Determinazione SETTORE SEGRETERIA n. 16 del 17.04.2015

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Determinazione SETTORE SEGRETERIA n. 16 del 17.04.2015
ORIGINALE
COMUNE DI BUGUGGIATE
Provincia di Varese
Area Affari Generali
21020 Buguggiate – Piazza Aldo Moro, n. 1 – e-mail [email protected]
Tel. 0332/459166 – fax. 0332/459356 – P.IVA 00308120120
Determinazione SETTORE SEGRETERIA
n. 16 del 17.04.2015
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO
TRIENNIO 2015 - 2017 PROCEDURA N. 66936740 SU SINTEL. RP BROKER SRL DI VARESE - COD.
CIG: Z0F13FAD9
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
SETTORE SEGRETERIA
Premesso che:
-
la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e
del proprio patrimonio, presenta oggi giorno profili di sostanziale complessità, anche con
riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti
con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente
complesso e perché l’area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto
ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di
difficile interpretazione;
-
le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitolati, per la migliore copertura di
ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze,
in riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da
parte dei Comuni, giovarsi della collaborazione del broker assicurativo, figura già
disciplinata dalla legge n.792/1984 e ora prevista dall’art. 109, comma 2, lett. B, del D.Lgs.
7 settembre 2005, n. 209;
-
consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa
hanno altresì evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni
pubbliche, ai broker assicurativi qualora le stesse non dispongano al loro interno di
personale avente le necessarie ed idonee professionalità per formulare proposte operative
che richiedono conoscenza di economia, di diritto civile e di diritto delle assicurazioni;
Tenuto conto che il Comune di Buguggiate per il soddisfacimento delle necessità relative al campo
assicurativo, si avvale del proprio personale, che non dispone delle necessarie professionalità per
svolgere la suddetta attività;
Rilevata pertanto la necessità di provvedere al conferimento di un incarico di brokeraggio
assicurativo allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata finalizzata alla stipula di
contratti assicurativi più convenienti ed idonei a soddisfare l’interesse pubblico dell’Ente ed
effettivamente rispondenti alle esigenze di questo Comune;
Rilevato che:
-
l’incarico in questione, pur rivestendo alcuni dei caratteri tipici dell’appalto di servizi
disciplinato dal D.Lgs. n. 163/2006, si configura principalmente in incarico professionale di
fattispecie particolare “intuitu personae” basato sulla fiducia che l’Ente ripone in un
determinato professionista, al quale la struttura imprenditoriale fornisce un mero
supporto logistico per l’esercizio di una attività connotata da un contenuto tecnico in
quanto l’attività del Broker;
-
si esplica quindi quale manifestazione di una prestazione d’opera professionale, ed il
relativo contratto può essere ricondotto al contratto d’opera intellettuale (disciplinato
dagli articoli 2299 e seguenti del Codice Civile), essendo l’attività di consulenza nell’
ambito della complessiva prestazione del Broker avere un ruolo centrale a fronte di un
minor impegno nella fase di assistenza nella gestione del rapporto assicurativo, per cui il
ricorso alle prestazioni del Broker può legittimamente avvenire attraverso un affidamento
diretto, in base all’istituto dell’“intuitu personae”, poiché solo l’affidamento diretto
rispetta il collegamento tra la personalità dell’opera, l’infungibilità della prestazione e la
fiducia riposta in un determinato professionista, scelto per le sue qualità professionali, non
suscettibili di essere spersonalizzate o quantificate ed immesse in una procedura di gara;
-
la tesi “dell’intuitu personae” non viene meno neppure se l’attività è esercitata in forma di
impresa, in quanto l’elemento fiduciario è implicito nel principio della personalità
dell’incarico svolto dalla persona fisica iscritta ad apposito registro, mentre il supporto
della struttura societaria offre solo ulteriori garanzie di gestione di un progetto
assicurativo di grandi dimensioni;
Visto il DPR 384/2001 art.5 e successivo D. lgs 163/2006 art. 125 comma 11 s.m.i., che consentono
l’affidamento fiduciario per acquisizioni al di sotto dei 40.000 Euro;
Vista la sentenza n. 179/2008 A della Corte dei Conti Sezione I Giurisdizionale centrale, che
conferma la legittimità dell’affidamento dell’incarico al Broker intuitu personae, in quanto la
remunerazione dello stesso non è ritenuto un costo aggiuntivo;
Vista la sentenza n. 397 del 26 luglio 2006 del Tar di Pescara, nella quale si ritiene che il Broker,
eliminando la necessità dell’azione dell’agente assicurativo, subentri automaticamente nella
provvigione di questi e, quindi, venga remunerato dalla stessa assicurazione vincitrice della
successiva gara, senza alcun ulteriore caricamento sui premi;
Vista la sentenza n. 1536/2004 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Lombardia che
esclude la sussistenza del danno erariale sia nell’ipotesi dell’affidamento diretto dell’incarico di
brokeraggio assicurativo ad un professionista privato, sia nel successivo rinnovo sempre a
trattativa privata, del medesimo affidamento;
Visto il vigente regolamento per l’acquisizione di forniture e servizi in economia, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 15/06/2011 e modificato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 40 del 10/11/2011, che prevede, in caso di forniture e servizi di importo
inferiore a 40,000,00 Euro, il ricorso all’affidamento diretto;
Tenuto conto che il valore dell’incarico da affidare deve essere commisurato con il totale delle
provvigioni relative alle polizze stipulate per la durata dell’appalto, a carico della Compagnia
assicurativa e che il valore complessivo attuale è pari ad Euro 6.300,00, calcolato applicando le
suddette provvigioni sui premi dei contratti assicurativi in corso, al netto delle imposte;
Considerato quindi che per il periodo dell’incarico il valore delle suddette provvigioni calcolate
con il criterio di sopra riportato, risulta essere inferiore all’importo della soglia comunitaria e
rispetto quanto previsto nel Regolamento Comunale;
Considerato inoltre:
-
che con l'entrata in vigore in data 09/06/2011 del regolamento attuativo del codice dei
contratti, D.P.R. 207/2010 il legislatore ha reso disponibili un corpo di norme volte a
dettagliare meglio l'ambito operativo delle procedure in economia;
-
che con l'entrata in vigore del suddetto Regolamento ha cessato di produrre effetti il
D.P.R. 384/2001, poiché la disciplina delle procedure in economia è demandata proprio
alle norme del Regolamento D.P.R. 207/2010;
-
che l'art. 329 del Regolamento attuativo del codice dei contratti, D.P.R. 207/2010 prevede
che per tutto quanto non disciplinato dall'art. 125 del codice trovano applicazione, ove
compatibili, le disposizioni della parte IV, titoli 1,11, III, e IV, del Regolamento;
-
che con Delibera di Consiglio n. 40 del 10/11/2011 è stato modificato il Regolamento
Comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia in conformità alle disposizioni
disciplinate dal D.P.R. n. 207/2010 entrato in vigore in data 09.06.2011 relativo al
"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" così come previsto all'art. 253, comma 2 del D.lgs.
163/2006 e s.m.i.;
Atteso che l'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 così come modificato dalla Legge 106 del 12.7.2011 di
conversione del D.L. 70 del 13.5.2011 (ed. "Decreto Sviluppo") disciplina le modalità di
affidamento delle forniture dei beni e dei servizi in economia stabilendo che fino a € 40.000,00
(Iva esclusa) l'affidamento della fornitura/servizio avviene mediante ricerca informale e/o
affidamento diretto, previa attestazione della congruità dei prezzi praticati rilasciata dal
responsabile del procedimento;
Visto che ai sensi dell'art. 26 comma 3 della Legge 488/1999, così come riformulato dalla L.
191/2004, le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo-qualità
per l'acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni attive Consip;
Visto l'art. 9 c. 4 del D.L 66/2014 che ha sostituito il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 163 nel seguente modo: "3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia
procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui
all'articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un
apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero
ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In
alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti
elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.";
Atteso che alla data odierna non risultano attive convenzioni CONSIP per l’affidamento di detto
incarico, né sono presenti convenzioni stipulate dall’ Agenzia Regionale Centrale Acquisti di
Regione Lombardia;
Ritenuto pertanto opportuno, alla luce della suddetta normativa, accedere anche alla piattaforma
informatica creata da Regione Lombardia ARCA - SINTEL al fine di valutare le proposte contrattuali
ottenendo così dei veri e propri cataloghi dotati di listini ufficiali, che descrivono le caratteristiche
dei prodotti e dei servizi, oltre al prezzo, consentendo dunque in modo agevole di individuare i
parametri di qualità e prezzo come richiesto dalla legge;
Atteso che, è prevista la possibilità di espletare gare telematiche e RDO (Richiesta Di Offerta)
utilizzando gratuitamente la piattaforma SINTEL, come riaffermato dall'art. 9 del Decreto Legge 7
maggio 2012 n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica";
Considerato che il Servizio Segreteria ha provveduto, nel rispetto delle suddette norme di Legge, a
predisporre la procedura sul portale SINTEL;
Tenuto conto che la, ha proposto il proprio servizio, rendendosi anche disponibile ad effettuare
una verifica preliminare del programma assicurativo, senza costi a carico del Comune;
Considerato quanto sopra esposto si è proceduto ad affidare la procedura n. 67445783 per
potenziamento server alla Società RP Broker srl. con sede in Via Carrobbio n. 15 a Varese – C.F.
02541410300 per una somma complessiva pari a €. 6.300,00.= calcolato applicando le suddette
provvigioni sui premi dei contratti assicurativi in corso, al netto delle imposte;
Visto il T.U.E.L. nr. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto per il coordinato disposto dall'art.
107 TUEL e dell'art. 6 comma 3 del Regolamento di Organizzazione e di Gestione del Personale Parte Prima;
Dato atto che con decreto del Sindaco n. 3 a.r. del 02/01/2015 sono state assegnate al
sottoscritto le funzioni di Responsabile del Servizio Affari Generali;
Visto il parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa espresso dal Responsabile dell'Area Affari Generali ai sensi dell'art. 49 comma 1
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 174 del 10/10/2012;
Dato atto che la seguente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio on¬line secondo
quanto stabilito dall'art. 134 del TUEL e per quanto previsto dall'articolo 18 del decreto-legge n.
83 del 22 giugno 2012 convertito in legge n. 134 del 7 agosto 2012;
Per competenza propria ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 02/02/2015 di
assegnazione provvisoria per l'anno 2015 a ciascun responsabile di servizio dei capitoli e delle
attribuzioni del P.E.G. 2015;
DETERMINA
1) DI AFFIDARE l’incarico di Brokeraggio assicurativo per il Comune di Buguggiate, per il triennio
2015-2017, alla Società RP Broker srl. con sede in Via Carrobbio n. 15 a Varese – C.F.
02541410300;
2) DI APPROVARE il “CONDIZIONI GENERALI PER l’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA
E BROKERAGGIO TRIENNIO 2015-2017” , allegato alla presente per formarne parte integrante
e sostanziale;
3) DI DARE ATTO che:
-
la durata dell’incarico decorre dalla data di affidamento della procedura SINTEL al
31.12.2017 e non è rinnovabile tacitamente;
-
che l’ attività di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporterà alcun onere diretto
a carico del Comune, in quanto la remunerazione sarà a carico delle Compagnie con le
quali verranno stipulate le coperture assicurative e detto onere non potrà mai costituire
un onere aggiuntivo per il Comune, ai sensi dell’ art. 1758 c.c.;
Il Responsabile dell’Area
Affari Generali
Valentini Marco
La firma del responsabile dell’Ufficio è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del medesimo “art. 3 Dlg. 12.02.1993 n° 39”.
COMUNE DI BUGUGGIATE
Provincia di Varese
Area Affari Generali
21020 Buguggiate – Piazza Aldo Moro, n. 1 – e-mail [email protected]
Tel. 0332/459166 – fax. 0332/459356 – P.IVA 00308120120
CONDIZIONI GENERALI PER l’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO
TRIENNIO 2015-2017
CIG: Z0F13FAFD9
OGGETTO DELLE PRESTAZIONI:
Il Comune di Buguggiate intende provvedere all’affidamento del servizio di consulenza e
brokeraggio per il triennio 2015-2017.
IMPORTO
L’importo presunto complessivo delle provvigioni è pari ad €. 6.300,00 (Euro seimilatrecento/00)
per tre anni 2015-2016-2017 - tale importo è meramente teorico ed è stimato ai soli fini della
determinazione del valore lordo del contratto e dell'assegnazione del CIG.
MODALITÀ E TEMPISTICA DELLA FORNITURA
Le prestazioni dovranno essere effettuate per il triennio 2015-2017 durante tutto l’anno solare.
PAGAMENTI
L’incarico non comporterà in ogni caso alcun onere a carico del Comune oltre al pagamento dei
premi assicurativi in quanto, come da consolidata consuetudine di mercato, le prestazioni del
Broker individuato saranno remunerate mediante percentuale provvigionale sui premi
assicurativi, corrisposta dalla/e Compagnia/e Assicurativa/e con la/e quale/i verranno sottoscritti
i contratti assicurativi del Comune. Le eventuali commissioni a carico degli Istituti Assicurativi non
potrà in nessun caso superare il limite fissato nel capitolato speciale e l'eventuale sottolimite
dettato dall'offerta economica presentata.
DISCIPLINA APPLICABILE E MODALITA’ DELLA PROCEDURA
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta telematica sulla piattaforma Sintel dell'Agenzia
Regionale Acquisti (ARCA) della Regione Lombardia da aggiudicarsi al prezzo più basso sensi
dell'art. 82 del Decreto Legislativo 163/2006;
La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di
modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Codice dei
contratti pubblici. La Stazione Appaltante, Comune di Buguggiate, utilizza il Sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, al quale è possibile
accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet
corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it.
La presente procedura, per quanto non espressamente disposto dalle presenti norme, è
disciplinata dal D.Lgs. 163/2006, DPR 207/2010 e DPR 101/2002, Legge Regionale Regione
Lombardia 33/2007, Legge Regionale 27/2009 Regione Lombardia.
Per quanto concerne le modalità di registrazione e utilizzo della piattaforma SINTEL al fine della
presente procedura si rimanda all’allegato - Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL,
allegato alla presente lettera di invito.
L’INVIO DELL’ OFFERTA
L’invio dell’offerta avviene soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e
successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento (upload) su SINTEL
della documentazione che compone l’offerta.
Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su SINTEL non
comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. Il Concorrente deve verificare di avere
completato tutti i passaggi richiesti da SINTEL per procedere all’invio dell’offerta. In ogni caso
SINTEL darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta.
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono
essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e
riservate fino all’inizio delle operazioni di apertura da .
La documentazione amministrativa e l’offerta economica che vengono inviate dal Concorrente a
SINTEL sono mantenute segrete e riservate e conservate in appositi e distinti documenti
informatici.
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura
di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi
rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al successivo comma 3,
devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascuna transazione deve riportare, il codice
identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi
e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della L.
16/1/2003, n. 3 il codice unico di progetto (CUP), relativo al contratto oggetto della presente
procedura di gara, che sarà/saranno specificamente fornito/i dalla Stazione appaltante.
L’inadempimento degli obblighi da parte della ditta aggiudicataria in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari comporta, fatta salva l’applicazione delle sanzioni del dell’articolo 6 della L. 136
del 13/8/2010 e s.m.i., l’attivazione della clausola di risoluzione del contratto in tutti i casi in cui
le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a”.
In tutti gli altri casi di parziale o occasionale inadempimento, l’Amministrazione avvierà il
procedimento di accertamento, contestazione e messa in mora del contraente, prevedendo
l’attivazione della clausola risolutiva nel caso di accertamento di 3 inadempimenti.
CLAUSOLE INTEGRATIVE
Rilevato che:
- ai sensi dell’art.2 del D.P.R. n.62 del 16/4/2013 è causa di risoluzione del presente
contratto il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal:
1. CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI, approvato con
deliberazione giunta comunale n. 09 del 27.01.2014, che si allega alla
documentazione e che dovrà essere firmato e ricaricato (upload) sulla piattaforma
Sintel;
2. PATTO DI INTEGRITÀ che si allega alla documentazione e che dovrà essere firmato e
ricaricato (upload) sulla piattaforma Sintel;
3. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA che si allega alla documentazione
e che dovrà essere firmato e ricaricato (upload) sulla piattaforma Sintel;
- ai sensi dell’art.53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001, l’Aggiudicatario, sottoscrivendo il
presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
-
autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex Dipendenti che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei
confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto;
ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012, le Parti
espressamente concordano che, qualora siano disponibili convenzioni quadro stipulate da
Consip o da altre centrali di committenza previste dalle normative di riferimento, il
contratto si intende automaticamente risolto nel caso in cui i parametri delle convenzioni
quadro siano migliorativi e l’aggiudicatario non acconsenta a procedere ad un
adeguamento delle condizioni economiche in modo da rispettare i parametri stessi.
DATI PERSONALI
Ai sensi della legge 30.06.2003, n° 196 e successive modifiche ed integrazioni, si precisa che i dati
richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura, disciplinata dalla legge, per
l’affidamento di appalti di servizi pubblici. Pertanto il conferimento dei dati richiesti ha natura
obbligatoria. I diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dalla medesima norma.
L’aggiudicataria è tenuto a comunicare almeno un indirizzo e-mail di P.E.C. (Posta Elettronica
Certificata) per comunicazioni ufficiali e trasmissione di documenti tra Ente e Broker in
sostituzione ad ogni effetto dell’equivalente cartaceo, in conformità alla normativa vigente. Tali
indirizzi verranno utilizzati dall’Ente per tutta la durata della convenzione e dovranno pertanto
essere mantenuti attivi. In caso di variazione l’aggiudicataria dovrà provvedere alla notifica dei
nuovi indirizzi con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.
Il Responsabile dell’Area
Affari Generali
Valentini Marco
La firma del responsabile dell’Ufficio è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del medesimo “art. 3 Dlg. 12.02.1993 n° 39”.