l`assicurazione del condominio
Transcript
l`assicurazione del condominio
A proposito di condominio L’ASSICURAZIONE DEL CONDOMINIO Pur non essendo obbligatoria per legge, ogni edificio in condominio ha stipulata una polizza di assicurazione detta "globale del fabbricato" che prevede in linea generale per tutte le compagnie di assicurazione una garanzia per i danni arrecati a terzi dell’edificio in generale ed in particolare dalle parti comuni. Generalmente le garanzie previste sono incendio, ricorso terzi, danni provocati da acqua condotta per rottura delle tubazioni e, in aggiunta, ricerca del guasto e ripristino, fenomeno elettrico, rigurgiti di fogna, rottura dei cristalli, danni da fulmini, atti vandalici, caduta di aerei, terremoti e via di seguito, tutte con o senza franchigia a seconda del tipo di contratto stipulato con una maggiorazione del premio. Il premio è stabilito sulla base del valore dell’edificio, ovvero del costo di ricostruzione a nuovo escluso il terreno; quindi non il valore commerciale bensì quello che si ricava sulla base dei valori indicati dal Collegio dei costruttori o dalle Camere di Commercio; applicando a questo dato una percentuale stabilita dalle varie compagnie si ricava l’importo finale del premio da pagare. La durata del contratto in passato è sempre stata decennale, mentre oggi essa è fissata al massimo in cinque anni e spesso, con una piccola maggiorazione del premio, la si fissa con scadenza annuale. Da valutare attentamente la possibilità di stipulare una polizza indicizzata in modo da mantenere inalterati i valori assicurati nel tempo evitando di incorrere in una situazione di sovra o sotto assicurazione che implicherebbe, al momento della liquidazione del danno, la spiacevole sorpresa di non ricevere quanto dovuto; in alternativa dovrà essere cura dell’amministratore verificare periodicamente che i valori assicurati siano ancora congrui. Molto importante è verificare la presenza delle certificazioni in materia di prevenzione incendi, di rispetto della legge 46/90 e quant'altro previsto dalla legge dato che in loro assenza le garanzie non sono più operanti e le compagnie di assicurazione non liquidano il danno. Ciò che fa scattare la copertura assicurativa, di norma, è il pagamento del premio e l’indicazione sulla polizza dell’ora e del giorno di inizio di operatività della stessa; scaduto il termine di pagamento vi sono ancora quindici giorni di copertura, passati i quali vengono a cessare le garanzie. Una volta che si verifica il sinistro l’amministratore deve darne tempestiva comunicazione alla compagnia di assicurazione la quale provvederà, se lo ritiene opportuno, ad incaricare un proprio perito per la valutazione del danno. Da tenere presente è quanto stabilito dalla Cassazione con sentenza numero 2268 del 03.06.1977 ovvero che le spese sostenute per la riparazione del danno sono risarcibili solo nella misura corrispondente all’obbiettivo costo della riparazione medesima, mentre non possono essere risarcite le somme che il danneggiato abbia erogato in misura superiore al costo. In pratica la sentenza stabilisce che non vi debba essere indebito arricchimento ma solamente la liquidazione di quanto occorre per la riparazione del danno. Facciamo un esempio per capire meglio e prendiamo il caso di un condomino che si vede danneggiato un angolo del soffitto del proprio soggiorno per una perdita di acqua proveniente dall’appartamento soprastante; ebbene egli non potrà pretendere che l’assicurazione o il condominio paghino l’intera spesa che occorre per tinteggiare tutto il soffitto o addirittura tutta la stanza sostenendo che altrimenti si vedrebbe la differenza tra l’angolo riparato ed il resto della stanza le cui pareti si sono ovviamente ingrigite con il passare degli anni. In questo modo si avrebbe un indebito arricchimento e quindi, sulla base della sentenza sopra citata, l’assicurazione o il condominio provvederanno a risarcire solamente il costo dell’intervento o il minore valore dell’intera stanza a causa del danno. Marco Lombardozzi (Studio Associato 3A)