GLOSSARIO - CBA Vita

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GLOSSARIO - CBA Vita
C.B.A V I T A S.p.A. COMPAGNIA DI BANCHE E ASSICURAZIONI PER LE ASSICURAZIONI SULLA VITA
Sede e Direzione: 20124 Milano - Via Vittor Pisani n. 13 - Tel.: 02/676120 - Fax: 02/676120598 - [email protected]
- www.cbavita.com - Capitale Sociale Euro 38.537.146,00 i.v. - C.F./P. IVA e numero d’iscrizione 10288130155 del Reg. Imprese di
Milano R.E.A. n. MI -1363580 – Autorizzata con D.M. n. 19336 del 22.5.1992 (G.U. 127 del 1.6.1992) e con Provvedimento ISVAP n.
633 del 28.7.1997 (G.U.181 del 5.8.1997) per Infortuni e malattie ed iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese n. 1.00106. Società
con unico azionista, facente parte del Gruppo “HDI Assicurazioni” iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015, soggetta all’attività di
Direzione e Coordinamento della HDI Assicurazioni S.p.A.
GLOSSARIO
• Certified Deemed Compliant Foreign Financial Institution: Istituzioni finanziarie estere certificate (CDCFFI)
designa: a) istituzioni finanziarie estere localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un IGA ma che sono
qualificate come CDCFFI dai pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense; b) istituzioni finanziarie localizzate
in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 1 o un IGA 2, diverse dalle RDCFFI, che sono qualificate come CDCFFI dalla
normativa domestica di tali Paesi. Tali FI non sono tenute alla registrazione presso l’IRS e non hanno un codice
GIIN.
• Certified Deemed-Compliant Italian Financial Institution (Istituzioni finanziarie italiane certificate considerate
adempienti) designa le Istituzioni Finanziarie italiane che non sono tenute a registrarsi presso l’IRS. Ossia,
a) “Italian Local Financial Institution” – designa una istituzione finanziaria locale italiana che soddisfa i
requisiti specificati dalla normativa italiana FATCA.
b) “Certain Italian Collective Investment Vehicles” – designa taluni organismi di investimento collettivo del
risparmio che soddisfano i requisiti specificati dalla normativa italiana FATCA.
c) “Non Profit Organization” - designa un ente registrato come “Onlus” nel registro detenuto dall’Agenzia
delle Entrate ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
d) “Italian Special Purpose Vehicles” – società di cartolarizzazione istituite ai sensi della legge n. 130/1999 che
soddisfano i requisiti specificati dalla normativa italiana FATCA.
e) “Exempt Italian Beneficial Owners” – designa i beneficiari effettivi italiani esenti (es. Governo Italiano,
organizzazione internazionale ai sensi di un trattato o accordo internazionale concluso dall’Italia, Banca
d’Italia, Poste Italiane SpA ad eccezione del patrimonio BancoPosta, Cassa Depositi e Prestiti SpA, taluni fondi
o le istituzioni che si qualificano come forme pensionistiche complementari ai sensi della legislazione italiana,
taluni fondi pensione ed enti di previdenza e sicurezza sociale privatizzati).
f) “Italian nonregistering local banks” – designa banche locali italiane non tenute a registrarsi presso l’IRS in
quanto soddisfano i requisiti specificati dalla normativa italiana FATCA.
Tali FI non sono tenute alla registrazione presso l’IRS e non hanno un codice GIIN.
• C.R.S. (Common Reporting Standard): standard globale per lo scambio automatico di informazioni riferite ai
rapporti rilevanti “Financial Account” elaborato dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico) che, al fine di combattere l’evasione fiscale internazionale, prevede in capo agli intermediari
finanziari l’obbligo di identificazione tra la propria clientela dei soggetti fiscalmente residenti all’estero e
segnalazione degli stessi verso l’autorità fiscale competente. Il modello CRS include tra i requisiti quello di
acquisire il numero identificativo fiscale estero dei soggetti residenti fiscalmente in uno Stato estero, a
condizione che tale numero identificativo sia previsto dalla legislazione dello Stato.
• F.A.T.C.A (Foreign Account Tax Compliance Act): normativa fiscale statunitense, recepita in Italia tramite la firma
di uno specific accordo governativo da parte dello Stato italiano, che, al fine di contrastare l’evasione fiscale da
parte dei soggetti statunitensi, prevede in capo agli istituti finanziari non statunitensi, obblighi di identificazione,
classificazione e segnalazione di tali soggetti nei confronti della competente Autorità.
• GIIN (Global Intermediary Identification Number) designa il codice identificativo fiscale rilasciato dall’IRS –
Internal Revenue Service (Amministrazione Fiscale Statunitense) ed assegnato ad una Participating Foreign
Financial Institution (PFFI), una Registered Deemed Compliant, nonché ad ogni altra entità che deve o può
registrarsi presso l’IRS, secondo le pertinenti disposizioni del Tesoro statunitense.
• IGA (Intergovernal Agreement) designa un Accordo intergovernativo per migliorare la tax compliance
internazionale e per applicare la normativa Fatca stipulato dal Governo degli Stati Uniti d’America con un altro
Paese. IGA 1 designa un IGA che prevede l’obbligo, per le istituzioni finanziarie localizzate nel Paese che ha
stipulato l’Accordo con gli Stati Uniti, di comunicare le informazioni richieste dalla normativa FATCA all’Autorità
fiscale del Paese stesso, che le trasmette all’Internal Revenue Service statunitense (IRS). IGA 2 designa un IGA in
base al quale l’Autorità fiscale del Paese che ha stipulato l’Accordo con gli Stati Uniti si impegna a consentire alle
istituzioni finanziarie localizzate presso tale Paese la trasmissione delle informazioni richieste dalla normativa
FATCA direttamente all’IRS.
• IRS (Internal Revenue Service) designa l’Amministrazione Finanziaria Statunitense.
I dati personali conferiti con la presente richiesta verranno trattati da CBA Vita S.p.A. sulla base del consenso da Lei fornito e per ottemperare agli obblighi di
legge vigenti. Si rimanda all’informativa privacy resa ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 per ogni ulteriore dettaglio in ordine al trattamento dei dati ed
alle modalità per esercitare i diritti.
C.B.A V I T A S.p.A. COMPAGNIA DI BANCHE E ASSICURAZIONI PER LE ASSICURAZIONI SULLA VITA
Sede e Direzione: 20124 Milano - Via Vittor Pisani n. 13 - Tel.: 02/676120 - Fax: 02/676120598 - [email protected]
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Milano R.E.A. n. MI -1363580 – Autorizzata con D.M. n. 19336 del 22.5.1992 (G.U. 127 del 1.6.1992) e con Provvedimento ISVAP n.
633 del 28.7.1997 (G.U.181 del 5.8.1997) per Infortuni e malattie ed iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese n. 1.00106. Società
con unico azionista, facente parte del Gruppo “HDI Assicurazioni” iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015, soggetta all’attività di
Direzione e Coordinamento della HDI Assicurazioni S.p.A.
• Istituzione Non Finanziaria Attiva (Active NFFE): ossia le Società (ad esempio le imprese manifatturiere) CHE
SODDISFANO uno o più di uno dei seguenti criteri:
o Società che svolge in via principale attività produttiva: meno del 50% del reddito lordo della Società per
l’anno solare precedente deriva dalla gestione finanziaria (dividendi, interessi, royalties, canoni di
locazione, etc);
o è una Società non finanziaria quotata o appartenente ad un Gruppo quotato;
o è una Start-Up costituita da meno di 24 mesi che non esercita ancora un’attività economica né l’ha
esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l’intento di esercitare un’attività
economica non finanziaria;
o è un’istituzione non finanziaria che sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di
continuare o ricominciare a operare in un’attività economica non finanziaria;
o appartiene ad un Gruppo che si occupa principalmente di attività non finanziarie ed è finalizzata
all’esecuzione di operazioni di finanziamento e copertura solo con o per conto di altri membri del
Gruppo;
o è una organizzazione non profit non registrata come “Onlus” nel registro detenuto dall’Agenzia delle
Entrate;
o è una Società non statunitense organizzata in un Territorio degli Stati Uniti e tutti i proprietari sono
effettivamente residenti di tale territorio degli Stati Uniti;
o è un governo non statunitense, un governo di un Territorio degli Stati Uniti, un’organizzazione
internazionale, una banca centrale di emissione non statunitense, o un’entità interamente controllata da
uno o più di detti soggetti;
o è registrata presso l’IRS in quanto, ai sensi dei pertinenti Regolamenti del Tesoro Statunitense, si qualifica
come Direct Reporting NFFE ovvero come Sponsored Direct Reporting NFFE.
• Istituzione Non Finanziaria Passiva (Passive NFFE): Ossia le Società (ad esempio le imprese manifatturiere)
CHE NON SODDISFANO uno o più di uno dei seguenti criteri:
o meno del 50% del reddito lordo della Società relativo all’esercizio precedente deriva dalla gestione
finanziaria (dividendi, interessi, royalties, canoni di locazione);
o è una Società non finanziaria quotata o appartenente ad un Gruppo quotato;
o è una Start-Up costituita da meno di 24 mesi che non esercita ancora un’attività economica né l’ha
esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l’intento di esercitare un’attività
economica non finanziaria;
o è un’istituzione non finanziaria che sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di
continuare o ricominciare a operare in un’attività economica non finanziaria;
o appartiene ad un Gruppo che si occupa principalmente di attività non finanziarie ed è finalizzata
all’esecuzione di operazioni di finanziamento e copertura solo con o per conto di altri membri del
Gruppo;
o è una organizzazione non profit non registrata come “Onlus” nel registro detenuto dall’Agenzia delle
Entrate;
o è una Società non statunitense organizzata in un Territorio degli Stati Uniti e tutti i proprietari sono
effettivamente residenti di tale territorio degli Stati Uniti;
o è un governo non statunitense, un governo di un Territorio degli Stati Uniti, un’organizzazione
internazionale, una banca centrale di emissione non statunitense, o un’entità interamente controllata da
uno o più di detti soggetti;
o è registrata presso l’IRS in quanto, ai sensi dei pertinenti Regolamenti del Tesoro Statunitense, si qualifica
come Direct Reporting NFFE ovvero come Sponsored Direct Reporting NFFE.
• Non Participating Financial Institution (NPFI): Istituzione finanziaria non partecipante (NPFI) designa
un’istituzione finanziaria localizzata in un Paese che non ha sottoscritto un IGA, diversa da una Participating
Foreign Financial Institution, da una Deemed Compliant Foreign Financial Institution e da un Exempt Beneficial
Owner in base ai pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro statunitense. In questa definizione
rientrano altresì le istituzioni finanziarie italiane e di Paesi che abbiano sottoscritto un IGA alle quali è stato
revocato il GIIN.
• Non Participating Foreign Financial Institution: istituzione finanziaria non partecipante (NPFI) designa
un’istituzione finanziaria localizzata in un Paese che non ha sottoscritto un IGA, diversa da una Participating
I dati personali conferiti con la presente richiesta verranno trattati da CBA Vita S.p.A. sulla base del consenso da Lei fornito e per ottemperare agli obblighi di
legge vigenti. Si rimanda all’informativa privacy resa ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 per ogni ulteriore dettaglio in ordine al trattamento dei dati ed
alle modalità per esercitare i diritti.
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633 del 28.7.1997 (G.U.181 del 5.8.1997) per Infortuni e malattie ed iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese n. 1.00106. Società
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Foreign Financial Institution, da una Deemed Compliant Foreign Financial Institution e da un Exempt Beneficial
Owner in base ai pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro statunitense.
Non Specified U.S. Person: una Società di capitali USA quotata su un mercato regolamentato, Membro dello EAG
di una società di capitali USA quotata su un mercato regolamentato, Stati Uniti e relativi possedimenti, agenzie o
organizzazioni governative collegate con gli US, Organizzazione esente da imposizione o piano pensionistico
individuale, Intermediari Finanziari USA, Trust descritto dall’Internal Revenue Code degli Stati Uniti, Regulated
Investment Company (del tipo SICAV) USA, Brokers/Dealers in titoli, merci o strumenti derivati registrato come
tale in base alla legislazione degli Stati Uniti o di ogni suo Stato.
Participating Foreign Financial Institution: Istituzione finanziaria partecipante (PFFI), designa le istituzioni
finanziarie tenute alla comunicazione localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 2 nonché quelle
localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un IGA 1 ma che hanno firmato singolarmente e autonomamente
un accordo con l’IRS. Tali FI sono tenute alla registrazione presso l’IRS, a seguito della quale ricevono un codice
GIIN che deve essere raccolto ai fini dell’identificazione FATCA.
Residenza Fiscale: ai fini della presente autocertificazione l’espressione “residenza fiscale”, designa ogni persona
che, in virtù della legislazione di un determinato Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del
suo domicilio, della sua residenza o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non
comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in tale Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da
fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato.
Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution: Istituzioni finanziarie estere registrate considerate
adempienti (RDCFFI) designa: istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un IGA che
sono qualificate come RDCFFI sulla base dei pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense; istituzioni finanziarie
localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un Accordo IGA 1 e che sono tenute alla comunicazione (FI Reporting);
istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 1 o un IGA 2 qualificate come RDCFFI sulla
base della normativa domestica di tali ultimi Paesi. Tali FI sono tenute alla registrazione presso l’IRS, a seguito
della quale ricevono un codice GIIN che deve essere raccolto ai fini dell’identificazione FATCA.
Registered Deemed Compliant Italian Financial Institutions: Istituzioni finanziarie estere registrate considerate
adempienti (RDCFFI), ossia:
a) istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un IGA che sono qualificate come RDCFFI
sulla base dei pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense;
b) b) istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un Accordo IGA 1 e che sono tenute alla
comunicazione (FI Reporting);
c) c) istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 1 o un IGA 2 qualificate come
RDCFFI sulla base della normativa domestica di tali ultimi Paesi.
Tali FI sono tenute alla registrazione presso l’IRS, a seguito della quale ricevono un codice GIIN che deve essere
raccolto ai fini dell’identificazione FATCA.
Reporting Italian Financial Institution: istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione come definita
nella normativa italiana FATCA (es.: banche, società di gestione accentrata, società di intermediazione mobiliare,
società di gestione del risparmio, talune imprese di assicurazione, taluni organismi di investimento collettivo del
risparmio, talune società fiduciarie, talune forme pensionistiche complementari, taluni istituti di moneta
elettronica e istituti di pagamento, talune società veicolo di cartolarizzazione, taluni trust, talune società holding
e centri di tesoreria). Tali FI sono tenute alla registrazione presso l’IRS, a seguito della quale ricevono un codice
GIIN che deve essere raccolto ai fini dell’identificazione FATCA.
Specified U.S. Person: persona statunitense diversa da Non Specified U.S. Person
Sponsored Foreign Financial Instution: per gestire gli obblighi FATCA relative ai fondi di investimento gestiti da una società
gestrice di fondi, Le Final Regulations e la normativa di recepimento italiana hanno introdotto il concetto di
entità sponsor (es. una SGR) ed entità sponsorizzata (es. un fondo comune di investimento). La normativa FATCA
ha quindi stabilito che la entità sponsor (o l’asset manager del fondo, non il trasfer agent) che ha il controllo
gestionale del fondo stesso, può sponsorizzare il fondo ed eseguire quindi la registrazione sul portale Fatca come
“sponsoring entity”. Per quanto riguarda invece i fondi, quali “sponsored entity” è in vigore una procedura
semplificata che prevede la sospensione della registrazione del fondo stesso e che risulta sufficiente comunicare
il GIIN della propria entità o società sponsoring.
T.I.N (Tax Identification Number) codice identificativo fiscale statunitense
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legge vigenti. Si rimanda all’informativa privacy resa ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 per ogni ulteriore dettaglio in ordine al trattamento dei dati ed
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• US Person: coloro che, per qualsiasi motivo, sono assoggettati alla legge tributaria statunitense. Ciò avviene per i
seguenti motivi: il cliente è cittadino statunitense (compresa la doppia o plurima cittadinanza), il cliente è titolare
di un permesso di soggiorno ("Green Card"), il cliente è risiede negli Stati Uniti, il cliente risiede fisicamente, per
un numero considerevole di giorni, negli Stati Uniti, ossia o nell'anno in corso per almeno 183 giorni o, se di
meno, o per almeno 31 giorni nell'anno in corso e nei due anni precedenti per almeno 183 giorni secondo la
seguente formula: numero di giorni nell'anno in corso x 1 più numero di giorni nel primo anno precedente x 1/3
più numero di giorni nel secondo anno precedente x 1/6 o il cliente è una persona per un qualsiasi motivo
assoggettata alle leggi tributarie statunitensi (inclusi, ma non limitati, ai casi di doppio domicilio).
• W9: Modello denomiato “Request for US Taxpayer Identification Number and Certification”. Generalmente, la
persona che inoltra tale modello certifica il proprio status di cittadino (o altra persona) statunitense.
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