strutture ricettive alberghiere

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strutture ricettive alberghiere
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
Descrizione: si definisce attività ricettiva quella diretta alla produzione ed all'offerta al
pubblico di ospitalità intesa come prestazione di alloggio e di servizi connessi. Le aziende
organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva si distinguono in aziende ricettive
alberghiere e in aziende ricettive all'aria aperta e si classificano, nell'interesse pubblico e ai
fini di una corretta informazione, secondo quanto previsto nella L.R. 22/1984 e nelle
tabelle allegate alla medesima legge.
Sono aziende ricettive alberghiere gli esercizi pubblici a gestione unitaria che offrono
ospitalità al pubblico in uno o più stabili o parti di stabili.
La gestione unitaria dell'azienda può, fra l'altro, comprendere servizi di ristorante e bar.
Ai fini della classifica le aziende ricettive alberghiere devono possedere i seguenti requisiti
minimi:

capacità ricettiva non inferiore a sette camere;

almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto;

un lavabo con acqua calda e fredda in ogni camera;

un locale ad uso comune;

impianti tecnologici e numero di addetti adeguati e qualificati al funzionamento
delle strutture.
Le aziende ricettive alberghiere si distinguono in due tipi: alberghi e residenze turistiche
alberghiere.
Sono alberghi le aziende che forniscono alloggi ai clienti in unità abitative costituite da
camere anche dotate di eventuali locali e servizi accessori, con esclusione di cucina e
posto-cottura, purché posseggano i requisiti indicati nelle Tabelle A e B dell’allegato alla
L.R. n° 22/84.
Possono assumere la denominazione di:
- "villaggio albergo" gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi
in funzione di unità abitative dislocate in più stabili e dall'inserimento dell'insieme
ricettivo in un'unica area recintata e attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
- "albergo diffuso" gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione in un unico stabile
dell'ufficio ricevimento, delle sale di uso comune e dell'eventuale ristorante ed annessa
cucina e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, purché ubicati
nel centro storico (zona A) del Comune e distanti non oltre 200 metri dall'edificio nel quale
sono ubicati i servizi principali. L'obbligatorietà dei requisiti ai fini della classificazione
permane in quanto compatibile con la struttura diffusa dell'esercizio.
- "motel" gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture
e delle imbarcazioni e che assicurino uno standard minimo di servizi di assistenza
meccanica, di rifornimento carburanti e di parcheggio per un numero di automobili ed
imbarcazioni superiore del 10 per cento a quello delle unità abitative, nonché servizi di
bar, ristorante o tavola calda e fredda.
Sono alberghi residenziali le aziende che forniscono alloggio ai clienti in unità abitative
costituite da uno o più locali con cucina e posto-cottura, purché posseggano i requisiti
indicati nelle Tabelle A e C allegate alla legge regionale n° 22/84.
Negli alberghi residenziali non può essere fornita ospitalità per periodi inferiori a sette
giorni. Con proprio decreto, da comunicarsi tempestivamente ai Comuni interessati, il
Presidente della Giunta regionale potrà autorizzare deroghe particolari al limite minimo di
permanenza degli ospiti, in occasione di avvenimenti o manifestazioni tali da poter
determinare la contingente insufficienza delle altre strutture ricettive locali.
Ad esclusione del villaggio albergo, gli esercizi alberghieri possono svolgere la propria
attività, oltreché nella sede principale, o "casa madre", ove sono di regola allogati i servizi
di ricevimento, di portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche
in dipendenza. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello ove è
posta la sede principale o anche in una parte separata dello stesso immobile quando ad
essa si accede da un diverso ingresso. Rispetto alla "casa madre" le dipendenze devono
essere ubicate a non più di 100 metri di distanza.
L'esercizio dell'attività, il trasferimento di sede, l'ampliamento dei locali, sono soggetti
alla presentazione di una DUAAP al SUAP.
Il subingresso per atto tra vivi o per causa di morte è soggetto a previa comunicazione al
Comune, e può essere effettuato sin dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.
In tali casi andranno riportate le medesime dichiarazioni previste per le fattispecie sopra
menzionate, mentre sarà possibile evitare di presentare allegati e documenti che siano già
in possesso dell’Amministrazione, qualora il subentrante dichiari che non vi siano state
variazioni rispetto alla situazione previgente, come risultante agli atti.
La cessazione dell'attività è soggetta a previa comunicazione al Comune, e può essere
effettuata sin dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.
L’ufficio competente, ricevuta la comunicazione con le dichiarazioni previste, provvede ad
accertare, in particolare, il possesso dei requisiti morali e professionali, l’idoneità dei locali
ed ogni altro elemento ritenga necessario.
Modulistica
Qui
di
seguito
trovi
la
modulistica,
rinvenibile
sul
sito
www.sardegnaimpresa.eu/it/suap, da compilare, firmare digitalmente ed allegare alla
pratica. Vedere anche “Istruzioni per la compilazione”.
Il seguente elenco è puramente indicativo e non tiene conto della specificità dei singoli
interventi, che sarà valutata caso per caso.
DUAAP
Allegato A4 Requisiti Ig. sanitari
Allegato A11 – Scarichi fognari
Allegato B5 – Somministrazione (qualora si intendesse somministrare ai non alloggiati)
Allegato B10 - Strutture ricettive
C1 - Avvio nuova attività
oppure, a seconda dei casi
C2 - Subingresso
Allegato
C3 - Trasferimento di sede
C4 - Variazioni in attività esistenti
C5 - Adempimenti accessori
C6 - Cessazione
Allegato D1 – Requisiti morali
Allegato D2 – Requisiti professionali
Allegato D3 - Requisiti antimafia
Allegato D4 - Requisiti morali TULPS
Allegato E1 – Notifica igienico-sanitaria
Allegato E7 – Licenza fiscale vendita alcolici – marca da bollo € 14,62
Allegato F20 – SCIA prevenzione incendi
Allegato F29 – Classificazione struttura ricettiva
N.B. La pratica dovrà essere presentata esclusivamente in forma telematica, utilizzando
modulistica ed allegati che si possono scaricare e compilare direttamente presso il sito
www.sardegnaimpresa.eu/it/suap dove si possono trovare anche le istruzioni per la
compilazione. Tutti i modelli e le dichiarazioni vanno presentati con firma digitale.
Quindi l'imprenditore dovrà disporre di firma digitale e di PEC (Posta Elettronica
Certificata). In mancanza di tali strumenti, potrà trasmettere la pratica telematicamente
per il tramite di un professionista/consulente o associazione conferendogli una procura
speciale (modello F15).
La procura speciale non può essere utilizzata per la sottoscrizione di quadri e modelli
da parte di professionisti, che devono essere muniti di firma digitale.
Occorre, inoltre, produrre in allegato la seguente documentazione:
- Planimetria QUOTATA, in formato DWF, firmata digitalmente da tecnico
abilitato, in scala 1:100 o 1:200 dei locali ove si intende esercitare l'attività, con
indicate le superfici dei singoli vani, comprensiva di tutti gli arredi e gli accessori
previsti dalla norma per l'esercizio dell’attività.
Non è necessario firmare digitalmente i seguenti files richiesti in copia semplice:
- Planimetria catastale;
- Certificato di Agibilità o estremi dello stesso;
- Certificato di conformità dell’impianto elettrico alla regola dell’arte;
- Titolo di disponibilità dei locali;
- Relazione tecnico descrittiva;
- Denuncia dei requisiti ai fini della classificazione(su modulistica regionale);
- Fotocopia documento identità di tutti coloro che rendono le dichiarazioni.
- copia del versamento di € 35,00 sul c/c n. 1003829593 intestato a Comune di
Alghero ( IBAN IT21Q0760117200001003829593), indicando la specifica causale
(Diritti di istruttoria SUAP), più ulteriori € 35,00 (Diritti di istruttoria Attività
Produttive) per numero di stelle richieste. Potrà essere effettuato un unico
versamento con indicate entrambe le specifiche causali.
Es. calcolo diritti istruttoria per alberghi a tre stelle:
€ 35,00 (Diritti di istruttoria SUAP)+
€ 35,00 x 3 stelle= € 105,00 (Diritti di istruttoria Attività Produttive)=
€ 140,00 Totale
La normativa di riferimento è la seguente:
- Legge Regionale n. 22 del 14/05/1984 - Norme per la classificazione delle aziende
ricettive.
- Legge Regionale n. 27 del 12/08/1998 - Disciplina delle strutture ricettive extra
alberghiere, integrazione e modifiche alla Legge Regionale 14 maggio 1984, n. 22,
concernente:''Norme per la classificazione delle aziende ricettive'' e abrogazione
della Legge Regionale 22 aprile 1987, n. 21.
- Legge Regionale n. 35 del 20/06/1986 - Norme in materia di vigilanza regionale
sulle attività turistiche in Sardegna a modifica e integrazione della L.R. 14
maggio 1984, n. 22.
Responsabile del Procedimento:
Dott. Vanni Martinez
Comune di Alghero
Servizio Polizia Amministrativa
Ufficio Aziende Ricettive
Tel. 079 9978622
Fax 079 9978608
mail: [email protected]