TAR LAZIO ROMA SEZ. III BIS SENTENZA 25/1/2016 n
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TAR LAZIO ROMA SEZ. III BIS SENTENZA 25/1/2016 n. 951 Pres. Caruso, Est. Loria Decisum: sull’annullamento del giudizio sfavorevole nella procedura di abilitazione scientifica nazionale. 1. Università – Abilitazione scientifica nazionale – Giudizio collegiale di abilitazione – Previsione di una maggioranza qualificata di 4/5 dei componenti – Illegittimità – Ragioni. 2. Università – Abilitazione scientifica nazionale – Giudizio collegiale di abilitazione – Illegittimità dell’art. 8, co. 5, DPR 222/2011 – Previsione di una maggioranza qualificata di 4/5 dei componenti – Conseguenza – Illegittimità del giudizio sfavorevole reso a carico del candidato che ha ottenuto 3/5 dei voti favorevoli – Sussiste. 3. Università – Abilitazione scientifica nazionale – Giudizio collegiale di abilitazione – Irrazionalità del giudizio negativo emesso a carico di un candidato che ha ottenuto 3/5 dei voti favorevoli – In presenza di giudizi negativi contenenti elementi di positività – Sussiste. 1. L’art. 8, co. 5, DPR 222/2011 secondo cui la Commissione esaminatrice per l’abilitazione scientifica nazionale delibera a maggioranza dei 4/5 dei componenti, anzichè a maggioranza semplice, deve ritenersi illegittimo per due ragioni: in primo luogo perchè una innovazione tanto significativa e contrastante con le regole generali di funzionamento degli organi collegiali avrebbe dovuto essere esplicitamente indicata dal legislatore nei crieteri forniti per l’adozione del regolamento disciplinante la procedura abilitativa; in secondo luogo perchè la previsione di maggioranze qualificate risulta incompatibile con la regola secondo cui la Commissione deve in ogni caso rendere un motivato giudizio sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche atteso che in tal caso risulterebbe impossibile pervenire a un congruo e motivato giudizio negativo per una Commissione la cui maggioranza è convinta del contrario. 2. Stante l’illegittimità dell’art. 8, co. 5, DPR 222/2011 nella parte in cui prevede che la Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale delibera a maggioranza qualificata dei componenti, deve ritenersi illegittimo il giudizio negativo reso a un candidato laddove 3/5 dei componenti della Commissione avevano reso una valutazione favorevole. 3. Deve ritenersi illegittimo per incongruenza e irrazionalità il giudizio negativo espresso a carico di un candidato nell’ambito di una procedura abilitativa laddove anche i commissari che hanno espresso il giudizio di non abilitazione abbiano reso valutazioni contenenti elementi di positività tali da far ritenere che non si è raggiunto un adeguato grado di sintesi del giudizio. N. 00951/2016 REG.PROV.COLL. N. 02542/2015 REG.RIC. C :\Users\guest1\Downloads\TAR Lazio Roma III BIS 951-2016.doc R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2542 del 2015, proposto da Maria Lucia Antonietta Di Bitonto, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Corso e Guerino Massimo O. Fares, con domicilio eletto presso Guerino Massimo Oscar Fares in Roma, Via Bisagno, 14; contro Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento previa sospensiva del giudizio espresso dalla commissione per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale di professore di I fascia - settore concorsuale 12/G2 - Procedura penale; di tutti gli atti e i provvedimenti preparatori, connessi e consequenziali. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università della Ricerca; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; 2 Relatrice all’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2015 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con il ricorso in epigrafe, la prof.ssa Di Bitonto, prof. associato di procedura penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Camerino e docente di diritto e procedura penale degli enti presso il Dipartimento di Giurisprudenza della LUISS Guido Carli di Roma, impugna il giudizio collegiale di segno negativo espresso nei suoi riguardi, in qualità di partecipante al procedimento di abilitazione scientifica nazionale, dalla Commissione all’uopo preposta e pubblicato sul sito del M.I.U.R. il 6 febbraio 2015. Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata resistendo al ricorso e chiedendone il respingimento. Il Collegio, alla camera di consiglio del 09 aprile 2015, ravvisava gli elementi per una più approfondita trattazione della causa nella sede di merito e accoglieva l’istanza cautelare ai fini della trattazione della causa in pubblica udienza per il giorno 3 dicembre 2015. Una prima assorbente contestazione, che costituisce il primo dei motivi di ricorso, riguarda la maggioranza con la quale è stato espresso il giudizio collegiale negativo nei confronti della candidata: il giudizio è stato, infatti, espresso con tre voti favorevoli all’abilitazione dei commissari e due soli voti sfavorevoli e ciò, in applicazione della norma regolamentare dettata dall’art. 8, comma 5, del D.P.R. n. 222/2011, ha comportato il sostanziale giudizio negativo nei riguardi della ricorrente. 3 La tematica della illegittimità della disposizione dell’art. 16 della legge n. 240/2010, in relazione all’art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, è già stata affrontata, in linea generale, dalla Sezione nella sentenza n. 12407/2015, che si è espressa nel senso della illegittimità della disposizione regolamentare. La Sezione ha già infatti argomentato, nella citata sentenza, nel seguente modo: “Siffatta previsione regolamentare, assolutamente innovativa rispetto a tutta la pregressa legislazione in materia di concorsi universitari, risulta in contrasto con quelle di legge sotto due profili: in primo luogo, in quanto un’innovazione tanto significativa e contrastante con le regole generali di funzionamento degli organi collegiali avrebbe dovuto essere esplicitamente indicata dal legislatore nei dettagliatissimi criteri che esso ha fornito per l’adozione del regolamento disciplinante la procedura abilitativa; - in secondo luogo e comunque, perché la previsione di maggioranze qualificate risulta incompatibile con quella – specificamente inserita dal legislatore tra i criteri direttivi per l’adozione del regolamento (art. 16, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010) – secondo cui la Commissione deve in ogni caso (cioè: sia se il giudizio è positivo, sia se è negativo) rendere un “motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche”. Risulta infatti, all’evidenza, impossibile pervenire ad un congruo e motivato giudizio negativo per una Commissione a maggioranza convinta del contrario.” Anche l’attuale Collegio intende condividere l’orientamento già espresso con la sopra richiamata sentenza, per cui “deve ritenersi illegittimo l’art. 8, comma 5, del D.P.R. n. 222/2011, secondo il quale la Commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti dei componenti, anziché a 4 maggioranza dei componenti, come del resto previsto dalla previgente normativa (v., da ultimo, art. 9, comma 9, del D.Lg.vo n. 164/2006). Dall’illegittimità della regola di computo della maggioranza discende quella del giudizio negativo reso nella fattispecie dalla Commissione. A favore dell’abilitazione del ricorrente, invero, hanno votato la maggioranza dei commissari (tre su cinque), sicché il giudizio reso collegialmente non può che considerarsi favorevole, con conseguente conseguimento dell’abilitazione a professore di prima fascia da parte dell’interessato.” Peraltro, risulta fondato anche il giudizio di incongruenza e di irrazionalità formulato dalla ricorrente nei confronti dei giudizi dati dai commissari, poiché anche quelli che hanno espresso il giudizio di non abilitazione, contengono elementi di positività nei riguardi dei titoli e delle pubblicazioni della candidata ricorrente, con il che si è determinato il non raggiungimento di un adeguato grado di sintesi che la Sezione ha riscontrato in altri casi e che è stato posto a fondamento di altri accoglimenti con sentenze di merito (tra le molte, T.A.R. del Lazio n. 9496, 15 luglio 2015, n. 4658, 26 marzo 2015). Il Collegio ritiene, pertanto, che il ricorso sia da accogliere, con conseguente annullamento del giudizio valutativo formulato nei confronti del ricorrente e che, ai sensi dell’art. 34 comma 1 lettera c), in esecuzione della presente sentenza la posizione dell’interessato debba essere riesaminata da parte di una commissione in diversa composizione entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla sua notificazione se antecedente. 5 Le spese del giudizio seguono, come di regola, il criterio della soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina all’amministrazione resistente di rivalutare, nel termine di giorni 90 (novanta) dalla notificazione della presente sentenza o dalla comunicazione in via amministrativa se più sollecita, la posizione della parte ricorrente con costituzione di una commissione in diversa composizione. Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 2.000,00 (duemila,00) oltre accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati: Giuseppe Caruso, Presidente Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere Emanuela Loria, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 25/01/2016 IL SEGRETARIO 6 (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 7