Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche

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Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche
COMUNE DI MESSINA
REGOLAMENTO COMUNALE
DEL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
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Approvato con deliberazione Consiliare del 18.5.1999, n. 20/C.
Pubblicato dal 23.5.1999 al 7.6.1999.
Riscontrato dal CORECO – Sezione Centrale - nella seduta del
10.6.1999, decisione prot. 5392/5049.
Ripubblicato dal 4.7.1999 al 19.7.1999, ai sensi dell’art. 12 –
comma 2 - dello Statuto Comunale.
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Art.1
a) Definizione
Ai fini del presente “Regolamento” per legge si intende la legge Regionale n. 18 del
1.3.1995, integrata e modificata dalla L. R. n. 2/96, che disciplina la vendita di merce al
dettaglio e la somministrazione al Pubblico di alimenti e bevande su aree pubbliche,
comprese quelle del Demanio Marittimo, o su aree private delle quali il Comune abbia la
disponibilità, attrezzato o meno, scoperti o coperti.
Per “Aree Pubbliche si intendono strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata
gravate di servizio di pubblico passaggio e di ogni altra area di qualunque natura destinata ad
uso pubblico”.
Per “Settore merceologico” si intende l’insieme dei prodotti o alimentari (settore alimentare)
o non alimentare (settore non alimentare) o degli uni o degli altri (settore misto).
Per “Commissione” si intende la Commissione Comunale per il Commercio su Aree
Pubbliche nominata dal Sindaco ai sensi dellart.7, L.R. n. 18/95.
b) Oggetto del Regolamento
Il presente atto è rivolto a regolamentare l’esercizio del Commercio su “Aree Pubbliche” e si
articola nelle seguenti parti:
PARTE PRIMA:Commercio di TIPO A che si svolge su Aree Pubbliche date in concessione
per un periodo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante
tutta la settimana: viene definito uso quotidiano per tutta la settimana l’utilizzazione della
superficie concessa per almeno cinque giorni la settimana.
PARTE SECONDA:Commercio di TIPO B che è esercitato su aree date in concessione per
un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana
indicate dall’interessato.
PARTE TERZA: Commercio di TIPO C che è esercitato su qualsiasi area, purché in forma
itinerante. Per quanto riguarda Fiere, Mercato, Sagre e Commercio Stagionale, si rinvia alle
norme vigenti in materia sancite dalle L. R. 18/95 e 2/96.
PARTE PRIMA
Art.2
Definizione ed istituzione dei mercati di tipo a
Il Comune gestisce i mercati di minuta vendita di sua istituzione.
Sono mercati di minuta vendita quelli destinati alla vendita al minuto di merci da effettuarsi
mediante banchi o altri mezzi mobili su aree pubbliche attrezzate, anche coperte.
I mercati di minuta vendita sono istituiti sentita la Commissione con deliberazione del
Sindaco. Per la regolamentazione dei mercati esistenti deve essere sentita la Commissione del
Mercato.
Il Comune organizza ed esercita direttamente ai sensi di legge i servizi di direzione,
vigilanza, polizia annonaria, igiene per il rispetto delle leggi e di regolamenti generali e
locali, nonché dei provvedimento delle competenti autorità:
Il Comune esercita, altresì, la vigilanza sulla salubrità degli alimenti e delle bevande,
sull’igiene del suolo e degli impianti.
Il funzionamento, la soppressione e lo spostamento dei Mercati di minuta vendita sono
disposti dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione per il commercio su aree pubbliche
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nel rispetto della legge. Lo spostamento del Mercato può essere operato solo per motivi di
pubblico interesse di ciò l’Amministrazione dà pubblicità mediante avvisi affissi all’interno
del mercato da trasferire almeno due settimane prima dello spostamento. In ogni caso restano
in vigore le concessioni di posteggio in atto esistenti.
L’ampiezza dell’area del mercato, i criteri di assegnazione dei posteggi e loro superficie e i
criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro
prodotti sono stabiliti dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione a. p. Nell’ambito del
mercato i posteggi sono dislocati dal Consiglio Comunale secondo i criteri di ordine
merceologico in relazione alle esigenze delle condizioni igienico - sanitarie prescritte o sulla
base della diversa superficie dei posteggi stessi, fermo restando le condizioni stabilite
dall’art.15, della L. R. n. 18/95 e art. 8/bis stessa legge. Il Consiglio Comunale può stabilire
che l’area del mercato sia utilizzata, in tutto, o in parte solo per la vendita di determinati
prodotti.
Art.3
Area di mercato – Zone – Settori di vendita
Nell’ambito del territorio del Comune di Messina attualmente esistono i seguenti mercati di
tipo A:
1) Mercato coperto MURICELLO
5) Mercato di S. CLEMENTE
2) Mercato di P. ZAERA (ex S. Paolino)
6) Mercato di Via E. SCIPIONE
3) Mercato di S. ORSOLA
7) Mercato di V.le EUROPA
4) Mercato di V.le ARANCI
8) Mercato di VASCONE
9) Gli istituendi mercati ed il mercato dei Fiori davanti ai Cimiteri cittadini
Nelle aree dei mercati nelle immediate vicinanze devono individuarsi gli spazi riservati a
servizi e, ove possibile, al posteggio dei mezzi di trasporto degli operatori e dei consumatori.
L’area di mercato è riservata alle seguenti categorie:
1) Commercianti su area pubblica che effettuano la vendita mediante banchi;
2) Produttori diretti, singoli o associati;
3) Operatori provvisti di automarket o attrezzature similari;
4) Nelle categorie di cui all’art.18, L. R. n. 18/95 comma 1.
Nell’ambito dei mercati, i posteggi fatti salvi i mercati esistenti sono dislocati dal Sindaco
secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze delle condizioni igienico –
sanitarie prescritte o sulla base della diversità della superficie dei posteggi stessi ( art.11,
comma 1, L. R. n. 18/95).
Nei mercati in atto esistenti o da regolamentare, gli operatori che esercitano con autobanco e
speciali attrezzature sono ubicate in aree attrezzate in relazione alle esigenze degli impianti
tecnologici connessi (allacciamento arredi idrici ed elettrici) ed in osservanza alle condizioni
igienico sanitarie e sulla base della superficie dei posteggi stessi.
In ogni Mercato del settore alimentare è riservato il 2% del numero dei posteggi per i
produttori agricoli che esercitano l’attività di alienazione dei prodotti agricoli nei limiti di cui
all’art. 2135 del C.C. di cui alla legge 59 del 09.02.1963; restano salvi i posteggi sino ad oggi
assegnati.
Art.4
Posti fissi e relative misure
Per posto fisso (o posteggio) si intende l’intera superficie occupata dal banco di vendita, dalle
attrezzature e dalle merci, ovverosia tutta l’area destinata allo svolgimento dell’attività
commerciale di ciascun operatore.
Il numero dei posteggi è stabilito per ciascun mercato con atto deliberativo del Consiglio
Comunale, sentita la Commissione Commercio Aree Pubbliche.
Gli operatori che esercitano l’attività con autobanco e speciali attrezzature, sono ubicati in
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aree attrezzate in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica
e di osservanza delle condizioni igienico sanitarie prescritte sulla base della superficie dei
posteggi stessi.
La superficie dei singoli posti fissi, può, comunque, essere ridotta temporaneamente, qualora
ciò sia reso necessario da motivi di pubblica utilità o di sistemazione del mercato, se non
tecnicamente possibile utilizzare le ore di chiusura del mercato stesso.
Art.5
Rilascio dell’autorizzazione
Il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del Commercio su aree pubbliche è subordinato
all’iscrizione al REC.
Le nuove autorizzazioni per esercitare l’attività di cui all’art.1, comma 2, lettera a), sono
rilasciate dal Sindaco sentita la Commissione di cui all’art.7, della L. R. 18/95.
L’autorizzazione è rilasciata a persone fisiche o a Società di persone regolarmente costituite.
L’autorizzazione rilasciata per il Commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita
alla vendita degli stessi. Se il richiedente è iscritto nel registro per la somministrazione,
l’autorizzazione abilita anche all’esercizio di tale attività.
La domanda di rilascio dell’autorizzazione è presentata ai sensi e per gli effetti della legge 4
gennaio, 1968, n. 15, relativa all’autocertificazione. Il richiedente dà prova di essere iscritto
nel REC indicando la Camera presso la quale ha ottenuto l’iscrizione e la specializzazione
merceologica per la quale la stessa è stata disposta.
Le domande dell’autorizzazione sono esaminate secondo l’ordine cronologico di
presentazione, che è quello della spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la
domanda. Non è ammessa la presentazione a mano della domanda. Per l’esame delle
domande aventi la stessa data di presentazione, si terrà conto, nel definire l’ordine di priorità,
del carico di famiglia e, in caso di parità della maggiore età del richiedente (L. R. 18/95, art.
5, comma 2).
Fermo restando quanto disposto nel precedente comma l’autorizzazione non può essere
negata nel caso in cui siano disponibili i posteggi.
L’autorizzazione può essere rilasciata solo per un posteggio nella stessa Fiera o Mercato.
Il Sindaco può rilasciare autorizzazione stagionale e temporanea previa presentazione
dell’istanza almeno 60 giorni prima del rilascio, sentito il parere della Commissione di cui
all’art.7, L. R. n. 18/95 e L. R. n. 2/96. Il Sindaco può rilasciare autorizzazioni temporanee
previa presentazione dell’istanza almeno 10 giorni prima.
In occasione di Fiere Mercato o Sagre o di altre riunioni straordinarie di persone il Sindaco
può concedere autorizzazioni temporanee per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.
Il Sindaco dispone la revoca nei casi previsti.
Art.6
Decadenza e revoca dell’autorizzazione
Si decade dall’autorizzazione all’esercizio del Commercio su Aree Pubbliche qualora il
titolare non inizi l’attività entro i sei mesi dalla data da cui ha avuto la comunicazione
dell’avvenuto rilascio.
L’autorizzazione è revocata dal Sindaco:
a) nel caso di decadenza della concessione del posteggio;
b) nel caso di cancellazione dal registro;
c) per le altre cause previste dalla legge;
d) l’autorizzazione può inoltre essere revocata per motivi di pubblica utilità.
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Art.7
Concessione dei posti fissi
Gli operatori regolarmente iscritti al R.E.C. che intendono ottenere un posto fisso sia per una
nuova concessione che per trasferimento da altro mercato devono presentare presso la
Ripartizione Annona Distribuzione - Settore Commercio domanda in carta legale diretta al
Sindaco per raccomandata A.R..
Analoga domanda devono presentare i produttori titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi
della legge n. 59/63 e successive modifiche.
La concessione del posteggio ha la durata di dieci anni e può essere rinnovata su istanza
presentata dal concessionario tre mesi prima della scadenza.
La concessione del posteggio può essere ceduta solo dopo almeno tre anni di attività è
unitamente all’azienda commerciale. Ottenuta la concessione l’interessato dovrà provvedere
al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico entro i termini previsti dal vigente
regolamento Comunale TOSAP. Il pagamento della tassa di concessione del posteggio
avverrà tramite il settore Tributi.
La tassa sopradetta non è comprensiva di spese di pulizia e manutenzione ordinaria che
dovranno essere curate dagli operatori stessi.
Ogni concessionario non può titolare di più di un posteggio nello stesso mercato. Il
concessionario ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività
(art.8, comma 12).
Ogni 12 mesi l’Amministrazione pubblicherà all’Albo Pretorio i posteggi eventualmente
rimasti liberi nei mercati (o per rinuncia o per revoca).
Gli interessati che intendono ottenere il posteggio devono presentare domanda in carta legale
indirizzata al Sindaco ai sensi e per gli effetti della legge 04.01.1968, n. 15, relativa
all’autocertificazione e spedirla per Raccomandata A.R..
Le domande di richiesta di concessione di posteggio sono esaminate secondo l’ordine
cronologico di presentazione, che è quello della data di spedizione della raccomandata con la
quale viene inviata la domanda.
Non è ammessa la presentazione a mano della domanda.
Per l’esame delle domande aventi la stessa data si terrà conto, nel definire la priorità nella
concessione del posteggio, del carico di famiglia, nel caso di parità della maggiore età del
richiedente.
Le domande hanno validità solo per l’anno di presentazione.
Costituisce condizione di concessione del posteggio l’assunzione da parte dell’operatore
dell’onere di lasciare giornalmente l’area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa
i rifiuti prodotti, con modalità concordate con l’Amministrazione Comunale.
Il posteggio, temporaneamente occupato dal titolare della concessione è prioritariamente
assegnato per la durata del periodo di non utilizzazione ai soggetti che abbiano
l’autorizzazione, per l’esercizio delle attività di cui alla L. R. n. 18, art.1, comma 2, lettera c)
e fra questi a chi ha il più alto numero di presenze sulla fiera o mercati di cui trattasi. L’area
non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco, o locale o in essa si trovino
strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.
Art.8
Decadenza della concessione del posteggio
Chi non rispetta l’obbligo di lasciare giornalmente il posteggio libero da ingombri e non
rimuove da esso i rifiuti prodotti è punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma
2 dell’art.20, e successive modifiche ed in caso di recidiva con la sospensione della
concessione fino a sei mesi (art.14).
Sono esentati dall’obbligo di rimuovere gli ingombri, coloro che esercitano la vendita di
ghiaccio e di prodotti ittici nei mercati di Tipo A. Tranne che non ostino motivate esigenze di
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pubblico interesse, in tale ipotesi, il Comune provvede, sentita la Commissione di Mercato a
destinare appositi locali, o aree ricadenti nell’ambito del mercato o nelle immediate
vicinanze, ove custodire a sue spese detti ingombri.
L’operatore che non utilizzi senza giustificato motivo il posteggio per un periodo di tempo
superiore a tre mesi, per anno solare, decade dalla concessione.
Qualora il posteggio venga utilizzato per l’esercizio dell’attività stagionale, il periodo oltre il
quale si verifica la decadenza della concessione è ridotto secondo il rapporto di un quarto.
Periodi di assenza superiori a tre mesi possono essere consentiti solo se comprovati dalla
USL di appartenenza del concessionario, con certificazione da presentarsi alla Ripartizione
Annona e Distribuzione – Settore Commercio che provvederà ad informare gli organi
preposti alla vigilanza.
Viene anche considerato giustificato motivo, l’assenza dal mercato del Produttore Agricolo,
per insufficiente produzione dovuta a cause stagionali o climatiche, per un periodo massimo
di sei mesi.
L’operatore decade dalla concessione del posteggio per mancato rispetto delle norme
sull’esercizio dell’attività (art.14, comma 3), previa contestazione degli addebiti ai quali
l’interessato può rispondere entro dieci giorni dalla notifica degli stessi.
n caso di eliminazione del posteggio il Comune contestualmente concederà altro posteggio di
analoga superficie ed ubicato in area per quanto possibile, di gradimento dell’operatore.
Art.9
Subingresso
Il trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda per l’esercizio del commercio su Aree
Pubbliche è disciplinato dalla legge 11.6.1971, n. 426.
Il trasferimento in proprietà dell’azienda per l’esercizio del commercio è ammesso:
a) per atto “tra vivi” redatto da un notaio regolarmente registrato, o scrittura
privata con firma autenticata dal notaio e regolarmente registrata, salvo
variazioni di legge;
b) per causa di morte, a favore degli eredi testamentari o legittimi;
Il trasferimento dell’azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità
nell’assegnazione del posteggio posseduto dal dante causa.
Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne una o più. Il trasferimento può essere effettuato
solo insieme al complesso dei beni ed attrezzature, posteggi compresi, per mezzo del quale
ciascuna di esse viene utilizzata. Non può essere oggetto di atti di trasferimento l’attività
corrispondente ad una o più tabelle merceologiche possedute.
Art.10
Rappresentanza nell’esercizio del commercio
I commercianti su aree pubbliche possono essere rappresentate da altra persona.
La persona che ha assunto la rappresentanza deve avere sempre in originale, l’autorizzazione
amministrativa nel posto di lavoro e mostrarla alla Forza Pubblica se richiesta.
Ogni operatore, titolare di posteggio e suoi collaboratori devono munirsi di tesserino di
riconoscimento rilasciato dalla Ripartizione Annona e distribuzione – Settore Commercio che
dovrà essere portato ben visibile e recante i dati anagrafici ed il numero del posteggio.
I rappresentanti, dovranno pertanto essere autorizzati dalla Ripartizione Annona, in attesa di
eventuali modifiche con circolari.
Art.11
Vendita da parte dei produttori
I produttori agricoli, singoli o associati, nella misura del 3% del numero complessivo dei
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posteggi, all’interno dell’area mercantile, sempre che muniti delle autorizzazioni rilasciate a
norma delle leggi vigenti in materia, possono porre in vendita nelle zone loro riservate
esclusivamente i prodotti ottenuti nei fondi da loro condotti per coltura o allevamento.
Il settore Commercio può disporre su segnalazione dei VV. UU. Annonari, tutte le indagini,
compresi i sopralluoghi nelle aziende di produzione ovunque ubicate, atte a verificare la
rispondenza fra produzione e prodotti posti in vendita.
Art.12
Disciplina generale dei mercati
Tutti coloro che accedono ai mercati di minuta vendita sono soggetti alle disposizioni delle
leggi e dei regolamenti vigenti in materia, nonché delle ordinanze del Sindaco ed alle
direttive impartite dagli agenti municipali, dagli organi sanitari, e comunque dal personale
incaricato della vigilanza dei mercati per quanto riguarda la disciplina, la commercialità delle
derrate, l’ordine e la pulizia dei mercati stessi, in osservanza ed in esecuzione delle norme
vigenti in materia.
E’ vietato danneggiare, deteriorare o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo
particolare il suolo.
Nei mercati coperti è vietato insudiciare, guastare e deteriorare i muri, il suolo e gli impianti
igienici, fare affissione ed iscrizione o guastare e modificare gli impianti di presa d’acqua o
di corrente e le fontanelle.
Lo scarico ed il carico delle merci deve avvenire in modo da non intralciare l’attività del
mercato, i mezzi adibiti al trasporto delle merci e delle attrezzature devono essere rimossi
subito dopo l’uso, dell’area di mercato.
E’ altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche, e comunque ingombrare lo
spazio ad esso adiacente, nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non
compromettere il regolare funzionamento.
I contravventori, oltre ad essere passibili di sanzioni pecuniarie amministrative, sono tenuti a
risarcire i danni derivanti dagli atti compiuti.
Nei mercati è vietato turbare l’ordine e la disciplina dei mercati stessi.
E’ vietato l’uso di mezzi di riproduzione sonora e di ampliamento di qualsiasi tipo.
Art.13
Ingresso nei mercati
I concessionari ed i coadiutori possono accedere nei mercati due ore prima dell’apertura al
pubblico e trattenersi fino ad un’ora e mezza dopo la cessazione delle vendite per le
operazioni di sgombro e pulizia.
Art.14
Obblighi dei venditori
I venditori possono occupare lo spazio a ciascuno concesso per l’esercizio dell’attività
commerciale e non possono ingombrare aree poste al di fuori del proprio posteggio.
La merce esposta in vendita non può essere collocata ad una altezza superiore a mt. 3,50 e
comunque non inferiore ad un metro e 80 dal suolo, fermo restando la merce esposta sui
banchi.
I corridoi ed i passaggi per il pubblico debbono essere lasciati liberi per la circolazione dei
consumatori e degli esercenti.
Ogni stand deve essere munito di un contenitore per la raccolta dei rifiuti o di un sacco a
perdere, a cura del concessionario del posteggio.
L’operatore deve lasciare l’area utilizzata libera da ingombri e rimuovere da essa i rifiuti.
La merce esposta sui banchi di vendita deve recare l’indicazione del prezzo di vendita, i
relativi cartellini, o un cartello cumulativo dei prezzi, devono essere scritti in modo chiaro e
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leggibile, bene esposti alla vista del pubblico, con preciso riferimento alle singole qualità
delle merci.
Le merci scadenti o di qualità inferiore non possono essere coperte con altre di qualità
superiore.
Non possono essere provocati fuochi tanto nell’area mercantile che nelle adiacenze.
Il Comune provvederà a predisporre attrezzature adeguate per la raccolta dei rifiuti.
Art.15
Esposizione dell’autorizzazione
Nella parte anteriore del banco di vendita deve essere tenuta bene in vista un documento dal
quale risultino gli estremi dell’iscrizione al registro dei commercianti e in quello delle
imprese nonché gli estremi dell’autorizzazione amministrativa eventualmente prescritta, per
l’esercizio del Commercio su Area Pubblica.
In caso di rappresentanza del concessionario dovrà essere tenuta esposta anche la lettera di
comunicazione al Settore Commercio, della lettera di autorizzazione.
Art.16
Contegno dei venditori
Nell’attività di vendita devono essere usati da parte degli operatori modi cortesi verso il
pubblico e gli organi preposti alla vigilanza.
E’ vietato recare molestia, richiamare gli acquirenti con schiamazzi, usare parole e compiere
atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente concessi, tenere animali nel mercato.
E’ vietato ostacolare la libertà di contrattazione di intromettersi, senza richiesta di parte,
durante dette trattative e di spargere artificiose notizie allo scopo di provocare alterazione di
prezzi.
Art.17
Frodi sul peso e sulla qualità
Gli abusi e le frodi a danno dei compratori, sia nella qualità che nella quantità dei generi
venduti, comportano azioni penali ed ogni altro gravame, previsto dalle normative.
Art.18
Collocamento delle derrate alimentari
Il Comune previo parere espresso dalle OO.SS. di categoria, sentita la Commissione e la
Commissione di Mercato, può prescrivere determinati tipi di banchi ed attrezzature da usarsi
nei mercati.
Il commercio di prodotti alimentari deve essere esercitato in conformità alle norme igienico
sanitarie vigenti con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protette da
contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed
alle loro caratteristiche, tali modalità ed attrezzature sono stabilite dalle disposizioni vigenti
in materia.
Qualora l’attività di cui sopra sia esercitata mediante veicoli essi debbono avere le
caratteristiche stabilite dalle vigenti disposizioni in materia.
Il commercio dei prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura
controllata, quali prodotti surgelati congelati o refrigerati è consentito solo nelle aree
provviste di allacciamento alla rete elettrica o se è garantito il funzionamento autonomo delle
attrezzature di conservazione dei prodotti e se l’attività è esercitata mediante l’uso dei veicoli
adeguatamente attrezzati.
Il commercio di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, è vietato in tutte le
aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica salvo che
sia utilizzato da operatori con veicoli adeguatamente attrezzati e comunque esercitate
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secondo le vigenti disposizioni in materia.
Le sostanze alimentari avariate o sofisticate debbono essere sequestrate e poste a disposizione
delle Autorità Sanitarie. Nel caso in cui sussistano motivi di pericolo per la salute pubblica, le
Autorità Sanitarie ordinano la distribuzione dei prodotti sequestrati previo campionamento
(Art. 20, D. P. R. 327/80).
Le derrate alimentari poste in vendita nei mercati devono essere tenute in modo che possono
essere ispezionate agevolmente dagli Agenti e dai Funzionari addetti alla vigilanza Sanitaria.
Le merci debbono essere messe bene in vista del pubblico, onde il compratore non possa
essere ingannato. Le derrate poste in vendita, all’atto dell’acquisto, debbono essere pesate al
netto, è consentito l’uso di carta che corrisponda alla percentuale di peso stabilita dalle
vigenti leggi.
Art.19
Divieti di vendita
Nei mercati è fatto divieto di porre in vendita prodotti alimentari non conformi alle norme
igienico sanitarie, si intendono posti in vendita i prodotti che trovasi nell’area di posteggio.
Non possono essere venduti e posti in vendita prodotti non contemplati dall’autorizzazione
rilasciata dall’Amministrazione Comunale.
I Prodotti di cui è vietata la vendita sono confiscati.
Il venditore non può rifiutarsi di vendere quantità minime di merce.
Art.20
Contegno degli acquirenti
Gli acquirenti debbono usare modi urbani nel richiedere le merci; essi, non possono
maneggiare quelle che non sono lavabili o suscettibili di cottura.
Art.21
Vendita di animali per uso alimentare
Nei mercati è proibito macellare, spennare o sviscerare animali, è altresì vietato indossare
grembiuli sanguinanti alla visita del pubblico.
Il pollame deve essere posto in vendita già spennato ed sviscerato, i conigli liberati dalle parti
distali degli arti ed sviscerati.
Le norme del presente articolo non sono applicabili ai prodotti ittici.
Il commercio di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono
posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esso contigue. Esso deve
essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli
animali.
Art.22
Modificazione degli impianti
E’ fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti idrici ed
elettrici esistenti, senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.
Gli allacciamenti ed il consumo sono a totale carico degli utenti.
Nel caso che gli utenti non partecipino nella misura dovuta alle spese derivanti da quanto
indicato nel comma precedente, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.
Art.23
Furti incendi
L’Amministrazione Comunale non risponde dei furti e degli incendi che si dovessero
verificare nei mercati.
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Art.24
Orario dei mercati
Le operazioni di vendita avranno inizio alle ore 8,00 e sino alle ore 14,00 dal lunedì a
venerdì, il sabato nei mercati coperti la vendita si concluderà alle ore 20,00, riguardo ai
chioschi dei fiori antistante i cimiteri, l’orario di apertura viene anticipato alle ore 7,00, e
comunque l’orario si adeguerà agli orari di apertura e chiusura del cimitero, detti chioschi
potranno costituire il mercato dei fiori antistante i cimiteri.
Tale orario si adeguerà a quanto stabilito nelle ordinanze sindacali che a norma di legge,
disciplinano l’orario di vendita negli esercizi commerciali per particolari periodi (art.10,
comma 4, L. R. 18/95).
Al fine di permettere ai venditori di sistemare i banchi e la propria merce è consentita
l’occupazione del posto 1 ora prima dell’orario di inizio dell’attività di vendita, il posto
medesimo deve essere lasciato completamente sgombero di merci ed attrezzatura entro
un’ora dall’orario di chiusura dalle operazioni di vendita.
Sono esentati dagli obblighi di rimuovere gli ingombri coloro che esercitano la vendita del
ghiaccio e dei prodotti ittici nei mercati, tranne che non ostino motivate esigenze di pubblico
interesse.
In tale ipotesi il Comune provvede, sentita la Commissione di Mercato a destinare appositi
locali o aree ricaduti nell’ambito del mercato o nelle immediate vicinanze dove custodire
detti ingombri (art.10, L. R. 2/96).
L’orario degli operatori su area pubblica titolari di baracche che insistono su suolo pubblico
osserveranno l’orario previsto per il commercio in sede stabile, con il relativo riposo
settimanale.
Art.25
Banchi di vendita
Il Comune (vedi art.18) si riserva la facoltà di prescrivere determinati tipi di banchi, tute ed
attrezzature da usarsi nei mercati, concorda preventivamente con le organizzazioni sindacali
di categoria.
Art.26
Trasporto delle merci
I veicoli che trasportano le merci destinate alla vendita non possono entrare nei mercati
coperti.
Le merci debbono essere scaricate al di fuori dei mercati e trasportati all’interno a braccia o
mediante carrello.
Art.27
Bilance
Le bilance debbono essere vidimate dall’Ufficio Metrico ed esattamente equilibrate con i
livelli bene in vista dalla parte degli acquirenti.
Art.28
Divisa dei venditori – Tenuta del posteggio
I venditori debbono indossare abiti puliti e decenti, e possibilmente avere un camice grigio.
Chi vende salumi, carni, formaggi, pasta e simili prodotti alimentari deve indossare un
camice bianco sempre pulito e copricapo.
Le attrezzature del posteggio, le bilance, i pesi, i contenitori ecc. debbono essere sempre
puliti.
E’ vietato tenere nel posteggio materiali che siano causa di cattivo odore e di esalazioni
nocive.
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Art.29
Magazzini – Stand - Box
I magazzini, gli stand, e i box esistenti nei mercati coperti di minuta vendita possono essere
dati in concessione per il canone fissato dal Comune, dal Settore Patrimonio su richiesta del
Settore Commercio che rilascerà la relativa autorizzazione amministrativa.
L’operatore che ha ottenuto la concessione deve provvedere a versare anticipatamente
almeno un mese del canone. I pagamenti devono essere effettuati anticipatamente
semestralmente entro il 10/1, e il 10/9 di ogni anno.
Per il ritardo del pagamento entro 30 gg. dalla scadenza si applicherà una penale del 10% sul
canone semestrale, per i ritardi superiori si applicherà una penale del 20%.
In caso di mancato pagamento di una semestralità si procederà alla revoca del posteggio.
A titolo di garanzia della regolare gestione il concessionario deve, inoltre, depositare alla
cassa del Comune una cauzione pari ad un semestre del canone annuo, ed in caso di mancato
pagamento nel previsto periodo viene incamerata la somma depositata e se nell’arco
dell’anno non si procederà al regolare pagamento, si procederà alla revoca del posteggio.
All’atto della consegna dei magazzini, degli stand e dei box ed anche alla fine della
concessione dovrà essere redatto verbale, da parte del tecnico del settore Patrimonio,
descrivente lo stato dell’immobile e delle attrezzature in esso contenute.
I locali dovranno essere consegnati nello stato in cui sono stati ricevuti.
In detti magazzini, stand, box, dovranno essere vendute le merci autorizzate dal Comune.
Art.30
Controllo delle merci
Gli organi di sorveglianza nei mercati hanno il diritto di prendere visione dei documenti
riguardanti l’origine e la provenienza della merce esposta in vendita o comunque esistente
nell’ambito del mercato.
Art.31
Tassa di posteggio
La tassa di posteggio e di occupazione di suolo pubblico, comprensiva di spese di pulizie,
manutenzione ed eventuali danni sono stabiliti dall’atto deliberativo del Consiglio Comunale.
Art.32
Divieti
Nei posteggi non possono essere tenuti materiali infiammabili, il cui deposito non sia stato
autorizzato nelle forme di legge.
Non possono essere provocati fuochi tanto nell’area mercatale che nelle sue adiacenze.
Non può essere consentito lo svolgimento del commercio ambulante, sia in forma itinerante
che a posto fisso, nel raggio di 150 mt. dai mercati, ad eccezione delle concessioni di suolo
pubblico annuali preesistenti all’istituzione del mercato.
Art.33
Commissione di mercato
Presso ciascun mercato è istituita una Commissione composta da 5 componenti eletti ogni 2
anni dagli operatori che ivi esercitano la propria attività e da un rappresentante dei
Commercianti in sede stabile, eletto anche ogni 2 anni dagli stessi commercianti cui i negozi
sono ubicati nel raggio di 200 metri dal mercato di che trattasi.
Saranno eletti i primi 5 candidati della lista degli operatori su area pubblica che avranno
riportato il maggior numero di voti.
In caso di parità dei voti si procederà alla nomina del candidato che può vantare una
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maggiore attività sulla base della A.A..
L’Amministrazione mette a disposizione i locali della sede circoscrizionale nel cui territorio
ricade l’area Mercatale e tutto l’occorrente per l’elezione di cui sopra, e le stesse sedi
potranno essere disponibili ogni qualvolta la Commissione vorrà riunirsi, previo accordo con
il Presidente della circoscrizione, fornendo tutto il materiale necessario per il normale
funzionamento delle stesse (cancelleria varia, registri ecc.).
Ogni elettore può esprimere una sola preferenza segnando il cognome e nome del candidato
sulla scheda.
Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8,00 alle 20,00 della seconda domenica
successiva alla cadenza del biennio.
Alla predetta Commissione spettano compiti di vigilanza e di proposte per il funzionamento
del mercato e dei servizi di cui dispone. Non sono previsti gettoni di presenza.
Le Commissioni dei mercati già esistenti saranno istituite immediatamente anche per fornire
il necessario parere sulla regolamentazione dei singoli mercati.
Art.34
Sanzioni
1. E’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 300.000, a
£. 3.000.000, e con la confisca dell’attrezzatura o della merce, chiunque eserciti il
commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori del territorio
previsto dall’autorizzazione, o non rispetti la disposizione di cui all’art.9, comma 2, LL.
RR. 18/95 e 02/96.
2. E’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 200.000 a £.
1.000.000, chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l’esercizio del Commercio
su Aree Pubbliche per motivi di viabilità o di carattere igienico sanitario, o per motivi di
pubblico interesse.
3. Chiunque eserciti il commercio su Aree Pubbliche con l’esposizione o vendita di prodotti
non compresi nell’autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da £. 300.000, a £. 3.000.000, e con la confisca di tutti i prodotti non
compresi nell’autorizzazione.
4. Chiunque occupi una superficie maggiore di quella concessa è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da £. 100.000, a £. 500.000.
5. Per le sanzioni del presente articolo l’autorità competente a ricevere il rapporto di cui
all’art.17 della legge 24 novembre, n. 689, è L’UPICA. L’UPICA comunica al Comune i
casi di particolare gravità o di recidiva ai fini dell’adozione dei provvedimenti di
sospensione dell’autorizzazione fino ad un massimo di 60 giorni (vedi comma V
sostituito dalla L. R. n. 2/96).
6. Chi esercita il commercio su A. O. senza essere iscritto al registro di cui alla legge 11
giugno, 1971, n. 426, è punito con la sanzione amministrativa da £. 500.000, a £.
5.000.000.
7. Ai fini dell’applicazione della presente legge, nel caso di ripetute infrazioni dello stesso
genere, si applica la sanzione amministrativa nel suo importo massimo.
8. Agli effetti del comma 1, fa parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo che sia
utilizzato per la vendita e trasporto dei prodotti messi in vendita con mezzi omologati alla
specifica attività, anche se sosta nel posteggio autorizzato, purché il mezzo rappresenti
effettivamente uno spazio utilizzato per effettuare le attività commerciali.
9. Agli effetti dei commi 1, e 3, una copia del processo verbale redatto per effettuazione del
sequestro, è immediatamente trasmessa, con qualsiasi mezzo all’UPICA.
10. Agli effetti dei commi 1, e 3, nei casi in cui è previsto che si proceda alla vendita o alla
distribuzione delle merci sequestrati o confiscati, e se, sono distrutte, qualora siano
valutate dall’UPICA di valore non superiore a £. 5.000.000, equivale, alla distribuzione
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delle cose, la devoluzione di esse a fini assistenziali o di beneficenza a favore dei soggetti
aventi o meno la personalità giuridica che perseguono tali fini.
11. Agli effetti del comma 5, la valutazione dei casi di particolare gravità e di recidiva,
avviene con riferimento alle infrazioni sanzionate con provvedimento divenuto esecutivo.
La valutazione è effettuata dall’UPICA. I provvedimenti riguardano la sola
autorizzazione interessata dal provvedimento.
12. Gli operatori che violino nel corso dell’anno solare le disposizioni del presente
Regolamento saranno attenzionati mediante rapporto degli organi preposti alla vigilanza:
Polizia e/o deliberato della Commissione di Mercato. Dopo la prima diffida, che sarà
effettuata d’ufficio previa l’acquisizione del verbale che segnala l’infrazione, il Sindaco o
suo delegato, provvederà a sospendere la concessione del posteggio per gg. 2 lavorativi
ed in caso di ulteriore recidiva con la revoca della concessione.
PARTE SECONDA
Art.35
• Il Comune può gestire i mercati di sua istituzione.
• I mercati per l’esercizio del Commercio di Tipo B sono istituiti. Sentita la Commissione
di cui all’art.7, L. R. n. 18/95, con deliberazione del Consiglio Comunale.
• Il Comune organizza ed esercita direttamente ai sensi di legge, i Servizi di Direzione,
Vigilanza, Polizia Annonaria, Igiene per il rispetto delle leggi e dei regolamenti generali e
locali generali e locali, nonché dei provvedimenti delle competenti autorità.
• Il Comune esercita, altresì, la vigilanza sulla salubrità degli alimenti e delle bevande,
sull’igiene del suolo e degli impianti.
• Il funzionamento, la soppressione e lo spostamento dei mercati (di che trattasi) sono
disposti dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione di cui all’art.7, L. R. n. 18/95, e
la Commissione del Mercato.
• Lo spostamento del mercato può essere operato solo per motivi di pubblico interesse, di
ciò l’Amministrazione dà pubblicità mediante avvisi affissi all’interno del mercato da
trasferire almeno due settimane prima dello spostamento. In ogni caso restano in vigore
le concessioni di posteggio in atto esistenti.
• La giornata di mercato può essere anticipata solo se ricadente in giornata festiva.
• L’assegnazione dei posteggi in seno ai mercati bisettimanali, non occupati entro le ore
8,00, dai titolari, avviene a sorteggio, del responsabile dei Servizi Annonari dei VV.UU. o
suo delegato, o dai componenti della Commissione ambulanti, fra tutti i titolari di
autorizzazione amministrativa di Tipo “C” che sono presenti che intendono partecipare.
• Per quanto riguarda il rilascio e la revoca dell’autorizzazione amministrativa, la
concessione del S. P., le sanzioni ecc., viene osservato il Regolamento dei Mercati di
Tipo “A” (parte prima).
• Le operazioni di vendita si svolgono dalle ore 8,00, alle 14,00.
• Gli operatori potranno accedere alle zone di mercato dalle ore 6,30, per le operazioni di
montaggio dello stand e dovranno lasciare lo spazio occupato, libero da ogni ingombro e
pulito di ogni rifiuto, entro le ore 15,00.
• Ogni operatore titolare di posteggio deve essere munito di tesserino che dovrà essere
messo bene in vista, attaccato al bavero della giacca o del camice, recante nome,
cognome e n. di posteggio.
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Art.36
Regolarizzazione dei mercati di tipo A e B in atto esistenti
In sede di prima applicazione, in ottemperanza all’art.8 bis, della L. R. n. 2/96, i posteggi nei
mercati già esistenti, a richiesta degli interessati saranno concessi a quegli operatori che
dimostreranno di avere svolto l’attività presso il mercato di che trattasi, da almeno 6 mesi
prima dell’entrata in vigore della Legge Regionale 09.01.1996, n. 2, ciò dovrà essere
dimostrato allegando all’istanza in bollo, indirizzata al Sindaco Settore Commercio, i sotto
elencati documenti:
a) atto notorio nel quale dovrà essere dichiarato di occupare il posteggio da
almeno sei mesi prima della entrata in vigore della L. R. n. 2/96;
b) la concessione del suolo pubblico dei oppure ricevuta del pagamento della
T.O.S.A.P. oppure altre eventuali documentazioni riconosciute idonee dagli
uffici competenti. Fatti salvi i divieti previsti dalla normativa vigente;
c) Atti della Polizia Municipale dai quali risulta la presenza di detti operatori nel
periodo considerato;
d) Eventuali richieste di ulteriori accertamenti circa l’acquisizione del diritto
sancito dall’art.8/bis della L. R. n. 2/96, potranno essere richiesti alle Forze
dell’Ordine ove ritenuto necessario e/o opportuno.
Per i singoli posteggi e chioschi operanti, sul territorio Comunale, quindi fuori dai mercati, si
procederà in ottemperanza alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 139/C del
30.12.1996.
PARTE TERZA
COMMERCIO DI TIPO C
Art.37
E’ fatto divieto assoluto di esercitare l’attività commerciale in forma itinerante nelle aree
indicate con apposita ordinanza Sindacale. I titolari di Autorizzazioni di Tipo C, non possono
sostare nello stesso punto per più di sessanta minuti, per punto si intende la superficie
occupata durante la sosta.
Le soste possono essere fatte solo in punti che distino fra loro almeno cinquecento metri.
L’attività commerciale in forma itinerante deve essere esercitata a mezzo di veicoli all’uopo
attrezzati o di banchi mobili. Non è consentito poggiare sul suolo pubblico le merci poste in
vendita.
L’area utilizzata per la sosta dovrà essere rilasciata sgombra dai rifiuti di qualsiasi natura.
E’ fatto divieto di richiamare gli acquirenti con apparecchi di amplificazione, schiamazzi o
altri rumori molesti.
La merce posta in vendita deve recare l’indicazione del prezzo di vendita.
Non può essere consentito l’esercizio del commercio in forma itinerante nel raggio di mt.
200, dai mercati.
In nessun caso la sosta deve essere fatta in mezzo alla carreggiata stradale ma è consentita
solo su aree laterali in modo in modo da non intralciare il traffico e nel rispetto delle
disposizioni del Codice della Strada.
La vendita dovrà avvenire nel rispetto dell’orario stabilito dal Sindaco.
Il Sindaco può, con ordinanza motivata, vietare temporaneamente in tutto o su parte del
territorio Comunale (in aggiunta alle aree sopra menzionate) la vendita in forma itinerante per
motivi di pubblico interesse, viabilità e traffico o, per motivi di carattere igienico sanitario.
I titolari di autorizzazioni amministrative di Tipo C rilasciate da altri comuni dell’isola,
devono presentare domanda in carta legale intestata al Sindaco nella quale dichiarano di
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essere in possesso di autorizzazione amministrativa, il numero e la data di rilascio ed il
Comune che ha rilasciato la predetta, con firma autenticata, chiedendo il rilascio di un nulla
osta per la vendita dei propri prodotti nel territorio del Comune di Messina.
L’orario di vendita degli itineranti si adeguerà agli orari dei commercianti in sede stabile.
A cura dell’URP
“Un amico in Comune”
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Sommario
Art. 1
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
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Art. 35
Art. 36
a) Definizione
b) Oggetto del Regolamento
Parte prima
Definizione ed istituzione dei mercati di serie a
Area di mercato-Zone-Settori di vendita
Posti fissi e relative misure
Rilascio dell’autorizzazione
Decadenza e revoca dell’autorizzazione
Concessione di posti fissi
Decadenza delle concessioni dei posteggi
Subingresso
Rappresentanza nell’esercizio del commercio
Vendita da parte di produttori
Disciplina generale dei mercati
Ingresso nei mercati
Obblighi dei venditori
Esposizione dell’autorizzazione
Contegno dei venditori
Frodi sul peso e sulla qualita’
Collocamento delle derrate alimentari
Divieti di vendita
Contegno degli acquirenti
Vendita di animali per uso alimentare
Modificazione degli impianti
Furti incendi
Orario dei mercati
Banchi di vendita
Trasporto delle merci
Bilance
Divisa dei venditori-Tenuta del posteggio
Magazzini-Stand-Box
Controllo delle merci
Tassa di posteggio
Divieti
Commissione di mercato
Sanzioni
Parte seconda
Regolarizzazione dei mercati di tipo A e B in atto esistenti
Parte terza
Commercio di tipo B
Art. 37
Pag.
2
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
6
7
7
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