I NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI – LE NOVITA` SUI CONGEDI

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I NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI – LE NOVITA` SUI CONGEDI
I
NUOVI
AMMORTIZZATORI
SOCIALI
–
LE
NOVITA’
SUI
CONGEDI
DI
MATERNITA’/PATERNITA’ – IL CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE E IL VOUCHER – I
LICENZIAMENTI
 NASPI
 ASDI
 DIS COLL
 CONGEDO MATERNITA’/PATERNITA’
 CONTRATTO E VOUCHER DI RICOLLOCAZIONE
 LICENZIAMENTI COLLETTIVI, ECONOMICI, INDIVIDUALI
NASPI 2015: beneficiari, esclusi, durata, requisiti, importo, calcolo. Ecco la guida al
nuovo ammortizzatore sociale
Dal 1°maggio 2015 partirà la NASPI, la nuova indennità di disoccupazione destinata ai
coloro che hanno perso involontariamente il lavoro.
La durata del nuovo ammortizzatore sociale sarà rapportata alla contribuzione del lavoratore e
andrà da un massimo di 24 mesi, per coloro che hanno lavorato negli ultimi quattro anni, un
minimo di 18 mesi.
NASPI 2015: come funziona?
La NASPI, acronimo di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, come evidenziato in
precedenza, partirà dal prossimo 1° maggio e verrà interessare i lavoratori che, a partire dalla
stessa data, perdono il lavoro involontariamente.
NASPI 2015: beneficiari ed esclusi
Il nuovo ammortizzatore sociale è destinato ai lavoratori che hanno perso involontariamente i
lavoro. Rimangono esclusi dall’indennità:
i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni
gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.
Entrambe le categorie saranno infatti tutelate dalla vigente regolamentazione.
Potranno beneficiare della NASPI anche i soggetti che hanno presentato le dimissioni per
giusta causa e coloro che hanno risolto consensualmente il rapporto di lavoro nell’ambito della
procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1,
comma 40, della legge n. 92 del 2012 .
NASPI 2015: requisiti
Per poter usufruire della NASPI, i soggetti disoccupati devono aver maturato i seguenti
requisiti:
stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1 , comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21
aprile 2000, n.181, e successive modificazioni
il lavoratore possa far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di
disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione
il lavoratore possa far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale
contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
NASPI 2015: durata
La durata della NASPI varia in base alla storia contributiva di ogni soggetto e potrà arrivare a
un massimo di 24 mesi per chi ha lavorato negli ultimi 4 anni, scendendo fino a 18 mesi alla
data 1°gennaio 2017.
La durata massima prevista è pari alla metà delle settimane coperte da contribuzione nei
quattro anni precedenti il giorno di perdita del lavoro.
Dal conteggio vengono esclusi i periodi che hanno già prodotto l’erogazione delle altre
indennità di disoccupazione.
Ricordiamo che per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno dall’1.1.2017, la durata
della prestazione non potrà superare le 78 settimane.
NASPI 2015: importo e calcolo
Per quanto riguarda l’importo mensile dell’indennità, esso viene calcolato dividendo il totale
delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni per il numero di
settimane di contribuzione. Il quoziente viene infine moltiplicato per il numero 4,33.
Ricordiamo che il calcolo delle retribuzioni si basa sia sugli elementi continuativi che su quelli
non continuativi, oltre che in base alle mensilità aggiuntive.
Nel caso in cui la retribuzione mensile risultante dall’operazione fosse pari o inferiore, per il
2015 all’importo di 1195 euro mensili, l’importo della NASPI sarà determinato in misura pari al
75% della retribuzione stessa.
Se invece, l’importo della retribuzione mensile fosse superiore ai 1195 euro mensili, al 75%
sopra descritto, verrà aggiunto un importo pari al 25% del differenziale tra la retribuzione
mensile e il predetto importo.
In tutti i casi, l’importo massimo mensile per la NASPI non potrà superare i 1300 euro,
rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per
le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.
Lo stesso massimale di 1195 euro sarà soggetto a rivalutazione annuale.
Inoltre, a decorrere dal primo giorno del quinto mese di fruizione dell’indennità, l’importo della
naspi verrà ridotto progressivamente del 3% al mese a partire dal primo giorno del quarto
mese di fruizione.
Infine sottolineiamo che alla NASPI non verrà applicata la trattenuta del 5,84% prevista
sull’importo delle prestazioni di sostegno al reddito.
NASPI 2015, esclusione e decadenza: la riqualificazione professionale diventa
obbligatoria per ottenere il sussidio
Tra le condizioni previste per la fruizione della nuova NASPI 2015 vi sono le iniziative di
riattivazione lavorativa e la riqualificazione professionale: ecco cosa sono e come funzionano
Casi di esclusione: tipologie di lavoratori
Occorre innanzi tutto premettere quali sono le categorie professionali per cui non è prevista la
NASPI. Si tratta di:

dipendenti e lavoratori del settore pubblico assunti a tempo indeterminato;

operai agricoli assunti sia con contratto a tempo determinato che con contratto a tempo
indeterminato;
Casi di esclusione: adempimenti formali
E’ possibile essere esclusi dal beneficio della NASPI anche per inadempienze formali o per il
venir meno delle condizioni che hanno determinato il riconoscimento del sussidio.
Non potrà, infatti, percepire la NASPI chi pur avendone diritto:

non ha trasmesso la domanda telematica all’INPS entro i 60 giorni successivi alla
cessazione del rapporto di lavoro;

non ha trasmesso la domanda telematica all’INPS entro i 30 giorni successivi dall’inizio
dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o da quella di sottoscrizione di
una quota di capitale sociale della cooperativa. In questo caso è opportuno ricordare
che la domanda viene presentata per ottenere la liquidazione della NASPI in un’unica
soluzione, ovvero come incentivo all’autoimprenditorialità;
Casi di decadenza: lavoro e pensioni
Il Decreto prevede anche specifici casi di decadenza legati all’ottenimento di un nuovo
contratto di lavoro o al raggiungimento dei requisiti pensionistici. Si perde, quindi, il diritto alla
fruizione della NASPI anche nel caso in cui il lavoratore:

inizia un’attività di lavoro subordinato, autonomo o in forma di impresa individuale senza
darne comunicazione all’Inps;

raggiunge i requisiti per la pensione di vecchiaia o per la pensione anticipata;

acquista il diritto alla pensione di invalidità ordinaria (anche se, in questo caso è lo
stesso lavoratore che può scegliere se fruire della NASPI o della pensione di invalidità);
Casi di decadenza: politiche attive del lavoro
E’ l’articolo 7 del Decreto Attuativo (Condizionalità) a definire, invece, i casi di decadenza
ovvero le azioni e le procedure previste per la fruizione della Naspi che, nel caso non vengano
seguite, determinano l’interruzione del trattamento economico previsto dal nuovo sussidio di
sociale per l’impiego. In questo articolo del Decreto vengono esplicitamente segnalate, quali
condizioni per la fruizione della NASPI:

la partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa: si intendono, a titolo di
esempio, in questo caso:
o
ricerca autonoma del lavoro sia attraverso il Centro per l’Impiego sia attraverso
altri canali;
o

colloqui di lavoro fissati al lavoratore dal Centro dell’impiego;
la partecipazione ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Centri per
l’impiego, si intendono, a titolo di esempio, in questo caso:
o
partecipazione a corsi di formazione professione organizzati dalla regione o dalla
provincia autonoma;
o
partecipazione a stage, tirocini e altre occasioni di formazione in azienda
organizzati dalla regione o dalla provincia autonoma;

la partecipazione a tutte le altre politiche attive del lavoro che saranno disciplinate dal
Jobs Act anche attraverso la prossima istituzione di un’Agenzia nazionale dell’Impiego
che dovrebbe sostituire gli attuali Centri per l’impiego;
Occorre, infine, specificare che un decreto ministeriale (Ministero del Lavoro) di prossima
emanazione dovrà definire con certezza quali sono i casi di mancata attivazione dei lavoratori
disoccupati che determinano l’interruzione della NASPI.
Casi di cumulabilità
Nel periodo in cui il lavoratore disoccupato usufruisce della NASPI può essere impiegato
anche in rapporti di lavoro subordinato privi di durata, purché il reddito conseguito non ecceda
mai la soglia degli 8145 euro, ossia la soglia di esclusione dall’imposizione fiscale.
Il lavoratore che inizia un nuovo lavoro nel momento in cui percepisce la Naspi, è comunque
tenuto a darne comunicazione all’INPS, indicando il ricavo annuo che prevede di conseguire.
In questo caso il sussidio di disoccupazione viene ridotto dell’80% dei compensi preventivati,
nel periodo compreso tra l’inizio dell’assegnazione della NASPI e la fine dell’anno in corso.
Tale riduzione del sussidio è soggetta a rettifica e a conguaglio in al momento della
presentazione dei redditi, dove vengono indicati gli introiti effettivi e non presunti.
Il limite di 8145 euro annuo vale anche nel caso in cui un lavoratore richieda la NASPI in
seguito alla perdita di un lavoro part-time e, successivamente, continui comunque a percepire
redditi da altri lavori part-time in essere.
Nel caso in cui il lavoratore disoccupato, beneficiario della NASPI, ottenga un contratto di
lavoro a tempo subordinato della durata massima di 6 mesi, con proventi superiori agli 8145
euro, può comunque mantenere il beneficio del sussidio di disoccupazione, anche se il
sussidio viene sospeso nel periodo in cui il lavoratore risulta occupato con il nuovo contratto a
termine.
Se il lavoratore disoccupato che gode della NASPI, intraprende un’attività di lavoro autonomo
o parasubordinato, può comunque continuare a godere del sussidio purché i suoi redditi
annuali siano inferiori ai 4800 euro.
ASDI 2015: regole, beneficiari, condizioni, requisiti, calcolo. La guida al nuovo assegno
di disoccupazione
ASDI 2015: beneficiari e requisiti
Possono avere accesso all’ASDI i soggetti che, avendo beneficiato della NASPI per la sua
intera durata, si trovano ancora in uno stato di disoccupazione e in una condizione economica
di bisogno.
I requisiti d’accesso all’assegno di disoccupazione sono dunque gli stessi della. Il Governo ha
deciso però di dare priorità ai lavoratori con nuclei familiari in cui siano compresi minorenni e
ai lavoratori vicini al pensionamento.
In ogni caso, il sostegno economico non potrà essere erogato esaurite le risorse del Fondo
istituito ad hoc e che consta di 200 milioni per il 2015 e di 200 milioni per il 2016.
L’INPS riconoscerà il beneficio in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande
e, nel caso di insufficienza delle risorse, l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori
domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.
ASDI 2015: durata
L’assegno di disoccupazione ASDI verrà erogato, a partire dal 1°maggio, ogni mese per una
durata massima di sei mesi a partire dal giorno di accettazione della domanda.
ASDI 2015: importo e calcolo
L’importo dell’assegno sarà pari al 75% dell’ultima indennità NASPI percepita e, in ogni caso,
non potrà superare l’ammontare dell’assegno sociale.
L’importo sale invece in base al carico familiare del lavoratore, la misura dell’aumento verrà
però stabilità da un apposito decreto attuativo che il Governo emanerà nei prossimi 90 giorni.
Lo stesso decreto stabilirà i criteri di cumulabilità
ASDI 2015: condizioni
Condizione per poter accedere all’ASDI è quella di aderire a un progetto personalizzato
redatto da centri per l’impiego. Con il suddetto progetto il lavoratore si impegnerà nella ricerca
attiva del lavoro, darà la propria disponibilità a partecipare a corsi di orientamento e
formazione e accetterà adeguate proposte di lavoro.
Il mancato rispetto di queste condizioni comporterà la cessazione del beneficio.
ASDI 2015: il fondo ad hoc
Come evidenziato sopra l’assegno di disoccupazione ASDI verrà finanziato attraverso un
fondo istituito ad hoc, contenente 200 milioni di euro per il 2015 e 200 milioni di euro per il
2016. Nel limite dell’1 per cento delle risorse attribuite al Fondo, possono essere finanziate
attività di assistenza tecnica per il supporto dei servizi per l’impiego, per il monitoraggio e la
valutazione degli interventi, nonché iniziative di comunicazione
per la diffusione della conoscenza sugli interventi.
Per quanto riguarda l’estensione dell’ASDI agli anni successivi al 2015, il governo rimanda ad
ulteriori provvedimenti legislativi che stanzino le risorse finanziarie necessarie.
Indennità di disoccupazione DIS-COLL 2015 per co.co.co. e a progetto: beneficiari,
esclusi, requisiti, importo, calcolo, condizioni, decadenza, domanda. La guida al nuovo
ammortizzatore sociale
Ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, per eventi di disoccupazione
verificatisi dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, è destinata l’indennità di
disoccupazione DIS-COLL.
Vediamo dunque chi sono i beneficiari e gli esclusi, quali sono i requisiti, la durata, l’importo e
le modalità di calcolo
DIS-COLL 2015: beneficiari ed esclusi
In via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a
decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, possono beneficiare della DISCOLL i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla
Gestione Separata, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Risultano esclusi dal beneficio:
gli amministratori,
i sindaci,
i pensionati,
i titolari di partita IVA.
DIS-COLL 2015: requisiti
Possono usufruire della nuova indennità di disoccupazione i lavoratori in possesso dei
seguenti requisiti:
i lavoratori che siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione
ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e
successive modificazioni;
i lavoratori che possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1°
gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
i lavoratori che possano far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione
dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di
durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà
dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.
DIS-COLL: importo e calcolo
L’indennità di disoccupazione DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali,
risultante dai versamenti contributivi, derivante dai rapporti di collaborazione, relativo all’anno
in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il
numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.
L’importo sarà pari al 75% del reddito medio mensile, a condizione che esso sia pari o
inferiore (nel 2015) a 1.195 euro. Nel caso in cui il suddetto reddito medio mensile superi
invece i 1.195 euro, l’indennità di disoccupazione sarà pari al 75% del predetto importo
incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e
il predetto importo.
In ogni caso, l’ammontare dalla DIS-COLL non potrà superare i 1.300 euro mensili nel 2015.
Ricordiamo che l’importo è rivalutato annualmente in base alla variazione dell’indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno
precedente.
A partire dal 1° giorno del quarto mese di fruizione, l’importo della DIS-COLL si ridurrà, ogni
mese, del 3%.
DIS-COLL 2015: durata
L’indennità di disoccupazione verrà corrisposta ogni mese per un numero di mesi pari alla
metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno
solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento.
Sottolineiamo però che ai fini della durata non vengono conteggiati i periodi contributivi che
hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.
La durata massima non potrà superare i sei mesi e in questo periodo non verranno riconosciuti
i contributi figurativi.
Il periodo di fruizione della DIS-COLL comincerà a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla
cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a
tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
DIS-COLL: domanda
Per poter accedere all’indennità di disoccupazione, il lavoratore dovrà presentare apposita
domanda all’INPS, utilizzando la modalità telematica.
La richiesta dovrà pervenire entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla
cessazione del rapporto di lavoro.
DIS-COLL 2015: condizioni e decadenza
L’erogazione della DIS-COLL è condizionata:
alla permanenza dello stato di disoccupazione,
alla partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa,
ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai centri per l’impiego,
alla ricerca attiva di un’occupazione,
al reinserimento nel tessuto produttivo.
Nel caso in cui il soggetto beneficiario trovi una nuova occupazione con contratto di lavoro
subordinato di durata superiore a 5 giorni, il diritto alla DIS-COLL decade. Se il contratto di
lavoro subordinato è inferiore a 5 giorni, la DIS-COLL viene sospesa d’ufficio. Al termine di un
periodo di sospensione l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta
sospesa.
Se il soggetto beneficiario intraprende un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale
che garantisce un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di
disoccupazione, deve comunicare all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività il reddito
annuo che prevede di trarne, pena la decadenza del diritto alla DIS-COLL a partire dalla data
di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
Nel caso sopra descritto l’indennità viene ridotta dell’80% del reddito previsto, rapportato al
periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo
di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione verrà ricalcolata
d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Congedo di maternità 2015 e congedo di paternità: cosa cambia con l’approvazione del
Jobs Act
Presentato nel Consiglio dei Ministri dello scorso Venerdì 20 Febbraio, il decreto attuativo
della delega sul lavoro assegnata al Governo che interviene sulle attuali tipologie
contrattuali al fine di attuarne la semplificazione e la riduzione.
In questa stessa norma, sono contenute anche alcune novità relative al congedo di
maternità e al congedo di paternità per i quali sono state introdotte modifiche, rispetto al
dettato del Testo Unico sulla maternità e la paternità (D. Lgs. 151/2001).
E’ opportuno ricordare che le misure introdotte sono di natura sperimentale e che,
pertanto, rimangono in vigore per il solo 2015 e sono finanziate con 222 mln di euro, attinti
da un apposito fondo (che ammonta a 2,2 mld di euro) previsto dalla Legge di Stabilità. E’
anche opportuno ricordare che, trattandosi di un decreto, la norma si avvia ora al suo iter di
conversione in legge e potrebbe subire modifiche, in base ai pareri (non vincolanti) ricevuti
dalle Commissioni competenti di Camera e Senato.
Tipologia del beneficio

L’età massima del figlio per cui è prevista la fruizione del congedo di maternità e di
paternità passa dagli 8 ai 12 anni. In questo caso, fino a determinate soglie di reddito, il
periodo di congedo può essere anche pagato con un’indennità.

Tali congedi potranno essere fruiti non solo nella vecchia modalità giornaliera ma anche
in maniera frazionata a ore, ciò consentirà di passare a un part time, in luogo del
congedo vero e proprio.

Il trattamento economico collegato (30% dello stipendio nel semestre) viene esteso dai
primi 3 anni di atà del figlio fino ai primi 6 anni.

I periodi di congedo e il trattamento economico previsto per essi è da considerarsi il
medesimo sia per i genitori naturali che per quelli adottivi che, con il decreto, vengono
equiparati ai primi.

Esteso anche il periodo di congedo pagato con indennità (fino a una certa soglia di
reddito) fino ai 12 anni del figlio e non più degli 8 come previsto ora. Congedi di cui sarà
possibile usufruire anche in maniera frazionata a ore e non solo giornaliera.
Lavoratori autonomi
Il congedo di maternità viene esteso anche alle lavoratrici autonome e alle lavoratrici del
settore agricolo per le quali viene prevista la possibilità (ma non l’obbligo) di decidere di
assentarsi per un massimo di 5 mesi dal lavoro, fruendo di un’indennità pagata. Le lavoratrici
autonome dovranno essere iscritte alla gestione separata INPS e potranno godere le beneficio
anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia versato i relativi contributi, differentemente
da quanto avviene ora.
Nel caso in cui l’indennità di maternità non possa essere fruita dalla madre del bambino, potrà
goderne il padre libero professionista che riceverà l’indennità in luogo della madre.
Violenza di genere
Per le donne vittime di violenze di genere viene introdotto un nuovo congedo della durata
massima di tre mesi con retribuzione pari al 100%. Le beneficiarie di questa misura potranno
anche decidere di cambiare il loro impegno a tempo pieno in un rapporto di lavoro part time
per poi, eventualmente tornare alla condizione iniziale.
Contratto e Voucher di ricollocazione 2015: cosa sono, come funzionano, requisiti,
importo, domanda, decadenza. Tutte le istruzioni
Il decreto attuativo del Jobs act sugli ammortizzatori sociali prevede, nell'ambito del contratto
di ricollocamento, l'arrivo di voucher di ricollocazione per tutti i disoccupati: cosa sono, come
funzionano, come fare domanda, requisiti, importo e decadenza. Ecco la guida
Secondo quanto stabilito dal decreto attuativo sugli ammortizzatori sociali, il lavoratore che ha
perso il posto di lavoro, previa domanda, avrà diritto a usufruire di un voucher di
ricollocazione. L’importo varierà in base ai diversi profili professionali e al grado di difficoltà di
ricollocazione e il suddetto voucher potrà essere utilizzato dal soggetto beneficiario per
rivolgersi a una struttura pubblica o privata per cercare un lavoro.
Secondo le modifiche stabilite dal CDM del 20 febbraio, il suddetto voucher è ora utilizzabile
da tutti i disoccupati, mentre in prima istanza era previsto solo per i casi di licenziamento.
Voucher di ricollocazione: che cos’è?
Il contratto di ricollocazione è regolato dall’articolo 17 del decreto sugli ammortizzatori sociali
approvato dal CDM del 20 febbraio 2015.
A livello Europeo il sistema dei voucher di ricollocamento non è certo una novità e viene
ampiamente utilizzato da vari Stati Membri. Per quanto riguarda l’Italia invece, il meccanismo
è stato usato in via sperimentale da alcune Regioni e solo in casi specifici.
Il decreto attuativo del Jobs Act estende il voucher di ricollocazione a tutti i disoccupati
residenti nel territorio nazionale. A finanziarlo saranno le Regioni, attraverso il Fondo per le
Politiche Attive del Lavoro, istituito dalla legge n.147 del 2013.
Voucher di ricollocazione: come fare domanda
Il lavoratore disoccupato che vuole accedere al beneficio dovrà rivolgersi a una struttura
accreditata per la ricerca del lavoro che lo aiuterà a definire un «profilo di occupabilità».
Basandosi su parametri come titoli, esperienza, requisiti, ambito lavorativo ecc. la suddetta
struttura stabilirà il grado di difficoltà della ricerca, attribuendo al soggetto beneficiario una
«dote individuale di ricollocazione» che egli potrà spendere presso strutture accreditate.
Questa «dote» è appunto il voucher e l’importo dipenderà proprio dal profilo di occupabilità.
Più il livello di difficoltà è alto, più salirà l’ammontare della spesa a disposizione del lavoratore.
Una volta ricevuto il voucher il disoccupato potrà scegliere se rivolgersi a un centro per
l’impiego o a un’altra struttura. Il voucher verrà incassato da questi ultimi, solo una volta che il
beneficiario avrà trovato lavoro.
Voucher di ricollocazione: requisiti
in base al contratto di ricollocazione, il lavoratore dovrà rispettare le seguenti regole e avrà i
seguenti diritti:
il diritto del soggetto a una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione,
programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte del
soggetto accreditato;
il dovere del soggetto di rendersi parte attiva rispetto alle iniziative proposte dal soggetto
accreditato;
il diritto-dovere del soggetto a partecipare alle iniziative di ricerca, addestramento e
riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno
espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato.
Voucher di ricollocazione: decadenza
Il voucher di ricollocamento decadrà nei seguenti casi:
nel caso di mancata partecipazione alle iniziative previste dal decreto;
nel caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro
in caso di perdita dello stato di disoccupazione
Licenziamenti collettivi, economici e individuali: cosa cambia con la riforma del lavoro
2015
Con l'approvazione del Jobs Act vengono rese operative le nuove norme relative ai
licenziamenti economici, collettivi e individuali: ecco cosa prevede la riforma del lavoro 2015
Tra le principali novità della riforma del lavoro, divenuta operativa con l’approvazione
definitiva dei primi due decreti attuativi del Jobs Act, vi sono le regole riguardanti i
licenziamenti consentiti alle aziende. A tal proposito è opportuno rilevare che è stata
approvata anche la possibilità di operare licenziamenti collettivi, nonostante i pareri contrari
(seppur non vincolanti) manifestati sia dalla Commissione Lavoro della Camera che dai
sindacati.
Occorre anche ricordare che le nuove norme riguardanti i licenziamenti si applicano ai
neoassunti con contratti a tutele crescenti mentre per i lavoratori che già sono soggetti alle
vecchie forme contrattuali rimangono in vigore le regole previste dalla normativa precedente. A
tal proposito è opportuno specificare che le nuove norme introdotte dal Contratto a tutele
crescente dovranno ritenersi valide anche all’interno dei partiti politici e dei sindacati
mentre per le piccole imprese sono previste regole leggermente differenti in materia di
licenziamenti e reintegri.
Licenziamenti economici
La situazione più comune che potrebbe configurarsi in qualsiasi caso di licenziamento è che il
lavoratore contesti la decisione del datore di lavoro e ricorra presso un giudice del lavoro,
affiché la decisione venga rivista o adeguatamente risarcita.
I licenziamenti economici sono da considerarsi licenziamenti per giustificato motivo oggettivo
(difficoltà aziendali, aziende in passivo, esubero di dipendenti, ecc.) consentiti dal nuovo
contratto a tutele crescenti. Qualora però, il giudice, in sede di contenzioso, dovesse accertare
che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, anche se il
rapporto di lavoro è comunque ritenuto estinto, il datore di lavoro è tenuto a pagare
un’indennità che ha le seguenti caratteristiche:

indennità proporzionale all’anzianità di servizio del dipendente licenziato;

durata minima di 2 mensilità e durata massima di 24 mensilità;

indennizzo non assoggettato a contribuzione previdenziale;

indennizzo pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio;
Per i vecchi assunti, in caso di licenziamento economico di cui il giudice riscontra
l’insussistenza del fatto che ha motivato il licenziamento economico, vige la normativa prevista
dalla Legge Fornero, in base alla quale l’azienda è tenuta: alla reintegra e al pagamento di un
risarcimento fino a 12 mensilità con versamento dei contributi.
Licenziamenti Individuali
Anche in questo caso, qualora in sede di contezioso il giudice stabilisca che non ricorrono gli
estremi per il licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, può
prevedere:

la reintegra, nel caso in cui ci siano vizi formali (assenza della forma scritta) e nel solo
caso in cui venga dimostrata l’insussistenza del fatto materiale contestato lavoratore
che, solo in questa eventualità dovrà percepire anche un risarcimento di natura
economica che non potrà, comunque, essere superiore alle 12 mensilità;

che il rapporto di lavoro sia estinto, pur decidendo per una sanzione nei confronti del
datore di lavoro che dovrà pagare un’indennità di 2 mensilità per ogni anno di servizio
che dovrà essere corrisposta per un minimo di 4 mensilità e per un massimo di 24
mensilità.

Per quanto riguarda i vecchi assunti con contratti già stipulati al momento dell’entrata in
vigore del decreto attuativo del Jobs Act, rimane in vigore la disciplina prevista dalla
Legge Fornero, in base alla quale, se il licenziamento individuale viene ritenuto
illegittimo in sede di contenzioso, l’azienda deve pagare è tenuta al pagamento di
un’indennità tra 12 e 24 mesi. La reintegra, associata a un’indennità di un massimo di
12 mesi, può essere stabilita per i vecchi assunti, qualora sia accertata la falsità dei fatti
che hanno motivato il licenziamento o qualora il Contratto Collettivo Nazionale preveda
una sanzione minore (sospensione).
Licenziamenti Collettivi
I licenziamenti collettivi, che il decreto attuativo del Jobs Act ritiene operativi, prevede le stesse
modalità di indennizzo fissate per i licenziamenti individuali, con le seguenti specifiche:

la reintegra rimane in vigore nei soli casi siano presenti vizi formali, ovvero nei casi in
cui i licenziamenti siano intimati senza la forma scritta;

in caso di violazione di procedure o dei criteri di scelta, è previsto un indennizzo
economico (come per i licenziamenti individuali) che va da un minimo di 4 ad un
massimo di 24 mensilità;
Per i lavoratori già assunti al momento dell’entrata in vigore del decreto attuativo sul contratto
a tutele crescenti, si applica la vecchia normativa in base alla quale è prevista:

la reintegra, associata a un’indennità risarcitoria fino a 12 mesi se vengono violati i
criteri di scelta;

un indennizzo tra i 12 e 24 mesi, se viene messa in campo una procedura erronea.
Conciliazione stragiudiziale
Per ridurre i potenziali conflitti tra datori di lavoro e dipendenti e per sgravare il carico di lavoro
del sistema giudiziario italiano, particolarmente oberato dai contenziosi giuslavoristici, in caso
di licenziamento di un dipendente sarà possibile anche accedere alla conciliazione facoltativa
incentivata. In questa situazione il datore di lavoro offre una somma pari ad un mese per ogni
anno di servizio, non inferiore a 2 e non superiore alle 18 mensilità. Il lavoratore viene
incentivato ad accettare l’offerta attraverso l’esenzione sia fiscale sia contributiva di questo
risarcimento che, qualora venga accettato, impone che il lavoratore rinunci alla causa.