. 50
Art. 24 (Responsabilità civile) ................. 52
Art. 25 (Deposito cauzionale) ................... 53
Art. 26 (Subappalto e servizi di terzi) ......... 57
Art. 27 (Brevetti e diritti d’autore) ........... 58
Art. 28 (Obblighi del Prestatore relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari) ............ 58
Art. 29 (Oneri fiscali e spese contrattuali) .... 59
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