strutture ricettive alberghiere
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strutture ricettive alberghiere
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE Descrizione: si definisce attività ricettiva quella diretta alla produzione ed all'offerta al pubblico di ospitalità intesa come prestazione di alloggio e di servizi connessi. Le aziende organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva si distinguono in aziende ricettive alberghiere e in aziende ricettive all'aria aperta e si classificano, nell'interesse pubblico e ai fini di una corretta informazione, secondo quanto previsto nella L.R. 22/1984 e nelle tabelle allegate alla medesima legge. Sono aziende ricettive alberghiere gli esercizi pubblici a gestione unitaria che offrono ospitalità al pubblico in uno o più stabili o parti di stabili. La gestione unitaria dell'azienda può, fra l'altro, comprendere servizi di ristorante e bar. Ai fini della classifica le aziende ricettive alberghiere devono possedere i seguenti requisiti minimi: capacità ricettiva non inferiore a sette camere; almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto; un lavabo con acqua calda e fredda in ogni camera; un locale ad uso comune; impianti tecnologici e numero di addetti adeguati e qualificati al funzionamento delle strutture. Le aziende ricettive alberghiere si distinguono in due tipi: alberghi e residenze turistiche alberghiere. Sono alberghi le aziende che forniscono alloggi ai clienti in unità abitative costituite da camere anche dotate di eventuali locali e servizi accessori, con esclusione di cucina e posto-cottura, purché posseggano i requisiti indicati nelle Tabelle A e B dell’allegato alla L.R. n° 22/84. Possono assumere la denominazione di: - "villaggio albergo" gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di unità abitative dislocate in più stabili e dall'inserimento dell'insieme ricettivo in un'unica area recintata e attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela. - "albergo diffuso" gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento, delle sale di uso comune e dell'eventuale ristorante ed annessa cucina e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, purché ubicati nel centro storico (zona A) del Comune e distanti non oltre 200 metri dall'edificio nel quale sono ubicati i servizi principali. L'obbligatorietà dei requisiti ai fini della classificazione permane in quanto compatibile con la struttura diffusa dell'esercizio. - "motel" gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture e delle imbarcazioni e che assicurino uno standard minimo di servizi di assistenza meccanica, di rifornimento carburanti e di parcheggio per un numero di automobili ed imbarcazioni superiore del 10 per cento a quello delle unità abitative, nonché servizi di bar, ristorante o tavola calda e fredda. Sono alberghi residenziali le aziende che forniscono alloggio ai clienti in unità abitative costituite da uno o più locali con cucina e posto-cottura, purché posseggano i requisiti indicati nelle Tabelle A e C allegate alla legge regionale n° 22/84. Negli alberghi residenziali non può essere fornita ospitalità per periodi inferiori a sette giorni. Con proprio decreto, da comunicarsi tempestivamente ai Comuni interessati, il Presidente della Giunta regionale potrà autorizzare deroghe particolari al limite minimo di permanenza degli ospiti, in occasione di avvenimenti o manifestazioni tali da poter determinare la contingente insufficienza delle altre strutture ricettive locali. Ad esclusione del villaggio albergo, gli esercizi alberghieri possono svolgere la propria attività, oltreché nella sede principale, o "casa madre", ove sono di regola allogati i servizi di ricevimento, di portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenza. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello ove è posta la sede principale o anche in una parte separata dello stesso immobile quando ad essa si accede da un diverso ingresso. Rispetto alla "casa madre" le dipendenze devono essere ubicate a non più di 100 metri di distanza. L'esercizio dell'attività, il trasferimento di sede, l'ampliamento dei locali, sono soggetti alla presentazione di una DUAAP al SUAP. Il subingresso per atto tra vivi o per causa di morte è soggetto a previa comunicazione al Comune, e può essere effettuato sin dalla data di ricevimento della comunicazione stessa. In tali casi andranno riportate le medesime dichiarazioni previste per le fattispecie sopra menzionate, mentre sarà possibile evitare di presentare allegati e documenti che siano già in possesso dell’Amministrazione, qualora il subentrante dichiari che non vi siano state variazioni rispetto alla situazione previgente, come risultante agli atti. La cessazione dell'attività è soggetta a previa comunicazione al Comune, e può essere effettuata sin dalla data di ricevimento della comunicazione stessa. L’ufficio competente, ricevuta la comunicazione con le dichiarazioni previste, provvede ad accertare, in particolare, il possesso dei requisiti morali e professionali, l’idoneità dei locali ed ogni altro elemento ritenga necessario. Modulistica Qui di seguito trovi la modulistica, rinvenibile sul sito www.sardegnaimpresa.eu/it/suap, da compilare, firmare digitalmente ed allegare alla pratica. Vedere anche “Istruzioni per la compilazione”. Il seguente elenco è puramente indicativo e non tiene conto della specificità dei singoli interventi, che sarà valutata caso per caso. DUAAP Allegato A4 Requisiti Ig. sanitari Allegato A11 – Scarichi fognari Allegato B5 – Somministrazione (qualora si intendesse somministrare ai non alloggiati) Allegato B10 - Strutture ricettive C1 - Avvio nuova attività oppure, a seconda dei casi C2 - Subingresso Allegato C3 - Trasferimento di sede C4 - Variazioni in attività esistenti C5 - Adempimenti accessori C6 - Cessazione Allegato D1 – Requisiti morali Allegato D2 – Requisiti professionali Allegato D3 - Requisiti antimafia Allegato D4 - Requisiti morali TULPS Allegato E1 – Notifica igienico-sanitaria Allegato E7 – Licenza fiscale vendita alcolici – marca da bollo € 14,62 Allegato F20 – SCIA prevenzione incendi Allegato F29 – Classificazione struttura ricettiva N.B. La pratica dovrà essere presentata esclusivamente in forma telematica, utilizzando modulistica ed allegati che si possono scaricare e compilare direttamente presso il sito www.sardegnaimpresa.eu/it/suap dove si possono trovare anche le istruzioni per la compilazione. Tutti i modelli e le dichiarazioni vanno presentati con firma digitale. Quindi l'imprenditore dovrà disporre di firma digitale e di PEC (Posta Elettronica Certificata). In mancanza di tali strumenti, potrà trasmettere la pratica telematicamente per il tramite di un professionista/consulente o associazione conferendogli una procura speciale (modello F15). La procura speciale non può essere utilizzata per la sottoscrizione di quadri e modelli da parte di professionisti, che devono essere muniti di firma digitale. Occorre, inoltre, produrre in allegato la seguente documentazione: - Planimetria QUOTATA, in formato DWF, firmata digitalmente da tecnico abilitato, in scala 1:100 o 1:200 dei locali ove si intende esercitare l'attività, con indicate le superfici dei singoli vani, comprensiva di tutti gli arredi e gli accessori previsti dalla norma per l'esercizio dell’attività. Non è necessario firmare digitalmente i seguenti files richiesti in copia semplice: - Planimetria catastale; - Certificato di Agibilità o estremi dello stesso; - Certificato di conformità dell’impianto elettrico alla regola dell’arte; - Titolo di disponibilità dei locali; - Relazione tecnico descrittiva; - Denuncia dei requisiti ai fini della classificazione(su modulistica regionale); - Fotocopia documento identità di tutti coloro che rendono le dichiarazioni. - copia del versamento di € 35,00 sul c/c n. 1003829593 intestato a Comune di Alghero ( IBAN IT21Q0760117200001003829593), indicando la specifica causale (Diritti di istruttoria SUAP), più ulteriori € 35,00 (Diritti di istruttoria Attività Produttive) per numero di stelle richieste. Potrà essere effettuato un unico versamento con indicate entrambe le specifiche causali. Es. calcolo diritti istruttoria per alberghi a tre stelle: € 35,00 (Diritti di istruttoria SUAP)+ € 35,00 x 3 stelle= € 105,00 (Diritti di istruttoria Attività Produttive)= € 140,00 Totale La normativa di riferimento è la seguente: - Legge Regionale n. 22 del 14/05/1984 - Norme per la classificazione delle aziende ricettive. - Legge Regionale n. 27 del 12/08/1998 - Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazione e modifiche alla Legge Regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente:''Norme per la classificazione delle aziende ricettive'' e abrogazione della Legge Regionale 22 aprile 1987, n. 21. - Legge Regionale n. 35 del 20/06/1986 - Norme in materia di vigilanza regionale sulle attività turistiche in Sardegna a modifica e integrazione della L.R. 14 maggio 1984, n. 22. Responsabile del Procedimento: Dott. Vanni Martinez Comune di Alghero Servizio Polizia Amministrativa Ufficio Aziende Ricettive Tel. 079 9978622 Fax 079 9978608 mail: [email protected]